12.2008.2
Comodato di autoveicolo, risarcimento del danno per tardiva riconsegna
16 settembre 2009Italiano15 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.2
Data decisione, Autorità:
16.09.2009, IICCA
Titolo:
Comodato di autoveicolo, risarcimento del danno per tardiva riconsegna
COMODATO
art. 310 CO
Incarto n.
12.2008.2
Lugano
6 ottobre 2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.127
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 23
settembre 2005 da
AA 1
rappr. dall’ RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l’attrice ha chiesto in via supercautelare e cautelare di far immediatamente
divieto al convenuto di alienare, cedere, donare, gravare, noleggiare,
affittare, usare o disporre in qualunque altra maniera, personalmente e/o per
mano di terzi, il veicolo __________ __________ di proprietà dell’attrice,
mentre nel merito ha postulato la consegna del suddetto veicolo entro tre
giorni dalla crescita in giudicato della sentenza e il pagamento di fr. 500.-
al giorno dal 20 agosto 2005 e sino al giorno della consegna compreso,
protestando tasse, spese e ripetibili; domanda poi modificata nel memoriale
conclusivo scritto 9 novembre 2007 con la richiesta di condannare il convenuto
al versamento di fr. 57'600.- con protesta di tutte le spese, tasse e ripetibili;
domande
alle quali il convenuto si è opposto con risposta 1° settembre 2006, ribadita
nel memoriale conclusivo 8 novembre 2007, e sulle quali il Pretore ha statuito
in via cautelare il 30 settembre 2005, e nel merito il 29 novembre 2007,
respingendo la petizione e suddividendo gli oneri processuali, comprensivi di
tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a carico dell’attrice
e di 2/3 a carico del convenuto;
appellante
il convenuto, il quale con atto di appello del 21 dicembre 2007 postula la
riforma del querelato giudizio nel senso di precisare che la petizione era
respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai esistito e non invece
- come indicato dal primo giudice - siccome lo stesso era stato estinto per
compensazione, il tutto con protesta di tasse, spese e ripetibili di entrambe
le sedi;
mentre
l’attrice con osservazioni ed appello adesivo dell’11 febbraio 2008 chiede la
reiezione del gravame e la riforma della sentenza pretorile nel senso di porre tasse,
spese e ripetibili di prima istanza interamente a carico del convenuto
soccombente, e protesta anch’essa tasse, spese e ripetibili di seconda istanza.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
Fatti
A. Il
24 febbraio 2004 AP 1, in rappresentanza di AA 1 (in seguito R__________), di
cui all’epoca era membro del consiglio di amministrazione senza diritto di
firma, ha stipulato con __________ AG (in seguito S__________) un contratto di
compravendita avente come oggetto la vettura __________ __________. Il prezzo
di acquisto era di fr. 107'600.- Iva inclusa da corrispondere in 9 rate di fr.
10'000.- (doc. C, 1). Il suddetto contratto prevedeva inoltre che l’acquirente
si impegnasse a mettere a disposizione il veicolo per esposizioni in Asia
organizzate dalla venditrice e/o dai suoi partner. Il termine di consegna per
la vettura a AA 1 era stato fissato per il 20 febbraio 2004. Per il pagamento del prezzo di compravendita AP 1 ha concesso a AA 1
un mutuo di fr. 107'600.- senza interessi. A seguito
della disdetta da parte di AA 1 del rapporto di collaborazione con AP 1, questi
con lettera del suo patrocinatore __________ datata 31 gennaio 2005 ha disdetto il contratto di mutuo per
il 15 marzo 2005. In risposta
l’avv. __________ per conto di AA 1 ha fissato al 26 aprile 2005 il termine per
consegnare la vettura __________ a R__________. Tale termine non è stato
rispettato. AA 1 ha poi venduto l’autoveicolo a M__________
per la somma di fr. 107'600.-, da pagare entro tre giorni dalla consegna del
veicolo prevista per il 19 agosto 2005 presso la sede della società venditrice
a R__________. Il contratto prevedeva inoltre una pena convenzionale di fr.
500.- al giorno in caso di ritardo nella consegna, da dedursi dal prezzo di
compravendita (doc. I). Per rispettare il suddetto termine, AA 1 ha quindi
inviato a AP 1 nel mese di giugno e di luglio 2005 diverse lettere chiedendo la
restituzione del veicolo __________ entro il 19 agosto 2005.
B. Falliti
i tentativi di farsi consegnare l’autoveicolo, il 23 settembre 2005 AA 1 ha
avviato un’azione giudiziaria dinanzi al Pretore della giurisdizione di
Locarno-Città, postulando in via cautelare il divieto per AP 1 di disporre in
qualsiasi modo dell’autoveicolo e nel merito la consegna della vettura e la condanna
del convenuto al pagamento di fr. 500.- giornalieri dal 20 agosto 2005 fino
alla consegna. La procedura è stata poi sospesa su richiesta delle parti .
L’autoveicolo è stato consegnato il 13 dicembre 2005
all’attrice e la procedura giudiziaria è stata riattivata. Il convenuto si è
opposto alla petizione e in via subordinata ha sollevato l’eccezione di
compensazione con la propria pretesa di restituzione del mutuo di fr.
107'600.-. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento
finale e nelle rispettive conclusioni hanno ribadito le proprie domande di
causa, l’attrice cifrando in fr. 57'600.- la penale a lei dovuta per la
ritardata consegna dell’autoveicolo.
C. Statuendo
il 29 novembre 2007, il Pretore ha in sostanza ammesso l’esistenza delle
pretesa risarcitoria dell’attrice di fr. 57'600.- pari alla somma pagata
all’acquirente a titolo di pena convenzionale a causa del ritardo nella
consegna del veicolo, sennonché ha ritenuto fondata l’eccezione di
compensazione sollevata dal convenuto per l’importo di fr. 107'600.- e ha di
conseguenza respinto la petizione, suddividendo gli oneri processuali,
comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a
carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto.
D. AP 1
è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 21 dicembre
2007, nel quale, in riforma della sentenza di prima sede, chiede di precisare
che la petizione era respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai
esistito e non invece - come indicato dal primo giudice - siccome lo stesso era
stato estinto per compensazione, il tutto con protesta di tasse, spese e
ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni dell’11 febbraio
2008 l’attrice propone la reiezione dell’appello e con appello adesivo chiede a
sua volta che tutte le spese di causa siano poste a carico del convenuto,
tenuto a rifonderle fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese e
ripetibili in questa sede. Nelle osservazioni all’appello adesivo del 26
febbraio 2008 il convenuto postula la reiezione del gravame adesivo.
e considerato
e in diritto
Sull’appello
principale
1. Preliminarmente
ci si potrebbe chiedere se l’appello principale non sia eventualmente irricevibile,
per mancanza di un interesse giuridicamente protetto all’appello, nella misura
in cui il convenuto chiede di riformare il dispositivo n. 1, con cui il Pretore
ha respinto la petizione, con un nuovo dispositivo in cui si sarebbe dovuto
precisare che la petizione andava respinta in quanto il credito di fr. 57'600.-
non era mai esistito e non invece - come indicato dal primo giudice nei
considerandi della sentenza - siccome lo stesso era stato estinto per
compensazione. La questione può però essere lasciata indecisa, il gravame
essendo in ogni caso infondato nel merito.
Considerandi
2.
Il Pretore ha accolto la pretesa di risarcimento di fr.
57'600.-, con la motivazione che dal 2005 il convenuto era in possesso della
vettura __________ sulla base di un contratto di comodato ai sensi degli art. 305
e ss. CO e che di conseguenza l’attrice, quale proprietaria del veicolo, poteva
chiederne la restituzione in qualsiasi momento. Poiché il convenuto non ha restituito
la vettura nel termine fissatogli dalla proprietaria, il primo giudice l’ha
condannato a risarcire il danno derivante dalla violazione contrattuale,
negando l’esistenza di motivi di discolpa. Secondo il primo giudice il contenuto degli accordi intercorsi tra l’attrice e la venditrice
S__________ non poteva giustificare la mancata tempestiva restituzione del
veicolo da parte del convenuto e inoltre la circostanza che l’attrice sapesse
dove si trovava la vettura era priva di rilevanza per il suo diritto di
chiederne la restituzione.
3.
L’appellante contesta la valutazione del materiale probatorio
compiuta dal Pretore. Egli confuta la conclusione secondo cui si sarebbe
occupato personalmente del trasferimento della vettura da Zurigo a Pechino il
26.
febbraio 2004 poiché non vi sarebbe prova di ciò, e inoltre contesta di
averne avuto il possesso effettivo, visto che al momento dell’acquisto la
vettura si trovava già in Asia, dove è sempre rimasta. Il convenuto rimprovera
poi al Pretore di aver ammesso che l’impegno contrattuale di mettere
l’autoveicolo a disposizione della S__________ o dei suoi partner sia
sussistito solo per il 2004, contrariamente a quanto prevede il contratto doc.
C. Il primo giudice, prosegue l’appellante, ha anche ammesso a torto
l’esistenza di un contratto di comodato con l’attrice, senza che nessuna delle
parti avesse mai sostenuto ciò. L’appellante ribadisce che l’impegno di mettere
a disposizione dell’acquirente il veicolo oggetto della compravendita era della
venditrice S__________, e non suo e che nonostante ciò agli atti non risulta
che l’attrice abbia mai chiesto alla venditrice la consegna della vettura.
Anzi, l’attrice ha in seguito venduto l’autoveicolo con la stipulazione di una
clausola penale il cui unico scopo era quello di danneggiare il convenuto,
poiché essa sapeva di non poter eseguire la consegna nei tempi pattuiti.
4.
La
vertenza tra le parti trae origine dalla compravendita di un veicolo da corsa
di Formula 1 __________ __________ (doc. C). L’attrice, ditta attiva nel
trasporto delle auto da corsa (doc. B), aveva acquistato il veicolo con un prestito
fornito dal convenuto, suo azionista unitamente ai due fratelli e all’epoca
membro del suo Consiglio di amministrazione. In seguito a dissidi tra gli
azionisti nel 2004 e alla disdetta del mutuo concesso dal convenuto alla
società, quest’ultima ha chiesto al convenuto di consegnarle il veicolo
(deposizione rogatoriale D__________, 16 aprile 2007, pag. 2), che si trovava a
Hong Kong. L’allora patrocinatore dell’attrice ha prodotto al momento della sua
deposizione testimoniale un attestato rilasciato il 9 agosto 2004 dalla
proprietaria del veicolo, secondo il quale l’autovettura __________ __________
si trovava in possesso del convenuto, il quale ha controfirmato tale
dichiarazione (allegato 13 rogatoriale). Alla luce dell’istruttoria si rivelano
dunque sprovviste di significato pratico tutte le argomentazioni sviluppate
dall’appellante sul luogo in cui si trovava il veicolo e sulla sua asserita
impossibilità di disporne. Dal profilo giuridico, infatti, il convenuto aveva
il possesso del veicolo, dapprima come rappresentante dell’attrice che lo aveva
acquistato e poi per accordo intercorso con la nuova proprietaria, come
attestato dalla dichiarazione 9 agosto 2004.
5.
Il
giudice applica il diritto d’ufficio, senza essere limitato nella sua indagine
ai giustificativi offerti dalle parti, come prevede l’art. 87 CPC. È quindi del
tutto irrilevante per il giudizio il fatto che le parti non abbiano mai
affermato di avere stipulato un contratto di comodato, come rimprovera
l’appellante al Pretore. Il primo giudice ha eseguito, come il codice di
procedura civile gli impone, un’analisi giuridica dei fatti addotti dalle parti
e provati in causa. Il Pretore doveva qualificare la relazione giuridica
esistente tra le parti, indipendentemente dai termini da loro usati e dopo aver
accertato che il veicolo era proprietà dell’attrice, che ne aveva lasciato il
possesso al convenuto senza chiedere alcun corrispettivo per tale uso, è giunto
alla conclusione che si trattava di un contratto di comodato (art. 305 a 311
CO). A giusta ragione, poiché tale contratto è l’unico che regola la
concessione in uso di una cosa a titolo gratuito, senza il versamento di un
corrispettivo (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 2943 § 39 pag. 432). Il convenuto aveva quindi il possesso
del veicolo a tempo indeterminato con il consenso della proprietaria.
Quest’ultima poteva chiedere la restituzione dell’autovettura a suo gradimento
(art. 310 CO), ciò che ha fatto con le lettere del 20 aprile 2005, 4 luglio
2005.
e 27 luglio 2005 (doc. E, H, M) e il convenuto aveva l’obbligo di
restituirla nel termine impartito, ciò che non è avvenuto, come emerso dagli
atti di causa e dall’istruttoria. Da qui la responsabilità contrattuale del
convenuto, che deve risarcire all’attrice i danni causati dalla sua
inadempienza, consistente nella consegna del veicolo – a opera sua o di terzi –
dopo la scadenza del termine impartito dalla comodante (doc. M). L’appellante
argomenta che l’acquirente avrebbe dovuto chiedere la restituzione del veicolo alla
venditrice e non a lui. Egli trascura tuttavia il fatto che come possessore del
veicolo gli incombeva la restituzione tempestiva dell’oggetto comodato alla
proprietaria, senza potersi discolpare prevalendosi di rapporti contrattuali ai
quali non era parte, come quelli tra l’attrice e la venditrice del veicolo. È
quindi inutile sapere quale sia l’interpretazione corretta degli accordi
relativi alla messa a disposizione del veicolo per esposizioni (doc. C, pt. 4, pag. 2) e chi abbia materialmente consegnato la
vettura all’appellata il 13 dicembre 2005.
6.
Infine,
l’appellante sostiene di nulla dovere all’attrice, poiché essa ha venduto il
veicolo sapendo di non poterlo consegnare nel termine pattuito con l’acquirente
e ha accettato una pena convenzionale per il ritardo nella consegna al solo
scopo di danneggiarlo. Vista tale grave concolpa, prosegue il convenuto,
all’attrice non è dovuto l’importo di fr. 57'600.- ammesso dal Pretore.
L’argomentazione non può essere condivisa. La proprietaria del veicolo aveva il
diritto di disporne e di venderla ed era libera di concordare con l’acquirente
le modalità del contratto di compravendita. Nulla dall’istruttoria lascia
supporre che essa fosse a conoscenza dell’asserita impossibilità di consegnare
il veicolo entro il 27 agosto 2005. L’appellante non ha dato seguito alla prima
domanda di restituzione del veicolo, avvenuta nell’aprile 2005 (doc. E), senza
indicare né addurre per quale motivo non restituiva il veicolo. L’istruttoria
di causa è rimasta silente al riguardo. In siffatte circostanze, la critica
mossa dall’appellante al Pretore risulta fondata su mere supposizioni e non può
essere condivisa.
Sull’appello adesivo
7.
Il Pretore ha respinto la petizione in accoglimento dell’eccezione
di compensazione fatta valere dal convenuto e ha suddiviso gli oneri
processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione
di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto poiché ha ritenuto
che, pendente causa, il convenuto avesse fatto parziale atto di acquiescenza
restituendo la vettura. L’attrice appellante adesiva
ritiene che il convenuto sia risultato soccombente su tutta la linea e che
dunque in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC debba sopportare tutti i costi (fr.
4340.
- di spese e tassa giudiziaria e fr. 6000.- di ripetibili). Essa afferma
che non solo il convenuto ha riconosciuto la sua pretesa con la riconsegna del
veicolo in corso di causa, ma che il Pretore ha accolto la richiesta di fr.
56'700.- quale risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’auto. Se
non che, il Pretore ha indicato nella propria sentenza che il valore di causa
era di fr. 165'200.-, composto di fr. 107'600.- (valore del veicolo) e di fr.
57'600.- (risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna del
veicolo). Ora, il convenuto è risultato soccombente per quel che concerne la
consegna del veicolo (fr. 107'600.-) ma ha visto accolta la propria eccezione
di compensazione (fr. 57'600.-), sicché la chiave di ripartizione adottata dal
Pretore regge alla critica e non vi è motivo di modificarla. Ne discende la
reiezione dell’appello adesivo.
8.
In
conclusione, sia l’appello 21 dicembre 2007 sia l’appello adesivo 11 febbraio
2008.
devono essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili
seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle
ripetibili,
dichiara e
pronuncia:
1.
L’appello
21.
dicembre 2007 di AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali dell’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2000.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
2050.
-
già
anticipati dall’appellante AP 1, rimangono a suo carico, con l’obbligo di
rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.
3.
L’appello
adesivo 11 febbraio 2008 di AA 1 è respinto.
4.
Gli
oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 600.-
b)
spese fr. 50.-
fr.
650.
-
già
anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico con l’obbligo di
versare fr. 200.- a titolo di ripetibili alla controparte.
5.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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