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Decisione

12.2008.187

Eccezione di carenza di legittimazione passiva e di legittimazione attiva, incompetenza territoriale, contratto per opere da architetto progettista e per direzione dei lavori, litisconsorzio facoltati

3 luglio 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti che con appello 4 settembre 2008 chiedono la riforma del querelato

giudizio nel senso di accogliere le eccezioni da loro sollevate;

mentre

gli attori con osservazioni 10 ottobre 2008 postulano la reiezione del gravame;

ritenuto

in fatto: A. Con petizione 6 aprile 2006 l'arch. AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, di condannare in solido AP 1 e AP

2 al versamento di fr. fr. 1'875'449.- oltre interessi

all'arch. AO 1 a titolo di corrispettivo per opere di architetto-progettista e di fr. 760'959.- oltre

interessi a AO 2 quale mercede

per la direzione lavori, tutte prestazioni inerenti all'edificazione della

villa sul fondo n. __________ RFD di __________. Con risposta 22 agosto 2006 i

convenuti si sono opposti alla domanda, eccependo altresì in via preliminare la carenza di legittimazione passiva di AP 2, di legittimazione

attiva di AO 2 e di incompetenza territoriale. Con replica e duplica le parti

hanno ribadito il loro punto di vista, così come all'udienza preliminare 12

febbraio 2007, limitata alle eccezioni sollevate dai convenuti. Esperita

l'istruttoria, esse hanno rinunciato al dibattimento finale, producendo

memoriali scritti, nei quali hanno ribadito le loro domande. Statuendo con

decreto 21 luglio 2008 la Pretora ha respinto tutte le eccezioni.

B. Con

appello 4 settembre 2008 AP 1 e AP 2 sono insorti contro il giudizio testé

menzionato, chiedendone la riforma nel senso di accogliere le eccezioni da loro

sollevate. Con osservazioni 10 ottobre 2008 gli attori postulano la reiezione

del gravame.

Considerato

in diritto: 1. La Pretora ha respinto sia l'eccezione di carenza di

legittimazione attiva di AO 2, sia quelle di legittimazione passiva di AP 2 e

di incompetenza territoriale. Gli appellanti contestano integralmente il

decreto pretorile. Le singole censure sono vagliate in appresso.

2. I

convenuti criticano la reiezione dell'eccezione di mancanza di legittimazione

attiva di AO 2 (appello, pag. 4-11). Essi ritengono che non basta che una parte

abbia "in qualche modo operato sul cantiere" per comportare

l'esistenza di un contratto di mandato. AO 2 è, semmai, da reputarsi

un'ausiliaria dell'arch. AO 1.

2.1 Secondo la

Pretora dalla documentazione agli atti emerge che AO 2 ha eseguito opere di direzione lavori e altre prestazioni in favore dei convenuti. La prima giudice

ha rinviato ai doc. 9 e 10 per quanto concerne il mandato concernente

l'acquisto della particella n. __________ RFD di __________, al doc. G per la

stesura dei contratti tra gli artigiani e i convenuti, ai doc. V, AB e AU per

la sua presenza in qualità di direttrice lavori alle riunioni di cantiere, ai

doc. AC AAD, AAF, AAG e AAH per le lettere e comunicazioni agli artigiani e al

doc. AAI per il programma dei lavori attinente ai vari artigiani. La Pretora ha

poi precisato che l'esecuzione di lavori per i convenuti è confermata anche

dalla corrispondenza intercorsa tra le parti (H2, H3, H5-H14, H16 e H17 e H23).

2.2 Gli

appellanti contestano anzitutto la pertinenza dei doc. 9 e 10. Essi ritengono,

invero, che dagli stessi emerge, semmai, che AP 1 ha conferito mandato alla persona fisica __________, non a AO 2 (pag. 8 in fondo). Nello scritto 11 agosto 2000 (doc. 9), indirizzato a __________, il convenuto testé

menzionato ha scritto "je vous donne mandat d'entreprendre toutes les

démarches nécessaires en vue de me permettre d'acquérir la parcelle __________

à __________ ". Se non che, con la presente causa AO 2 non chiede il

pagamento di tale prestazione. Nella petizione gli attori hanno postulato, per

quanto concerne AO 2, il pagamento di complessivi fr. 1'101'700.-,

facendo riferimento al "conteggio di liquidazione allestito con scadenza

al 31.12.2004 (costo determinante per le 4 fasi dei lavori: fr.

30'792'750.-)". Da tale importo è stato dedotto l'acconto di fr.

501'875.-, mentre è stato aggiunto un importo di fr. 161'134.- inerente a

"5 fatture di cui alla ricapitolazione 2.9.2005 e fattura 31.8.2005"

(petizione, pag. 17 seg.). L'importo di fr. 1'101'700.- concerne la fase 4 (esecutiva), concernente i contratti

con gli imprenditori e la direzione dei lavori, rispettivamente la fase 5 (fase

finale) di liquidazione finale e direzione dei lavori di garanzia (doc. AT).

Per quanto concerne la fattura 31 agosto 2005 (allegata al doc. P), dalla

lettura della medesima si evince che anch'essa non concerne il mandato di cui

ai doc. 9 e 10. Nella "fattura finale" (doc. Q), ove sono indicate

anche le cinque fatture di complessivi fr. 5'937.38, è indicato che essa

concerne le prestazioni tecniche di AO 2 al "31.12.2004 inerenti la prima,

seconda, terza e quarta fase dei lavori". Sulla scorta del doc. AT,

quindi, se ne deduce che anche tali fatture non concernono il mandato dibattuto

in questo punto. Ne consegue che la censura, seppur fondata sull'indicazione errata

della Pretora secondo la quale la legittimazione attiva di AO 2 si fonda anche

sui documenti in questione, non ha rilevanza ai fini del giudizio.

2.3 Gli

appellanti ritengono, altresì, che il doc. G sia inconferente sulla questione,

dato che non dice alcunché sui rapporti tra le parti (memoriale, pag. 9 in alto e 11). La prima giudice ha spiegato che lo stesso attesta la stesura, da parte di AO 2, di

contratti tra gli artigiani e i convenuti. Secondo questi ultimi, invece,

siccome sotto la dicitura "direzione lavori" appare la firma

dell'arch. AO 1, da tale documento emerge che AO 2 è unicamente persona

ausiliaria all'architetto. Non si comprende tuttavia la censura. Dal doc. G risulta invero che sotto tale dicitura vi è sia la firma dell'arch. AO 1

sia degli organi o rappresentanti di AO 2. Anzi, in un contratto manca una

firma, ma è quella dell'arch. AO 1 (doc. G, pag. 4). In due contratti (loc.

cit., pag. 10 seg.) manca la firma di AO 2, ma è anche vero che per quanto

concerne il ruolo di quest'ultima essa appare direttamente a destra della

dicitura "direzione dei lavori", mentre l'arch. AO 1 appare alla sua

sinistra. Il fatto, poi, che anche quest'ultimo sia indicato sotto tale

dicitura non sta ancora a significare che egli facesse i medesimi lavori di AO

2. Invero, non va dimenticato che gli attori stessi sostengono che

l'arch. AO 1 si sia occupato del progetto e della sorveglianza architettonica

della costruzione, tant'è che, come verrà illustrato in seguito, AP 1 gli ha

inviato delle missive proprio riguardanti tale aspetto (consid. 2.5). La tesi degli appellanti non può quindi essere seguita.

2.4 Per quanto

concerne le lettere e comunicazioni agli artigiani (doc. AC, AAD, AAF, AAG, e

AAH), gli appellanti ritengono che non provano in alcun modo l'esistenza di un

contratto di mandato di direzione lavori con AO 2. Essi ribadiscono che quest'ultima

ha agito quale ausiliaria dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 9 e 11). Dal doc. AC

emerge che AO 2 ha inviato alle "ditte operanti in cantiere"

rispettivamente alle "ditte interessate" diverse missive o fax

concernenti la costruzione in questione, datati 16 luglio, 1° settembre, 15

settembre, 28 settembre (= doc. AAG) e 18 ottobre 2004 (= doc. AAH). Dalle medesime

emerge che esse – a parte quella 18 ottobre 2004 – sono state mandate in copia

anche a AP 1, ciò che gli appellanti non contestano. Da tale circostanza ne

deriva, quindi, che essa ha informato l'attore direttamente, non per il tramite

dell'architetto. Inoltre, lo stesso AP 1 ha inviato il 28 maggio 2004 un fax all'arch. AO 1, con copia a __________. La Pretora ha ritenuto che AO 2 aveva

effettuato le proprie prestazioni per il tramite di __________. Gli appellanti

contestano tale circostanza (memoriale, pag. 8 in fondo). Se non che, come testé detto la corrispondenza indirizzata da AO 2 agli artigiani di cui

al doc. AC è stata inviata in copia anche a AP 1, che non poteva quindi

ignorare che era essa ad agire e non il suo delegato in nome proprio. Per

tacere del fatto che gli appellanti hanno sostenuto tale tesi unicamente in

relazione ai doc. 9 e 10, che non concernono, come esposto sopra (consid. 2.2),

la direzione dei lavori oggetto della presente causa. Inviando, quindi, la sua

missiva in copia a __________, AP 1 ha informato AO 2. Si aggiunga, seppur a

titolo abbondanziale, che un indizio sul ruolo di __________ risulta anche dal

fatto che all'epoca dei fatti egli era delegato con firma individuale della

società testé menzionata. Quanto scritto sopra vale

anche per le missive di cui ai doc. AAF e scritti 10 ottobre 2004 (doc. AAI),

inviati in copia anche a AP 1, cosa, quest'ultima, che

gli appellanti non contestano. Tale

modo di procedere non conforta quindi in alcun modo la tesi degli appellanti, mentre

conferma il giudizio pretorile. Il doc. AAD, per concludere, è un avviso

importante agli artigiani confezionato dalla direzione lavori e sottoscritto da

__________. Sebbene i convenuti possano dirsi ignari del medesimo, alla luce di

quanto suesposto il medesimo risulta non determinante ai fini del giudizio. Anche

su questo punto l'appello è pertanto respinto.

2.5 Gli

appellanti contestano altresì la rilevanza della corrispondenza tra le parti di

cui al doc. H. Al riguardo, essi ribadiscono che il ruolo di AO 2 era quello di

ausiliaria dell’architetto e che da tali missive non emerge in alcun modo

l'esistenza di un contratto di mandato da loro conferito alla società in

questione (memoriale, pag. 9 in fondo e 11). Il doc. H2 è un fax 26 novembre

2004 di AP 1 all'artigiano __________. Esso è inviato in copia a __________ e

all'arch. AO 1. Come esposto sopra, non si comprende il motivo di inviare tale

missiva in copia anche a __________ se AO 2 fosse stata unicamente

un'ausiliaria dell'arch. AO 1. Già si è detto sopra (consid. 2.4) sul ruolo di __________.

Per tacere del fatto che il fax di cui al doc. H4, indirizzato da AP 1 al

medesimo artigiano, è stato inviato in copia unicamente a __________. Con i fax

di cui ai doc. H5 e H6, poi, AP 1 ha inviato un fax concernente i lavori sul

cantiere direttamente a __________, con la specificazione, dopo tale

destinatario, di "AO 2". Lo stesso dicasi della missiva doc. H16 (= doc. 14), inviata da AP 1 a AO 2. Con la medesima egli diffida l'attrice dall'inviare dei "préavis de paiement visés par vous aux

entrepreneurs sans m'avoir consulté auparavant ni avoir reçu mon accord

préalable. Je vous confirme à nouveau l'interdiction de vous exprimer en mon

nom et pour mon compte par tout acte vis-à-vis de tiers sans mon express et

entière approbation". Egli specifica, peraltro, "de rechercher votre

responsabilité en ce qui concernerait ces paiements excédentaires". Da

tale missiva emerge quindi chiaramente che l'attore si è rapportato

direttamente a AO 2, non ritenendola ausiliaria dell'arch. AO 1. Tant'è che lo

stesso giorno egli ha mandato la medesima missiva, separatamente, anche

all'arch. AO 1 (doc. 13). Nella missiva di cui al doc. H17 (= doc. 16), di

contenuto identico a quello testé menzionato, la società AP 2 ha anch'essa scritto direttamente a AO 2 e, separatamente, all'architetto (doc.

15). Al riguardo gli appellanti affermano che gli scritti H16 e H17 sono

precedenti alla contestata nota d'onorario 15 gennaio 2005 allegata al doc. H32

e al "récapitulatif général" di cui al doc. P, foglio 6. Essi

affermano che tale circostanza significherebbe che l'arch. AO 1 abbia inteso

"le citate manifestazioni di volontà delle appellanti (…) nel senso di

ritenersi l'unico avente diritto delle contestate pretese derivanti dalle opere

di edificazione" (appello, pag. 10 in alto). La censura non influisce sul giudizio, dato che anche qualora si volesse seguire la tesi degli appellanti

sulla comprensione dell'architetto, quanto da lui inteso non comporterebbe

l'inesistenza di un mandato tra i convenuti e AO 2. Con fax doc. H7, H9, H11,

H12 e H13, poi, AP 1 ha scritto all'arch. AO 1 con copia a "__________, AO

2". Gli attori hanno affermato che l'arch. AO 1 si è occupato del progetto

e della sorveglianza architettonica della costruzione (petizione, pag. 8 in mezzo). Il fax doc. H7 concerne proprio questioni di architettura interna e la

precisazione: "en attendant que tu me proposes une solution, il est bien

évident que __________ ne doit pas poser les rampes de l'escalier (…)". Con

il fax doc. H11 AP 1 ha informato che un responsabile di tale

ditta "est venu demandé un acompte", soggiungendo che "il y a

deux jours c'était __________, auparavant, __________ e __________, tous

prétendent que tu m'as remis des demandes d'acompte". Considerato

che dallo scritto H7 emerge che l'arch. AO 1 ha dovuto, su richiesta della controparte, coordinare l'intervento della ditta __________ per ragioni di

architettura interna, risulta credibile che abbia potuto interloquire con la

medesima anche a proposito di acconti, senza che tale circostanza possa

comportare che egli si occupasse anche della direzione dei lavori che invece,

come asserito dagli attori, competeva a AO 2. Il fatto, poi, che siano

menzionate anche altre ditte non può, a sé stante, inficiare quanto accertato

dalla Pretora. Anche il fax doc. H12, inoltre, concerne questioni

architettoniche, ovvero il regolamento di "seuils planète".

Tale aspetto è l'oggetto anche del fax doc. H9. Quanto, infine, alla

raccomandata doc. H8 e al fax doc. H10, esse sono state inviate da AP 1 alla

ditta __________ e in copia sia all'arch. AO 1 sia a __________. Lo stesso

dicasi della missiva doc. H20 indirizzata ad alcuni artigiani. Tale modo di

procedere lascia quindi intendere che AO 2 non fosse semplicemente un'ausiliaria

dell'architetto. Gli appellanti contestano anche l'apprezzamento della Pretora

del doc. H 23 (memoriale, pag. 10 in mezzo e in fondo). In tale missiva 9 marzo

2005 il legale dei convenuti ha scritto all'arch. AO 1 affermando: "con riferimento

alla sua lettera del 25 gennaio 2005 attinente al sua nota d'onorario risp.

quella della AO 2 (…)", "per le sue prestazioni e per quelle della AO

2 era stato pattuito un onorario forfetario pari a complessivi fr. 1'650'000.-

(…)", "ad ogni buon conto, ritengo comunque opportuno fissare un

colloquio e/o incontro con lei e gli organi della AO 2 (…) per esperire

trattative atte a dirimere l'attuale controversia in via del tutto

bonale". La Pretora ha ritenuto che il fatto di menzionare separatamente AO

2 conferma che essa ha svolto dei lavori per i convenuti. Si condivide con gli

appellanti che la circostanza di aver eseguito delle prestazioni non significa

ancora che essa non abbia agito quale ausiliaria dell'architetto. Tuttavia, dal

contenuto della missiva testé citata emerge che la medesima, menzionata sempre

separatamente, aveva anche agli occhi degli appellanti un ruolo distinto da

quello dell'arch. AO 1. Qualora ne fosse stata l'ausiliaria, non si sarebbe

invero resa necessaria tale distinzione. Gli appellanti menzionano, altresì, la

risposta dell'architetto di cui al doc. H24. Egli contesta, con tale scritto,

quanto addebitatogli da controparte. Non si comprende tuttavia come tale

risposta possa suffragare la tesi degli appellanti. Né sono utili le missive doc.

H33 e H36 del legale dei convenuti. D'altra parte, gli appellanti nemmeno

sostanziano il loro asserto, sicché al riguardo l'appello è finanche

irricevibile. Ma anche se si volesse dedurre che siccome con lo scritto doc.

H36 il legale dei convenuti ha contestato l'esistenza di un rapporto di mandato

con AO 2, ciò non significherebbe che i documenti summenzionati perdano il loro

valore probatorio.

2.6 Gli appellanti sostengono che

la Pretora non avrebbe vagliato dei documenti a favore della loro posizione (memoriale,

pag. 6). Essi affermano anzitutto che l'ammontare della contestata nota

d'onorario di cui al doc. Q, mai notificata prima della petizione ai convenuti,

corrisponde all'ammontare rivendicato dall'arch. AO 1 (cfr. doc. P1). Nel doc.

P foglio 1 l'architetto ha indicato un importo con la dicitura

"architecte" e un altro, corrispondente a quello della fattura di AO

2, con la dicitura, per l'appunto, "AO 2 ". Dal doc. Q emerge, poi,

che la fattura di AO 2 è stata mandata a "AP 1" presso lo studio di architettura

di AO 1. Motivo per cui questi ha ripreso la medesima nel doc. P foglio 1,

distinguendo però gli onorari di architetto da quelli della medesima. Tant'è

che ha specificato al plurale "solde en notre faveur". Sulla scorta

di tali risultanze non si può quindi seguire la tesi degli appellanti. Nel

"récapitulatif général" di cui al doc. P foglio 6 l'architetto ha invece indicato: "total en ma faveur". Tale ricapitolazione, che porta la

medesima data della fattura di cui al doc. P foglio 1, è proprio la

ricapitolazione di quanto indicato nel doc. P foglio 1, nel doc. P foglio 2 che

concerne prestazioni dell'architetto "hors honoraires" e nel doc. P

Considerandi

foglio 5 dell'architetto. La sola circostanza, quindi, che nella

ricapitolazione egli abbia indicato "total en ma faveur" non può

comportare la rettifica di quanto da lui indicato nel doc. P foglio 1. Anzi, il

fatto che in tale fattura egli abbia specificato separatamente gli onorari di AO

2.

e abbia precisato "solde en notre faveur", mentre nelle altre

fatture abbia indicato "en ma faveur", sposa la tesi degli attori. I

convenuti rinviano, altresì, al doc. O, sostenendo che il totale ivi riportato

corrisponde a quello indicato dall'arch. AO 1 nella fattura allegata al doc.

H32. Se non che, anche in tale documento l'architetto ha suddiviso gli onorari

con la dicitura "architecte" da quelli "AO 2 ". Si rinvia

al riguardo a quanto argomentato sopra. Gli appellanti asseriscono che il fatto

che tutte le fatture emesse da AO 2 siano state notificate all'arch. AO 1 e che

questo presentava le sue note di onorario comprensive di tali importi significa

che essa era una sua ausiliaria. Come si è detto, tuttavia, AO 2 ha sì inviato le sue fatture all'architetto, ma unicamente quale indirizzo (c/o) di AP 1. Inoltre,

già si è detto che l'arch. AO 1 ha distinto le diverse rivendicazioni,

indicando nel dettaglio di cui al doc. P foglio 1 "solde en notre

faveur". I convenuti sostengono che siccome egli ha calcolato l'IVA in suo

favore anche sugli onorari di AO 2, essi sono da considerarsi facenti parte

della sua cifra di affari. Se non che, il fatto di aver calcolato un'unica IVA

non significa ancora che la stessa non possa essere facilmente suddivisibile

tra i due attori. Tant'è che, si ribadisce, l’architetto ha chiesto nel dettaglio

il pagamento dell'importo comprensivo di IVA in favore di entrambi e non

unicamente di lui medesimo. Sia come sia, un eventuale errore dell'architetto

non può comportare l'inesistenza di un rapporto contrattuale tra i convenuti e AO

2.

2.7

Gli appellanti sostengono che

nelle richieste di acconto e nei relativi richiami di pagamento dell'arch. AO 1

sia compresa anche la posta relativa alla direzione dei lavori (memoriale, pag.

7.

in mezzo). Tale circostanza emerge dai doc. 1-7. Gli attori hanno spiegato,

come già evidenziato dinanzi alla prima giudice, che ciò è da ricondurre al

fatto che la controparte aveva accettato che tali richieste le venissero

trasmesse per il tramite dell'arch. AO 1 (osservazioni, pag. 7 in alto). Non vi è evidenza agli atti di tale aspetto. Tuttavia, a fronte delle risultanze sopra

esposte, segnatamente che nelle fatture tale posta è invece sempre stata

indicata separatamente per AO 2, così come della corrispondenza intercorsa

direttamente tra la controparte e quest'ultima, non si può ravvisare nel fatto,

per l'architetto, di aver chiesto un acconto anche per la direzione lavori il

fatto che non ci fosse un legame contrattuale tra la controparte e AO 2.

2.8

I convenuti ritengono,

altresì, che a suffragio della loro tesi vi è che essi non hanno mai pagato

nulla direttamente a AO 2, bensì all'arch. AO 1 (appello, pag. 8 in mezzo). Posto che, come illustrato sopra, è emerso che quest'ultimo ha chiesto alla controparte

il pagamento anche della parte di acconti e onorari di spettanza di AO 2, anche

qualora il loro asserto fosse dimostrato la censura sarebbe comunque

ininfluente ai fini del giudizio.

2.9

Gli appellanti rinviano,

infine, all'interrogatorio formale di AP 1 (memoriale, pag. 7 in basso, 8 in alto e 9 in fondo). Egli ha dichiarato: "le mie comunicazioni al signor __________

avvenivano quando il signor AO 1 non era raggiungibile o era assente"

(verbale 14 maggio 2008, pag. 3, risposta n. 9). Dalla documentazione

summenzionata (cfr. segnatamente doc. H) emerge, tuttavia, che quest'ultimo ha

mandato le comunicazioni relative al cantiere in corso sia all'architetto sia a

AO 2, in copia o direttamente. Dagli atti non emerge quindi che la controparte abbia

comunicato con quest'ultima unicamente qualora l'arch. AO 1 fosse stato assente.

Anche su questo punto l'appello è pertanto respinto. Di conseguenza, la

decisione della Pretora di respingere l'eccezione di carenza di legittimazione

attiva di AO 2 dev'essere confermata.

3.

Gli appellanti

contestano, inoltre, la decisione della prima giudice di respingere l'eccezione

di carenza di legittimazione passiva della convenuta AP 2.

3.1

La Pretora ha spiegato che

dagli estratti dei registri di commercio e fondiario, così come dall'atto

notarile di costituzione della convenuta, risulta che essa è divenuta

proprietaria del fondo in questione in corso di edificazione dell'abitazione e

che il suo capitale sociale è detenuto prevalentemente (2'398 azioni su 2'400) da

AP 1, presidente e delegato con firma individuale. Tale società ha inoltre

stipulato contratti con gli artigiani allestiti dagli attori, inviato loro

delle lettere pertinenti alla presente fattispecie e ha liquidato varie fatture

dell'arch. AO 1. Essa è, infine, beneficiaria di una garanzia emessa da __________

per le opere eseguite da artigiani sul cantiere in questione.

3.2

I convenuti affermano,

anzitutto, che dal decreto impugnato non sarebbe dato di sapere a fronte di

quale atto giuridico la società AP 2 avrebbe concluso o assunto il rapporto

contrattuale controverso (appello, pag. 12 in alto). Come esposto sopra, la prima giudice ha motivato la propria decisione. Gli appellanti, limitandosi alla

contestazione generica testé menzionata, non si confrontano quindi con le

argomentazioni pretorili, sicché su questo punto il gravame è irricevibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

3.3

Gli appellanti, poi, non

contestano gli accertamenti pretorili. Essi sostengono, tuttavia, che tali

circostanze non significano ancora che la società in questione abbia concluso

un contratto con gli attori (memoriale, pag. 12 in basso e 13 in alto). Essi affermano che il fatto di aver stipulato dei contratti con altri

artigiani sia irrilevante (memoriale, pag. 15 in fondo e 16 in basso). I convenuti dimenticano, tuttavia, che come precisato dalla prima giudice

tali contratti sono stati allestiti dagli attori, e che oltre ad apparire lei

quale committente sono indicati anche l'arch. AO 1 e AO 2. Gli appellanti

soggiungono che il fatto, per la società AP 2, di aver esplicitamente dichiarato di assumere il debito di AP 1 nei confronti delle ditte __________ ed __________

(doc. 26) costituisce la "chiara prova che ove (…) intendeva vincolarsi,

essa doveva contrarre effettivamente un obbligo" (memoriale, pag. 16 in alto). Se non che, per essere partner contrattuale non è necessaria una simile convenzione e,

in ogni caso, il fatto che in tale frangente la società AP 2 l'abbia sottoscritta non può comportare, automaticamente, l'esclusione di tale

suo ruolo. Anche su questo punto l'appello è respinto.

3.4

I convenuti reputano che

nella loro petizione gli attori abbiano escluso un ruolo della società AP 2

nella relazione "del contratto d'architetto". Unicamente con la

replica essi avrebbero invocato l'assunzione di obblighi giusta l'art. 181 CO. Gli

appellanti sostengono che ciò emergerebbe dal punto 3 dei fatti della petizione

(appello, pag. 13 in fondo). Se non che, la circostanza che gli attori abbiano

affermato che AP 1 aveva conferito un mandato all'arch. AO 1 non significa che la società AP 2 non sia anch'essa parte contrattuale. Invero, a quella data essa non esisteva

ancora, tant'è che gli attori hanno menzionato la sua costituzione al

successivo punto 7. La censura è quindi inconsistente.

3.5

Gli appellanti sostengono,

altresì, che l'arch. AO 1 ha inviato le richieste di acconto e i relativi

richiami di pagamento unicamente a AP 1, che avrebbe corrisposto i relativi

importi (memoriale, pag. 14 e 17). Inoltre, essi ritengono che, a differenza di

quanto accertato dalla Pretora, la società AP 2 non avrebbe corrisposto alcunché all'architetto (doc. AR). Gli appellanti rinviano a una dichiarazione di AP 1

quale presidente del Consiglio di amministrazione della società AP 2, con la

quale afferma che quest'ultima non ha mai effettuato alcun pagamento in favore

dell'arch. AO 1 (mappetta doc. III – 32, erroneamente indicato dalle parti

quale doc. 57). Essa è stata prodotta nell’ambito della domanda di edizione da

controparte e nella medesima è indicato che è stata richiesta dalla Pretora. Tale

dichiarazione si esaurisce in un mero asserto di parte che neppure riunisce i

presupposti dell'art. 208 CPC sul giuramento di edizione. Gli appellanti

ritengono che il doc. AR sul quale la prima giudice ha fondato il suo giudizio non

dimostra gli avvenuti pagamenti da parte della società AP 2 nei confronti

dell'arch. AO 1 (memoriale, pag. 17 in mezzo). Esso contempla, a loro dire,

"i valori che facevano parte del fondo part. no. __________ al momento del

suo conferimento ai sensi dell'art. 634 CO alla società AP 2 (sino a dicembre

2002), atto a stabilire il prezzo d'apporto, oltre ai valori corrispondenti

alle prestazioni di cui ai cennati espressi obblighi contratti dalla AP 2 con i

diversi citati artigiani (…) nell'ambito dell'ultimazione dei lavori relativi

all'edificazione della part. no. __________ ai sensi di quanto si proponeva al

momento della sua costituzione". Nel doc. AR, intestato a AP 2, emergono

degli importi che sarebbero stati versati all'arch. AO 1, in un periodo precedente alla costituzione della società in questione, nonché a diversi artigiani,

prima e dopo la sua costituzione. Dall'estratto RC emerge: "conferimenti

in natura e assunzione di beni: apporto inventario della particella no. __________

RFD di __________ per il valore complessivo di CHF 5'664'900.-". Non è

dato di capire in che misura l'elenco delle spese per architetto possa essere

determinante per stabilire il valore del conferimento in natura. Altri costi

relativi alle prestazioni dell'arch. AO 1 sono inoltre elencati nel doc. AS,

intestato a AP 1. Quest'ultimo ha confermato di aver allestito entrambi i

documenti (verbale interrogatorio formale, pag. 2, risposta n. 3). Nel doc. AD,

poi, sotto la dicitura "montant des contrats avec AP 2 " è indicata

una posta denominata "architecte". Anche in questo caso AP 1 ha dichiarato che le annotazioni su tale documento sono state scritte da lui (loc. cit., risposta

n. 1). Non va dimenticato che egli è il presidente e delegato con firma

individuale di tale società. Le sole circostanze evocate dagli appellanti non

significano quindi ancora che la ditta in questione non sia parte contrattuale,

posto che il suo ruolo emerge peraltro dalla documentazione, come esposto

sopra, dalla Pretora.

3.6

I convenuti affermano,

inoltre, che l'arch. AO 1 ha sempre ritenuto suo partner contrattuale

unicamente AP 1. Ciò emergerebbe dal doc. H24 (appello, pag. 15 in alto e 17). In tale missiva l’architetto afferma che "que vient faire la

société "AP 2 " à laquelle je n'ai jamais adresser (recte: adressé) la

moindre facture?". Egli ha risposto allo scritto di cui al doc. H23

del legale dei convenuti, nel quale questi ha affermato di tutelare gli

interessi sia di AP 1 sia della società in questione e di contestare la sua

nota d'onorario. Egli ha rinviato, peraltro, a due missive 20 gennaio 2005,

ciascuna dei convenuti. In realtà, una delle due lettere è datata 24 gennaio

2004.

(doc. 15). L'altra è il doc. 13. Se non che, l'arch. AO 1 si è unicamente

domandato perché la società in questione contestava la sua fattura, dato che

egli non aveva chiesto a lei il pagamento. Tuttavia, non va dimenticato che

nella petizione gli attori hanno domandato la condanna dei convenuti in solido.

La circostanza che l’architetto abbia affermato di aver indirizzato la fattura

unicamente a AP 1 non sta ancora a significare che non ritenesse parte

contrattuale anche la società. Non va dimenticato, inoltre, che lo stesso

legale dei convenuti ha agito in rappresentanza di entrambi, rinviando peraltro

a loro missive nei confronti dell'architetto. Tutto lascia quindi intendere che

anche la ditta AP 2 fosse partner contrattuale degli attori.

3.7

I convenuti contestano la

rilevanza dei doc. 15 e 16 citati dalla Pretora. Essi affermano che con tali

missive la società AP 2 avrebbe comunicato agli attori di non trasmettere a

terzi artigiani preavvisi di pagamenti, nonché a non agire in suo nome e per

suo conto. Da qui la volontà, a dire degli appellanti, di non essere

rappresentata dai medesimi (memoriale, pag. 18 in alto). Con tali missive la società AP 2 ha comunicato il 24 gennaio 2005 all'arch. AO 1, rispettivamente a AO 2: "nous vous prions de cesser

immédiatement votre pratique qui consiste à envoyer des préavis de paiement

visés par vous aux entrepreneurs sans nous avoir consultés auparavant ni avoir

reçu notre accord préalable. Nous vous confirmons à nouveau l'interdiction de

vous exprimer en notre nom et pour notre compte par tout acte vis-à-vis de

tiers sans notre expresse et entière approbation". Essa non

afferma, quindi, in maniera generale di non agire in sua vece, ma precisa che

gli attori possono farlo solo con il suo accordo. Non va inoltre dimenticato

che due missive di contenuto identico sono state inviate agli attori anche da AP

1, con il quale nemmeno gli appellanti contestano che esistesse un rapporto

contrattuale con la controparte (doc. 13 e 14).

3.8

Gli appellanti affermano,

infine, che a dimostrazione della loro tesi vi è il fatto che l'arch. AO 1 ha inviato le proprie fatture unicamente a AP 1 (memoriale, pag. 18 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto, tale circostanza non è sufficiente a negare il ruolo

quale parte contrattuale di AP 2. Non va invero dimenticato che AP 1 era ed è

tuttora presidente e delegato con firma individuale di tale società. Lo stesso

dicasi del doc. AE (appello, pag. 16 i mezzo). Anche se si volesse escludere la

sua rilevanza probatoria, le conclusioni suesposte non verrebbero modificate.

In definitiva, al riguardo l'appello dev'essere respinto e dev'essere

confermata la decisione della Pretora di respingere l'eccezione di mancanza di

legittimazione passiva della società AP 2.

4.

Resta da esaminare

l'eccezione di incompetenza territoriale ribadita dagli appellanti. La Pretora

ha ritenuto che fossero riuniti i presupposti dell'art. 7 cpv. 1 LForo. In

virtù del domicilio a __________ della convenuta AP 2, ella ha quindi respinto

l'eccezione di incompetenza.

4.1

I convenuti eccepiscono

l'incompetenza anzitutto perché non vi sarebbe la legittimazione passiva di AP

2.

(appello, pag. 19 in mezzo). Alla luce di quanto suesposto (consid. 3), tale

censura non può essere seguita.

4.2

Essi

sostengono, altresì, che l'art. 7 cpv. 1 LForo non sia applicabile alla

fattispecie poiché non esisterebbe tra di loro un litisconsorzio necessario o

facoltativo. Al riguardo, essi rinviano a quanto illustrato nelle loro

conclusioni, richiamandole integralmente (appello, pag. 19 in fondo). Se non che, il richiamo alle motivazioni espresse dinanzi al primo giudice è

inconciliabile con l’esigenza

di una motivazione chiara degli allegati di appello (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 36

ad art. 309). Non è inoltre applicabile alla fattispecie l'art. 97 cfr. 3 CPC,

secondo il quale il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se

esistono i presupposti processuali, segnatamente la competenza per materia, per

valore e quella territoriale se il foro è imperativo. Il foro previsto

dall'art. 7 cpv. 1 LForo non è definito come tale. Su

questo punto l’appello è dunque

irricevibile.

5.

Allo

stadio in cui si trova la causa (istruttoria limitata alle eccezioni) si può

ritenere che esistono due contratti: uno di progettazione tra l’attore AO 1 e i

due convenuti e uno di direzione dei lavori tra l’attrice AO 2 e i due

convenuti. Inizialmente i due contratti sono invero stati conclusi tra i

singoli attori e il convenuto AP 1, ma dopo il passaggio di proprietà alla

convenuta AP 2 SA gli attori hanno continuato a prestare la loro attività per

il medesimo progetto, senza che il primo committente sia stato formalmente

sostituito dalla nuova proprietaria. Con alcuni artigiani vi è invero stata una

formale sostituzione del committente, ma tale circostanza non è di aiuto in

concreto, poiché tali contratti sono estranei al contenzioso qui in esame,

promosso dall’architetto progettista e dalla direttrice dei lavori. Si deve

quindi concludere che entrambi i convenuti erano congiuntamente parte a ognuno

dei due contratti con i singoli attori. Ci si trova dunque in presenza di un

litisconsorzio passivo. È dunque applicabile l’art. 7 LForo. Il Codice di

procedura civile ticinese non ammette tuttavia il litisconsorzio facoltativo

improprio, né attivo né passivo (Rep. 1990 264, RtiD II-2005 n. 7c 670). Ne

deriva che il Pretore dovrà assegnare ai due attori un termine per presentare

due distinti allegati per le parti convenute, uno per il contratto

dell’architetto progettista e uno per il contratto della direttrice dei lavori.

6.

Alla

luce di quanto suesposto il gravame, nella misura in cui è ricevibile, è

respinto. Gli oneri processuali di appello sono a carico, in solido, degli

appellanti, che verseranno, sempre con il vincolo di solidarietà, un'adeguata

indennità per ripetibili agli appellati (art. 148 CPC). Nella determinazione

della tassa di giustizia si tiene conto da un lato dell’elevato valore della

vertenza e dall’altra della complessità dei temi portati a giudizio. Il valore

litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale

federale è di fr. 2'636'408.- in virtù dell'art. 52

LTF.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. Nella misura in cui è

ricevibile l'appello 4 settembre 2008 di AP 1 e di AP 2 è respinto.

2.

Gli oneri

processuali di appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

1’500.-

b) spese fr.

100.

-

fr.

1’600.-

sono posti in solido a

carico degli appellanti, che rifonderanno, sempre con il vincolo di

solidarietà, complessivi fr. 4'000.- all'arch. AO 1 e a AO 2 per ripetibili.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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