12.2008.170
Mandato - risarcimento al mandante
23 novembre 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.170
Data decisione, Autorità:
23.11.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_24/2010, 24.06.2010
Titolo:
Mandato - risarcimento al mandante
OBBLIGO DI RESTITUZIONE
RESPONSABILITÀ
art. 41 CO
art. 62 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2008.170
Lugano
23 novembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.24
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 9
maggio 2000 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- più interessi
vantato dalla convenuta e la condanna di quest’ultima al pagamento di fr.
100'000.- oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 25 giugno 2008 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 19 agosto 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 26 settembre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
12 ottobre 1992 l’avv. AP 1, “in rappresentanza del pacchetto azionario della A__________
__________ __________ di __________ (in seguito denominato mandante)”, e L__________
__________ hanno sottoscritto un contratto di mandato (doc. D), in virtù del
quale la mandataria, tramite il suo direttore I__________ __________ (cfr. doc.
4 e 5), il quale veniva a tale scopo designato amministratore di Ag__________ __________
__________, si sarebbe occupata del controllo dell’evoluzione
economico-finanziaria della società, della consulenza strategica, dei contatti
con gli azionisti e con le ditte incaricate delle manutenzioni degli immobili
gestiti dalla società, della presentazione del preventivo annuale in stretta
collaborazione con la direzione della società, delle decisioni (in
collaborazione con la direzione e l’azionista) circa l’assunzione o il
licenziamento del personale, delle chiusure contabili, del bilancio e del conto
economico. Il contratto prevedeva tra l’altro che il mandante era tenuto a rimborsare
alla mandataria un’indennità annua di fr. 30'000.- corrispondente ad un impegno
medio di 4 ore settimanali e che per impegni superiori alle 4 ore settimanali
la mandataria avrebbe informato mensilmente per iscritto il mandante e sarebbe
stata definita un’indennità straordinaria di volta in volta, fermo restando che
la mandataria avrebbe risposto nei confronti del mandante unicamente degli
errori gravi o intenzionali commessi.
Il
contratto è terminato, di comune accordo, il 2 marzo 1998.
2. Il 26
maggio 1998 (doc. A) l’avv. AP 1 ha dichiarato nei confronti di AO 1, nuova
ragione sociale di L__________ __________ (cfr. doc. 4), di assumersi il
pagamento di due fatture per prestazioni professionali di fr. 4'800.- rispettivamente
di fr. 3'500.- emesse a carico di __________ __________ __________ (doc. 1) e di
__________ __________ __________ (doc. 2). Avendo egli però in seguito rifiutato
di corrispondere queste somme, AO 1, il 20 ottobre 1999, ha fatto spiccare nei suoi confronti, per fr. 8'300.- più interessi, il PE n. __________
dell’UE di Locarno, la cui opposizione è poi stata rigettata in via provvisoria
il 14 aprile 2000 (cfr. doc. I° rich.).
3. Con
la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, l’avv. AP 1, agente
quale titolare del pacchetto azionario di Ag__________ __________, ora A__________
__________ (cfr. doc. E, in seguito: A__________ __________), o comunque in
qualità di cessionario delle pretese spettanti a quest’ultima (doc. C), ha
chiesto il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- più interessi vantato da AO
1 e la condanna di quest’ultima al pagamento di fr. 100'000.- oltre interessi.
Egli ha in sostanza affermato che nell’ambito del contratto di mandato di cui
al doc. D la convenuta avrebbe causato ad A__________ __________ un danno di
fr. 108'300.-, da lui ora parzialmente posto in compensazione, segnatamente per
gli indebiti prelevamenti effettuati da I__________ __________ (per oltre fr.
90'000.-), per la tenuta della contabilità in modo contrario alle direttive
vigenti in campo immobiliare, per la disorganizzazione amministrativa creata, per
la creazione di una situazione a bilancio diversa da quella reale, per la
sottrazione di mandati e per l’avventata apertura di un’agenzia a __________.
4. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. Il giudice di
prime cure, ammessa la legittimazione attiva dell’attore nella sua qualità di azionista
unico dell’allora Agen__________ __________ e __________, ha innanzitutto
rilevato che, pacifico il benfondato della pretesa posta in esecuzione, le
pretese dell’attore dovevano essere disattese già per il fatto che nell’incarto
non era reperibile la prova di una grave negligenza o di un dolo nel
comportamento asseritamente inadeguato rimproverato alla convenuta, tanto più
che non si riusciva a comprendere com’era esattamente composta la somma di fr.
108’300.- fatta valere e se quest’ultimo importo non costituisse eventualmente un
danno di terzi (A__________ __________) non risarcibile. Ma, in ogni caso, i
rimproveri mossi in causa alla convenuta non erano tali da giustificare un
risarcimento a favore dell’attore: con riferimento al rimprovero mossole di
aver prelevato ben più dei fr. 30'000.- annui previsti dal contratto, il primo
giudice ha osservato che l’attore doveva essere consapevole della maggior
attività svolta dalla convenuta e del conseguente maggior onorario a lei dovuto,
che egli non aveva per altro mai contestato fino all’avvio della presente
causa; l’esistenza di una conduzione contabile lacunosa e contraria alle
direttive in campo immobiliare e di una situazione a bilancio diversa da quella
reale era stata confutata dal perito giudiziario; l’istruttoria non aveva
permesso di confermare la circostanza secondo cui la convenuta aveva sottratto
dei mandati professionali ad A__________ __________; quanto all’apertura
dell’agenzia di __________, non vi era la prova che tale operazione, avvenuta comunque
con il consenso di altri organi della società, fosse contraria a precise
direttive dell’attore e configurasse un’agire crassamente negligente.
5. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione. Premesso cha la sua legittimazione attiva
si fondava sulla sua qualità di cessionario delle pretese spettanti ad A__________
__________ e che il referto del perito giudiziario era del tutto inattendibile,
egli ribadisce la gravità delle violazioni contrattuali rimproverate alla
convenuta, che a suo dire permettevano di concludere per l’esistenza di un
danno di almeno fr. 675'499.10 (fr. 46'313.75 per gli indebiti prelevamenti,
fr. 100'000.- per l’esistenza del cosiddetto “conto minestrone”, fr. 56'000.-
per il necessario riordino contabile, fr. 300'000.- o in subordine fr.
160'000.- per le perdite subite dalla società rispettivamente per le somme che
hanno dovuto essere immesse dall’attore onde evitare il sovraindebitamento
della società ex art. 725 CO, fr. 120’000.- per la perdita di guadagno causata
alla società in quei circa 6 anni), tale cioè da giustificare l’integrale
accoglimento della petizione.
6. Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
7. A
questo stadio della lite è pacifico che l’attore disponga della necessaria
legittimazione attiva. Quest’ultimo non condivide tuttavia la tesi del Pretore
secondo cui questa sua posizione gli deriverebbe dalla sua qualità di azionista
unico dell’allora Agen__________ __________ e __________ e ritiene invece che
la stessa debba essergli riconosciuta in virtù della cessione effettuata in suo
favore da A__________ __________, che a suo tempo era formalmente parte del
contratto di cui al doc. D. La questione può tutto sommato rimanere indecisa,
non avendo conseguenze particolari per l’esito della lite, l’assunto pretorile
secondo cui l’attore farebbe concretamente valere un danno di terzi non
risarcibile non potendo essere condiviso in entrambe le ipotesi: qualora A__________
__________ fosse parte del contratto, l’attore, a seguito della cessione in suo
favore, non farebbe infatti valere un danno di terzi; nel caso in cui parte del
contratto fosse invece l’attore, la situazione non sarebbe diversa, ritenuto
che egli nell’occasione avrebbe concluso un contratto a favore di terzi ai sensi
dell’art. 112 cpv. 2 CO, che, a seguito della cessione delle relative pretese
operata dal terzo, produce in sostanza i medesimi effetti (Gonzenbach,
Basler Kommentar, 3ª ed., N. 16
ad art. 112 CO).
8. Ciò
posto, si possono ora passare in rassegna le censure con cui l’attore ritiene
che i comportamenti rimproverati alla controparte configurerebbero degli errori
gravi o intenzionali e sarebbero con ciò tali da giustificare un risarcimento,
a suo dire debitamente quantificato nel suo ammontare.
8.1 L’attore,
riferendosi innanzitutto al rimprovero mosso alla convenuta di aver prelevato o
comunque incassato ben più dei fr. 30'000.- annui previsti dal contratto senza
aver ossequiato le condizioni formali concordate per tale remunerazione
aggiuntiva, dichiara di non condividere l’assunto pretorile - fatto proprio dalla
controparte, senza aggiunte, nelle sue osservazioni (p. 7) - secondo cui egli sarebbe
stato consapevole della maggior attività svolta dalla convenuta e del
conseguente maggior onorario dovuto, da lui per altro mai contestato fino
all’avvio della presente causa. La censura è fondata. Come detto, il contratto prevedeva
che il mandante era tenuto a rimborsare alla mandataria un’indennità annua di
fr. 30'000.- corrispondente ad un impegno medio di 4 ore settimanali e che per
impegni superiori la mandataria avrebbe informato mensilmente per iscritto il
mandante e sarebbe stata definita un’indennità straordinaria di volta in volta.
Ora, nel caso di specie è incontestato che la convenuta non ha mai comunicato
per scritto di aver svolto in media più di 4 ore settimanali e che un onorario
straordinario per queste eventuali maggiori prestazioni non è stato concordato
di volta in volta. In tali circostanze, vista oltretutto la situazione di
potenziale conflitto d’interesse in cui si trovava allora I__________ __________
nella sua qualità di amministratore di A__________ __________ e di direttore
della convenuta, spettava ovviamente a quest’ultima, pena l’inefficacia del suo
agire (Zobl, Probleme der organschaftlichen Vertretungsmacht, in: ZBJV 1989 p.
301 seg.), dimostrare l’esistenza di un formale consenso della controparte contrattuale
al pagamento di questi ulteriori onorari, consenso questo che doveva forzatamente
emanare dal mandante, sia esso la società - e dunque tramite i suoi altri
organi o quanto meno i suoi azionisti (Zobl, op. cit., p. 302
e 309 segg.) - oppure lo stesso attore. Dall’istruttoria non è però stato possibile
chiarire se l’attività di I__________ __________, durante l’intera esistenza
del contratto e non solo in alcuni periodi di tempo, sia stata mediamente
superiore alle 4 ore settimanali ed eventualmente in quale misura. Ma,
soprattutto, non è stato provato che gli altri organi della società o l’attore abbiano
consapevolmente dato il loro consenso, anche solo per atti concludenti, al
pagamento di un importo superiore ai fr. 30'000.- annui previsti per
quell’attività: il direttore M__________ __________, che ha firmato con I__________
__________ i relativi bonifici, necessitanti una firma congiunta a due, ha in
effetti dichiarato in sede testimoniale (p. 2) di aver controfirmato i relativi
ordini straordinari su istruzione dello stesso I__________ ____________________,
negando con ciò di fatto, anche perché i pagamenti supplementari non erano
sempre riconoscibili come tali (cfr. doc. F, con importi e causali diversi e
non meglio identificabili [acconto, consulenza,
prestazioni diverse, contabilità, ...]) e comunque
nemmeno era dato a sapere se egli fosse a conoscenza del particolare tenore del
contratto, di sapere che si trattava di importi supplementari; nemmeno il
consigliere d’amministrazione avv. Ma__________ __________, sentito quale
testimone, ha a sua volta affermato di aver dato il suo consenso, essendosi più
che altro occupato degli aspetti legali della società; nessun altro organo della
società è poi stato sentito sulla questione; quanto all’attore, egli, spesso
assente durante la settimana per gli impegni politici e per lavoro, nella sua
veste di azionista unico era sì informato a grandi linee della situazione della
società, tant’è che dagli atti è risultato che egli partecipava alle riunioni più
importanti, che veniva informato delle questioni più rilevanti e che gli
venivano sottoposti il bilancio ed il conto economico (cfr. doc. 6, 10a-10v, 12;
testi avv. Ma__________ __________ p. 2 seg. e B__________ __________ p. 3
segg.), ma dall’incarto non si è potuto evincere con certezza che egli fosse
stato reso attento delle retribuzioni effettivamente pagate alla convenuta e
soprattutto del fatto che le stesse fossero superiori ai fr. 30'000.- annui
stabiliti per l’attività media di 4 ore settimanali. Stando così le cose, il
fatto che l’attore non abbia obiettato fino all’inoltro della presente causa
non può essere inteso in buona fede come tacita ratifica, la problematica dei maggiori
pagamenti a favore della convenuta essendo venuta alla luce solo dopo la
partenza di I__________ __________ (cfr. teste Mar__________ __________ p. 2). Tenuto
conto che dal 12 ottobre 1992 al 2 marzo 1998 alla convenuta potevano con ciò essere
corrisposti solo circa fr. 160'000.- a titolo di remunerazione “normale” (appello
p. 36) a fronte dei fr. 241'473.75 effettivamente versati (doc. F), somma quest’ultima
ritenuta sostanzialmente attendibile dal perito giudiziario (perizia p. 11),
dal teste M__________ __________ (p. 2) e dalla stessa convenuta (osservazioni
p. 7), e comunque rettificata a fr. 206'313.75 in replica (p. 7 seg.), l’attore ha diritto, ex art. 41 o 62 CO, al rimborso dei fr.
46'313.75 pagati in eccesso da A__________ __________.
8.2 Con
il gravame l’attore pretende poi il rimborso dei fr. 53'185.35 che, per il
perito giudiziario, ma a suo dire a torto, sarebbero state da lui prelevate
dalla società. La pretesa è irricevibile, essendo stata formulata per la prima
volta soltanto in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. a CPC), oltretutto sulla
base di fatti mai evocati in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC).
8.3 L’attore
chiede in seguito il risarcimento della perdita, da lui qui quantificata in via
equitativa in fr. 100'000.-, causata dal fatto che I__________ __________ nei
quasi 6 anni in cui era stato amministratore di A__________ __________ aveva
continuato ad operare tramite un “conto minestrone”, ovvero un conto-affitti “ereditato”
dalla precedente gestione (teste C__________ __________ p. 4) che veniva
utilizzato per tutte le operazioni - sia in entrata che in uscita - relative
agli immobili gestiti dalla società, senza che fosse poi possibile ricostruire
a posteriori le relative posizioni. Nonostante l’episodio sia di per sé stato
menzionato già negli allegati preliminari (cfr. replica p. 7), si osserva che a
quel momento lo stesso ed il conseguente pregiudizio - il fatto di aver con ciò
reso estremamente oneroso il controllo della contabilità della società, di aver
permesso di occultare posizioni fortemente debitorie creando uno “scollamento”
tra la situazione reale della società e quella a bilancio con gravi conseguenze
nel tempo, e di aver provocato irrazionali ritardi nel versamento ai clienti
degli affitti di loro spettanza intaccando l’immagine della società - non era
assolutamente stato inserito tra le posizioni di danno di cui era chiesto il
risarcimento, così che in definitiva la relativa richiesta, concretizzata e
soprattutto specificata nel suo ammontare per la prima volta solo in questa
sede, dev’essere dichiarata irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC). L’attore non ha
per altro provato in che misura il controllo della contabilità della società sia
stato più oneroso e quale sarebbe stato il danno subito dallo “scollamento” tra
la situazione reale della società e quella a bilancio, rispettivamente le
conseguenze patrimoniali degli irrazionali ritardi nel versamento ai clienti
degli affitti di loro spettanza che avrebbero intaccato l’immagine della
società: gli unici importi risultanti dall’istruttoria, quello di fr.
102'759.60 menzionato da A__________ __________ (p. 2), relativo a presunti “ammanchi”
- oltretutto non calcolati al momento della partenza di I__________ __________
ma al 31 agosto 2000 e comunque non ricostruibili solo per un importo di fr.
18'196.60 (cfr. doc. N, teste A__________ __________ p. 5) - da quel conto, e
quello di fr. 18/20'000.- menzionato con grande approssimazione da Mar__________
__________ (p. 4), per una perdita di sussidi, non rientrano infatti nel
catalogo dei pregiudizi indicati dall’attore negli allegati preliminari.
8.4 La pretesa
attorea di fr. 56'000.- concernente la fattura esposta ad A__________ __________
da A__________ __________ per il necessario riordino contabile dopo la partenza
di I__________ __________ __________ è a sua volta irricevibile, essendo da una
parte stata evocata per la prima volta solo con le conclusioni (art. 78 CPC) ed
essendo dall’altra stata quantificata per la prima volta solo in questa sede
(art. 321 cpv. 1 CPC), ritenuto che negli allegati preliminari l’attore si era
limitato a constatare l’esistenza di una situazione di disorganizzazione nell’amministrazione
(petizione p. 5, replica p. 11) e la scorretta tenuta della contabilità
(replica p. 5 e 7), senza però aver indicato in che misura tali carenze, che a
suo dire avrebbero al più comportato un aumento delle spese di gestione e
un’immagine negativa di fronte alla clientela, gli avrebbero pure causato un
danno per l’esigenza di dover effettuare successivamente un riordino contabile,
che già allora non poteva certo essergli sfuggita (cfr. doc. N).
8.5 Pure
irricevibile è la richiesta dall’attore volta al pagamento di fr. 300'000.- per
le perdite subite da A__________ __________ o in subordine di fr. 160'000.- per
le somme che hanno dovuto essere da lui immesse nella società onde evitarne il
sovraindebitamento ex art. 725 CO. Nonostante questi episodi siano stati
menzionati già negli allegati preliminari (cfr. replica p. 4, 7 e 12), si
osserva in effetti che a quel momento gli stessi e i conseguenti pregiudizi non
erano assolutamente stati inseriti tra le posizioni di danno di cui era chiesto
il risarcimento, così che in definitiva anche in questo caso si tratta di richieste
che sono state concretizzate per la prima volta e quindi irritualmente solo in
sede conclusionale (art. 78 CPC). Si aggiunga che in ogni caso non risulta che durante
la gestione da parte di I__________ __________ la società abbia subito una perdita
di fr. 300'000.- e che a quel momento l’attore sia stato costretto ad immettere
nella società fr. 160'000.- onde evitarne il sovraindebitamento. E comunque nemmeno
il fatto che ciò possa essere accaduto in epoca successiva, verosimilmente
attorno al 2000 (cfr. testi A__________ __________ p. 1, 3 e 5 e B__________ __________
p. 3 seg.), permette ancora di concludere per un obbligo risarcitorio a carico
della convenuta, non essendo stato provato che il peggioramento della
situazione patrimoniale della società, rilevato per altro a distanza di quasi
due anni dalla partenza di I__________ __________, fosse proprio dovuto a
comportamenti gravemente negligenti o dolosi da parte di quest’ultimo e non
invece all’agire di terze persone o ancora alla crisi del settore immobiliare
(cfr. doc. L).
8.6 Parimenti
irricevibile (art. 321 cpv. 1 CPC), oltre che infondata in assenza di qualsiasi
prova in tal senso, è infine la richiesta formulata dall’attore per la prima
volta in questa sede, volta ad ottenere il risarcimento di fr. 120’000.- per
l’asserita perdita di guadagno subita da A__________ __________ nei quasi 6
anni in cui era stato in essere il contratto di mandato di cui al doc. D.
8.7 Quanto
agli ulteriori rimproveri mossi alla convenuta, ed in particolare quello di
aver permesso una conduzione contabile di A__________ __________ lacunosa e
contraria alle direttive vigenti in campo immobiliare, quello di aver permesso
la creazione di una situazione a bilancio diversa da quella reale, nonché
quello di aver avventatamente aperto un’agenzia a __________, si osserva che l’attore
non ne ha dedotto particolari pretese risarcitorie, sicché gli stessi non
necessitano di essere esaminati.
9. Alla
luce di quanto precede, in parziale accoglimento del gravame e della petizione,
il debito di fr. 8'300.- più interessi posto in esecuzione può essere
disconosciuto e la convenuta va condannata a rifondere all’attore fr. 38'013.75
oltre interessi.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi,
calcolate su un valore litigioso di fr. 108'300.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello
19 agosto 2008 dell’avv. AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 25 giugno 2008 della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città è
così riformata:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
§ È
dichiarato il disconoscimento del debito di fr. 8'300.- oltre interessi al 5%
dal 26 settembre 1998 vantato da AO 1 nei confronti dell’avv. AP 1.
§§ AO 1 è condannata a pagare all’avv. AP
1 fr. 38'013.75 oltre interessi al 5% dal 9 maggio 2000.
2. La
tassa di giustizia di fr. 4’000.- e le spese di fr. 38'718.-, da anticipare dall’attore,
restano a suo carico per 4/7 e per 3/7 sono caricate alla convenuta, alla quale
l’attore rifonderà fr. 1’300.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2’100.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 4/7 e per 3/7 sono caricate
all’appellata, alla quale l’appellante rifonderà fr. 650.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster