12.2008.18
Garanzia del giudice naturale, competenza del segretario assessore
20 giugno 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2008.18
Data decisione, Autorità:
20.06.2008, IICCA
Titolo:
Garanzia del giudice naturale, competenza del segretario assessore
GARANZIA DEL GIUDICE NATURALE
art. 34 cpv. 2 LOG
Incarto n.
12.2008.18
Lugano
20 giugno
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.1653
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 - promossa con istanza 13
dicembre 2007 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
CO 1
con cui
l’istante ha chiesto che la
decisione 28 settembre 2007 di messa in liquidazione sia revocata e che di
conseguenza l’Ufficio del
registro di commercio dia seguito alle necessarie iscrizioni;
domanda
che il Segretario assessore, statuendo il 3 gennaio 2008 in luogo e vece del
Pretore, ha dichiarato "respinta siccome irricevibile";
appellante
l’istante con atto di appello
15 gennaio 2008, con cui chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
ammettere l’istanza,
protestando spese e ripetibili;
mentre
il convenuto non ha presentato osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. Con
decisione 28 settembre 2007 il Segretario assessore, statuendo in luogo e vece
del Pretore, ha accolto l’istanza
24 luglio 2007 dell’Ufficio del
registro di commercio volta ad ottenere giusta l’art. 727f cpv. 2 CO la nomina di un ufficio di revisione per la AP 1,
__________. Egli ha quindi nominato quale revisore __________. Nel contempo, il
Segretario assessore ha assegnato alla società un termine di venti giorni per
versare l’anticipo per l’onorario del revisore, con la comminatoria
che il mancato versamento nei termini avrebbe comportato l’immediato e automatico scioglimento della
società a opera dell’Ufficio del
registro di commercio e l’iscrizione
dell’amministratore unico quale
liquidatore (inc. DI.2007.916).
2. Preso
atto del mancato versamento dell’anticipo nel termine fissato, il Segretario assessore ha decretato
lo scioglimento e la messa in liquidazione della società. Con istanza 13
dicembre 2007 AP 1 in liquidazione, adducendo di aver nominato il 5 novembre
2007 __________ quale ufficio di revisione, ha chiesto che la decisione di
scioglimento e messa in liquidazione della società fosse revocata e che, di
conseguenza, l’Ufficio del
registro di commercio desse seguito alle necessarie iscrizioni.
3. Il Segretario
assessore, statuendo il 3 gennaio 2008 in luogo e vece del Pretore, ha
"respinto siccome irricevibile" l’istanza. Egli ha ritenuto che la nomina, il 5 novembre 2007, di un
ufficio di revisione da parte dell’assemblea generale dell’istante non comportava la revoca della decisione 28 settembre 2007
di scioglimento della società. Egli ha invero spiegato che quest’ultima decisione era da ricondurre al fatto
che l’istante non aveva
nominato un revisore nel termine impartitole e nemmeno aveva provveduto al
versamento dell’anticipo al
revisore poi nominato dal giudice. Il Segretario assessore ha quindi ritenuto
che ammettere la revoca dello scioglimento sarebbe equivalso a vanificare
quanto previsto dall’ordinamento
giuridico, ovvero avrebbe permesso alla società di sottrarsi, a suo piacimento,
alle conseguenze legali derivanti dalle sue omissioni.
4. L’appellante illustra anzitutto brevemente i
fatti. Essa sostiene che il 24 settembre 2007 la __________ ha accettato di
fungere da revisore ed è stata di conseguenza nominata in tale veste il 27
settembre successivo dall’assemblea
generale straordinaria dell’istante.
Lo stesso giorno l’istante si
sarebbe recato all’Ufficio di commercio
per la relativa iscrizione, tuttavia rifiutata poiché l’incarto si trovava presso la Pretura. Il 28 settembre 2007 il Segretario
assessore ha poi nominato come revisore __________, attribuendo all’istante un termine per il pagamento dell’anticipo del relativo onorario. L’istante sostiene che siccome aveva già un
revisore, essa ha deciso di non pagare l’anticipo richiesto per l’attività del revisore. Secondo l’appellante, il Segretario assessore avrebbe potuto decretare lo scioglimento
della società in virtù dell’art.
Fatti
625 cpv. 2 CO solo su istanza di un azionista o di un creditore. Cosa che,
invece, difetta nella fattispecie. D’altra parte, l’appellante
ritiene che, una volta nominato il revisore da parte del giudice, gli interessi
degli azionisti e dei creditori erano tutelati e, quindi, non sussistevano più
gli estremi per uno scioglimento della società. Anzi, secondo l’appellante, decidendo lo scioglimento della
società a seguito del mancato pagamento dell’anticipo, egli non ha minimamente ponderato gli interessi in gioco,
tra cui quelli, per l’appunto,
degli azionisti e creditori, oltre che dei dipendenti. L’appellante sostiene, infine, che a seguito
dell’entrata in vigore il 1°
gennaio 2008 delle nuove norme sulla società anonima, dubbi possono sorgere sul
suo obbligo di munirsi di un organo di revisione.
5. Il
13 maggio 2008 il Tribunale federale (sentenza inc.4A_512/2007 del 13 maggio
2008, destinata alla pubblicazione) è giunto alla conclusione che
l’attribuzione di un potere giurisdizionale civile autonomo al Segretario
assessore sulla base dell’art. 34 cpv. 2 LOG è anticostituzionale. Il disposto
testé citato, prosegue il Tribunale federale, permette al Segretario assessore
di sostituire il Pretore unicamente nel quadro delle udienze se così richiesto
dal magistrato per il buon funzionamento della Pretura e sotto la sua
responsabilità. Il Tribunale federale ha quindi ritenuto che in quella
fattispecie, ove l’unico
Considerandi
accenno alla figura del Pretore consisteva nel richiamo all’art. 34 cpv. 2 LOG in ingresso all’atto impugnato e la sentenza era firmata
unicamente dal Segretario assessore e dalla segretaria, il cittadino non era in
grado di verificare che il Pretore si era assunto la responsabilità del
giudizio. Il Tribunale federale ha quindi annullato la sentenza della Camera di
cassazione civile, adita in seconda istanza, e ordinato il rinvio della causa
alla Pretura per nuovo giudizio. Esso ha tuttavia aggiunto che diverso sarebbe
stato il caso qualora il magistrato avesse firmato la sentenza accanto al
Segretario assessore che l’aveva
elaborata.
6.
Nella
presente vertenza la decisione impugnata è stata redatta dal Segretario
assessore sulla base dell’art.
11.
LOG (recte: art. 34 cpv. 2 LOG; l’art. 11 vLOG è la normativa precedentemente in vigore) e
sottoscritta da quest’ultimo
unitamente alla segretaria. Alla luce della decisione del Tribunale federale
citata sopra la sentenza 3 gennaio 2008 deve pertanto essere annullata e
rinviata alla Pretura per nuovo giudizio. Si può quindi prescindere dall’esaminare se, in concreto, la fattispecie
sia analoga a quella giudicata da questa Camera il 27 settembre 2001 (inc.
12.2001
).
7.
Tenuto
conto che l’esito del presente
giudizio è da ricondurre all’organizzazione
della Pretura, si giustifica di porre tassa di giustizia e spese di questa sede
a carico dello Stato del Canton Ticino, con obbligo per quest’ultimo di rifondere all’appellante fr. 600.- per ripetibili (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,
n. 18 e 19 ad art. 148). Il valore litigioso – determinante per l’impugnabilità al Tribunale federale – dev’essere stabilito in fr. 300'000.-, corrispondente al valore del
capitale azionario dell’istante.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia:
1. La sentenza 3 gennaio 2008 è annullata e la causa è rinviata alla
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, per nuovo giudizio.
2. Le
spese della procedura d’appello,
consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.-
fr.
200.-
anticipate
dall’appellante, sono poste a
carico dello Stato del Canton Ticino, che rifonderà a quest’ultima fr. 600.- per ripetibili.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere
pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo integrale della
decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta a fr. 15'000.–
nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.–
negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge
federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso
è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90
LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune
conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,
o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.
91 LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate
separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92
cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il
ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio
irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una
decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o
dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è
possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia
costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una
decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia
costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima
istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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