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Decisione

12.2008.198

Comunione ereditaria - uso di locali da parte di alcuni eredi - indennizzo - obbligo di adire l'UC

30 settembre 2008Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con atto di appello 16 settembre 2008, con cui chiedono la riforma

del querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò di respingere

in ordine la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;

mentre

l'attrice non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

1. __________

è deceduto il 13 aprile 1979 lasciando quali eredi legali la moglie AO 1 ed i

figli minorenni AP 1, __________ e AP 2. Avendo la vedova optato per

l’usufrutto su metà della successione (art. 462 cpv. 1 vCC), nel certificato

ereditario rilasciato il 21 giugno 1979 (doc. A) la qualità di eredi è stata

riconosciuta unicamente ai suoi figli. Tra gli attivi della successione,

tuttora intestata alla comunione ereditaria, con usufrutto a favore di AO 1, vi

è la part. n. __________ __________ di __________ (doc. C), su cui sorge una

casa con 4 appartamenti e 11 garages.

2. Con

la petizione in rassegna AO 1 ha chiesto la condanna dei figli AP 1 e AP 2 al

pagamento di fr. 361'440.- rispettivamente di fr. 288’099.-, oltre interessi,

per aver costoro individualmente occupato senza corrispondere alcunché, dal

1990 rispettivamente dal 1991 fino al 31 dicembre 2006, 2 appartamenti e 6

garages appartenenti alla comunione ereditaria. Essa, richiamandosi alla

dottrina, ha in sostanza addotto che se un membro della comunione ereditaria

utilizza, prima della divisione, un bene facente parte della successione a

titolo privato deve alla comunione ereditaria, o se del caso all’eventuale

usufruttuario, un indennizzo per tale uso, che ha calcolato tenendo conto delle

pigioni e delle spese accessorie che avrebbero potuto essere incassate in tutti

quegli anni.

I

convenuti si sono opposti alla petizione, eccependo tra l’altro la carenza del

presupposto processuale della preventiva conciliazione avanti all’Ufficio di

conciliazione in materia di locazione. Essi, in sintesi, hanno evidenziato che

la controparte, pur non avendolo dichiarato espressamente, procedeva in realtà per

ottenere il corrispettivo di un contratto di locazione, per cui la vertenza non

era assolutamente di carattere successorio.

3. Dopo aver limitato l’udienza preliminare all’esame dell’eccezione

(art. 181 CPC), il Pretore, con la decisione qui impugnata, ha concluso per la

sua infondatezza, caricando ai convenuti in solido la tassa di giustizia di fr.

150.-, le spese di fr. 50.- e le ripetibili di fr. 200.-. Egli, in buona

sostanza, ha ritenuto che, in assenza di un accordo relativo ad un essentiale

negotii, non si poteva ammettere l’insorgenza di un contratto di locazione

fra le parti e con ciò l’obbligo preliminare di adire l’autorità di

conciliazione. Da un lato non era emerso in alcun modo che le parti avessero

manifestato il loro reciproco consenso circa il carattere oneroso dell’utilizzo

degli appartamenti e dei garages da parte dei convenuti. Dall’altro l’ammontare

di una qualsivoglia pigione non era né determinato né determinabile, ciò che di

per sé era già sufficiente per negare l’esistenza di una locazione.

4. Con

l’appello che qui ci occupa i convenuti chiedono di

riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere l’eccezione e con ciò

di respingere in ordine la petizione, il tutto aumentando da fr. 200.- ad una

somma tra fr. 25'000.- e 40'000.- l’indennità ripetibile a loro favore. Essi ribadiscono

che l’attrice in realtà procedeva in causa per ottenere il pagamento di un “corrispettivo”

per l’utilizzo di alcuni spazi, ovvero di una pigione locativa, per cui

s’imponeva far capo alla procedura speciale che reggeva le controversie in

materia di locazione, con il corollario dell’obbligo di adire preventivamente

l’Ufficio di conciliazione.

5. A

norma dell’art. 274a CO, ogni contestazione riguardante contratti di locazione

di locali d’abitazione e commerciali deve obbligatoriamente essere sottoposta

al competente Ufficio di conciliazione prima che le parti possano adire il

giudice civile (DTF 118 II 307 consid. 3b/bb e cc, 124 III 21 consid. 2b; Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 segg. ad art. 404). Si tratta di una norma imperativa

di competenza stabilita dal diritto federale. Una causa giudiziaria avviata in

mancanza del presupposto della tentata conciliazione davanti all’Ufficio di

conciliazione è nulla per l’irricevibilità della petizione, senza che la

nullità - assoluta - possa essere sanata in virtù del principio dell’economia

processuale, palesemente inefficace a fronte di una sanzione prevista dal diritto

federale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 22 ad art. 404; II CCA 12 agosto 2005 inc. n.

12.2004.120).

6. Nel

caso di specie, pacifico che tra le parti non sia mai stato concluso un

contratto di locazione (anche di fatto) e che nessuna di loro abbia mai preteso

il contrario, non si può assolutamente condividere l’assunto dei convenuti, che

per altro non ha trovato alcun riscontro nelle allegazioni della controparte,

secondo cui l’attrice avrebbe nondimeno proceduto in causa per ottenere il

pagamento di pigioni locative arretrate. Nella misura in cui pretendeva il

pagamento di un “corrispettivo” per l’uso da parte dei convenuti di alcuni

spazi, quest’ultima, come ben spiegato in petizione (p. 5), in replica (p. 2 e

6 seg.) e in occasione dell’udienza preliminare (p. 3), mirava in realtà ad

ottenere - poco importa qui se a ragione o a torto - un indennizzo per il fatto

che un membro della comunione ereditaria, prima della divisione, aveva

utilizzato a titolo privato un bene facente parte della successione (Schaufelberger, Basler Kommentar, 2ª ed., n. 10 ad art.

602 CC; DTF 101 II 36). Ora, secondo il Tribunale

federale, tale pretesa, pur dovendo essere quantificata facendo capo per

analogia ai principi che disciplinano il contratto di affitto, è chiaramente di

natura successoria (ICCTF 23 gennaio 2002 4C.284/2000 consid. 2a). Non

trattandosi così di una contestazione riguardante un contratto di locazione di

locali d’abitazione e commerciali, la presente vertenza non deve pertanto

essere preventivamente sottoposta all’Ufficio di conciliazione in materia di

locazione.

7. Ne

discende, a conferma del giudizio pretorile, la reiezione del gravame,

manifestamente infondato, già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art.

313bis CPC. La tassa di giustizia e le spese della procedura d’appello, calcolate

su un valore litigioso di fr. 649'539.-, seguono la soccombenza (art. 148 CPC),

ritenuto che non si attribuiscono ripetibili alla parte appellata, che nemmeno è

stata invitata a presentare le sue eventuali osservazioni.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 16 settembre 2008 di AP 1 e AP 2 è respinto.

Considerandi

II. Gli oneri processuali di complessivi fr. 1’030.- (tassa di giustizia

di fr. 1’000.- e spese di fr. 30.-) sono a carico degli appellanti in solido.

Non si attribuiscono ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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