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Decisione

12.2008.167

Werklieferungsvertrag (appalto) - difetti - notifica - ripetizione della notifica dopo la riparazione? - minor valore

30 settembre 2009Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i difetti erano però stati notificati il successivo 27 dicembre, allorché le

parti avevano provveduto ad esperire un sopralluogo, a seguito del quale la

convenuta aveva allestito una lista di lavori ancora da eseguire (doc. 4), poi

inviata il 3 gennaio 2000 (doc. 4) alla controparte con l’invito a voler

segnalare eventuali discordanze, ritenuto che in caso di silenzio la stessa

andava considerata approvata. In altre parole, già a quel momento la convenuta

aveva ammesso l’esistenza di vari lavori mancanti o difetti, puntualmente

descritti nel verbale di sopralluogo, e l’attore, non avendo prontamente

risposto allo scritto di cui al doc. 4, di fatto non ha ritenuto di indicarne

altri. Quanto alle sue successive comunicazioni, le stesse non possono valere

come valide notifiche dei difetti già per il loro carattere generico. E nemmeno

le deposizioni testimoniali aggiungono qualcosa in più, dalle stesse non

potendosi evincere se e quando i difetti, per altro nuovamente menzionati in

modo generico, siano stati notificati alla controparte. Ora, contrariamente

all’assunto del Pretore, il fatto che in seguito i difetti siano stati

parzialmente riparati, com’è pacificamente avvenuto, non obbliga l’attore a

dover nuovamente notificare i difetti ancora presenti, pena la perenzione delle

sue pretese. Il Tribunale federale, sconfessando la dottrina dominante, ha in

effetti avuto modo di precisare che se l’appaltatore non elimina totalmente i

difetti notificati, non v’è alcun motivo di far dipendere il ripristino dei

diritti di garanzia da un’ulteriore notifica dei medesimi difetti, fermo restando

che la soluzione è diversa se l’opera riparata presenta nuove manchevolezze,

diverse da quelle iniziali ma connesse ai lavori di riparazione, ritenuto che

in tal caso una nuova segnalazione è necessaria (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997

consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997 p. 67; in tal senso pure II CCA 17 agosto 2006 inc. n.

12.2005.136).

10. Affinché

l’attore possa far valere nei confronti della convenuta i diritti derivanti

dalla difettosità dell’opera fornita (art. 368 CO), è necessario che egli abbia

tempestivamente segnalato i difetti, che questi ultimi non siano stati in

seguito riparati completamente dalla controparte e siano tutt’ora presenti, e

infine che egli se ne sia prevalso negli allegati preliminari.

10.1 Come

detto, gli unici difetti segnalati tempestivamente dall’attore sono quelli

contenuti nella lista di cui al doc. 4, suddivisi per la “zona bar” (1.

colonne bottigliera si formano delle crepe piano rovinato, 2. sgabelli cambiare

sedili si aprono (crepe), 3. tavoli zona bar? (da rialzare), 4. fissare

poggiapiedi banco bar, 5. ribalta zona bar, fissare e regolare, 6.

impiallacciatura mobile juke-box, 7. porta scorrevole non chiude e non funziona

la chiave, 8. pulire siliconature e rifiniture, 9. piano banco bar siliconare e

fissare piano, danni al congelatore fr. 1'000.-) e per la “zona

salone” (1. boiserie (angolo entrando a destra) montaggio mal eseguito -

pannelli mal fissati zoccolino zona centrale, zoccolini agli angoli 45° rifare,

2. copricalorifero alto da regolare e fissare, 3. porta toilette non chiude

serratura, 4. porta verso retro inserire renella nella cerniera e registrare

completamente la porta, 5. tavoli 180x70 rovinato, 3 rovinati, piani da

sostituire (si rigano) ed il materiale non è idoneo, 6. piano copricaloriferi

da rifare con fresatura (non circola aria), 7. mobili di servizio sostituire i

2 esistenti con uno basso e in analogia al mobile juke-box, 8. plafone - 6 mq.

non montati verificare prezzo). L’istruttoria ha tuttavia provato che una

parte di questi difetti è stata prontamente eliminata (di qui l’indicazione

“ok” apposta su gran parte delle posizioni del doc. 4, cfr. verbale

d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2), in parte a piena soddisfazione dei

committenti (cfr. verbale d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2, con

riferimento alle posizioni n. 1, 3, 6, 8 della “zona bar”), in parte senza che

questi si siano dichiarati del tutto soddisfatti (cfr. verbale d’interrogatorio

di Fabrizio Gatti p. 2, con riferimento alle posizioni n. 2, 4, 5, 7 e 9 della

“zona bar” ed alla “zona salone”).

10.2 Negli

allegati preliminari l’attore non si è però prevalso di tutti questi difetti,

ma si è limitato a farne valere una parte e ad evocarne altri, non compresi nel

doc. 4. Egli ha in particolare evidenziato la scarsa qualità del legname

fornito (specie in punto al bancone e ai tavoli), la mancata esecuzione in rame

del plafone, lo scheggiamento e lo scollamento di altro materiale e in generale

la difettosità dell’opera fornita (petizione p. 2).

10.3 A

detta del perito giudiziario, a tutt’oggi l’opera fornita dalla convenuta

presenta ancora una serie di difetti, ovvero manchevolezze non causate dalla

sola usura. Per quanto riguarda il banco bar in legno e rame, egli ha osservato

da una parte che la tavola a ribalta del piano che permette il passaggio dietro

al bar non è stabile e quando è chiusa non è nella giusta posizione a causa del

cattivo funzionamento, dall’altra che la parte del piano principale del bancone

si stacca dalla parte sottostante in quanto mancano le viti di fissaggio e che

infine parte del bordo del piano principale si stacca leggermente dal pannello

(perizia p. B6 inc. OA.2002.71 rich.). Quanto al retro banco del bar, egli ha

rilevato che i frontali dei cassetti dei mobili non sono stati bordati sul lato

inferiore mentre gli altri tre lati presentano un bordo in legno come la

superficie del frontale stesso, e che il pannello di sostegno sotto il piano in

acciaio inox si è deformato a causa della penetrazione di acqua (perizia p. B6 inc.

OA.2002.71 rich.). Nella bottigliera pensile vi sono poi dei fori per spot

eseguiti nella posizione errata ed in seguito chiusi con tasselli in legno

(perizia p. B7 inc. OA.2002.71 rich.). Nel sostegno (gambe) del tavolo

rettangolare 180 x 70 mancano delle viti di fissaggio (perizia p. B8 inc.

OA.2002.71 rich.). Con riferimento al controsoffitto a quadrotti in rame

lucido, egli ha quindi osservato che il difetto maggiore è rappresentato dal

montaggio dei coprifili perimetrali non posati ad opera d’arte ed in parte

fissati con materiale scadente (punti metallici) e che i coprifili non sono

giuntati in modo preciso, sia sugli angoli come in lunghezza (perizia p. B9 inc.

OA.2002.71 rich.). Alcune listelle del copricalorifero in legno si sono inoltre

staccate (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nel rivestimento paretale

(boiserie) della zona salone egli ha segnalato che la cornice superiore

orizzontale in parte si stacca dal resto dell’elemento e i giunti non sono

complanari (perizia p. B9 inc. OA.2002.71 rich.). Nei tavoli 90 x 90 emergono

in superficie i segni dei bordi massicci incollati al perimetro, e a causa

della deformazione dei bordi in legno massiccio, l’impiallacciatura della

superficie si è spezzata segnando così delle linee (perizia p. B9 inc.

OA.2002.71 rich.). Per quanto riguarda infine la porta a battente della zona

toilette, ha rilevato che in posizione chiusa l’anta della porta tende a

muoversi se la si tira e la si spinge dalla maniglia; in posizione chiusa si

nota comunque la luce dall’altra parte del locale; le cerniere su cui è montata

l’anta non sono state incassate a filo del legno del telaio (perizia p. B10 inc.

OA.2002.71 rich.). Il perito ha pure evidenziato la difettosità del materiale

d’assemblaggio e di fissaggio, definito non adatto (perizia p. 15 seg. inc. OA.2002.71

rich.). Ed ha infine appurato che il materiale usato per il controsoffitto non

corrisponde a quello previsto dal contratto, oltretutto decisamente più caro

(perizia p. 21 seg. inc. OA.2002.71 rich.), e che la superficie posata è minore

di 6.87 mq (perizia p. 22 seg. inc. OA.2002.71 rich.).

10.4 Visto

quanto precede, la convenuta, che - come detto - può essere ritenuta

responsabile solo per i difetti tempestivamente notificati ed evocati negli

allegati preliminari che non sono stati eliminati completamente, deve in

definitiva rispondere solo per il difetto relativo al materiale del

controsoffitto non conforme al contratto (difetto puntualmente notificato nel

doc. 4 [plafone - verificare

prezzo {cfr., in merito al

significato della notifica del difetto, verbale d’interrogatorio di Pierluigi

Ferri p. 5}] ed evocato a p. 2 della petizione); non però per i 3 dei 26 [cfr. doc. B] tavoli 90 x 90 (difetti

puntualmente notificati nel doc. 7 [tavoli 3 rovinati, piani da sostituire {si rigano}] ed evocati a p. 2 della petizione), i

cui piani difettosi risultano in effetti essere stati sostituiti (verbale

d’interrogatorio di Fabrizio Gatti p. 2 e 3; verbale d’interrogatorio di

Pierluigi Ferri p. 4) senza che in seguito sia stata notificata la loro nuova

difettosità, o ancora per i difetti al banco bar in legno e rame (difetti

puntualmente notificati nel doc. 4 [ribalta zona bar, fissare e regolare - piano banco bar fissare piano]) e per i difetti nel rivestimento

paretale (boiserie) della zona salone (difetti puntualmente notificati nel doc.

4 [boiserie montaggio mal

eseguito - pannelli mal fissati]), che in effetti non risultano essere stati sollevati negli

allegati preliminari, gli stessi non concernendo da una parte la difettosità

del materiale fornito, dall’altra non rientrando tra quelli per i quali era

stato evidenziato, oltretutto in modo generico, che il materiale si scheggiava

e scollava (petizione p. 2) ed infine non essendo sufficiente allo scopo,

siccome eccessivamente generica, la sola adduzione (petizione p. 2)

dell’esistenza di un’opera difettosa o non conforme alle regole dell’arte (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, Der

Werkvertrag, 4ª ed., n. 2130;

DTF 107 II 175; II CCA 11 ottobre 1996 inc. n. 12.96.134, 19 settembre 1999

inc. n. 12.99.8, 7 dicembre 2000 inc. n. 12.2000.136, 22 maggio 2001 inc. n.

12.20001.75). Sulla base del referto peritale (p. 22 inc. OA.2002.71 rich.), il

minor valore dovuto all’esistenza di questo difetto può essere quantificato in

fr. 6'674.65 IVA esclusa, con un credito complessivo a favore della convenuta

di fr. 119'253.35 (fr. 120'608.- [mercede senza IVA] ./. fr. 3'000.- [sconto] ./. fr. 6'674.65

[minor valore] = fr. 110'933.35 + IVA 7.5%) e quindi un credito residuo,

dedotti gli acconti nel frattempo versati di fr. 100'000.-, di fr. 19'253.35.

11. La

convenuta non può essere seguita laddove ritiene che all’attore nelle

particolari circostanze non possa in ogni caso essere riconosciuto nulla a

titolo di minor valore dell’opera.

11.1 Dapprima

essa esclude che l’attore, il quale nella fase preprocessuale aveva optato per

la riparazione dell’opera, possa ora pretendere in causa la riduzione della

mercede. A torto. La permanenza del difetto nonostante l’esecuzione dei lavori

di riparazione ha in effetti quale ulteriore conseguenza che il diritto di

scelta del committente è stato ripristinato e quindi lo stesso ben poteva

rinunciare ad ulteriori interventi riparatori e chiedere la diminuzione della

mercede (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997

p. 67; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136), come risulta aver fatto

l’attore.

11.2 Infondata

è pure la censura, per altro addotta per la prima volta e quindi irritualmente

solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), con cui essa ritiene errata

la modalità di calcolo adottata dal perito per determinare il minor valore. Nulla

permette infatti di ritenere che la stessa, puntualmente spiegata a p. 7 seg.

del referto (inc. OA.2002.71 rich.), non sia conforme al metodo relativo

imposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

12. L’attore

chiede infine di porre in compensazione un importo di fr. 1'000.- per il fatto

che gli operai della convenuta, in occasione dei lavori di posa del mobilio,

avevano tagliato il cavo elettrico del congelatore dell’esercizio pubblico,

causando il deperimento della merce ivi contenuta. La pretesa, respinta dal

giudice di prime cure siccome il danno non sarebbe stato notificato

tempestivamente e in quanto non sarebbe stata provata l’entità del pregiudizio

e la colpa della convenuta nell’episodio, deve in realtà essere accolta. Che il

danno sia stato segnalato tempestivamente è in effetti evidente già per il

fatto che lo stesso è stato inserito nel verbale di contestazione del 27

dicembre 1999 (doc. 4). Quanto alla colpa degli operai della convenuta (e

meglio della ditta subappaltatrice, di cui essa risponde ex art. 101 CO), per

altro confermata dalle testimonianze assunte (verbale d’interrogatorio W__________

__________ p. 3 nell’inc. OA.2002.71 rich. e di CO 1 p. 2), la stessa è stata implicitamente

ammessa dalla parte convenuta, la quale, nel verbale da lei stessa allestito

(cfr. osservazioni p. 3 e 5), ha scritto l’indicazione “danni al congelatore

fr. 1'000.-“. Ora, dalla lettere accompagnatoria (doc. 4) risultando che l’attore

era stato invitato a voler segnalare eventuali discordanze con quanto contenuto

nel verbale ritenuto che in caso di silenzio il tenore di quest’ultimo andava

considerata approvato, e che l’attore nulla ha eccepito, ben si può concludere

che la responsabilità per il danno al congelatore e il suo ammontare siano

stati riconosciuti dalla convenuta, che non può pertanto più validamente opporsi

alla richiesta di compensazione fatta valere dalla controparte.

13. Ne

discende, in parziale accoglimento del gravame, che la sentenza pretorile può

essere riformata nel senso che l’azione di disconoscimento del debito può

essere accolta per fr. 8'175.25 e che per tale somma può essere confermata in

via definitiva l’opposizione al PE.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

14 agosto 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 23 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Riviera è

così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza l’azione di disconoscimento del debito è ammessa per fr. 8'175.25.

§§ Limitatamente a tale somma è confermata

in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di Riviera.

2. La

tassa di giustizia di fr. 800.- (di cui fr. 60.- già anticipati da AO 1 e fr.

320.- da AP 1) e le spese di fr. 1'050.- (di cui fr. 210.- già anticipati da AO

1 e fr. 840.- da AP 1), restano a carico dell’attore per 2/3 e per 1/3 sono

poste a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 800.- per

parti di ripetibili.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 400.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 450.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 2/3 e per 1/3 sono poste

a carico dell’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 500.- per parti

di ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Riviera

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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