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Decisione

12.2008.191

Contratto di leasing per veicolo automobile concluso nel 2002, rescissione per inadempienza contrattuale (mancato pagamento delle quote), pretese per mancata consegna del veicolo e per pagamento della

25 ottobre 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

A. Nell’agosto

del 2002 AP 1, socio gerente con firma individuale di __________ Sagl, ha

sottoscritto il contratto di leasing n. __________ con la società AO 1 avente

per oggetto un autoveicolo modello Subaru, di colore grigio, apponendo due

firme, una per la società e una personalmente. Il contratto prevedeva il

versamento alla società di leasing all’inizio di ogni mese dell’importo di fr.

961.- esclusa IVA per un totale di 60 mensilità. AP 1 nell’ottobre del 2002 ha sottoscritto con la medesima società e con le medesime modalità un altro contratto di leasing

n. __________ della durata di 24 mesi per l’acquisto di una Rover 75 di colore

celeste. La prima rata di fr. 3'114.- comprendeva fr. 2'000.- di cauzione. AO 1 ha concordato con Garage __________ SA, fornitore del veicolo Rover, un contratto di ripresa alla

scadenza del contratto o in caso di interruzione anticipata dello stesso al

prezzo di fr. 26'918.20 più IVA (doc. III richiamato). Per entrambe le

autovetture il prenditore del leasing ha stipulato un'assicurazione casco

totale presso la __________ assicurazioni, come previsto dalle condizioni

generali del contratto di leasing indiretto. AP 1 ha consegnato i veicoli a collaboratori di C__________ Sagl: il veicolo Subaru è stato affidato a F__________

e il veicolo Rover a M__________ (doc. G). Dopo diversi solleciti a pagare le

quote di leasing scoperte, AO 1 ha disdetto con effetto immediato il 23 maggio

2003 i due contratti di leasing (doc. F, S) chiedendo l’immediata restituzione

dei veicoli. Il veicolo Subaru è stato consegnato al Garage C__________

nell’aprile 2005, mentre il veicolo Rover è stato “smarrito” (doc. G) nel senso

che AP 1 ha comunicato di non essere riuscito a recuperarlo da M__________,

resosi irreperibile. Con scritto 13 dicembre 2004 AO 1 comunicava a AP 1 il

conteggio finale relativo al veicolo Rover 75 ammontante a fr. 49'387.10, mentre

con lettera 17 giugno 2005 quello relativo al veicolo Subaru ammontante a fr.

34’823,65. Non avendo ottenuto alcun riscontro, AO 1 escuteva AP 1 con PE n.__________

dell’UE di Locarno di data 14 marzo 2007 per l’importo di fr. 49'387,10 oltre

interessi al 5% dal 13.12.2004 e fr. 34'823,65 oltre interessi al 5% dal

17.6.2005.

B. Con

petizione 18 aprile 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna la condanna di AP 1 al pagamento di fr. 49'387,10 più

interessi al 5% dal 13 dicembre 2004, fr. 34'823,65 più interessi al 5% dal 17

giugno 2005, fr. 100.- per spese di precetto e fr. 421,05 quale tassa per

l’incasso. Con risposta 12 giugno 2007 il convenuto si è opposto alle domande

di controparte. Esperita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato al

dibattimento finale e si sono confermate nei loro rispettivi memoriali scritti.

C. Il

Pretore con sentenza 19 agosto 2008 ha accolto parzialmente la petizione e ha

condannato AP 1 a versare a AO 1 la somma di fr. 76'977.- oltre interessi al 5%

dal 13 dicembre 2004 su fr. 49'244.- e dal 17 giugno 2005 su fr. 27'452.-.

Limitatamente a tale importo ha respinto in via definitiva l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Locarno del 14 marzo 2007.

D. AP 1

è insorto contro il citato giudizio con appello 5 settembre 2008 con cui chiede

la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e di

accertare l’inesistenza del debito protestando spese e ripetibili di entrambe

le sedi. Nelle proprie osservazioni, l’attrice propone la reiezione

dell’appello.

e considerato

Considerandi

1.

Il Pretore ha dapprima accertato che il convenuto aveva sottoscritto

i due contratti di leasing apponendovi due volte la propria firma, in qualità

di socio gerente con firma individuale della ditta C__________ Sagl, poi

fallita, e personalmente, impegnandosi quindi non solo in nome della società ma

anche in nome proprio. Da un’interpretazione oggettiva del contratto, ha

proseguito il primo giudice, risultava che il convenuto aveva un interesse

personale, materiale e diretto nel contratto di leasing concluso con l’attrice,

siccome egli si identificava con la società __________ Sagl, di modo che aveva

agito come debitore solidale con questa società nei confronti della ditta

concessionaria del leasing. Ha quindi escluso l’ipotesi della promessa della

prestazione di un terzo e della fideiussione. Il Pretore ha poi rilevato che i

contratti di leasing litigiosi erano stati conclusi nel 2002, prima

dell’entrata in vigore della nuova legge sul credito al consumo (LCC; RS

221.214

), che si applica ai contratti stipulati dopo la sua entrata in

vigore, il 1° gennaio 2003. Egli ha scartato la tesi della nullità dei

contratti, carenti dell’indicazione della data e del luogo in contrasto con

l’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, poiché tali requisiti erano un presupposto di

validità relativo. Ha poi accertato che le disdette inviate il 23 maggio 2003,

con procedura non del tutto conforme a quanto previsto dal contratto, non erano

nulle, e hanno esplicato effetti dopo il decorso del termine di 30 giorni

assegnato il 25 aprile 2003 e dopo che gli arretrati avevano raggiunto un

importo pari a un decimo del prezzo di vendita. Ammessa così la validità delle

disdette, il primo giudice ha calcolato in fr. 27'452.- l’indennità dovuta dal

convenuto all’attrice per il veicolo Subaru e in fr. 49'244.- quella dovuta per

il veicolo Rover, oltre agli interessi. Per il veicolo Subaru il primo giudice

ha considerato un’indennità di fr. 1'034.- (IVA inclusa) per i mesi in cui è

stato utilizzato, ossia dall’agosto 2002 all’aprile 2005, somma dalla quale ha

dedotto l’importo già versato, ossia 5 rate corrispondenti a fr. 5'170.- più

una rata di fr. 4'000.- e la cauzione di 1'000.- e aggiunto il costo per la

riparazione del veicolo ammontante a fr. 3'500.-. Sempre stando a quanto

conteggiato dal Pretore per il veicolo Rover, il convenuto è tenuto a versare

fr. 26'736.- per i 24 mesi di contratto più fr. 28'964.- relativi al valore di

ripresa al netto delle 4 rate pagate di fr. 4'456.- (IVA compresa) e di fr.

2'000.- relativi alla cauzione.

2.

L’appellante

rimprovera al Pretore di aver ammesso a torto la validità della disdetta del

contratto di leasing. Il convenuto ribadisce che l’art. 10 delle condizioni

generali applicabili al contratto prevedeva l’assegnazione di un termine di

pagamento di 30 giorni quale condizione per la disdetta del contratto, ciò che

non era avvenuto nel suo caso, poiché il termine di 30 giorni era stato

assegnato il 25 aprile 2003 e la disdetta era stata notificata il 23 maggio 2003, a soli 28 giorni di distanza. Ne discende, prosegue l’appellante, che il Pretore non poteva

interpretare a favore dell’attrice le disposizioni contrattuali e che le

pretese pecuniarie di parte attrice devono essere respinte. Del resto, a mente

dell’appellante, le pretese di petizione devono essere respinte anche per quel

che concerne il loro calcolo. Il veicolo Rover era infatti stato smarrito e

l’attrice, cessionaria del contratto di assicurazione, avrebbe dovuto far

valere le proprie pretese nei confronti della compagnia di assicurazioni e non

nei confronti del convenuto. La circostanza che il veicolo non sia più stato

assicurato dopo la disdetta intimata dall’attrice dipende da una negligenza di

quest’ultima, che ne deve sopportare le conseguenze. Per quel che concerne il

conteggio relativo al veicolo Rover, l’appellante sostiene che il valore

residuo del veicolo indicato dall’attrice in fr. 28'964.-, da lui contestato in

prima sede, non trova fondamento legale né contrattuale, sicché la pretesa deve

venire respinta. L’appellante rileva anche che dopo due anni e due mesi il

valore del veicolo Rover non poteva più essere quello a nuovo, ma doveva tenere

conto del deprezzamento. A detta del convenuto, l calcolo eseguito dal Pretore

per il veicolo Subaru, poi, non tiene conto del fatto che la disdetta del

contratto è intervenuta il 23 maggio 2003 e che l’indennizzo per l’uso doveva

quindi limitarsi a tale data, per fr. 10'340.- al massimo, da cui dedurre le

rate versate in fr. 9'170.- e la cauzione di fr. 1'000.-, donde un residuo in

favore dell’attrice di fr. 170.- al massimo, non essendo stata portata la prova

dell’esistenza di difetti, ciò che esclude la deduzione di fr. 3'500.- per

spese di riparazione. Il convenuto ritiene che le pretese avanzate

dall’attrice, in ogni modo, debbano essere respinte, da un lato perché egli non

può essere ritenuto debitore solidale con __________ Sagl, e gli difetta

pertanto la legittimazione passiva, infine perché i contratti sono da

considerare nulli, mancando della data e del luogo di sottoscrizione, elementi

essenziali in contratti di tale importanza.

3.

Il

contratto di leasing è un contratto di durata, la cui rescissione ha effetti

immediati (Tercier/Favre, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 7850 pag. 1175). La società di leasing che sceglie di

recedere dal contratto non può più chiederne l’esecuzione – e quindi il

pagamento delle rate non ancora scadute – e può pretendere il pagamento di una

penale solo nei limiti imposti dall’art. 266i cpv. 1 CO (Honsell/Vogt/Wiegand, Basler Kommentar OR-I, 2a ed., n. 4 ad Vorbemerk. zu Art. 266h-226k, n. 14 ad art. 226k), il

quale prevede un equo compenso per l’uso della cosa e un’indennità per il

deprezzamento della stessa. Il contratto di leasing finanziario è un rapporto

contrattuale secondo cui il prestatore del leasing (o concedente) acquista da

un fornitore una cosa – mobile o immobile – e la cede a un’altra persona

(prenditore del leasing o concessionario) che

l’utilizza e ne gode, durante un periodo determinato e contro pagamento di rate

periodiche (Honsell/Vogt/Wiegand, OR I, 3a ed., n. 81 ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Il contratto di

leasing finanziario viene considerato da dottrina e giurisprudenza unanimemente

come un contratto misto con elementi della compravendita, della vendita

rateale, della locazione e del mandato (Honsell/Vogt/Wiegand,

OR I, 3a ed., n. 90

ad Einleitung vor Art. 184 ff OR). Di regola si crea un rapporto tra tre parti

(il fornitore della merce e dei servizi, la società di leasing e il concessionario), legate da due distinti contratti:

da una parte il fornitore stipula un contratto di compravendita con la società

di leasing, che diviene così proprietaria del bene; dall’altra parte la società

di leasing conclude il contratto di leasing con il concessionario,

che entra così in possesso dell’oggetto.

4.

Nella fattispecie i due contratti di leasing oggetto della procedura sono

stati sottoscritti nell’agosto del 2002 e come esposto dal Pretore sono di

conseguenza rimasti soggetti alle disposizioni sulla vendita rateale valide

fino al 31 dicembre 2002, la nuova legge sul credito al consumo (LCC, RS

221.214

) applicandosi solo ai contratti stipulati dopo la sua entrata in

vigore, il 1° gennaio 2003 (Tercier, Les contrats spéciaux, 3a ed., n. 1222 pag. 181; Honsell/Vogt/Wiegand, op. cit., OR-I n. 4 ad art. 226a-226m). Il Pretore ha lasciato

aperta la questione di sapere se i contratti oggetto del contendere fossero

relativi a leasing di consumo o finanziario poiché in ogni modo erano

applicabili i previgenti articoli 226h cpv. 2, 226i e 266k CO, il convenuto

essendo stato iscritto nel registro di commercio come persona autorizzata a

firmare per una società commerciale, nella sua qualità di socio gerente della

fallita società C__________ Sagl.

5.

In primo luogo vanno esaminate,

ancorché l’appellante le abbia sollevate alla fine del proprio appello, le

censure relative alla carenza di legittimazione passiva dell’appellante e alla

nullità dei contratti di leasing.

5.1

L’appellante

sostiene, come già in prima sede, di aver firmato i contratti solo come persona

di riferimento per la società e senza alcuna intenzione di rispondere

solidalmente del debito. Egli afferma di non poter essere pertanto ritenuto

debitore solidale con la società di cui era gerente e rileva che la società di

leasing sapeva che i veicoli erano usati per scopo professionale e avrebbe

pertanto dovuto indicare in modo esplicito che lo riteneva debitore solidale

con la società. Dopo aver osservato che la sentenza del Pretore appariva “ben

motivata per quanto concerne l’aspetto riferito alla posizione del convenuto di

debitore solidale” (appello, pag. 10), l’appellante ha riproposto in modo

pressoché letterale quanto da lui già esposto nelle conclusioni di causa, tanto

che la pagina 10 dell’appello corrisponde quasi parola per parola alla pagina 9

delle conclusioni. Già per tale motivo l’appello sarebbe irricevibile al

riguardo. Ma vi è di più. L’appello non spiega per quali motivi sarebbero

errate le conclusioni alle quali è giunto il Pretore dopo un accurato esame

dell’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dal convenuto

(sentenza, pag. 7 a 12, consid. 1 a 6). Ne deriva che su questo punto l’appello

non è sufficientemente motivato ed è quindi irricevibile.

5.2

Anche

in questa sede l’appellante ripropone la nullità dei due contratti di leasing,

a motivo della mancata indicazione della data e del luogo della pattuizione

(punto 7 pag. 11 appello). Il Pretore ha spiegato in modo chiaro e

particolareggiato (pag. 14 della sentenza) che l’assenza dell’indicazione di

data e luogo nei contratti non ne comportava la nullità, poiché tale requisito,

prescritto dall’art. 226a cpv. 2 cifra 11 vCO, era un presupposto di validità

relativo. In questa sede l’appellante si limita a ribadire la propria tesi,

senza confrontarsi con l’argomentazione del Pretore, sorretta da pertinenti

citazioni di dottrina e giurisprudenza (Giger, Basler

Kommentar, Basilea 1992, OR-I, n. 17 ad art. 226a vCO). Ancora una volta

l’appello si rivela irricevibile per carenza di sufficiente motivazione.

6.

A

detta dell’appellante, le pretese dell’attrice non possono essere ammesse

poiché essa non aveva rispettato la procedura stabilita dai contratti medesimi

per la loro disdetta straordinaria per mora, notificandola prima della scadenza

del termine di 30 giorni previsto dall’art. 10.1 delle condizioni generali

(appello, pag. 5). Inoltre, prosegue l’appellante, la diffida di pagamento del

25.

aprile 2003 e la rescissione del contratto erano state inviate solo a __________

Sagl e non a lui al suo recapito personale, sicché nei suoi confronti difetta

una qualsiasi procedura di disdetta conforme alle pattuizioni contrattuali. Le

disdette inviate prematuramente, a detta dell’appellante, sono così da considerare

nulle e senza effetto. Il convenuto non sostiene tuttavia che i contratti siano

ancora in corso e anzi ha accettato per atti concludenti la loro disdetta,

riconsegnando o facendo riconsegnare il veicolo Subaru nell’aprile 2005 e

comunicando all’attrice che non era in grado di riconsegnare il veicolo Rover,

che sarebbe stato rubato in Italia nel 2004 (doc. G, L). Né l’appellante può

prevalersi della mancata notificazione al suo domicilio personale della

disdetta, inviata dall’attrice solo alla società C__________ Sagl (doc. F, S).

Egli era il socio gerente della società medesima, con diritto di firma

individuale (doc. R, Q) e le disdette sono state inviate all’indirizzo “C__________

Sagl, AP 1”, giungendo pertanto a sua immediata conoscenza. In siffatte

circostanze, la conclusione del Pretore, secondo il quale l’attrice ha

validamente disdetto il contratto di leasing, resiste alla critica.

7.

Il

Pretore ha ritenuto che il convenuto era in mora nella restituzione del veicolo

Rover dopo la disdetta del contratto e che di conseguenza era responsabile anche

del caso fortuito ai sensi dell’art. 103 CO, ossia del fatto che il veicolo era

stato smarrito. L’appellante afferma invece che nulla sarebbe dovuto

all’attrice per il veicolo Rover. Egli sostiene che il veicolo è stato smarrito

e che pertanto l’attrice avrebbe dovuto far valere le proprie pretese nei

confronti della compagnia di assicurazioni e non nei suoi confronti, essendo

intervenuta tra le parti la cessione del contratto di assicurazione. L’appellante

adduce di non essere stato responsabile della perdita del veicolo, che sarebbe

stato rubato in Italia, e che non deve pertanto risarcire all’attrice il danno

derivantele dall’aver rinunciato alla copertura assicurativa.

7.1

Dall’istruttoria

è emerso che il convenuto ha consegnato il veicolo nell’ottobre 2002 a un collaboratore di C__________ Sagl, tale M__________ (doc. G, H, I, L), che ha assunto

l’onere, poi non rispettato, di pagare le rate del leasing e dell’assicurazione

(verbale di interrogatorio 6 maggio 2005, richiamo dal Ministero pubblico inc.

2004.

). Il veicolo è poi scomparso in circostanze non chiare a M__________

(L__________) nel settembre 2004. La segnalazione del furto alla compagnia

d’assicurazioni è stata fatta solo il 10 maggio 2005 dal legale del convenuto

(doc. H) e in quella circostanza è emerso che il contratto assicurativo era

stato annullato il 28 maggio 2003 (doc. N). In sintesi, dunque, il convenuto ha

consegnato a un terzo il veicolo oggetto del leasing, non ha più pagato le rate

di leasing pattuite né i premi della polizza assicurativa, e non ha restituito

il veicolo dopo la disdetta del contratti di leasing avvenuta il 23 maggio 2003

e l’ingiunzione di riconsegnare immediatamente il veicolo (doc. F). Comunque

sia, cessato il contratto di leasing, l’appellante era tenuto a restituire

l’automobile alla proprietaria, obbligo questo peraltro anche esplicitamente

previsto dal contratto medesimo (doc. B, art. 11.1). Non avendo fatto fronte al

suo obbligo, egli era pacificamente in mora: Il Pretore ha pertanto applicato

correttamente l’art. 103 CO, per il quale il debitore in mora deve risarcire il

danno per il tardato adempimento ed è responsabile anche del caso fortuito.

7.2

L’appellante sostiene che controparte avrebbe dovuto rivolgere le

proprie pretese alla compagnia d’assicurazioni. Basterà qui rilevare che era

l’appellante a dover stipulare le assicurazioni contrattualmente previste per

il veicolo. In mancanza di copertura assicurativa la datrice del leasing ben

poteva rivolgersi a lui per ottenere l’indennizzo per la sparizione del

veicolo. Sostenere, come fa l’appellante, che era la controparte medesima a

dover assicurare l’oggetto del leasing dopo la disdetta del contratto di

leasing non è di nessun aiuto all’appellante, ritenuto che comunque questo non

faceva venir meno il suo obbligo di restituzione del veicolo. Ciò neppure

appellandosi all’art. 8 del contratto in virtù del quale l’appellata aveva la

facoltà, ma - contrariamente a quanto sostiene l’appellante stravolgendo in

modo palese il significato della norma - non l’obbligo di provvedere al

pagamento dei premi in caso di mora della controparte. Procedendo al pagamento

dei premi assicurativi, la datrice del leasing si cautela nell’eventualità che

in caso di sinistro controparte non sia in grado di far fronte ai suoi

obblighi. Essa non fa però altro che eseguire una prestazione dovuta dal

prenditore del leasing – che però non vi fa fronte -, i cui obblighi

contrattuali non vengono però modificati, salvo per l’aggiunta dell’obbligo di

rimborsare i premi così anticipati. Di conseguenza, l’eventuale pagamento dei

premi assicurativi non tangerebbe in alcun modo l’obbligo di riconsegnare il

veicolo che gli era stato consegnato§ . Neppure si vede per quale ragione, in

caso di mancata riconsegna dell’automobile al termine del contratto, il fatto

che la proprietaria non ha provveduto alla copertura assicurativa per il

veicolo possa far venir meno l’obbligo di riconsegna o comunque esonerare il

prenditore del leasing dai propri obblighi. Sarebbe perlomeno grottesco se

l’inosservanza degli obblighi contrattuali da parte del prenditore del leasing

venisse anche premiata imponendo alla datrice del leasing di provvedere alla

copertura assicurativa a favore della controparte inadempiente a pena di

perdere i diritti nei suoi confronti. Su questo punto l’appello, invero

parecchio disinvolto, è respinto.

9.

Per

quel che concerne il calcolo del danno da risarcire, il Pretore ha considerato

che l’attrice aveva diritto al versamento di fr. 49'244.-, di cui fr. 26'736.-

pari a 24 mesi di uso del veicolo, oltre a fr. 28'964.- quale valore di

ripresa, da cui dedurre le 4 rate di leasing pagate in fr. 4'456.- e fr.

2'000.- di cauzione (sentenza, pag. 19). L’appellante contesta il valore esposto

dall’attrice nel conteggio doc. O, in particolare l’importo di fr. 26'918.20

oltre IVA che non corrisponde a suo dire al valore del veicolo nel settembre

2004, e afferma di non essere vincolato dal contratto di ripresa a suo tempo

concluso tra l’attrice e la fornitrice del veicolo, Garage __________ SA, che

indicava tale cifra. Egli rileva che il calcolo dell’attrice non considera il

deprezzamento del veicolo, che dopo 2 anni e 2 mesi di distanza non poteva

avere un valore superiore a quello che aveva a nuovo di fr. 51'765.80 (doc. B)

e rimprovera all’attrice di aver aumentato il proprio danno per aver tardato a

chiedergli il pagamento dopo la rescissione del contratto.

Dagli

atti risulta che il veicolo Rover aveva un valore a nuovo di fr. 51'765.80 al

netto di IVA il 1° ottobre 2002 (doc. B), che le rate ammontavano a fr.

1’035.30 oltre IVA per 24 mesi di durata del contratto, pari a fr. 24'847.20, e

che la fornitrice del veicolo si era impegnata a riprenderlo al prezzo di fr.

26'918.60 (doc. III richiamato). La mancata riconsegna del veicolo, imputabile

al convenuto, ha di conseguenza provocato all’attrice un danno di fr.

26'918.60, poiché non le ha permesso di vendere il veicolo a tale prezzo. La

circostanza che il prenditore di leasing non fosse parte a quel contratto è

ininfluente al riguardo, poiché a ogni modo l’attrice ha dimostrato l’entità

del danno da lei subito. Non era quindi necessario provare il valore residuo

del veicolo e tenere conto del suo deprezzamento, contrariamente a quanto pretende

l’appellante. Né è decisivo il fatto che l’attrice ha atteso quasi un anno e

mezzo (doc. O) dopo la disdetta per far valere le proprie pretese. Tale attesa,

infatti, non modifica i dati contabili del conteggio, il danno fatto valere

dall’attrice consistendo nella mancata ripresa del veicolo al prezzo

concordato, a prescindere dal valore residuo del veicolo (doc. III richiamato).

Ne deriva che il convenuto deve risarcire all’attrice, per il veicolo Rover

(doc. B), un’equa indennità per il periodo in cui il veicolo è stato usato,

vale a dire fino al settembre 2004 in fr. 26'736.- (fr. 1'114.- per 24 mesi) e

il risarcimento del danno derivante dalla mancata ripresa di fr. 28'694.-, da

cui dedurre le quattro rate pagate e la cauzione, per un totale di fr.

49'244.-.

10.

Il

Pretore ha calcolato l’equo compenso dovuto dal convenuto all’attrice per il

veicolo Subaru (doc. C) partendo da un importo mensile pari alla rata del

leasing, in fr. 1034.-, per 33 mesi (da agosto 2002 ad aprile 2005, quando il

veicolo è stato riconsegnato) in fr. 34'122.-, da cui ha dedotto le cinque rate

già versate in fr. 5'170.-, la rata iniziale versata di fr. 4'000.- e la

cauzione di fr. 1'000.-, aggiungendo poi i costi di riparazione del veicolo in

fr. 3'500.-, per un totale di fr. 27'452.-. L’appellante non condivide tale

calcolo e ritiene che l’equo compenso ai sensi dell’art. 226i vCO sarebbe

dovuto solo fino al giorno della disdetta, il 28 maggio 2003, e quindi solo per

dieci mesi. Adduce inoltre di aver sempre contestato la presenza di danni nel

veicolo riconsegnato, di modo che la pretesa di fr. 3'500.- dell’attrice, non

provata, deve essere respinta. Abbondanzialmente il convenuto rileva che

l’attrice non ha rispettato le regole contrattuali e non gli ha dato la

possibilità di acquistare il veicolo né di tutelare i propri diritti.

Quest’ultima argomentazione sarebbe invero irricevibile, poiché formulata la

prima volta in modo chiaro solo con le conclusioni di causa. Ad ogni modo essa

è irrilevante ai fini del giudizio, già per il fatto che il convenuto ha

riconsegnato il veicolo nell’aprile 2005 senza minimamente interessarsi a un

eventuale acquisto dello stesso e ha pertanto per atti concludenti dimostrato

di non voler far uso di un suo eventuale diritto al riguardo. Per quel che

concerne la contestazione relativa al calcolo dell’equo compenso, è indiscusso

che il veicolo è stato usato dal collaboratore di C__________ Sagl fino alla

riconsegna nell’aprile 2005. L’equo compenso per l’uso della cosa deve dunque

coprire il periodo di uso effettivo, indipendentemente da quando è terminato il

contratto. Su questo punto l’appello è dunque infondato.

L’appellante

contesta anche il costo della riparazione del veicolo, ammesso dal Pretore in

fr. 3'500.-, per il motivo che con la risposta di causa egli aveva sostenuto di

aver riconsegnato il veicolo in buono stato e che non vi era quindi necessità

di riparazioni (risposta pag. 11). In questa sede egli ritiene arbitraria la

deduzione per le spese di riparazione operata dal Pretore (appello, pag. 9). Se

non che, egli non si confronta con la succinta ma chiara motivazione del primo

giudice, che ha ritenuto provata l’esistenza di danni sulla scorta della

valutazione di parte esibita dall’attrice (doc. T). L’appellante non dice

perché tale conclusione sarebbe arbitraria, di modo che su questo punto

l’appello è irricevibile siccome non sufficientemente motivato.

11.

Ne

discende che l’appello, infondato in ogni suo punto, deve essere respinto e la

sentenza impugnata confermata. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

seguono la soccombenza (art. 148 CPC) dell’appellante, che rifonderà alla

controparte un’equa indennità per ripetibili di appello.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello 5 settembre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali della procedura d’appello consistenti

in:

a) tassa

di giustizia fr. 2'000.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

2'050.-

già anticipati

dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere alla

controparte fr. 2'400.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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