12.2008.176
Appalto
28 dicembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2008.176
Data decisione, Autorità:
28.12.2009, IICCA
Titolo:
Appalto
DIFETTI
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
art. 368 CO
art. 370 cpv. 3 CO
Incarto n.
12.2008.176
Lugano
28 dicembre
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.79
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 17
maggio 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 75'669.70 -
importo ridotto a fr. 68'809.65 più interessi con le conclusioni di causa -
nonché l'iscrizione in via definitiva a carico del foglio PPP no __________ di
proprietà della convenuta di un'ipoteca legale degli artigiani a garanzia del
medesimo importo;
domande
avversate dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 7 luglio 2008 ha accolto limitatamente all'importo di
fr. 58'626.- oltre interessi, ordinando l'iscrizione definitiva dell'ipoteca
legale a carico del fondo di proprietà della convenuta;
appellante
la convenuta con atto di appello 27 agosto 2008, con cui chiede l'annullamento
del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere la petizione e
ordinare la cancellazione dell'ipoteca legale, protestando spese e ripetibili
di entrambe le sedi;
mentre con
osservazioni 9 ottobre 2008 l’attore postula la reiezione del gravame;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. Nel corso del 2002 l'attore è stato incaricato dei lavori di
fornitura e posa di pavimenti e rivestimenti in marmo per la PPP no __________,
quota di 180/1000 del fondo base no __________ RFD di __________, segnatamente
per la piscina. La PPP no __________ era allora in comproprietà della AP 1 in
ragione di 232/1000 e della AP 1 per 768/1000. Terminati i lavori nel corso del
mese di aprile 2003, gli stessi sono stati collaudati il 7 maggio 2003 dal
committente, assistito dal responsabile della direzione lavori arch. __________,
Fatti
i quali hanno attestato che l'opera era priva di difetti. Il saldo della
fattura essendo rimasto impagato, con petizione 7 agosto 2003 AO 1 ha chiesto
la condanna delle due comproprietarie al pagamento di fr. 87'582.- oltre
interessi e l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani a garanzia del
proprio credito. Tenuto conto del successivo versamento di fr. 65'710.-, la
domanda è quindi stata ridotta a fr. 21'872.-. Le convenute sono rimaste
precluse. Con sentenza 15 ottobre 2003 il Pretore ha integralmente accolto la
petizione.
2. In data 8
maggio 2003 AO 1 ha allestito un preventivo di fr. 18'141.40 per "opere
supplementari per bordature sagomate … sul bordo piscina", per le quali ha
emesso la fattura 8 settembre 2004 di fr. 18'141.40. Il 18 febbraio 2004 è
seguito un ulteriore preventivo, di fr. 1'936.80, per "opere in pietra
naturale", per le quali è stata emessa la fattura 14 maggio 2004 di fr.
3'718.65. Per questi lavori essendo stati versati acconti per fr. 15'000.-, è
rimasto uno scoperto di fr. 6'860.05.
Il 3 dicembre 2004
- così risulta dai successivi scritti 21 dicembre 2004 e 25 gennaio 2005 - AO 1
ha inoltrato un preventivo per il rifacimento dei pavimenti della piscina, per
un importo di fr. 110'000.-, poi integrato con scritto 25 gennaio 2005 di un
ulteriore importo di fr. 23'914.-. Per i lavori, terminati il 25 febbraio,
l'attore ha quindi emesso una fattura di fr. 126'375.65, comprendente pure
alcuni lavori supplementari. Considerato l'acconto di fr. 57'566.- versato il
26 gennaio 2005, la fattura è rimasta scoperta nella misura di fr. 68'809.65.
3. Con
petizione 17 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento della
somma di fr. 75'669.70 pari all'importo totale scoperto delle tre fatture di
cui sopra, nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani a carico
dei fondi di proprietà delle convenute a garanzia del proprio credito.
La domanda
provvisionale tendente all'annotazione dell'ipoteca legale è stata accolta
inaudita parte con decreto 17 maggio 2005, confermato dopo il contraddittorio
con decreto 3 giugno 2005.
4. Con risposta
20 giugno 2005 la convenuta si è opposta alla petizione, postulando la
cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria. La convenuta
sostiene che i lavori deliberati all'attore il 21 dicembre 2004 altro non erano
che i lavori di risanamento intesi a porre rimedio ai difetti dell'opera, emersi
dopo la messa in funzione della struttura, segnatamente infiltrazioni d'acqua
provenienti dalla piscina, che avevano indotto i committenti a interpellare la
direzione lavori e gli artigiani coinvolti per risolvere i problemi
manifestatisi. Le trattative, nelle quali erano poi intervenute anche le
compagnie assicurative delle varie parti coinvolte, avrebbero permesso di
ottenere dalle assicurazioni la garanzia della copertura dei costi necessari
per il risa-namento dell'edificio, stimati nell'ordine di fr. 510'0000.-.
Di conseguenza, i
lavori di cui trattasi altro non sarebbero che i lavori di riparazione
necessari per ovviare ai difetti dell'opera, e di conseguenza l'attore non
avrebbe diritto a remunerazione alcuna per i medesimi.
In corso di causa
la convenuta AP 1 è stata dimessa dalla lite ritenuto che la AP 1 ne ha assunto
attivi e passivi.
5. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 58'626.-
oltre interessi. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che l'attore non può
essere ritenuto responsabile delle infiltrazioni d'acqua dal locale piscina al
locale sottostante, sicché non era necessario esaminare la tempestività della
notifica del difetto. Per quanto concerne invece la problematica dell'acqua
ristagnante sul pavimento della piscina a causa dell'insufficiente pendenza
dello stesso, ha ritenuto che vi era in effetti una responsabilità dell'attore che
non aveva rilevato l'insufficiente pendenza del betoncino eseguito da terzi, ma
ha poi concluso che l'insufficiente pendenza del pavimento non era la causa
delle infiltrazioni. Ha poi rilevato che, comunque, il difetto del ristagno
dell'acqua non era stato tempestivamente notificato e di conseguenza l'opera
era stata accettata. In merito all'ammontare della mercede, ha ritenuto provato
che la mercede per il rifacimento del pavimento ammontava a fr. 111'113.79,
sicché, tenuto conto dell'acconto di fr. 57'566.- era dovuto ancora il saldo di
fr. 53'547.79. Il Pretore ha altresì ritenuto che erano dovuti anche il saldo
di fr. 3'141.40 della fattura dell'8 settembre 2003 per le opere supplementari e
l'importo di fr. 1'936.80 della fattura del 14 maggio 2004. In totale la somma dovuta
è quindi di fr. 58'626.-.
6. Con
l’appello 27 agosto 2008 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione e cancellare l'ipoteca legale
provvisoria.
Con osservazioni 9
ottobre 2008 l'appellato postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 7. Il
rapporto contrattuale in essere tra le parti è pacificamente un contratto
d'appalto. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi
la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e
segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo
la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che
siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).
I diritti del
committente in caso di difetti dell’opera sono poi regolati
dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di
rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il
risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in
proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni
all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel
caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).
8. L'appellante
contesta di dovere remunerare l'operato della controparte, rilevando avantutto
che i lavori eseguiti dall'attore costituivano dei lavori di riparazione in
garanzia, intesi a ovviare ai difetti riscontrati nella costruzione, tant'è che
gli stessi sono stati pagati dalle varie compagnie assicurative dei vari
artigiani, secondo una chiave di riparto concordata, ciò che le ha permesso di
far fronte ai lavori di risanamento assumendosi unicamente il maggior valore
dovuto alle migliorie apportate all'opera originale.
Va qui avantutto
rilevato che, a prescindere dalla questione se si trattasse di lavori in
garanzia, la stessa appellante afferma che ne era stata prevista la
remunerazione, seppure con mezzi messi a disposizione dalle assicurazioni RC
dei vari artigiani. È quindi perlomeno contraddittorio quando essa sostiene ora
che l'appellato non ha diritto a rimunerazione alcuna perché trattasi di lavori
in garanzia. Ma vi è di più: non solo l'appellato ha ricevuto un acconto di fr.
57'566.- per i lavori di cui trattasi, ma era anche stato preavvisato
favorevolmente il pagamento del saldo, che non era però stato versato non
perché i lavori erano in garanzia, bensì allo scopo di far pressione
sull'appellato. Ciò era peraltro noto all'appellante a seguito della
comunicazione mediante posta elettronica dell'11 marzo 2005 di __________, il
quale comunicava alla di lei legale che "anche se non molto corretto, ho
fatto tenere in sospeso il saldo della fattura AO 1 di fr. 43'000.- (ai sensi
dell'art. quinto …[n.d.r.: … chi ha in mano i soldi ha vinto]) in modo che lui
faccia pressione sulla sua compagnia RC per trovare una soluzione ragionevole
del caso" (foglio 7 del doc. I all'inc. OA. 2005.79).
9. Gioverà
ricordare che nella costruzione dell'opera di cui trattasi sono state coinvolte
più imprese, ciascuna delle quali ha eseguito una parte dei lavori. L'opera è
poi risultata difettosa, ciò che ha reso necessario l'esecuzione di lavori per
porre rimedio alle manchevolezze. Il fatto che l'appellato abbia eseguito parte
di questi lavori di ripristino non costituisce però eo ipso
un'ammissione di responsabilità da parte sua, come sostenuto dall'appellante.
La responsabilità dell'appellato è sempre stata contestata sia dallo stesso,
sia dalla sua compagnia d'assicurazione RC. Il fatto che quest'ultima abbia dimostrato
"una certa disponibilità a trattare" anche relativamente al medesimo
(testi __________ verbale 14 settembre 2006, pag. 2 e 3), non è tale da far
venir meno la contestazione, confermata anche dal teste __________, il quale ha
ricordato che "la __________ ha negato la responsabilità di AO 1 e non ha
accettato neppure la ripartizione proposta dal perito __________". Di
conseguenza è l'appellante che, in applicazione dell'art. 8 CC, ha l'onere di
dimostrare che i difetti rientrano nella responsabilità di AO 1.
10. Il Pretore ha
riconosciuto l'esistenza di difetti dell'opera, e non ha escluso che, di
principio, l'attore poteva essere tenuto a partecipare alle spese di
risanamento. Ha però poi negato il risarcimento ritenendo che la notifica del
difetto imputabile al suo operato, vale a dire la formazione di ristagni
d'acqua dovuti alla mancanza di pendenza del pavimento, non era stata fatta.
L'appellante
censura le sentenza impugnata, sostenendo che già nel corso del 2003 gli
artigiani e la direzione lavori erano stati messi al corrente dell'esistenza di
infiltrazioni d'acqua e della formazione di pozze sul pavimento, sicché la
notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente. L'appellato sarebbe poi
corresponsabile dell'esecuzione non a regola d'arte del pavimento, per aver omesso
di verificare la pendenza del betoncino sul quale ha posato il pavimento e di
avvisarne la DL.
L'appellato dal
canto suo conferma la mancata notifica dei difetti che concernono il suo
operato. Contesta poi che gli sia imputabile una negligenza, rilevando che non gli
incombeva alcun particolare obbligo di notifica e sostenendo che, a prescindere
dalla qualità del suo operato, il pavimento avrebbe comunque dovuto essere rifatto
a causa della mancanza dell'impermeabilizzazione sotto il betoncino.
11. Dalla perizia
giudiziaria risulta che il pavimento della piscina non è stato eseguito a
regola d'arte perché realizzato senza adeguate pendenze, con la conseguenza
che l'acqua non defluiva verso gli scarichi ma formava delle pozze. A mente del
perito, la formazione di pozze d'acqua non è però causa delle infiltrazioni
d'acqua nei locali sottostanti, dovute queste invece alla mancanza di
un'impermeabilizzazione sotto il betoncino, problema per il quale non è
imputabile alcuna responsabilità alla ditta AO 1 (Perizia 26 giugno 2007, pag. 11).
Sempre il perito ha poi ritenuto che, seppure quest'ultima aveva eseguito il
proprio lavoro conformemente al progetto e secondo le istruzioni ricevute
(delucidazione perizia pag. 4), vi era comunque una sua responsabilità per aver
omesso di verificare le pendenze del betoncino e di informare la direzione
lavori (perizia cit., pag. 11).
Nella situazione
concreta è però quantomeno dubbio che l'appellato fosse tenuto a notificare
alla direzione lavori la carente pendenza del betoncino, ciò considerato che l'architetto
__________ che si occupava della direzione lavori, era sicuramente meglio in
grado di rendersi conto delle carenze del progetto di quanto lo fosse
l'artigiano. Comunque sia, anche qualora avesse avvisato la direzione lavori
della mancanza di pendenza del betoncino, ciò ancora non permette di concludere
che tale avviso avrebbe poi avuto quale conseguenza la posa di un manto impermeabile
sotto il betoncino. Ciò appare anzi assai improbabile, considerato che la posa
di una pellicola impermeabile è stata decisa solo dopo che le infiltrazioni
sono state riscontrate, vale a dire a lavori ultimati, dopo la messa in
esercizio della struttura. Di conseguenza è da ritenere che, anche qualora
l'appellata avesse eseguito il pavimento con le necessarie pendenze, lo stesso
avrebbe comunque dovuto essere rifatto per posare l'impermeabilizzazione
mancante (perizia cit., pag. 11). Neppure risulta poi che la mancanza di
pendenza da sola e il conseguente ristagno d'acqua avrebbe necessariamente
implicato il rifacimento del pavimento, cosa questa peraltro neppure sostenuta.
Può quindi restare
aperta la questione se la notifica del difetto consistente nei ristagni d'acqua
sul pavimento sia stata tempestiva, questione discutibile, non da ultimo considerato
che l'opera è stata oggetto di collaudo il 7 maggio 2003 e in quell'occasione è
stata considerata priva di difetti malgrado la mancanza di pendenza del
pavimento (doc. R).
Stante quanto
precede, la sentenza impugnata, seppure sulla scorta di altre considerazioni,
merita senz'altro conferma. Di conseguenza l'appello è respinto.
Gli oneri del
presente giudizio seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
1. L’appello 27 agosto 2008 di AP 1, è respinto.
Considerandi
2.
Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 3'000.- di ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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