12.2008.173
Notifiazione di atto giudiziario. Tempestività
23 marzo 2009Italiano12 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.173
Data decisione, Autorità:
23.03.2009, IICCA
Ricorso:
TF,2D_33/2009, 26.06.2009
Titolo:
Notifiazione di atto giudiziario. Tempestività
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 121 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.173
Lugano
23 marzo 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2008.99
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 20 maggio 2008
da
AP 1
rappr. dall’amministratore
unico __________
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 600'000.-
oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2008 a titolo di risarcimento del danno
subito per aver negato e impedito il rilascio di autorizzazioni per un
esercizio pubblico;
e ora
sull’istanza 10 luglio 2008 con cui l’attrice ha postulato lo stralcio dagli
atti per tardività della risposta datata 7 luglio 2008 e dei relativi allegati
e che il Pretore con decreto 11 agosto 2008 ha respinto;
appellante
l’attrice con atto d’appello 2 settembre 2008 con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza di stralcio per tardività,
protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili;
mentre
il convenuto con osservazioni 8 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili.
Letti
ed esaminati i documenti di causa,
ritenuto
in fatto e in diritto
1. Con
petizione 20 maggio 2008 ha convenuto in giudizio lo AO 1 davanti alla Pretura
del Distretto di Bellinzona, chiedendone la condanna al pagamento di un
indennizzo di fr. 600'000.- per il danno causato dall’aver negato e impedito il
rilascio di autorizzazioni per un esercizio pubblico. Il medesimo giorno il
Pretore disponeva l’intimazione dell’allegato e fissava alla parte convenuta un
termine di 30 giorni per presentare la risposta. Trascorso infruttuoso tale
termine, AP 1 ha instato per l’assegnazione alla parte convenuta del termine di
grazia previsto dall’art. 169 cpv. 1 CPC. Il 24 giugno 2008 il Pretore ha
impartito un ultimo termine di 10 giorni allo AO 1 per presentare la sua
risposta. Un funzionario della Pretura ha consegnato tale
ordinanza alla Messaggeria governativa ancora il 24 giugno 2008, poco prima
delle 17.30. La parte convenuta ha presentato la risposta il 7 luglio 2008.
2. L’attrice
ha inoltrato istanza di stralcio dagli atti per tardività della risposta datata
7 luglio 2008, poiché a suo avviso la consegna alla Messaggeria dello Stato
equivaleva alla notifica dell’ordinanza, motivo per cui il computo del termine
era già cominciato il 24 giugno 2008 ed era scaduto il 4 luglio 2008. Con
decreto 11 agosto 2008 il Pretore ha respinto l’istanza,
ritenendo che la Messaggeria
governativa funzionasse come il servizio postale tradizionale e che di
conseguenza non ci fossero motivi per fare distinzioni tra il servizio postale
ordinario e quello interno. È pertanto giunto alla conclusione che la
Messaggeria non poteva essere assimilata alla convenuta in quanto solo tramite
tra la Pretura e la parte in causa e che dunque il termine di grazia aveva
iniziato a decorrere il 26 giugno 2008, giorno successivo al ritiro
dell’ordinanza da parte della Cancelleria del Consiglio di Stato, ed era
scaduto lunedì 7 luglio, sicché la risposta era tempestiva.
3. Con
atto di appello del 2 settembre 2008 l’attrice chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere l’istanza di stralcio per tardività,
protestando tassa di giustizia, spese e ripetibili. La parte convenuta, nelle
proprie osservazioni dell’8 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di tasse, spese e ripetibili.
4. Nella
fattispecie il Pretore ha concesso con decreto 3 settembre 2008 effetto
sospensivo all’appello, presentato contro un decreto processuale (art. 96 cpv.
3 CPC). Nulla osta quindi alla trattazione dell’appello.
5. L’appellante
contesta innanzitutto il paragone, basato sulla similitudine di funzionamento,
tra servizio postale esterno e interno. Infatti, il servizio postale interno
istituito dallo Stato non è equiparabile al servizio postale ai sensi della
Legge del 30 aprile 1997 sulle poste (LPO): da una parte poiché tale servizio
non necessita del consenso del Dipartimento Federale come previsto dalla
suddetta legge, dall’altra in quanto all’interno dello Stato non valgono le
direttive postali. L’unità preposta alla gestione di questo sistema postale
interno è la Messaggeria
governativa, la quale non solo è composta di funzionari statali, ma dipende
anche direttamente dalla Segreteria del Consiglio di Stato e in ultimo dalla
Cancelleria dello Stato e dal Presidente del Consiglio di Stato. Tutta la posta
interna o esterna indirizzata a quest’ultimo, per sua scelta o comunque per
scelte di gestione dell’appellata, passa quindi esclusivamente attraverso la Messaggeria, che in nessun caso può essere considerata
un’unità autonoma e indipendente da direttive statali. Non potendo dunque
applicare le regole di notifica che vigono per il servizio postale esterno nel
caso di gestione interna della posta, non è corretto parificare i due servizi
postali per quanto concerne la prassi di notificazione. Inoltre, visto che la
corrispondenza della Pretura di Bellinzona è portata la sera al centro
Messaggeria di Palazzo Governo senza passare per la spedizione postale esterna
e resta così nelle mani dei funzionari dello Stato che ne decidono gli orari e
le modalità di consegna e di ritiro, l’ordinanza pretorile con il termine di
grazia si trovava già in pieno potere dei servizi statali il pomeriggio del 24
giugno 2008. A mente
dell’appellante, il fatto che il collaboratore del Presidente del Consiglio di
Stato abbia ritirato la raccomandata dalla casella unicamente la mattina
seguente è ininfluente. Rilevante per il computo dei termini è infatti il
momento della notificazione e non quello della percezione, i quali non vanno
assolutamente confusi: un invio esterno o una consegna da parte di un privato
cittadino all’attenzione di un ufficio presso la residenza governativa vale per
notificato quando la Posta o il
mittente stesso lo consegnano alla Messaggeria. Di conseguenza, la situazione
risulta essere la medesima per la Pretura di Bellinzona che consegna la corrispondenza interna alla
Messaggeria per il tramite di un suo funzionario.
6. La
parte convenuta ribadisce nelle proprie osservazioni che la raccomandata
contenente l’ordinanza di fissazione del termine di grazia è stata consegnata
presso la Messaggeria dal
funzionario della Pretura il 24 giugno 2008 intorno alle 17.30 ed è stata ritirata
il giorno successivo, ossia il 25 giugno 2008, da un responsabile del
competente ufficio; di conseguenza essa non poteva trovarsi nel pieno potere
dei servizi statali già la sera del 24 giugno 2008. Difatti, per la struttura
organizzativa della Messaggeria governativa, oltre che per la consegna
nell’imminenza della chiusura, la raccomandata non poteva in alcun caso essere
notificata all’ufficio competente prima del giorno lavorativo seguente. Quindi,
benché nessuno pretenda che il servizio postale interno instaurato dallo Stato
sia retto dalla Legge federale sulle poste, è indubbio che esso funziona in
maniera del tutto identica al servizio postale ordinario, per cui la consegna
alla Messaggeria non può e non deve essere considerata diversamente dalla
consegna ad un ufficio postale esterno. A mente dell’appellata, la controparte
confonde la notifica con l’intimazione, ossia la spedizione a opera
dell’autorità giudiziaria. Inoltre, la parte convenuta ritiene
assurdo il paragone con gli invii esterni all’attenzione delle unità dello
Stato poiché essi vengono consegnati all’alba alla Messaggeria governativa e al
momento dell’apertura degli uffici già si trovano nelle rispettive caselle
pronti ad essere ritirati dai funzionari dei singoli uffici.
7. La
notificazione di un atto giudiziario è avvenuta quando l’invio è giunto nella
sfera di potere del destinatario (DTF 122 III 320; Vogel/Spühler, Grundriss
des Zivilprozessrechts, 8a ed., 12a, pag. 235). In caso di consegna a mano, determinante per
il rispetto del termine è il momento della ricezione. Non essendo sempre
possibile incontrare personalmente il destinatario della comunicazione, è
necessario distinguere tra quest’ultimo e il ricevente, ossia un terzo che in
caso di assenza del destinatario è legalmente abilitato a ricevere la
notificazione. Tale differenziazione è di fondamentale importanza per la
consegna di un invio a una persona morale o a un’autorità poiché, considerato
che il destinatario non è in grado di prendere fisicamente possesso di una
notifica, questa avviene sempre per mezzo di uno dei suoi organi o di una
persona autorizzata (Y. Donzallaz,
La notification en droit interne suisse, Berne, 2002, pag. 114 e ss e 182 e
ss.).
8. A
norma dell’art. 121 cpv. 1 lett. a CPC, gli atti
giudiziari sono notificati alla Repubblica e Cantone Ticino nella persona del
presidente del Consiglio di Stato. Nel caso questi non si trovi in ufficio, a
un funzionario (cpv. 2). La consegna e la ricezione della posta all’interno
dello Stato è garantita dalla Messaggeria governativa, un’unità amministrativa
che si occupa del ritiro e della smistamento ai vari uffici amministrativi e
giudiziari di tutti gli invii postali sulla base di precise disposizioni
emanate dalla Cancelleria dello Stato. La Camera dei Ricorsi penali ha ritenuto conforme alla
realtà e ragionevole ritenere che la consegna da parte di un ufficio al
servizio usuale di messaggeria vale, oltre che come invio per il mittente,
simultaneamente anche quale ricezione per l’ufficio destinatario, se questo è
pure servito dal medesimo servizio di messaggeria. La messaggeria è infatti
simultaneamente il luogo di consegna e di ricezione della posta e poiché
determinante per la notifica a mano è il momento di ricezione e non quello di
percezione, la notifica è da ritenersi compiuta al momento della consegna alla
messaggeria (RtiD I-2006, nr. 8, pag. 21). Nonostante
sia pacifico che il servizio di Messaggeria governativo funzioni come il
servizio postale tradizionale, non si può concordare con la decisione pretorile
secondo cui esso funga unicamente da tramite tra la Pretura e la parte in
causa. Innanzitutto, essendo la Messaggeria governativa un’unità amministrativa
facente parte dell’amministrazione cantonale ed essendo da quest’ultima
totalmente dipendente, contrariamente al servizio postale ordinario gestito da
una società terza, si identifica con una parte in causa, ossia nella
fattispecie la parte convenuta, e manca dunque della necessaria indipendenza
per poter essere un mero tramite tra i contendenti. Inoltre, poiché per
decisioni strategiche interne alla parte convenuta ogni invio deve essere
consegnato alla Messaggeria governativa, la quale si occupa poi di depositarlo
nella casella del competente ufficio, la notifica nella persona del Presidente
del Consiglio di Stato come previsto dall’art. 121 cpv. 1 CPC non è mai
possibile. Di conseguenza, considerato che l’art. 121 cpv. 2 CPC prevede che,
in caso di impossibilità di notificare l’atto giudiziario direttamente al
destinatario designato dalla legge la notificazione deve essere fatta a un
funzionario e che tale è la qualifica degli impiegati nella Messaggeria
governativa, si può ritenere, come anche stabilito dalla Camera dei Ricorsi
penali nella succitata sentenza, per altro nota alla parte convenuta, che la
consegna di un atto brevi manu da parte della Pretura alla Messaggeria
governativa equivalga alla notificazione al suo destinatario, nella fattispecie
al Presidente del Consiglio di Stato. L’ordinanza con la fissazione del termine
di grazia è stata dunque notificata il 24 giugno 2008 con la consegna alla
Messaggeria da parte dell’impiegato della Pretura di Bellinzona (doc. 2
allegato alle osservazioni 7 agosto 2008, IV), indipendentemente dal fatto che
la Messaggeria l’abbia recapitata al Consiglio di Stato il giorno successivo
(doc. 3). Il termine di grazia di 10 giorni ha preso quindi avvio il giorno
successivo alla notifica, 25 giugno 2008, ed è scaduto venerdì 4 luglio 2008.
Ne consegue che la risposta presentata il 7 luglio 2008 è tardiva e deve essere
espunta dal fascicolo processuale, con la preclusione della parte convenuta. L’appello
si rivela quindi fondato e deve essere accolto.
9. Tassa
di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza di quest’ultima giusta
l’art. 148 CPC. Per la commisurazione degli oneri processuali si tiene conto
del fatto che il giudizio impugnato era un decreto incidentale che non metteva
fine alla lite (art. 19 cpv. 1, 24 LTG).
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC, la LTG ed il regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
Fatti
I. L’appello
2 settembre 2008 di AP 1 è accolto, e il decreto pretorile è così
riformato:
1.1 L’istanza è
accolta.
1.2 La risposta 7
luglio 2008 e i relativi documenti sono
tardivi e
devono dunque essere stralciati dall’incarto.
.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
400.
-
già
anticipati dall’appellante, sono a carico della parte appellata la quale
rifonderà all’attrice l’importo di fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
- __________
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Ia
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il ricorso
in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario
in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare
una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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