12.2008.191
Contratto di leasing per veicolo automobile concluso nel 2002, rescissione per inadempienza contrattuale (mancato pagamento delle quote), pretese per mancata consegna del veicolo e per pagamento della
25 ottobre 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.191
Data decisione, Autorità:
25.10.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di leasing per veicolo automobile concluso nel 2002, rescissione per inadempienza contrattuale (mancato pagamento delle quote), pretese per mancata consegna del veicolo e per pagamento della penale pattuita nel contratto, equo compenso per uso del veicolo
RESTITUZIONE DELLA COSA
VENDITA A RATE ANTICIPATE
art. 103 CO
art. 184 CO
Incarto n.
12.2008.191
Lugano
25 ottobre
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.53
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna promossa con petizione 18
aprile 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui l’attrice ha
chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 49'387,10 e di fr.
34'823,65 oltre interessi, domanda avversata da quest'ultimo e che il Pretore
con sentenza 19 agosto 2008 ha accolto per fr. 76’977.- più interessi;
appellante il
convenuto con atto di appello 5 settembre 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l'attrice con
osservazioni 20 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame pure con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
Fatti
A. Nell’agosto
del 2002 AP 1, socio gerente con firma individuale di __________ Sagl, ha
sottoscritto il contratto di leasing n. __________ con la società AO 1 avente
per oggetto un autoveicolo modello Subaru, di colore grigio, apponendo due
firme, una per la società e una personalmente. Il contratto prevedeva il
versamento alla società di leasing all’inizio di ogni mese dell’importo di fr.
961.- esclusa IVA per un totale di 60 mensilità. AP 1 nell’ottobre del 2002 ha sottoscritto con la medesima società e con le medesime modalità un altro contratto di leasing
n. __________ della durata di 24 mesi per l’acquisto di una Rover 75 di colore
celeste. La prima rata di fr. 3'114.- comprendeva fr. 2'000.- di cauzione. AO 1 ha concordato con Garage __________ SA, fornitore del veicolo Rover, un contratto di ripresa alla
scadenza del contratto o in caso di interruzione anticipata dello stesso al
prezzo di fr. 26'918.20 più IVA (doc. III richiamato). Per entrambe le
autovetture il prenditore del leasing ha stipulato un'assicurazione casco
totale presso la __________ assicurazioni, come previsto dalle condizioni
generali del contratto di leasing indiretto. AP 1 ha consegnato i veicoli a collaboratori di C__________ Sagl: il veicolo Subaru è stato affidato a F__________
e il veicolo Rover a M__________ (doc. G). Dopo diversi solleciti a pagare le
quote di leasing scoperte, AO 1 ha disdetto con effetto immediato il 23 maggio
2003 i due contratti di leasing (doc. F, S) chiedendo l’immediata restituzione
dei veicoli. Il veicolo Subaru è stato consegnato al Garage C__________
nell’aprile 2005, mentre il veicolo Rover è stato “smarrito” (doc. G) nel senso
che AP 1 ha comunicato di non essere riuscito a recuperarlo da M__________,
resosi irreperibile. Con scritto 13 dicembre 2004 AO 1 comunicava a AP 1 il
conteggio finale relativo al veicolo Rover 75 ammontante a fr. 49'387.10, mentre
con lettera 17 giugno 2005 quello relativo al veicolo Subaru ammontante a fr.
34’823,65. Non avendo ottenuto alcun riscontro, AO 1 escuteva AP 1 con PE n.__________
dell’UE di Locarno di data 14 marzo 2007 per l’importo di fr. 49'387,10 oltre
interessi al 5% dal 13.12.2004 e fr. 34'823,65 oltre interessi al 5% dal
17.6.2005.
B. Con
petizione 18 aprile 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di
Locarno-Campagna la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 49'387,10 più
interessi al 5% dal 13 dicembre 2004, fr. 34'823,65 più interessi al 5% dal 17
giugno 2005, fr. 100.- per spese di precetto e fr. 421,05 quale tassa per
l’incasso. Con risposta 12 giugno 2007 il convenuto si è opposto alle domande
di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale e si sono confermate nei loro rispettivi memoriali scritti.
C. Il
Pretore con sentenza 19 agosto 2008 ha accolto parzialmente la petizione e ha
condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 76'977.- oltre interessi al 5%
dal 13 dicembre 2004 su fr. 49'244.- e dal 17 giugno 2005 su fr. 27'452.-.
Limitatamente a tale importo ha respinto in via definitiva l’opposizione
interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno del 14 marzo 2007.
D. AP 1
è insorto contro il citato giudizio con appello 5 settembre 2008 con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di
accertare l’inesistenza del debito protestando spese e ripetibili di entrambe
le sedi. Nelle proprie osservazioni, l’attrice propone la reiezione
dell’appello.
e considerato
Considerandi
1.
Il Pretore ha dapprima accertato che il convenuto aveva sottoscritto
i due contratti di leasing apponendovi due volte la propria firma, in qualità
di socio gerente con firma individuale della ditta C__________ Sagl, poi
fallita, e personalmente, impegnandosi quindi non solo in nome della società ma
anche in nome proprio. Da un’interpretazione oggettiva del contratto, ha
proseguito il primo giudice, risultava che il convenuto aveva un interesse
personale, materiale e diretto nel contratto di leasing concluso con l’attrice,
siccome egli si identificava con la società __________ Sagl, di modo che aveva
agito come debitore solidale con questa società nei confronti della ditta
concessionaria del leasing. Ha quindi escluso l’ipotesi della promessa della
prestazione di un terzo e della fideiussione. Il Pretore ha poi rilevato che i
contratti di leasing litigiosi erano stati conclusi nel 2002, prima
dell’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS
221.214
), che si applica ai contratti stipulati dopo la sua entrata in
vigore, il 1° gennaio 2003. Egli ha scartato la tesi della nullità dei
contratti, carenti dell’indicazione della data e del luogo in contrasto con
l’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, poiché tali requisiti erano un presupposto di
validità relativo. Ha poi accertato che le disdette inviate il 23 maggio 2003,
con procedura non del tutto conforme a quanto previsto dal contratto, non erano
nulle, e hanno esplicato effetti dopo il decorso del termine di 30 giorni
assegnato il 25 aprile 2003 e dopo che gli arretrati avevano raggiunto un
importo pari a un decimo del prezzo di vendita. Ammessa così la validità delle
disdette, il primo giudice ha calcolato in fr. 27'452.- l’indennità dovuta dal
convenuto all’attrice per il veicolo Subaru e in fr. 49'244.- quella dovuta per
il veicolo Rover, oltre agli interessi. Per il veicolo Subaru il primo giudice
ha considerato un’indennità di fr. 1'034.- (IVA inclusa) per i mesi in cui è
stato utilizzato, ossia dall’agosto 2002 all’aprile 2005, somma dalla quale ha
dedotto l’importo già versato, ossia 5 rate corrispondenti a fr. 5'170.- più
una rata di fr. 4'000.- e la cauzione di 1'000.- e aggiunto il costo per la
riparazione del veicolo ammontante a fr. 3'500.-. Sempre stando a quanto
conteggiato dal Pretore per il veicolo Rover, il convenuto è tenuto a versare
fr. 26'736.- per i 24 mesi di contratto più fr. 28'964.- relativi al valore di
ripresa al netto delle 4 rate pagate di fr. 4'456.- (IVA compresa) e di fr.
2'000.- relativi alla cauzione.
2.
L’appellante
rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto la validità della disdetta del
contratto di leasing. Il convenuto ribadisce che l’art. 10 delle condizioni
generali applicabili al contratto prevedeva l’assegnazione di un termine di
pagamento di 30 giorni quale condizione per la disdetta del contratto, ciò che
non era avvenuto nel suo caso, poiché il termine di 30 giorni era stato
assegnato il 25 aprile 2003 e la disdetta era stata notificata il 23 maggio 2003, a soli 28 giorni di distanza. Ne discende, prosegue l’appellante, che il Pretore non poteva
interpretare a favore dell’attrice le disposizioni contrattuali e che le
pretese pecuniarie di parte attrice devono essere respinte. Del resto, a mente
dell’appellante, le pretese di petizione devono essere respinte anche per quel
che concerne il loro calcolo. Il veicolo Rover era infatti stato smarrito e
l’attrice, cessionaria del contratto di assicurazione, avrebbe dovuto far
valere le proprie pretese nei confronti della compagnia di assicurazioni e non
nei confronti del convenuto. La circostanza che il veicolo non sia più stato
assicurato dopo la disdetta intimata dall’attrice dipende da una negligenza di
quest’ultima, che ne deve sopportare le conseguenze. Per quel che concerne il
conteggio relativo al veicolo Rover, l’appellante sostiene che il valore
residuo del veicolo indicato dall’attrice in fr. 28'964.-, da lui contestato in
prima sede, non trova fondamento legale né contrattuale, sicché la pretesa deve
venire respinta. L’appellante rileva anche che dopo due anni e due mesi il
valore del veicolo Rover non poteva più essere quello a nuovo, ma doveva tenere
conto del deprezzamento. A detta del convenuto, l calcolo eseguito dal Pretore
per il veicolo Subaru, poi, non tiene conto del fatto che la disdetta del
contratto è intervenuta il 23 maggio 2003 e che l’indennizzo per l’uso doveva
quindi limitarsi a tale data, per fr. 10'340.- al massimo, da cui dedurre le
rate versate in fr. 9'170.- e la cauzione di fr. 1'000.-, donde un residuo in
favore dell’attrice di fr. 170.- al massimo, non essendo stata portata la prova
dell’esistenza di difetti, ciò che esclude la deduzione di fr. 3'500.- per
spese di riparazione. Il convenuto ritiene che le pretese avanzate
dall’attrice, in ogni modo, debbano essere respinte, da un lato perché egli non
può essere ritenuto debitore solidale con __________ Sagl, e gli difetta
pertanto la legittimazione passiva, infine perché i contratti sono da
considerare nulli, mancando della data e del luogo di sottoscrizione, elementi
essenziali in contratti di tale importanza.
3.
Il
contratto di leasing è un contratto di durata, la cui rescissione ha effetti
immediati (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 7850 pag. 1175). La società di leasing che sceglie di
recedere dal contratto non può più chiederne l’esecuzione – e quindi il
pagamento delle rate non ancora scadute – e può pretendere il pagamento di una
penale solo nei limiti imposti dall’art. 266i cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar OR-I, 2a ed., n. 4 ad Vorbemerk. zu Art. 266h-226k, n. 14 ad art. 226k), il
quale prevede un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il
deprezzamento della stessa. Il contratto di leasing finanziario è un rapporto
contrattuale secondo cui il prestatore del leasing (o concedente) acquista da
un fornitore una cosa – mobile o immobile – e la cede a un’altra persona
(prenditore del leasing o concessionario) che
l’utilizza e ne gode, durante un periodo determinato e contro pagamento di rate
periodiche (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 81 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Il contratto di
leasing finanziario viene considerato da dottrina e giurisprudenza unanimemente
come un contratto misto con elementi della compravendita, della vendita
rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/Wiegand,
OR I, 3a ed., n. 90
ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Di regola si crea un rapporto tra tre parti
(il fornitore della merce e dei servizi, la società di leasing e il concessionario), legate da due distinti contratti:
da una parte il fornitore stipula un contratto di compravendita con la società
di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall’altra parte la società
di leasing conclude il contratto di leasing con il concessionario,
che entra così in possesso dell’oggetto.
4.
Nella fattispecie i due contratti di leasing oggetto della procedura sono
stati sottoscritti nell’agosto del 2002 e come esposto dal Pretore sono di
conseguenza rimasti soggetti alle disposizioni sulla vendita rateale valide
fino al 31 dicembre 2002, la nuova legge sul credito al consumo (LCC, RS
221.214
) applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in
vigore, il 1° gennaio 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 1222 pag. 181; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., OR-I n. 4 ad art. 226a-226m). Il Pretore ha lasciato
aperta la questione di sapere se i contratti oggetto del contendere fossero
relativi a leasing di consumo o finanziario poiché in ogni modo erano
applicabili i previgenti articoli 226h cpv. 2, 226i e 266k CO, il convenuto
essendo stato iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a
firmare per una società commerciale, nella sua qualità di socio gerente della
fallita società C__________ Sagl.
5.
In primo luogo vanno esaminate,
ancorché l’appellante le abbia sollevate alla fine del proprio appello, le
censure relative alla carenza di legittimazione passiva dell’appellante e alla
nullità dei contratti di leasing.
5.1
L’appellante
sostiene, come già in prima sede, di aver firmato i contratti solo come persona
di riferimento per la società e senza alcuna intenzione di rispondere
solidalmente del debito. Egli afferma di non poter essere pertanto ritenuto
debitore solidale con la società di cui era gerente e rileva che la società di
leasing sapeva che i veicoli erano usati per scopo professionale e avrebbe
pertanto dovuto indicare in modo esplicito che lo riteneva debitore solidale
con la società. Dopo aver osservato che la sentenza del Pretore appariva “ben
motivata per quanto concerne l’aspetto riferito alla posizione del convenuto di
debitore solidale” (appello, pag. 10), l’appellante ha riproposto in modo
pressoché letterale quanto da lui già esposto nelle conclusioni di causa, tanto
che la pagina 10 dell’appello corrisponde quasi parola per parola alla pagina 9
delle conclusioni. Già per tale motivo l’appello sarebbe irricevibile al
riguardo. Ma vi è di più. L’appello non spiega per quali motivi sarebbero
errate le conclusioni alle quali è giunto il Pretore dopo un accurato esame
dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto
(sentenza, pag. 7 a 12, consid. 1 a 6). Ne deriva che su questo punto l’appello
non è sufficientemente motivato ed è quindi irricevibile.
5.2
Anche
in questa sede l’appellante ripropone la nullità dei due contratti di leasing,
a motivo della mancata indicazione della data e del luogo della pattuizione
(punto 7 pag. 11 appello). Il Pretore ha spiegato in modo chiaro e
particolareggiato (pag. 14 della sentenza) che l’assenza dell’indicazione di
data e luogo nei contratti non ne comportava la nullità, poiché tale requisito,
prescritto dall’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, era un presupposto di validità
relativo. In questa sede l’appellante si limita a ribadire la propria tesi,
senza confrontarsi con l’argomentazione del Pretore, sorretta da pertinenti
citazioni di dottrina e giurisprudenza (Giger, Basler
Kommentar, Basilea 1992, OR-I, n. 17 ad art. 226a vCO). Ancora una volta
l’appello si rivela irricevibile per carenza di sufficiente motivazione.
6.
A
detta dell’appellante, le pretese dell’attrice non possono essere ammesse
poiché essa non aveva rispettato la procedura stabilita dai contratti medesimi
per la loro disdetta straordinaria per mora, notificandola prima della scadenza
del termine di 30 giorni previsto dall’art. 10.1 delle condizioni generali
(appello, pag. 5). Inoltre, prosegue l’appellante, la diffida di pagamento del
25.
aprile 2003 e la rescissione del contratto erano state inviate solo a __________
Sagl e non a lui al suo recapito personale, sicché nei suoi confronti difetta
una qualsiasi procedura di disdetta conforme alle pattuizioni contrattuali. Le
disdette inviate prematuramente, a detta dell’appellante, sono così da considerare
nulle e senza effetto. Il convenuto non sostiene tuttavia che i contratti siano
ancora in corso e anzi ha accettato per atti concludenti la loro disdetta,
riconsegnando o facendo riconsegnare il veicolo Subaru nell’aprile 2005 e
comunicando all’attrice che non era in grado di riconsegnare il veicolo Rover,
che sarebbe stato rubato in Italia nel 2004 (doc. G, L). Né l’appellante può
prevalersi della mancata notificazione al suo domicilio personale della
disdetta, inviata dall’attrice solo alla società C__________ Sagl (doc. F, S).
Egli era il socio gerente della società medesima, con diritto di firma
individuale (doc. R, Q) e le disdette sono state inviate all’indirizzo “C__________
Sagl, AP 1”, giungendo pertanto a sua immediata conoscenza. In siffatte
circostanze, la conclusione del Pretore, secondo il quale l’attrice ha
validamente disdetto il contratto di leasing, resiste alla critica.
7.
Il
Pretore ha ritenuto che il convenuto era in mora nella restituzione del veicolo
Rover dopo la disdetta del contratto e che di conseguenza era responsabile anche
del caso fortuito ai sensi dell’art. 103 CO, ossia del fatto che il veicolo era
stato smarrito. L’appellante afferma invece che nulla sarebbe dovuto
all’attrice per il veicolo Rover. Egli sostiene che il veicolo è stato smarrito
e che pertanto l’attrice avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei
confronti della compagnia di assicurazioni e non nei suoi confronti, essendo
intervenuta tra le parti la cessione del contratto di assicurazione. L’appellante
adduce di non essere stato responsabile della perdita del veicolo, che sarebbe
stato rubato in Italia, e che non deve pertanto risarcire all’attrice il danno
derivantele dall’aver rinunciato alla copertura assicurativa.
7.1
Dall’istruttoria
è emerso che il convenuto ha consegnato il veicolo nell’ottobre 2002 a un collaboratore di C__________ Sagl, tale M__________ (doc. G, H, I, L), che ha assunto
l’onere, poi non rispettato, di pagare le rate del leasing e dell’assicurazione
(verbale di interrogatorio 6 maggio 2005, richiamo dal Ministero pubblico inc.
2004.
). Il veicolo è poi scomparso in circostanze non chiare a M__________
(L__________) nel settembre 2004. La segnalazione del furto alla compagnia
d’assicurazioni è stata fatta solo il 10 maggio 2005 dal legale del convenuto
(doc. H) e in quella circostanza è emerso che il contratto assicurativo era
stato annullato il 28 maggio 2003 (doc. N). In sintesi, dunque, il convenuto ha
consegnato a un terzo il veicolo oggetto del leasing, non ha più pagato le rate
di leasing pattuite né i premi della polizza assicurativa, e non ha restituito
il veicolo dopo la disdetta del contratti di leasing avvenuta il 23 maggio 2003
e l’ingiunzione di riconsegnare immediatamente il veicolo (doc. F). Comunque
sia, cessato il contratto di leasing, l’appellante era tenuto a restituire
l’automobile alla proprietaria, obbligo questo peraltro anche esplicitamente
previsto dal contratto medesimo (doc. B, art. 11.1). Non avendo fatto fronte al
suo obbligo, egli era pacificamente in mora: Il Pretore ha pertanto applicato
correttamente l’art. 103 CO, per il quale il debitore in mora deve risarcire il
danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.
7.2
L’appellante sostiene che controparte avrebbe dovuto rivolgere le
proprie pretese alla compagnia d’assicurazioni. Basterà qui rilevare che era
l’appellante a dover stipulare le assicurazioni contrattualmente previste per
il veicolo. In mancanza di copertura assicurativa la datrice del leasing ben
poteva rivolgersi a lui per ottenere l’indennizzo per la sparizione del
veicolo. Sostenere, come fa l’appellante, che era la controparte medesima a
dover assicurare l’oggetto del leasing dopo la disdetta del contratto di
leasing non è di nessun aiuto all’appellante, ritenuto che comunque questo non
faceva venir meno il suo obbligo di restituzione del veicolo. Ciò neppure
appellandosi all’art. 8 del contratto in virtù del quale l’appellata aveva la
facoltà, ma - contrariamente a quanto sostiene l’appellante stravolgendo in
modo palese il significato della norma - non l’obbligo di provvedere al
pagamento dei premi in caso di mora della controparte. Procedendo al pagamento
dei premi assicurativi, la datrice del leasing si cautela nell’eventualità che
in caso di sinistro controparte non sia in grado di far fronte ai suoi
obblighi. Essa non fa però altro che eseguire una prestazione dovuta dal
prenditore del leasing – che però non vi fa fronte -, i cui obblighi
contrattuali non vengono però modificati, salvo per l’aggiunta dell’obbligo di
rimborsare i premi così anticipati. Di conseguenza, l’eventuale pagamento dei
premi assicurativi non tangerebbe in alcun modo l’obbligo di riconsegnare il
veicolo che gli era stato consegnato§ . Neppure si vede per quale ragione, in
caso di mancata riconsegna dell’automobile al termine del contratto, il fatto
che la proprietaria non ha provveduto alla copertura assicurativa per il
veicolo possa far venir meno l’obbligo di riconsegna o comunque esonerare il
prenditore del leasing dai propri obblighi. Sarebbe perlomeno grottesco se
l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del prenditore del leasing
venisse anche premiata imponendo alla datrice del leasing di provvedere alla
copertura assicurativa a favore della controparte inadempiente a pena di
perdere i diritti nei suoi confronti. Su questo punto l’appello, invero
parecchio disinvolto, è respinto.
9.
Per
quel che concerne il calcolo del danno da risarcire, il Pretore ha considerato
che l’attrice aveva diritto al versamento di fr. 49'244.-, di cui fr. 26'736.-
pari a 24 mesi di uso del veicolo, oltre a fr. 28'964.- quale valore di
ripresa, da cui dedurre le 4 rate di leasing pagate in fr. 4'456.- e fr.
2'000.- di cauzione (sentenza, pag. 19). L’appellante contesta il valore esposto
dall’attrice nel conteggio doc. O, in particolare l’importo di fr. 26'918.20
oltre IVA che non corrisponde a suo dire al valore del veicolo nel settembre
2004, e afferma di non essere vincolato dal contratto di ripresa a suo tempo
concluso tra l’attrice e la fornitrice del veicolo, Garage __________ SA, che
indicava tale cifra. Egli rileva che il calcolo dell’attrice non considera il
deprezzamento del veicolo, che dopo 2 anni e 2 mesi di distanza non poteva
avere un valore superiore a quello che aveva a nuovo di fr. 51'765.80 (doc. B)
e rimprovera all’attrice di aver aumentato il proprio danno per aver tardato a
chiedergli il pagamento dopo la rescissione del contratto.
Dagli
atti risulta che il veicolo Rover aveva un valore a nuovo di fr. 51'765.80 al
netto di IVA il 1° ottobre 2002 (doc. B), che le rate ammontavano a fr.
1’035.30 oltre IVA per 24 mesi di durata del contratto, pari a fr. 24'847.20, e
che la fornitrice del veicolo si era impegnata a riprenderlo al prezzo di fr.
26'918.60 (doc. III richiamato). La mancata riconsegna del veicolo, imputabile
al convenuto, ha di conseguenza provocato all’attrice un danno di fr.
26'918.60, poiché non le ha permesso di vendere il veicolo a tale prezzo. La
circostanza che il prenditore di leasing non fosse parte a quel contratto è
ininfluente al riguardo, poiché a ogni modo l’attrice ha dimostrato l’entità
del danno da lei subito. Non era quindi necessario provare il valore residuo
del veicolo e tenere conto del suo deprezzamento, contrariamente a quanto pretende
l’appellante. Né è decisivo il fatto che l’attrice ha atteso quasi un anno e
mezzo (doc. O) dopo la disdetta per far valere le proprie pretese. Tale attesa,
infatti, non modifica i dati contabili del conteggio, il danno fatto valere
dall’attrice consistendo nella mancata ripresa del veicolo al prezzo
concordato, a prescindere dal valore residuo del veicolo (doc. III richiamato).
Ne deriva che il convenuto deve risarcire all’attrice, per il veicolo Rover
(doc. B), un’equa indennità per il periodo in cui il veicolo è stato usato,
vale a dire fino al settembre 2004 in fr. 26'736.- (fr. 1'114.- per 24 mesi) e
il risarcimento del danno derivante dalla mancata ripresa di fr. 28'694.-, da
cui dedurre le quattro rate pagate e la cauzione, per un totale di fr.
49'244.-.
10.
Il
Pretore ha calcolato l’equo compenso dovuto dal convenuto all’attrice per il
veicolo Subaru (doc. C) partendo da un importo mensile pari alla rata del
leasing, in fr. 1034.-, per 33 mesi (da agosto 2002 ad aprile 2005, quando il
veicolo è stato riconsegnato) in fr. 34'122.-, da cui ha dedotto le cinque rate
già versate in fr. 5'170.-, la rata iniziale versata di fr. 4'000.- e la
cauzione di fr. 1'000.-, aggiungendo poi i costi di riparazione del veicolo in
fr. 3'500.-, per un totale di fr. 27'452.-. L’appellante non condivide tale
calcolo e ritiene che l’equo compenso ai sensi dell’art. 226i vCO sarebbe
dovuto solo fino al giorno della disdetta, il 28 maggio 2003, e quindi solo per
dieci mesi. Adduce inoltre di aver sempre contestato la presenza di danni nel
veicolo riconsegnato, di modo che la pretesa di fr. 3'500.- dell’attrice, non
provata, deve essere respinta. Abbondanzialmente il convenuto rileva che
l’attrice non ha rispettato le regole contrattuali e non gli ha dato la
possibilità di acquistare il veicolo né di tutelare i propri diritti.
Quest’ultima argomentazione sarebbe invero irricevibile, poiché formulata la
prima volta in modo chiaro solo con le conclusioni di causa. Ad ogni modo essa
è irrilevante ai fini del giudizio, già per il fatto che il convenuto ha
riconsegnato il veicolo nell’aprile 2005 senza minimamente interessarsi a un
eventuale acquisto dello stesso e ha pertanto per atti concludenti dimostrato
di non voler far uso di un suo eventuale diritto al riguardo. Per quel che
concerne la contestazione relativa al calcolo dell’equo compenso, è indiscusso
che il veicolo è stato usato dal collaboratore di C__________ Sagl fino alla
riconsegna nell’aprile 2005. L’equo compenso per l’uso della cosa deve dunque
coprire il periodo di uso effettivo, indipendentemente da quando è terminato il
contratto. Su questo punto l’appello è dunque infondato.
L’appellante
contesta anche il costo della riparazione del veicolo, ammesso dal Pretore in
fr. 3'500.-, per il motivo che con la risposta di causa egli aveva sostenuto di
aver riconsegnato il veicolo in buono stato e che non vi era quindi necessità
di riparazioni (risposta pag. 11). In questa sede egli ritiene arbitraria la
deduzione per le spese di riparazione operata dal Pretore (appello, pag. 9). Se
non che, egli non si confronta con la succinta ma chiara motivazione del primo
giudice, che ha ritenuto provata l’esistenza di danni sulla scorta della
valutazione di parte esibita dall’attrice (doc. T). L’appellante non dice
perché tale conclusione sarebbe arbitraria, di modo che su questo punto
l’appello è irricevibile siccome non sufficientemente motivato.
11.
Ne
discende che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto e la
sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
seguono la soccombenza (art. 148 CPC) dell’appellante, che rifonderà alla
controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello 5 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali della procedura d’appello consistenti
in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'000.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
2'050.-
già anticipati
dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla
controparte fr. 2'400.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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