12.2008.184
Legittimazione dei firmatari delle procure processuali - invito del giudice a produrre nuovi documenti dopo il dibattimento finale
27 luglio 2009Italiano11 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.184
Data decisione, Autorità:
27.07.2009, IICCA
Titolo:
Legittimazione dei firmatari delle procure processuali - invito del giudice a produrre nuovi documenti dopo il dibattimento finale
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
FACOLTÀ DI INDAGINE DEL GIUDICE
PRESUPPOSTI O ECCEZIONI PROCESSUALI
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 81 let. a CPC-TI
art. 89 CPC-TI
art. 97 cf. 4 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.184
Lugano
27 luglio
2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.198
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 21
marzo 2007 da
AO 1
AO 2
entrambi rappr.
da RA 1
contro
AP 1
rappr. da RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 15'000.-
oltre interessi, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione;
ed ora
sull’eccezione di carenza di legittimazione dei firmatari delle procure
processuali degli attori sollevata dal convenuto con l’allegato responsivo, che
il Pretore con decreto 28 luglio 2008 ha accolto nei confronti dell’attrice AO
1 e respinto nei confronti dell’attore AO 2;
appellante
il convenuto con atto di appello 3 settembre 2008, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione anche nei confronti
dell’attore AO 2 e con ciò di respingere in ordine la petizione anche nei
confronti di quest’ultimo, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre gli
attori con osservazioni 17 novembre 2008 postulano la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
petizione 21 marzo 2007 l’AO 1 e il AO 2 hanno chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 15'000.- più interessi;
che con
la risposta di causa il convenuto ha tra l’altro contestato l’esistenza degli
attori, la loro legittimazione attiva e la legittimazione dei firmatari delle
procure al loro patrocinatore;
che
all’udienza preliminare del 6 novembre 2007 il convenuto ha confermato
l’eccezione di carenza di legittimazione dei firmatari delle procure
processuali degli attori, cui le controparti si sono opposte, dopodiché, non
essendovi prove da assumere in punto all’eccezione, le parti hanno proceduto al
relativo dibattimento finale, al termine del quale il Pretore ha dichiarato che
avrebbe deciso preliminarmente su quell’eccezione;
che il 26
febbraio 2008 il Pretore, preso atto che la mancanza della legittimazione dei
firmatari delle procure processuali costituiva un difetto che poteva essere
sanato ex art. 99 cpv. 3 CPC, ha assegnato agli attori un termine di 15 giorni
per produrre una procura a favore del loro patrocinatore, sottoscritta da
persone legittimate a rappresentarle a norma dei rispettivi statuti, unitamente
alla documentazione attestante la loro qualità di validi firmatari delle
associazioni e con ratifica degli atti processuali sino ad allora compiuti dal
loro patrocinatore;
che il 6
marzo 2008 gli attori hanno provveduto a produrre nuova documentazione a
sostegno della legittimazione dei firmatari delle procure, mentre il convenuto,
con scritto 20 marzo 2008, oltre a non ritenere sufficiente quanto versato agli
atti, ha eccepito l’irritualità del giudizio con cui il Pretore aveva assegnato
alle controparti quel termine supplementare;
che le
parti hanno in seguito rinunciato ad essere citate per un nuovo dibattimento
finale sull’eccezione;
che con
il decreto 28 luglio 2008 qui impugnato, il Pretore, preso atto che l’eccezione
relativa alla capacità processuale degli attori era stata lasciata cadere e che
il problema della loro legittimazione attiva era stato rinviato al merito, si è
pronunciato sulla sola eccezione della carente legittimazione dei firmatari
delle procure, che ha in definitiva accolto nei confronti dell’attrice AO 1 e
respinto nei confronti dell’attore AO 2;
che con
l’appello 3 settembre 2008 che qui ci occupa, il convenuto chiede di riformare
il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione anche nei confronti
dell’attore AO 2 e con ciò di respingere in ordine la petizione anche nei suoi confronti,
ribadendo che il giudice di prime cure non avrebbe dovuto considerare i nuovi
documenti prodotti il 6 marzo 2008 e che comunque quella nuova documentazione,
oltre a non dimostrare la regolare ed effettiva costituzione dell’associazione
attrice, nemmeno permetteva di ritenere che i firmatari della procura fossero
dei suoi validi rappresentanti;
che con
osservazioni 17 novembre 2008 gli attori, e meglio il solo AO 2, nei confronti
del quale l’eccezione non era stata accolta e la cui petizione non era con ciò
stata respinta in ordine, ha postulato la reiezione del gravame;
che
l’impugnazione di un decreto (art. 100 cpv. 1 CPC), com’è quello con cui il
Pretore si pronuncia sulla legittimazione dei rappresentanti delle parti (art.
97 n. 4 CPC) e quindi pure dei firmatari della procura processuale, non ha
effetto sospensivo, salvo che tale effetto sia previsto dalla legge o sia conferito
dal giudice (art. 96. cpv. 3 CPC) o che il decreto sia emanato nell’ambito
dell’accertamento di questioni pregiudiziali e preliminari (art. 181 cpv. 2 CPC;
Cocchi/Trezzini, CPC-TI, nota 363 ad art. 96);
che nella
fattispecie il Pretore ha statuito preliminarmente sulla legittimazione dei
rappresentanti delle parti, come risulta dal verbale di udienza preliminare;
che a
torto il convenuto rimprovera al Pretore di aver a suo tempo assegnato alle
controparti, dopo che il dibattimento finale sull’eccezione era già stato
effettuato, un nuovo termine per produrre altri documenti: il suo modo di
procedere è in effetti conforme agli art. 81 lett. a e 89 CPC, che permette al
giudice, senza alcuna limitazione temporale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 332 ad art. 89) e quindi in ogni stadio della lite, di invitare le parti
ad addurre nuove prove che potranno poi essere considerate, per cui nessuna
parte può censurare il fatto che egli abbia ritenuto di far capo a questa sua
facoltà (cfr., per analogia, Olgiati, Le norme generali per il
procedimento civile nel Canton Ticino, p. 251; TF 14 settembre 1995 5P.266/1995
consid. 3); oltretutto l’eventuale irregolarità commessa dal primo giudice -
che, come detto, irregolarità non è - non è stata eccepita dal convenuto, come
imposto dal principio della buona fede, immediatamente dopo che l’ordinanza era
stata emanata, ma solo in seguito, dopo cioè che la controparte aveva provveduto
a darvi seguito (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 2 ad art. 143);
che la censura
del convenuto secondo cui la documentazione versata agli atti non dimostrerebbe
in ogni caso la regolare ed effettiva costituzione dell’associazione attrice e
con ciò l’esistenza della stessa è irricevibile, il Pretore avendo chiaramente
dichiarato in sede di udienza preliminare - ciò che ha poi anche fatto - che
con il giudizio qui impugnato avrebbe deciso solo sull’eccezione di carente
legittimazione dei firmatari delle procure (cfr. per analogia, Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art. 181); si aggiunga che in questa sede il
convenuto, venendo meno al suo obbligo di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f
CPC), non ha spiegato per quale motivo l’assunto pretorile secondo cui costui
avrebbe lasciato cadere con la duplica rispettivamente nel corso dell’udienza
preliminare l’eccezione relativa alla capacità processuale dell’attrice sarebbe
errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 e 23 ad art.
309);
che del
tutto infondata è la tesi ricorsuale secondo cui la documentazione prodotta dall’attore
AO 2 non permetterebbe di concludere per la legittimazione del suo presidente,
I__________ __________, che il 30 gennaio 2007 aveva firmato la relativa procura
processuale (doc. B);
che, in
effetti, dal (secondo) statuto dell’associazione (doc. S), versato agli atti dall’attore
AO 2 con la replica e non contestato dal convenuto con la duplica nonostante fosse
stato sottoscritto da ignoti e non fosse stato accompagnato dal verbale di
costituzione dell’associazione, dal primo statuto e dal verbale di approvazione
del secondo statuto, mancanze queste che sono state tutte evocate per la prima
volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) solo in questa sede,
si evince innanzitutto che l’assemblea era competente a nominare il presidente
e gli altri membri del comitato (art. 21), che il comitato era composto dal
presidente, dal vicepresidente, dal segretario, dal cassiere e da almeno altri
tre membri (art. 25), che esso rimaneva in carica per due anni (art. 26) e che erano
legalmente autorizzati a sottoscrivere documenti a nome della società il
presidente, il vicepresidente, il segretario ed il cassiere (art. 30); dal
verbale dell’assemblea ordinaria del 26 settembre 2007 (doc. AA), di cui per la
prima volta e quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) è stata contestata
in questa sede la fedefacenza per il fatto che era ignoto chi ne fosse il
firmatario, risulta poi che il presidente I__________ __________, il cui
mandato veniva a scadenza dopo il termine biennale, si era ricandidato ed era
allora stato accettato all’unanimità (trattanda n. 9), per cui è incontestabile
che egli fosse già presidente dell’associazione nei due anni precedenti e che in
quella sua veste, il precedente 30 gennaio, fosse dunque legittimato a
sottoscrivere il doc. B; poco importa, quindi, se il verbale dell’assemblea
ordinaria del 2 ottobre 2005 (doc. Z), da cui risultava che lo stesso I__________
__________ era stato rinominato presidente per altri due anni, ovvero fino al 2
ottobre 2007 (trattanda n. 2 e 6), non poteva essere considerato valido, non recando
alcuna firma;
che infine
il rilevo secondo cui l’attore AO 2 avrebbe in ogni caso omesso di rispettare
l’ordinanza 26 febbraio 2008 del Pretore che gli faceva obbligo di ratificare
gli atti processuali compiuti dai suoi rappresentanti legali è irricevibile per
mancanza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), anche in questo caso il
convenuto non avendo in effetti spiegato per quali ragioni l’assunto pretorile secondo
cui una ratifica risultava in realtà superflua siccome la procura era stata
sottoscritta da un valido rappresentante dell’associazione prima dell’inoltro
della causa sarebbe stato errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ibidem);
che ne
discende la reiezione del gravame nella misura in cui è ricevibile;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura ricorsuale - queste
ultime ridotte, stante l’estrema stringatezza delle osservazioni all’appello -,
calcolate su un valore litigioso di fr. 15'000.-, seguono la soccombenza (art.
148 CPC);
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 3 settembre 2008 di AP 1
è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 250.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
300.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
all’appellato AO 2 fr. 100.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster