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Decisione

12.2008.180

Procedura. Istanza di restituzione in intero

26 giugno 2009Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 1° settembre 2008, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza, protestando spese e

ripetibili di entrambe le sedi;

mentre gli

attori di ogni causa con osservazioni 20 ottobre 2008 postulano la reiezione

del gravame pure con protesta di spese e ripetibili;

richiamato

il decreto 2 settembre 2008 con cui il Pretore ha concesso all’appello

l’effetto sospensivo richiesto;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che

tra l’estate e l’autunno 2000 la ditta __________ ha venduto le 4 unità di PPP

costituenti il fondo base n. __________ RFD di __________, da lei in precedenza

edificate: la PPP n. __________ (di 245/1000) è stata venduta per fr. 380'700.-

a __________ e __________; la PPP n. __________ (di 255/1000) è stata venduta

per fr. 355’000.- a AO 4 e AO 5; la PPP n. __________ (di 255/1000) è stata

venduta per fr. 365'000.- a AO 1 e AO 2; e la PPP n. __________ (di 245/1000) è

stata venduta per fr. 340'000.- a AO 3;

che

con le petizioni in rassegna 3 dei 4 acquirenti delle singole PPP - AO 1 e AO 2

(inc. n. OA.2005.17), AO 3 (inc. n. OA.2005.19), AO 4 e AO 5 (inc. n.

OA.2005.20) - hanno chiesto ciascuno la condanna in solido di AP 2 e AP 1 al

pagamento di fr. 25'000.- oltre interessi a titolo di minor valore della cosa

venduta nonché alla consegna dei piani relativi all’impianto elettrico e

idraulico degli immobili ubicati sulla part. __________ RFD di __________;

che

i convenuti si sono opposti alle petizioni, che il 24 agosto 2005 sono poi state

formalmente riunite per l’istruttoria;

che

il 24 luglio 2008, preso atto che nella delucidazione scritta della perizia giudiziaria

resa il precedente 14 luglio l’esperto, tra le persone presenti al sopralluogo

in loco, aveva indicato __________ con la menzione “ex AO 1”, i convenuti, con

istanza di completazione successiva dei fatti di causa e di assunzione

suppletoria di prove, hanno chiesto da una parte di poter far valere in causa la

circostanza, da loro poi verificata a Registro fondiario, che il 3 aprile 2008 AO

1 e AO 2 avevano venduto a E__________ __________ la PPP n. __________ e

dall’altra di assumere agli atti alcune prove (il richiamo dagli attori AO 1

del relativo atto notarile e di ogni altro documento o impegno in relazione con

la vendita, l’ispezione a Registro fondiario e la testimonianza di E__________ __________),

il tutto, allo scopo di comprovare che gli asseriti difetti, per altro

contestati, non avevano interferito sul prezzo della compravendita né in ogni

caso avevano comportato un minor valore dell’appartamento;

che

il Pretore, con il decreto 21 agosto 2008 qui impugnato, prolato nell’ambito

delle 3 predette cause, ha respinto l’istanza senza caricare spese o ripetibili

alle parti, rilevando in sostanza che le prove offerte non apparivano

suscettibili di influire sull’esito del giudizio finale;

che

con l’appello 1° settembre 2008 che qui ci occupa, avversato da tutti gli

attori con osservazioni 20 ottobre 2008, i convenuti chiedono la riforma del

querelato giudizio nel senso di accogliere l’istanza - che di fatto costituiva

una domanda di restituzione in intero - con cui era stata chiesta la completazione

successiva dei fatti di causa e l’adduzione di nuove prove, il tutto con l’attribuzione

di fr. 250.- di ripetibili per la prima sede: a loro dire, contrariamente

all’avviso del Pretore, era d’importanza sapere a quale prezzo l’appartamento

in questione era poi stato venduto, anche perché, raffrontando tale prezzo con quello

di acquisto, sarebbe derivata un’indicazione concreta dell’incidenza sul valore

dell’appartamento dei difetti pretesi dagli attori;

che

- a prescindere dall’infelice terminologia utilizzata a suo tempo dai convenuti,

poi fatta propria dal giudice di prime cure - è incontestabile che il Pretore, negando

ai convenuti l’auspicata facoltà di completare i fatti di causa a seguito delle

nuove evenienze e di assumere nuove prove a sostegno di tali fatti, abbia in

sostanza respinto, con un decreto, di per sé appellabile, un’istanza di

restituzione in intero in tal senso;

che

la restituzione in intero per produrre nuovi mezzi di azione o di difesa che

appaiono rilevanti per l’esito del processo è ammessa se la parte dimostra che

l’omissione non è imputabile a sua negligenza (art. 138 CPC), ritenuto che la

relativa domanda va inoltrata entro 30 giorni da che la parte ne è venuta a

conoscenza (art. 139 CPC);

che

questo istituto costituisce un’eccezione alla massima dell’eventualità, che

proibisce di allegare fatti e prove in una fase successiva allo scambio degli

allegati preliminari (art. 78 CPC), e pertanto i requisiti per la sua

applicazione vanno valutati dal giudice con un certo rigore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art. 138): tale principio, quo ai requisiti

della tempestività e della mancanza di negligenza, si evince già dal tenore

letterale degli art. 138 e 139 CPC, mentre minor rigore è per contro richiesto

nella valutazione dell’influenza dei nuovi fatti e prove, essendosi il

legislatore accontentato di esigere che essi “appaiano” rilevanti (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem; II CCA 2 febbraio 2007 inc. n. 12.2007.21); la

domanda di restituzione in intero non ha in ogni caso funzione integrativa

delle prove assunte ma unicamente quella di acquisire agli atti uno o più

elementi probatori nuovi e determinanti per il giudizio di merito (Cocchi/Trezzini, op, cit., m. 6 ad art. 138; II CCA 31 gennaio 2005 inc. n.

12.2003.219 pubb. in: RtiD II-2005 n. 19c pag. 683): in tal senso, non può di

principio essere considerata “influente” la nuova prova che non è idonea a

giustificare, già al momento in cui è presentata, una formulazione di

conclusioni diversa da quella che l’istruttoria avrebbe consentito senza quel

mezzo probatorio (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 3 ad art. 138; II CCA 28 dicembre 1999 inc. n.

10.1995.98, 16 luglio 2003 inc. n. 12.2002.163, 31 gennaio 2005 inc. n.

12.2003.219 in: RtiD II-2005 n. 19C pag. 683, 12 marzo 2007 inc. n. 12.2007.60

pubb. in: NRCP 2007 450);

che

nel caso di specie, nonostante la pacifica tempestività dell’istanza, il

giudizio con cui il Pretore ha concluso per la sua reiezione per l’assenza di

rilevanza dei fatti che si volevano addurre e delle prove di cui in concreto

era chiesta l’assunzione può senz’altro essere confermato;

che

in effetti il prezzo con cui AO 1 e AO 2 hanno venduto nel 2008 il loro

appartamento a E__________ __________ non è rilevante per l’esito della causa,

ove si tratta invece di stabilire il minor valore dell’appartamento, a seguito

della sua presunta difettosità, venduto ben 8 anni prima;

che

in base al metodo relativo, questo minor valore si ottiene confrontando il

prezzo di acquisto concordato allora (nel 2000), il valore dell’immobile al

momento del trasferimento dei rischi senza i difetti, e quello, sempre a quel

momento, con i difetti (cfr. Honsell, Basler Kommentar, 3ª ed., n. 8 seg. ad art. 205 CO);

che

ad ogni buon conto non è necessariamente vero che il prezzo di vendita pattuito

nel 2008, oltretutto influenzato dall’aumento del costo della vita e

dall’aumento del costo degli edifici intervenuto nel frattempo, corrisponda al

valore oggettivo dell’appartamento; si aggiunga che la circostanza che i

convenuti intendevano dimostrare, ovvero il valore dell’immobile con i presunti

difetti, è per altro stata superata da altre prove ben più convincenti (II CCA

16 giugno 1999 inc. n. 12.99.84, 28 luglio 2006 inc. n. 12.2006.76, 12 marzo

2007 inc. n. 12.2007.60 pubb. in: NRCP 2007 450) ed in particolare dalla prova

peritale, nel frattempo esperita (II CCA 4 settembre 2007 inc. n. 12.2006.182),

che si è già espressamente pronunciata sul minor valore;

che

l’appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto;

che

la tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale, che

riguarda in sostanza solo l’inc. n. OA.2005.17 e quindi AO 1 e AO 2, seguono la

soccombenza (art. 148 CPC) e sono calcolate su un valore litigioso di fr. 25'000.-;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia:

I. L’appello 1° settembre 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 250.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

300.

-

da

anticiparsi dagli appellanti in solido, restano a loro carico con l’obbligo di

rifondere, sempre in solido, a AO 1 e AO 2 fr. 300.- per ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti

la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di altre

decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se le stesse

possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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