12.2008.199
Locazione, domanda di riduzione, appello dichiarato irricevibile per carenza di motivazione
8 ottobre 2008Italiano6 min
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Numero d'incarto:
Fatti
12.2008.199
Data decisione, Autorità:
08.10.2008, IICCA
Titolo:
Locazione, domanda di riduzione, appello dichiarato irricevibile per carenza di motivazione
APPELLO
art. 309 CPC-TI
art. 313bis CPC-TI
Incarto n.
12.2008.199
Lugano
8 ottobre
2008/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.19 (azione
in riduzione del canone di locazione) della Pretura della giurisdizione di
Locarno-Città promossa con istanza 28 gennaio 2008 da
AP 1
contro
AO 1
rappr. dall’ RA
1
con la
quale l’istante ha chiesto la riduzione di fr. 400.- mensili del canone di
locazione dell’appartamento da lei occupato, con effetto dal 1° giugno 2007,
domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore, statuendo il 15
settembre 2008, ha respinto;
appellante
l’istante che con atto del 16 settembre 2008 dichiara di presentare ricorso per
far modificare la sentenza;
letti ed
esaminati gli atti
considerato
in fatto e in diritto:
che
l’istante ha preso in locazione dalla convenuta, con contratto del 28 marzo
2007, un appartamento di tre locali al pianterreno di un immobile situato in
via __________ a L__________, dal 16 aprile 2007, per un canone mensile di fr.
1’195.- oltre acconto mensile di fr. 130.- per spese accessorie;
che
la conduttrice ha disdetto il contratto il 4 agosto 2007, lamentandosi di non
essere stata avvisata della costruzione di un immobile di fronte al palazzo,
fonte di disturbi;
che
il 12 agosto 2007 la conduttrice ha chiesto la riduzione del canone di
locazione nella misura di fr. 325.- mensili dal 15 giugno 2007, data d’inizio
del cantiere vicino, e di fronte al rifiuto della convenuta il 28 agosto 2007
ella si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di
Locarno;
che
l’11 settembre 2007 la locatrice, su richiesta della conduttrice, ha accettato
il ritiro della disdetta ma ha rifiutato una riduzione del canone di locazione;
che
la conduttrice si è nuovamente rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia
di locazione il 25 novembre 2007, rivendicando una riduzione del canone da fr.
200.- a fr. 300.- mensili dalla data d’inizio del cantiere;
che
in seguito alla mancata conciliazione, attestata il 15 gennaio 2008, la
conduttrice si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con
istanza 28 gennaio 2008, chiedendo la riduzione del canone di locazione nella
misura di fr. 400.- dal 1° giugno 2007 a causa delle immissioni e dei disturbi
provenienti dalla costruzione di un immobile di fronte al palazzo;
che
all’udienza del 30 aprile 2008 l’istante ha confermato la propria domanda, alla
quale si è opposta la convenuta;
che
al termine dell’istruttoria le parti si sono riconfermate nelle rispettive
posizioni al dibattimento finale del 27 agosto 2008;
che
con sentenza del 15 settembre 2008 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la
tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 225.- a carico dell’istante, condannata
inoltre a rifondere alla convenuta fr. 650.- per ripetibili;
che
con lettera 16 settembre 2008 l’istante insorge contro la predetta sentenza,
ribadendo di aver subito i rumori e la polvere del cantiere vicino, iniziato un
mese dopo la sua entrata nei locali, che non avrebbe preso in locazione se
fosse stata avvisata dei lavori e considera “vergognoso” di essere stata
condannata a pagare un’indennità alla controparte, visto il suo piccolo
reddito;
che l'appello non è stato
notificato alla controparte;
che
nella fattispecie il Pretore ha esaminato la questione del rumore e delle immissioni
dal cantiere vicino lamentate dall’istante, giungendo alla conclusione che tali
disturbi non raggiungevano l’intensità necessaria per ammettere un difetto dell’appartamento
locato in una zona urbana, così che ha respinto la domanda di riduzione del
canone di locazione;
che
nella sua lettera del 16 settembre 2008 l’istante ribadisce che non avrebbe
preso in locazione l’appartamento se avesse saputo dell’inizio del cantiere
vicino, rimproverando all’agenzia di averle nascosto la circostanza, nota a
tutti gli abitanti del quartiere;
che
la ricorrente afferma inoltre di avere “un piccolo reddito” sicché sarebbe
“vergognoso” aver posto a suo carico le tasse e spese e l’indennità per
ripetibili;
che
nel suo scritto l’istante non muove critiche alla conclusione del primo giudice
e non indica elementi dai quali essa risulterebbe errata o fondata su un
arbitrario apprezzamento delle prove, mentre gli atti di causa non contengono
alcun elemento dal quale risulti la situazione di reddito e le possibilità
economiche dell’interessata;
che
l’istante non si è quindi confrontata con le argomentazioni del Pretore sulla
riduzione del canone di locazione, non ha spiegato per quali motivi la sentenza
dovrebbe essere modificata, e nemmeno in che misura lo dovrebbe essere, così
che l’atto di appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge
e di domande (art. 309 CPC) deve essere dichiarato irricevibile e non può di
conseguenza essere esaminato nel merito;
che
l'appello, manifestamente infondato,
può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza
necessità di intimazione alla controparte;
che
la tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si
giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso
non è nemmeno stato notificato;
come
per l’impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr.
96'000.--;
Per i quali motivi,
visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG
pronuncia: 1. L'appello
16 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Le
spese della procedura di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 70.-
b) spese fr.
30.
-
totale fr.
100.
-
già
anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono
ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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