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Decisione

12.2008.175

Pagamento nella moneta in cui è stato contratto il debito, una pretesa azionata in franchi svizzeri per un debito sorto in US$ va respinta

16 febbraio 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

I pag. 764 segg., in particolare pag. 771). In considerazione del fatto che

nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre

2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il

problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul

risarcimento di una perdita di EUR 209'388.42 e l’attore aveva chiesto il

pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni

per prendere posizione sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione

litigiosa. Parte convenuta non ha contestato l’applicazione dell’art. 84 CO

nelle osservazioni 31 gennaio 2011. La parte attrice, dal canto suo, ha rilevato

nella presa di posizione del 4 febbraio 2011 di aver sì preteso la condanna al

pagamento di un importo in franchi svizzeri, ma di aver sempre indicato i

singoli conti e depositi nella loro valuta originaria, motivo per il quale ha

chiesto che la convenuta fosse condannata a versargli l’importo di EUR

209'388.42 oltre interessi al 5% dal 24 novembre 1999. Egli ha altresì rilevato

che le monete esistenti al momento del deposito non esistono più, ciò di cui

occorre tener conto.

7. È

indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 329'232.- oltre

interessi al 5% a far tempo dal 24 novembre 1999 (cfr. petizione, pag. 1) a

titolo di risarcimento per le perdite subite in seguito a un investimento in

azioni statunitensi, avvenuto in US$, e per il quale erano stati impiegati

capitali confluiti in diverse valute estere (DEM, BEF, ATS) sulla relazione

bancaria in EUR presso la convenuta. L’attore ha quindi fatto valere un credito

in valuta straniera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale

possibilità è invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale,

nonostante il chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha

soppresso tale prassi tollerante con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151,

ribadita nel 2009 (sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD

2010 I pag. 764 segg, in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010,

consid. 4.2). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze,

per un debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo

una pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può

solo riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010

consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda

sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque

modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al

diritto. È pertanto esclusa la possibilità di mutare la domanda, come richiesto

nelle proprie osservazioni dall’attore, per di più in sede di appello (art. 321

CPC-TI).

8. L’applicazione

al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a

concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in

franchi svizzeri di danni contrattuali per un investimento eseguito in US$,

finanziato tramite versamenti in altre valute (DEM, BEF, ATS) a debito di un

conto in EUR deve essere respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attore

rimane la possibilità di riproporre la sua petizione, formulando domande

conformi alle esigenze di legge. Il problema delle valute non più esistenti,

sollevato con le osservazioni dall’attore, non è rilevante nella fattispecie,

già per il fatto che il conto dal quale erano stati prelevati i fondi per

l’investimento litigioso era tenuto in EUR. In ogni modo, un debito in valute

europee non più esistenti deve essere convertito in Euro, al tasso fisso

stabilito dal Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998

relativo all’introduzione dell’euro (sentenza del Tribunale federale

4A_260/2010 del 15 novembre 2010, prevista per la pubblicazione, consid. 4).

9. Ne

discende che l’appello deve essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura

d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 329'232.-, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia

1. L’appello del 28 agosto

2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr 1’900.-

b) spese fr. 100 .-

totale fr.

2’000.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- __________

- __________

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile

se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale

o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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