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Decisione

12.2008.160

Istanza di restituzione di veicoli

20 febbraio 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo

alcune forniture, sono sorte contestazioni tra le parti in merito all’esecuzione

del contratto. In particolare, nel giugno 2007 AO 1 ha consegnato a AP 1 21

vetture __________. Le autovetture sono state immatricolate alla Sezione della

circolazione di Camorino. In tutte le licenze di circolazione è stato indicato

quale "detentore" AP 1. L’autorità cantonale ha altresì annotato un

divieto di cambiamento di detentore (doc. 3). Con scritto 7 agosto 2007 AO 1 ha

comunicato a AP 1, in sintesi, di non essere in grado di fornire per il 1°

dicembre 2007 i nuovi modelli di __________ con la configurazione __________,

4x4, cambio automatico, __________, non ancora disponibile sul mercato. Essa ha

quindi proposto di immatricolare nuovamente le 20 vetture riconsegnatele nel

mese di giugno 2007 "o simili". Essa ha poi aggiunto che "considerando

la situazione attuale e con l’effettuata immatricolazione dei veicoli,

riteniamo la soluzione con finanziamento leasing la più appropriata. Per

contenere la rata mensile e i costi degli interessi sul capitale finanziato e un

valore di riscatto adeguato al mercato dell’usato, si ritiene necessario un

versamento speciale, quale ammortamento, di fr. 9'000.- per contratto ".

Essa ha infine auspicato una partecipazione finanziaria di AP 1 al

deprezzamento subìto dalle vetture (doc. I e L).

C. In

risposta, il 24 agosto 2007 AP 1 ha accettato di immatricolare le 20 __________

menzionate sopra (21 nello scritto 27 agosto 2007: doc. N), a condizione,

tuttavia, che l’ammortamento mensile fosse fissato a 1.7% sul valore del

veicolo usato e opponendosi al pagamento di fr. 9'000.- per contratto. Essa ha

inoltre precisato di aver emesso una fattura di fr. 486'777.- a carico di AO 1

in occasione della restituzione, nel febbraio 2007, delle 10 __________

consegnatele e da lei acquistate nel giugno 2006, e che le parti hanno

concordato che la stessa fosse saldata mediante compensazione con i crediti di AO

1 nei suoi confronti. Di conseguenza, essa ha affermato che erano già stati

corrisposti i costi relativi alle forniture fino al giugno 2008 e che pertanto gli

stessi non potevano essere rinegoziati. Lo stesso dicasi per i costi relativi

alla fornitura, nel febbraio 2007, di 20 automobili, rese a fine giugno 2007,

per i quali AP 1 ha affermato aver già corrisposto la cauzione e le rate (doc. H).

D. Il

24 settembre 2007 AO 1 ha spiegato di aver sottovalutato i rischi commerciali

generati dal tasso di ammortamento pattuito estremamente basso, motivo per cui

ha affermato di applicare sulla nuova fornitura un tasso leasing di favore dell’1.9%.

Essa ha quindi proposto un "costo mensile leasing" dal 1° ottobre

2007 per dodici mesi di fr. 1'800.- inclusa IVA. AO 1 ha infine proposto, in

caso di rinnovo del rapporto contrattuale dopo il 18 maggio 2008, un tasso di

ammortamento di almeno il 3.4% e, in caso di non accettazione, ha spiegato che

tale missiva sarebbe valsa quale disdetta (doc. O = 4). Con missiva 9 ottobre

2007 AP 1 si è opposta alle richieste di controparte, invocando l’applicabilità

del contratto 18 aprile 2006 (doc. 5). Il 22 ottobre successivo, AO 1 ha

ricordato che tale contratto era stato concluso, e inizialmente eseguito, da un

dipendente del __________ che non disponeva di potere di rappresentanza (doc.

6).

E. Il 29

gennaio 2008 AO 1, tramite il proprio patrocinatore, ha criticato AP 1 per non

aver restituito le 21 __________ consegnatele nel giugno 2007 e ha rivendicato

la proprietà delle stesse. Pur applicando il tasso dell’1.7% da lei ritenuto

sproporzionato, ha calcolato l’ammortamento in fr. 150'397.10 e gli interessi

sul capitale da lei investito per l’acquisto dei veicoli in fr. 32'771.25, per

un credito complessivo nei confronti di AP 1 di fr. 183'168.35, a fronte di un

deposito di garanzia di quest’ultima di fr. 114'1196.55. Di conseguenza, essa

ha chiesto il pagamento della differenza, ovvero di fr. 68'971.80 entro l’8

febbraio 2008 e, in caso contrario, si è riservata in particolare di disdire il

rapporto e di chiedere l’immediata restituzione delle vetture. AO 1 ha infine

domandato il deposito di garanzie per i pagamenti relativi al 2008 (doc. E).

Non ricevendo alcuna risposta, il 21 febbraio 2008 AO 1 ha disdetto per il 29

febbraio 2008, nella misura in cui ancora necessario, il rapporto contrattuale

con AP 1. Essa ha quindi chiesto la riconsegna delle vetture ancora in possesso

di quest’ultima entro il 1° marzo 2008 (doc. F).

F. Con

istanza 18 marzo 2008 l’istante ha chiesto di ordinare a AP 1 la restituzione delle 21

autovetture __________ in suo possesso, contestualmente alla consegna da parte

dell’istante nella mani della

convenuta di una fideiussione (ex art. 492 segg. CO) emessa da un primario

istituto bancario con sede in Svizzera, a garanzia del pagamento di un

eventuale futuro debito da parte sua nei confronti della convenuta, del valore

massimo di un importo non precisato. Essa ha sostenuto che AP 1, a differenza

di quanto pattuito, non aveva acquistato le vetture in questione, di modo che

deteneva le stesse in virtù di un rapporto di locazione. All’udienza di discussione 25 aprile 2008 la

convenuta si è opposta all’istanza,

sostenendo di aver acquistato le automobili. In via subordinata, nell’ipotesi che il primo giudice avesse deciso

il contrario, essa ha fatto valere un diritto di ritenzione sulle autovetture

invocando un proprio credito nei confronti dell’istante per asseriti danni derivanti dalle

mancate forniture da dicembre 2007 a novembre 2009, oltre al saldo in suo

favore per gli acquisti delle precedenti forniture, e ha aderito alla consegna delle autovetture con contestuale corresponsione da

parte dell’istante di una

garanzia irrevocabile e a prima richiesta di un primario istituto bancario con

sede in Ticino di fr. 1'179'765.-, equivalente al

valore delle stesse.

G. Nella

replica l’istante ha ribadito che le __________ non erano state vendute a AP 1,

così come l’inesistenza del credito vantato da quest’ultima, e ha chiesto la consegna senza alcuna garanzia. In particolare, AO 1 ha affermato

che il contratto di fornitura era stato disdetto per il 18 maggio 2008, motivo

per cui la convenuta dopo tale data non poteva pretendere alcuna fornitura. Per

quanto concerne il periodo dal dicembre 2007 al maggio 2008 essa ha invece

affermato di aver offerto delle vetture sostitutive, dato che la nuova

configurazione richiesta non era ancora disponibile sul mercato, motivo per cui

anche la modifica dei rapporti tra la convenuta e il cliente principale di

quest’ultima (__________), così

come il licenziamento di due dipendenti, non poteva esserle imputabile. Essa ha

poi concluso sostenendo di non dover alcunché alla convenuta, che invece le era

debitrice, già al 31 dicembre 2007, di fr. 68'971.80 oltre alla perdita da lei subita a seguito dell’uso senza alcuna contropartita delle

vetture. In via subordinata l’istante

ha quindi chiesto la consegna contro prestazione di una fideiussione bancaria

di massimo fr. 50'000.- e in via ancor più subordinata

di una cifra determinata dal giudice nei limiti del

valore del bene ritenuto. Nella duplica la convenuta ha ribadito il proprio

punto di vista, precisando segnatamente che le parti avevano pattuito la

fornitura di auto nuove e che quelle proposte dall’istante per dicembre 2007, oltre a essere offerte per un prezzo

maggiore a quello stipulato, non ossequiavano tale requisito. Essa ha altresì

aggiunto che la durata biennale prevista del contratto si riferiva a ogni

singola fornitura.

H. Esperita

l’istruttoria, l’istante ha ribadito le proprie richieste,

salvo diminuire l’importo

massimo di garanzia formulato in via subordinata a fr. 42'000.-. La convenuta ha invece confermato

interamente il proprio punto di vista. Con decreto 30 luglio 2008 la Pretora ha

accolto l’istanza, condannando la convenuta alla consegna delle autovetture citate sopra

entro 10 giorni dalla consegna nelle sue mani di una fideiussione di fr.

700'000.- emessa da un primario istituto bancario con sede in Svizzera.

G. Con

appello 13 agosto 2008 la convenuta chiede – previo conferimento dell’effetto

sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere

integralmente l’istanza. Con decreto 19 agosto 2008 la presidente di questa

Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello. Con osservazioni 1°

settembre 2008 l’istante postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. La prima giudice ha spiegato che non vi era stato passaggio di proprietà

delle autovetture alla convenuta. Invero, le parti avevano pattuito che la

restituzione delle autovetture era prevista dopo sei mesi d’uso ed era prevista

una quota d’ammortamento, pattuizioni inconciliabili con le prerogative

concesse al proprietario di un bene giusto l’art. 641 cpv. 1 CC. Ciò posto, la

prima giudice ha considerato che la convenuta aveva il diritto di trattenere le

vetture in questione in virtù dell’art. 895 CC. Ritenuto un valore attuale di

mercato delle automobili di fr. 700'000.-, la Pretora ha poi condizionato la

consegna delle stesse a una garanzia equivalente a tale importo.

Considerandi

2.

Nella

fattispecie l’istanza è stata introdotta da AO 1, succursale di __________.

Anche in sede di appello le osservazioni sono state presentate dalla succursale.

Questa Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di

capacità di stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una

succursale di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in

virtù di un potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.

2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 38). Ritenuto che AO 1, __________, ha

confermato tale potere di rappresentanza con la dichiarazione 19 dicembre 2008,

ratificando l’operato della propria succursale, nulla osta alla trattazione

dell’appello.

3.

L’appellante

critica anzitutto la Pretora laddove ha ritenuto che non avesse acquistato le

autovetture in suo possesso e, quindi, l’inesistenza del trapasso di proprietà.

Essa reputa che il tenore del contratto 18 aprile 2006 (doc. C), ove sono

utilizzati i termini "acquistare" e "vendere", fosse chiaro

in tal senso, tanto più che le parti erano attive da tempo nel commercio di

automobili (appello, pag. 4 segg.).

3.1

La

prima giudice ha accertato che le parti avevano pattuito una quota d’ammortamento

mensile dell’1.7% sul prezzo netto delle vetture e una durata d’uso temporale e

chilometrico limitata con ricambio stagionale del veicolo. Nonostante i termini

"acquistare" e "vendere", essa ha quindi reputato che tali

condizioni non fossero proprie a un contratto di compravendita o di vendita a

rate, ma tipiche di un contratto di leasing, tanto più che le stesse erano

inconciliabili con le prerogative dell’art. 641 cpv. 1 CC. La prima giudice ha

inoltre rinviato alla testimonianza 23 maggio 2008 di __________ __________,

contabile della convenuta, secondo cui "l’intenzione iniziale del signor __________

__________ era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto

leasing per le ultime 21 __________".

3.2

L’argomentazione

della prima giudice non può essere condivisa già per il fatto che la proprietà

può essere trasmessa a una parte contrattuale anche solo fino a una data

determinata (Wiegand in: Basler

Kommentar, ZGB II, 3ª ed., n. 21 ad art. 641). Non vi è peraltro motivo di

trattare in maniera diversa una limitazione quantitativa, ovvero un

chilometraggio massimo. Inoltre, l’ammortamento previsto nel contratto altro

non è che la fissazione del prezzo di riacquisto da parte del venditore

iniziale. La testimonianza menzionata dalla Pretora, poi, non è di utilità per

determinare la volontà interna delle parti. Invero, su questo aspetto la

rilevanza probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di

fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si possa eventualmente

dedurre tale volontà (sentenza del Tribunale federale 5P.348/2006 del 16

febbraio 2007, estratto pubblicato in SZZP 2007/3, p. 272).

Nella fattispecie, la teste si limita a riferire dell’intenzione del signor __________

__________, senza menzionare fatti che suffraghino quanto da lei affermato. Per

tacere del fatto che, anche volendo ritenere la testimonianza in questione, la

stessa non dimostrerebbe che le parti non intendevano trapassare la proprietà.

Invero, essa dichiara che "l’intenzione iniziale del signor __________ __________

era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto di leasing per

le ultime 21 __________. La nostra intenzione era di proseguire con quanto

pattuito nel contratto doc. C fino alla sua scadenza" (verbale 23 maggio

2008, pag. 35 in mezzo). Determinante sarebbe quindi la questione di sapere che

cosa le parti abbiano pattuito in tale contratto.

3.3

Al fine di poter risolvere il quesito qui controverso, occorre

rifarsi a quanto asserito dalle parti nei propri allegati dinanzi alla prima

giudice. Con la propria istanza AO 1 ha affermato che "a differenza di

quanto prevedeva il contratto, AP 1 non ha acquistato le vetture" (pag. 3

in alto). Lei stessa ha quindi ammesso che con il contratto 18 aprile 2006

(doc. C) le parti intendevano stipulare un contratto quadro di compravendita.

Essa ha poi ribadito tale suo punto di vista nelle proprie osservazioni (pag.

4). Non può quindi essere seguito il ragionamento della Pretora laddove ritiene

che tale non era la loro intenzione. Compete all’istante, poi, dimostrare che,

malgrado il contratto quadro, non fu concordata una compravendita. Invero, l’art.

930.

cpv. 1 CC stabilisce che il possessore di una cosa mobile è presunto

proprietario. Se non che, essa non spiega il motivo per cui, malgrado quanto

previsto nel contratto, AP 1 non abbia acquistato le automobili, limitandosi ad

affermare che "in particolare, non ha sottoscritto alcun contratto di

compravendita e di leasing" (loc. cit.). Essa ribadisce tale asserto anche

con le proprie osservazioni (pag. 5 in mezzo), aggiungendo che la clausola n. 1.3 del contratto di cui al doc. C prevedeva che

prima dell’acquisto l’istante avrebbe dovuto sottoporre un’offerta dettagliata alla convenuta per l’accettazione di ogni singolo veicolo e che

tale offerta doveva contenere tutti i punti del contratto (doc. C). Tuttavia,

essa dimentica che un contratto di compravendita non

esige la forma scritta e che la vendita può essersi perfezionata anche solo

verbalmente o per atti concludenti. Con la propria replica essa ribadisce, poi,

che le vetture non sono state vendute, ma non sostanzia una volta di nuovo la

propria affermazione (pag. 2 in basso). Invero, l’istante replica che era in

discussione la fornitura per il dicembre 2007 e quindi anche la fornitura di

giugno 2007, poiché si dibatteva addirittura sulla sostituzione delle

automobili già consegnate e oggetto della presente vertenza con altre dello

stesso modello ma ex novo e 4x4. Al riguardo, essa ritiene che

"manifestamente, le parti non avevano pertanto raggiunto alcuna concorde

volontà di procedere alla compravendita delle vetture" (pag. 3 in fondo).

Con le proprie osservazioni l’istante aggiunge, inoltre, che la convenuta ha

pure proposto (doc. N) di restituire appena possibile le 21 __________ da lei

detenute (pag. 5 in fondo). Se non che, l’istante confonde la riconsegna delle

vetture con la consegna e confonde la compravendita avvenuta nel giugno 2007

con quella che avrebbe dovuto attuarsi nel dicembre 2007.

3.4

Con

le proprie osservazioni (pag. 6 in fondo) AO 1 ribadisce quanto da lei già

affermato con la replica, ovvero che la prova della mancata conclusione del

contratto di compravendita delle 21 __________ in questione è data dall’assenza

di risposta di AP 1 alla lettera 29 gennaio 2008 (doc. E), ove essa sosteneva

che non vi era stato trapasso di proprietà (pag. 2). Tuttavia, in mancanza di

altre risultanze in tal senso non si può far dipendere la natura di un contratto

da un’assenza di presa di posizione. Lo stesso dicasi per la risposta alla

missiva 21 febbraio 2008 di AO 1, secondo la quale AP 1 avrebbe opposto alla

domanda di restituzione non la proprietà dell’oggetto, bensì un presunto

diritto di ritenzione (replica, pag. 4 in alto). Tale circostanza è stata

ribadita anche in appello dall’istante, secondo la quale la convenuta non l’avrebbe

contestata e, quindi, avrebbe ammesso tale fatto (osservazioni, pag. 2 in

fondo). La lettera in questione, datata 3 marzo 2008, non è stata prodotta agli

atti, poiché, come indicato dalla stessa istante, inviata con le riserve di cui

all’art. 25 cpv. 3 del Codice professionale, secondo il quale l’avvocato

"non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o

ammissioni fatte dal collega di parte avversa nelle trattative per il

componimento bonale di una vertenza" (istanza,

pag. 4 in mezzo). È pur vero che, riferendo del contenuto della stessa, potrebbero

sorgere dal profilo deontologico dubbi su una pretesa violazione di norme deontologiche

da parte del legale. Essa non può tuttavia essere verificata e tantomeno sanzionata

da questa Camera alla quale non spetta alcuna competenza in tale ambito. In

ogni caso, la mancata produzione di tale documento comporta che quanto invocato

dall’istante non è stato provato. Anche qualora si volesse ritenere non

sufficiente la contestazione generica espressa nella propria risposta dalla

convenuta, secondo la quale la volontà delle parti era quella di trapassarle la

proprietà, va ricordato che non va confuso quello che è

l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro

ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi

vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8

CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il

quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal

suo obbligo di dimostrare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184).

3.5

L’istante

ritiene che il fatto di non aver concordato un prezzo

di vendita comprova l’inesistenza

di un contratto di compravendita (osservazioni, pag. 5). Il Tribunale federale

ha recentemente confermato la propria giurisprudenza secondo la quale il

prezzo, qualora non è stato cifrato, dev’essere almeno determinabile. In particolare, devono essere noti i

criteri per poterlo cifrare in maniera oggettiva, senza necessità di un nuovo

accordo delle parti (inc.4A_24/2008 del 12 giugno 2008

consid. 3.1). Nel contratto di cui al doc. C le parti hanno concordato che

"il prezzo netto del veicolo viene stabilito sulla base del prezzo di

listino, deducendo eventuali sconti, promozioni e azioni che devono essere

comunicati obbligatoriamente". Tali criteri non dipendono dalla volontà

delle parti. Di conseguenza, si può ritenere che nella fattispecie vi era stato

accordo sul prezzo di vendita.

3.6

A

suffragio della propria tesi l’appellata sostiene, infine, che non vi è motivo

di trattare in maniera diversa la consegna delle __________ in questione da

quella delle 20 vetture fornite in novembre/dicembre 2006. Al riguardo, essa

rinvia alla testimonianza di __________ __________, la quale ha dichiarato che "per

le 20 vetture di dicembre/novembre 2006 abbiamo sottoscritto 20 diversi

contratti leasing. Questo visto l’importo complessivo rilevante che

oltrepassava un milione di franchi" (verbale 23 maggio 2008, pag. 35 in

mezzo). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che tale ragionamento valga

anche per le __________ fornite nel giugno 2007. In definitiva, la convenuta è

divenuta proprietaria delle 21 __________ consegnatele nel giugno 2007.

4.

Secondo

l’appellata, la convenuta continua a usare indebitamente le 21 vetture senza

pagare alcunché e senza aver pagato un prezzo di compravendita o di noleggio.

Anzi, essa continuerebbe a noleggiare a terzi le vetture, percependo un

rilevante guadagno. Per contro, l’istante afferma di continuare a subire una

perdita ingente, di almeno fr. 20'000.-. Essa afferma al riguardo che

"anche per questa ragione si impone il ripristino immediato dello stato di

diritto, con la restituzione delle vetture". Tuttavia, dinanzi alla prima

giudice AO 1 ha inoltrato un’istanza di restituzione e di conferimento di

garanzia giusta gli art. 458 segg. CPC, sostenendo di essere la proprietaria

delle automobili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,

Lugano 2000, n. 2 ad art. 458). Il fatto, per la convenuta, di non aver ancora

pagato (o non aver ancora versato la totalità del prezzo, nella misura in cui

si seguisse la sua tesi secondo la quale la controparte detiene un suo

acconto), nulla muterebbe alla circostanza del trapasso di proprietà. In altre

parole, il venditore dovrebbe, semmai, domandare il pagamento di quanto da lui

rivendicato e, per riavere le vetture, chiedere l’esecuzione del contratto di

cui al doc. C. Tali questioni, tuttavia, non possono essere vagliate in questa

sede, dato che, come appena detto, non rientrano nella procedura di

restituzione scelta dall’istante.

5.

Alla

luce di quanto suesposto l’appello di AP 1 dev’essere accolto. Gli oneri del presente giudizio sono quindi a carico dell'appellata

(art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un'adeguata

indennità per ripetibili, calcolata sul valore di causa di fr. 700'000.-, corrispondente al valore delle

autovetture e della garanzia, deciso dalla Pretora e non contestato dalle parti

in appello. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale supera quindi agevolmente la soglia dei fr. 30'000.-.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148

CPC e la TG,

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello 13 agosto 2008 di AP 1, __________,

è accolto. Di conseguenza, il decreto 30 luglio 2008 della Pretura della

giurisdizione di Mendrisio nord è così riformato:

1.

L’istanza

18.

marzo 2008 di AP 1, __________,

è integralmente respinta.

2.

(Stralciato).

3.

La

tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese sono a carico dell’istante, la quale

rifonderà alla convenuta fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.

4.

(Invariato).

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 950.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

1'000.-

già

anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1,

__________. Quest’ultima rifonderà

fr. 1'800.- a AP 1, __________,

per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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