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Decisione

12.2008.18

Garanzia del giudice naturale, competenza del segretario assessore

20 giugno 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

625 cpv. 2 CO solo su istanza di un azionista o di un creditore. Cosa che,

invece, difetta nella fattispecie. D’altra parte, l’appellante

ritiene che, una volta nominato il revisore da parte del giudice, gli interessi

degli azionisti e dei creditori erano tutelati e, quindi, non sussistevano più

gli estremi per uno scioglimento della società. Anzi, secondo l’appellante, decidendo lo scioglimento della

società a seguito del mancato pagamento dell’anticipo, egli non ha minimamente ponderato gli interessi in gioco,

tra cui quelli, per l’appunto,

degli azionisti e creditori, oltre che dei dipendenti. L’appellante sostiene, infine, che a seguito

dell’entrata in vigore il 1°

gennaio 2008 delle nuove norme sulla società anonima, dubbi possono sorgere sul

suo obbligo di munirsi di un organo di revisione.

5. Il

13 maggio 2008 il Tribunale federale (sentenza inc.4A_512/2007 del 13 maggio

2008, destinata alla pubblicazione) è giunto alla conclusione che

l’attribuzione di un potere giurisdizionale civile autonomo al Segretario

assessore sulla base dell’art. 34 cpv. 2 LOG è anticostituzionale. Il disposto

testé citato, prosegue il Tribunale federale, permette al Segretario assessore

di sostituire il Pretore unicamente nel quadro delle udienze se così richiesto

dal magistrato per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua

responsabilità. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che in quella

fattispecie, ove l’unico

Considerandi

accenno alla figura del Pretore consisteva nel richiamo all’art. 34 cpv. 2 LOG in ingresso all’atto impugnato e la sentenza era firmata

unicamente dal Segretario assessore e dalla segretaria, il cittadino non era in

grado di verificare che il Pretore si era assunto la responsabilità del

giudizio. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza della Camera di

cassazione civile, adita in seconda istanza, e ordinato il rinvio della causa

alla Pretura per nuovo giudizio. Esso ha tuttavia aggiunto che diverso sarebbe

stato il caso qualora il magistrato avesse firmato la sentenza accanto al

Segretario assessore che l’aveva

elaborata.

6.

Nella

presente vertenza la decisione impugnata è stata redatta dal Segretario

assessore sulla base dell’art.

11.

LOG (recte: art. 34 cpv. 2 LOG; l’art. 11 vLOG è la normativa precedentemente in vigore) e

sottoscritta da quest’ultimo

unitamente alla segretaria. Alla luce della decisione del Tribunale federale

citata sopra la sentenza 3 gennaio 2008 deve pertanto essere annullata e

rinviata alla Pretura per nuovo giudizio. Si può quindi prescindere dall’esaminare se, in concreto, la fattispecie

sia analoga a quella giudicata da questa Camera il 27 settembre 2001 (inc.

12.2001

).

7.

Tenuto

conto che l’esito del presente

giudizio è da ricondurre all’organizzazione

della Pretura, si giustifica di porre tassa di giustizia e spese di questa sede

a carico dello Stato del Canton Ticino, con obbligo per quest’ultimo di rifondere all’appellante fr. 600.- per ripetibili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 18 e 19 ad art. 148). Il valore litigioso – determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale – dev’essere stabilito in fr. 300'000.-, corrispondente al valore del

capitale azionario dell’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

1. La sentenza 3 gennaio 2008 è annullata e la causa è rinviata alla

Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio.

2. Le

spese della procedura d’appello,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.-

fr.

200.-

anticipate

dall’appellante, sono poste a

carico dello Stato del Canton Ticino, che rifonderà a quest’ultima fr. 600.- per ripetibili.

3. Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere

pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della

decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.–

nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.–

negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso

è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90

LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o

dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è

possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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