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Decisione

12.2008.2

Comodato di autoveicolo, risarcimento del danno per tardiva riconsegna

16 settembre 2009Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

A. Il

24 febbraio 2004 AP 1, in rappresentanza di AA 1 (in seguito R__________), di

cui all’epoca era membro del consiglio di amministrazione senza diritto di

firma, ha stipulato con __________ AG (in seguito S__________) un contratto di

compravendita avente come oggetto la vettura __________ __________. Il prezzo

di acquisto era di fr. 107'600.- Iva inclusa da corrispondere in 9 rate di fr.

10'000.- (doc. C, 1). Il suddetto contratto prevedeva inoltre che l’acquirente

si impegnasse a mettere a disposizione il veicolo per esposizioni in Asia

organizzate dalla venditrice e/o dai suoi partner. Il termine di consegna per

la vettura a AA 1 era stato fissato per il 20 febbraio 2004. Per il pagamento del prezzo di compravendita AP 1 ha concesso a AA 1

un mutuo di fr. 107'600.- senza interessi. A seguito

della disdetta da parte di AA 1 del rapporto di collaborazione con AP 1, questi

con lettera del suo patrocinatore __________ datata 31 gennaio 2005 ha disdetto il contratto di mutuo per

il 15 marzo 2005. In risposta

l’avv. __________ per conto di AA 1 ha fissato al 26 aprile 2005 il termine per

consegnare la vettura __________ a R__________. Tale termine non è stato

rispettato. AA 1 ha poi venduto l’autoveicolo a M__________

per la somma di fr. 107'600.-, da pagare entro tre giorni dalla consegna del

veicolo prevista per il 19 agosto 2005 presso la sede della società venditrice

a R__________. Il contratto prevedeva inoltre una pena convenzionale di fr.

500.- al giorno in caso di ritardo nella consegna, da dedursi dal prezzo di

compravendita (doc. I). Per rispettare il suddetto termine, AA 1 ha quindi

inviato a AP 1 nel mese di giugno e di luglio 2005 diverse lettere chiedendo la

restituzione del veicolo __________ entro il 19 agosto 2005.

B. Falliti

i tentativi di farsi consegnare l’autoveicolo, il 23 settembre 2005 AA 1 ha

avviato un’azione giudiziaria dinanzi al Pretore della giurisdizione di

Locarno-Città, postulando in via cautelare il divieto per AP 1 di disporre in

qualsiasi modo dell’autoveicolo e nel merito la consegna della vettura e la condanna

del convenuto al pagamento di fr. 500.- giornalieri dal 20 agosto 2005 fino

alla consegna. La procedura è stata poi sospesa su richiesta delle parti .

L’autoveicolo è stato consegnato il 13 dicembre 2005

all’attrice e la procedura giudiziaria è stata riattivata. Il convenuto si è

opposto alla petizione e in via subordinata ha sollevato l’eccezione di

compensazione con la propria pretesa di restituzione del mutuo di fr.

107'600.-. Eseguita l’istruttoria, le parti hanno rinunciato a comparire al dibattimento

finale e nelle rispettive conclusioni hanno ribadito le proprie domande di

causa, l’attrice cifrando in fr. 57'600.- la penale a lei dovuta per la

ritardata consegna dell’autoveicolo.

C. Statuendo

il 29 novembre 2007, il Pretore ha in sostanza ammesso l’esistenza delle

pretesa risarcitoria dell’attrice di fr. 57'600.- pari alla somma pagata

all’acquirente a titolo di pena convenzionale a causa del ritardo nella

consegna del veicolo, sennonché ha ritenuto fondata l’eccezione di

compensazione sollevata dal convenuto per l’importo di fr. 107'600.- e ha di

conseguenza respinto la petizione, suddividendo gli oneri processuali,

comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione di 1/3 a

carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto.

D. AP 1

è insorto contro il giudizio pretorile con atto di appello del 21 dicembre

2007, nel quale, in riforma della sentenza di prima sede, chiede di precisare

che la petizione era respinta in quanto il credito di fr. 57'600.- non era mai

esistito e non invece - come indicato dal primo giudice - siccome lo stesso era

stato estinto per compensazione, il tutto con protesta di tasse, spese e

ripetibili di entrambe le sedi. Nelle proprie osservazioni dell’11 febbraio

2008 l’attrice propone la reiezione dell’appello e con appello adesivo chiede a

sua volta che tutte le spese di causa siano poste a carico del convenuto,

tenuto a rifonderle fr. 6'000.- a titolo di ripetibili, con protesta di spese e

ripetibili in questa sede. Nelle osservazioni all’appello adesivo del 26

febbraio 2008 il convenuto postula la reiezione del gravame adesivo.

e considerato

e in diritto

Sull’appello

principale

1. Preliminarmente

ci si potrebbe chiedere se l’appello principale non sia eventualmente irricevibile,

per mancanza di un interesse giuridicamente protetto all’appello, nella misura

in cui il convenuto chiede di riformare il dispositivo n. 1, con cui il Pretore

ha respinto la petizione, con un nuovo dispositivo in cui si sarebbe dovuto

precisare che la petizione andava respinta in quanto il credito di fr. 57'600.-

non era mai esistito e non invece - come indicato dal primo giudice nei

considerandi della sentenza - siccome lo stesso era stato estinto per

compensazione. La questione può però essere lasciata indecisa, il gravame

essendo in ogni caso infondato nel merito.

Considerandi

2.

Il Pretore ha accolto la pretesa di risarcimento di fr.

57'600.-, con la motivazione che dal 2005 il convenuto era in possesso della

vettura __________ sulla base di un contratto di comodato ai sensi degli art. 305

e ss. CO e che di conseguenza l’attrice, quale proprietaria del veicolo, poteva

chiederne la restituzione in qualsiasi momento. Poiché il convenuto non ha restituito

la vettura nel termine fissatogli dalla proprietaria, il primo giudice l’ha

condannato a risarcire il danno derivante dalla violazione contrattuale,

negando l’esistenza di motivi di discolpa. Secondo il primo giudice il contenuto degli accordi intercorsi tra l’attrice e la venditrice

S__________ non poteva giustificare la mancata tempestiva restituzione del

veicolo da parte del convenuto e inoltre la circostanza che l’attrice sapesse

dove si trovava la vettura era priva di rilevanza per il suo diritto di

chiederne la restituzione.

3.

L’appellante contesta la valutazione del materiale probatorio

compiuta dal Pretore. Egli confuta la conclusione secondo cui si sarebbe

occupato personalmente del trasferimento della vettura da Zurigo a Pechino il

26.

febbraio 2004 poiché non vi sarebbe prova di ciò, e inoltre contesta di

averne avuto il possesso effettivo, visto che al momento dell’acquisto la

vettura si trovava già in Asia, dove è sempre rimasta. Il convenuto rimprovera

poi al Pretore di aver ammesso che l’impegno contrattuale di mettere

l’autoveicolo a disposizione della S__________ o dei suoi partner sia

sussistito solo per il 2004, contrariamente a quanto prevede il contratto doc.

C. Il primo giudice, prosegue l’appellante, ha anche ammesso a torto

l’esistenza di un contratto di comodato con l’attrice, senza che nessuna delle

parti avesse mai sostenuto ciò. L’appellante ribadisce che l’impegno di mettere

a disposizione dell’acquirente il veicolo oggetto della compravendita era della

venditrice S__________, e non suo e che nonostante ciò agli atti non risulta

che l’attrice abbia mai chiesto alla venditrice la consegna della vettura.

Anzi, l’attrice ha in seguito venduto l’autoveicolo con la stipulazione di una

clausola penale il cui unico scopo era quello di danneggiare il convenuto,

poiché essa sapeva di non poter eseguire la consegna nei tempi pattuiti.

4.

La

vertenza tra le parti trae origine dalla compravendita di un veicolo da corsa

di Formula 1 __________ __________ (doc. C). L’attrice, ditta attiva nel

trasporto delle auto da corsa (doc. B), aveva acquistato il veicolo con un prestito

fornito dal convenuto, suo azionista unitamente ai due fratelli e all’epoca

membro del suo Consiglio di amministrazione. In seguito a dissidi tra gli

azionisti nel 2004 e alla disdetta del mutuo concesso dal convenuto alla

società, quest’ultima ha chiesto al convenuto di consegnarle il veicolo

(deposizione rogatoriale D__________, 16 aprile 2007, pag. 2), che si trovava a

Hong Kong. L’allora patrocinatore dell’attrice ha prodotto al momento della sua

deposizione testimoniale un attestato rilasciato il 9 agosto 2004 dalla

proprietaria del veicolo, secondo il quale l’autovettura __________ __________

si trovava in possesso del convenuto, il quale ha controfirmato tale

dichiarazione (allegato 13 rogatoriale). Alla luce dell’istruttoria si rivelano

dunque sprovviste di significato pratico tutte le argomentazioni sviluppate

dall’appellante sul luogo in cui si trovava il veicolo e sulla sua asserita

impossibilità di disporne. Dal profilo giuridico, infatti, il convenuto aveva

il possesso del veicolo, dapprima come rappresentante dell’attrice che lo aveva

acquistato e poi per accordo intercorso con la nuova proprietaria, come

attestato dalla dichiarazione 9 agosto 2004.

5.

Il

giudice applica il diritto d’ufficio, senza essere limitato nella sua indagine

ai giustificativi offerti dalle parti, come prevede l’art. 87 CPC. È quindi del

tutto irrilevante per il giudizio il fatto che le parti non abbiano mai

affermato di avere stipulato un contratto di comodato, come rimprovera

l’appellante al Pretore. Il primo giudice ha eseguito, come il codice di

procedura civile gli impone, un’analisi giuridica dei fatti addotti dalle parti

e provati in causa. Il Pretore doveva qualificare la relazione giuridica

esistente tra le parti, indipendentemente dai termini da loro usati e dopo aver

accertato che il veicolo era proprietà dell’attrice, che ne aveva lasciato il

possesso al convenuto senza chiedere alcun corrispettivo per tale uso, è giunto

alla conclusione che si trattava di un contratto di comodato (art. 305 a 311

CO). A giusta ragione, poiché tale contratto è l’unico che regola la

concessione in uso di una cosa a titolo gratuito, senza il versamento di un

corrispettivo (Tercier/Favre/Bugnon, Les contrats spéciaux, 4a ed., n. 2943 § 39 pag. 432). Il convenuto aveva quindi il possesso

del veicolo a tempo indeterminato con il consenso della proprietaria.

Quest’ultima poteva chiedere la restituzione dell’autovettura a suo gradimento

(art. 310 CO), ciò che ha fatto con le lettere del 20 aprile 2005, 4 luglio

2005.

e 27 luglio 2005 (doc. E, H, M) e il convenuto aveva l’obbligo di

restituirla nel termine impartito, ciò che non è avvenuto, come emerso dagli

atti di causa e dall’istruttoria. Da qui la responsabilità contrattuale del

convenuto, che deve risarcire all’attrice i danni causati dalla sua

inadempienza, consistente nella consegna del veicolo – a opera sua o di terzi –

dopo la scadenza del termine impartito dalla comodante (doc. M). L’appellante

argomenta che l’acquirente avrebbe dovuto chiedere la restituzione del veicolo alla

venditrice e non a lui. Egli trascura tuttavia il fatto che come possessore del

veicolo gli incombeva la restituzione tempestiva dell’oggetto comodato alla

proprietaria, senza potersi discolpare prevalendosi di rapporti contrattuali ai

quali non era parte, come quelli tra l’attrice e la venditrice del veicolo. È

quindi inutile sapere quale sia l’interpretazione corretta degli accordi

relativi alla messa a disposizione del veicolo per esposizioni (doc. C, pt. 4, pag. 2) e chi abbia materialmente consegnato la

vettura all’appellata il 13 dicembre 2005.

6.

Infine,

l’appellante sostiene di nulla dovere all’attrice, poiché essa ha venduto il

veicolo sapendo di non poterlo consegnare nel termine pattuito con l’acquirente

e ha accettato una pena convenzionale per il ritardo nella consegna al solo

scopo di danneggiarlo. Vista tale grave concolpa, prosegue il convenuto,

all’attrice non è dovuto l’importo di fr. 57'600.- ammesso dal Pretore.

L’argomentazione non può essere condivisa. La proprietaria del veicolo aveva il

diritto di disporne e di venderla ed era libera di concordare con l’acquirente

le modalità del contratto di compravendita. Nulla dall’istruttoria lascia

supporre che essa fosse a conoscenza dell’asserita impossibilità di consegnare

il veicolo entro il 27 agosto 2005. L’appellante non ha dato seguito alla prima

domanda di restituzione del veicolo, avvenuta nell’aprile 2005 (doc. E), senza

indicare né addurre per quale motivo non restituiva il veicolo. L’istruttoria

di causa è rimasta silente al riguardo. In siffatte circostanze, la critica

mossa dall’appellante al Pretore risulta fondata su mere supposizioni e non può

essere condivisa.

Sull’appello adesivo

7.

Il Pretore ha respinto la petizione in accoglimento dell’eccezione

di compensazione fatta valere dal convenuto e ha suddiviso gli oneri

processuali, comprensivi di tasse, spese e ripetibili, tra le parti in ragione

di 1/3 a carico dell’attrice e di 2/3 a carico del convenuto poiché ha ritenuto

che, pendente causa, il convenuto avesse fatto parziale atto di acquiescenza

restituendo la vettura. L’attrice appellante adesiva

ritiene che il convenuto sia risultato soccombente su tutta la linea e che

dunque in virtù dell’art. 148 cpv. 1 CPC debba sopportare tutti i costi (fr.

4340.

- di spese e tassa giudiziaria e fr. 6000.- di ripetibili). Essa afferma

che non solo il convenuto ha riconosciuto la sua pretesa con la riconsegna del

veicolo in corso di causa, ma che il Pretore ha accolto la richiesta di fr.

56'700.- quale risarcimento del danno per la ritardata consegna dell’auto. Se

non che, il Pretore ha indicato nella propria sentenza che il valore di causa

era di fr. 165'200.-, composto di fr. 107'600.- (valore del veicolo) e di fr.

57'600.- (risarcimento del danno derivante dalla ritardata consegna del

veicolo). Ora, il convenuto è risultato soccombente per quel che concerne la

consegna del veicolo (fr. 107'600.-) ma ha visto accolta la propria eccezione

di compensazione (fr. 57'600.-), sicché la chiave di ripartizione adottata dal

Pretore regge alla critica e non vi è motivo di modificarla. Ne discende la

reiezione dell’appello adesivo.

8.

In

conclusione, sia l’appello 21 dicembre 2007 sia l’appello adesivo 11 febbraio

2008.

devono essere respinti. La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili

seguono la rispettiva soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento sulle

ripetibili,

dichiara e

pronuncia:

1.

L’appello

21.

dicembre 2007 di AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali dell’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 2000.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

2050.

-

già

anticipati dall’appellante AP 1, rimangono a suo carico, con l’obbligo di

rifondere alla controparte fr. 2'000.- per ripetibili di appello.

3.

L’appello

adesivo 11 febbraio 2008 di AA 1 è respinto.

4.

Gli

oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 600.-

b)

spese fr. 50.-

fr.

650.

-

già

anticipati dall’appellante adesiva, restano a suo carico con l’obbligo di

versare fr. 200.- a titolo di ripetibili alla controparte.

5.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale

d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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