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Decisione

12.2008.199

Locazione, domanda di riduzione, appello dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

8 ottobre 2008Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

12.2008.199

Data decisione, Autorità:

08.10.2008, IICCA

Titolo:

Locazione, domanda di riduzione, appello dichiarato irricevibile per carenza di motivazione

APPELLO

art. 309 CPC-TI

art. 313bis CPC-TI

Incarto n.

12.2008.199

Lugano

8 ottobre

2008/fb

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale

d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente,

Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.19 (azione

in riduzione del canone di locazione) della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Città promossa con istanza 28 gennaio 2008 da

AP 1

contro

AO 1

rappr. dall’ RA

1

con la

quale l’istante ha chiesto la riduzione di fr. 400.- mensili del canone di

locazione dell’appartamento da lei occupato, con effetto dal 1° giugno 2007,

domanda alla quale si è opposta la convenuta e che il Pretore, statuendo il 15

settembre 2008, ha respinto;

appellante

l’istante che con atto del 16 settembre 2008 dichiara di presentare ricorso per

far modificare la sentenza;

letti ed

esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che

l’istante ha preso in locazione dalla convenuta, con contratto del 28 marzo

2007, un appartamento di tre locali al pianterreno di un immobile situato in

via __________ a L__________, dal 16 aprile 2007, per un canone mensile di fr.

1’195.- oltre acconto mensile di fr. 130.- per spese accessorie;

che

la conduttrice ha disdetto il contratto il 4 agosto 2007, lamentandosi di non

essere stata avvisata della costruzione di un immobile di fronte al palazzo,

fonte di disturbi;

che

il 12 agosto 2007 la conduttrice ha chiesto la riduzione del canone di

locazione nella misura di fr. 325.- mensili dal 15 giugno 2007, data d’inizio

del cantiere vicino, e di fronte al rifiuto della convenuta il 28 agosto 2007

ella si è rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione di

Locarno;

che

l’11 settembre 2007 la locatrice, su richiesta della conduttrice, ha accettato

il ritiro della disdetta ma ha rifiutato una riduzione del canone di locazione;

che

la conduttrice si è nuovamente rivolta all’Ufficio di conciliazione in materia

di locazione il 25 novembre 2007, rivendicando una riduzione del canone da fr.

200.- a fr. 300.- mensili dalla data d’inizio del cantiere;

che

in seguito alla mancata conciliazione, attestata il 15 gennaio 2008, la

conduttrice si è rivolta al Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con

istanza 28 gennaio 2008, chiedendo la riduzione del canone di locazione nella

misura di fr. 400.- dal 1° giugno 2007 a causa delle immissioni e dei disturbi

provenienti dalla costruzione di un immobile di fronte al palazzo;

che

all’udienza del 30 aprile 2008 l’istante ha confermato la propria domanda, alla

quale si è opposta la convenuta;

che

al termine dell’istruttoria le parti si sono riconfermate nelle rispettive

posizioni al dibattimento finale del 27 agosto 2008;

che

con sentenza del 15 settembre 2008 il Pretore ha respinto l’istanza, ponendo la

tassa di giustizia di fr. 150.- e le spese di fr. 225.- a carico dell’istante, condannata

inoltre a rifondere alla convenuta fr. 650.- per ripetibili;

che

con lettera 16 settembre 2008 l’istante insorge contro la predetta sentenza,

ribadendo di aver subito i rumori e la polvere del cantiere vicino, iniziato un

mese dopo la sua entrata nei locali, che non avrebbe preso in locazione se

fosse stata avvisata dei lavori e considera “vergognoso” di essere stata

condannata a pagare un’indennità alla controparte, visto il suo piccolo

reddito;

che l'appello non è stato

notificato alla controparte;

che

nella fattispecie il Pretore ha esaminato la questione del rumore e delle immissioni

dal cantiere vicino lamentate dall’istante, giungendo alla conclusione che tali

disturbi non raggiungevano l’intensità necessaria per ammettere un difetto dell’appartamento

locato in una zona urbana, così che ha respinto la domanda di riduzione del

canone di locazione;

che

nella sua lettera del 16 settembre 2008 l’istante ribadisce che non avrebbe

preso in locazione l’appartamento se avesse saputo dell’inizio del cantiere

vicino, rimproverando all’agenzia di averle nascosto la circostanza, nota a

tutti gli abitanti del quartiere;

che

la ricorrente afferma inoltre di avere “un piccolo reddito” sicché sarebbe

“vergognoso” aver posto a suo carico le tasse e spese e l’indennità per

ripetibili;

che

nel suo scritto l’istante non muove critiche alla conclusione del primo giudice

e non indica elementi dai quali essa risulterebbe errata o fondata su un

arbitrario apprezzamento delle prove, mentre gli atti di causa non contengono

alcun elemento dal quale risulti la situazione di reddito e le possibilità

economiche dell’interessata;

che

l’istante non si è quindi confrontata con le argomentazioni del Pretore sulla

riduzione del canone di locazione, non ha spiegato per quali motivi la sentenza

dovrebbe essere modificata, e nemmeno in che misura lo dovrebbe essere, così

che l’atto di appello, sprovvisto di motivazione conforme ai requisiti di legge

e di domande (art. 309 CPC) deve essere dichiarato irricevibile e non può di

conseguenza essere esaminato nel merito;

che

l'appello, manifestamente infondato,

può essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza

necessità di intimazione alla controparte;

che

la tassa e le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si

giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso

non è nemmeno stato notificato;

come

per l’impugnabilità al Tribunale federale fa stato un valore litigioso di fr.

96'000.--;

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello

16 settembre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Le

spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 70.-

b) spese fr.

30.

-

totale fr.

100.

-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico. Non si attribuiscono

ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF).

Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli

stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario

sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi

con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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