12.2008.175
Pagamento nella moneta in cui è stato contratto il debito, una pretesa azionata in franchi svizzeri per un debito sorto in US$ va respinta
16 febbraio 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2008.175
Data decisione, Autorità:
16.02.2011, IICCA
Titolo:
Pagamento nella moneta in cui è stato contratto il debito, una pretesa azionata in franchi svizzeri per un debito sorto in US$ va respinta
PAGAMENTO
art. 84 cpv. 2 CO
Incarto n.
12.2008.175
Lugano
16 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.197
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 22
marzo 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1 ora __________, __________
rappr. dall’avv.
__________, studio legale RA 1
con cui l’attore ha
chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 329'232.- oltre
interessi al 5% dal 24 novembre 1999, domanda avversata dalla convenuta che ha
postulato la reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 3 luglio 2008 ha respinto;
appellante l’attore con
atto di appello 28 agosto 2008, con cui chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere integralmente la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la convenuta
con osservazioni 3 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i
documenti di causa
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Il
10 novembre 1999 AP 1, cittadino italiano residente in Italia, ha aperto la
relazione __________ presso __________ __________, ora AO 1, dove in seguito ad
alcuni accrediti predisposti dal cliente, al 24 novembre 1999 risultava il
saldo in conto di EUR 209'388,41. Nel successivo mese di dicembre AP 1 ha sottoscritto un contratto di “Private Placement” relativo all’acquisto di 50'000 unità della
società statunitense __________, Inc., per l’importo di USD 175'000.-, dando
istruzioni di rilasciare i certificati in origine a nome della __________ SA e
successivamente a nome della AO 1. Il 9 dicembre 1999 __________, Inc. ha
accettato l’offerta d’acquisto, la quale è stata perfezionata attraverso __________
SA, L__________. Secondo le istruzioni dell’acquirente le quote in questione
sono state depositate presso C__________ __________, Florida. Con conteggio
dell’11 aprile 2000 è stata contabilizzata l’entrata delle quote azionarie così
sottoscritte nel portafoglio titoli del conto del cliente presso la banca. Dopo
l’acquisto il titolo in questione ha gradatamente perso valore. Nell’aprile
2004 AP 1 ha chiesto alla banca, tramite un legale svizzero, di essere
risarcito per la perdita legata all’investimento.
2. Con
petizione 22 marzo 2006 AP 1 ha chiesto la condanna di AO 1 al pagamento di fr.
329'232.- oltre interessi e accessori (pari all’asserito saldo in conto prima
dell’investimento in __________). L’attore, richiamando gli art. 1 CO segg. e
la legislazione americana, ha sostenuto la sua pretesa con l’argomento secondo
cui la convenuta avrebbe acquistato i titoli in questione in proprio e li
avrebbe poi venduti illecitamente all’attore, il quale non avrebbe in realtà
disposto dei requisiti necessari all’acquisto giusta il diritto statunitense. A
suo dire, in assenza di un mandato di gestione del conto e di un mandato di
intestazione fiduciaria, la banca sarebbe tenuta a restituire all’attore gli
importi ricevuti in virtù del contratto di deposito bancario. La banca
convenuta nella risposta del 27 luglio 2006 si è opposta alla petizione, rilevando
di non essere stata parte al contratto di sottoscrizione e di essersi limitata
a eseguire le istruzioni del cliente, unico sottoscrittore delle quote
azionarie. Essa ha poi contestato l’applicabilità della legislazione americana (l’acquirente
non essendo stato soggetto “US persons”), l’importo rivendicato dall’attore e
il tasso di conversione EUR/US$ indicato nella petizione. Nei successivi
allegati di replica e di duplica le parti hanno sostanzialmente confermato le
rispettive prese di posizione. Esperita l’istruttoria, esse hanno ribadito nei
memoriali conclusivi le proprie contrapposte domande di giudizio.
3. Con sentenza 3 luglio 2008 il Pretore ha
respinto integralmente la petizione e ha posto la tassa di giustizia e le spese,
di complessivi fr. 3'000.- a carico dell’attore, con l’obbligo di rifondere fr.
20'000.- per ripetibili alla convenuta.
4. L’attore
è insorto contro il giudizio pretorile con appello 28 agosto 2008, nel quale chiede la riforma della
sentenza impugnata nel senso di accogliere la petizione. Con osservazioni 3
ottobre 2008 la parte appellata ha postulato la reiezione del gravame.
5. Il 1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto
processuale civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e
impugnata prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque
disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
6. Per
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di
legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad
art. 84 CO; Schraner, Zürcher
Kommentar, n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,
Basler Kommentar, 4a ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione
dell’art. 84 CO, se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale
ha unicamente la facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134
III 151). La domanda condannatoria deve quindi essere formulata in valuta
estera, perché una condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale
(sentenza del Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008, in: RtiD 2010
Fatti
I pag. 764 segg., in particolare pag. 771). In considerazione del fatto che
nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre
2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il
problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul
risarcimento di una perdita di EUR 209'388.42 e l’attore aveva chiesto il
pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni
per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione
litigiosa. Parte convenuta non ha contestato l’applicazione dell’art. 84 CO
nelle osservazioni 31 gennaio 2011. La parte attrice, dal canto suo, ha rilevato
nella presa di posizione del 4 febbraio 2011 di aver sì preteso la condanna al
pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver sempre indicato i
singoli conti e depositi nella loro valuta originaria, motivo per il quale ha
chiesto che la convenuta fosse condannata a versargli l’importo di EUR
209'388.42 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1999. Egli ha altresì rilevato
che le monete esistenti al momento del deposito non esistono più, ciò di cui
occorre tener conto.
7. È
indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 329'232.- oltre
interessi al 5% a far tempo dal 24 novembre 1999 (cfr. petizione, pag. 1) a
titolo di risarcimento per le perdite subite in seguito a un investimento in
azioni statunitensi, avvenuto in US$, e per il quale erano stati impiegati
capitali confluiti in diverse valute estere (DEM, BEF, ATS) sulla relazione
bancaria in EUR presso la convenuta. L’attore ha quindi fatto valere un credito
in valuta straniera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale
possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale,
nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha
soppresso tale prassi tollerante con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151,
ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD
2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010,
consid. 4.2). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze,
per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo
una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può
solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010
consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque
modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al
diritto. È pertanto esclusa la possibilità di mutare la domanda, come richiesto
nelle proprie osservazioni dall’attore, per di più in sede di appello (art. 321
CPC-TI).
8. L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in
franchi svizzeri di danni contrattuali per un investimento eseguito in US$,
finanziato tramite versamenti in altre valute (DEM, BEF, ATS) a debito di un
conto in EUR deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attore
rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande
conformi alle esigenze di legge. Il problema delle valute non più esistenti,
sollevato con le osservazioni dall’attore, non è rilevante nella fattispecie,
già per il fatto che il conto dal quale erano stati prelevati i fondi per
l’investimento litigioso era tenuto in EUR. In ogni modo, un debito in valute
europee non più esistenti deve essere convertito in Euro, al tasso fisso
stabilito dal Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998
relativo all’introduzione dell’euro (sentenza del Tribunale federale
4A_260/2010 del 15 novembre 2010, prevista per la pubblicazione, consid. 4).
9. Ne
discende che l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura
d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 329'232.-, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia
1. L’appello del 28 agosto
2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr 1’900.-
b) spese fr. 100 .-
totale fr.
2’000.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
- __________
- __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici (pagina seguente)
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile
se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale
o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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