12.2008.196
Mutuo contratto in valuta estera, causa solo in pagamento di valuta estera
22 febbraio 2011Italiano11 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.196
Data decisione, Autorità:
22.02.2011, IICCA
Titolo:
Mutuo contratto in valuta estera, causa solo in pagamento di valuta estera
PAGAMENTO
art. 84 CO
Incarto n.
12.2008.196
Lugano
22 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2000.525
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 12
settembre 2000 da
AP 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
chiedente
la condanna del convenuto al pagamento della somma di fr. 647'981.70,
controvalore di Lit. 793'000'000 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e
fr. 8'171.30, controvalore di Lit. 10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre
2000, domanda alla quale si è opposto il convenuto e che il Pretore ha respinto
con sentenza 21 luglio 2008;
appellante
l’attore che con atto di appello del 15 settembre 2008 chiede che il giudizio
pretorile sia riformato nel senso di accogliere integralmente la petizione, con
protesta di spese e ripetibili;
mentre
il convenuto nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2008 propone la conferma
del giudizio pretorile e la reiezione dell’appello;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
1. I
cittadini __________ AP 1, AO 1 e __________ hanno stipulato il 28 luglio 1997
un contratto in forza del quale AP 1 si è impegnato a concedere a AO 1 e __________
un mutuo di Lit. 610'000'000 (seicentodiecimilioni di lire italiane), e i
mutuatari si sono impegnati come debitori solidali per la restituzione del
mutuo in capitale e interessi al tasso del 15% annuo, in 10 rate semestrali di
61 milioni di lire italiane ciascuna oltre interessi. I contraenti hanno
dichiarato di assoggettare il contratto al diritto svizzero, con foro a __________.
In una successiva modifica del 21 aprile 1998, AP 1 ha liberato __________ da
ogni obbligo contrattuale e AO 1 è rimasto unico debitore e mutuatario. AP 1 ha
chiesto a AO 1 il rimborso integrale del saldo del mutuo, in Lit 610'000'000 di
capitale e Lit 183'000'000 per interessi, entro il 31 luglio 1999.
Considerandi
2.
Non
avendo ottenuto il pagamento di quanto richiesto, AP 1 ha convenuto AO 1
davanti al Pretore del Distretto di Lugano, chiedendone la condanna al
pagamento della somma di fr. 647'981.70, controvalore di Lit. 793'000'000 oltre
interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e fr. 8'171.30, controvalore di Lit.
10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre 2000. Il convenuto si è opposto
alla domanda nella risposta del 6 novembre 2001, adducendo di essere stato
liberato dall’impegno in seguito a modifiche dei rapporti commerciali. Nei
successivi allegati scritti le parti hanno ribadito le rispettive domande di
giudizio, confermate poi dopo l’istruttoria nei memoriali conclusivi.
3.
Statuendo
il 21 luglio 2008, il Pretore del Distretto di Lugano, sezione 2, ha respinto la petizione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 9'000.- e le spese a carico
dell’attore, tenuto inoltre a rifondere al convenuto fr. 24'000.- per
ripetibili. Il primo giudice ha accertato che l’importo previsto dal contratto
era stato versato in contanti a un rappresentante del convenuto e che non erano
state versate le rate pattuite a rimborso dello stesso, né gli interessi
contrattualmente previsti. Ha nondimeno ritenuto provata in causa la
liberazione del convenuto dagli impegni contrattuali, a seguito dell’assunzione
da parte di terzi del debito originario nei confronti dell’attore.
4.
AP
1.
è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 15 settembre
2008, con il quale ha chiesto la riforma della sentenza impugnata nel senso di
accogliere integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni del 27 ottobre 2008 il convenuto
postula la reiezione dell’appello e la conferma del giudizio pretorile.
5.
Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). La decisione pretorile è stata pronunciata e impugnata
prima di questa data, e la procedura ricorsuale rimane dunque disciplinata dal
CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
6.
Per
l’art. 84 CO, i debiti pecuniari devono essere pagati con mezzi legali di
pagamento della moneta in cui è stato contratto il debito (cpv. 1). Se il debito
è espresso in una moneta che non è moneta del Paese nel luogo di pagamento,
questo potrà farsi in moneta del Paese al corso del giorno della scadenza, a
meno che con la parola “effettiva” o con altra simile aggiunta non sia stato
stipulato l’adempimento letterale del contratto (cpv. 2). Ritenuto che la
facoltà alternativa di liberarsi con il pagamento in moneta svizzera prevista
dal cpv. 2 della norma riguardava solo il debitore, il Tribunale federale, con
decisione 14 gennaio 2008, ponendo fine a una prassi tollerante, ne ha dedotto
che il creditore, in presenza di un debito contratto in valuta estera, era
tenuto a formulare in causa la sua pretesa in quella valuta (DTF 134 III 151
consid. 2.2; TF 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1, 16 dicembre 2010 4A_206/2010
consid. 4.1; II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193) e che il tribunale
aveva unicamente la facoltà di condannare il debitore al pagamento di quella
valuta (DTF 134 III 151 consid. 2.4; TF 27 marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.3.1
pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 6 ottobre 2010 4A_218/2010 consid. 5.1; II
CCA 27 febbraio 2010 inc. n. 12.2008.181, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28
gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193), ritenuto che una condanna in franchi
svizzeri violerebbe il diritto federale (DTF 134 III 151 consid. 2.5; TF 27
marzo 2009 4A_230/2008 consid. 5.4 pubbl. in RtiD 2010 I p. 764 segg., 16
dicembre 2010 4A_206/2010 consid. 4.1; II CCA 27 febbraio 2010 inc. n.
12.2008
, 1° marzo 2010 inc. n. 10.2003.27, 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193).
7.
In
considerazione del fatto che nella presente fattispecie nessuna delle parti
aveva sollevato la questione, con ordinanza 30 dicembre 2010 il vice presidente
di questa Camera, rilevato che in concreto si poneva il problema dell'applicazione
dell'art. 84 CO perché il litigio verteva sul risarcimento di un mutuo di Lire
italiane 610'000'000 e accessori e l’attore chiedeva il pagamento di franchi svizzeri,
ha assegnato alle parti un termine di 30 giorni per prendere posizione
sull'applicazione dell'art. 84 CO alla questione litigiosa. Il convenuto, nelle
osservazioni 14 febbraio 2011, ha ribadito che l’appello doveva essere
respinto, anche tenendo conto del fatto che la pretesa veniva fatta valere in
franchi svizzeri, contrariamente a quanto previsto dall’art. 84 CO. L’attore,
dal canto suo, nelle osservazioni 7 febbraio 2011, ha rilevato che la controparte non aveva mai censurato il tasso di cambio indicato in petizione
né la domanda espressa in franchi svizzeri e aveva pertanto rinunciato alla
possibilità di pagare in valuta estera. Non si oppone per altro, citando
dottrina recente, alla conversione in valuta estera dell’importo in franchi
svizzeri indicato in petizione e in appello.
8.
È
indiscusso che l’attore ha chiesto in causa l’importo di fr. 647'981.70,
controvalore di Lit. 793'000'000 oltre interessi del 5% dal 1° agosto 1999 e di
fr. 8'171.30, controvalore di Lit. 10'000'000 oltre interessi dal 12 settembre
2000, per il rimborso di un mutuo fruttifero stipulato in lire italiane (doc.
A, B, C e D). Il contratto di mutuo, stipulato tra cittadini __________, è
stato esplicitamente assoggettato al diritto svizzero con foro a __________
(doc. A, C). In altre parole, l’attore ha fatto valere un credito sorto in
valuta estera postulandone il pagamento in franchi svizzeri. Tale possibilità è
invero stata tollerata dalla giurisprudenza cantonale e federale, nonostante il
chiaro tenore dell’art. 84 CO, ma il Tribunale federale ha soppresso tale
prassi tollerante con la sentenza pubblicata in DTF 134 III 151, ribadita nel
2009.
(sentenza 4A_230/2008 del 27 marzo 2009 consid. 5.3, in RtiD 2010 I pag.
764.
segg. in particolare pag. 771) e ancora nel 2010 in una sentenza di cui è prevista la pubblicazione (sentenza 4A_206/2010 del 15 dicembre 2010, consid.
4.
). Come chiaramente esposto dal Tribunale federale in tali sentenze, per un
debito contratto in una valuta estera il creditore può far valere solo una
pretesa espressa in tale valuta e il tribunale al quale si è rivolto può solo
riconoscere il suo credito in quella stessa valuta (sentenza 4A_206/2010
consid. 4.1.2 e rif. citati). Il giudice deve pronunciare sulla domanda
sottopostagli e non oltre i limiti di questa (art. 86 CPC-TI) e non può dunque
modificare la formulazione delle conclusioni di causa per renderle conformi al
diritto (II CCA 28 gennaio 2011 inc. n. 12.2008.193). La dottrina alla quale si
riferisce nelle proprie osservazioni l’appellante (Cocchi/Trezzini/Bernasconi, Commentario al Codice di diritto
processuale civile svizzero, Lugano 2011, pag. 160), secondo la quale il
giudice potrebbe d’ufficio “modellare” il petitum, si riferisce al Codice di
diritto processuale civile svizzero, che non è applicabile alla fattispecie
(cfr. consid. 5). È pertanto esclusa in concreto la possibilità per il giudice di
mutare la domanda in sede di appello. Né è di rilievo la circostanza che il
convenuto non abbia mai sollevato il tema in prima sede e abbia fatto valere
l’applicazione dell’art. 84 cpv. 2 CO dopo essere stato interpellato il 30
dicembre 2010, questa Camera applicando d’ufficio il diritto.
9.
L’applicazione
al caso concreto della giurisprudenza federale esposta in precedenza porta a
concludere che la petizione con la quale l’attore chiede il pagamento in
franchi svizzeri del mutuo a suo tempo pattuito in lire italiane deve essere
respinta in applicazione dell’art. 84 CO. All’attore rimane la possibilità di
riproporre la sua petizione, formulando domande conformi alle esigenze di
legge, ritenuto che un debito in Lire italiane, valuta non più esistente, deve
essere convertito in Euro, al tasso fisso stabilito dal Regolamento (CE) n.
974/98 del Consiglio del 3 maggio 1998 relativo all’introduzione dell’euro
(sentenza del Tribunale federale 5A_260/2010 del 15 novembre 2010, prevista per
la pubblicazione, consid. 4). L’appello deve dunque essere respinto. La tassa di giustizia, le spese e le
ripetibili della procedura d’appello, calcolate su un valore litigioso di fr. 656'153,10,
seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 CPC-TI).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC-TI, la LTG e il
Regolamento sulle ripetibili,
decide:
1.
L’appello
15.
settembre 2008 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 4'500.-
b) spese fr.
50.
-
totale fr.
4'550.-
già
anticipati dall’appellante, rimangono a suo carico, con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 8'000.- per ripetibili di appello.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a
carattere pecuniario è dato ricorso in materia civile al Tribunale
federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del testo
integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il valore litigioso ammonta
a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e
a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se
la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o
se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2
LTF). Il ricorso è ammissibile contro le decisioni che pongono fine al
procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure ammissibile contro una decisione che
concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate
indipendentemente dalle altre, o che pone fine al procedimento soltanto per una
parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure ancora contro decisioni
pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e concernenti la
competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In presenza di
altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è ammissibile solo se
le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del
ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di
evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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