12.2008.187
Eccezione di carenza di legittimazione passiva e di legittimazione attiva, incompetenza territoriale, contratto per opere da architetto progettista e per direzione dei lavori, litisconsorzio facoltati
3 luglio 2010Italiano30 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.187
Data decisione, Autorità:
03.07.2010, IICCA
Titolo:
Eccezione di carenza di legittimazione passiva e di legittimazione attiva, incompetenza territoriale, contratto per opere da architetto progettista e per direzione dei lavori, litisconsorzio facoltativo improprio attivo
GIURISDIZIONE E COMPETENZA
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
LEGITTIMAZIONE PASSIVA
LITISCONSORZIO FACOLTATIVO
art. 7 LFORO
Incarto n.
12.2008.187
Lugano
3 luglio 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.241
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 6
aprile 2006 da
AO 1 e
AO 2
entrambi rappr. dall' RA 1
contro
AP 1 e
AP 2
entrambi rappr. dall' RA 2
con cui
gli attori hanno chiesto di condannare in solido i convenuti al versamento di
fr. fr. 1'875'449.- oltre interessi all'arch. AO 1 e di fr. 760'959.- oltre
interessi a AO 2;
domanda
avversata dai convenuti che hanno altresì eccepito in via preliminare la
carenza di legittimazione passiva di AP 2, di legittimazione attiva di AO 2 e
di incompetenza territoriale;
limitata
l'udienza preliminare alle eccezioni sollevate dai convenuti, con decreto 21
luglio 2008 la Pretora ha respinto le medesime;
appellanti
Fatti
i convenuti che con appello 4 settembre 2008 chiedono la riforma del querelato
giudizio nel senso di accogliere le eccezioni da loro sollevate;
mentre
gli attori con osservazioni 10 ottobre 2008 postulano la reiezione del gravame;
ritenuto
in fatto: A. Con petizione 6 aprile 2006 l'arch. AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, di condannare in solido AP 1 e AP
2 al versamento di fr. fr. 1'875'449.- oltre interessi
all'arch. AO 1 a titolo di corrispettivo per opere di architetto-progettista e di fr. 760'959.- oltre
interessi a AO 2 quale mercede
per la direzione lavori, tutte prestazioni inerenti all'edificazione della
villa sul fondo n. __________ RFD di __________. Con risposta 22 agosto 2006 i
convenuti si sono opposti alla domanda, eccependo altresì in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di AP 2, di legittimazione
attiva di AO 2 e di incompetenza territoriale. Con replica e duplica le parti
hanno ribadito il loro punto di vista, così come all'udienza preliminare 12
febbraio 2007, limitata alle eccezioni sollevate dai convenuti. Esperita
l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo
memoriali scritti, nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo con
decreto 21 luglio 2008 la Pretora ha respinto tutte le eccezioni.
B. Con
appello 4 settembre 2008 AP 1 e AP 2 sono insorti contro il giudizio testé
menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere le eccezioni da loro
sollevate. Con osservazioni 10 ottobre 2008 gli attori postulano la reiezione
del gravame.
Considerato
in diritto: 1. La Pretora ha respinto sia l'eccezione di carenza di
legittimazione attiva di AO 2, sia quelle di legittimazione passiva di AP 2 e
di incompetenza territoriale. Gli appellanti contestano integralmente il
decreto pretorile. Le singole censure sono vagliate in appresso.
2. I
convenuti criticano la reiezione dell'eccezione di mancanza di legittimazione
attiva di AO 2 (appello, pag. 4-11). Essi ritengono che non basta che una parte
abbia "in qualche modo operato sul cantiere" per comportare
l'esistenza di un contratto di mandato. AO 2 è, semmai, da reputarsi
un'ausiliaria dell'arch. AO 1.
2.1 Secondo la
Pretora dalla documentazione agli atti emerge che AO 2 ha eseguito opere di direzione lavori e altre prestazioni in favore dei convenuti. La prima giudice
ha rinviato ai doc. 9 e 10 per quanto concerne il mandato concernente
l'acquisto della particella n. __________ RFD di __________, al doc. G per la
stesura dei contratti tra gli artigiani e i convenuti, ai doc. V, AB e AU per
la sua presenza in qualità di direttrice lavori alle riunioni di cantiere, ai
doc. AC AAD, AAF, AAG e AAH per le lettere e comunicazioni agli artigiani e al
doc. AAI per il programma dei lavori attinente ai vari artigiani. La Pretora ha
poi precisato che l'esecuzione di lavori per i convenuti è confermata anche
dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (H2, H3, H5-H14, H16 e H17 e H23).
2.2 Gli
appellanti contestano anzitutto la pertinenza dei doc. 9 e 10. Essi ritengono,
invero, che dagli stessi emerge, semmai, che AP 1 ha conferito mandato alla persona fisica __________, non a AO 2 (pag. 8 in fondo). Nello scritto 11 agosto 2000 (doc. 9), indirizzato a __________, il convenuto testé
menzionato ha scritto "je vous donne mandat d'entreprendre toutes les
démarches nécessaires en vue de me permettre d'acquérir la parcelle __________
à __________ ". Se non che, con la presente causa AO 2 non chiede il
pagamento di tale prestazione. Nella petizione gli attori hanno postulato, per
quanto concerne AO 2, il pagamento di complessivi fr. 1'101'700.-,
facendo riferimento al "conteggio di liquidazione allestito con scadenza
al 31.12.2004 (costo determinante per le 4 fasi dei lavori: fr.
30'792'750.-)". Da tale importo è stato dedotto l'acconto di fr.
501'875.-, mentre è stato aggiunto un importo di fr. 161'134.- inerente a
"5 fatture di cui alla ricapitolazione 2.9.2005 e fattura 31.8.2005"
(petizione, pag. 17 seg.). L'importo di fr. 1'101'700.- concerne la fase 4 (esecutiva), concernente i contratti
con gli imprenditori e la direzione dei lavori, rispettivamente la fase 5 (fase
finale) di liquidazione finale e direzione dei lavori di garanzia (doc. AT).
Per quanto concerne la fattura 31 agosto 2005 (allegata al doc. P), dalla
lettura della medesima si evince che anch'essa non concerne il mandato di cui
ai doc. 9 e 10. Nella "fattura finale" (doc. Q), ove sono indicate
anche le cinque fatture di complessivi fr. 5'937.38, è indicato che essa
concerne le prestazioni tecniche di AO 2 al "31.12.2004 inerenti la prima,
seconda, terza e quarta fase dei lavori". Sulla scorta del doc. AT,
quindi, se ne deduce che anche tali fatture non concernono il mandato dibattuto
in questo punto. Ne consegue che la censura, seppur fondata sull'indicazione errata
della Pretora secondo la quale la legittimazione attiva di AO 2 si fonda anche
sui documenti in questione, non ha rilevanza ai fini del giudizio.
2.3 Gli
appellanti ritengono, altresì, che il doc. G sia inconferente sulla questione,
dato che non dice alcunché sui rapporti tra le parti (memoriale, pag. 9 in alto e 11). La prima giudice ha spiegato che lo stesso attesta la stesura, da parte di AO 2, di
contratti tra gli artigiani e i convenuti. Secondo questi ultimi, invece,
siccome sotto la dicitura "direzione lavori" appare la firma
dell'arch. AO 1, da tale documento emerge che AO 2 è unicamente persona
ausiliaria all'architetto. Non si comprende tuttavia la censura. Dal doc. G risulta invero che sotto tale dicitura vi è sia la firma dell'arch. AO 1
sia degli organi o rappresentanti di AO 2. Anzi, in un contratto manca una
firma, ma è quella dell'arch. AO 1 (doc. G, pag. 4). In due contratti (loc.
cit., pag. 10 seg.) manca la firma di AO 2, ma è anche vero che per quanto
concerne il ruolo di quest'ultima essa appare direttamente a destra della
dicitura "direzione dei lavori", mentre l'arch. AO 1 appare alla sua
sinistra. Il fatto, poi, che anche quest'ultimo sia indicato sotto tale
dicitura non sta ancora a significare che egli facesse i medesimi lavori di AO
2. Invero, non va dimenticato che gli attori stessi sostengono che
l'arch. AO 1 si sia occupato del progetto e della sorveglianza architettonica
della costruzione, tant'è che, come verrà illustrato in seguito, AP 1 gli ha
inviato delle missive proprio riguardanti tale aspetto (consid. 2.5). La tesi degli appellanti non può quindi essere seguita.
2.4 Per quanto
concerne le lettere e comunicazioni agli artigiani (doc. AC, AAD, AAF, AAG, e
AAH), gli appellanti ritengono che non provano in alcun modo l'esistenza di un
contratto di mandato di direzione lavori con AO 2. Essi ribadiscono che quest'ultima
ha agito quale ausiliaria dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 9 e 11). Dal doc. AC
emerge che AO 2 ha inviato alle "ditte operanti in cantiere"
rispettivamente alle "ditte interessate" diverse missive o fax
concernenti la costruzione in questione, datati 16 luglio, 1° settembre, 15
settembre, 28 settembre (= doc. AAG) e 18 ottobre 2004 (= doc. AAH). Dalle medesime
emerge che esse – a parte quella 18 ottobre 2004 – sono state mandate in copia
anche a AP 1, ciò che gli appellanti non contestano. Da tale circostanza ne
deriva, quindi, che essa ha informato l'attore direttamente, non per il tramite
dell'architetto. Inoltre, lo stesso AP 1 ha inviato il 28 maggio 2004 un fax all'arch. AO 1, con copia a __________. La Pretora ha ritenuto che AO 2 aveva
effettuato le proprie prestazioni per il tramite di __________. Gli appellanti
contestano tale circostanza (memoriale, pag. 8 in fondo). Se non che, come testé detto la corrispondenza indirizzata da AO 2 agli artigiani di cui
al doc. AC è stata inviata in copia anche a AP 1, che non poteva quindi
ignorare che era essa ad agire e non il suo delegato in nome proprio. Per
tacere del fatto che gli appellanti hanno sostenuto tale tesi unicamente in
relazione ai doc. 9 e 10, che non concernono, come esposto sopra (consid. 2.2),
la direzione dei lavori oggetto della presente causa. Inviando, quindi, la sua
missiva in copia a __________, AP 1 ha informato AO 2. Si aggiunga, seppur a
titolo abbondanziale, che un indizio sul ruolo di __________ risulta anche dal
fatto che all'epoca dei fatti egli era delegato con firma individuale della
società testé menzionata. Quanto scritto sopra vale
anche per le missive di cui ai doc. AAF e scritti 10 ottobre 2004 (doc. AAI),
inviati in copia anche a AP 1, cosa, quest'ultima, che
gli appellanti non contestano. Tale
modo di procedere non conforta quindi in alcun modo la tesi degli appellanti, mentre
conferma il giudizio pretorile. Il doc. AAD, per concludere, è un avviso
importante agli artigiani confezionato dalla direzione lavori e sottoscritto da
__________. Sebbene i convenuti possano dirsi ignari del medesimo, alla luce di
quanto suesposto il medesimo risulta non determinante ai fini del giudizio. Anche
su questo punto l'appello è pertanto respinto.
2.5 Gli
appellanti contestano altresì la rilevanza della corrispondenza tra le parti di
cui al doc. H. Al riguardo, essi ribadiscono che il ruolo di AO 2 era quello di
ausiliaria dell’architetto e che da tali missive non emerge in alcun modo
l'esistenza di un contratto di mandato da loro conferito alla società in
questione (memoriale, pag. 9 in fondo e 11). Il doc. H2 è un fax 26 novembre
2004 di AP 1 all'artigiano __________. Esso è inviato in copia a __________ e
all'arch. AO 1. Come esposto sopra, non si comprende il motivo di inviare tale
missiva in copia anche a __________ se AO 2 fosse stata unicamente
un'ausiliaria dell'arch. AO 1. Già si è detto sopra (consid. 2.4) sul ruolo di __________.
Per tacere del fatto che il fax di cui al doc. H4, indirizzato da AP 1 al
medesimo artigiano, è stato inviato in copia unicamente a __________. Con i fax
di cui ai doc. H5 e H6, poi, AP 1 ha inviato un fax concernente i lavori sul
cantiere direttamente a __________, con la specificazione, dopo tale
destinatario, di "AO 2". Lo stesso dicasi della missiva doc. H16 (= doc. 14), inviata da AP 1 a AO 2. Con la medesima egli diffida l'attrice dall'inviare dei "préavis de paiement visés par vous aux
entrepreneurs sans m'avoir consulté auparavant ni avoir reçu mon accord
préalable. Je vous confirme à nouveau l'interdiction de vous exprimer en mon
nom et pour mon compte par tout acte vis-à-vis de tiers sans mon express et
entière approbation". Egli specifica, peraltro, "de rechercher votre
responsabilité en ce qui concernerait ces paiements excédentaires". Da
tale missiva emerge quindi chiaramente che l'attore si è rapportato
direttamente a AO 2, non ritenendola ausiliaria dell'arch. AO 1. Tant'è che lo
stesso giorno egli ha mandato la medesima missiva, separatamente, anche
all'arch. AO 1 (doc. 13). Nella missiva di cui al doc. H17 (= doc. 16), di
contenuto identico a quello testé menzionato, la società AP 2 ha anch'essa scritto direttamente a AO 2 e, separatamente, all'architetto (doc.
15). Al riguardo gli appellanti affermano che gli scritti H16 e H17 sono
precedenti alla contestata nota d'onorario 15 gennaio 2005 allegata al doc. H32
e al "récapitulatif général" di cui al doc. P, foglio 6. Essi
affermano che tale circostanza significherebbe che l'arch. AO 1 abbia inteso
"le citate manifestazioni di volontà delle appellanti (…) nel senso di
ritenersi l'unico avente diritto delle contestate pretese derivanti dalle opere
di edificazione" (appello, pag. 10 in alto). La censura non influisce sul giudizio, dato che anche qualora si volesse seguire la tesi degli appellanti
sulla comprensione dell'architetto, quanto da lui inteso non comporterebbe
l'inesistenza di un mandato tra i convenuti e AO 2. Con fax doc. H7, H9, H11,
H12 e H13, poi, AP 1 ha scritto all'arch. AO 1 con copia a "__________, AO
2". Gli attori hanno affermato che l'arch. AO 1 si è occupato del progetto
e della sorveglianza architettonica della costruzione (petizione, pag. 8 in mezzo). Il fax doc. H7 concerne proprio questioni di architettura interna e la
precisazione: "en attendant que tu me proposes une solution, il est bien
évident que __________ ne doit pas poser les rampes de l'escalier (…)". Con
il fax doc. H11 AP 1 ha informato che un responsabile di tale
ditta "est venu demandé un acompte", soggiungendo che "il y a
deux jours c'était __________, auparavant, __________ e __________, tous
prétendent que tu m'as remis des demandes d'acompte". Considerato
che dallo scritto H7 emerge che l'arch. AO 1 ha dovuto, su richiesta della controparte, coordinare l'intervento della ditta __________ per ragioni di
architettura interna, risulta credibile che abbia potuto interloquire con la
medesima anche a proposito di acconti, senza che tale circostanza possa
comportare che egli si occupasse anche della direzione dei lavori che invece,
come asserito dagli attori, competeva a AO 2. Il fatto, poi, che siano
menzionate anche altre ditte non può, a sé stante, inficiare quanto accertato
dalla Pretora. Anche il fax doc. H12, inoltre, concerne questioni
architettoniche, ovvero il regolamento di "seuils planète".
Tale aspetto è l'oggetto anche del fax doc. H9. Quanto, infine, alla
raccomandata doc. H8 e al fax doc. H10, esse sono state inviate da AP 1 alla
ditta __________ e in copia sia all'arch. AO 1 sia a __________. Lo stesso
dicasi della missiva doc. H20 indirizzata ad alcuni artigiani. Tale modo di
procedere lascia quindi intendere che AO 2 non fosse semplicemente un'ausiliaria
dell'architetto. Gli appellanti contestano anche l'apprezzamento della Pretora
del doc. H 23 (memoriale, pag. 10 in mezzo e in fondo). In tale missiva 9 marzo
2005 il legale dei convenuti ha scritto all'arch. AO 1 affermando: "con riferimento
alla sua lettera del 25 gennaio 2005 attinente al sua nota d'onorario risp.
quella della AO 2 (…)", "per le sue prestazioni e per quelle della AO
2 era stato pattuito un onorario forfetario pari a complessivi fr. 1'650'000.-
(…)", "ad ogni buon conto, ritengo comunque opportuno fissare un
colloquio e/o incontro con lei e gli organi della AO 2 (…) per esperire
trattative atte a dirimere l'attuale controversia in via del tutto
bonale". La Pretora ha ritenuto che il fatto di menzionare separatamente AO
2 conferma che essa ha svolto dei lavori per i convenuti. Si condivide con gli
appellanti che la circostanza di aver eseguito delle prestazioni non significa
ancora che essa non abbia agito quale ausiliaria dell'architetto. Tuttavia, dal
contenuto della missiva testé citata emerge che la medesima, menzionata sempre
separatamente, aveva anche agli occhi degli appellanti un ruolo distinto da
quello dell'arch. AO 1. Qualora ne fosse stata l'ausiliaria, non si sarebbe
invero resa necessaria tale distinzione. Gli appellanti menzionano, altresì, la
risposta dell'architetto di cui al doc. H24. Egli contesta, con tale scritto,
quanto addebitatogli da controparte. Non si comprende tuttavia come tale
risposta possa suffragare la tesi degli appellanti. Né sono utili le missive doc.
H33 e H36 del legale dei convenuti. D'altra parte, gli appellanti nemmeno
sostanziano il loro asserto, sicché al riguardo l'appello è finanche
irricevibile. Ma anche se si volesse dedurre che siccome con lo scritto doc.
H36 il legale dei convenuti ha contestato l'esistenza di un rapporto di mandato
con AO 2, ciò non significherebbe che i documenti summenzionati perdano il loro
valore probatorio.
2.6 Gli appellanti sostengono che
la Pretora non avrebbe vagliato dei documenti a favore della loro posizione (memoriale,
pag. 6). Essi affermano anzitutto che l'ammontare della contestata nota
d'onorario di cui al doc. Q, mai notificata prima della petizione ai convenuti,
corrisponde all'ammontare rivendicato dall'arch. AO 1 (cfr. doc. P1). Nel doc.
P foglio 1 l'architetto ha indicato un importo con la dicitura
"architecte" e un altro, corrispondente a quello della fattura di AO
2, con la dicitura, per l'appunto, "AO 2 ". Dal doc. Q emerge, poi,
che la fattura di AO 2 è stata mandata a "AP 1" presso lo studio di architettura
di AO 1. Motivo per cui questi ha ripreso la medesima nel doc. P foglio 1,
distinguendo però gli onorari di architetto da quelli della medesima. Tant'è
che ha specificato al plurale "solde en notre faveur". Sulla scorta
di tali risultanze non si può quindi seguire la tesi degli appellanti. Nel
"récapitulatif général" di cui al doc. P foglio 6 l'architetto ha invece indicato: "total en ma faveur". Tale ricapitolazione, che porta la
medesima data della fattura di cui al doc. P foglio 1, è proprio la
ricapitolazione di quanto indicato nel doc. P foglio 1, nel doc. P foglio 2 che
concerne prestazioni dell'architetto "hors honoraires" e nel doc. P
Considerandi
foglio 5 dell'architetto. La sola circostanza, quindi, che nella
ricapitolazione egli abbia indicato "total en ma faveur" non può
comportare la rettifica di quanto da lui indicato nel doc. P foglio 1. Anzi, il
fatto che in tale fattura egli abbia specificato separatamente gli onorari di AO
2.
e abbia precisato "solde en notre faveur", mentre nelle altre
fatture abbia indicato "en ma faveur", sposa la tesi degli attori. I
convenuti rinviano, altresì, al doc. O, sostenendo che il totale ivi riportato
corrisponde a quello indicato dall'arch. AO 1 nella fattura allegata al doc.
H32. Se non che, anche in tale documento l'architetto ha suddiviso gli onorari
con la dicitura "architecte" da quelli "AO 2 ". Si rinvia
al riguardo a quanto argomentato sopra. Gli appellanti asseriscono che il fatto
che tutte le fatture emesse da AO 2 siano state notificate all'arch. AO 1 e che
questo presentava le sue note di onorario comprensive di tali importi significa
che essa era una sua ausiliaria. Come si è detto, tuttavia, AO 2 ha sì inviato le sue fatture all'architetto, ma unicamente quale indirizzo (c/o) di AP 1. Inoltre,
già si è detto che l'arch. AO 1 ha distinto le diverse rivendicazioni,
indicando nel dettaglio di cui al doc. P foglio 1 "solde en notre
faveur". I convenuti sostengono che siccome egli ha calcolato l'IVA in suo
favore anche sugli onorari di AO 2, essi sono da considerarsi facenti parte
della sua cifra di affari. Se non che, il fatto di aver calcolato un'unica IVA
non significa ancora che la stessa non possa essere facilmente suddivisibile
tra i due attori. Tant'è che, si ribadisce, l’architetto ha chiesto nel dettaglio
il pagamento dell'importo comprensivo di IVA in favore di entrambi e non
unicamente di lui medesimo. Sia come sia, un eventuale errore dell'architetto
non può comportare l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra i convenuti e AO
2.
2.7
Gli appellanti sostengono che
nelle richieste di acconto e nei relativi richiami di pagamento dell'arch. AO 1
sia compresa anche la posta relativa alla direzione dei lavori (memoriale, pag.
7.
in mezzo). Tale circostanza emerge dai doc. 1-7. Gli attori hanno spiegato,
come già evidenziato dinanzi alla prima giudice, che ciò è da ricondurre al
fatto che la controparte aveva accettato che tali richieste le venissero
trasmesse per il tramite dell'arch. AO 1 (osservazioni, pag. 7 in alto). Non vi è evidenza agli atti di tale aspetto. Tuttavia, a fronte delle risultanze sopra
esposte, segnatamente che nelle fatture tale posta è invece sempre stata
indicata separatamente per AO 2, così come della corrispondenza intercorsa
direttamente tra la controparte e quest'ultima, non si può ravvisare nel fatto,
per l'architetto, di aver chiesto un acconto anche per la direzione lavori il
fatto che non ci fosse un legame contrattuale tra la controparte e AO 2.
2.8
I convenuti ritengono,
altresì, che a suffragio della loro tesi vi è che essi non hanno mai pagato
nulla direttamente a AO 2, bensì all'arch. AO 1 (appello, pag. 8 in mezzo). Posto che, come illustrato sopra, è emerso che quest'ultimo ha chiesto alla controparte
il pagamento anche della parte di acconti e onorari di spettanza di AO 2, anche
qualora il loro asserto fosse dimostrato la censura sarebbe comunque
ininfluente ai fini del giudizio.
2.9
Gli appellanti rinviano,
infine, all'interrogatorio formale di AP 1 (memoriale, pag. 7 in basso, 8 in alto e 9 in fondo). Egli ha dichiarato: "le mie comunicazioni al signor __________
avvenivano quando il signor AO 1 non era raggiungibile o era assente"
(verbale 14 maggio 2008, pag. 3, risposta n. 9). Dalla documentazione
summenzionata (cfr. segnatamente doc. H) emerge, tuttavia, che quest'ultimo ha
mandato le comunicazioni relative al cantiere in corso sia all'architetto sia a
AO 2, in copia o direttamente. Dagli atti non emerge quindi che la controparte abbia
comunicato con quest'ultima unicamente qualora l'arch. AO 1 fosse stato assente.
Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto. Di conseguenza, la
decisione della Pretora di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione
attiva di AO 2 dev'essere confermata.
3.
Gli appellanti
contestano, inoltre, la decisione della prima giudice di respingere l'eccezione
di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 2.
3.1
La Pretora ha spiegato che
dagli estratti dei registri di commercio e fondiario, così come dall'atto
notarile di costituzione della convenuta, risulta che essa è divenuta
proprietaria del fondo in questione in corso di edificazione dell'abitazione e
che il suo capitale sociale è detenuto prevalentemente (2'398 azioni su 2'400) da
AP 1, presidente e delegato con firma individuale. Tale società ha inoltre
stipulato contratti con gli artigiani allestiti dagli attori, inviato loro
delle lettere pertinenti alla presente fattispecie e ha liquidato varie fatture
dell'arch. AO 1. Essa è, infine, beneficiaria di una garanzia emessa da __________
per le opere eseguite da artigiani sul cantiere in questione.
3.2
I convenuti affermano,
anzitutto, che dal decreto impugnato non sarebbe dato di sapere a fronte di
quale atto giuridico la società AP 2 avrebbe concluso o assunto il rapporto
contrattuale controverso (appello, pag. 12 in alto). Come esposto sopra, la prima giudice ha motivato la propria decisione. Gli appellanti, limitandosi alla
contestazione generica testé menzionata, non si confrontano quindi con le
argomentazioni pretorili, sicché su questo punto il gravame è irricevibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
3.3
Gli appellanti, poi, non
contestano gli accertamenti pretorili. Essi sostengono, tuttavia, che tali
circostanze non significano ancora che la società in questione abbia concluso
un contratto con gli attori (memoriale, pag. 12 in basso e 13 in alto). Essi affermano che il fatto di aver stipulato dei contratti con altri
artigiani sia irrilevante (memoriale, pag. 15 in fondo e 16 in basso). I convenuti dimenticano, tuttavia, che come precisato dalla prima giudice
tali contratti sono stati allestiti dagli attori, e che oltre ad apparire lei
quale committente sono indicati anche l'arch. AO 1 e AO 2. Gli appellanti
soggiungono che il fatto, per la società AP 2, di aver esplicitamente dichiarato di assumere il debito di AP 1 nei confronti delle ditte __________ ed __________
(doc. 26) costituisce la "chiara prova che ove (…) intendeva vincolarsi,
essa doveva contrarre effettivamente un obbligo" (memoriale, pag. 16 in alto). Se non che, per essere partner contrattuale non è necessaria una simile convenzione e,
in ogni caso, il fatto che in tale frangente la società AP 2 l'abbia sottoscritta non può comportare, automaticamente, l'esclusione di tale
suo ruolo. Anche su questo punto l'appello è respinto.
3.4
I convenuti reputano che
nella loro petizione gli attori abbiano escluso un ruolo della società AP 2
nella relazione "del contratto d'architetto". Unicamente con la
replica essi avrebbero invocato l'assunzione di obblighi giusta l'art. 181 CO. Gli
appellanti sostengono che ciò emergerebbe dal punto 3 dei fatti della petizione
(appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la circostanza che gli attori abbiano
affermato che AP 1 aveva conferito un mandato all'arch. AO 1 non significa che la società AP 2 non sia anch'essa parte contrattuale. Invero, a quella data essa non esisteva
ancora, tant'è che gli attori hanno menzionato la sua costituzione al
successivo punto 7. La censura è quindi inconsistente.
3.5
Gli appellanti sostengono,
altresì, che l'arch. AO 1 ha inviato le richieste di acconto e i relativi
richiami di pagamento unicamente a AP 1, che avrebbe corrisposto i relativi
importi (memoriale, pag. 14 e 17). Inoltre, essi ritengono che, a differenza di
quanto accertato dalla Pretora, la società AP 2 non avrebbe corrisposto alcunché all'architetto (doc. AR). Gli appellanti rinviano a una dichiarazione di AP 1
quale presidente del Consiglio di amministrazione della società AP 2, con la
quale afferma che quest'ultima non ha mai effettuato alcun pagamento in favore
dell'arch. AO 1 (mappetta doc. III – 32, erroneamente indicato dalle parti
quale doc. 57). Essa è stata prodotta nell’ambito della domanda di edizione da
controparte e nella medesima è indicato che è stata richiesta dalla Pretora. Tale
dichiarazione si esaurisce in un mero asserto di parte che neppure riunisce i
presupposti dell'art. 208 CPC sul giuramento di edizione. Gli appellanti
ritengono che il doc. AR sul quale la prima giudice ha fondato il suo giudizio non
dimostra gli avvenuti pagamenti da parte della società AP 2 nei confronti
dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 17 in mezzo). Esso contempla, a loro dire,
"i valori che facevano parte del fondo part. no. __________ al momento del
suo conferimento ai sensi dell'art. 634 CO alla società AP 2 (sino a dicembre
2002), atto a stabilire il prezzo d'apporto, oltre ai valori corrispondenti
alle prestazioni di cui ai cennati espressi obblighi contratti dalla AP 2 con i
diversi citati artigiani (…) nell'ambito dell'ultimazione dei lavori relativi
all'edificazione della part. no. __________ ai sensi di quanto si proponeva al
momento della sua costituzione". Nel doc. AR, intestato a AP 2, emergono
degli importi che sarebbero stati versati all'arch. AO 1, in un periodo precedente alla costituzione della società in questione, nonché a diversi artigiani,
prima e dopo la sua costituzione. Dall'estratto RC emerge: "conferimenti
in natura e assunzione di beni: apporto inventario della particella no. __________
RFD di __________ per il valore complessivo di CHF 5'664'900.-". Non è
dato di capire in che misura l'elenco delle spese per architetto possa essere
determinante per stabilire il valore del conferimento in natura. Altri costi
relativi alle prestazioni dell'arch. AO 1 sono inoltre elencati nel doc. AS,
intestato a AP 1. Quest'ultimo ha confermato di aver allestito entrambi i
documenti (verbale interrogatorio formale, pag. 2, risposta n. 3). Nel doc. AD,
poi, sotto la dicitura "montant des contrats avec AP 2 " è indicata
una posta denominata "architecte". Anche in questo caso AP 1 ha dichiarato che le annotazioni su tale documento sono state scritte da lui (loc. cit., risposta
n. 1). Non va dimenticato che egli è il presidente e delegato con firma
individuale di tale società. Le sole circostanze evocate dagli appellanti non
significano quindi ancora che la ditta in questione non sia parte contrattuale,
posto che il suo ruolo emerge peraltro dalla documentazione, come esposto
sopra, dalla Pretora.
3.6
I convenuti affermano,
inoltre, che l'arch. AO 1 ha sempre ritenuto suo partner contrattuale
unicamente AP 1. Ciò emergerebbe dal doc. H24 (appello, pag. 15 in alto e 17). In tale missiva l’architetto afferma che "que vient faire la
société "AP 2 " à laquelle je n'ai jamais adresser (recte: adressé) la
moindre facture?". Egli ha risposto allo scritto di cui al doc. H23
del legale dei convenuti, nel quale questi ha affermato di tutelare gli
interessi sia di AP 1 sia della società in questione e di contestare la sua
nota d'onorario. Egli ha rinviato, peraltro, a due missive 20 gennaio 2005,
ciascuna dei convenuti. In realtà, una delle due lettere è datata 24 gennaio
2004.
(doc. 15). L'altra è il doc. 13. Se non che, l'arch. AO 1 si è unicamente
domandato perché la società in questione contestava la sua fattura, dato che
egli non aveva chiesto a lei il pagamento. Tuttavia, non va dimenticato che
nella petizione gli attori hanno domandato la condanna dei convenuti in solido.
La circostanza che l’architetto abbia affermato di aver indirizzato la fattura
unicamente a AP 1 non sta ancora a significare che non ritenesse parte
contrattuale anche la società. Non va dimenticato, inoltre, che lo stesso
legale dei convenuti ha agito in rappresentanza di entrambi, rinviando peraltro
a loro missive nei confronti dell'architetto. Tutto lascia quindi intendere che
anche la ditta AP 2 fosse partner contrattuale degli attori.
3.7
I convenuti contestano la
rilevanza dei doc. 15 e 16 citati dalla Pretora. Essi affermano che con tali
missive la società AP 2 avrebbe comunicato agli attori di non trasmettere a
terzi artigiani preavvisi di pagamenti, nonché a non agire in suo nome e per
suo conto. Da qui la volontà, a dire degli appellanti, di non essere
rappresentata dai medesimi (memoriale, pag. 18 in alto). Con tali missive la società AP 2 ha comunicato il 24 gennaio 2005 all'arch. AO 1, rispettivamente a AO 2: "nous vous prions de cesser
immédiatement votre pratique qui consiste à envoyer des préavis de paiement
visés par vous aux entrepreneurs sans nous avoir consultés auparavant ni avoir
reçu notre accord préalable. Nous vous confirmons à nouveau l'interdiction de
vous exprimer en notre nom et pour notre compte par tout acte vis-à-vis de
tiers sans notre expresse et entière approbation". Essa non
afferma, quindi, in maniera generale di non agire in sua vece, ma precisa che
gli attori possono farlo solo con il suo accordo. Non va inoltre dimenticato
che due missive di contenuto identico sono state inviate agli attori anche da AP
1, con il quale nemmeno gli appellanti contestano che esistesse un rapporto
contrattuale con la controparte (doc. 13 e 14).
3.8
Gli appellanti affermano,
infine, che a dimostrazione della loro tesi vi è il fatto che l'arch. AO 1 ha inviato le proprie fatture unicamente a AP 1 (memoriale, pag. 18 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto, tale circostanza non è sufficiente a negare il ruolo
quale parte contrattuale di AP 2. Non va invero dimenticato che AP 1 era ed è
tuttora presidente e delegato con firma individuale di tale società. Lo stesso
dicasi del doc. AE (appello, pag. 16 i mezzo). Anche se si volesse escludere la
sua rilevanza probatoria, le conclusioni suesposte non verrebbero modificate.
In definitiva, al riguardo l'appello dev'essere respinto e dev'essere
confermata la decisione della Pretora di respingere l'eccezione di mancanza di
legittimazione passiva della società AP 2.
4.
Resta da esaminare
l'eccezione di incompetenza territoriale ribadita dagli appellanti. La Pretora
ha ritenuto che fossero riuniti i presupposti dell'art. 7 cpv. 1 LForo. In
virtù del domicilio a __________ della convenuta AP 2, ella ha quindi respinto
l'eccezione di incompetenza.
4.1
I convenuti eccepiscono
l'incompetenza anzitutto perché non vi sarebbe la legittimazione passiva di AP
2.
(appello, pag. 19 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto (consid. 3), tale
censura non può essere seguita.
4.2
Essi
sostengono, altresì, che l'art. 7 cpv. 1 LForo non sia applicabile alla
fattispecie poiché non esisterebbe tra di loro un litisconsorzio necessario o
facoltativo. Al riguardo, essi rinviano a quanto illustrato nelle loro
conclusioni, richiamandole integralmente (appello, pag. 19 in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è
inconciliabile con l’esigenza
di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36
ad art. 309). Non è inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 97 cfr. 3 CPC,
secondo il quale il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se
esistono i presupposti processuali, segnatamente la competenza per materia, per
valore e quella territoriale se il foro è imperativo. Il foro previsto
dall'art. 7 cpv. 1 LForo non è definito come tale. Su
questo punto l’appello è dunque
irricevibile.
5.
Allo
stadio in cui si trova la causa (istruttoria limitata alle eccezioni) si può
ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1 e i
due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due
convenuti. Inizialmente i due contratti sono invero stati conclusi tra i
singoli attori e il convenuto AP 1, ma dopo il passaggio di proprietà alla
convenuta AP 2 SA gli attori hanno continuato a prestare la loro attività per
il medesimo progetto, senza che il primo committente sia stato formalmente
sostituito dalla nuova proprietaria. Con alcuni artigiani vi è invero stata una
formale sostituzione del committente, ma tale circostanza non è di aiuto in
concreto, poiché tali contratti sono estranei al contenzioso qui in esame,
promosso dall’architetto progettista e dalla direttrice dei lavori. Si deve
quindi concludere che entrambi i convenuti erano congiuntamente parte a ognuno
dei due contratti con i singoli attori. Ci si trova dunque in presenza di un
litisconsorzio passivo. È dunque applicabile l’art. 7 LForo. Il Codice di
procedura civile ticinese non ammette tuttavia il litisconsorzio facoltativo
improprio, né attivo né passivo (Rep. 1990 264, RtiD II-2005 n. 7c 670). Ne
deriva che il Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare
due distinti allegati per le parti convenute, uno per il contratto
dell’architetto progettista e uno per il contratto della direttrice dei lavori.
6.
Alla
luce di quanto suesposto il gravame, nella misura in cui è ricevibile, è
respinto. Gli oneri processuali di appello sono a carico, in solido, degli
appellanti, che verseranno, sempre con il vincolo di solidarietà, un'adeguata
indennità per ripetibili agli appellati (art. 148 CPC). Nella determinazione
della tassa di giustizia si tiene conto da un lato dell’elevato valore della
vertenza e dall’altra della complessità dei temi portati a giudizio. Il valore
litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 2'636'408.- in virtù dell'art. 52
LTF.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. Nella misura in cui è
ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP 1 e di AP 2 è respinto.
2.
Gli oneri
processuali di appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
1’500.-
b) spese fr.
100.
-
fr.
1’600.-
sono posti in solido a
carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con il vincolo di
solidarietà, complessivi fr. 4'000.- all'arch. AO 1 e a AO 2 per ripetibili.
3.
Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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