12.2008.194
Azione di disconoscimento di debito, compravendita di azioni, negato dolo
4 dicembre 2009Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.194
Data decisione, Autorità:
04.12.2009, IICCA
Ricorso:
TF,4A_60/2010, 20.08.2010
Titolo:
Azione di disconoscimento di debito, compravendita di azioni, negato dolo
DISCONOSCIMENTO DI DEBITO
DOLO
art. 28 CO
art. 83 cpv. 2 LEF
Incarto n.
12.2008.194
Lugano
4 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Verzasconi
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2004.416
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 promossa con petizione 28
giugno 2004 da
AP 1
rappr. dall’ RA
1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
2
con cui
l’attore ha chiesto l’accertamento dell’inesistenza del debito di fr. 150'000.-
di cui al precetto esecutivo n. 1022017 dell’Ufficio esecuzioni di Lugano per
pari importo fatto spiccare il 3 febbraio 2004 nei suoi confronti dalla
convenuta, nonché la conferma dell’opposizione a tale precetto esecutivo,
domande alle quali si è opposta la convenuta che ha postulato la reiezione
integrale della petizione e che il Pretore ha respinto con sentenza 19 agosto
2008;
appellante
l’attore che con atto di appello 9 settembre 2008 chiede in via principale la
riforma del giudizio impugnato nel senso di accogliere la petizione, spese
processuali e ripetibili a carico della convenuta; in via subordinata, egli
chiede il rinvio dell’incarto all’istanza inferiore per nuova decisione;
mentre la convenuta con osservazioni 27 ottobre 2008
postula la reiezione integrale del gravame e la conferma della decisione
pretorile, con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
ritenuto
in fatto: A. Il 6 settembre 2000 l’avv. AP 1 e AO
1 hanno sottoscritto un contratto (doc. C) secondo cui il primo acquistava
dalla seconda diverse azioni di alcune ditte appartenenti al Gruppo __________,
e meglio: 180 azioni della __________ SA, 114 azioni della __________ SA e 35
azioni della __________ SA per un prezzo complessivo di fr. 402’095.40. Il
pagamento di tale importo è stato in parte effettuato a contanti, in parte
mediante l’assunzione da parte dell’acquirente di debiti di AO 1 e di suo
marito __________ nei confronti della __________ SA. Le ultime due rate del
prezzo, di fr. 75'000.- l’una, avrebbero dovuto essere solute rispettivamente
il 31 dicembre 2003 e il 31 dicembre 2006. Il contratto prevedeva inoltre una
clausola liberatoria di responsabilità (punto n. 25), secondo cui:
“(…) l’acquirente, gli organi della ditta __________
SA e delle ditte qui sotto elencate rinunciano ad agire in sede penale e civile
nei riguardi di AO 1 e __________ per tutto quanto potrebbe far oggetto di denuncia,
rispettivamente di risarcimento danni e per qualsiasi altro titolo giuridico,
per i fatti fino ad oggi conosciuti a dipendenza della passata gestione di
amministrazione o procuratori e rapporti di lavoro dello stesso nell’ambito
delle seguenti società: __________ SA, __________ (…).”
Fatti
B. Tra
le parti sono poi sorte insanabili divergenze in merito alla discarica di
differenti materiali inerti e da costruzione depositati sulla particella n. __________
RFD di __________, di proprietà della __________ SA, nonché al ripristino del
fondo. In sostanza, l’avv. AP 1 ha rimproverato alla venditrice un
comportamento doloso per avergli sottaciuto la reale situazione sulla
particella n. __________ RFD di __________ e gli effettivi costi di sgombero
del materiale ivi depositato. Vista questa situazione, a mente sua, il valore
delle azioni cedute sarebbe così inferiore a quello pattuito in precedenza e
oggetto del contratto. Siccome egli sarebbe venuto a conoscenza di tali fatti
solo dopo la sottoscrizione del contratto di cessione del 6 settembre 2000,
egli ha quindi sospeso i pagamenti delle due ultime rate di fr. 75'000.- l’una.
C. Il 5
febbraio 2004 AO 1 ha chiesto all’Ufficio esecuzioni di Lugano di spiccare nei
confronti dell’avv. AP 1 un precetto esecutivo per l’importo di fr. 150'000.-
oltre a interessi e spese, importo corrispondente alle due ultime rate del
prezzo delle azioni compravendute, divenute entrambe esigibili per il mancato
rispetto dei termini di pagamento previsti nel contratto del 6 settembre 2000.
Interposta opposizione da parte del debitore, AO 1 ha ottenuto il 28 maggio
2004 il rigetto della stessa, per il che l’avv. AP 1, con petizione 28 giugno
2004, ha avviato un’azione di disconoscimento del debito posto in esecuzione ai
sensi dell’art. 83 cpv. 2 LEF. In sunto, egli ha sostenuto che le azioni
compravendute presenterebbero un minore valore pari ad almeno fr. 150’000.-,
conseguenza del fatto che egli sarebbe stato indotto a concludere il contratto
a quelle condizioni da un comportamento doloso tenuto da AO 1 in relazione alla
situazione della discarica abusiva sulla particella n. __________ RFD di __________.
Ciò non solo per quanto depositato sopra la particella medesima, ma anche e
soprattutto per i materiali che sono stati utilizzati per livellare il terreno
allo stato attuale (quota sotto il livello 0). Alla domanda attorea si è
opposta AO 1, la quale ha invece negato ogni dolo da parte sua per aver
sottaciuto le circostanze e i fatti menzionati dall’attore e ha sostenuto che
quest’ultimo era a perfetta conoscenza, tra l’altro perché presidente del
consiglio di amministrazione della __________ SA a cui appartiene il fondo
oggetto di discarica, dello stato in cui versava il fondo.
D. Con
sentenza 19 agosto 2008 il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 3, ha
respinto le domande attoree, negando nella fattispecie l’esistenza dei
presupposti dell’art. 28 CO sui quali l’attore ha fondato la propria azione.
L’attore è insorto contro la sentenza pretorile con atto di appello 9 settembre
2008 con il quale ha chiesto in via principale la riforma della decisione
impugnata nel senso di accertare l’inesistenza del suo debito di fr. 150'000.-
nei confronti di AO 1, e in via subordinata il rinvio degli atti al giudice di
prime cure per nuovo giudizio, con protesta di tasse, spese e ripetibili di
prima e seconda istanza. Dei motivi si dirà per quanto necessario nei
considerandi. La convenuta chiede dal canto suo la reiezione dell’appello.
e considerando
in diritto: 1. Il
significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera
adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. Nella fattispecie nella
prolissa, ripetitiva e – a tratti – confusa e grammaticalmente incompleta
memoria ricorsuale l’attore si limita ad illustrare
diffusamente la propria versione dei fatti senza confrontarsi criticamente con
gli accertamenti e le conclusioni ritenute dal Pretore ed esplicitate con
precisione nella decisione dedotta in giudizio. Egli si limita infatti ad
esporre in modo generico il proprio punto di vista, senza riferimento alcuno
alle risultanze istruttorie ritenute nella decisione oggetto di giudizio.
L’appello sarebbe quindi di per sé del tutto inammissibile per violazione
dell’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC. Sia come sia, come si vedrà in seguito, lo
stesso è in ogni caso privo di ogni buon fondamento.
2. L’appellante
asserisce di essere stato ingiustamente limitato nei propri mezzi probatori,
poiché il Pretore ha respinto la richiesta di assunzione della prova da lui
offerta di esperimento di un sopralluogo. Egli chiede in questa sede giusta
l’art. 322 lett. b CPC l’assunzione di tale prova e di non meglio specificate
altre prove che dovessero essere ritenute opportune. La richiesta deve essere
respinta anche in questa sede. Questo tribunale non ritiene utile la prova
offerta per il suo convincimento (art. 322 CPC, in ingresso): come si vedrà in
seguito la fattispecie è chiaramente risultante dagli atti istruttori compiuti
e i fatti che l'appellante intende provare sono comunque irrilevanti ai fini
del giudizio. La domanda di assunzione in appello della predetta prova respinta
dal Pretore deve di conseguenza essere disattesa.
3. L’attore
sostiene nella sua memoria ricorsuale che oltre all’art. 28 CO, invero l’unico
disposto sul quale egli ha fondato la vertenza dinanzi al giudice di prime
cure, sarebbero applicabili in concreto anche gli art. 1 e 2 CO, l’art. 120 CO,
gli art. 97 e segg. CO nonché gli art. 197 e segg. CO. Queste censure, proposte
per la prima volta con l’appello, sono irricevibili, stante che, a norma
dell’art. 321 cpv. 1 CPC, sussiste il divieto di mutare l’azione (lett. a) e di
addurre in appello nuovi fatti, nuove prove ed eccezioni (lett. b). Nemmeno
l’art. 75 CPC, che prescrive le condizioni alle quali l’azione non si ritiene
mutata, è ossequiato nella fattispecie, ritenuto come in tale ambito è necessario
che vengano mantenuti inalterati sia il genere dell’azione che la causa petendi
(Cocchi/Trezzini, CPC/TI, Lugano
2000, n. 8 ad art. 75 n. 8 e riferimenti), il che con ogni evidenza non è in
concreto avvenuto, essendo pacifica la modifica almeno della causa petendi.
Né sorregge evidentemente la tesi dell’attore l’appello al principio jura
novit curia.
4. Nel
merito, l’appellante sostiene che malgrado la sua carica di presidente del
Consiglio di amministrazione della __________ SA, proprietaria del fondo
oggetto di deponia illegale, egli non sarebbe stato al corrente dei depositi
effettuati sul fondo, in particolare quelli sotto la quota “0”, dal momento che
egli non rivestiva alcun ruolo operativo nella società, gestita di fatto dalla
convenuta unitamente al di lei marito __________ e all’ing. __________. La
convenuta avrebbe quindi sottaciuto scientemente la reale situazione del fondo
e avrebbe dolosamente indotto l’appellante a sottoscrivere il contratto di
cessione di azioni del 6 settembre 2000 malgrado fosse stata a conoscenza del
fatto che la situazione sul fondo in questione fosse stata ben più grave
rispetto a quella visibile ad occhio nudo. Egli avrebbe così patito un danno
almeno pari a fr. 150'000.-. Ritiene altresì che questi fatti gli erano del
tutto oscuri al momento della sottoscrizione del contratto di cessione delle
azioni il 6 settembre 2000, per cui la clausola liberatoria prevista nel
contratto non sortirebbe alcun effetto e afferma altresì di aver reagito
tempestivamente non appena venuto a conoscenza del problema del deposito
illegale di materiali vari sotto terra, la cui rimozione era stata valutata
inizialmente in soli fr. 300'000.-. Rimprovera quindi al Pretore, in
particolare, una violazione dell’obbligo di motivazione delle decisioni secondo
l’art. 285 CPC, una violazione dell’onere della prova, una valutazione
arbitraria delle prove e un diniego di giustizia materiale per non aver
ritenuto ammesso il dolo della convenuta. Queste censure sono prive di ogni
fondamento - finanche al limite della temerarietà.
5. L'art.
83 cpv. 2 LEF stabilisce che l'escusso, entro venti giorni dal rigetto
dell'opposizione, può domandare con la procedura ordinaria il disconoscimento
del debito al giudice del luogo dell'esecuzione. Nell’azione in disconoscimento
di debito il creditore, che vi è convenuto, è tenuto a dimostrare il fondamento
del proprio credito, mentre spetta al debitore/attore sostanziare le eccezioni
liberatorie delle quali si prevale per dimostrare l’inesistenza del debito. L’inversione
dei ruoli processuali non comporta in altri termini anche il capovolgimento
dell’onere della prova a danno del debitore e istante (DTF 130 III 285 consid. 5.3.1; Stoffel, Voies
d’exécution, Berna 2002, n. 144 pag. 117; D. Staehelin,
Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Basilea 2005, n.
55 ad art. 83 LEF).
6. Secondo l’art. 28 CO la parte che
fu indotta al contratto per dolo dell'altra non è obbligata, quand'anche
l'errore non fosse essenziale. In particolare vi è dolo ai sensi della norma
indicata se controparte ha indotto a un negozio giuridico la parte che se ne
prevale facendole credere cose errate o sottacendo questioni che avrebbero
dovuto essere comunicate al partner secondo i criteri della buona fede poiché
determinanti per la conclusione del contratto o, per lo meno, per la
conclusione del contratto alle condizioni convenute (DTF 132 II 161 consid.
4.1). L’obbligo di informazione di una parte nei confronti dell’altra non può
essere determinato in modo generale: dipenderà dalle circostanze concrete del
caso, in particolare dalla natura del contratto, dal modo in cui si svolgono le
trattative, dalle intenzioni così come dalle conoscenze delle parti stesse (DTF
116 II 431 consid. 3a, 105 II 75 consid. 2a; Schwenzer,
in Basler Kommentar zum Obligationenrecht I, 4a ed., Basilea 2007, n. 8 e 9 ad art. 28 CO). In particolare, il dovere
di informazione non concerne quelle circostanze che l’altra parte è tenuta a
conoscere essa stessa (Gauch/Scluep/Schmid,
Schweizerisches Obligationenrecht , Allgemeiner Teil, 9a ed., Zurigo 2008, n. 862). Il
contratto viziato da dolo si considera ratificato se, nel termine di un anno
dal momento in cui fu scoperto il dolo, la parte per la quale non è
obbligatorio non abbia notificato all’altra che essa non intende mantenerlo o
non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione (art. 31 cpv. 1 e 3
CO).
Affinché
sia applicabile l'art. 28 CO devono quindi essere dati i presupposti del dolo,
dell'illiceità e del rapporto di causalità fra l'atteggiamento ingannevole e il
consenso della parte (Schwenzer, op.
cit., n. 3 – 14, ad art. 28 CO), che la parte che si prevale del dolo deve
provare (DTF 129 II 320 consid. 6.3; Schwenzer,
op. cit., n. 26 ad art. 28; Schmidlin,
in Commentaire romand, CO I, Basilea 2003, n. 49 ad art. 28 CO). A questo
proposito nulla muta il fatto che si sia di fronte ad un’azione di
disconoscimento del debito giusta l’art. 83 LEF, come si è visto sopra al
precedente considerando.
7. Contrariamente
a quanto sostenuto nella memoria ricorsuale, l’attore non ha saputo in alcun
modo suffragare con elementi oggettivi il dolo della convenuta nella
sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni del 6 settembre 2000
(doc. C=1), né si può in definitiva ritenere provato che la sua decisione di
acquisire i pacchetti di azioni di tre società del gruppo __________ detenuti
dalla convenuta sia stata influenzata dall’evocazione da parte di quest’ultima
di circostanze inveritiere o dal suo consapevole silenzio su circostanze di cui
era in buona fede tenuta a rendere partecipe l’attore. Infatti, come rettamente
rilevato nella sentenza impugnata, l’attore era perfettamente a conoscenza
dell’esistenza della discarica sulla particella n. __________ RFD di __________
ancor prima della sottoscrizione del contratto di vendita delle azioni: ne sono
la dimostrazione i suoi scritti del 13 dicembre 1999, in cui si menzionano gli
“sconsiderati depositi” (doc. 4), del 22 febbraio 2000 dove l’attore
indica alla convenuta e a suo marito “il drammatico problema dei materiali
depositati illegalmente” (doc. 5), del 13 aprile 2000, nel quale si cita
espressamente “l’attuale abusiva discarica di materiali commercialmente
inutilizzabile” (doc. 7), del 10 maggio 2000, dove l’attore fa ulteriore
cenno a “lo scempio sulla particella” (doc. 9). Si noti pure anche che,
come giustamente rilevato nella sentenza impugnata, l’appellante ricopriva la
carica di Presidente del consiglio di amministrazione della __________ SA con
diritto di firma individuale (oltre che di altre società del gruppo __________)
ed era l’azionista di maggioranza (cfr. doc. C, punto n. 16; doc. 2).
Indipendentemente dal ruolo dirigenziale effettivo svolto all’interno delle
società del gruppo e in particolare per conto della __________ SA, egli doveva
e poteva sapere l’uso che era stato fatto del fondo negli anni addietro.
L’istruttoria ha invece permesso di appurare, contrariamente a quanto sostenuto
dall’attore, che la convenuta non ha ricoperto una funzione dirigenziale e
operativa determinante nella conduzione dell’attività delle società del gruppo __________
e che la stessa nemmeno necessariamente era a conoscenza del reale utilizzo del
fondo. Si vedano a questo proposito le affermazioni dei testi P__________ (“La
signora __________ non mi ha mai dato istruzioni su lavori da fare su quel
terreno”), Spini (“La signora __________ la conosco perché era la moglie
di __________, mi è capitato ogni tanto di vederla fare le pulizie in ditta.
(…) La signora __________ non mi ha mai dato ordine di fare portare del
materiale su quel fondo”. (…) La convenuta in ditta non aveva alcuna
funzione direttiva nel senso che non mi ha mai dato ordini e non era presente
in ditta”), A__________ (“Non ho mai visto sul posto né l’attore né la
convenuta”), B__________ (“[la convenuta] veniva qualche volta a __________,
ma non so cosa facesse lì. (…) non ho mai ricevuto ordini né dall’attore né
dalla convenuta”) o, ancora, dal teste M__________ (“Non ho mai ricevuto
ordini né dall’attore né dalla convenuta”), affermazioni convergenti con
quanto confermato dalla stessa convenuta nel suo interrogatorio formale.
Inutilmente si cercheranno poi negli atti istruttori le prove riguardo al dolo
che essa avrebbe perpetrato nei confronti dell’attore, tanto da indurlo a sottoscrivere
il contratto di cessione delle azioni sottacendogli la vera realtà dei fatti.
Grazie alla posizione dell’attore all’interno della società proprietaria del
fondo oggetto di discarica così come nelle altre società del gruppo (presidente
del consiglio di amministrazione e azionista di maggioranza), egli era
certamente in grado di verificare lo stato del fondo prima della sottoscrizione
del contratto di cessione delle azioni della __________ SA, per cui in buona
fede la convenuta poteva ritenersi esonerata dal comunicare, le fossero
effettivamente stati noti, gli estremi della discarica sopra e sotto il livello
del terreno così come si presentava a quel momento, tanto più che quest’ultimo,
come si è visto, aveva fatto riferimento esplicito alla situazione illegale e
abusiva del deposito di materiali sul fondo in questione ancor prima della
sottoscrizione del contratto di cessione delle azioni. Tali elementi non
rientravano quindi nel novero delle informazioni che essa avrebbe dovuto
comunicare alla controparte, tenuta a conoscerli essa stessa. Alla convenuta
non può dunque essere rimproverato dolo alcuno per aver sottaciuto l’esistenza
e la reale portata della discarica, in particolare di quella sotto la quota di
livellamento del terreno.
8. La
mancanza di dolo da parte della convenuta già basta per negare ogni buon
fondamento all’azione dell’attore, senza che sia necessario vagliare
l’esistenza degli altri presupposti dell’art. 28 CO. L’appello deve quindi
essere respinto già per i menzionati motivi, con conferma della decisione
impugnata.
9. L’appellante contesta infine anche la fissazione dell’importo di fr.
15'000.- a titolo di ripetibili in favore della convenuta, ritenuto
sproporzionato per l’impegno realmente profuso. Sennonché misconosce l’appellante
che non può essere considerata precisa domanda ai sensi dell’art. 309 cpv. 2
lett. e CPC quella che non esprime l’indicazione della somma domandata rispetto
a quella assegnata dal Pretore (Cocchi/
Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000, m. 10 ad art. 309), per cui anche questa
censura sarebbe di per sé inammissibile. In ogni caso, per consolidata
giurisprudenza nella determinazione degli oneri processuali e delle ripetibili
il Pretore dispone di ampia latitudine, nel senso che la sua valutazione, se è
rispettosa delle tariffe applicabili, è censurabile solo per eccesso o abuso
del potere di apprezzamento (Cocchi/Trezzini,
op. cit., m. 32 e 51 ad art. 148 e m. 19 ad art. 150), estremi non ravvisabili
in concreto. Le ripetibili assegnate dal Pretore sono infatti state fissate,
contrariamente a quanto sostenuto l’attore, in applicazione dei parametri
tariffali previsti dall’art. 9 della ora abrogata Tariffa dell’ordine degli
avvocati (applicabile alla fattispecie in virtù dell’art. 16 cpv. 2 del
regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza
giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili del 19 dicembre 2007), dai
quali non vi è motivo di scostarsi, quand’anche il Pretore abbia applicato il
parametro più alto consentito (10% del valore di causa), ritenute la natura e
la particolarità della causa e l’impegno profuso dalla convenuta.
10. Non
può che seguirne la reiezione del gravame, infondato in ogni suo punto. Tassa di giustizia, spese e ripetibili seguono la soccombenza (art.
148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e
pronuncia:
1. Nella misura in cui è ammissibile l'appello 9 settembre 2008 di AP
1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli oneri processuali della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 2’850.-
b)
spese fr. 100.-
fr.
2'950.-
già
anticipati dall'appellante, rimangono a suo carico. Egli rifonderà
all’appellata fr. 3'500.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un
valore litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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