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Decisione

12.2008.177

Appalto, prescrizione della garanzia per i difetti in caso di subappalto

14 gennaio 2010Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nella primavera del 1998 __________ incaricò AP 1 di occuparsi dei

lavori di rifacimento della terrazza della sua abitazione in __________.

Durante l’esecuzione dei lavori, terminati nel corso dello stesso anno, AP 1 ha

affidato la posa del betoncino e delle piastrelle a AO 1. Nel corso del 2001 la

committente ha riscontrato alcuni difetti dell’opera e dopo averli comunicati

senza esito a AP 1, con petizione 31 gennaio 2003 lo ha convenuto davanti al

Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, con altri artigiani, chiedendo il

pagamento in solido di fr. 18’000.-. Con sentenza 25 gennaio 2006 il Pretore

del Distretto di Lugano ha condannato AP 1 a versare a __________ fr. 12'000.-

oltre accessori, a titolo di minor valore dell’opera a seguito della

difettosità del betoncino (inc. OA.2003.50).

B. AP 1

ha fatto spiccare nei confronti di AO 1 un precetto esecutivo n. __________ il 15

marzo 2006 per l’importo di fr. 17’830.-, al quale l’escussa ha interposto

opposizione. Con sentenza 29 maggio 2006 il Segretario assessore della Pretura

di Lugano ha respinto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione proposta

da AP 1 in quanto il creditore indicato nella sentenza prodotta come titolo

esecutivo non era l’istante bensì __________ (inc. EF.2006.981). AP 1 ha

promosso con petizione 6 giugno 2006 una causa nei

confronti di AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, per

ottenerne la condanna al versamento di fr. 15'880.– oltre accessori, a titolo

di risarcimento del danno. Nella risposta 15 novembre 2006 la convenuta si è

opposta alla domanda, sollevando l’eccezione di prescrizione. Essa sostiene che

la consegna dell’opera è avvenuta nel 1998 e che di conseguenza il termine

quinquennale di prescrizione è intervenuto prima dell’inoltro della petizione 6

giugno 2006. Con gli allegati di replica e duplica le parti hanno

sostanzialmente confermato le rispettive domande. Il Segretario assessore della

Pretura, statuendo il 12 dicembre 2007, ha accolto l’eccezione e ha di conseguenza respinto la petizione.

C. L’attore

ha interposto contro la sentenza citata appello l’8 gennaio 2008, chiedendone

la riforma nel senso di accogliere integralmente la petizione. Statuendo il 30

luglio 2008, questa Camera ha annullato la sentenza del Segretario assessore e

ha rinviato la causa al Pretore per nuovo giudizio (inc. n. 12.2008.12). Il

Pretore ha emanato il 21 agosto 2008 la propria sentenza, mediante la quale ha

accolto l’eccezione di prescrizione e ha di conseguenza respinto la petizione,

mettendo a carico dell’attore la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese e

un’indennità ripetibile di fr. 1'000.- in favore della convenuta.

D. Contro

la sentenza pretorile è insorto con atto d’appello del 29 agosto 2008 l’attore,

il quale postula la riforma del giudizio di prima istanza nel senso di

respingere l’eccezione di prescrizione. Nelle osservazioni 8 ottobre 2008 la convenuta chiede la

reiezione del gravame con protesta di spese e ripetibili in base ad

argomentazioni delle quali, per quanto necessario, si dirà di seguito.

e considerato

Considerandi

1.

Il

Pretore, dopo aver accertato che tra l’attore e la convenuta era sorto un

contratto di subappalto relativo all’esecuzione e alla posa del betoncino della

terrazza in ristrutturazione nell’immobile proprietà di __________, ha

constatato che l’opera era stata portata a termine dalla convenuta nella prima

metà del 1998 e che i difetti notificati dalla committente si sono manifestati

nel 2001. Ha di conseguenza ritenuto sopraggiunta la prescrizione quinquennale

applicabile al contratto di appalto, non risultando atti interruttivi della

prescrizione nei confronti della convenuta. Il primo giudice ha escluso

l’applicazione dell’art. 180 Norma SIA 118 per due motivi, da un lato per il

fatto che le parti non l’avevano integrata nel loro contratto e dall’altro

perché non risultava che la convenuta avesse nascosto all’attore i difetti

dell’opera.

2.

L’appellante

invoca in questa sede l’applicazione di determinati articoli della norma SIA

118, come già addotto nella replica 27 novembre 2006. Egli sostiene che attore

e convenuta sono attivi professionalmente nel ramo edile e che pertanto hanno

l’obbligo di rispettare le Norme SIA (in particolare la Norma SIA 118) e che

non devono, per prassi consolidata, integrarla alla loro relazione contrattuale. A torto quindi il Pretore, prosegue l’appellante, ha escluso un

termine di prescrizione decennale, a maggior ragione se si considera che la

convenuta ha realizzato il betoncino pur dovendo sapere che la pendenza non era

sufficiente, sottacendo così intenzionalmente al committente i difetti.

3.

Dagli

atti risulta che nel febbraio 1997 l’attore ha commissionato alla convenuta

l’esecuzione del sottofondo e del betoncino relativo alle terrazze di una casa

a __________, proprietà di __________ (doc. A, 2, 3). La convenuta ha inviato

il 22 maggio 1998 la propria fattura all’attore (doc. 3). È poi emerso che a

causa della mancanza di una direzione dei lavori qualificata e di un errore di

concezione nella ristrutturazione, vi sono state infiltrazioni di acqua piovana

attraverso le fughe e i giunti delle piastrelle posate sulla terrazza (doc. 10,

A). Nella fattispecie non vi sono dubbi che tra le parti è sorto un contratto

di subappalto. Il contratto di appalto, come ogni

altro, si perfeziona per effetto dello scambio di reciproche manifestazioni di

volontà contrattuale, concordanti almeno sui punti essenziali dell'auspicato

negozio giuridico (art. 1 CO), che nel caso dell'appalto si limitano

all'accordo sull'opera da eseguire e al principio dell'onerosità della

prestazione dell'appaltatore (art. 363 CO; Gauch, Der Werkvertrag,

4a ed., 1996, n. 7).

Il contratto è sorto in seguito alla conferma dell’offerta presentata dalla

convenuta (doc. 2). Nulla agli atti dimostra che le parti hanno concordato

l’applicazione della Norma SIA 118 ai loro rapporti contrattuali. Ora, le norme SIA non hanno il carattere obbligatorio di una legge o di

un’ordinanza e sono vincolanti solo se le parti contrattuali si sono accordate

per riprenderle nel loro contratto (DTF 118 II 295; II CCA del 12 ottobre 2007,

12.2006

; Zindel/Pulver, Basler Kommentar OR-I, 4a ed.., n. 22 Vor Art. 363-379).

Ciò vale anche fra professionisti del ramo che non sono in relazioni

professionali regolari sistematicamente soggette alla Norma (Tercier/Favre/Carron, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 4192 pag. 628), come è il caso per le parti qui in causa. Ne

deriva che in concreto le Norme SIA 118 non sono applicabili e che non entra

quindi in linea di conto un termine di prescrizione di dieci anni, bensì quello

di cinque anni previsto dall’art. 371 cpv. 2 CO.

4.

L’attore

ammette nel proprio appello che la sua committente, proprietaria dell’opera,

non ha avuto alcun rapporto contrattuale con la subappaltatrice qui convenuta

in causa. Afferma nondimeno che l’azione giudiziaria avviata nel 2003 dalla

committente nei suoi confronti e nei confronti degli altri artigiani attivi sul

cantiere, tra i quali la convenuta, ha interrotto la prescrizione anche per

quel che concerne i rapporti contrattuali tra i subappaltanti. Se non che, tale

argomentazione è stata proposta per la prima volta in sede di appello, ciò che

ne esclude d’acchito l’esame, visto il chiaro divieto dell’art. 321 cpv. 1

lett. b CPC. Ad ogni modo, essa dovrebbe essere respinta anche se fosse

ricevibile. È indubbio che nella fattispecie la proprietaria dell’immobile ha

concluso un contratto di appalto con l’attore e che questi ha a sua volta

concluso un contratto di (sub)appalto con la convenuta. Il contratto di

subappalto è del tutto indipendente dal contratto di appalto concluso tra

l’attore e la sua committente (Tercier/Favre/Carron, op. cit., n. 4303

pag. 646), non risultando che attore e convenuta abbiano pattuito altrimenti.

Non vi è dunque stata alcuna relazione contrattuale tra la committente

dell’attore e la convenuta. Con la propria azione giudiziaria la committente

proprietaria dell’opera ha pertanto protetto i propri diritti alla garanzia per

i difetti nei confronti dell’attore, senza che ciò abbia avuto alcun effetto

sui rapporti contrattuali esistenti tra costui e la convenuta. Come (sub)committente,

l’appellante avrebbe dovuto notificare i difetti alla propria subappaltatrice

per garantire il proprio diritto di regresso nei confronti di quest’ultima. Vi

è sì stato uno scambio di corrispondenza nel 2001 (doc. 4), ma di fronte al

rifiuto della convenuta di assumere responsabilità per i noti difetti, l’attore

ha atteso sino al 15 marzo 2006 per inviarle un precetto esecutivo. Ora, a quel

momento era pacificamente trascorso il termine di cinque anni previsto

dall’art. 371 cpv. 2 CO, dal momento che l’opera era stata consegnata nel

maggio 1998.

5.

Infine,

l’appellante adduce che il contratto di subappalto deve essere considerato un

contratto a favore di terzi ai sensi dell’art. 112 CO, al quale si applica il

termine di prescrizione di dieci anni. Egli afferma che si tratta di un’”ipotesi

giuridicamente sostenibile”. Se non che, non si trova traccia di tale “ipotesi”

negli allegati preliminari di causa. Ne consegue che si tratta di una nuova

argomentazione, che la Camera non può esaminare, visto il chiaro divieto

sancito dall’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC.

6.

In

conclusione, l’appello deve essere respinto nella misura in cui è ricevibile. La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di primo e secondo grado seguono

la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la vigente LTG e il

regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L' appello 29 agosto 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura in appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

400.

-

già

anticipati dall'appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla convenuta fr. 1'250.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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