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Decisione

12.2008.174

Richiesta di astensione da parte del giudice

19 settembre 2008Italiano5 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.174

Data decisione, Autorità:

19.09.2008, IICCA

Titolo:

Richiesta di astensione da parte del giudice

ESCLUSIONE

art. 26 CPC-TI

art. 27 CPC-TI

Incarto n.

12.2008.174

Lugano

19 settembre

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Emanuela Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretaria:

Verda Chiocchetti, vicecancelliera

sedente per giudicare sulla dichiarazione di

astensione 27 agosto 2008 dell'avv. dott. IS 1, Pretore della giurisdizione del

distretto di __________, dall'occuparsi della causa inc. EF.2008.75 dipendente

dall'istanza di moratoria concordataria 22 agosto 2008 di

CO 1

rappr. dall' RA

1

letti ed esaminati gli atti,

considerato

in fatto ed in diritto:

che con

istanza 22 agosto 2008 alla Pretura del distretto di __________, CO 1 ha

chiesto di essere posta al beneficio di una moratoria concordataria di 6 mesi;

che il 27

agosto 2008 il Pretore della Pretura del distretto di __________ ha dichiarato

di escludersi dal trattare la procedura promossa da CO 2, evidenziando come il

suo defunto padre, avv. __________, era stato negli ultimi anni e fino alla sua

scomparsa - avvenuta il 3 agosto 2006 - legale sia della società sia di RA 2,

amministratore unico di quest’ultima,

e inoltre di essere azionista di CO 2;

che la

decisione sull’esistenza dei

motivi di ricusazione o di esclusione compete, per quanto riguarda il Pretore,

alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC);

che anche

quando le parti al processo non si oppongono all’esclusione del giudice - come

appare verificarsi in concreto, dal momento che con osservazioni 27 agosto 2008

CO 1 ha comunicato di non contestare la decisione d'astensione -l’astensione

non è automatica ma è sempre necessario, per evitare abusi, il giudizio

confermativo dell’autorità prevista dall’art. 30 CPC (Rep. 1997 p. 212);

che è

quello che fa, con la presente decisione, la scrivente Camera;

che,

infatti, i motivi addotti dal Pretore non prestano il fianco ad alcun dubbio

sulla sua necessità di escludersi dal giudicare una fattispecie nella quale

risulta, quale azionista, avere un interesse e nella quale in precedenza

avrebbe dovuto astenersi in quanto figlio del patrocinatore della società e

dell'amministratore della stessa;

che,

anche se si volesse negare per quest'ultima circostanza l'esistenza di un

impedimento previsto dall'art. 26 lettera a CPC per il fatto che l'avv. __________

è deceduto, tale situazione, unitamente all'interesse personale per il fatto di

essere azionista e alla singolarità della fattispecie concreta, ben può essere

considerata quale grave ragione ai sensi dell'art. 27 CPC che permette la

ricusa del giudice, tanto da dover confermare la decisione d'astensione;

che l’accoglimento della domanda di astensione

del Pretore implica automaticamente che la causa debba essere trasmessa per la

continuazione della procedura al Pretore viciniore,

ovvero a quello del Distretto di __________ (art. 35 lett. e LOG), non essendo

possibile un’attribuzione della

causa al Segretario assessore della Pretura adita;

che in

effetti, in base alla sentenza 13 maggio 2008 del Tribunale federale

(4A_512/2007, ora pubblicata in DTF 134 I 184 consid. 5.5.1), l’art. 80 Cost., che autorizza il legislatore

cantonale a regolamentare l’organizzazione

giudiziaria, le competenze e le procedure, non consente a quest’ultimo di introdurre un nuovo titolare del

potere giurisdizionale, laddove i detentori di tale potere (Giudici di pace, Pretori e Tribunale d’appello) sono chiaramente ed

esaustivamente definiti nell’art.

75 Cost.;

che in

tali circostanze la disposizione dell’art. 34 LOG, che attribuisce tale potere al Segretario assessore, è

incostituzionale, non essendo possibile ammettere l’introduzione di un nuovo titolare della giurisdizione civile

mediante una normativa di rango inferiore, tanto più che oltretutto si tratterebbe

di un “giudice ordinario” che non soggiace alle medesime modalità di nomina

degli altri magistrati;

che non

si prelevano né tasse né spese, né si assegnano ripetibili per questa

decisione.

Per i quali motivi,

visti gli art. 26 e seg. CPC

decreta:

1. È confermata l'esclusione del Pretore del distretto di __________,

avv. dott. IS 1, dall'occuparsi della procedura inc. EF.2008.75 avente per

oggetto CO 2.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse o spese, né si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di __________ (con l’incarto).

Per la seconda Camera civile del Tribunale d'appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 72, 92, 100 cpv. 1 LTF)

se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia

di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi.

Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge federale

prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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