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Decisione

12.2008.185

Accertamento negativo del credito, risarcimento di spese legali

21 ottobre 2009Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

A.

AO 1 ha eseguito opere edilizie sul fondo __________

RFD di __________, nell’ambito di un contratto di appalto stipulato nel 2001

con il proprietario dell’immobile, AP 1, domiciliato a __________ (v. inc.

10.2005.18/19). Il 22 aprile 2004 AP 1 ha fatto spiccare per il tramite dell’UE

di Lugano un precetto esecutivo contro l’appaltatrice per fr. 29'696.50 oltre

accessori. Quale causa dell’obbligazione il precettante ha indicato “Lavori al mappale

__________ - ripristino difetti/lavori non eseguiti + spese perizia”. Il 12

maggio 2004 AO 1 ha a sua volta avviato un’esecuzione contro il committente per

il tramite dell’UE di __________ per un importo di fr. 100'000.-, motivandola

con un preteso “attentato al credito - Attentat auf Kredit”. A entrambe le

esecuzioni i rispettivi debitori hanno interposto opposizione.

B.

Con decisione 2/11 agosto 2004 su reclamo

dell’escusso AP 1, accertata l’insufficiente specificazione nel precetto della

causale del credito, il Bezirksgericht di Zurigo in qualità di autorità

cantonale inferiore di sorveglianza sugli uffici esecuzione ha annullato il

precetto esecutivo fatto spiccare da AO 1, incaricando l’UE interessato di

emetterne uno nuovo dopo aver chiesto ed ottenuto dalla precettante

l’indicazione del corretto titolo del credito. Conseguentemente, in data 18

agosto 2004, il competente UE di Zurigo ha emesso un nuovo precetto di fr.

100'000.- menzionante quale causale del credito vantato da AO 1

“Kreditschädigung infolge ungerechtfertigter Betreibung und vertragswidrigem

Garantieabruf”. All’esecuzione il precettato ha interposto opposizione.

C.

Il 18 novembre 2004 AP 1

ha convenuto AO 1 davanti al Bezirksgericht di Zurigo, postulando

l’accertamento che il menzionato credito posto in esecuzione non esisteva, che

lo stesso era stato emanato senza indicazione del titolo di credito, e l’ordine

all’UE di non dar notizia a terzi dell’esecuzione. Aggiuntivamente, AP 1 ha

postulato la condanna di AO 1 al pagamento di fr. 10'000.- a titolo di

risarcimento del danno asseritamente cagionatogli dall’emissione del precetto,

nonché di fr. 5'000.- per torto morale.AO 1 si è opposta all’azione, eccependo

preliminarmente l’incompetenza territoriale del tribunale zurighese. Con pronuncia

del 15 agosto 2005, il Bezirksgericht di Zurigo ha accolto l’eccezione, senza

entrare nel merito della lite, assegnando altresì a AP 1 un termine di 20

giorni per indicare l’identità del tribunale territorialmente competente al

quale trasmettere la causa e caricandogli tasse, spese e ripetibili.

Conformemente alle indicazioni di AP 1, il giudice zurighese ha poi disposto la

trasmissione della causa alla Pretura di Lugano con risoluzione del 14

settembre 2005, eseguita il 19 settembre 2005. AP 1 ha poi introdotto il 1°

febbraio 2006 alla Pretura del Distretto di Lugano una petizione con la quale

ha riproposto nei confronti di AO 1 le medesime domande di giudizio formulate

davanti al giudice zurighese.

D.

Nel corso del mese di

marzo 2006, AO 1 ha ritirato il precetto esecutivo oggetto della causa, con

conseguente cancellazione dell’esecuzione. Con atto di risposta 18 settembre

2006, la convenuta ha preliminarmente eccepito la prescrizione della pretesa

relativa al risarcimento dei danni e del torto morale, postulando nel merito la

reiezione della petizione. In replica, l’attore ha rilevato come l’azione di

accertamento negativo fosse divenuta priva d’oggetto con il ritiro del

precetto, postulando quindi l’accollo alla convenuta dell’integralità di tasse

e spese giudiziarie, nonché la sua condanna, previo accertamento della

temerarietà della lite, al risarcimento di ogni spesa e danno ex art. 152 CPC.

L’attore ha poi contestato la fondatezza dell’eccezione di prescrizione della

pretesa risarcitoria, che ha quantificato in fr. 5'000.- per torto morale e in

fr. 27'401.20 a titolo di rifusione dei costi di giustizia e di

patrocinio sostenuti a dipendenza dell’esecuzione avviata dalla convenuta. La

convenuta in duplica ed entrambe le parti nelle rispettive conclusioni scritte

si sono confermate nelle domande indicate nei precedenti allegati di causa,

l’attore aggiungendo una richiesta di fr. 12'169.40 relativa al risarcimento di

piene ripetibili ex art. 152 CPC.

E.

Con sentenza 21 luglio

2008, la Pretora ha innanzitutto dichiarato la petizione priva

di oggetto relativamente all’azione di accertamento negativo, stralciandola dai

ruoli ex art. 351 CPC. In secondo luogo, rilevando che la pretesa di

risarcimento del danno (materiale e morale) di parte attorea non fosse affatto

prescritta, la giudice di prime cure l’ha respinta nel merito. Oltre a rilevare

l’infondatezza della pretesa per torto morale, la Pretora ha

osservato che, secondo giurisprudenza e dottrina, nessuna delle poste

rivendicate dall’attore costituisce danno ai sensi dell’art. 41 CO. La Pretora

non ha nemmeno ritenuto applicabile l’art. 152 CPC, considerato che già solo

perché l’opposizione di parte convenuta si è rivelata del tutto fondata essa

non può essere considerata manifestamente ingiusta e di conseguenza temeraria. La

giudice di prima sede ha infine posto tassa di giustizia e spese a carico delle

parti in ragione di metà ciascuno, compensate le ripetibili.

F.

Con atto di appello 3

settembre 2008 AP 1 ha chiesto l’annullamento

della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso di dichiarare la petizione

priva di oggetto relativamente all’azione di accertamento negativo e di

accoglierla nel merito relativamente all’azione di risarcimento del danno

materiale di fr. 27'401.20, rigettando di conseguenza in via definitiva

l’opposizione interposta dalla convenuta al PE no. __________ dell’UE di

Lugano, protestando tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi, le

ripetibili di prima sede dovendo essere riconosciute per un importo di fr.

12'169.40. Con osservazioni 20 ottobre 2008 la parte appellata ha postulato la

reiezione del gravame, con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda

istanza.

e

considerato in diritto:

1.

La Pretora ha constatato che la pretesa risarcitoria

relativa all’asserito danno materiale subito dall’attore non può che fondarsi

sull’art. 41 CO, secondo il quale chiunque è tenuto a riparare il danno

cagionato illecitamente ad altri sia con intenzione, sia per negligenza od

imprudenza. Osservando che l’attore ha postulato il risarcimento delle “spese

vive (legali e giudiziarie) sostenute a causa dell’esecuzione promossa nei suoi

confronti dalla convenuta”, consistenti negli importi da esso versati per le

parcelle dei propri legali, tasse di giustizia e ripetibili relative alle due

procedure giudiziarie avviate davanti alle autorità del Canton Zurigo, la Pretora ha

rilevato che tali importi non possono essere considerati concettualmente come

posta del danno risarcibile separatamente. Citando giurisprudenza e dottrina, la Pretora ha

osservato che possono essere considerati come posta del danno i costi di

patrocinio assunti dal leso per far valere il diritto al risarcimento e ne è

ammessa la rifusione, soltanto relativamente a quelle spese connesse

all’intervento di un legale prima dell’apertura del processo e non

comprese nelle ripetibili, la cui attribuzione vale quindi come definitiva

liquidazione di tale parte del pregiudizio. Nella fattispecie, prosegue la

Pretora, l’asserito pregiudizio non riguarda alcuna spesa precedente i

procedimenti processuali in questione, sicché mal si comprenderebbe in base a

quale logica si dovrebbero sovvertire le decisioni delle autorità zurighesi sull’attribuzione

di tasse, spese e ripetibili, non impugnate e cresciute in giudicato.

Considerandi

2.

L’appellante rimprovera alla

Pretora di aver a torto applicato nel caso di specie la giurisprudenza secondo

cui solo le spese legali intervenute prima dell’apertura del processo possono

costituire una posta di danno risarcibile ai sensi dell’art. 41 CO. Secondo l’appellante,

la sentenza impugnata sarebbe in contrasto con i principi stabiliti dal

Tribunale federale stesso nella sentenza pubblicata in DTF 117 II 394, in base ai quali, sostiene l’attore, la giurisprudenza

menzionata non trova applicazione allorquando è il processo medesimo a

costituire l’atto illecito. Avendo la convenuta manifestamente abusato

intenzionalmente della procedura (esecutiva), in palese contrasto con le regole

della buona fede, essa sarebbe tenuta a rispondere dei costi legali e

processuali cagionati alla controparte, in quanto direttamente connessi con

l’atto illecito. Che la procedura esecutiva promossa nei suoi confronti fosse

manifestamente abusiva, a detta dell’appellante, risulterebbe chiaramente

dall’interrogatorio formale di S__________ e dal fatto che la convenuta ha

ritirato il precetto esecutivo ancor prima della risposta alla petizione

introdotta presso la Pretura di Lugano, che a suo dire non avrebbe

assolutamente avuto luogo in un ambito transattivo, come invece sostenuto dalla

parte appellata. Secondo l’appellante l’asserito illecito sarebbe in nesso di

causalità adeguato ed esclusivo con le spese relative ai procedimenti avviati

dall’attore davanti alle autorità zurighesi e tale nesso causale non sarebbe

assolutamente stato interrotto dal fatto che l’azione di accertamento negativo

sia stata avviata presso un foro poi dichiaratosi territorialmente

incompetente, considerato che a suo dire la pronuncia di incompetenza del

Bezirksgericht di Zurigo è assolutamente discutibile e nessun legale avrebbe potuto,

a priori, prevedere un tale sorprendente esito della procedura. Essendo la

parte appellata colpevole del danno così cagionatogli, essa sarebbe pertanto

tenuta a rifondere all’appellante le spese occorsegli a causa della procedura

esecutiva asseritamente abusiva promossa nei suoi confronti.

3.

Delle osservazioni con

cui la parte appellata postula la reiezione del gravame si dirà, se necessario,

nei prossimi considerandi.

4.

Con sentenza DTF 117 II 394 il Tribunale

federale ha innanzitutto confermato la giurisprudenza riguardante il rapporto

tra il diritto federale e il diritto procedurale cantonale concernente il

risarcimento dei costi preprocessuali nell’ambito di una causa per risarcimento

danni. Tali costi possono costituire una posta del danno giusta l’art. 41 CO

nella misura in cui non sono contemplati nelle ripetibili attribuite secondo il

diritto procedurale cantonale. In quest’ultimo caso essi non possono infatti

più essere fatti valere in una successiva causa per risarcimento danni. I costi

processuali, ossia quelli insorti durante il procedimento o in relazione

all’introduzione della causa, sono invece regolati esclusivamente dal diritto

procedurale applicabile. La sentenza menzionata ha poi osservato che da questi

due casi va distinta la fattispecie in cui è il comportamento processuale

medesimo a rappresentare l’atto illecito, e non l’evento oggetto di giudizio

nel processo. In questo caso il danno cagionato dal comportamento illecito,

nella misura in cui consista nei costi di giustizia e processuali sopportati

dal leso, va ricondotto direttamente all’evento dannoso. Nella misura in cui si

tratti dei costi processuali in generale, e delle ripetibili in particolare, si

pone anche in questi casi la questione concernente la relazione tra il diritto

al risarcimento secondo il diritto federale e le disposizioni del diritto

procedurale applicabile. A questo proposito il Tribunale federale si è espresso

nella sentenza menzionata a favore di una concorrenza delle pretese, per cui

quando l’atto illecito è rappresentato dalla condotta processuale medesima,

sussiste di principio un diritto al risarcimento secondo il diritto federale,

indipendente dalla possibilità di essere risarciti in base al diritto

procedurale applicabile.

5.

Nell’ipotesi in cui nel caso in specie la

condotta della parte appellata si qualificasse effettivamente come illecito ai

sensi dell’art. 41 CO, l’appellante godrebbe in forza della giurisprudenza di

cui al considerando precedente di un diritto al risarcimento delle spese

processuali occorsegli, in virtù del diritto federale. Sennonché, a ben vedere,

indipendentemente da una simile ipotesi, tale giurisprudenza non torna

applicabile alla fattispecie in esame, in quanto a differenza del caso

esaminato dal Tribunale Federale ci si trova qui in presenza di due sentenze delle

autorità giudiziarie zurighesi, le quali hanno statuito sull’attribuzione di

tasse, spese e ripetibili con forza di cosa giudicata, in un caso nell’ambito

di una procedura gratuita che non prevedeva il riconoscimento di ripetibili,

nel secondo in base al criterio della soccombenza a danno dell’appellante. Non

ci si trova qui pertanto in un caso in cui la pretesa dell’appellante ai sensi

dell’art. 41 CO si trova in concorrenza con una sua pretesa di risarcimento

secondo il diritto procedurale, e nemmeno in un caso in cui le precedenti

decisioni delle autorità non hanno regolato la questione relativa ai costi di

causa. Nel caso di specie la pretesa fatta valere dall’appellante in forza del

diritto federale ribalterebbe anzi l’esito relativo all’attribuzione delle

spese disposto dalle autorità zurighesi secondo la normativa procedurale da

esse applicabile. Ne discende così che la conclusione della Pretora secondo cui

le poste rivendicate non sono qualificabili quali danno ai sensi dell’art. 41

CO dev’essere confermata.

5.1

Riguardo alla decisione del Bezirksgericht

Zürich in qualità di autorità cantonale inferiore di sorveglianza sugli uffici

esecuzione del 2/11 agosto 2004 (cfr. consid. B), si rileva che il disposto di

non caricare ripetibili nell’ambito di tale procedura per legge gratuita si è

fondato sull’art. 20a cpv. 1 LEF e l’art. 62 cpv. 2 OTLEF. Chi si avvale di un

avvocato nell’ambito di una tale procedura di reclamo giusta l’art. 17-19 LEF

dovrà sempre sopportarne i costi indipendentemente dall’esito della stessa (Cometta, in

Basler Kommentar SchKG I, ad art. 20a m. 14). Appare pertanto palese che tale

prescrizione di diritto federale non possa essere elusa rivendicando in una

successiva causa le spese legali sostenute qualificandole come posta del danno ai

sensi dell’art. 41 CO. Quand’anche l’esecuzione promossa dalla convenuta nei

confronti dell’appellante avesse rappresentato un atto illecito, nulla

muterebbe al fatto che tali costi non possano rappresentare una posta del danno

ex art. 41 CO.

5.2

Per quel che concerne la causa di

accertamento negativo introdotta il

18.

novembre 2004 dall’appellante davanti al Bezirksgericht di Zurigo (cfr.

consid. C), l’autorità giudiziaria zurighese accogliendo l’eccezione

di incompetenza territoriale ha accollato tasse, spese e ripetibili all’attore

quale parte soccombente in quella sede. Dolendosi dell’asserita abusività della

procedura esecutiva spiccata nei suoi confronti e del fatto che AO 1 abbia

sollevato l’eccezione di incompetenza davanti al tribunale zurighese,

l’appellante vorrebbe ora vedersi riconosciuti gli importi caricatigli in

quella sede, in quanto i mezzi e i modi da lui utilizzati per difendersi

sarebbero stati assolutamente giustificati, essendo la pronuncia di incompetenza

dell’autorità zurighese discutibile. Tuttavia, non essendo stata impugnata, la

sentenza zurighese è cresciuta in giudicato e il fatto che il giudice zurighese

ha deciso su tasse, spese e ripetibili impedisce all’appellante ogni

possibilità di far valere una pretesa ai sensi dell’art. 41 CO, non trattandosi

di una posta di danno ai sensi dell’articolo di legge in questione. Il fatto di

sollevare l’eccezione di incompetenza territoriale, per di più accolta dal

giudice adito, non può nel caso in esame nemmeno essere qualificata quale un

abuso procedurale suscettibile di rappresentare un atto illecito giusta l’art.

41.

CO. Basti ritenere che in tal caso ogni debitore indebitamente escusso

potrebbe introdurre un’azione di accertamento negativo presso un tribunale di

sua scelta, con la consapevolezza che i costi derivanti dalla sua soccombenza

in caso di eccezione di incompetenza territoriale possano essere recuperati in

una successiva causa per risarcimento danni. A ben vedere, se l’appellante

avesse introdotto l’azione di accertamento negativo al foro competente, in caso

di ritiro del precetto esecutivo, il giudice adito avrebbe presumibilmente

accollato tasse, spese e ripetibili alla convenuta, come per altro ha fatto la Pretora nella sentenza qui impugnata relativamente

all’azione in questione. La sentenza pretorile regge quindi alla critica anche

su questo punto.

6.

La questione relativa all’asserita abusività della procedura

esecutiva promossa da AO 1 nei confronti dell’appellante può pertanto essere

lasciata aperta, non avendo alcuna rilevanza ai fini della presente decisione

sulle domande dell’appellante, così come quella relativa alla sussistenza di un

nesso causale adeguato e di una sua eventuale interruzione.

7.

In definitiva, l’appello deve essere respinto. La tassa di

giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza dell’appellante

(art. 148 CPC), che rifonderà alla convenuta un’indennità per ripetibili di

appello, commisurata al valore di fr. 27'410.20.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle ripetibili,

pronuncia:

1.

L’appello 3 settembre

2008.

di AP 1 è respinto.

2.

Le spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1500.-

b) spese fr. 50 .-

totale fr. 1550.-

già

anticipate dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 1'250 per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ,

- ,

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause

a carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore

litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze

in materia

di diritto del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per

valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso

è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90

LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune

conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre,

o che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art.

91.

LTF), oppure ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate

separatamente e concernenti la competenza o domande di ricusazione (art.

92.

cpv. 1 LTF). In presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il

ricorso è ammissibile solo se le stesse possono causare un

pregiudizio

irreparabile o se l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una

decisione finale consentendo di

evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è

possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare

una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i

ricorsi con

una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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