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Decisione

12.2008.196

Mutuo contratto in valuta estera, causa solo in pagamento di valuta estera

22 febbraio 2011Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.196

Data decisione, Autorità:

22.02.2011, IICCA

Titolo:

Mutuo contratto in valuta estera, causa solo in pagamento di valuta estera

PAGAMENTO

art. 84 CO

Incarto n.

12.2008.196

Lugano

22 febbraio

2011/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Bozzini e Fiscalini

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.525

della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 12

settembre 2000 da

AP 1

rappr. dall’ RA

2

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

chiedente

la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 647'981.70,

controvalore di Lit. 793'000'000 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e

fr. 8'171.30, controvalore di Lit. 10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre

2000, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto

con sentenza 21 luglio 2008;

appellante

l’attore che con atto di appello del 15 settembre 2008 chiede che il giudizio

pretorile sia riformato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con

protesta di spese e ripetibili;

mentre

il convenuto nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2008 propone la conferma

del giudizio pretorile e la reiezione dell’appello;

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in

fatto e in diritto:

1. I

cittadini __________ AP 1, AO 1 e __________ hanno stipulato il 28 luglio 1997

un contratto in forza del quale AP 1 si è impegnato a concedere a AO 1 e __________

un mutuo di Lit. 610'000'000 (seicentodiecimilioni di lire italiane), e i

mutuatari si sono impegnati come debitori solidali per la restituzione del

mutuo in capitale e interessi al tasso del 15% annuo, in 10 rate semestrali di

61 milioni di lire italiane ciascuna oltre interessi. I contraenti hanno

dichiarato di assoggettare il contratto al diritto svizzero, con foro a __________.

In una successiva modifica del 21 aprile 1998, AP 1 ha liberato __________ da

ogni obbligo contrattuale e AO 1 è rimasto unico debitore e mutuatario. AP 1 ha

chiesto a AO 1 il rimborso integrale del saldo del mutuo, in Lit 610'000'000 di

capitale e Lit 183'000'000 per interessi, entro il 31 luglio 1999.

Considerandi

2.

Non

avendo ottenuto il pagamento di quanto richiesto, AP 1 ha convenuto AO 1

davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al

pagamento della somma di fr. 647'981.70, controvalore di Lit. 793'000'000 oltre

interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e fr. 8'171.30, controvalore di Lit.

10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre 2000. Il convenuto si è opposto

alla domanda nella risposta del 6 novembre 2001, adducendo di essere stato

liberato dall’impegno in seguito a modifiche dei rapporti commerciali. Nei

successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di

giudizio, confermate poi dopo l’istruttoria nei memoriali conclusivi.

3.

Statuendo

il 21 luglio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese a carico

dell’attore, tenuto inoltre a rifondere al convenuto fr. 24'000.- per

ripetibili. Il primo giudice ha accertato che l’importo previsto dal contratto

era stato versato in contanti a un rappresentante del convenuto e che non erano

state versate le rate pattuite a rimborso dello stesso, né gli interessi

contrattualmente previsti. Ha nondimeno ritenuto provata in causa la

liberazione del convenuto dagli impegni contrattuali, a seguito dell’assunzione

da parte di terzi del debito originario nei confronti dell’attore.

4.

AP

1.

è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 15 settembre

2008, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di

accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di

entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2008 il convenuto

postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.

5.

Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata

prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal

CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

6.

Per

l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di

pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito

è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,

questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a

meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato

stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la

facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista

dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con

decisione 14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto

che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era

tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151

consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010 4A_206/2010

consid. 4.1; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193) e che il tribunale

aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella

valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1

pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1; II

CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28

gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), ritenuto che una condanna in franchi

svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5; TF 27

marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16

dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n.

12.2008

, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).

7.

In

considerazione del fatto che nella presente fattispecie nessuna delle parti

aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre 2010 il vice presidente

di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione

dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di un mutuo di Lire

italiane 610'000'000 e accessori e l’attore chiedeva il pagamento di franchi svizzeri,

ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione

sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Il convenuto, nelle

osservazioni 14 febbraio 2011, ha ribadito che l’appello doveva essere

respinto, anche tenendo conto del fatto che la pretesa veniva fatta valere in

franchi svizzeri, contrariamente a quanto previsto dall’art. 84 CO. L’attore,

dal canto suo, nelle osservazioni 7 febbraio 2011, ha rilevato che la controparte non aveva mai censurato il tasso di cambio indicato in petizione

né la domanda espressa in franchi svizzeri e aveva pertanto rinunciato alla

possibilità di pagare in valuta estera. Non si oppone per altro, citando

dottrina recente, alla conversione in valuta estera dell’importo in franchi

svizzeri indicato in petizione e in appello.

8.

È

indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 647'981.70,

controvalore di Lit. 793'000'000 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e di

fr. 8'171.30, controvalore di Lit. 10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre

2000, per il rimborso di un mutuo fruttifero stipulato in lire italiane (doc.

A, B, C e D). Il contratto di mutuo, stipulato tra cittadini __________, è

stato esplicitamente assoggettato al diritto svizzero con foro a __________

(doc. A, C). In altre parole, l’attore ha fatto valere un credito sorto in

valuta estera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è

invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il

chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale

prassi tollerante con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel

2009.

(sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag.

764.

segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid.

4.

). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un

debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una

pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo

riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010

consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda

sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque

modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al

diritto (II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193). La dottrina alla quale si

riferisce nelle proprie osservazioni l’appellante (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto

processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 160), secondo la quale il

giudice potrebbe d’ufficio “modellare” il petitum, si riferisce al Codice di

diritto processuale civile svizzero, che non è applicabile alla fattispecie

(cfr. consid. 5). È pertanto esclusa in concreto la possibilità per il giudice di

mutare la domanda in sede di appello. Né è di rilievo la circostanza che il

convenuto non abbia mai sollevato il tema in prima sede e abbia fatto valere

l’applicazione dell’art. 84 cpv. 2 CO dopo essere stato interpellato il 30

dicembre 2010, questa Camera applicando d’ufficio il diritto.

9.

L’applicazione

al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a

concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in

franchi svizzeri del mutuo a suo tempo pattuito in lire italiane deve essere

respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attore rimane la possibilità di

riproporre la sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di

legge, ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve

essere convertito in Euro, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n.

974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro

(sentenza del Tribunale federale 5A_260/2010 del 15 novembre 2010, prevista per

la pubblicazione, consid. 4). L’appello deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le

ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 656'153,10,

seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC-TI).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

decide:

1.

L’appello

15.

settembre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 4'500.-

b) spese fr.

50.

-

totale fr.

4'550.-

già

anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere

alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a

carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale

federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo

integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta

a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e

a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se

la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o

se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2

LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al

procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che

concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate

indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una

parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni

pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la

competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di

altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se

le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del

ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di

evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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