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Decisione

12.2008.169

Lavoro - obblighi assicurativi del datore di lavoro - onere della prova

8 ottobre 2008Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.169

Data decisione, Autorità:

08.10.2008, IICCA

Ricorso:

TF,4A_52/08, 03.09.2009

Titolo:

Lavoro - obblighi assicurativi del datore di lavoro - onere della prova

INADEMPIMENTO

MALATTIA

ONERE DELLA PROVA

art. 8 CC

art. 97 CO

art. 324a CO

Incarto n.

12.2008.169

Lugano

8 ottobre

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.193

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 7

febbraio 2007 da

AO 1

patrocinato daPA

2

contro

AP 1

PA 1

con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al

pagamento dell'importo di fr. 11'208.65 oltre interessi a titolo di indennità

giornaliera di malattia; domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore,

con sentenza 14 agosto 2008, ha accolto parzialmente per fr. 10'435.65 oltre

interessi al 5% dal 30 novembre 2006 su fr. 3'475.20, dal 31 dicembre 2006 su

fr. 3'475.20 e dal 31 gennaio 2007 su fr. 3'475.20, condannando la convenuta a

rifondere all'istante fr. 950.– a titolo di indennità;

appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 agosto 2008,

chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con

protesta di spese e ripetibili;

mentre con osservazioni del 4 settembre 2008 l'istante propone la

reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli

atti ed i documenti di causa;

considerato

in fatto e in diritto:

1. La ditta AP 1 (in

seguito __________) ha assunto, con decorrenza dal 12 gennaio 2004, AO 1 in

qualità di autista. Il contratto di lavoro, concluso per tempo indeterminato, prevedeva

la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 3'750.– (doc. B), dipoi

aumentato a fr. 3'800.– mensili (doc. I).

Considerandi

2.

AO 1 il 7 febbraio

2006.

è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di __________ (I). Con

lettera di medesima data, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto

al 30 aprile 2006, con la motivazione che la ditta non poteva assumersi la

responsabilità di lasciare guidare al dipendente uno dei suoi automezzi, “a

causa dei suoi problemi di salute (svenimenti, giramenti di testa ecc.)”. Essa

ha pure informato AO 1 che con l'uscita dal contratto di lavoro scadeva “anche

l'assicurazione collettiva, contro incidente e malattia” e che gli era data “la

possibilità di stipulare un'assicurazione indennità perdita di guadagno

giornaliera singola con la nostra o tramite la nostra cassa malati privata”

(doc. D). Il termine del rapporto di lavoro è poi stato prorogato fino al 31

luglio 2006. A__________ (di seguito A__________) ha versato prestazioni per

l'assicurazione collettiva di malattia fino al 29 ottobre 2006 (doc. E).

3.

Con istanza 7

febbraio 2007, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione

2, per chiedere la condanna della AP 1 al pagamento di fr. 11'208.65 oltre

interessi a titolo di indennità giornaliera di malattia. Egli ha sostenuto che,

per inadempimento contrattuale della AP 1, non gli è stato possibile – dopo lo

scioglimento del rapporto di lavoro – passare dall'assicurazione collettiva di

malattia a quella individuale. Ha quindi fatto valere nei confronti di AP 1 una

pretesa risarcitoria di fr. 11'208.65, corrispondente all'80% del salario –

calcolato su tredici mesi – per il periodo 30 ottobre 2006-31 gennaio 2007, con

l'aggiunta di assegni familiari e deduzione di imposte alla fonte.

All'istanza si è opposta

la convenuta, evidenziando che non sussisterebbe un'inadempienza contrattuale,

avendo tra l'altro essa informato AO 1 della possibilità “di stipulare

un'assicurazione indennità perdita di guadagno singola”. Secondo la convenuta, AO

1.

avrebbe dovuto contestare tempestivamente le decisioni della A__________,

segnatamente quella notificatagli con lettera 1° settembre 2006 (doc. E),

invece di lamentarsi ora con lei. Esperita l'istruttoria, la parti hanno

rinunciato a comparire alla discussione finale e a produrre un proprio

memoriale conclusivo.

4.

Con sentenza 14

agosto 2008, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza per fr. 10'435.65

oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2006 su fr. 3'475.20, dal 31 dicembre

2006.

su fr. 3'475.20 e dal 31 gennaio 2007 su fr. 3'475.20 e condannando la

convenuta a rifondere all'istante fr. 950.– a titolo di indennità. Secondo il

primo giudice, il datore di lavoro “avrebbe espressamente garantito con la

conclusione del contratto individuale di lavoro” l'opportunità per il

lavoratore di passare all'assicurazione individuale di malattia e quindi di

“prolungare il periodo di copertura sino alla soglia di rito dei 720 giorni”.

Questa “opportunità” – prosegue il Pretore – sarebbe “venuta meno all'atto

pratico”. Il primo giudice sostiene dipoi che “per motivi che non sono dati a

sapere, ma che in ogni caso” sarebbero – a suo dire – “ininfluenti per l'esito

della vertenza”, A__________ avrebbe “negato al lavoratore il passaggio

dall'assicurazione collettiva all'individuale”. Indipendentemente “dai motivi”

– conclude il Pretore – “viene dunque a concretizzarsi una inadempienza

contrattuale a carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a risarcire il

danno causato al lavoratore”, costituito “dalle indennità che quest'ultimo

avrebbe percepito nel caso in cui vi fosse stata regolare copertura, vale a

dire un corrispettivo di 720 indennità giornaliere”.

5.

AP 1 è insorta con

appello 22 agosto 2008, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel

senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le

sedi. Nelle osservazioni del 4 settembre 2008 AO 1 postula la reiezione

del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.

6.

Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi

contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in

caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non

versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione

l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di

inesecuzione del contratto (Brunner,

Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea

2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso,

in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e

deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al

medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8

gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55 in: RtiD II-2007

38c 722, 8 novembre 2007 inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III

126.

consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002 del

25.

aprile 2002). Ciò è il caso in particolare quando il datore di lavoro omette

di rendere attento il lavoratore del suo diritto di passare – al termine del

contratto di lavoro – dalla copertura assicurativa collettiva a quella

individuale (Vischer, Der

Arbeitsvertrag, Basilea 2005, n. 4 pag. 131; Geiser,

Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59).

L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte del datore

di lavoro, compete al lavoratore (art. 183 CPC, in relazione con l'art. 8 CC).

7.

Secondo il primo

giudice, non sarebbero noti i motivi per i quali A__________ avrebbe negato al

lavoratore il passaggio dall'assicurazione collettiva all'individuale e gli

stessi sarebbero comunque – a suo dire – privi di rilievo.

In vero, se è certo che

il datore di lavoro, con la disdetta del contratto di lavoro ha informato il

lavoratore della possibilità di passare dall'assicurazione collettiva a quella

individuale (doc. D) – fatto per altro non contestato – non è provato che

quest'ultimo abbia esercitato tempestivamente tale facoltà. Agli atti non vi

sono infatti né lettere né tanto meno testimonianze che confermino che richieste

in tal senso siano state rivolte da AO 1 ad A__________ e quando ciò sia

avvenuto. La lettera scritta da A__________ a AO 1 il 1° settembre 2006 (doc.

E) costituisce l'unico documento comprovante validamente i contatti tra la

compagnia assicurativa e l'assicurato in relazione al diritto alle prestazioni

contrattuali. Da essa è possibile ricavare che AO 1 era stato assicurato dal

datore di lavoro con una “assicurazione collettiva di malattia” presso la A__________

e che a quest'ultima era stata notificata una “incapacità lavorativa” del

dipendente “dall'8 febbraio 2006”. Nella lettera in questione A__________

faceva inoltre riferimento ad un colloquio telefonico con l'assicurato,

avvenuto nei giorni precedenti, nel quale a quest'ultimo era già stato

significato “che il diritto” alle prestazioni contrattuali sarebbe terminato

“al più tardi entro il 29 ottobre 2006, ossia 90 giorni dopo il termine del

rapporto di lavoro” a norma dell'art. 10 delle condizioni generali di lavoro

“CG 2000”. Nessun riferimento era invece fatto ad una richiesta del lavoratore

di passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale e ai motivi di

un'eventuale diniego da parte dell'assicurazione. Va rilevato che neppure la

lettera di cui al doc. G – di scarso valore probatorio, trattandosi di

considerazioni rivolte da AO 1, per il tramite del suo rappresentante, a AP 1 –

fa riferimento ai motivi del preteso diniego. Va pure detto di transenna che –

diversamente da quanto ritenuto dal Pretore – i motivi dell'eventuale diniego

della compagnia assicurativa del passaggio dall'assicurazione collettiva a

quella individuale sono di fondamentale importanza, perché da essi si ricava se

vi sia stata omissione, e quindi responsabilità del datore di lavoro a norma

dell'art. 97 CO (copertura assicurativa non conforme al contratto di lavoro) o

omissione del lavoratore (per esempio ritardo nel postulare il passaggio

suddetto). Agli atti non sono presenti – non essendo stati prodotti o

richiamati documenti, neppure in edizione – né la polizza di “assicurazione

collettiva di malattia” n. “U462537418 AP 1/AO 1” – menzionata a margine della

citata lettera – né le condizioni generali “CG 2000”. Non è dunque dato di sapere

se la polizza in questione sia stata stipulata in base alla LCA o alla LAMal;

neppure sono note le condizioni regolanti il diritto alle prestazioni e

l'eventuale passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale.

In queste condizioni –

viste le gravi carenze probatorie sopramenzionate – appare impossibile

determinarsi su eventuali responsabilità del datore di lavoro. Se è pur vero

che questa Camera, nei processi improntati alla massima ufficiale ed al

principio inquisitorio, può esperire essa medesima tutte le prove ritenute

idonee ai fini del giudizio, va anche ribadito che ciò può valere solo laddove

sia necessario completare l'istruttoria eseguita dal primo giudice, ma non per

esperire l'istruttoria vera e propria, completamente dimenticata in prima sede;

non compete infatti a questa Camera istruire essa medesima una causa per la

prima volta, sostituendosi al giudice naturale, ciò a maggior ragione se – come

nel caso in esame – il lavoratore è rappresentato in causa dal servizio

giuridico di un sindacato (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 24 ad art. 322 CPC). L'istruttoria di prima sede si è infatti

limitata alla produzione di documenti, invero pochi e con scarsa valenza

probatoria.

8.

A titolo

abbondanziale si rileva comunque che – diversamente da quanto parrebbe aver

ritenuto il Pretore – né il contratto di lavoro, né tantomeno il regolamento

aziendale fanno riferimento ad un obbligo del datore di lavoro di contrarre

l'assicurazione collettiva con prestazioni di indennità giornaliera in caso di

malattia conformi alla LAMal.

9.

In conclusione, ne

discende che l'appello in oggetto deve essere accolto e la decisione del

Pretore riformata nel senso di respingere l'istanza e accordare ripetibili di

prima sede alla convenuta. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una

causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–.

L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità

per ripetibili di seconda sede.

Dispositivo

Per questi motivi,

pronuncia: I. L'appello 22 agosto 2008 di AP 1 è

accolto.

Di

conseguenza la sentenza 14 agosto 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 2, è riformata come segue:

1. L'istanza è respinta.

2. Non

si prelevano né tasse né spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 1'000.–

a titolo di ripetibili.

II. Non

si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 400.– per

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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