12.2008.167
Werklieferungsvertrag (appalto) - difetti - notifica - ripetizione della notifica dopo la riparazione? - minor valore
30 settembre 2009Italiano22 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2008.167
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, IICCA
Titolo:
Werklieferungsvertrag (appalto) - difetti - notifica - ripetizione della notifica dopo la riparazione ? - minor valore
GARANZIA PER DIFETTI
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 363 CO
art. 367 CO
art. 368 CO
Incarto n.
12.2008.167
Lugano
30 settembre
2009/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2001.23
della Pretura del Distretto di Riviera - promossa con petizione 16 ottobre 2001
da
AP 1
rappr. da RA 3
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore, che il 2 novembre 2004 ha denunciato la lite a CO 1 (rappr.
da RA 2 ), il quale è intervenuto, ha chiesto il disconoscimento del debito di
fr. 26'428.60 di cui al PE n. __________ dell’UEF di Riviera vantato dalla
convenuta nonché, in sede conclusionale, il riconoscimento di un credito in
compensazione di fr. 28'099.65 verso quest’ultima;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 23 luglio 2008 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 14 agosto 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’appellazione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 26 settembre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
20 settembre 1999 CO 1 e AP 1, da una parte, e AO 1, dall’altra, hanno sottoscritto
un contratto denominato “di compra-vendita” (doc. A), in base al quale
quest’ultima si impegnava a fornire, trasportare e posare il nuovo arredamento
dell’__________ __________ a __________ per un importo di fr. 126'428.60 IVA
7.5% inclusa, pagabile in 3 rate, la prima (di fr. 50'000.-) alla firma
dell’accordo, la seconda (pure di fr. 50'000.-) alla consegna e la terza (di
fr. 26'428.60) in 12 cambiali da fr. 2'202.40 ciascuna pagabili mensilmente. Le
prime due rate sono state regolarmente corrisposte (doc. 2 e 3), mentre la
terza è stata trattenuta dai committenti per presunti difetti al mobilio
fornito. Durante l’esecuzione dei lavori, e meglio con scritto 21 dicembre 1999
(doc. G inc. OA.2002.71 rich.), essi avevano in effetti lamentato la presenza di
varie manchevolezze, preannunciando l’allestimento di una lista dei difetti, in
realtà mai fornita. Il 27 dicembre AO 1 aveva in seguito allestito una propria
lista di difetti da riparare (doc. 4), poi inviata alla controparte il 3
gennaio 2000 (doc. 4) con l’invito a voler segnalare eventuali discordanze,
ritenuto che in caso di silenzio la stessa andava considerata approvata.
Effettuati i lavori e le riparazioni concordate, il 25 febbraio 2000 (doc. I inc.
OA.2002.71 rich.) i committenti avevano però comunicato di non essere
soddisfatti di quanto eseguito. E nemmeno le riparazioni poste in atto nel
successivo mese di agosto, della cui effettuazione i committenti avevano preso
atto chiedendo poi invano la conferma dell’ultimazione dei lavori (doc. 5), erano
poi avvenute a soddisfazione dei committenti, i quali ancora nel novembre di
quell’anno (doc. 7) avevano in effetti dichiarato di non accettare l’opera così
fornita. Avendo CO 1 e AP 1 in definitiva rifiutato, per questi motivi, di
corrispondere la terza rata, AO 1, per la somma di fr. 26'428.60 più interessi,
ha fatto spiccare nei confronti del primo il PE n. __________ dell’UEF di
Blenio rispettivamente nei confronti del secondo il PE n. __________ dell’UEF
di Riviera, le cui opposizioni sono state rigettate in via provvisoria con
sentenze 20 dicembre (doc. 10) rispettivamente 11 ottobre 2001 (doc. 4 inc.
OA.2002.71 rich.).
2. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in
giudizio AO 1 chiedendo da una parte il disconoscimento del debito di cui al PE
n. __________ dell’UEF di Riviera e dall’altra, in sede conclusionale, il
riconoscimento di un credito in compensazione di fr. 28'099.65 verso
quest’ultima. Egli, richiamate le disposizioni relative al contratto di appalto,
ha rilevato che il mobilio fatturato presenterebbe alcuni difetti (scarsa
qualità del legname fornito, mancata esecuzione in rame del plafone, scheggiamento
e scollamento di altro materiale), il cui valore, sommato al danno per il deperimento
della merce contenuta nel congelatore (fr. 1'000.-) causato dal taglio del
relativo cavo elettrico da parte degli operai della convenuta, di fatto
annullava il credito residuo della controparte, con persino un saldo a suo
favore.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure, confermata l’esistenza nella fattispecie di un contratto di
fornitura d’opera e con ciò l’applicabilità delle norme relative al contratto
di appalto, ha in sostanza rilevato che l’istruttoria aveva escluso che il
legname fornito fosse di scarsa qualità e che la difettosità del materiale
utilizzato per il plafone non era stata segnalata tempestivamente. Per il
resto, egli ha ritenuto che dopo l’esecuzione dell’ultimo lavoro di riparazione
da parte della convenuta, a metà agosto 2000, l’attore e CO 1 avrebbero dovuto
verificare le opere, in particolare le riparazioni eseguite, e segnalare alla
convenuta in modo puntuale, e non solo generico, gli eventuali restanti difetti
nonché la comparsa di eventuali nuove manchevolezze, ciò che però avevano
omesso di fare. A suo giudizio, la mancata verifica dell’opera ed il mancato
avviso della sua eventuale difettosità, così accertata, comportavano
l’approvazione tacita dell’opera stessa, con la conseguente liberazione della
convenuta dalle sue responsabilità per l’eventuale esistenza di difetti, ivi
compreso l’obbligo di risarcire il danno causato alla controparte. A
quest’ultimo proposito egli ha pure aggiunto che la pretesa di risarcimento del
danno relativo al deperimento della merce contenuta nel congelatore doveva in
ogni caso essere respinta siccome non era stata provata l’entità del
pregiudizio e la colpa della convenuta, e che ugual sorte meritava la pretesa
relativa a un credito compensatorio di fr. 28'099.65 proposta per la prima
volta con le conclusioni.
4. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere l’appellazione. Egli, richiamate le norme sulla compravendita,
osserva innanzitutto come la notifica dei difetti, avvenuta già nel dicembre
1999 (doc. 7), fosse pacificamente tempestiva. Ribadisce quindi che i materiali
utilizzati per il mobilio ed il plafone non erano quelli promessi nel
contratto. Visto il minor valore dell’opera e il buon fondamento della pretesa
di risarcimento del danno, il credito residuo della convenuta andava a suo dire
dichiarato inesistente.
5. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione dell’appello si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Preliminarmente
occorre esaminare se il gravame non debba essere dichiarato irricevibile per il
fatto che con lo stesso è stata chiesta la riforma del querelato giudizio nel
senso di accogliere l’appellazione senza che sia stato concretamente indicato
qual’era la domanda d’appello. Nel caso di specie il quesito va risolto per la
negativa. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che la
sanzione della nullità di cui all’art. 309 cpv. 5 CPC (riferito al cpv. 2 lett.
e della stessa disposizione) va applicata con cautela e che non può essere
considerato nullo l’appello dal cui contenuto, ancorché impreciso, appaia
comunque chiara l’intenzione di impugnare la sentenza di primo grado nella
misura in cui sia sfavorevole all’appellante e dalla cui irregolarità formale
non derivi alcun pregiudizio alla controparte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 18 ad art. 309). Ed è ciò che si è verificato in concreto, atteso
che il convenuto, pur non avendo concretizzato nel petitum la domanda di
riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la petizione, nei
considerandi d’appello ha lasciato chiaramente intendere che “era ingiusto
riconoscere” alla controparte “ancora un saldo di fr. 26'428.60” (appello p.
11). Il fatto che in sede conclusionale l’attore, accanto a tale domanda, ne abbia
pure esposta, in modo improprio, una nuova volta al riconoscimento di un
credito in compensazione di fr. 28'099.65 verso la convenuta non muta questa
circostanza, anche perché quella richiesta, oltre a costituire di fatto la
semplice motivazione per l’accoglimento dell’azione di disconoscimento (fr.
27'099.65 era in effetti il minor valore stabilito dal perito per tutti i
difetti riscontrati e fr. 1'000.- era il risarcimento del danno preteso dall’attore,
cfr. conclusioni p. 8), era in ogni caso irricevibile come domanda di giudizio,
non mirando alla condanna della controparte - che sarebbe stata già allora
possibile e dunque necessaria - al pagamento dell’eventuale somma pagata in
eccesso.
7. Né
le parti né il Pretore hanno ritenuto di dover esaminare se il fatto che il
contratto con la convenuta, oltre che dall’attore, sia pure stato firmato da CO
1, pacificamente socio della società semplice costituita da entrambi, potesse
essere rilevante per l’esito della lite. A ragione. In effetti giusta l’art.
544 cpv. 3 CO, quando vengono chiamati in causa per il pagamento di un debito
della società semplice, i soci della stessa rispondono in solido (SJ 1997 p.
396 con rif.; TF 7 agosto 2008 4A_159/2008) e formano pertanto, se del caso, un
litisconsorzio facoltativo (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n. 628 ad art. 530 CO). Nel caso di specie,
nonostante risulti formalmente il promotore dell’azione di disconoscimento del
debito, l’attore è di fatto chiamato in causa dalla convenuta per il pagamento
di un debito della società semplice. Ne discende che allo stesso dev’essere
riconosciuta la facoltà di inoltrarla singolarmente (II CCA 1° febbraio 2000
inc. n. 12.1999.169).
8. In
merito alla qualificazione giuridica del contratto, il giudizio con cui il
Pretore ha concluso per l’esistenza di un contratto di appalto può senz’altro
essere confermato. In questa sede non è in effetti stato contestato che la
convenuta abbia a suo tempo fornito, trasportato ed installato un arredamento
specifico per un esercizio pubblico, allestito secondo disegni e materiali
preventivamente concordati con la controparte e di cui solo le sedie e gli
sgabelli in legno risultavano essere di serie. In tali circostanze si deve
pertanto ammettere la venuta in essere di un contratto di fornitura d’opera
(“Werklieferungsvertrag”), per l’appunto retto sostanzialmente dagli art. 363
segg. (Gauch, Der Werkvertrag, 4ª ed., n. 82 e 123; II CCA 29 settembre 2008 inc. n. 12.2007.179).
9. L’attore
ribadisce di aver tempestivamente notificato i difetti nel dicembre 1999 e che
dunque nessuna ulteriore notifica si imponeva nell’agosto 2000, cioè dopo il
tentativo da parte della convenuta, per altro con esito insoddisfacente, di
porre rimedio ai difetti riscontrati. A ragione. È innanzitutto incontestabile,
come del resto stabilito anche dal Pretore, che i difetti siano stati
notificati tempestivamente. Se la comunicazione del 21 dicembre 1999 (doc. G inc.
OA.2002.71 rich.), oltretutto avvenuta ancora durante l’esecuzione dei lavori,
non era sufficiente allo scopo, nella stessa essendo stata unicamente evocata
l’esistenza di non meglio specificate manchevolezze, è in effetti evidente che
Fatti
i difetti erano però stati notificati il successivo 27 dicembre, allorché le
parti avevano provveduto ad esperire un sopralluogo, a seguito del quale la
convenuta aveva allestito una lista di lavori ancora da eseguire (doc. 4), poi
inviata il 3 gennaio 2000 (doc. 4) alla controparte con l’invito a voler
segnalare eventuali discordanze, ritenuto che in caso di silenzio la stessa
andava considerata approvata. In altre parole, già a quel momento la convenuta
aveva ammesso l’esistenza di vari lavori mancanti o difetti, puntualmente
descritti nel verbale di sopralluogo, e l’attore, non avendo prontamente
risposto allo scritto di cui al doc. 4, di fatto non ha ritenuto di indicarne
altri. Quanto alle sue successive comunicazioni, le stesse non possono valere
come valide notifiche dei difetti già per il loro carattere generico. E nemmeno
le deposizioni testimoniali aggiungono qualcosa in più, dalle stesse non
potendosi evincere se e quando i difetti, per altro nuovamente menzionati in
modo generico, siano stati notificati alla controparte. Ora, contrariamente
all’assunto del Pretore, il fatto che in seguito i difetti siano stati
parzialmente riparati, com’è pacificamente avvenuto, non obbliga l’attore a
dover nuovamente notificare i difetti ancora presenti, pena la perenzione delle
sue pretese. Il Tribunale federale, sconfessando la dottrina dominante, ha in
effetti avuto modo di precisare che se l’appaltatore non elimina totalmente i
difetti notificati, non v’è alcun motivo di far dipendere il ripristino dei
diritti di garanzia da un’ulteriore notifica dei medesimi difetti, fermo restando
che la soluzione è diversa se l’opera riparata presenta nuove manchevolezze,
diverse da quelle iniziali ma connesse ai lavori di riparazione, ritenuto che
in tal caso una nuova segnalazione è necessaria (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997
consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997 p. 67; in tal senso pure II CCA 17 agosto 2006 inc. n.
12.2005.136).
10. Affinché
l’attore possa far valere nei confronti della convenuta i diritti derivanti
dalla difettosità dell’opera fornita (art. 368 CO), è necessario che egli abbia
tempestivamente segnalato i difetti, che questi ultimi non siano stati in
seguito riparati completamente dalla controparte e siano tutt’ora presenti, e
infine che egli se ne sia prevalso negli allegati preliminari.
10.1 Come
detto, gli unici difetti segnalati tempestivamente dall’attore sono quelli
contenuti nella lista di cui al doc. 4, suddivisi per la “zona bar” (1.
colonne bottigliera si formano delle crepe piano rovinato, 2. sgabelli cambiare
sedili si aprono (crepe), 3. tavoli zona bar? (da rialzare), 4. fissare
poggiapiedi banco bar, 5. ribalta zona bar, fissare e regolare, 6.
impiallacciatura mobile juke-box, 7. porta scorrevole non chiude e non funziona
la chiave, 8. pulire siliconature e rifiniture, 9. piano banco bar siliconare e
fissare piano, danni al congelatore fr. 1'000.-) e per la “zona
salone” (1. boiserie (angolo entrando a destra) montaggio mal eseguito -
pannelli mal fissati zoccolino zona centrale, zoccolini agli angoli 45° rifare,
2. copricalorifero alto da regolare e fissare, 3. porta toilette non chiude
serratura, 4. porta verso retro inserire renella nella cerniera e registrare
completamente la porta, 5. tavoli 180x70 rovinato, 3 rovinati, piani da
sostituire (si rigano) ed il materiale non è idoneo, 6. piano copricaloriferi
da rifare con fresatura (non circola aria), 7. mobili di servizio sostituire i
2 esistenti con uno basso e in analogia al mobile juke-box, 8. plafone - 6 mq.
non montati verificare prezzo). L’istruttoria ha tuttavia provato che una
parte di questi difetti è stata prontamente eliminata (di qui l’indicazione
“ok” apposta su gran parte delle posizioni del doc. 4, cfr. verbale
d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2), in parte a piena soddisfazione dei
committenti (cfr. verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2, con
riferimento alle posizioni n. 1, 3, 6, 8 della “zona bar”), in parte senza che
questi si siano dichiarati del tutto soddisfatti (cfr. verbale d’interrogatorio
di Fabrizio Gatti p. 2, con riferimento alle posizioni n. 2, 4, 5, 7 e 9 della
“zona bar” ed alla “zona salone”).
10.2 Negli
allegati preliminari l’attore non si è però prevalso di tutti questi difetti,
ma si è limitato a farne valere una parte e ad evocarne altri, non compresi nel
doc. 4. Egli ha in particolare evidenziato la scarsa qualità del legname
fornito (specie in punto al bancone e ai tavoli), la mancata esecuzione in rame
del plafone, lo scheggiamento e lo scollamento di altro materiale e in generale
la difettosità dell’opera fornita (petizione p. 2).
10.3 A
detta del perito giudiziario, a tutt’oggi l’opera fornita dalla convenuta
presenta ancora una serie di difetti, ovvero manchevolezze non causate dalla
sola usura. Per quanto riguarda il banco bar in legno e rame, egli ha osservato
da una parte che la tavola a ribalta del piano che permette il passaggio dietro
al bar non è stabile e quando è chiusa non è nella giusta posizione a causa del
cattivo funzionamento, dall’altra che la parte del piano principale del bancone
si stacca dalla parte sottostante in quanto mancano le viti di fissaggio e che
infine parte del bordo del piano principale si stacca leggermente dal pannello
(perizia p. B6 inc. OA.2002.71 rich.). Quanto al retro banco del bar, egli ha
rilevato che i frontali dei cassetti dei mobili non sono stati bordati sul lato
inferiore mentre gli altri tre lati presentano un bordo in legno come la
superficie del frontale stesso, e che il pannello di sostegno sotto il piano in
acciaio inox si è deformato a causa della penetrazione di acqua (perizia p. B6 inc.
OA.2002.71 rich.). Nella bottigliera pensile vi sono poi dei fori per spot
eseguiti nella posizione errata ed in seguito chiusi con tasselli in legno
(perizia p. B7 inc. OA.2002.71 rich.). Nel sostegno (gambe) del tavolo
rettangolare 180 x 70 mancano delle viti di fissaggio (perizia p. B8 inc.
OA.2002.71 rich.). Con riferimento al controsoffitto a quadrotti in rame
lucido, egli ha quindi osservato che il difetto maggiore è rappresentato dal
montaggio dei coprifili perimetrali non posati ad opera d’arte ed in parte
fissati con materiale scadente (punti metallici) e che i coprifili non sono
giuntati in modo preciso, sia sugli angoli come in lunghezza (perizia p. B9 inc.
OA.2002.71 rich.). Alcune listelle del copricalorifero in legno si sono inoltre
staccate (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nel rivestimento paretale
(boiserie) della zona salone egli ha segnalato che la cornice superiore
orizzontale in parte si stacca dal resto dell’elemento e i giunti non sono
complanari (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nei tavoli 90 x 90 emergono
in superficie i segni dei bordi massicci incollati al perimetro, e a causa
della deformazione dei bordi in legno massiccio, l’impiallacciatura della
superficie si è spezzata segnando così delle linee (perizia p. B9 inc.
OA.2002.71 rich.). Per quanto riguarda infine la porta a battente della zona
toilette, ha rilevato che in posizione chiusa l’anta della porta tende a
muoversi se la si tira e la si spinge dalla maniglia; in posizione chiusa si
nota comunque la luce dall’altra parte del locale; le cerniere su cui è montata
l’anta non sono state incassate a filo del legno del telaio (perizia p. B10 inc.
OA.2002.71 rich.). Il perito ha pure evidenziato la difettosità del materiale
d’assemblaggio e di fissaggio, definito non adatto (perizia p. 15 seg. inc. OA.2002.71
rich.). Ed ha infine appurato che il materiale usato per il controsoffitto non
corrisponde a quello previsto dal contratto, oltretutto decisamente più caro
(perizia p. 21 seg. inc. OA.2002.71 rich.), e che la superficie posata è minore
di 6.87 mq (perizia p. 22 seg. inc. OA.2002.71 rich.).
10.4 Visto
quanto precede, la convenuta, che - come detto - può essere ritenuta
responsabile solo per i difetti tempestivamente notificati ed evocati negli
allegati preliminari che non sono stati eliminati completamente, deve in
definitiva rispondere solo per il difetto relativo al materiale del
controsoffitto non conforme al contratto (difetto puntualmente notificato nel
doc. 4 [plafone - verificare
prezzo {cfr., in merito al
significato della notifica del difetto, verbale d’interrogatorio di Pierluigi
Ferri p. 5}] ed evocato a p. 2 della petizione); non però per i 3 dei 26 [cfr. doc. B] tavoli 90 x 90 (difetti
puntualmente notificati nel doc. 7 [tavoli 3 rovinati, piani da sostituire {si rigano}] ed evocati a p. 2 della petizione), i
cui piani difettosi risultano in effetti essere stati sostituiti (verbale
d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2 e 3; verbale d’interrogatorio di
Pierluigi Ferri p. 4) senza che in seguito sia stata notificata la loro nuova
difettosità, o ancora per i difetti al banco bar in legno e rame (difetti
puntualmente notificati nel doc. 4 [ribalta zona bar, fissare e regolare - piano banco bar fissare piano]) e per i difetti nel rivestimento
paretale (boiserie) della zona salone (difetti puntualmente notificati nel doc.
4 [boiserie montaggio mal
eseguito - pannelli mal fissati]), che in effetti non risultano essere stati sollevati negli
allegati preliminari, gli stessi non concernendo da una parte la difettosità
del materiale fornito, dall’altra non rientrando tra quelli per i quali era
stato evidenziato, oltretutto in modo generico, che il materiale si scheggiava
e scollava (petizione p. 2) ed infine non essendo sufficiente allo scopo,
siccome eccessivamente generica, la sola adduzione (petizione p. 2)
dell’esistenza di un’opera difettosa o non conforme alle regole dell’arte (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, Der
Werkvertrag, 4ª ed., n. 2130;
DTF 107 II 175; II CCA 11 ottobre 1996 inc. n. 12.96.134, 19 settembre 1999
inc. n. 12.99.8, 7 dicembre 2000 inc. n. 12.2000.136, 22 maggio 2001 inc. n.
12.20001.75). Sulla base del referto peritale (p. 22 inc. OA.2002.71 rich.), il
minor valore dovuto all’esistenza di questo difetto può essere quantificato in
fr. 6'674.65 IVA esclusa, con un credito complessivo a favore della convenuta
di fr. 119'253.35 (fr. 120'608.- [mercede senza IVA] ./. fr. 3'000.- [sconto] ./. fr. 6'674.65
[minor valore] = fr. 110'933.35 + IVA 7.5%) e quindi un credito residuo,
dedotti gli acconti nel frattempo versati di fr. 100'000.-, di fr. 19'253.35.
11. La
convenuta non può essere seguita laddove ritiene che all’attore nelle
particolari circostanze non possa in ogni caso essere riconosciuto nulla a
titolo di minor valore dell’opera.
11.1 Dapprima
essa esclude che l’attore, il quale nella fase preprocessuale aveva optato per
la riparazione dell’opera, possa ora pretendere in causa la riduzione della
mercede. A torto. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei lavori
di riparazione ha in effetti quale ulteriore conseguenza che il diritto di
scelta del committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva
rinunciare ad ulteriori interventi riparatori e chiedere la diminuzione della
mercede (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997
p. 67; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136), come risulta aver fatto
l’attore.
11.2 Infondata
è pure la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente
solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), con cui essa ritiene errata
la modalità di calcolo adottata dal perito per determinare il minor valore. Nulla
permette infatti di ritenere che la stessa, puntualmente spiegata a p. 7 seg.
del referto (inc. OA.2002.71 rich.), non sia conforme al metodo relativo
imposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.
12. L’attore
chiede infine di porre in compensazione un importo di fr. 1'000.- per il fatto
che gli operai della convenuta, in occasione dei lavori di posa del mobilio,
avevano tagliato il cavo elettrico del congelatore dell’esercizio pubblico,
causando il deperimento della merce ivi contenuta. La pretesa, respinta dal
giudice di prime cure siccome il danno non sarebbe stato notificato
tempestivamente e in quanto non sarebbe stata provata l’entità del pregiudizio
e la colpa della convenuta nell’episodio, deve in realtà essere accolta. Che il
danno sia stato segnalato tempestivamente è in effetti evidente già per il
fatto che lo stesso è stato inserito nel verbale di contestazione del 27
dicembre 1999 (doc. 4). Quanto alla colpa degli operai della convenuta (e
meglio della ditta subappaltatrice, di cui essa risponde ex art. 101 CO), per
altro confermata dalle testimonianze assunte (verbale d’interrogatorio W__________
__________ p. 3 nell’inc. OA.2002.71 rich. e di CO 1 p. 2), la stessa è stata implicitamente
ammessa dalla parte convenuta, la quale, nel verbale da lei stessa allestito
(cfr. osservazioni p. 3 e 5), ha scritto l’indicazione “danni al congelatore
fr. 1'000.-“. Ora, dalla lettere accompagnatoria (doc. 4) risultando che l’attore
era stato invitato a voler segnalare eventuali discordanze con quanto contenuto
nel verbale ritenuto che in caso di silenzio il tenore di quest’ultimo andava
considerata approvato, e che l’attore nulla ha eccepito, ben si può concludere
che la responsabilità per il danno al congelatore e il suo ammontare siano
stati riconosciuti dalla convenuta, che non può pertanto più validamente opporsi
alla richiesta di compensazione fatta valere dalla controparte.
13. Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che la sentenza pretorile può
essere riformata nel senso che l’azione di disconoscimento del debito può
essere accolta per fr. 8'175.25 e che per tale somma può essere confermata in
via definitiva l’opposizione al PE.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
14 agosto 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 23 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Riviera è
così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza l’azione di disconoscimento del debito è ammessa per fr. 8'175.25.
§§ Limitatamente a tale somma è confermata
in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Riviera.
2. La
tassa di giustizia di fr. 800.- (di cui fr. 60.- già anticipati da AO 1 e fr.
320.- da AP 1) e le spese di fr. 1'050.- (di cui fr. 210.- già anticipati da AO
1 e fr. 840.- da AP 1), restano a carico dell’attore per 2/3 e per 1/3 sono
poste a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.- per
parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 400.-
b)
spese fr. 50.-
T
o t a l e fr. 450.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste
a carico dell’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti
di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Riviera
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato
il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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