12.2008.178
Appalto - legittimazione - rappresetanza - IVA
7 dicembre 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2008.178
Data decisione, Autorità:
07.12.2009, IICCA
Titolo:
Appalto - legittimazione - rappresetanza - IVA
APPALTO
IVA
LEGITTIMAZIONE
RAPPRESENTANZA
art. 363 CO
Incarto n.
12.2008.178
Lugano
7 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.212
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, promossa con petizione 21
marzo 2005 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 47'971.60
più interessi, domande avversate dalla convenuta e che il Pretore con sentenza
25 luglio 2008 ha accolto limitatamente all'importo di fr. 21'261.75 oltre interessi;
appellante
la convenuta con atto di appello 2 settembre 2008, con cui chiede
l'annullamento del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di respingere
la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. L'attrice ha eseguito opere da piastrellista per lo stabile sul
mappale no __________ in territorio di __________. In particolare essa ha
provveduto al parziale rifacimento del rivestimento in pietra delle facciate
della costruzione, lavoro consistente nel controllo della stabilità delle
lastre esistenti, nella rimozione delle lastre non più stabili e del relativo
fondo, nella stesura di primer, nella posa delle nuove lastre e nella pulizia
della facciata.
Con petizione 21
marzo 2005 essa procede nei confronti di AP 1 per ottenere il pagamento della
fattura di fr. 47'971.60, emessa per i lavori di cui trattasi.
La convenuta si è
opposta alla petizione eccependo avantutto la sua carente legittimazione
passiva, sostenendo di non aver stipulato alcun contratto a nome proprio, avendo
essa agito in rappresentanza della società __________ __________ __________,
proprietaria dello stabile. Rileva poi che, comunque, l'attrice si era impegnata
a eseguire i lavori di cui trattasi per l'importo forfetario di fr. 17'790.- ,
IVA esclusa, sicché potrebbe, al più, rivendicare la somma di fr. 19'142.05,
IVA compresa. Da ultimo, eccepisce una carente qualità dell'opera.
2. Il Pretore,
con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione limitatamente a fr.
21'261.75 oltre interessi al 5% dal 21.03.2005. Il primo giudice ha innanzitutto
rilevato che dagli atti non risultava il preteso incarico della __________ __________
__________ alla convenuta di rappresentarla nell'ambito della conclusione del
contratto relativo alle opere di cui trattasi. La mancanza di riscontri circa
il conferimento di una procura di rappresentanza alla convenuta da una parte e
la circostanza che le trattative per la definizione del contratto d'appalto
sono state portate avanti dal presidente del consiglio d'amministrazione della
convenuta e da un dipendente della medesima dall'altra, ha portato alla
conclusione che il contratto era stato stipulato tra l'attrice e la convenuta.
3. Con
l’appello che qui ci occupa la convenuta chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di respingere la petizione. Essa ripropone l'eccezione di
carenza di legittimazione passiva, rilevando che l'argomento del Pretore circa
l'inesistenza di un rapporto di rappresentanza non sarebbe pertinente, stante
che l'attrice sapeva che essa agiva in veste di rappresentante dell'__________ __________
__________, essendo stata informata in tal senso.
Con osservazioni 9
ottobre 2008 l'appellata postula la reiezione del gravame.
4. La
legittimazione delle parti al processo deve essere esaminata d’ufficio dal
giudice (DTF 126 III 59 consid. 1, 114 II 345 consid. 3d, 108 II 216 consid.
1). Questo principio vale tuttavia soltanto per l’applicazione del diritto e
non per le circostanze di fatto (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., n. 339 ad art. 181). La legittimazione passiva, ossia la posizione
della parte convenuta per rapporto al diritto fatto valere in causa nei suoi
confronti, non rappresenta un presupposto processuale ma è invece un elemento
del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito emanato dal giudice sulla
base dei fatti allegati dalle parti ed accertati. Determinare
la legittimazione passiva di una parte significa stabilire contro chi si deve
far valere in giudizio, in proprio nome, una determinata pretesa in qualità di
suo titolare (DTF 125 II 82 consid. 1a; decisione del TF del 2 giugno 2003,
inc.5C.243/2002; II CCA 25
ottobre 2005, inc. n. 12.2005.137). In tema di azioni
contrattuali, ossia di pretese derivanti dall’esistenza di un determinato
contratto, si ritiene che la legittimazione passiva sia data qualora la parte
convenuta sia parte del contratto in base al quale l’attore procede (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 ad art.
181; II CCA 4 giugno 2007 inc. n. 12.2005.174, 11 gennaio 2008 inc. n.
12.2007.104).
5. Vi è
rappresentanza diretta ai sensi dell'art. 32 CO quando il rappresentante agisce
in nome del rappresentato e, cumulativamente, quando esiste una procura del rappresentato
al rappresentante. Agire in nome del rappresentato significa che il
rappresentante deve far sì che la controparte riconosca che egli intende far
nascere nel rappresentato e non in sé stesso gli effetti del negozio giuridico.
Ciò che può avvenire in modo esplicito, per il tramite di una comunicazione
diretta, oppure quando la volontà di agire come rappresentante è desumibile
dalle circostanze o dovrebbe esserlo per un partner contrattuale in buona fede,
di modo che l'effetto della rappresentanza si verifica ugualmente. Se questo
sia il caso dev'essere giudicato in base al comportamento del rappresentante e
della controparte contrattuale e secondo il principio dell'affidamento, badando
in particolare a ciò che per la controparte era riconoscibile al momento della
stipulazione (art. 32 cpv. 2 CO; art. 18 CO; DTF 90 II 289, consid. 1b; Zäch,
Berner Kommentar, n. 45 ad art. 32 CO); salvo il caso in cui al terzo è
indifferente la persona con cui stipula (art. 32 cpv. 2 in fine CO).
Per quanto riguarda
la procura al rappresentante, essa può essere conferita in qualsiasi forma (DTF
112 II 332), anche soltanto tollerando consapevolmente che egli si comporti
come tale (DTF 85 II 22 e segg.). La giurisprudenza ammette l'esistenza del
rapporto di procura tra il rappresentato ed il rappresentante anche sulla base
di una comunicazione in tal senso al terzo da parte del rappresentato (art. 33
cpv. 3 CO), il quale può essere vincolato dall'attività del rappresentante sia
in virtù di una comunicazione esplicita, sia di un suo comportamento
concludente che induca a credere, secondo il principio dell'affidamento, che
volesse portare a conoscenza della controparte contrattuale il rapporto di
rappresentanza.
6. Il Pretore,
stabilito che in applicazione dell'art. 8 CC l'onere della prova in merito all'esistenza
di un rapporto di rappresentanza spettava alla convenuta, ha rilevato che quest'ultima
non aveva provato di essere stata incaricata dall'__________ __________ __________
di agire in veste di sua rappresentante, dagli atti istruttori nulla risultando
in tal senso, evidenziando la mancanza di allegazioni e di riscontri oggettivi
in merito agli organi dell'__________ __________ __________ che avrebbero
conferito siffatto incarico.
L'appellante
censura la decisione del Pretore su questo punto, rimproverandogli di aver applicato
a torto le norme sulla rappresentanza, ciò ritenuto che dall'istruttoria
sarebbe emerso che __________ __________ ha agito in nome e per conto dell'__________
__________ __________, di cui è amministratore unico.
Su questo punto
l'appello non merita protezione. In effetti, le trattative e le comunicazioni
relative al contratto di cui trattasi sono avvenute tra l'appellata e la AP 1,
tant'è che l'appellante ha sempre affermato che __________ agiva quale organo
della AP 1 - di cui è amministratore - la quale a sua volta fungeva da
rappresentante della __________ __________ __________. Essa non ha invece mai
sostenuto che __________ era organo della __________ __________ __________ e
agiva per la stessa. Solo in sede di conclusioni, riprendendo la testimonianza
di __________ __________ (verbale 24 gennaio 2006, pag. 4) il quale ha
affermato che __________ è anche amministratore della __________ __________ __________,
essa ha poi modificato la versione dei fatti, e, dipartendosi dalla tesi della
rappresentanza diretta della AP 1 precedentemente sostenuta, ha sostenuto che i
lavori erano stati affidati all'attrice direttamente dalla __________ __________
__________ per il tramite di __________, che ne è l'amministratore. Trattasi avantutto
di allegazioni nuove che, proposte tardivamente solo in sede di conclusioni,
sono irricevibili e non possono essere prese in considerazione. Ad ogni buon
conto, se, come l'appellante sostiene, __________ avesse agito quale organo
della __________ __________ __________, non si comprende per quale ragione le
trattative siano state condotte dalla AP 1, che si è pure occupata
dell'andamento dei lavori. E neppure è dato di comprendere perché l'appellante non
abbia addotto con la risposta questi fatti, considerato che se, come essa
adduce, __________ fosse contemporaneamente amministratore oltre che della AP 1
anche della __________ __________ __________, essa era evidentemente a
conoscenza di tale circostanza, e di conseguenza non può validamente sostenere
di averlo saputo solo a seguito della testimonianza - peraltro non
completamente disinteressata e quindi da valutare con cautela - di __________ __________,
le cui affermazioni in proposito comunque non possono giovargli perché i fatti
riferiti emersi solo in fase istruttoria non diventano parte della realtà
processuale se non sono stati precedentemente allegati (Cocchi / Trezzini, CPC
TI no 3 ad art. 78 CPC).
Così stando le
cose, è a ragione che il Pretore, constatato che nulla è dato di sapere circa
l'esistenza della procura di __________ __________ __________ a __________, ha
ritenuto essere data la legittimazione passiva della AP 1.
7. Per quanto
concerne la mercede, il Pretore ha rilevato che in mancanza di prove circa la pattuizione
di una mercede a corpo - asserita dalla parte convenuta - era da ritenere che
la mercede era stata pattuita a misura. Fondandosi sulle risultanze della
perizia giudiziaria, ha quindi stabilito la mercede in fr. 19'760.-, aggiungendovi
poi l'IVA al 7.6 %, ritenuto che parti al contratto sono due ditte svizzere.
L'appellante
censura la decisione del Pretore nella misura in cui l'ha condannata al
pagamento dell'IVA, sostenendo che, le prestazioni essendo state effettuate
fuori dal territorio Svizzero, la fattura sarebbe esente da IVA e,
aggiungendola, il Pretore sarebbe andato ultra petita.
Ora, la scrivente
camera non è competente per decidere se l'IVA sia dovuta nel caso concreto, il
quesito rientrando nelle competenze dell'autorità fiscale. Giurisprudenza e dottrina hanno però già avuto modo di precisare che
un’autorità competente a statuire su una lite può decidere in maniera autonoma
anche tutte le pregiudiziali soggette - di per sé -
alla competenza di altre autorità, salvo che ciò sia vietato da norme
specifiche o che la controversia pregiudiziale sia già pendente dinanzi
all’autorità ordinaria, munita della competenza di merito (Rep. 1989 pag. 121
con rif.). È quindi da vagliare se, nel caso concreto, l'attrice debba
corrispondere l'IVA per le prestazioni di cui trattasi.
7.1 L'art. 5 della Legge
federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA) sottopone all’imposta
le forniture di beni effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, le
prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso sul territorio svizzero, il
consumo proprio sul territorio svizzero e l’ottenimento a titolo oneroso di
prestazioni di servizi da imprese con sede all’estero. L'art. 6 cpv. 1 LIVA
precisa poi che vi è fornitura di un bene quando viene trasferito il potere di
disporne economicamente in nome proprio. Per il cpv. 2 della medesima norma vi
è parimenti fornitura quando un bene sul quale sono stati eseguiti lavori è
consegnato, anche se non è stato modificato, ma semplicemente esaminato,
verificato, regolato, controllato nel suo funzionamento o sottoposto a un
qualsiasi altro trattamento. Per territorio svizzero a' sensi della LIVA
s'intendono, oltre al territorio della Svizzera, i territori esteri
conformemente alle convenzioni internazionali. In mancanza di una convenzione
internazionale concernente __________, le forniture che imprese con sede sul
territorio svizzero eseguono per __________ o a __________ soggiacciono in
linea di massima all'imposta come forniture sul territorio svizzero. Tuttavia,
quando si tratta di forniture in esecuzione di un contratto d'appalto su beni
immobili, l'IVA è dovuta solamente sul prezzo di vendita del materiale, mentre
la prestazione lavorativa è esente da IVA (Promemoria n. 16 dell'AFC "Trattamento
fiscale delle operazioni in relazione a __________").
7.2 Il perito
giudiziario ha indicato in fr. 19'760.- il valore delle opere eseguite
dall'attrice, comprensivo anche del materiale impiegato (delucidazione peritale
27 aprile 2007, pag. 6). I testi __________ (verbale 24 gennaio 2006, pag. 7) e
__________ (verbale 9 marzo 2006, pag. 3) hanno riferito che l'attrice ha
fornito anche materiale, e ciò risulta anche dai bollettini firmati dal
rappresentante della convenuta (doc. C). Il costo, non contestato, del
materiale in questione è di fr. 455.-, sul quale, per i motivi esposti in
precedenza, è dovuta l'IVA al 7.6 %, per un importo di fr. 34.60, come peraltro
postulato dall'attrice con la petizione.
Su questo punto
l'appello deve quindi essere parzialmente accolto.
8. Ne discende il
parziale accoglimento del gravame. La riforma del giudizio impugnato impone
altresì una modifica della ripartizione di spese e ripetibili di prima istanza.
Poiché la convenuta risulta vincente nella misura di 2/3, gli oneri sono messi
a suo carico solo in ragione di 1/3 e le sono attribuiti fr. 2'500.- di
ripetibili. L'importo di fr. 6'000.- da essa richiesto si situa in effetti
oltre il doppio del massimo previsto dalla TOA (ancora applicabile al presente
procedimento in virtù dell'art. 16 del regolamento sulla tariffa per la
fissazione delle ripetibili), ma è anche manifestamente superiore al massimo
previsto dal nuovo regolamento sulla tariffa per la fissazione delle
ripetibili.
Per quanto
concerne gli oneri dell'appello, il parziale accoglimento del gravame nel
merito (1/15) è compensato dalla soccombenza sull'ammontare delle ripetibili
(2/3). Appare quindi giustificato caricare tutti gli oneri all'appellante e
tener conto della parziale vittoria nel calcolo delle ripetibili dovute a
controparte.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia:
Fatti
I. L’appello 2 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. La
sentenza 25 luglio 2008 del Pretore di Lugano, sezione 3, è riformata come
segue:
1. La petizione è parzialmente
accolta.
1.1 Di conseguenza la AP 1, __________,
è condannata a versare a AO 1, __________, l'importo di fr. 19'794.60 oltre
interessi al 5% dal 21.03.2005.
2. La tassa di giustizia di fr.
1'800.- (già comprensiva dei fr. 100.- della tassa per l'ordinanza nomina perito
del 16.08.2006) e le spese sono poste per 1/3 a carico della convenuta e per
2/3 a carico dell'attrice, la quale inoltre rifonderà a controparte fr. 2'500.-
di ripetibili.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 900.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
950.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 1'500.- per parte di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione alla Pretura del Distretto di
Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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