12.2008.160
Istanza di restituzione di veicoli
20 febbraio 2009Italiano22 min
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Numero d'incarto:
12.2008.160
Data decisione, Autorità:
20.02.2009, IICCA
Titolo:
Istanza di restituzione di veicoli
CONSEGNA DI OGGETTI
art. 458 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.160
Lugano
20 febbraio
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2008.39
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord - promossa con istanza 18
marzo 2008 da
AO 1
(rappr. dalla
succursale di Lugano e patr. dall’avv. RA 1 )
contro
AP 1
(patr. dall’ RA 2 )
con cui
l’istante ha chiesto di ordinare
alla convenuta la restituzione di 21 autovetture __________ in suo possesso (telaio
n. __________) contestualmente alla consegna da parte dell’istante nella mani della convenuta di una
fideiussione emessa da primario istituto bancario con sede in Svizzera, a
garanzia del pagamento di un futuro eventuale debito da parte sua nei confronti
della convenuta, del valore massimo di un importo non precisato (con la replica
richiesta la consegna senza alcuna garanzia, in via subordinata contro
prestazione di una garanzia di massimo fr. 50'000.-,
ridotta con le conclusioni a fr. 42'000.-, in via ancor più subordinata di una cifra determinata dal giudice nei limiti del valore del bene
ritenuto) e in relazione a qualsiasi pretesa connessa con il "contratto
Globale di Fornitura Vetture" del 18 aprile 2006;
domanda
avversata dalla convenuta, la quale in via subordinata chiede l’accoglimento della stessa limitatamente
alla consegna delle autovetture citate sopra con contestuale consegna da parte
dell’istante di una garanzia
irrevocabile e a prima richiesta di un primario istituto bancario con sede in
Ticino di fr. 1'179'765.- e ciò a garanzia del pagamento
di eventuali pretese connesse al contratto menzionato sopra;
che la Pretora
con decreto 30 luglio 2008 ha accolto, condannando la convenuta alla consegna
delle autovetture citate sopra entro 10 giorni dalla consegna di una
fideiussione e stabilendo la stessa, emessa da primario istituto bancario con
sede in Svizzera, in fr. 700'000.-;
appellante
la convenuta con atto di appello 13 agosto 2008 con il quale chiede – previo
conferimento dell’effetto sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel
senso di respingere integralmente l’istanza, con protesta di spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre
l’istante con osservazioni 1° settembre 2008 postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 18 aprile 2006 AP 1 (in seguito: AP 1) e __________ (ora AO 1;
in seguito: AO 1) hanno concluso un "Contratto Globale di Fornitura
Vetture" con lo scopo di "regolare il rapporto di collaborazione per
l’acquisto veicoli a motore". Il contratto è iniziato il 18 maggio 2006 ed
era di durata biennale, fino al 18 maggio 2008, "con rinnovo annuale, con
un preavviso di disdetta di novanta giorni dalla scadenza del contratto". AP
1 si è impegnata ad acquistare da __________ un numero di veicoli pari al numero
di veicoli richiesti dai clienti alle condizioni e modalità descritte nello
stesso contratto. Quest’ultima si è invece impegnata a sottoporre un’offerta
dettagliata per l’accettazione, prima dell’acquisto, di ogni singolo veicolo.
In particolare, sotto la voce "costi" il contratto prevedeva:
"Il prezzo netto del veicolo viene stabilito sulla base del prezzo di
listino, deducendo eventuali sconti, promozioni e azioni che devono essere
comunicati obbligatoriamente; la quota d’ammortamento di 1.7% al mese viene
stabilita sul prezzo netto della vettura (…); la durata d’uso della vettura
viene concordata per un periodo di sei mesi, con un chilometraggio massimo di
km trentamila (…); il __________ si occuperà di gestire le ordinazioni di
vetture nuove, in modo tale da garantire che al termine della scadenza di ogni
contratto sia disponibile la nuova vettura, rispettando la scadenza prefissata
della sostituzione vettura ogni sei mesi" (doc. C).
Fatti
B. Dopo
alcune forniture, sono sorte contestazioni tra le parti in merito all’esecuzione
del contratto. In particolare, nel giugno 2007 AO 1 ha consegnato a AP 1 21
vetture __________. Le autovetture sono state immatricolate alla Sezione della
circolazione di Camorino. In tutte le licenze di circolazione è stato indicato
quale "detentore" AP 1. L’autorità cantonale ha altresì annotato un
divieto di cambiamento di detentore (doc. 3). Con scritto 7 agosto 2007 AO 1 ha
comunicato a AP 1, in sintesi, di non essere in grado di fornire per il 1°
dicembre 2007 i nuovi modelli di __________ con la configurazione __________,
4x4, cambio automatico, __________, non ancora disponibile sul mercato. Essa ha
quindi proposto di immatricolare nuovamente le 20 vetture riconsegnatele nel
mese di giugno 2007 "o simili". Essa ha poi aggiunto che "considerando
la situazione attuale e con l’effettuata immatricolazione dei veicoli,
riteniamo la soluzione con finanziamento leasing la più appropriata. Per
contenere la rata mensile e i costi degli interessi sul capitale finanziato e un
valore di riscatto adeguato al mercato dell’usato, si ritiene necessario un
versamento speciale, quale ammortamento, di fr. 9'000.- per contratto ".
Essa ha infine auspicato una partecipazione finanziaria di AP 1 al
deprezzamento subìto dalle vetture (doc. I e L).
C. In
risposta, il 24 agosto 2007 AP 1 ha accettato di immatricolare le 20 __________
menzionate sopra (21 nello scritto 27 agosto 2007: doc. N), a condizione,
tuttavia, che l’ammortamento mensile fosse fissato a 1.7% sul valore del
veicolo usato e opponendosi al pagamento di fr. 9'000.- per contratto. Essa ha
inoltre precisato di aver emesso una fattura di fr. 486'777.- a carico di AO 1
in occasione della restituzione, nel febbraio 2007, delle 10 __________
consegnatele e da lei acquistate nel giugno 2006, e che le parti hanno
concordato che la stessa fosse saldata mediante compensazione con i crediti di AO
1 nei suoi confronti. Di conseguenza, essa ha affermato che erano già stati
corrisposti i costi relativi alle forniture fino al giugno 2008 e che pertanto gli
stessi non potevano essere rinegoziati. Lo stesso dicasi per i costi relativi
alla fornitura, nel febbraio 2007, di 20 automobili, rese a fine giugno 2007,
per i quali AP 1 ha affermato aver già corrisposto la cauzione e le rate (doc. H).
D. Il
24 settembre 2007 AO 1 ha spiegato di aver sottovalutato i rischi commerciali
generati dal tasso di ammortamento pattuito estremamente basso, motivo per cui
ha affermato di applicare sulla nuova fornitura un tasso leasing di favore dell’1.9%.
Essa ha quindi proposto un "costo mensile leasing" dal 1° ottobre
2007 per dodici mesi di fr. 1'800.- inclusa IVA. AO 1 ha infine proposto, in
caso di rinnovo del rapporto contrattuale dopo il 18 maggio 2008, un tasso di
ammortamento di almeno il 3.4% e, in caso di non accettazione, ha spiegato che
tale missiva sarebbe valsa quale disdetta (doc. O = 4). Con missiva 9 ottobre
2007 AP 1 si è opposta alle richieste di controparte, invocando l’applicabilità
del contratto 18 aprile 2006 (doc. 5). Il 22 ottobre successivo, AO 1 ha
ricordato che tale contratto era stato concluso, e inizialmente eseguito, da un
dipendente del __________ che non disponeva di potere di rappresentanza (doc.
6).
E. Il 29
gennaio 2008 AO 1, tramite il proprio patrocinatore, ha criticato AP 1 per non
aver restituito le 21 __________ consegnatele nel giugno 2007 e ha rivendicato
la proprietà delle stesse. Pur applicando il tasso dell’1.7% da lei ritenuto
sproporzionato, ha calcolato l’ammortamento in fr. 150'397.10 e gli interessi
sul capitale da lei investito per l’acquisto dei veicoli in fr. 32'771.25, per
un credito complessivo nei confronti di AP 1 di fr. 183'168.35, a fronte di un
deposito di garanzia di quest’ultima di fr. 114'1196.55. Di conseguenza, essa
ha chiesto il pagamento della differenza, ovvero di fr. 68'971.80 entro l’8
febbraio 2008 e, in caso contrario, si è riservata in particolare di disdire il
rapporto e di chiedere l’immediata restituzione delle vetture. AO 1 ha infine
domandato il deposito di garanzie per i pagamenti relativi al 2008 (doc. E).
Non ricevendo alcuna risposta, il 21 febbraio 2008 AO 1 ha disdetto per il 29
febbraio 2008, nella misura in cui ancora necessario, il rapporto contrattuale
con AP 1. Essa ha quindi chiesto la riconsegna delle vetture ancora in possesso
di quest’ultima entro il 1° marzo 2008 (doc. F).
F. Con
istanza 18 marzo 2008 l’istante ha chiesto di ordinare a AP 1 la restituzione delle 21
autovetture __________ in suo possesso, contestualmente alla consegna da parte
dell’istante nella mani della
convenuta di una fideiussione (ex art. 492 segg. CO) emessa da un primario
istituto bancario con sede in Svizzera, a garanzia del pagamento di un
eventuale futuro debito da parte sua nei confronti della convenuta, del valore
massimo di un importo non precisato. Essa ha sostenuto che AP 1, a differenza
di quanto pattuito, non aveva acquistato le vetture in questione, di modo che
deteneva le stesse in virtù di un rapporto di locazione. All’udienza di discussione 25 aprile 2008 la
convenuta si è opposta all’istanza,
sostenendo di aver acquistato le automobili. In via subordinata, nell’ipotesi che il primo giudice avesse deciso
il contrario, essa ha fatto valere un diritto di ritenzione sulle autovetture
invocando un proprio credito nei confronti dell’istante per asseriti danni derivanti dalle
mancate forniture da dicembre 2007 a novembre 2009, oltre al saldo in suo
favore per gli acquisti delle precedenti forniture, e ha aderito alla consegna delle autovetture con contestuale corresponsione da
parte dell’istante di una
garanzia irrevocabile e a prima richiesta di un primario istituto bancario con
sede in Ticino di fr. 1'179'765.-, equivalente al
valore delle stesse.
G. Nella
replica l’istante ha ribadito che le __________ non erano state vendute a AP 1,
così come l’inesistenza del credito vantato da quest’ultima, e ha chiesto la consegna senza alcuna garanzia. In particolare, AO 1 ha affermato
che il contratto di fornitura era stato disdetto per il 18 maggio 2008, motivo
per cui la convenuta dopo tale data non poteva pretendere alcuna fornitura. Per
quanto concerne il periodo dal dicembre 2007 al maggio 2008 essa ha invece
affermato di aver offerto delle vetture sostitutive, dato che la nuova
configurazione richiesta non era ancora disponibile sul mercato, motivo per cui
anche la modifica dei rapporti tra la convenuta e il cliente principale di
quest’ultima (__________), così
come il licenziamento di due dipendenti, non poteva esserle imputabile. Essa ha
poi concluso sostenendo di non dover alcunché alla convenuta, che invece le era
debitrice, già al 31 dicembre 2007, di fr. 68'971.80 oltre alla perdita da lei subita a seguito dell’uso senza alcuna contropartita delle
vetture. In via subordinata l’istante
ha quindi chiesto la consegna contro prestazione di una fideiussione bancaria
di massimo fr. 50'000.- e in via ancor più subordinata
di una cifra determinata dal giudice nei limiti del
valore del bene ritenuto. Nella duplica la convenuta ha ribadito il proprio
punto di vista, precisando segnatamente che le parti avevano pattuito la
fornitura di auto nuove e che quelle proposte dall’istante per dicembre 2007, oltre a essere offerte per un prezzo
maggiore a quello stipulato, non ossequiavano tale requisito. Essa ha altresì
aggiunto che la durata biennale prevista del contratto si riferiva a ogni
singola fornitura.
H. Esperita
l’istruttoria, l’istante ha ribadito le proprie richieste,
salvo diminuire l’importo
massimo di garanzia formulato in via subordinata a fr. 42'000.-. La convenuta ha invece confermato
interamente il proprio punto di vista. Con decreto 30 luglio 2008 la Pretora ha
accolto l’istanza, condannando la convenuta alla consegna delle autovetture citate sopra
entro 10 giorni dalla consegna nelle sue mani di una fideiussione di fr.
700'000.- emessa da un primario istituto bancario con sede in Svizzera.
G. Con
appello 13 agosto 2008 la convenuta chiede – previo conferimento dell’effetto
sospensivo – la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere
integralmente l’istanza. Con decreto 19 agosto 2008 la presidente di questa
Camera ha conferito effetto sospensivo all’appello. Con osservazioni 1°
settembre 2008 l’istante postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. La prima giudice ha spiegato che non vi era stato passaggio di proprietà
delle autovetture alla convenuta. Invero, le parti avevano pattuito che la
restituzione delle autovetture era prevista dopo sei mesi d’uso ed era prevista
una quota d’ammortamento, pattuizioni inconciliabili con le prerogative
concesse al proprietario di un bene giusto l’art. 641 cpv. 1 CC. Ciò posto, la
prima giudice ha considerato che la convenuta aveva il diritto di trattenere le
vetture in questione in virtù dell’art. 895 CC. Ritenuto un valore attuale di
mercato delle automobili di fr. 700'000.-, la Pretora ha poi condizionato la
consegna delle stesse a una garanzia equivalente a tale importo.
Considerandi
2.
Nella
fattispecie l’istanza è stata introdotta da AO 1, succursale di __________.
Anche in sede di appello le osservazioni sono state presentate dalla succursale.
Questa Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di
capacità di stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una
succursale di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in
virtù di un potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.
2000/2004, Lugano 2005, n. 59 ad art. 38). Ritenuto che AO 1, __________, ha
confermato tale potere di rappresentanza con la dichiarazione 19 dicembre 2008,
ratificando l’operato della propria succursale, nulla osta alla trattazione
dell’appello.
3.
L’appellante
critica anzitutto la Pretora laddove ha ritenuto che non avesse acquistato le
autovetture in suo possesso e, quindi, l’inesistenza del trapasso di proprietà.
Essa reputa che il tenore del contratto 18 aprile 2006 (doc. C), ove sono
utilizzati i termini "acquistare" e "vendere", fosse chiaro
in tal senso, tanto più che le parti erano attive da tempo nel commercio di
automobili (appello, pag. 4 segg.).
3.1
La
prima giudice ha accertato che le parti avevano pattuito una quota d’ammortamento
mensile dell’1.7% sul prezzo netto delle vetture e una durata d’uso temporale e
chilometrico limitata con ricambio stagionale del veicolo. Nonostante i termini
"acquistare" e "vendere", essa ha quindi reputato che tali
condizioni non fossero proprie a un contratto di compravendita o di vendita a
rate, ma tipiche di un contratto di leasing, tanto più che le stesse erano
inconciliabili con le prerogative dell’art. 641 cpv. 1 CC. La prima giudice ha
inoltre rinviato alla testimonianza 23 maggio 2008 di __________ __________,
contabile della convenuta, secondo cui "l’intenzione iniziale del signor __________
__________ era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto
leasing per le ultime 21 __________".
3.2
L’argomentazione
della prima giudice non può essere condivisa già per il fatto che la proprietà
può essere trasmessa a una parte contrattuale anche solo fino a una data
determinata (Wiegand in: Basler
Kommentar, ZGB II, 3ª ed., n. 21 ad art. 641). Non vi è peraltro motivo di
trattare in maniera diversa una limitazione quantitativa, ovvero un
chilometraggio massimo. Inoltre, l’ammortamento previsto nel contratto altro
non è che la fissazione del prezzo di riacquisto da parte del venditore
iniziale. La testimonianza menzionata dalla Pretora, poi, non è di utilità per
determinare la volontà interna delle parti. Invero, su questo aspetto la
rilevanza probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di
fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si possa eventualmente
dedurre tale volontà (sentenza del Tribunale federale 5P.348/2006 del 16
febbraio 2007, estratto pubblicato in SZZP 2007/3, p. 272).
Nella fattispecie, la teste si limita a riferire dell’intenzione del signor __________
__________, senza menzionare fatti che suffraghino quanto da lei affermato. Per
tacere del fatto che, anche volendo ritenere la testimonianza in questione, la
stessa non dimostrerebbe che le parti non intendevano trapassare la proprietà.
Invero, essa dichiara che "l’intenzione iniziale del signor __________ __________
era quella di acquistare, rispettivamente stipulare un contratto di leasing per
le ultime 21 __________. La nostra intenzione era di proseguire con quanto
pattuito nel contratto doc. C fino alla sua scadenza" (verbale 23 maggio
2008, pag. 35 in mezzo). Determinante sarebbe quindi la questione di sapere che
cosa le parti abbiano pattuito in tale contratto.
3.3
Al fine di poter risolvere il quesito qui controverso, occorre
rifarsi a quanto asserito dalle parti nei propri allegati dinanzi alla prima
giudice. Con la propria istanza AO 1 ha affermato che "a differenza di
quanto prevedeva il contratto, AP 1 non ha acquistato le vetture" (pag. 3
in alto). Lei stessa ha quindi ammesso che con il contratto 18 aprile 2006
(doc. C) le parti intendevano stipulare un contratto quadro di compravendita.
Essa ha poi ribadito tale suo punto di vista nelle proprie osservazioni (pag.
4). Non può quindi essere seguito il ragionamento della Pretora laddove ritiene
che tale non era la loro intenzione. Compete all’istante, poi, dimostrare che,
malgrado il contratto quadro, non fu concordata una compravendita. Invero, l’art.
930.
cpv. 1 CC stabilisce che il possessore di una cosa mobile è presunto
proprietario. Se non che, essa non spiega il motivo per cui, malgrado quanto
previsto nel contratto, AP 1 non abbia acquistato le automobili, limitandosi ad
affermare che "in particolare, non ha sottoscritto alcun contratto di
compravendita e di leasing" (loc. cit.). Essa ribadisce tale asserto anche
con le proprie osservazioni (pag. 5 in mezzo), aggiungendo che la clausola n. 1.3 del contratto di cui al doc. C prevedeva che
prima dell’acquisto l’istante avrebbe dovuto sottoporre un’offerta dettagliata alla convenuta per l’accettazione di ogni singolo veicolo e che
tale offerta doveva contenere tutti i punti del contratto (doc. C). Tuttavia,
essa dimentica che un contratto di compravendita non
esige la forma scritta e che la vendita può essersi perfezionata anche solo
verbalmente o per atti concludenti. Con la propria replica essa ribadisce, poi,
che le vetture non sono state vendute, ma non sostanzia una volta di nuovo la
propria affermazione (pag. 2 in basso). Invero, l’istante replica che era in
discussione la fornitura per il dicembre 2007 e quindi anche la fornitura di
giugno 2007, poiché si dibatteva addirittura sulla sostituzione delle
automobili già consegnate e oggetto della presente vertenza con altre dello
stesso modello ma ex novo e 4x4. Al riguardo, essa ritiene che
"manifestamente, le parti non avevano pertanto raggiunto alcuna concorde
volontà di procedere alla compravendita delle vetture" (pag. 3 in fondo).
Con le proprie osservazioni l’istante aggiunge, inoltre, che la convenuta ha
pure proposto (doc. N) di restituire appena possibile le 21 __________ da lei
detenute (pag. 5 in fondo). Se non che, l’istante confonde la riconsegna delle
vetture con la consegna e confonde la compravendita avvenuta nel giugno 2007
con quella che avrebbe dovuto attuarsi nel dicembre 2007.
3.4
Con
le proprie osservazioni (pag. 6 in fondo) AO 1 ribadisce quanto da lei già
affermato con la replica, ovvero che la prova della mancata conclusione del
contratto di compravendita delle 21 __________ in questione è data dall’assenza
di risposta di AP 1 alla lettera 29 gennaio 2008 (doc. E), ove essa sosteneva
che non vi era stato trapasso di proprietà (pag. 2). Tuttavia, in mancanza di
altre risultanze in tal senso non si può far dipendere la natura di un contratto
da un’assenza di presa di posizione. Lo stesso dicasi per la risposta alla
missiva 21 febbraio 2008 di AO 1, secondo la quale AP 1 avrebbe opposto alla
domanda di restituzione non la proprietà dell’oggetto, bensì un presunto
diritto di ritenzione (replica, pag. 4 in alto). Tale circostanza è stata
ribadita anche in appello dall’istante, secondo la quale la convenuta non l’avrebbe
contestata e, quindi, avrebbe ammesso tale fatto (osservazioni, pag. 2 in
fondo). La lettera in questione, datata 3 marzo 2008, non è stata prodotta agli
atti, poiché, come indicato dalla stessa istante, inviata con le riserve di cui
all’art. 25 cpv. 3 del Codice professionale, secondo il quale l’avvocato
"non può avvalersi nel processo di dichiarazioni o
ammissioni fatte dal collega di parte avversa nelle trattative per il
componimento bonale di una vertenza" (istanza,
pag. 4 in mezzo). È pur vero che, riferendo del contenuto della stessa, potrebbero
sorgere dal profilo deontologico dubbi su una pretesa violazione di norme deontologiche
da parte del legale. Essa non può tuttavia essere verificata e tantomeno sanzionata
da questa Camera alla quale non spetta alcuna competenza in tale ambito. In
ogni caso, la mancata produzione di tale documento comporta che quanto invocato
dall’istante non è stato provato. Anche qualora si volesse ritenere non
sufficiente la contestazione generica espressa nella propria risposta dalla
convenuta, secondo la quale la volontà delle parti era quella di trapassarle la
proprietà, va ricordato che non va confuso quello che è
l’obbligo della controparte di contestare chiaramente i fatti, pena la loro
ammissione (art. 170 cpv. 2 CPC), con l’onere probatorio che compete a chi
vuole dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui asserita (art. 8
CC). In altre parole, il disposto di cui all’art. 184 cpv. 2 CPC, secondo il
quale solo i fatti contestati devono essere provati, non esonera la parte dal
suo obbligo di dimostrare il ben fondato e l’ammontare delle proprie pretese (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, n. 17 all’art. 184).
3.5
L’istante
ritiene che il fatto di non aver concordato un prezzo
di vendita comprova l’inesistenza
di un contratto di compravendita (osservazioni, pag. 5). Il Tribunale federale
ha recentemente confermato la propria giurisprudenza secondo la quale il
prezzo, qualora non è stato cifrato, dev’essere almeno determinabile. In particolare, devono essere noti i
criteri per poterlo cifrare in maniera oggettiva, senza necessità di un nuovo
accordo delle parti (inc.4A_24/2008 del 12 giugno 2008
consid. 3.1). Nel contratto di cui al doc. C le parti hanno concordato che
"il prezzo netto del veicolo viene stabilito sulla base del prezzo di
listino, deducendo eventuali sconti, promozioni e azioni che devono essere
comunicati obbligatoriamente". Tali criteri non dipendono dalla volontà
delle parti. Di conseguenza, si può ritenere che nella fattispecie vi era stato
accordo sul prezzo di vendita.
3.6
A
suffragio della propria tesi l’appellata sostiene, infine, che non vi è motivo
di trattare in maniera diversa la consegna delle __________ in questione da
quella delle 20 vetture fornite in novembre/dicembre 2006. Al riguardo, essa
rinvia alla testimonianza di __________ __________, la quale ha dichiarato che "per
le 20 vetture di dicembre/novembre 2006 abbiamo sottoscritto 20 diversi
contratti leasing. Questo visto l’importo complessivo rilevante che
oltrepassava un milione di franchi" (verbale 23 maggio 2008, pag. 35 in
mezzo). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che tale ragionamento valga
anche per le __________ fornite nel giugno 2007. In definitiva, la convenuta è
divenuta proprietaria delle 21 __________ consegnatele nel giugno 2007.
4.
Secondo
l’appellata, la convenuta continua a usare indebitamente le 21 vetture senza
pagare alcunché e senza aver pagato un prezzo di compravendita o di noleggio.
Anzi, essa continuerebbe a noleggiare a terzi le vetture, percependo un
rilevante guadagno. Per contro, l’istante afferma di continuare a subire una
perdita ingente, di almeno fr. 20'000.-. Essa afferma al riguardo che
"anche per questa ragione si impone il ripristino immediato dello stato di
diritto, con la restituzione delle vetture". Tuttavia, dinanzi alla prima
giudice AO 1 ha inoltrato un’istanza di restituzione e di conferimento di
garanzia giusta gli art. 458 segg. CPC, sostenendo di essere la proprietaria
delle automobili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI,
Lugano 2000, n. 2 ad art. 458). Il fatto, per la convenuta, di non aver ancora
pagato (o non aver ancora versato la totalità del prezzo, nella misura in cui
si seguisse la sua tesi secondo la quale la controparte detiene un suo
acconto), nulla muterebbe alla circostanza del trapasso di proprietà. In altre
parole, il venditore dovrebbe, semmai, domandare il pagamento di quanto da lui
rivendicato e, per riavere le vetture, chiedere l’esecuzione del contratto di
cui al doc. C. Tali questioni, tuttavia, non possono essere vagliate in questa
sede, dato che, come appena detto, non rientrano nella procedura di
restituzione scelta dall’istante.
5.
Alla
luce di quanto suesposto l’appello di AP 1 dev’essere accolto. Gli oneri del presente giudizio sono quindi a carico dell'appellata
(art. 148 cpv. 1 CPC), che dovrà rifondere alla controparte un'adeguata
indennità per ripetibili, calcolata sul valore di causa di fr. 700'000.-, corrispondente al valore delle
autovetture e della garanzia, deciso dalla Pretora e non contestato dalle parti
in appello. Il valore litigioso ai fini di un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale supera quindi agevolmente la soglia dei fr. 30'000.-.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148
CPC e la TG,
dichiara e
pronuncia:
1.
L’appello 13 agosto 2008 di AP 1, __________,
è accolto. Di conseguenza, il decreto 30 luglio 2008 della Pretura della
giurisdizione di Mendrisio nord è così riformato:
1.
L’istanza
18.
marzo 2008 di AP 1, __________,
è integralmente respinta.
2.
(Stralciato).
3.
La
tassa di giustizia di fr. 500.- e le spese sono a carico dell’istante, la quale
rifonderà alla convenuta fr. 1'000.- a titolo di ripetibili.
4.
(Invariato).
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
1'000.-
già
anticipati dall’appellante, sono posti a carico di AO 1,
__________. Quest’ultima rifonderà
fr. 1'800.- a AP 1, __________,
per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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