12.2008.193
Mandato, responsabilità del mandatario per la restituzione di denaro versato in valuta estera, pretesa fatta valere in franchi svizzeri da respingere
28 gennaio 2011Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2008.193
Data decisione, Autorità:
28.01.2011, IICCA
Titolo:
Mandato, responsabilità del mandatario per la restituzione di denaro versato in valuta estera, pretesa fatta valere in franchi svizzeri da respingere
MONETA SVIZZERA
PAGAMENTO
art. 84 CO
Incarto n.
12.2008.193
Lugano
28 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.81
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord promossa con petizione 6
settembre 2000 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento di fr. 109'443.- oltre interessi al 5%
su fr. 97'443.- dal 1° ottobre 1995 e su fr. 12'000.- dalla data della
petizione, domanda alla quale quest’ultimo si è opposto chiedendo in via
riconvenzionale la condanna dell’attore al pagamento di fr. 58'022,50, oltre
interessi al 5% dal 6.09.2000, e sulle quali il Pretore ha statuito il 30
luglio 2008, accogliendo la petizione per l’importo di fr. 101'443.- oltre
interessi al 5% su fr. 97'443.- dal 1° ottobre 1995 e su fr. 4'000.- dal 6
settembre 2000 e l’azione riconvenzionale nella misura di fr. 10'000.- oltre
interessi al 5% dal 15 gennaio 2001;
appellante
il convenuto che con atto di appello con domanda di restituzione in intero 4
settembre 2008 chiede che venga ammessa la prova consistente nell’audizione
rogatoriale di P__________ e che il giudizio impugnato sia riformato nel senso
di respingere la petizione 6 settembre 2000, con protesta di spese e ripetibili,
e di accogliere la domanda riconvenzionale 16 gennaio 2001 con la quale
l’attore è condannato a pagare fr. 58'022,50 oltre interessi al 5% dal 6
settembre 2000;
mentre
l’attore nelle proprie osservazioni del 13 ottobre 2008 propone la reiezione
dell’appello e la conferma del giudizio di prima sede;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. AO 1 ha venduto nel 1994 un
appartamento di sua proprietà a __________ e per trasferirne il provento
dall’Italia alla Svizzera è entrato in contatto con l’avv. AP 1, che gli ha
presentato i fiduciari __________ e __________. AP 1 ha confermato il 25 febbraio 1994 a __________ che avrebbe versato “l’intero controvalore del
ricavo __________ che riceverò dal dott. __________, pari a 1'280'000'000 un
miliardoduecentoottantamilioni” sul conto __________ entro fine marzo 1994
(doc. B). A __________ AP 1 ha scritto il 25 febbraio 1994 (doc. C) confermando
di aver ricevuto il controvalore di Lit. 360'000'000 e di averlo investito in
ECU con scadenza al 4 agosto 1994 (doc. C). AP 1 ha autorizzato il 4 ottobre 1994 __________ a versare a AO 1 importi fino a Lit. 430'000'000 oltre
a Lit. 290'000'000 per __________ (doc. G). In più di un’occasione AO 1 ha richiesto la restituzione della somma di denaro affidata all’avv. AP 1 proveniente dalla vendita
dell’appartamento di __________ (doc. H, J, L, N, O) mentre il figlio __________
ha preteso la restituzione di quanto affidatogli (doc. F). Tra AO 1 e AP 1 sono
sorte divergenze sullo svolgimento dell’incarico e sugli importi versati. In un
suo conteggio (doc. P) AO 1 ha cifrato in Lit. 1'802'500'000, comprensiva anche della quota versata dal figlio, la somma
affidata a AP 1, e ha chiesto il versamento di Lit. 121'500'000, avendo egli
ricevuto in restituzione in più riprese soltanto Lit. 1'681'000'000. AP 1 con
lettera 1° settembre 1998 (doc. Q) ha allestito un proprio conteggio, dal quale
risulta il versamento di Lit. 1'966'000'000, donde la richiesta di restituire
la somma eccedente quella ricevuta più un importo pari a Lit. 50'000'000.- a
titolo di commissione e spese di viaggio.
2. AO 1 ha convenuto con petizione 6 settembre 2000 AP 1 davanti al Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 121'443.- oltre
accessori. L’attore sostiene di aver affidato al convenuto Lit. 1'802'500'000,
importo comprensivo del ricavo ottenuto della vendita di un immobile a __________
e di alcuni risparmi del figlio. Per il trasferimento del denaro dall’Italia
alla Svizzera il convenuto avrebbe incaricato __________. Secondo l’attore il
convenuto a fatica e in più tappe avrebbe restituito una parte del denaro sul
conto cifrato __________ di pertinenza dell’attore e Lit. 684'000'000 in contanti. Altre restituzioni per un importo di Lit. 274'000'000 sarebbero avvenute
tramite __________, in contanti e con assegni. Un importo di Lit. 640'000'000 sarebbe
stato recuperato grazie alla collaborazione di __________, debitore del
convenuto, che avrebbe saldato il proprio debito versando il denaro all’attore.
AO 1 dichiara di aver recuperato Lit. 1'598'000'000 e riconosce oneri a suo
carico per Lit. 83'000'000 che sommati a Lit. 1’598'000'000 generano un totale
di Lit. 1'681'000'000, così che procede in causa per recuperare Lit.
121'000'000 oltre a fr. 12'000.- a titolo di risarcimento del danno per le
spese di viaggio a C__________ equivalenti a 30 trasferte da fr. 400.- l’una.
3. Con risposta 15 gennaio 2001 il convenuto si è opposto alla
petizione e in via riconvenzionale ha chiesto il versamento di fr. 58'022,50. Egli
sostiene che l’attore si sarebbe rivolto a lui per avere il nome di alcuni
fiduciari disposti ad intestarsi l’immobile di __________ e una villa in __________
e che non gli sarebbe stato conferito alcun mandato di gestione, l’attore
avendo intrattenuto rapporti diretti con i fiduciari __________ e __________. __________ avrebbe costituito la società __________ SA da utilizzare nella
vendita dell’appartamento di __________ incassandone il provento da restituire
poi a AO 1. Con il consenso di costui, __________ avrebbe poi versato il
provento della vendita su dei suoi conti correnti in Italia e successivamente
trasferito in contanti e personalmente in Svizzera tale somma in tranche da
Lit. 20'000'000.- alla settimana. Sempre a mente del convenuto l’attore
cercherebbe di approfittare del fatto che nel settembre del 1994 __________ è
deceduto. Quest’ultimo avrebbe trattenuto per sé Lit. 152'000'000 e avrebbe
ritornato a dei commercialisti di __________ Lit. 18'000'000. Tali somme non
sarebbero mai state affidate al convenuto. AP 1 sostiene in particolare di aver
restituito tutto quanto ricevuto da __________. AO 1 avrebbe utilizzato la
società __________ Ltd dal 1995 al 1999 per il trasferimento della villa in __________
maturando un debito da onorario nei confronti del convenuto di £ 12'950.- ossia
fr. 33'022,50. Il convenuto inoltre vanterebbe un credito forfettario nei
confronti dell’attore di fr. 10'000.- costituito da consulenze varie, 5 viaggi
aerei su Roma, 10 trasferte a V__________ da __________. Infine nel conteggio
dei versamenti a favore dell’attore si dovrebbero conteggiare anche Lit.
28'000'000 versati dal convenuto sul conto __________ che l’attore non ha
contemplato nel suo conteggio.
4. Nella
risposta riconvenzionale 8 febbraio 2001 l’attore ha
postulato la reiezione della domanda del convenuto sollevando l’eccezione della
compensazione della pretesa che eventualmente venisse riconosciuta a favore di AP
1. Nei successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive
allegazioni e domande di giudizio, confermate nelle conclusioni. Con sentenza 30 luglio 2008 il Pretore della giurisdizione di
Mendrisio-Nord ha condannato AP 1 al pagamento di fr. 101'443.- oltre interessi
al 5% su fr. 97'443.- dal 1 ottobre 1995 e su fr. 4'000.- dal 6 settembre 2000.
La tassa di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono state poste a carico del
convenuto per 12/13 e per la rimanenza a carico dell’attore, con l’obbligo per
il convenuto di rifondere alla controparte fr. 7'400.- a titolo di ripetibili. In
parziale accoglimento della domanda riconvenzionale il Pretore ha condannato AO
1 al pagamento di fr. 10'000.- oltre interessi al 5% dal 15 gennaio 2001 e ha
posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese a carico di AO 1 in ragione di 1/6 e per la rimanenza a carico di AP 1, tenuto a rifondere alla controparte fr.
2'300.- di ripetibili.
5. AP
1 è insorto contro il giudizio pretorile con appello 4 settembre 2008, con il
quale ha chiesto in via preliminare l’accoglimento della domanda di
restituzione in intero del 2 aprile 2008, la revoca del decreto di stralcio
della prova dell’audizione del teste __________ e la riforma della sentenza nel
senso di respingere la petizione 6 settembre 2000 e di accogliere la domanda
riconvenzionale 16 gennaio 2001, con protesta di spese e ripetibili di prima e
seconda sede. Nelle proprie osservazioni del 13 ottobre 2008, l'appellato postula la reiezione del gravame con argomenti di cui si dirà, se del caso, nel
seguito.
6. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
7. Per
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito. Questo disposto di
legge si applica anche ai debiti derivanti da atti illeciti (Weber, Berner Kommentar, n. 318 seg. ad
art. 84 CO; Schraner, Zürcher
Kommentar n. 182 seg. ad art. 84 CO; Leu,
Basler Kommentar, 4 ed., n. 7 ad art. 84 CO). In applicazione dell’art. 84 CO,
se il debito è stato contratto in valuta estera, il tribunale ha unicamente la
facoltà di condannare al pagamento di quella valuta (DTF 134 III 151). La
domanda condannatoria deve così essere formulata in valuta estera, perché una
condanna in franchi svizzeri violerebbe il diritto federale (sentenza del
Tribunale federale del 27 marzo 2009,4A_230/2008). In considerazione del fatto
che nessuna delle parti aveva sollevato la questione, con ordinanza 2 marzo
2010 il vice presidente di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il
problema dell'applicazione dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul
risarcimento di somme versate in Lire italiane, rispettivamente in £ ed
entrambe le parti chiedevano il pagamento di franchi svizzeri, ha assegnato
alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione sull'applicazione
dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Parte convenuta non ha contestato l’applicazione
dell’art. 84 CO nelle osservazioni 23 aprile 2010. La parte attrice, dal canto
suo, ha sostenuto che il convenuto era in mala fede, avendo chiesto egli pure
il risarcimento in franchi svizzeri di costi di gestione di una società sorti in
£, e ha presentato una modifica della domanda ai sensi degli art. 74 lett. a e
75 CPC.
8. È
indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 109'443.- oltre
interessi al 5% a titolo di risarcimento per il mancato rimborso di Lire italiane
121,5 milioni e per 30 trasferte asseritamente inutili dall’Italia a Chiasso
(petizione, pag. 7), prevalendosi della violazione di un contratto di mandato
sorto con il convenuto. Costui, dal canto suo, contesta l’esistenza del mandato,
quantomeno nell’estensione indicata dall’attore, e con azione riconvenzionale
ha preteso il rimborso di fr. 58’022.50 per sue spese di trasferta da Chiasso a
Roma e consulenze (fr. 10'000.-, già ammessi dal Pretore) e per l’uso
temporaneo di una società estera da lui messa a disposizione dell’attore (complessivi
£ 12'950.-). Entrambe le parti, quindi, hanno fatto valere un credito in valuta
straniera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è invero
stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il chiaro
tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale prassi tollerante
con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel 2009 (sentenza
4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag. 764 segg, in
particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid. 4.2). Come
chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un debito
contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una pretesa
espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo
riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010
consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque
modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al
diritto. È pertanto esclusa la possibilità di mutare la domanda, come richiesto
nelle proprie osservazioni dall’attore, per di più in sede di appello.
9. L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in
franchi svizzeri di danni contrattuali (mancata restituzione del denaro e spese
da trasferte inutili) sorti in Lire italiane deve essere respinta in
applicazione dell’art. 84 CO. All’attore rimane la possibilità di riproporre la
sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di legge, ritenuto che
un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve essere convertito in
Euro, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n. 974/98 del Consiglio del
3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro (sentenza del Tribunale
federale 5A_260/2010 del 15 novembre 2010, prevista per la pubblicazione,
consid. 4). Deve essere respinta anche l’azione riconvenzionale del convenuto, nella
misura in cui riguarda il pagamento di fr. 33'022.50 a rimborso dell’importo di £ 12'950.- (risposta e domanda riconvenzionale pag. 9,
conclusioni pag. 5, appello pag. 14).
9. In
definitiva, l’appello deve essere parzialmente accolto, indipendentemente dalle
argomentazioni sollevate dal convenuto. L’appellante ottiene causa vinta per
quel che concerne la reiezione della petizione e soccombe in merito alla sua
richiesta di accogliere integralmente la domanda riconvenzionale (ammessa solo
parzialmente dal Pretore). Il dispositivo relativo agli oneri processuali di
prima sede deve essere modificato per tenere conto della soccombenza delle
parti stabilita in questa sede. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura
d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 149'443.-, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC, la LTG e il
regolamento sulle ripetibili,
pronuncia:
Fatti
I. L’appello
4 settembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la sentenza 30
luglio 2008 del Pretore di Mendrisio-Nord è così riformata:
1. La petizione è respinta.
2. La tassa
di giustizia di fr. 2'500.- e le spese sono a carico di AO 1, il quale
rifonderà fr. 7'400.- a titolo di ripetibili a AP 1
3. (invariato)
4. (invariato)
Considerandi
II. Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'100.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
1'200.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico per 1/3 e sono a carico
dell’attore per 2/3. AO 1 rifonderà a AP 1 fr. 800.- a titolo di ripetibili
ridotte di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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