12.2008.17
Risarcimento del danno contrattuale - prova del danno
20 aprile 2009Italiano19 min
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Numero d'incarto:
12.2008.17
Data decisione, Autorità:
20.04.2009, IICCA
Titolo:
Risarcimento del danno contrattuale - prova del danno
DETERMINAZIONE DEL DANNO
INADEMPIMENTO
art. 42 cpv. 2 CO
art. 97 CO
Incarto n.
12.2008.17
Lugano
20 aprile
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2003.120
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna - promossa con petizione
17 novembre 2003 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. daRA 2
AO 2
rappr. da RA 3
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al pagamento di fr.
71'804.50 (aumentati con le conclusioni a fr. 96'163.-) oltre interessi, nonché
il rigetto in via definitiva delle opposizioni interposte ai PE n. __________ e
__________ dell’UE di Locarno;
domande
avversate dai convenuti che hanno postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3 dicembre 2007 ha integralmente respinto;
appellante
l’attrice con atto di appello 10 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
appellante
adesivamente il convenuto AO 1 con atto 25 gennaio (recte: febbraio)
2008, con cui chiede di respingere il gravame di parte avversa e di accogliere
il proprio nel senso di riconoscere la sua carente legittimazione passiva, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre la
convenuta AO 2 e l'attrice, con osservazioni 11 febbraio rispettivamente 3 giugno
2008, postulano la reiezione dell’appello rispettivamente dell’appello adesivo,
pure protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
19 settembre 2000 (doc. C) AP 1 ha stipulato con S__________, con effetto dal
1° gennaio 2001, un’assicurazione collettiva di indennità giornaliera per i
propri dipendenti, il cui tasso di premio è stato fissato al 2.45% della somma
dei salari AVS versati. Il 26 novembre 2001 (doc. F) S__________, confrontata
con la necessità di risanare la polizza, ha notificato a AP 1 l’aumento del tasso
di premio al 9.37% dal 1° gennaio 2002. Il contratto, che giusta le condizioni
generali avrebbe potuto essere disdetto in caso di adeguamento del premio da
parte dell’assicuratore notificato 25 giorni prima della scadenza contrattuale
(art. 67 segg., doc. 2), non è stato però disdetto ed è pertanto rimasto in vigore
per tutto il 2002.
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha rimproverato a AO 1 e a AO 2, da lei
asseritamente incaricati nell’autunno 2000 di gestire congiuntamente le sue
polizze, di non aver convenientemente salvaguardato i suoi interessi in
occasione del prospettato aumento del tasso di premio, non avendo essi in
particolare provveduto a disdire la polizza entro il 31 dicembre 2001, ciò che
avrebbe impedito di rinegoziarla rispettivamente di ottenere migliori offerte
presso altre compagnie. Tale inadempienza le avrebbe causato un grave danno,
che negli allegati preliminari è stato quantificato in fr. 71'804.50, somma pari
alla differenza fra il premio versato a S__________ nel 2002 (fr. 191'163.-) e
il premio che V__________ le aveva offerto per quell’anno (fr. 119'358.50, cfr.
doc. M; poi modificato nella polizza conclusa per il 2003, cfr. doc. Q), e in
sede conclusionale, tenuto conto del nuovo premio che S__________, dopo alcune
trattative, era disposta ad offrirle per il 2002 (fr. 95'000.-, cfr. doc.
II°A-7 rich.), è quindi stato aumentato a fr. 96'163.-. Di qui la richiesta di
condannare in solido i convenuti al pagamento di quest’ultima somma, più
interessi ed accessori.
Fatti
I
convenuti si sono opposti alla petizione, contestando tra l’altro la loro
responsabilità per il danno fatto valere dalla controparte, a loro dire oltretutto
non dimostrato. Da parte sua, AO 1 ha pure eccepito la sua carente legittimazione
passiva.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, caricando
all’attrice la tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese di fr. 11'400.- e
obbligandola a rifondere a ciascun convenuto fr. 7'000.- per ripetibili. Pur
avendo ritenuto infondata l’eccezione di carenza di legittimazione passiva
sollevata dal convenuto AO 1, il giudice di prime cure ha in sostanza escluso
che i documenti agli atti, segnatamente le offerte V__________ (doc. M) e S__________
(doc. II°A-7 rich.), nonché la polizza V__________ (doc. Q), fossero sufficienti
a dimostrare l’ammontare del danno asseritamente subito dall’attrice. Stando
così le cose, nemmeno occorreva esaminare se al convenuto AO 1 potesse essere
rimproverata una violazione contrattuale, non imputabile comunque alla
convenuta AO 2.
4. Contro
la sentenza del Pretore sono stati presentati due appelli.
Con quello
principale l’attrice chiede di riformare il primo giudizio nel senso di
accogliere la petizione per fr. 96'163.- o almeno per fr. 71'804.50 più
accessori, ribadendo che ai convenuti poteva senz’altro essere rimproverata una
violazione contrattuale e che il danno preteso era stato sufficientemente
provato. In subordine chiede di ridurre a fr. 4'000.- l’indennità ripetibile a
suo carico.
Con quello
adesivo il convenuto AO 1 auspica la riforma del querelato giudizio, e meglio
dei suoi considerandi, nel senso di riconoscere la sua carente legittimazione
passiva.
5. Delle
osservazioni con cui i convenuti postulano la reiezione dell’appello e
l’attrice postula la reiezione dell’appello adesivo si dirà, per quanto
necessario, nei prossimi considerandi.
6. Con
la sua prima censura (appello p. 12), l’attrice adduce che il danno da lei
subito sarebbe evidente e corrisponderebbe alla differenza tra quanto essa
aveva dovuto pagare per il premio dell’anno 2002 e il premio che avrebbe pagato
se i mandatari avessero concluso le trattative con S__________ o con altri
assicuratori per la sua riduzione. A suo dire, l’importo di questo secondo
premio poteva però essere quantificato solo in modo indicativo, trattandosi di
un dato che si sarebbe realizzato solo in una situazione ipotetica. Non è così.
Come si vedrà, le offerte da lei prese in considerazione in questa sede non
erano in realtà comparabili con il contratto assicurativo in vigore per il 2002
e dunque non costituivano delle ipotesi praticabili.
6.1 Nel
giudizio impugnato il Pretore ha spiegato dettagliatamente le ragioni per cui
l’offerta 20 marzo 2002 di S__________ (doc. II°A-7 rich.), per altro mai
trasmessa alla controparte, non poteva essere considerata per quantificare il
danno di cui l’attrice pretendeva il risarcimento. Egli ha dapprima osservato
che le prestazioni assicurative offerte erano ridotte rispetto a quelle della
polizza di cui al doc. C (estensione da 2 a 31 giorni del periodo d’attesa,
nessuna copertura per parto) e che il tasso di premio dell’offerta era solo
indicativo, lo stesso potendo essere aumentato, senza possibilità di disdetta,
nei 2 anni successivi (teste __________ p. 7). E, con riferimento a tali
aspetti, ha inoltre rilevato che l’attrice non aveva fornito dati in merito
agli importi che essa aveva dovuto versare nel 2002 per i primi 29 giorni di
malattia e per parto, né aveva quantificato l’evoluzione delle assenze per malattia
e parto dei suoi dipendenti nel 2003 e 2004. In questa sede (appello p. 14) l’attrice
si limita ad affermare che l’offerta in questione non era identica, ma era sicuramente
comparabile con la situazione che si era realizzata nell’anno 2002. In tal
modo, però, essa non si confronta minimamente con l’argomentazione pretorile, né
spiega per quale ragione la stessa sarebbe errata e dunque da riformare. Su
questo punto, che risulta comunque essere stato risolto dal Pretore in modo
convincente e ineccepibile, l’appello deve pertanto essere disatteso, siccome
irricevibile, già per carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 23 e 27 ad art. 309).
6.2 Il
Pretore ha ritenuto che nemmeno l’offerta formulata il 13 marzo 2002 da V__________
(doc. M, in particolare p. 2 e 4) poteva essere considerata quale valido mezzo
di prova per riconoscere che l’attrice aveva effettivamente subito un danno, poiché
si trattava di una semplice offerta indicativa, e la percentuale così offerta
non era definitiva e poteva ancora essere modificata dai casi pendenti. Egli
nell’occasione aveva in particolare rilevato che il perito giudiziario, facendo
riferimento alla riserva contenuta nell’offerta secondo cui “i tassi dei
premi indicati sono calcolati senza ripresa dei casi di malattia in sospeso
dall’entrata in vigore dell’assicurazione”, aveva precisato che “il
existe une convention entre compagnies qui stipule que les cas d’incapacité de
travail en cours sont transférés auprès du nouvel assureur lors d’un changement
d’assureur. Selon cette convention, si un contrat avait été conclu avec V__________
en 2002, S__________ aurait donc dû transférer les cas d’incapacité en cours et
V__________ n’aurait pas pu les refuser”. Dal che la sua conclusione
secondo cui “V__________ ne pouvait pas conclure un contrat avec la AP 1 aux
taux indiqués dans son offre”. In questa sede (appello p. 13) l’attrice non
censura ed anzi dà esplicitamente atto che il Pretore, concludendo per il
carattere indicativo dell’offerta, aveva correttamente ripreso le
considerazioni del perito sulla bontà della stessa. A suo dire, l’offerta servirebbe
nondimeno al giudice di primo grado come indicazione dell’ammontare del danno. Sennonché,
oltre a non spiegare da quali risultanze istruttorie ha dedotto tale
conclusione, invero smentita dal referto peritale (perizia p. 3), essa non si
avvede che la rilevanza dell’offerta è in realtà pregiudicata proprio dal suo
carattere puramente indicativo. E, a giusta ragione, l’offerta non poteva
essere considerata vincolante. In effetti lo stesso assicuratore aveva a quel
momento ritenuto di dover puntualizzare che “per la stipulazione definitiva
deve essere inviata una proposta firmata e completamente compilata dal
richiedente”, precisando che “in caso di mutata situazione di rischio,
le condizioni possono essere ridefinite” (doc. M), ciò che stava a
significare che esso si riservava di precisare il tenore della sua offerta dopo
aver esaminato meglio la situazione concreta, ed in particolare il carico
sinistri dell’attrice. Ma a prescindere da quanto precede, nel gravame
l’attrice non ha comunque censurato l’altro assunto del Pretore, secondo cui l’offerta
non era rilevante siccome la percentuale offerta poteva in ogni caso ancora
essere modificata già dai casi pendenti, che V__________ non intendeva - ma avrebbe
dovuto - riprendere a quel momento. In assenza di una valida censura tale
assunto, per altro corretto, deve con ciò essere considerato assodato (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC). E del resto, l’attrice, per dimostrare in altro modo la
comparabilità dell’offerta, avrebbe anche potuto, dopo aver indicato il tasso
di premio a lei offerto, specificare e provare l’ammontare dei casi di malattia
in sospeso che non sarebbero stati ripresi dall’assicuratore e che, se non
assicurati, sarebbero dunque rimasti a suo carico. Essa non ha però ritenuto di
proporre alcuna cifra in tal senso.
6.3 Il
Pretore ha altresì escluso che l’attrice potesse avvalersi della facoltà di
provare approssimativamente il proprio danno in virtù dell’art. 42 cpv. 2 CO, siccome
essa avrebbe senz’altro potuto fornire tutti gli elementi probatori oggettivi tali
da permettere una valutazione dell’eventuale danno da lei preteso a titolo di
risarcimento. In questa sede (appello p. 14 seg.) l’attrice censura tale
assunto, rilevando che le prove che il giudice di prime cure riteneva avrebbero
potuto essere da lei offerte erano eccessive e troppo formalistiche ed avrebbero
in ogni caso comportato costi e macchinazioni sproporzionati rispetto al valore
di causa. La censura è infondata. L’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CO è in
effetti riservata ai casi in cui il danno non possa essere dimostrato nel suo
ammontare per la mancanza di prove sull’entità esatta del pregiudizio o per
l’impossibilità di esigere ragionevolmente l’assunzione delle prove necessarie
perché ciò comporterebbe oneri e difficoltà sproporzionati (DTF 105 II 89; Rep. 1988
p. 287; Brehm, Berner Kommentar, n. 47 ad art. 42 CO), ritenuto che la
disposizione non è per contro applicabile quando sarebbe stato possibile
fornire l’esatta prova del pregiudizio subito (II CCA 11 settembre 1998 inc. n.
12.98.101, 26 settembre 2006 inc. n. 12.2005.153, 22 giugno 2007 inc. n.
12.2006.61). Nella fattispecie, come giustamente rilevato dal Pretore,
l’attrice era al contrario in possesso di tutta la documentazione che avrebbe
permesso ad un assicuratore di formulare al suo indirizzo un’offerta per il
2002 analoga a quella allora in vigore. Quand’anche l’offerta dell’assicuratore
per quell’anno non fosse poi stata identica in punto ai termini d’attesa, alle
prestazioni assicurative ed alle riserve di compensazioni future, l’attrice avrebbe
in ogni caso potuto fornire tutti i dati necessari per rendere possibile, se
del caso tramite un apprezzamento da parte del perito giudiziario, una sua comparazione,
avendo ovviamente a disposizione i dati concernenti le assenze per malattia e parto
dei suoi dipendenti nel 2001 e 2002, le somme percepite da S__________ nel 2002
a titolo di indennità per perdita di guadagno e tutti i dati relativi agli anni
successivi. Ritenuto che l’onere per l’esperimento di tali prove non era affatto
sproporzionato, anche perché la perizia era comunque già stata ammessa, ben ha
fatto il Pretore a negare l’applicazione della norma. Non essendo così date le
condizioni per far capo alla stessa, nemmeno questa Camera, pur essendo a sua
volta stata richiesta di provvedere in tal senso (appello p. 15), può pertanto
darvi seguito.
7. A
prescindere da quanto precede, sempre con riferimento all’ammontare del danno,
il Pretore ha pure menzionato quale ulteriore fattore di incertezza il fatto
che l’attrice avesse in parte scaricato sui propri dipendenti l’aumento del
premio intervenuto nel 2002. Tale aspetto è in realtà tutt’altro che
irrilevante per l’esito della lite, anche perché l’attrice non ha in definitiva
mai quantificato ancor prima che provato - ciò che sarebbe stato possibile - la
somma che in tal modo sarebbe rimasta a suo carico e che in definitiva avrebbe
potuto costituire il suo danno. La giustificazione da lei addotta in questa
sede (appello p. 15), secondo cui essa aveva comunque dovuto anticipare
l’intero importo del premio per cui sarebbe legittimata a chiederne la
restituzione a prescindere dalla questione della ripartizione interna con i
dipendenti, non convince, misconoscendo il concetto di danno - da lei per altro
conosciuto (appello p. 12) - che corrisponde alla differenza tra lo stato
attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile se l’evento dannoso
non si fosse prodotto (DTF 129 III 331 consid. 2.1). Essa non ha del resto mai
preteso che, prima dell’avvio della causa, i dipendenti le avessero ceduto le
pretese di loro spettanza.
8. Al
limite del temerario è poi l’argomentazione ricorsuale dell’attrice (appello p.
15 seg.) secondo cui l’appello - o quanto meno l’aumento della pretesa da lei formalizzato
con le conclusioni - doveva in ogni caso essere accolto per il fatto che essa
con le sue conclusioni aveva aumentato la propria richiesta di causa da fr.
71'804.50 a fr. 96'163.- senza che i convenuti, i quali avevano rinunciato a
presenziare al dibattimento finale, avessero contestato l’aumento della
pretesa. Nessuna norma di legge prevede in effetti una tale conseguenza,
esclusa del resto già dal fatto che l’allestimento dell’allegato conclusionale
e la partecipazione al dibattimento finale costituiscono pure facoltà, e non
obblighi, per le parti. Si aggiunga, per altro, che con i loro allegati
conclusionali entrambi i convenuti avevano confermato la richiesta di integrale
reiezione della petizione.
9. Con l’appello (p. 16) l’attrice postula infine la riduzione da
fr. 7'000.- a fr. 4'000.- dell’indennità ripetibile posta a suo carico nella
procedura di prima sede, lamentando in particolare il fatto che il Pretore,
confrontato con una causa con un valore di fr. 71'804.50, abbia applicato i
valori massimi previsti dall’art. 9 della Tariffa dell’Ordine degli avvocati (vTOA),
mentre in concreto si giustificava applicare l’aliquota minima del 6%. La
censura è infondata. L'indennità ripetibile è costituita dalle spese
indispensabili causate dal processo e da un’adeguata indennità per gli onorari
di patrocinio, che, nelle cause - come quella in esame - introdotte
anteriormente al 1° gennaio 2008, è fissata entro i limiti della vTOA, tenendo
conto della natura e del valore della lite e delle prestazioni indispensabili
del patrocinatore (art. 150 vCPC). La vTOA non vincola in ogni caso il giudice
civile ma ha solo valore indicativo (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 18 ad art.
150). Per giurisprudenza invalsa, nella fissazione delle ripetibili il giudice di
prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in appello unicamente
in caso di eccesso o di abuso, ciò che di regola non è il caso se gli importi
attribuiti rientrano tra i minimi ed i massimi della tariffa (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 19 ad art. 150). Nel caso di specie la questione a
sapere se le ripetibili dovute dall’attrice debbano essere calcolate sul valore
litigioso di fr. 71'804.50 indicato negli allegati preliminari piuttosto che su
quello aumentato in sede conclusionale a fr. 96'163.- (a favore di quest’ultima
soluzione, cfr. II CCA 21 novembre 2001 inc. n. 12.2001.89) può tutto sommato rimanere
indecisa. In effetti, in presenza di un valore litigioso compreso tra i 50'000.-
e i fr. 200'000.- l’art. 9 vTOA prevede un’aliquota dal 6% al 10%, per cui,
anche nell’eventualità più favorevole all’attrice, le ripetibili avrebbero dovuto
essere fissate tra fr. 4'308.30 e fr. 7'180.45. Attribuendo a ciascun convenuto
fr. 7'000.- a titolo di ripetibili il Pretore è in definitiva rimasto entro i
limiti della tariffa e il suo giudizio, tenuto anche conto della relativa
complessità della causa, delle spese dei legali dei convenuti e dell’IVA da
essi dovuta, sfugge pertanto a qualsiasi critica. Emblematico è del resto pure
il fatto che, in caso d’accoglimento del suo gravame, la stessa attrice pretenda
dalle controparti il rimborso di questa medesima cifra a titolo di ripetibili (appello
p. 16).
10. Resta
ora da esaminare quale debba essere l’esito dell’appello adesivo, con cui il
convenuto AO 1 chiede in sostanza di respingere la petizione già in
accoglimento dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva, gravame che
nelle sue intenzioni avrebbe di fatto dovuto essere considerato privo d’oggetto
nel caso in cui l’appello principale fosse stato respinto (appello adesivo p.
11). Tale assunto non può essere condiviso. L’appello adesivo in questione,
ancor prima che privo d’oggetto, è in effetti irricevibile, essendo
incontestabile l’inammissibilità, per assenza del necessario gravamen,
di un’impugnativa con cui non si chiede la modifica del giudizio di prime cure,
ma se ne postula la conferma (Anastasi, Il sistema dei mezzi di
impugnazione del codice di procedura civile ticinese, Zurigo 1981, p. 129
segg.; Guldener, Schweizerisches Zivilprozessrecht, 3. ed., Zurigo 1979, p. 494;
cfr. pure Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 5 seg. ad art. 307 e m. 9 seg. ad art. 314; II CCA 15
dicembre 1997 inc. n. 12.97.262, 6 ottobre 2006 inc. n. 12.2005.96), sia pure per
altri motivi. Non è in ogni caso con l’istituto dell’appello adesivo, ma semmai
con le osservazioni all’appello principale, che la parte che chiede la conferma
del giudizio pretorile per altri motivi rispetto a quelli indicati dal giudice
di prime cure, può far valere quelle sue argomentazioni (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 314; II CCA 8 agosto 1996 inc. n. 12.96.4).
11. Con
le sue osservazioni all’appello principale (p. 5 e 7) e con scritto 18 giugno
2008 in risposta alle osservazioni all’appello adesivo (p. 1) il convenuto AO 1
chiede pure che, in applicazione dell’art. 68 CPC, siano intersecate le
seguenti frasi contenute nell'appello (p. 5 e 8) rispettivamente nelle
osservazioni all’appello adesivo (p. 5): " ... e ... AO 1 appartengono
a quel sottobosco assicurativo che si arricchisce sfruttando le nicchie di un
sistema per molti versi difficile da comprendere. Si tratta di personaggi privi
di qualsiasi formazione specifica, spregiudicati e ambigui, che convincono
persone e società a cambiare assicurazione nel loro unico interesse" rispettivamente
"... confermando la sensazione che si tratti di sfrontati cacciatori di
provvigioni, piuttosto che di professionisti seri". Trattasi di
affermazioni inutili, gratuite e dal tono alquanto offensivo e fors’anche
diffamatorio che avrebbero dovuto essere costruite diversamente per rendere il risentimento
provato dall’attrice nei confronti della controparte. Le stesse non possono
trovare spazio nella sede giudiziaria e vanno dunque intersecate.
12. Ne
discende la reiezione dell’appello principale, l’irricevibilità di quello
adesivo e l’accoglimento dell’istanza di intersecazione, senza che occorra
pronunciarsi sull’esistenza di violazioni contrattuali imputabili ai convenuti
e sull’eventuale carenza di legittimazione passiva del convenuto AO 1.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore litigioso di fr. 96'163.-, seguono la rispettiva soccombenza delle
parti (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 10 gennaio 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’750.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
1’800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere a ciascuna
appellata fr. 3’000.- per ripetibili.
III. L’appello adesivo 25 febbraio 2008 di AO 1 è irricevibile.
IV. Le spese della procedura d’appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 450.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
500.
-
da
anticiparsi dall’appellante adesivamente, restano a suo carico con l’obbligo di
rifondere alla appellata adesivamente fr. 1’500.- per ripetibili.
V. Le
istanze di intersecazione 25 febbraio e 18 giugno 2008 di AO 1 sono accolte ai
sensi dei considerandi.
VI. Intimazione:
-
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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