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Decisione

12.2008.194

Azione di disconoscimento di debito, compravendita di azioni, negato dolo

4 dicembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

B. Tra

le parti sono poi sorte insanabili divergenze in merito alla discarica di

differenti materiali inerti e da costruzione depositati sulla particella n. __________

RFD di __________, di proprietà della __________ SA, nonché al ripristino del

fondo. In sostanza, l’avv. AP 1 ha rimproverato alla venditrice un

comportamento doloso per avergli sottaciuto la reale situazione sulla

particella n. __________ RFD di __________ e gli effettivi costi di sgombero

del materiale ivi depositato. Vista questa situazione, a mente sua, il valore

delle azioni cedute sarebbe così inferiore a quello pattuito in precedenza e

oggetto del contratto. Siccome egli sarebbe venuto a conoscenza di tali fatti

solo dopo la sottoscrizione del contratto di cessione del 6 settembre 2000,

egli ha quindi sospeso i pagamenti delle due ultime rate di fr. 75'000.- l’una.

C. Il 5

febbraio 2004 AO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzioni di Lugano di spiccare nei

confronti dell’avv. AP 1 un precetto esecutivo per l’importo di fr. 150'000.-

oltre a interessi e spese, importo corrispondente alle due ultime rate del

prezzo delle azioni compravendute, divenute entrambe esigibili per il mancato

rispetto dei termini di pagamento previsti nel contratto del 6 settembre 2000.

Interposta opposizione da parte del debitore, AO 1 ha ottenuto il 28 maggio

2004 il rigetto della stessa, per il che l’avv. AP 1, con petizione 28 giugno

2004, ha avviato un’azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione ai

sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF. In sunto, egli ha sostenuto che le azioni

compravendute presenterebbero un minore valore pari ad almeno fr. 150’000.-,

conseguenza del fatto che egli sarebbe stato indotto a concludere il contratto

a quelle condizioni da un comportamento doloso tenuto da AO 1 in relazione alla

situazione della discarica abusiva sulla particella n. __________ RFD di __________.

Ciò non solo per quanto depositato sopra la particella medesima, ma anche e

soprattutto per i materiali che sono stati utilizzati per livellare il terreno

allo stato attuale (quota sotto il livello 0). Alla domanda attorea si è

opposta AO 1, la quale ha invece negato ogni dolo da parte sua per aver

sottaciuto le circostanze e i fatti menzionati dall’attore e ha sostenuto che

quest’ultimo era a perfetta conoscenza, tra l’altro perché presidente del

consiglio di amministrazione della __________ SA a cui appartiene il fondo

oggetto di discarica, dello stato in cui versava il fondo.

D. Con

sentenza 19 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha

respinto le domande attoree, negando nella fattispecie l’esistenza dei

presupposti dell’art. 28 CO sui quali l’attore ha fondato la propria azione.

L’attore è insorto contro la sentenza pretorile con atto di appello 9 settembre

2008 con il quale ha chiesto in via principale la riforma della decisione

impugnata nel senso di accertare l’inesistenza del suo debito di fr. 150'000.-

nei confronti di AO 1, e in via subordinata il rinvio degli atti al giudice di

prime cure per nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di

prima e seconda istanza. Dei motivi si dirà per quanto necessario nei

considerandi. La convenuta chiede dal canto suo la reiezione dell’appello.

e considerando

in diritto: 1. Il

significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera

adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o

all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da

consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte

dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal

ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che

l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i

contenuti del giudizio che si intende impugnare. Nella fattispecie nella

prolissa, ripetitiva e – a tratti – confusa e grammaticalmente incompleta

memoria ricorsuale l’attore si limita ad illustrare

diffusamente la propria versione dei fatti senza confrontarsi criticamente con

gli accertamenti e le conclusioni ritenute dal Pretore ed esplicitate con

precisione nella decisione dedotta in giudizio. Egli si limita infatti ad

esporre in modo generico il proprio punto di vista, senza riferimento alcuno

alle risultanze istruttorie ritenute nella decisione oggetto di giudizio.

L’appello sarebbe quindi di per sé del tutto inammissibile per violazione

dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Sia come sia, come si vedrà in seguito, lo

stesso è in ogni caso privo di ogni buon fondamento.

2. L’appellante

asserisce di essere stato ingiustamente limitato nei propri mezzi probatori,

poiché il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione della prova da lui

offerta di esperimento di un sopralluogo. Egli chiede in questa sede giusta

l’art. 322 lett. b CPC l’assunzione di tale prova e di non meglio specificate

altre prove che dovessero essere ritenute opportune. La richiesta deve essere

respinta anche in questa sede. Questo tribunale non ritiene utile la prova

offerta per il suo convincimento (art. 322 CPC, in ingresso): come si vedrà in

seguito la fattispecie è chiaramente risultante dagli atti istruttori compiuti

e i fatti che l'appellante intende provare sono comunque irrilevanti ai fini

del giudizio. La domanda di assunzione in appello della predetta prova respinta

dal Pretore deve di conseguenza essere disattesa.

3. L’attore

sostiene nella sua memoria ricorsuale che oltre all’art. 28 CO, invero l’unico

disposto sul quale egli ha fondato la vertenza dinanzi al giudice di prime

cure, sarebbero applicabili in concreto anche gli art. 1 e 2 CO, l’art. 120 CO,

gli art. 97 e segg. CO nonché gli art. 197 e segg. CO. Queste censure, proposte

per la prima volta con l’appello, sono irricevibili, stante che, a norma

dell’art. 321 cpv. 1 CPC, sussiste il divieto di mutare l’azione (lett. a) e di

addurre in appello nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni (lett. b). Nemmeno

l’art. 75 CPC, che prescrive le condizioni alle quali l’azione non si ritiene

mutata, è ossequiato nella fattispecie, ritenuto come in tale ambito è necessario

che vengano mantenuti inalterati sia il genere dell’azione che la causa petendi

(Cocchi/Trezzini, CPC/TI, Lugano

2000, n. 8 ad art. 75 n. 8 e riferimenti), il che con ogni evidenza non è in

concreto avvenuto, essendo pacifica la modifica almeno della causa petendi.

Né sorregge evidentemente la tesi dell’attore l’appello al principio jura

novit curia.

4. Nel

merito, l’appellante sostiene che malgrado la sua carica di presidente del

Consiglio di amministrazione della __________ SA, proprietaria del fondo

oggetto di deponia illegale, egli non sarebbe stato al corrente dei depositi

effettuati sul fondo, in particolare quelli sotto la quota “0”, dal momento che

egli non rivestiva alcun ruolo operativo nella società, gestita di fatto dalla

convenuta unitamente al di lei marito __________ e all’ing. __________. La

convenuta avrebbe quindi sottaciuto scientemente la reale situazione del fondo

e avrebbe dolosamente indotto l’appellante a sottoscrivere il contratto di

cessione di azioni del 6 settembre 2000 malgrado fosse stata a conoscenza del

fatto che la situazione sul fondo in questione fosse stata ben più grave

rispetto a quella visibile ad occhio nudo. Egli avrebbe così patito un danno

almeno pari a fr. 150'000.-. Ritiene altresì che questi fatti gli erano del

tutto oscuri al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle

azioni il 6 settembre 2000, per cui la clausola liberatoria prevista nel

contratto non sortirebbe alcun effetto e afferma altresì di aver reagito

tempestivamente non appena venuto a conoscenza del problema del deposito

illegale di materiali vari sotto terra, la cui rimozione era stata valutata

inizialmente in soli fr. 300'000.-. Rimprovera quindi al Pretore, in

particolare, una violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni secondo

l’art. 285 CPC, una violazione dell’onere della prova, una valutazione

arbitraria delle prove e un diniego di giustizia materiale per non aver

ritenuto ammesso il dolo della convenuta. Queste censure sono prive di ogni

fondamento - finanche al limite della temerarietà.

5. L'art.

83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto

dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento

del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento

di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento

del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni

liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione

dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento

dell’onere della prova a danno del debitore e istante (DTF 130 III 285 consid. 5.3.1; Stoffel, Voies

d’exécution, Berna 2002, n. 144 pag. 117; D. Staehelin,

Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 2005, n.

55 ad art. 83 LEF).

6. Secondo l’art. 28 CO la parte che

fu indotta al contratto per dolo dell'altra non è obbligata, quand'anche

l'errore non fosse essenziale. In particolare vi è dolo ai sensi della norma

indicata se controparte ha indotto a un negozio giuridico la parte che se ne

prevale facendole credere cose errate o sottacendo questioni che avrebbero

dovuto essere comunicate al partner secondo i criteri della buona fede poiché

determinanti per la conclusione del contratto o, per lo meno, per la

conclusione del contratto alle condizioni convenute (DTF 132 II 161 consid.

4.1). L’obbligo di informazione di una parte nei confronti dell’altra non può

essere determinato in modo generale: dipenderà dalle circostanze concrete del

caso, in particolare dalla natura del contratto, dal modo in cui si svolgono le

trattative, dalle intenzioni così come dalle conoscenze delle parti stesse (DTF

116 II 431 consid. 3a, 105 II 75 consid. 2a; Schwenzer,

in Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 8 e 9 ad art. 28 CO). In particolare, il dovere

di informazione non concerne quelle circostanze che l’altra parte è tenuta a

conoscere essa stessa (Gauch/Scluep/Schmid,

Schweizerisches Obligationenrecht , Allgemeiner Teil, 9a ed., Zurigo 2008, n. 862). Il

contratto viziato da dolo si considera ratificato se, nel termine di un anno

dal momento in cui fu scoperto il dolo, la parte per la quale non è

obbligatorio non abbia notificato all’altra che essa non intende mantenerlo o

non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione (art. 31 cpv. 1 e 3

CO).

Affinché

sia applicabile l'art. 28 CO devono quindi essere dati i presupposti del dolo,

dell'illiceità e del rapporto di causalità fra l'atteggiamento ingannevole e il

consenso della parte (Schwenzer, op.

cit., n. 3 – 14, ad art. 28 CO), che la parte che si prevale del dolo deve

provare (DTF 129 II 320 consid. 6.3; Schwenzer,

op. cit., n. 26 ad art. 28; Schmidlin,

in Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 49 ad art. 28 CO). A questo

proposito nulla muta il fatto che si sia di fronte ad un’azione di

disconoscimento del debito giusta l’art. 83 LEF, come si è visto sopra al

precedente considerando.

7. Contrariamente

a quanto sostenuto nella memoria ricorsuale, l’attore non ha saputo in alcun

modo suffragare con elementi oggettivi il dolo della convenuta nella

sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni del 6 settembre 2000

(doc. C=1), né si può in definitiva ritenere provato che la sua decisione di

acquisire i pacchetti di azioni di tre società del gruppo __________ detenuti

dalla convenuta sia stata influenzata dall’evocazione da parte di quest’ultima

di circostanze inveritiere o dal suo consapevole silenzio su circostanze di cui

era in buona fede tenuta a rendere partecipe l’attore. Infatti, come rettamente

rilevato nella sentenza impugnata, l’attore era perfettamente a conoscenza

dell’esistenza della discarica sulla particella n. __________ RFD di __________

ancor prima della sottoscrizione del contratto di vendita delle azioni: ne sono

la dimostrazione i suoi scritti del 13 dicembre 1999, in cui si menzionano gli

“sconsiderati depositi” (doc. 4), del 22 febbraio 2000 dove l’attore

indica alla convenuta e a suo marito “il drammatico problema dei materiali

depositati illegalmente” (doc. 5), del 13 aprile 2000, nel quale si cita

espressamente “l’attuale abusiva discarica di materiali commercialmente

inutilizzabile” (doc. 7), del 10 maggio 2000, dove l’attore fa ulteriore

cenno a “lo scempio sulla particella” (doc. 9). Si noti pure anche che,

come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, l’appellante ricopriva la

carica di Presidente del consiglio di amministrazione della __________ SA con

diritto di firma individuale (oltre che di altre società del gruppo __________)

ed era l’azionista di maggioranza (cfr. doc. C, punto n. 16; doc. 2).

Indipendentemente dal ruolo dirigenziale effettivo svolto all’interno delle

società del gruppo e in particolare per conto della __________ SA, egli doveva

e poteva sapere l’uso che era stato fatto del fondo negli anni addietro.

L’istruttoria ha invece permesso di appurare, contrariamente a quanto sostenuto

dall’attore, che la convenuta non ha ricoperto una funzione dirigenziale e

operativa determinante nella conduzione dell’attività delle società del gruppo __________

e che la stessa nemmeno necessariamente era a conoscenza del reale utilizzo del

fondo. Si vedano a questo proposito le affermazioni dei testi P__________ (“La

signora __________ non mi ha mai dato istruzioni su lavori da fare su quel

terreno”), Spini (“La signora __________ la conosco perché era la moglie

di __________, mi è capitato ogni tanto di vederla fare le pulizie in ditta.

(…) La signora __________ non mi ha mai dato ordine di fare portare del

materiale su quel fondo”. (…) La convenuta in ditta non aveva alcuna

funzione direttiva nel senso che non mi ha mai dato ordini e non era presente

in ditta”), A__________ (“Non ho mai visto sul posto né l’attore né la

convenuta”), B__________ (“[la convenuta] veniva qualche volta a __________,

ma non so cosa facesse lì. (…) non ho mai ricevuto ordini né dall’attore né

dalla convenuta”) o, ancora, dal teste M__________ (“Non ho mai ricevuto

ordini né dall’attore né dalla convenuta”), affermazioni convergenti con

quanto confermato dalla stessa convenuta nel suo interrogatorio formale.

Inutilmente si cercheranno poi negli atti istruttori le prove riguardo al dolo

che essa avrebbe perpetrato nei confronti dell’attore, tanto da indurlo a sottoscrivere

il contratto di cessione delle azioni sottacendogli la vera realtà dei fatti.

Grazie alla posizione dell’attore all’interno della società proprietaria del

fondo oggetto di discarica così come nelle altre società del gruppo (presidente

del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza), egli era

certamente in grado di verificare lo stato del fondo prima della sottoscrizione

del contratto di cessione delle azioni della __________ SA, per cui in buona

fede la convenuta poteva ritenersi esonerata dal comunicare, le fossero

effettivamente stati noti, gli estremi della discarica sopra e sotto il livello

del terreno così come si presentava a quel momento, tanto più che quest’ultimo,

come si è visto, aveva fatto riferimento esplicito alla situazione illegale e

abusiva del deposito di materiali sul fondo in questione ancor prima della

sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni. Tali elementi non

rientravano quindi nel novero delle informazioni che essa avrebbe dovuto

comunicare alla controparte, tenuta a conoscerli essa stessa. Alla convenuta

non può dunque essere rimproverato dolo alcuno per aver sottaciuto l’esistenza

e la reale portata della discarica, in particolare di quella sotto la quota di

livellamento del terreno.

8. La

mancanza di dolo da parte della convenuta già basta per negare ogni buon

fondamento all’azione dell’attore, senza che sia necessario vagliare

l’esistenza degli altri presupposti dell’art. 28 CO. L’appello deve quindi

essere respinto già per i menzionati motivi, con conferma della decisione

impugnata.

9. L’appellante contesta infine anche la fissazione dell’importo di fr.

15'000.- a titolo di ripetibili in favore della convenuta, ritenuto

sproporzionato per l’impegno realmente profuso. Sennonché misconosce l’appellante

che non può essere considerata precisa domanda ai sensi dell’art. 309 cpv. 2

lett. e CPC quella che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto

a quella assegnata dal Pretore (Cocchi/

Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 309), per cui anche questa

censura sarebbe di per sé inammissibile. In ogni caso, per consolidata

giurisprudenza nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili

il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è

rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso

del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,

op. cit., m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), estremi non ravvisabili

in concreto. Le ripetibili assegnate dal Pretore sono infatti state fissate,

contrariamente a quanto sostenuto l’attore, in applicazione dei parametri

tariffali previsti dall’art. 9 della ora abrogata Tariffa dell’ordine degli

avvocati (applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del

regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), dai

quali non vi è motivo di scostarsi, quand’anche il Pretore abbia applicato il

parametro più alto consentito (10% del valore di causa), ritenute la natura e

la particolarità della causa e l’impegno profuso dalla convenuta.

10. Non

può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.

148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e

pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile l'appello 9 settembre 2008 di AP

1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 2’850.-

b)

spese fr. 100.-

fr.

2'950.-

già

anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico. Egli rifonderà

all’appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un

valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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