Lexipedia

Decisione

12.2008.176

Appalto

28 dicembre 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i quali hanno attestato che l'opera era priva di difetti. Il saldo della

fattura essendo rimasto impagato, con petizione 7 agosto 2003 AO 1 ha chiesto

la condanna delle due comproprietarie al pagamento di fr. 87'582.- oltre

interessi e l'iscrizione dell'ipoteca legale degli artigiani a garanzia del

proprio credito. Tenuto conto del successivo versamento di fr. 65'710.-, la

domanda è quindi stata ridotta a fr. 21'872.-. Le convenute sono rimaste

precluse. Con sentenza 15 ottobre 2003 il Pretore ha integralmente accolto la

petizione.

2. In data 8

maggio 2003 AO 1 ha allestito un preventivo di fr. 18'141.40 per "opere

supplementari per bordature sagomate … sul bordo piscina", per le quali ha

emesso la fattura 8 settembre 2004 di fr. 18'141.40. Il 18 febbraio 2004 è

seguito un ulteriore preventivo, di fr. 1'936.80, per "opere in pietra

naturale", per le quali è stata emessa la fattura 14 maggio 2004 di fr.

3'718.65. Per questi lavori essendo stati versati acconti per fr. 15'000.-, è

rimasto uno scoperto di fr. 6'860.05.

Il 3 dicembre 2004

- così risulta dai successivi scritti 21 dicembre 2004 e 25 gennaio 2005 - AO 1

ha inoltrato un preventivo per il rifacimento dei pavimenti della piscina, per

un importo di fr. 110'000.-, poi integrato con scritto 25 gennaio 2005 di un

ulteriore importo di fr. 23'914.-. Per i lavori, terminati il 25 febbraio,

l'attore ha quindi emesso una fattura di fr. 126'375.65, comprendente pure

alcuni lavori supplementari. Considerato l'acconto di fr. 57'566.- versato il

26 gennaio 2005, la fattura è rimasta scoperta nella misura di fr. 68'809.65.

3. Con

petizione 17 maggio 2005 AO 1 ha chiesto la condanna di AP 1 al pagamento della

somma di fr. 75'669.70 pari all'importo totale scoperto delle tre fatture di

cui sopra, nonché l'iscrizione di un'ipoteca legale degli artigiani a carico

dei fondi di proprietà delle convenute a garanzia del proprio credito.

La domanda

provvisionale tendente all'annotazione dell'ipoteca legale è stata accolta

inaudita parte con decreto 17 maggio 2005, confermato dopo il contraddittorio

con decreto 3 giugno 2005.

4. Con risposta

20 giugno 2005 la convenuta si è opposta alla petizione, postulando la

cancellazione dell'ipoteca legale iscritta in via provvisoria. La convenuta

sostiene che i lavori deliberati all'attore il 21 dicembre 2004 altro non erano

che i lavori di risanamento intesi a porre rimedio ai difetti dell'opera, emersi

dopo la messa in funzione della struttura, segnatamente infiltrazioni d'acqua

provenienti dalla piscina, che avevano indotto i committenti a interpellare la

direzione lavori e gli artigiani coinvolti per risolvere i problemi

manifestatisi. Le trattative, nelle quali erano poi intervenute anche le

compagnie assicurative delle varie parti coinvolte, avrebbero permesso di

ottenere dalle assicurazioni la garanzia della copertura dei costi necessari

per il risa-namento dell'edificio, stimati nell'ordine di fr. 510'0000.-.

Di conseguenza, i

lavori di cui trattasi altro non sarebbero che i lavori di riparazione

necessari per ovviare ai difetti dell'opera, e di conseguenza l'attore non

avrebbe diritto a remunerazione alcuna per i medesimi.

In corso di causa

la convenuta AP 1 è stata dimessa dalla lite ritenuto che la AP 1 ne ha assunto

attivi e passivi.

5. Il Pretore,

con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr. 58'626.-

oltre interessi. Il primo giudice ha dapprima ritenuto che l'attore non può

essere ritenuto responsabile delle infiltrazioni d'acqua dal locale piscina al

locale sottostante, sicché non era necessario esaminare la tempestività della

notifica del difetto. Per quanto concerne invece la problematica dell'acqua

ristagnante sul pavimento della piscina a causa dell'insufficiente pendenza

dello stesso, ha ritenuto che vi era in effetti una responsabilità dell'attore che

non aveva rilevato l'insufficiente pendenza del betoncino eseguito da terzi, ma

ha poi concluso che l'insufficiente pendenza del pavimento non era la causa

delle infiltrazioni. Ha poi rilevato che, comunque, il difetto del ristagno

dell'acqua non era stato tempestivamente notificato e di conseguenza l'opera

era stata accettata. In merito all'ammontare della mercede, ha ritenuto provato

che la mercede per il rifacimento del pavimento ammontava a fr. 111'113.79,

sicché, tenuto conto dell'acconto di fr. 57'566.- era dovuto ancora il saldo di

fr. 53'547.79. Il Pretore ha altresì ritenuto che erano dovuti anche il saldo

di fr. 3'141.40 della fattura dell'8 settembre 2003 per le opere supplementari e

l'importo di fr. 1'936.80 della fattura del 14 maggio 2004. In totale la somma dovuta

è quindi di fr. 58'626.-.

6. Con

l’appello 27 agosto 2008 che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato

giudizio nel senso di respingere la petizione e cancellare l'ipoteca legale

provvisoria.

Con osservazioni 9

ottobre 2008 l'appellato postula la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 7. Il

rapporto contrattuale in essere tra le parti è pacificamente un contratto

d'appalto. L’art. 367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi

la deve verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e

segnalarne all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo

la consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che

siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i

difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO).

I diritti del

committente in caso di difetti dell’opera sono poi regolati

dall’art. 368 CO che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di

rifiutare l’opera, postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il

risarcimento del danno (art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire la mercede in

proporzione al minor valore dell’opera, o ancora chiedere, se ciò non cagioni

all’appaltatore spese esorbitanti, la riparazione gratuita dell’opera e, nel

caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv. 2 CO).

8. L'appellante

contesta di dovere remunerare l'operato della controparte, rilevando avantutto

che i lavori eseguiti dall'attore costituivano dei lavori di riparazione in

garanzia, intesi a ovviare ai difetti riscontrati nella costruzione, tant'è che

gli stessi sono stati pagati dalle varie compagnie assicurative dei vari

artigiani, secondo una chiave di riparto concordata, ciò che le ha permesso di

far fronte ai lavori di risanamento assumendosi unicamente il maggior valore

dovuto alle migliorie apportate all'opera originale.

Va qui avantutto

rilevato che, a prescindere dalla questione se si trattasse di lavori in

garanzia, la stessa appellante afferma che ne era stata prevista la

remunerazione, seppure con mezzi messi a disposizione dalle assicurazioni RC

dei vari artigiani. È quindi perlomeno contraddittorio quando essa sostiene ora

che l'appellato non ha diritto a rimunerazione alcuna perché trattasi di lavori

in garanzia. Ma vi è di più: non solo l'appellato ha ricevuto un acconto di fr.

57'566.- per i lavori di cui trattasi, ma era anche stato preavvisato

favorevolmente il pagamento del saldo, che non era però stato versato non

perché i lavori erano in garanzia, bensì allo scopo di far pressione

sull'appellato. Ciò era peraltro noto all'appellante a seguito della

comunicazione mediante posta elettronica dell'11 marzo 2005 di __________, il

quale comunicava alla di lei legale che "anche se non molto corretto, ho

fatto tenere in sospeso il saldo della fattura AO 1 di fr. 43'000.- (ai sensi

dell'art. quinto …[n.d.r.: … chi ha in mano i soldi ha vinto]) in modo che lui

faccia pressione sulla sua compagnia RC per trovare una soluzione ragionevole

del caso" (foglio 7 del doc. I all'inc. OA. 2005.79).

9. Gioverà

ricordare che nella costruzione dell'opera di cui trattasi sono state coinvolte

più imprese, ciascuna delle quali ha eseguito una parte dei lavori. L'opera è

poi risultata difettosa, ciò che ha reso necessario l'esecuzione di lavori per

porre rimedio alle manchevolezze. Il fatto che l'appellato abbia eseguito parte

di questi lavori di ripristino non costituisce però eo ipso

un'ammissione di responsabilità da parte sua, come sostenuto dall'appellante.

La responsabilità dell'appellato è sempre stata contestata sia dallo stesso,

sia dalla sua compagnia d'assicurazione RC. Il fatto che quest'ultima abbia dimostrato

"una certa disponibilità a trattare" anche relativamente al medesimo

(testi __________ verbale 14 settembre 2006, pag. 2 e 3), non è tale da far

venir meno la contestazione, confermata anche dal teste __________, il quale ha

ricordato che "la __________ ha negato la responsabilità di AO 1 e non ha

accettato neppure la ripartizione proposta dal perito __________". Di

conseguenza è l'appellante che, in applicazione dell'art. 8 CC, ha l'onere di

dimostrare che i difetti rientrano nella responsabilità di AO 1.

10. Il Pretore ha

riconosciuto l'esistenza di difetti dell'opera, e non ha escluso che, di

principio, l'attore poteva essere tenuto a partecipare alle spese di

risanamento. Ha però poi negato il risarcimento ritenendo che la notifica del

difetto imputabile al suo operato, vale a dire la formazione di ristagni

d'acqua dovuti alla mancanza di pendenza del pavimento, non era stata fatta.

L'appellante

censura le sentenza impugnata, sostenendo che già nel corso del 2003 gli

artigiani e la direzione lavori erano stati messi al corrente dell'esistenza di

infiltrazioni d'acqua e della formazione di pozze sul pavimento, sicché la

notifica dei difetti sarebbe avvenuta tempestivamente. L'appellato sarebbe poi

corresponsabile dell'esecuzione non a regola d'arte del pavimento, per aver omesso

di verificare la pendenza del betoncino sul quale ha posato il pavimento e di

avvisarne la DL.

L'appellato dal

canto suo conferma la mancata notifica dei difetti che concernono il suo

operato. Contesta poi che gli sia imputabile una negligenza, rilevando che non gli

incombeva alcun particolare obbligo di notifica e sostenendo che, a prescindere

dalla qualità del suo operato, il pavimento avrebbe comunque dovuto essere rifatto

a causa della mancanza dell'impermeabilizzazione sotto il betoncino.

11. Dalla perizia

giudiziaria risulta che il pavimento della piscina non è stato eseguito a

regola d'arte perché realizzato senza adeguate pendenze, con la conseguenza

che l'acqua non defluiva verso gli scarichi ma formava delle pozze. A mente del

perito, la formazione di pozze d'acqua non è però causa delle infiltrazioni

d'acqua nei locali sottostanti, dovute queste invece alla mancanza di

un'impermeabilizzazione sotto il betoncino, problema per il quale non è

imputabile alcuna responsabilità alla ditta AO 1 (Perizia 26 giugno 2007, pag. 11).

Sempre il perito ha poi ritenuto che, seppure quest'ultima aveva eseguito il

proprio lavoro conformemente al progetto e secondo le istruzioni ricevute

(delucidazione perizia pag. 4), vi era comunque una sua responsabilità per aver

omesso di verificare le pendenze del betoncino e di informare la direzione

lavori (perizia cit., pag. 11).

Nella situazione

concreta è però quantomeno dubbio che l'appellato fosse tenuto a notificare

alla direzione lavori la carente pendenza del betoncino, ciò considerato che l'architetto

__________ che si occupava della direzione lavori, era sicuramente meglio in

grado di rendersi conto delle carenze del progetto di quanto lo fosse

l'artigiano. Comunque sia, anche qualora avesse avvisato la direzione lavori

della mancanza di pendenza del betoncino, ciò ancora non permette di concludere

che tale avviso avrebbe poi avuto quale conseguenza la posa di un manto impermeabile

sotto il betoncino. Ciò appare anzi assai improbabile, considerato che la posa

di una pellicola impermeabile è stata decisa solo dopo che le infiltrazioni

sono state riscontrate, vale a dire a lavori ultimati, dopo la messa in

esercizio della struttura. Di conseguenza è da ritenere che, anche qualora

l'appellata avesse eseguito il pavimento con le necessarie pendenze, lo stesso

avrebbe comunque dovuto essere rifatto per posare l'impermeabilizzazione

mancante (perizia cit., pag. 11). Neppure risulta poi che la mancanza di

pendenza da sola e il conseguente ristagno d'acqua avrebbe necessariamente

implicato il rifacimento del pavimento, cosa questa peraltro neppure sostenuta.

Può quindi restare

aperta la questione se la notifica del difetto consistente nei ristagni d'acqua

sul pavimento sia stata tempestiva, questione discutibile, non da ultimo considerato

che l'opera è stata oggetto di collaudo il 7 maggio 2003 e in quell'occasione è

stata considerata priva di difetti malgrado la mancanza di pendenza del

pavimento (doc. R).

Stante quanto

precede, la sentenza impugnata, seppure sulla scorta di altre considerazioni,

merita senz'altro conferma. Di conseguenza l'appello è respinto.

Gli oneri del

presente giudizio seguono la soccombenza.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia:

1. L’appello 27 agosto 2008 di AP 1, è respinto.

Considerandi

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

2'000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a

controparte fr. 3'000.- di ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster