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Decisione

12.2008.179

Società semplice - legittimazione attiva e passiva - completazione della petizione - appalto - difetti - notifica - ripetizione della notifica dopo la riparazione? - minor valore

12 ottobre 2009Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

i quali ancora nel novembre di quell’anno (doc. M) avevano in effetti dichiarato

di non accettare l’opera così fornita. Avendo AP 1 e M__________ __________ in

definitiva rifiutato, per questi motivi, di corrispondere la terza rata, AO 1,

per la somma di fr. 26'428.60 più interessi, ha fatto spiccare nei confronti

del primo il PE n. __________ dell’UEF di Blenio rispettivamente nei confronti

del secondo il PE n. __________ dell’UEF di Riviera, le cui opposizioni sono

state rigettate in via provvisoria con sentenze 20 dicembre (doc. A)

rispettivamente 11 ottobre 2001 (doc. 4).

2. Con

la petizione in rassegna, avversata dalla controparte, AP 1 ha convenuto in

giudizio AO 1 chiedendo da una parte il disconoscimento del debito di cui al PE

n. __________ dell’UEF di Blenio e dall’altra la condanna di quest’ultima al

pagamento di fr. 14'000.- oltre interessi, somma ridotta in sede conclusionale

a fr. 11'400.-. Egli, richiamate le disposizioni relative al contratto di

compravendita, ha rilevato che il mobilio fatturato, in parte neppure fornito

(si pensi a varie maniglie, cilindri e serrature [per

fr. 519.25] e a una porta scorrevole [per fr. 870.-]), presenterebbe numerosi

difetti, esposti in dettaglio, il cui valore di fatto annullava il credito

residuo della controparte. Ed anzi, a seguito del deperimento della merce

contenuta nel congelatore (del valore di fr. 1'000.-) causato dal taglio del relativo

cavo elettrico da parte degli operai della convenuta e della perdita di

guadagno (il cui importo è stato ridotto da fr. 13'000.- a fr. 10'400.- con le

conclusioni) patita a seguito della chiusura forzata dell’esercizio pubblico

per 1 giorno e mezzo nel febbraio 2000 e per 11 giorni nell’agosto di quello

stesso anno, imposta per l’effettuazione dei necessari lavori di ripristino dei

difetti riscontrati, vi sarebbe persino un saldo a suo favore.

3. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, caricando

all’attore, al beneficio dell’assistenza giudiziaria dal 16 dicembre 2004, la

tassa di giustizia di fr. 1'600.- e le ripetibili di fr. 4'000.-. Il giudice di

prime cure, stabilita l’esistenza nella fattispecie di un contratto di

fornitura d’opera e con ciò l’applicabilità delle norme relative al contratto

di appalto, ha dapprima evidenziato come l’attore non potesse prevalersi del

fatto che a seguito della successiva modifica degli accordi contrattuali, non

confermata per scritto, alcune parti dell’opera non sarebbero state fornite, e

ciò in quanto il contratto escludeva esplicitamente la validità di accordi

verbali. Per il resto, egli ha ritenuto che dopo l’esecuzione dell’ultimo

lavoro di riparazione da parte della convenuta, a metà agosto 2000, l’attore e

M__________ __________ avrebbero dovuto verificare le opere, in particolare le riparazioni

eseguite, e segnalare alla convenuta in modo puntuale, e non solo generico, gli

eventuali restanti difetti nonché la comparsa di eventuali nuove manchevolezze,

ciò che però avevano omesso di fare. A suo giudizio, la mancata verifica

dell’opera ed il mancato avviso della sua eventuale difettosità, così accertata,

comportavano l’approvazione tacita dell’opera stessa, con la conseguente

liberazione della convenuta dalle sue responsabilità per l’eventuale esistenza

di difetti, ivi compreso l’obbligo di risarcire il danno causato alla

controparte. A quest’ultimo proposito egli ha pure aggiunto che la pretesa di

risarcimento del danno relativo al deperimento della merce contenuta nel congelatore

doveva in ogni caso essere respinta siccome non era stata provata l’entità del pregiudizio

(per altro estinto per compensazione a seguito di un’altra fornitura

supplementare non fatturata) e la colpa della convenuta, e che, per quanto

riguardava la richiesta di risarcimento del danno per il mancato incasso, l’attore

non aveva comunque comprovato di essere stato costretto ad interrompere

l’attività commerciale, con conseguente chiusura dell’esercizio pubblico, a

causa dei lavori di riparazione.

4. Con

l’appello che qui ci occupa l’attore, previa concessione dell’assistenza

giudiziaria, chiede di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere

la petizione e di caricare alla controparte gli oneri processuali di fr.

3'200.- (2 volte fr. 1'600.-) e le ripetibili di fr. 8'000.- (2 volte fr.

4'000.-). Egli osserva innanzitutto come la notifica dei difetti, avvenuta già

nel dicembre 1999 (doc. 7), fosse pacificamente tempestiva e che dunque nessuna

ulteriore notifica si imponeva nell’agosto 2000, cioè dopo il tentativo da

parte della convenuta, per altro con esito insoddisfacente, di porre rimedio ai

difetti riscontrati. Dato che il minor valore dell’opera a seguito della sua

difettosità era stato stabilito peritalmente in fr. 27'099.65, il credito

residuo della convenuta andava dichiarato inesistente. Quanto alle pretese di

risarcimento del danno, le stesse erano a loro volta state dimostrate, sia nel

loro fondamento giuridico che nel loro ammontare, per cui dovevano pure essere

riconosciute.

5. Delle

osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

6. Né

le parti né il Pretore hanno ritenuto di dover esaminare se il fatto che il

contratto con la convenuta, oltre che dall’attore, sia pure stato firmato da M__________

__________, pacificamente socio della società semplice costituita da entrambi,

potesse essere rilevante per l’esito della lite. È così.

6.1 Giusta

l’art. 544 cpv. 3 CO, quando vengono chiamati in causa per il pagamento di un

debito della società semplice, i soci della stessa rispondono in solido (SJ

1997 p. 396 con rif.; TF 7 agosto 2008 4A_159/2008) e formano pertanto, se del

caso, un litisconsorzio facoltativo (Fellmann/Müller, Berner Kommentar, n. 628 ad

art. 530 CO). Nel caso di specie, nonostante risulti formalmente il promotore

dell’azione di disconoscimento del debito, l’attore è di fatto chiamato in

causa dalla convenuta per il pagamento di un debito della società semplice. Ne

discende che allo stesso dev’essere riconosciuta la facoltà di inoltrarla

singolarmente (II CCA 1° febbraio 2000 inc. n. 12.1999.169).

6.2 Giusta

l’art. 544 cpv. 1 CO, quando fanno valere davanti al giudice un credito della società semplice, i soci della stessa

devono invece procedere congiuntamente, in litisconsorzio necessario (DTF 119

Ia 345 con rif.; SJ 1997 p. 396 con rif.; TF 20 novembre 1998 4C.454/1997, 7

agosto 2008 4A_159/2008; II CCA 28 maggio 1993 inc. n. 98/93 pubbl. in Rep. 1994

p. 368; II CCA 3 giugno 1996 inc. n. 12.96.69, 1° febbraio 2000 inc. n.

12.1999.169; II CCA 16 dicembre 2005 inc. n. 10.2004.17 pubbl. in NRCP 2006 p.

477; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m.

7 e 8 ad art. 41; Cocchi/Trezzini,

CPC-TI App., m. 22 ad art. 41; Fellmann/Müller, op. cit., n. 627 ad art.

530 CO). Nel caso concreto l’attore non è pertanto legittimato a far valere

singolarmente le pretese risarcitorie oggetto dell’azione di risarcimento del

danno. Il giudice, in tal caso, non può far altro che rilevare, d’ufficio (art.

97 CPC), la carenza del presupposto processuale di cui all’art. 97 n. 5 CPC e

meglio la mancanza di un litisconsorte necessario attivo e con ciò procedere ai

sensi dell’art. 45 CPC, ovvero sospendere il corso della causa e invitare le

persone che hanno proposto l'atto a provvedere entro un termine adegua­to alla

sua completazione, con la comminatoria dello stralcio della causa dai ruoli in

caso di inosservanza (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 2 e 4 ad art. 45; I CCA 17 gennaio 1997 inc. n. 11.95.252, 2 giugno

2004 inc. n. 11.2003.35; cfr. pure II CCA 6 ottobre 1992 inc. n. 104/92, 17

giugno 1993 inc. n. 135/92, 2 ottobre 1997 inc. n. 12.97.130). È quello che

viene fatto in questa sede, con l’annullamento della decisione pretorile che si

pronunciava sull’azione di risarcimento del danno, ed il rinvio degli atti al

Pretore affinché provveda, su tale punto, ad assegnare all’attore un termine

per la completazione della petizione e per il successivo prosieguo della

procedura, segnatamente con il rifacimento di tutti gli atti processuali cui il

litisconsorte originariamente omesso non ha preso parte (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 45).

7. Passando

ora ad esaminare la sola azione di disconoscimento del debito, si osserva

innanzitutto che è a torto che la convenuta rimprovera all’attore di aver

modificato in questa sede l’impostazione della causa, fondata in prima istanza

sulle norme del contratto di compravendita ed alla cui base egli ha ora posto

le norme del contratto di appalto. A parte il fatto che tale modifica

dell’impostazione è più che altro la conseguenza della decisione del Pretore, il

quale sulla base del principio “iura novit curia” non è vincolato

dall’erronea valutazione giuridica dei fatti di causa fornita dalle parti (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art. 87),

si osserva che l’attore non ha modificato le circostanze di fatto e ha pur sempre

proposto un’azione estimatoria (in cui - per inciso - il minor valore va pure

calcolato secondo le medesime modalità, ovvero in base al cosiddetto “metodo

relativo”), sicché, essendosi in definitiva in presenza di una rettifica delle

sole adduzioni di diritto, ovvero di un’azione immutata ai sensi dell’art. 75

lett. a CPC, il suo modo d’agire è proceduralmente ineccepibile, tanto più che non

si vede quale pregiudizio la convenuta possa aver patito dalla nuova

impostazione giuridica.

8. Prima

di affrontare la questione della notifica dei difetti, va ancora esaminata la

richiesta dell’attore, implicitamente riproposta in questa sede, di dedurre

dalle pretese della convenuta il valore delle opere, la cui fornitura era sì inizialmente

prevista nel contratto, ma a cui in seguito - a suo dire - le parti avrebbero poi

rinunciato verbalmente (si pensi a varie maniglie, cilindri e serrature [per fr. 519.25] e a una porta scorrevole [per fr. 870.-]). In questa sede l’attore

non ha censurato l’assunto contenuto nella sentenza pretorile secondo cui la

successiva modifica in tal senso degli accordi contrattuali non poteva essere

presa in considerazione siccome non formalizzata per scritto, come invece stabilito

dal contratto. Non sufficientemente motivata, la sua richiesta ricorsuale, su

questo punto, dev’essere pertanto disattesa già in virtù dell’art. 309 cpv. 2

lett. f CPC.

9. L’attore

ribadisce di aver tempestivamente notificato i difetti nel dicembre 1999 e che

dunque nessuna ulteriore notifica si imponeva nell’agosto 2000, cioè dopo il

tentativo da parte della convenuta, per altro con esito insoddisfacente, di

porre rimedio ai difetti riscontrati. A ragione. È innanzitutto incontestabile

che i difetti siano stati notificati tempestivamente. Se la comunicazione del

21 dicembre 1999 (doc. G), oltretutto avvenuta ancora durante l’esecuzione dei

lavori, non era sufficiente allo scopo, nella stessa essendo stata unicamente

evocata l’esistenza di non meglio specificate manchevolezze, è in effetti

evidente che i difetti erano però stati notificati il successivo 27 dicembre, allorché

le parti avevano provveduto ad esperire un sopralluogo, a seguito del quale la

convenuta aveva allestito una lista di lavori ancora da eseguire (doc. 7), poi inviata

il 3 gennaio 2000 (doc. 6) alla controparte con l’invito a voler segnalare

eventuali discordanze, ritenuto che in caso di silenzio la stessa andava

considerata approvata. In altre parole, già a quel momento la convenuta aveva

ammesso l’esistenza di vari lavori mancanti o difetti, puntualmente descritti

nel verbale di sopralluogo, e l’attore, non avendo prontamente risposto allo

scritto di cui al doc. 6, di fatto non ha ritenuto di indicarne altri. Quanto

alle sue successive comunicazioni, le stesse non possono valere come valide

notifiche dei difetti già per il loro carattere generico. E nemmeno le

deposizioni testimoniali aggiungono qualcosa in più, dalle stesse non potendosi

evincere se e quando i difetti, per altro nuovamente menzionati in modo

generico, siano stati notificati alla controparte. Ora, contrariamente all’assunto

del Pretore, il fatto che in seguito i difetti siano stati parzialmente

riparati, com’è pacificamente avvenuto, non obbliga l’attore a dover nuovamente

notificare i difetti ancora presenti, pena la perenzione delle sue pretese. Il

Tribunale federale, sconfessando la dottrina dominante, ha in effetti avuto

modo di precisare che se l’appaltatore non elimina totalmente i difetti

notificati, non v’è alcun motivo di far dipendere il ripristino dei diritti di garanzia

da un’ulteriore notifica dei medesimi difetti, fermo restando che la soluzione

è diversa se l’opera riparata presenta nuove manchevolezze, diverse da quelle

iniziali ma connesse ai lavori di riparazione, ritenuto che in tal caso una

nuova segnalazione è necessaria (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl.

in Rep. 1997 p. 67; in tal senso pure II CCA 17 agosto 2006 inc. n.

12.2005.136).

10. Affinché

l’attore possa far valere nei confronti della convenuta i diritti derivanti

dalla difettosità dell’opera fornita (art. 368 CO), è necessario che egli abbia

tempestivamente segnalato i difetti, che questi ultimi non siano stati in

seguito riparati completamente dalla controparte e siano tutt’ora presenti, e

infine che egli se ne sia prevalso negli allegati preliminari.

10.1 Come

detto, gli unici difetti segnalati tempestivamente dall’attore sono quelli

contenuti nella lista di cui al doc. 7, suddivisi per la “zona bar” (1.

colonne bottigliera si formano delle crepe piano rovinato, 2. sgabelli cambiare

sedili si aprono (crepe), 3. tavoli zona bar? (da rialzare), 4. fissare

poggiapiedi banco bar, 5. ribalta zona bar, fissare e regolare, 6.

impiallacciatura mobile juke-box, 7. porta scorrevole non chiude e non funziona

la chiave, 8. pulire siliconature e rifiniture, 9. piano banco bar siliconare e

fissare piano, danni al congelatore fr. 1'000.-) e per la “zona salone”

(1. boiserie (angolo entrando a destra) montaggio mal eseguito - pannelli mal

fissati zoccolino zona centrale, zoccolini agli angoli 45° rifare, 2.

copricalorifero alto da regolare e fissare, 3. porta toilette non chiude

serratura, 4. porta verso retro inserire renella nella cerniera e registrare

completamente la porta, 5. tavoli 180x70 rovinato, 3 rovinati, piani da

sostituire (si rigano) ed il materiale non è idoneo, 6. piano copricaloriferi

da rifare con fresatura (non circola aria), 7. mobili di servizio sostituire i

2 esistenti con uno basso e in analogia al mobile juke-box, 8. plafone - 6 mq.

non montati verificare prezzo). L’istruttoria ha tuttavia provato che una

parte di questi difetti è stata prontamente eliminata (di qui l’indicazione

“ok” apposta su gran parte delle posizioni del doc. 7, cfr. verbale

d’interrogatorio dell’attore nell’inc. OA.2001.23 rich. p. 2), in parte a piena

soddisfazione dei committenti (cfr. verbale d’interrogatorio dell’attore

nell’inc. OA.2001.23 rich. p. 2, con riferimento alle posizioni n. 1, 3, 6, 8

della “zona bar”), in parte senza che questi si siano dichiarati del tutto

soddisfatti (cfr. verbale d’interrogatorio dell’attore nell’inc. OA.2001.23

rich. p. 2, con riferimento alle posizioni n. 2, 4, 5, 7 e 9 della “zona bar”

ed alla “zona salone”).

10.2 Negli

allegati preliminari l’attore non si è però prevalso di tutti questi difetti,

ma si è limitato a farne valere una parte e ad evocarne altri, non compresi nel

doc. 7. Egli ha in particolare sostenuto che il piano-banco del bar, composto

di vari strati di materiale, si scollava (posizione n. 1 del contratto); che il

piano della bottigliera si scollava e che la stessa era stata posata ad un’altezza

eccessiva (posizione n. 3 del contratto); che le porte presentavano delle

imperfezioni a causa delle quali non si chiudevano perfettamente (posizioni n.

5, 6, 22 del contratto); che le imprecisioni riferite alle porte toccavano

anche il mobile buffet (posizione n. 20 del contratto); che per quanto atteneva

il controsoffitto, il contratto prevedeva dei quadrotti in rame lucido, mentre in

realtà era stato fornito un altro materiale, presumibilmente dell’alluminio

laccato color rame (posizione n. 13 del contratto); che il controsoffitto era

stato offerto a fr. 340.- al mq e la convenuta aveva previsto mq 45 di

materiale, di cui erano poi stati effettivamente posati solo 38 mq; che il piano

dei tavoli si era subito rovinato in quanto lo stesso si rigava con la semplice

posa di bicchieri (posizioni n. 10 e 16 del contratto); e che le rifiniture in

generale non potevano e non possono a tutt’oggi essere accettate (petizione p.

4).

10.3 A

detta del perito giudiziario, a tutt’oggi l’opera fornita dalla convenuta

presenta ancora una serie di difetti, ovvero manchevolezze non causate dalla

sola usura. Per quanto riguarda il banco bar in legno e rame, egli ha osservato

da una parte che la tavola a ribalta del piano che permette il passaggio dietro

al bar non è stabile e quando è chiusa non è nella giusta posizione a causa del

cattivo funzionamento, dall’altra che la parte del piano principale del bancone

si stacca dalla parte sottostante in quanto mancano le viti di fissaggio e che

infine parte del bordo del piano principale si stacca leggermente dal pannello

(perizia p. B6). Quanto al retro banco del bar, egli ha rilevato che i frontali

dei cassetti dei mobili non sono stati bordati sul lato inferiore mentre gli

altri tre lati presentano un bordo in legno come la superficie del frontale

stesso, e che il pannello di sostegno sotto il piano in acciaio inox si è

deformato a causa della penetrazione di acqua (perizia p. B6). Nella

bottigliera pensile vi sono poi dei fori per spot eseguiti nella posizione

errata ed in seguito chiusi con tasselli in legno (perizia p. B7). Nel sostegno

(gambe) del tavolo rettangolare 180 x 70 mancano delle viti di fissaggio

(perizia p. B8). Con riferimento al controsoffitto a quadrotti in rame lucido,

egli ha quindi osservato che il difetto maggiore è rappresentato dal montaggio

dei coprifili perimetrali non posati ad opera d’arte ed in parte fissati con

materiale scadente (punti metallici) e che i coprifili non sono giuntati in

modo preciso, sia sugli angoli come in lunghezza (perizia p. B9). Alcune

listelle del copricalorifero in legno si sono inoltre staccate (perizia p. B9).

Nel rivestimento paretale (boiserie) della zona salone egli ha segnalato che la

cornice superiore orizzontale in parte si stacca dal resto dell’elemento e i

giunti non sono complanari (perizia p. B9). Nei tavoli 90 x 90 emergono in superficie

i segni dei bordi massicci incollati al perimetro, e a causa della deformazione

dei bordi in legno massiccio, l’impiallacciatura della superficie si è spezzata

segnando così delle linee (perizia p. B9). Per quanto riguarda infine la porta

a battente della zona toilette, ha rilevato che in posizione chiusa l’anta

della porta tende a muoversi se la si tira e la si spinge dalla maniglia; in

posizione chiusa si nota comunque la luce dall’altra parte del locale; le

cerniere su cui è montata l’anta non sono state incassate a filo del legno del

telaio (perizia p. B10). Il perito ha pure evidenziato la difettosità del

materiale d’assemblaggio e di fissaggio, definito non adatto (perizia p. 15

seg.). Ed ha infine appurato che il materiale usato per il controsoffitto non

corrisponde a quello previsto dal contratto, oltretutto decisamente più caro (perizia

p. 21 seg.), e che la superficie posata è minore di 6.87 mq (perizia p. 22

seg.).

10.4 Visto

quanto precede, la convenuta, che - come detto - può essere ritenuta

responsabile solo per i difetti tempestivamente notificati ed evocati negli

allegati preliminari che non sono stati eliminati completamente (cfr. il

verbale d’interrogatorio dell’attore nell’inc. OA.2001.23 rich. p. 3, con

particolare riferimento alle posizioni n. 5 e 9), deve in definitiva rispondere

solo per i difetti al banco bar in legno e rame (difetti puntualmente notificati

nel doc. 7 [ribalta zona

bar, fissare e regolare - piano banco bar fissare piano] ed evocati a

p. 4 della petizione), per il materiale e la minor superficie posata del

controsoffitto (difetti puntualmente notificati nel doc. 7 [plafone - 6 mq. non montati verificare

prezzo] ed evocati a p. 4 della petizione); non però per i 3 dei 26 [cfr. doc. B] tavoli 90 x 90 (difetti

puntualmente notificati nel doc. 7 [tavoli 3 rovinati, piani da sostituire {si rigano}] ed evocati a p. 4 della petizione), i

cui piani difettosi risultano in effetti essere stati sostituiti (verbale

d’interrogatorio dell’attore nell’inc. OA.2001.23 rich. p. 2 e 3; verbale

d’interrogatorio di P__________ __________ nell’inc. OA.2001.23 rich. p. 4)

senza che in seguito sia stata notificata la loro nuova difettosità, e neppure

per i difetti nel rivestimento paretale (boiserie) della zona salone (difetti

puntualmente notificati nel doc. 7 [boiserie montaggio mal eseguito - pannelli mal fissati]), che in effetti non risultano essere

stati sollevati negli allegati preliminari, non essendo sufficiente allo scopo,

siccome eccessivamente generica, la sola adduzione (petizione p. 4) della non

accettabilità delle “finiture dell’arredamento in generale” (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 18 ad art. 367 CO; Gauch, Der

Werkvertrag, 4ª ed., n. 2130;

DTF 107 II 175; II CCA 11 ottobre 1996 inc. n. 12.96.134, 19 settembre 1999

inc. n. 12.99.8, 7 dicembre 2000 inc. n. 12.2000.136, 22 maggio 2001 inc. n.

12.20001.75). Sulla base del referto peritale (p. 10, 12, 13, 21, 22, 23, 26 e

B11), il minor valore dovuto all’esistenza di questi difetti può essere

quantificato in fr. 12'500.45 IVA esclusa (fr. 3'490.- [pari

al 10%] per banco bar in legno e rame, fr. 2’335.80 per

minor estensione del controsoffitto, fr. 6'674.65 per minor costo del materiale

fornito per il controsoffitto), con un credito complessivo a favore della

convenuta di fr. 112'990.60 (fr. 120'608.- [mercede

senza IVA] ./. fr. 3'000.- [sconto]

./. fr. 12'500.45 [minor valore] = fr. 105'107.55 + IVA 7.5%) e quindi un

credito residuo, dedotti gli acconti nel frattempo versati di fr. 100'000.-, di

fr. 12'990.60.

11. La

convenuta non può essere seguita laddove ritiene che all’attore nelle

particolari circostanze non possa in ogni caso essere riconosciuto nulla a

titolo di minor valore dell’opera.

11.1 Dapprima

essa esclude che l’attore, il quale nella fase preprocessuale aveva optato per

la riparazione dell’opera (nulla in effetti permette di ritenere - come invece ipotizzato

dalla convenuta per la prima volta solo con le sue osservazioni - che costui

avesse allora scelto la ricusa dell’opera), possa ora pretendere in causa la

riduzione della mercede. A torto. La permanenza del difetto nonostante

l’esecuzione dei lavori di riparazione ha in effetti quale ulteriore conseguenza

che il diritto di scelta del committente è stato ripristinato e quindi lo

stesso ben poteva rinunciare ad ulteriori interventi riparatori e chiedere la

diminuzione della mercede (TF 1° aprile 1997 4C.6/1997 consid. 2c, pubbl. in Rep. 1997

p. 67; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.136), come risulta aver fatto

l’attore.

11.2 Oltre

a contestare la validità della perizia giudiziaria, essa ritiene errata la

modalità di calcolo adottata dal perito per determinare il minor valore. Le

censure sono infondate. Il fatto che il perito abbia affermato (perizia p. 26) che

il motivo principale che avrebbe causato il minor valore sarebbe la prestazione

della manodopera e che una parte del minor valore (fr. 12'801.40) poteva

annullarsi “con un intervento della ditta fornitrice per la sistemazione e la

miglioria dei difetti su quegli oggetti ancora esistenti”, non è in effetti

tale da rendere inattendibile il referto peritale, anche se nell’occasione egli

ha erroneamente e forse impropriamente fatto accenno a “migliorie”, che in realtà

nulla avevano a che fare con il minor valore dell’opera e comunque, a ben

vedere, nemmeno erano comprese nella somma di fr. 12'801.40 da lui indicata.

Poco importa se la sua risposta al quesito di delucidazione N. 8 (volto a

sapere di quanto si sarebbe ridotto il minor valore della fornitura se il

fornitore fosse stato in condizione di riparare le imperfezioni riscontrate),

di per sé nemmeno rilevante per l’esito della lite, sia stata vaga

(impossibilità di rispondere) e insoddisfacente, anche perché egli, allora

all’estero, aveva aggiunto di non disporre della necessaria documentazione. E

pure poco importa poi se la perizia sia stata allestita ad oltre 6 anni dai

fatti, il perito essendosi in ogni caso adoperato per distinguere i difetti

veri e propri dalle carenze causate dall’usura. Quanto alla modalità di calcolo

del minor valore adottata dal perito, nulla permette di ritenere che la stessa,

puntualmente spiegata a p. 7 seg. del referto, non sia conforme al metodo

relativo imposto dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

12. Ne

discende, in parziale accoglimento del gravame, che la sentenza pretorile può

essere riformata nel senso che il giudizio sull’azione di risarcimento del

danno dev’essere dichiarato nullo ai sensi dei considerandi rispettivamente nel

senso che l’azione di disconoscimento del debito può essere accolta per fr. 13'438.-

(fr. 26'428.60 ./. fr. 12'990.60) più interessi e che per tale somma può essere

confermata in via definitiva l’opposizione al PE.

La

tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la

soccombenza (art. 148 CPC), ritenuto che l’attore, visti il suo stato

d’indigenza comprovato documentalmente e la probabilità di esito favorevole del

suo appello, può senz’altro essere posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria in questa sede (art. 3 e 14 Lag). Avendo il Pretore esposto un’unica

tassa di giustizia (fr. 1'600.-) e un’unica indennità ripetibile per le due

cause di disconoscimento del debito e di risarcimento del danno (fr. 4'000.-),

il giudizio sulle quali viene ora formalmente separato, appare giustificato

considerare, per il giudizio sulla sola prima, una tassa di giustizia di fr.

1'000.- e un’indennità ripetibile (piena) di fr. 2'600.-. La suddivisione tra

le parti delle spese per la perizia sulla perdita di guadagno dell’attore avverrà

nel giudizio sulla causa di risarcimento del danno.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

2 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 18 luglio 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 3, è annullata e così riformata:

A. Azione di disconoscimento del

debito

1. La

petizione è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza l’azione di disconoscimento del debito è ammessa per fr. 13'438.- oltre

interessi al 5% dal 31 gennaio 2000.

§§ Limitatamente a tale somma è confermata

in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UEF di

Blenio.

2. La

tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese, ivi comprese quelle della perizia

sui difetti, sono caricate alle parti in ragione di metà ciascuna, compensate

le ripetibili.

B. Azione

di risarcimento danni

§ La

sentenza è dichiarata nulla e gli atti sono ritornati al Pretore per la

continuazione della procedura ai sensi dei considerandi.

Considerandi

II. L’istanza di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per

la procedura di appello presentata da AP 1 è accolta, con il gratuito

patrocinio de RA 2.

III. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 750.-

b)

spese fr. 50.-

T

o t a l e fr. 800.-

da

anticiparsi dall’appellante, e per esso, al beneficio dell’assistenza giudiziaria,

dallo Stato, restano a suo carico per 1/2 e per 1/2 sono poste a carico dell’appellata,

compensate le ripetibili di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato

il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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