12.2008.169
Lavoro - obblighi assicurativi del datore di lavoro - onere della prova
8 ottobre 2008Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.169
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, IICCA
Ricorso:
TF,4A_52/08, 03.09.2009
Titolo:
Lavoro - obblighi assicurativi del datore di lavoro - onere della prova
INADEMPIMENTO
MALATTIA
ONERE DELLA PROVA
art. 8 CC
art. 97 CO
art. 324a CO
Incarto n.
12.2008.169
Lugano
8 ottobre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2007.193
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con istanza 7
febbraio 2007 da
AO 1
patrocinato daPA
2
contro
AP 1
PA 1
con la quale l'istante ha chiesto la condanna della convenuta al
pagamento dell'importo di fr. 11'208.65 oltre interessi a titolo di indennità
giornaliera di malattia; domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore,
con sentenza 14 agosto 2008, ha accolto parzialmente per fr. 10'435.65 oltre
interessi al 5% dal 30 novembre 2006 su fr. 3'475.20, dal 31 dicembre 2006 su
fr. 3'475.20 e dal 31 gennaio 2007 su fr. 3'475.20, condannando la convenuta a
rifondere all'istante fr. 950.– a titolo di indennità;
appellante la convenuta che, con atto d'appello 22 agosto 2008,
chiede la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre con osservazioni del 4 settembre 2008 l'istante propone la
reiezione dell'appello, con protesta di ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli
atti ed i documenti di causa;
considerato
in fatto e in diritto:
1. La ditta AP 1 (in
seguito __________) ha assunto, con decorrenza dal 12 gennaio 2004, AO 1 in
qualità di autista. Il contratto di lavoro, concluso per tempo indeterminato, prevedeva
la corresponsione di un salario lordo mensile di fr. 3'750.– (doc. B), dipoi
aumentato a fr. 3'800.– mensili (doc. I).
Considerandi
2.
AO 1 il 7 febbraio
2006.
è stato ricoverato presso il Presidio Ospedaliero di __________ (I). Con
lettera di medesima data, AP 1 ha disdetto il contratto di lavoro con effetto
al 30 aprile 2006, con la motivazione che la ditta non poteva assumersi la
responsabilità di lasciare guidare al dipendente uno dei suoi automezzi, “a
causa dei suoi problemi di salute (svenimenti, giramenti di testa ecc.)”. Essa
ha pure informato AO 1 che con l'uscita dal contratto di lavoro scadeva “anche
l'assicurazione collettiva, contro incidente e malattia” e che gli era data “la
possibilità di stipulare un'assicurazione indennità perdita di guadagno
giornaliera singola con la nostra o tramite la nostra cassa malati privata”
(doc. D). Il termine del rapporto di lavoro è poi stato prorogato fino al 31
luglio 2006. A__________ (di seguito A__________) ha versato prestazioni per
l'assicurazione collettiva di malattia fino al 29 ottobre 2006 (doc. E).
3.
Con istanza 7
febbraio 2007, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione
2, per chiedere la condanna della AP 1 al pagamento di fr. 11'208.65 oltre
interessi a titolo di indennità giornaliera di malattia. Egli ha sostenuto che,
per inadempimento contrattuale della AP 1, non gli è stato possibile – dopo lo
scioglimento del rapporto di lavoro – passare dall'assicurazione collettiva di
malattia a quella individuale. Ha quindi fatto valere nei confronti di AP 1 una
pretesa risarcitoria di fr. 11'208.65, corrispondente all'80% del salario –
calcolato su tredici mesi – per il periodo 30 ottobre 2006-31 gennaio 2007, con
l'aggiunta di assegni familiari e deduzione di imposte alla fonte.
All'istanza si è opposta
la convenuta, evidenziando che non sussisterebbe un'inadempienza contrattuale,
avendo tra l'altro essa informato AO 1 della possibilità “di stipulare
un'assicurazione indennità perdita di guadagno singola”. Secondo la convenuta, AO
1.
avrebbe dovuto contestare tempestivamente le decisioni della A__________,
segnatamente quella notificatagli con lettera 1° settembre 2006 (doc. E),
invece di lamentarsi ora con lei. Esperita l'istruttoria, la parti hanno
rinunciato a comparire alla discussione finale e a produrre un proprio
memoriale conclusivo.
4.
Con sentenza 14
agosto 2008, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza per fr. 10'435.65
oltre interessi al 5% dal 30 novembre 2006 su fr. 3'475.20, dal 31 dicembre
2006.
su fr. 3'475.20 e dal 31 gennaio 2007 su fr. 3'475.20 e condannando la
convenuta a rifondere all'istante fr. 950.– a titolo di indennità. Secondo il
primo giudice, il datore di lavoro “avrebbe espressamente garantito con la
conclusione del contratto individuale di lavoro” l'opportunità per il
lavoratore di passare all'assicurazione individuale di malattia e quindi di
“prolungare il periodo di copertura sino alla soglia di rito dei 720 giorni”.
Questa “opportunità” – prosegue il Pretore – sarebbe “venuta meno all'atto
pratico”. Il primo giudice sostiene dipoi che “per motivi che non sono dati a
sapere, ma che in ogni caso” sarebbero – a suo dire – “ininfluenti per l'esito
della vertenza”, A__________ avrebbe “negato al lavoratore il passaggio
dall'assicurazione collettiva all'individuale”. Indipendentemente “dai motivi”
– conclude il Pretore – “viene dunque a concretizzarsi una inadempienza
contrattuale a carico del datore di lavoro che è quindi tenuto a risarcire il
danno causato al lavoratore”, costituito “dalle indennità che quest'ultimo
avrebbe percepito nel caso in cui vi fosse stata regolare copertura, vale a
dire un corrispettivo di 720 indennità giornaliere”.
5.
AP 1 è insorta con
appello 22 agosto 2008, con cui chiede di riformare il giudizio impugnato nel
senso di respingere l'istanza, protestando spese e ripetibili di entrambe le
sedi. Nelle osservazioni del 4 settembre 2008 AO 1 postula la reiezione
del gravame, pure con protesta di spese e ripetibili.
6.
Allorquando il datore di lavoro non rispetta gli obblighi
contrattuali o convenzionali in materia di assicurazione perdita di guadagno in
caso di malattia (per mancata conclusione di un'assicurazione, ritardo o non
versamento delle quote dovute o annuncio tardivo) non entra in considerazione
l'art. 324a CO, quanto piuttosto si applicano le norme generali in materia di
inesecuzione del contratto (Brunner,
Bühler, Wäber, Bruchez, Kommentar zum Arbeitsvertragsrecht, Basilea
2005, ad art. 324a, pag. 123 n. 23). Il datore di lavoro risponde in tal caso,
in applicazione dell'art. 97 CO, per il mancato adempimento dell'obbligazione e
deve riparare il danno che ne deriva per il lavoratore; deve dunque versare al
medesimo gli importi che sarebbero stati pagati dall'assicurazione (II CCA 8
gennaio 2007 inc. 12.2006.3, 7 febbraio 2007 inc. 12.2006.55 in: RtiD II-2007
38c 722, 8 novembre 2007 inc. 12.2006.215; DTF 127 III 318 consid. 5; 124 III
126.
consid. 4; 115 II 251 consid. 4b; decisione non pubblicata n.4C.50/2002 del
25.
aprile 2002). Ciò è il caso in particolare quando il datore di lavoro omette
di rendere attento il lavoratore del suo diritto di passare – al termine del
contratto di lavoro – dalla copertura assicurativa collettiva a quella
individuale (Vischer, Der
Arbeitsvertrag, Basilea 2005, n. 4 pag. 131; Geiser,
Lohnfortzahlungspflicht bei Krankheit, in AJP 3/2003, pag. 332 n. 2.59).
L'onere di provare il mancato adempimento dell'obbligazione da parte del datore
di lavoro, compete al lavoratore (art. 183 CPC, in relazione con l'art. 8 CC).
7.
Secondo il primo
giudice, non sarebbero noti i motivi per i quali A__________ avrebbe negato al
lavoratore il passaggio dall'assicurazione collettiva all'individuale e gli
stessi sarebbero comunque – a suo dire – privi di rilievo.
In vero, se è certo che
il datore di lavoro, con la disdetta del contratto di lavoro ha informato il
lavoratore della possibilità di passare dall'assicurazione collettiva a quella
individuale (doc. D) – fatto per altro non contestato – non è provato che
quest'ultimo abbia esercitato tempestivamente tale facoltà. Agli atti non vi
sono infatti né lettere né tanto meno testimonianze che confermino che richieste
in tal senso siano state rivolte da AO 1 ad A__________ e quando ciò sia
avvenuto. La lettera scritta da A__________ a AO 1 il 1° settembre 2006 (doc.
E) costituisce l'unico documento comprovante validamente i contatti tra la
compagnia assicurativa e l'assicurato in relazione al diritto alle prestazioni
contrattuali. Da essa è possibile ricavare che AO 1 era stato assicurato dal
datore di lavoro con una “assicurazione collettiva di malattia” presso la A__________
e che a quest'ultima era stata notificata una “incapacità lavorativa” del
dipendente “dall'8 febbraio 2006”. Nella lettera in questione A__________
faceva inoltre riferimento ad un colloquio telefonico con l'assicurato,
avvenuto nei giorni precedenti, nel quale a quest'ultimo era già stato
significato “che il diritto” alle prestazioni contrattuali sarebbe terminato
“al più tardi entro il 29 ottobre 2006, ossia 90 giorni dopo il termine del
rapporto di lavoro” a norma dell'art. 10 delle condizioni generali di lavoro
“CG 2000”. Nessun riferimento era invece fatto ad una richiesta del lavoratore
di passare dall'assicurazione collettiva a quella individuale e ai motivi di
un'eventuale diniego da parte dell'assicurazione. Va rilevato che neppure la
lettera di cui al doc. G – di scarso valore probatorio, trattandosi di
considerazioni rivolte da AO 1, per il tramite del suo rappresentante, a AP 1 –
fa riferimento ai motivi del preteso diniego. Va pure detto di transenna che –
diversamente da quanto ritenuto dal Pretore – i motivi dell'eventuale diniego
della compagnia assicurativa del passaggio dall'assicurazione collettiva a
quella individuale sono di fondamentale importanza, perché da essi si ricava se
vi sia stata omissione, e quindi responsabilità del datore di lavoro a norma
dell'art. 97 CO (copertura assicurativa non conforme al contratto di lavoro) o
omissione del lavoratore (per esempio ritardo nel postulare il passaggio
suddetto). Agli atti non sono presenti – non essendo stati prodotti o
richiamati documenti, neppure in edizione – né la polizza di “assicurazione
collettiva di malattia” n. “U462537418 AP 1/AO 1” – menzionata a margine della
citata lettera – né le condizioni generali “CG 2000”. Non è dunque dato di sapere
se la polizza in questione sia stata stipulata in base alla LCA o alla LAMal;
neppure sono note le condizioni regolanti il diritto alle prestazioni e
l'eventuale passaggio dall'assicurazione collettiva a quella individuale.
In queste condizioni –
viste le gravi carenze probatorie sopramenzionate – appare impossibile
determinarsi su eventuali responsabilità del datore di lavoro. Se è pur vero
che questa Camera, nei processi improntati alla massima ufficiale ed al
principio inquisitorio, può esperire essa medesima tutte le prove ritenute
idonee ai fini del giudizio, va anche ribadito che ciò può valere solo laddove
sia necessario completare l'istruttoria eseguita dal primo giudice, ma non per
esperire l'istruttoria vera e propria, completamente dimenticata in prima sede;
non compete infatti a questa Camera istruire essa medesima una causa per la
prima volta, sostituendosi al giudice naturale, ciò a maggior ragione se – come
nel caso in esame – il lavoratore è rappresentato in causa dal servizio
giuridico di un sindacato (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 24 ad art. 322 CPC). L'istruttoria di prima sede si è infatti
limitata alla produzione di documenti, invero pochi e con scarsa valenza
probatoria.
8.
A titolo
abbondanziale si rileva comunque che – diversamente da quanto parrebbe aver
ritenuto il Pretore – né il contratto di lavoro, né tantomeno il regolamento
aziendale fanno riferimento ad un obbligo del datore di lavoro di contrarre
l'assicurazione collettiva con prestazioni di indennità giornaliera in caso di
malattia conformi alla LAMal.
9.
In conclusione, ne
discende che l'appello in oggetto deve essere accolto e la decisione del
Pretore riformata nel senso di respingere l'istanza e accordare ripetibili di
prima sede alla convenuta. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una
causa fondata sul diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.–.
L'istante, interamente soccombente, verserà alla convenuta un'equa indennità
per ripetibili di seconda sede.
Dispositivo
Per questi motivi,
pronuncia: I. L'appello 22 agosto 2008 di AP 1 è
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 14 agosto 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 2, è riformata come segue:
1. L'istanza è respinta.
2. Non
si prelevano né tasse né spese. L'istante rifonderà alla convenuta fr. 1'000.–
a titolo di ripetibili.
II. Non
si prelevano tasse né spese di appello. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 400.– per
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
contratto di lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia
civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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