12.2008.198
Comunione ereditaria - uso di locali da parte di alcuni eredi - indennizzo - obbligo di adire l'UC
30 settembre 2008Italiano8 min
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Numero d'incarto:
12.2008.198
Data decisione, Autorità:
30.09.2008, IICCA
Titolo:
Comunione ereditaria - uso di locali da parte di alcuni eredi - indennizzo - obbligo di adire l'UC
AUTORITÀ DI CONCILIAZIONE IN MATERIA DI LOCAZIONE
COMUNIONE EREDITARIA
art. 602 CC
art. 274a CO
Incarto n.
12.2008.198
Lugano
30 settembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.415
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4 - promossa con petizione 25
giugno 2007 da
AO 1
rappr. da RA 1
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr.
da RA 2
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna del convenuto AP 1 al pagamento di fr.
361'440.- oltre interessi e la condanna del convenuto AP 2 al pagamento di fr.
288’099.- oltre interessi, domanda avversata dai convenuti che hanno postulato
la reiezione della petizione;
ed ora
sull’eccezione di carenza del presupposto processuale della preventiva
conciliazione avanti all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione
sollevata dai convenuti con la risposta, che il Pretore con decreto 11 settembre
2008 ha respinto;
appellanti
Fatti
i convenuti con atto di appello 16 settembre 2008, con cui chiedono la riforma
del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere
in ordine la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. __________
è deceduto il 13 aprile 1979 lasciando quali eredi legali la moglie AO 1 ed i
figli minorenni AP 1, __________ e AP 2. Avendo la vedova optato per
l’usufrutto su metà della successione (art. 462 cpv. 1 vCC), nel certificato
ereditario rilasciato il 21 giugno 1979 (doc. A) la qualità di eredi è stata
riconosciuta unicamente ai suoi figli. Tra gli attivi della successione,
tuttora intestata alla comunione ereditaria, con usufrutto a favore di AO 1, vi
è la part. n. __________ __________ di __________ (doc. C), su cui sorge una
casa con 4 appartamenti e 11 garages.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna dei figli AP 1 e AP 2 al
pagamento di fr. 361'440.- rispettivamente di fr. 288’099.-, oltre interessi,
per aver costoro individualmente occupato senza corrispondere alcunché, dal
1990 rispettivamente dal 1991 fino al 31 dicembre 2006, 2 appartamenti e 6
garages appartenenti alla comunione ereditaria. Essa, richiamandosi alla
dottrina, ha in sostanza addotto che se un membro della comunione ereditaria
utilizza, prima della divisione, un bene facente parte della successione a
titolo privato deve alla comunione ereditaria, o se del caso all’eventuale
usufruttuario, un indennizzo per tale uso, che ha calcolato tenendo conto delle
pigioni e delle spese accessorie che avrebbero potuto essere incassate in tutti
quegli anni.
I
convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo tra l’altro la carenza del
presupposto processuale della preventiva conciliazione avanti all’Ufficio di
conciliazione in materia di locazione. Essi, in sintesi, hanno evidenziato che
la controparte, pur non avendolo dichiarato espressamente, procedeva in realtà per
ottenere il corrispettivo di un contratto di locazione, per cui la vertenza non
era assolutamente di carattere successorio.
3. Dopo aver limitato l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione
(art. 181 CPC), il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha concluso per la
sua infondatezza, caricando ai convenuti in solido la tassa di giustizia di fr.
150.-, le spese di fr. 50.- e le ripetibili di fr. 200.-. Egli, in buona
sostanza, ha ritenuto che, in assenza di un accordo relativo ad un essentiale
negotii, non si poteva ammettere l’insorgenza di un contratto di locazione
fra le parti e con ciò l’obbligo preliminare di adire l’autorità di
conciliazione. Da un lato non era emerso in alcun modo che le parti avessero
manifestato il loro reciproco consenso circa il carattere oneroso dell’utilizzo
degli appartamenti e dei garages da parte dei convenuti. Dall’altro l’ammontare
di una qualsivoglia pigione non era né determinato né determinabile, ciò che di
per sé era già sufficiente per negare l’esistenza di una locazione.
4. Con
l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di
riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò
di respingere in ordine la petizione, il tutto aumentando da fr. 200.- ad una
somma tra fr. 25'000.- e 40'000.- l’indennità ripetibile a loro favore. Essi ribadiscono
che l’attrice in realtà procedeva in causa per ottenere il pagamento di un “corrispettivo”
per l’utilizzo di alcuni spazi, ovvero di una pigione locativa, per cui
s’imponeva far capo alla procedura speciale che reggeva le controversie in
materia di locazione, con il corollario dell’obbligo di adire preventivamente
l’Ufficio di conciliazione.
5. A
norma dell’art. 274a CO, ogni contestazione riguardante contratti di locazione
di locali d’abitazione e commerciali deve obbligatoriamente essere sottoposta
al competente Ufficio di conciliazione prima che le parti possano adire il
giudice civile (DTF 118 II 307 consid. 3b/bb e cc, 124 III 21 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 404). Si tratta di una norma imperativa
di competenza stabilita dal diritto federale. Una causa giudiziaria avviata in
mancanza del presupposto della tentata conciliazione davanti all’Ufficio di
conciliazione è nulla per l’irricevibilità della petizione, senza che la
nullità - assoluta - possa essere sanata in virtù del principio dell’economia
processuale, palesemente inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto
federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 22 ad art. 404; II CCA 12 agosto 2005 inc. n.
12.2004.120).
6. Nel
caso di specie, pacifico che tra le parti non sia mai stato concluso un
contratto di locazione (anche di fatto) e che nessuna di loro abbia mai preteso
il contrario, non si può assolutamente condividere l’assunto dei convenuti, che
per altro non ha trovato alcun riscontro nelle allegazioni della controparte,
secondo cui l’attrice avrebbe nondimeno proceduto in causa per ottenere il
pagamento di pigioni locative arretrate. Nella misura in cui pretendeva il
pagamento di un “corrispettivo” per l’uso da parte dei convenuti di alcuni
spazi, quest’ultima, come ben spiegato in petizione (p. 5), in replica (p. 2 e
6 seg.) e in occasione dell’udienza preliminare (p. 3), mirava in realtà ad
ottenere - poco importa qui se a ragione o a torto - un indennizzo per il fatto
che un membro della comunione ereditaria, prima della divisione, aveva
utilizzato a titolo privato un bene facente parte della successione (Schaufelberger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art.
602 CC; DTF 101 II 36). Ora, secondo il Tribunale
federale, tale pretesa, pur dovendo essere quantificata facendo capo per
analogia ai principi che disciplinano il contratto di affitto, è chiaramente di
natura successoria (ICCTF 23 gennaio 2002 4C.284/2000 consid. 2a). Non
trattandosi così di una contestazione riguardante un contratto di locazione di
locali d’abitazione e commerciali, la presente vertenza non deve pertanto
essere preventivamente sottoposta all’Ufficio di conciliazione in materia di
locazione.
7. Ne
discende, a conferma del giudizio pretorile, la reiezione del gravame,
manifestamente infondato, già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art.
313bis CPC. La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate
su un valore litigioso di fr. 649'539.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),
ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla parte appellata, che nemmeno è
stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 16 settembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.
Considerandi
II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’030.- (tassa di giustizia
di fr. 1’000.- e spese di fr. 30.-) sono a carico degli appellanti in solido.
Non si attribuiscono ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione
pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può
causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso
comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una
procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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