12.2008.202
Contratto di assicurazione - furto - frode nelle giustificazioni
17 gennaio 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.202
Data decisione, Autorità:
17.01.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_131/2011, 15.9.2011
Titolo:
Contratto di assicurazione - furto - frode nelle giustificazioni
ASSICURAZIONE CASCO
art. 39 LCA
art. 40 LCA
Incarto n.
12.2008.202
Lugano
17 gennaio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Bozzini, vicepresidente,
Fiscalini e Pellegrini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2005.93
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città - promossa con petizione 8
luglio 2005 da
AP 1
rappr. da RA 1
contro
AO 1
rappr. da RA 2
con cui
l’attore ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 159'210.-
oltre interessi al 5% dal 14 gennaio 2004;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 26 agosto 2008 ha respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 22 settembre 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre la
convenuta con osservazioni 27 ottobre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Il 3/5 dicembre 2001 D__________ __________
AG, in qualità di società di leasing, e AP 1, in qualità di utilizzatore del
leasing, hanno sottoscritto un contratto di leasing relativo a una vettura
nuova modello __________ (n. matricola __________, n. telaio __________),
acquistata ad un prezzo di fr. 185'000.- (IVA inclusa) presso il garage J__________
__________ SA (cfr. doc. A-C, società che l’aveva in precedenza acquistata da C__________
AG, la quale a sua volta l’aveva ritirata da R__________ __________ AG).
Conformemente agli accordi contrattuali, l’utilizzatore del leasing ha stipulato
presso AO 1 una polizza casco totale (doc. D), ove è stato indicando un valore
assicurato di fr. 183'000.-.
2.Il 13 luglio 2003, al rientro da un volo
all’estero, AP 1 ha denunciato alle autorità inquirenti __________ e al suo
assicuratore il furto dell’automobile, che il giorno prima aveva posteggiato
all’aeroporto di __________, nel parcheggio __________ multipiano, posto n. __________
area __________ al piano __________.
3.La pratica assicurativa non si è
risolta nel modo auspicato dall’assicurato. In un primo tempo, con scritto 7
novembre 2003 (doc. I), la compagnia di assicurazioni aveva invero proposto di
liquidare il sinistro secondo quanto previsto dalle CGA (art. 204.3, doc. E)
con il pagamento a favore della società di leasing di un importo di fr.
146'421.- (87% del valore di listino di fr. 168'300.-), rilevando che il prezzo
fatturato a suo tempo da J__________ __________ SA era eccessivo
rispettivamente che a quel momento l’IVA era stata applicata due volte. Preso
atto della lettera 23 novembre 2003 (doc. L) con cui l’assicurato, tramite il
suo legale, lamentava da una parte - sulla base di una dichiarazione rilasciata
da J__________ __________ SA (doc. M) - la mancata considerazione dell’importo
di fr. 12'000.- relativo a dei cerchioni speciali AMG (con pneumatici) montati allora,
ribadiva dall’altra la correttezza del prezzo di fr. 185'000.- e chiedeva infine
l’adeguamento dell’importo di liquidazione nonché l’attribuzione di interessi
dal 1° agosto 2003, la compagnia di assicurazioni, dopo aver chiesto il 3
dicembre 2003 (doc. N) - e poi ottenuto - una dichiarazione firmata dall’assicurato
(doc. Q) circa l’avvenuto acquisto per altri fr. 12'000.-, oltre agli accessori
forniti di serie o in opzione nel modello, di ulteriori nuovi cerchioni AMG e
dei relativi pneumatici (questi ultimi del valore di fr. 4'200.-), con scritto
14 gennaio 2004 (doc. S) ha tuttavia dichiarato di escludere, sulla base dei
nuovi accertamenti nel frattempo eseguiti, che a quel momento fossero stati
forniti anche i pretesi nuovi cerchioni e ha con ciò comunicato, in
applicazione dell’art. 40 LCA, il rifiuto di ogni copertura assicurativa e la
rescissione dal contratto con effetto dal 13 luglio 2003. Il successivo scambio
di corrispondenza (doc. T e U) non ha permesso di modificare la posizione delle
parti.
4.Con la petizione in rassegna, poi
completata con la replica, AP 1, che nel frattempo si era fatto cedere da D__________
__________ AG tutti i diritti derivanti dal contratto di leasing, tra cui
quelli nei confronti dell’assicuratrice casco (doc. V), ha chiesto la condanna
di AO 1 al pagamento di fr. 159'210.- oltre interessi al 5% dal 14 gennaio
2004, somma corrispondente all’87% del valore assicurato di fr. 183'000.-. Egli
ha in sostanza rilevato che le argomentazioni addotte dalla controparte per
svincolarsi dal contratto e per rifiutare di corrispondere l’indennizzo dovuto
erano prive di fondamento, non essendo vero che al momento della consegna
dell’automobile la stessa fosse già dotata dei pneumatici e cerchioni AMG
forniti di serie o in opzione nel modello e che non fosse invece dotata dei
particolari pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-
asseritamente montati da J__________ __________ SA in sostituzione di altri
(non AMG), come risultava dalle dichiarazioni di cui ai doc. M e Q.
5.La convenuta si è opposta alla
petizione ribadendo in primo luogo che i pneumatici e i cerchioni AMG del
valore di fr. 12'000.- non erano in realtà mai stati montati, né in aggiunta,
né in sostituzione di quelli preesistenti (ciò che avrebbe comportato la
deduzione del valore di quelli sostituiti, pari a fr. 4'520.-), per cui
l’attore aveva in definitiva fornito dichiarazioni inveritiere, allo scopo di
ottenere un indennizzo maggiore. L’importo dovuto, che semmai avrebbe dovuto
essere calcolato partendo dal valore di listino del veicolo di fr. 170'389.98
(il cui 87% sarebbe fr. 146'421.-), doveva in ogni caso essere ridotto del 20%
in base alle CGA, siccome al momento del furto all’estero il veicolo non era stato
sistemato in un posteggio sorvegliato o in un garage chiuso (art. 55.502, doc.
D). Pure contestata era infine la data di decorrenza degli interessi, al più dovuti
dalla data della petizione.
6.Il Pretore, con la sentenza qui
impugnata, ha respinto la petizione, caricando all’attore gli oneri processuali
di complessivi fr. 6'370.- e le ripetibili di fr. 12'500.-. Il giudice di prime
cure ha innanzitutto osservato che l’attore non poteva invocare uno “stato di
necessità in materia di prove” tale da affievolire l’onere della prova a suo
carico in merito alla pretesa da lui vantata e meglio circa il valore del
veicolo rubato e tale da attribuire alla controparte un onere di collaborazione
all’assunzione delle prove, non avendo inspiegabilmente sfruttato la possibilità
di ottenere in edizione da J__________ __________ SA la documentazione
comprovante l’acquisto dei pneumatici e dei cerchioni AMG per fr. 12'000.-. Alla
luce delle risultanze istruttorie, egli ha quindi ritenuto che la versione
attorea secondo cui il prezzo del veicolo era di fr. 185'000.- (anziché di fr.
170'389.-) poiché sullo stesso erano stati montati quei pneumatici e cerchioni
era decisamente poco credibile. L’attore non essendo così riuscito a dimostrare
che il reale valore della vettura rubata era di fr. 185'000.-, ed essendovi
invece convincenti e convergenti riscontri che facevano ritenere che il valore
del veicolo fosse stato volutamente maggiorato nell’intento di indurre in
errore la convenuta e di ottenere un indennizzo più ampio, ha concluso che quest’ultima
era senz’altro legittimata a rifiutare il risarcimento e a recedere dal
contratto giusta l’art. 40 LCA.
7.Dell’appello con cui l’attore chiede
di riformare il querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione e delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame, si dirà,
per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8.In base all’art. 39 cpv. 1 LCA, a
richiesta dell’assicuratore, l’avente diritto deve fornirgli ogni informazione
sui fatti a lui noti che possano servire ad accertare le circostanze nelle
quali il sinistro è accaduto o a determinare le conseguenze di questo. L’onere
della prova in merito all’esistenza del sinistro e alle sue conseguenze incombe
dunque all’assicurato (DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 27 maggio 2002
5P.166/2002 consid. 2, 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 2.1, 8 luglio 2008 4A_193/2008 consid. 2.1.1; II CCA 13 novembre 2003 inc. n. 12.2002.213).
Giusta l’art. 40 LCA, l’assicuratore non è tuttavia vincolato al
contratto di fronte all’avente diritto, se questi o il suo rappresentante,
nell’intento di indurlo in errore, ha dichiarato inesattamente o taciuto dei
fatti che escluderebbero o limiterebbero l’obbligo dell’assicuratore, o se, nel
medesimo intento, egli non ha fatto o ha fatto tardivamente le comunicazioni
che gli incombevano per l’art. 39 LCA. La norma esige, dal punto di vista
oggettivo, che la dissimulazione o la dichiarazione inesatta dei fatti sia
idonea a influenzare l’esistenza o l’estensione di un’obbligazione dell’assicuratore,
ossia che sulla base di una dichiarazione corretta dei fatti l’assicuratore
avrebbe fornito una prestazione maggiore o minore. È inoltre necessario, dal
punto di vista soggettivo, che l’avente diritto abbia agito con la
consapevolezza e la volontà di indurre in errore l’assicuratore, poco
importando se sia o meno riuscito nel suo intento (TF 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1,5C.265/2006 19 marzo 2008 consid. 4.1.2). L’onere della prova circa
l’esistenza di dichiarazioni fraudolenti dell’assicurato volte ad indurre in
errore l’assicuratore incombe a quest’ultimo (DTF 130 III 321 consid. 3.1; TF 10
novembre 1998 5P.399/1998 consid. 2c/aa, 11 aprile 2002 5C.11/2002 consid. 2a, 12 giugno 2002 5C.99/2002, consid. 3.1, 16 maggio 2003 5C.48/2003 consid. 2.2, 1° luglio 2004 5C.8/2004 consid. 2.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1).
9.Contrariamente a quanto rilevato nel
gravame, il giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l’onere della prova in
merito alla pretesa vantata dall’attore e meglio circa un valore di listino di
fr. 185'000.- (anziché di fr. 170'389.-) del veicolo rubato per la presenza di
quei particolari pneumatici e cerchioni AMG di fr. 12'000.- incombesse in primo
luogo proprio a lui, è di per sé rispettoso degli art. 39 LCA e 8 CC. Nondimeno,
ritenuto che la non correttezza della dichiarazione dell’attore circa
l’avvenuto acquisto per altri fr. 12'000.- di quei nuovi pneumatici e cerchioni
costituisce nel contempo una delle condizioni per l’applicazione dell’art. 40
LCA, la cui esistenza - come detto - deve poi essere dimostrata dalla
convenuta, il rimprovero del giudice di prime cure di non aver inspiegabilmente
sfruttato la possibilità di ottenere in edizione da J__________ __________ SA
la documentazione comprovante l’acquisto di quei pneumatici e cerchioni per
quel prezzo aggiuntivo non poteva essere rivolto solo all’attore (con
riferimento alla sua pretesa aggiuntiva), ma in teoria anche alla convenuta (con
riguardo alla questione della presunta frode nelle giustificazioni), fermo
restando però che il fatto che l’attore non sia riuscito in primo luogo a
fornire la prova positiva di quella circostanza e il fatto che la convenuta avrebbe
poi dovuto fornire in proposito una prova negativa rendono maggiormente
censurabile l’omissione del primo. Come si vedrà, la questione dell’onere della
prova non è tuttavia determinante per l’esito della lite: innanzitutto in
quanto all’attore deve essere rimproverata una carenza nell’onere di
allegazione; e infine siccome questa Camera, in virtù del suo potere di
apprezzamento, ha comunque ritenuto dimostrati i fatti rilevanti, se del caso
in base alla verosimiglianza preponderante (cfr. Nef, Basler Kommentar, n. 38 segg. ad art. 39 LCA e n. 57 ad
art. 40 LCA).
10. Nel
caso di specie la petizione e con lei l’appello devono invero già essere
respinti, per carenza di allegazione, per il fatto che l’attore non ha assolutamente
messo in discussione in causa le ragioni che avevano a suo tempo indotto la
convenuta a rifiutare ogni copertura assicurativa e a rescindere il contratto,
ovvero la falsità della dichiarazione (doc. Q) secondo cui egli al momento
dell’acquisto del veicolo, oltre ai pneumatici e ai cerchioni AMG forniti di
serie o in opzione nel modello (del valore complessivo di fr. 4'520.-), avrebbe
pure acquistato, e poi montato al loro posto, altri e non meglio precisati pneumatici
e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- (cfr. doc. S), circostanza questa
che, se si fosse rivelata corretta, avrebbe comportato un maggiore indennizzo a
suo favore di fr. 12'789.- (cfr. doc. S). Negli allegati preliminari - come
detto - l’attore si è in effetti limitato ad osservare che l’automobile, a suo
dire inizialmente non munita dei pneumatici e cerchioni AMG forniti di serie o
in opzione nel modello, era stata dotata dei particolari pneumatici e cerchioni
AMG del valore di circa fr. 12'000.- in sostituzione di altri (non AMG). Egli
non ha dunque (più) preteso, né tanto meno ha in seguito provato, di aver
acquistato e montato nuovi cerchioni e pneumatici AMG in aggiunta ad altri già esistenti,
rimasti in suo possesso. In tal modo ha implicitamente ammesso la falsità della
dichiarazione da lui rilasciata a suo tempo alla convenuta (doc. Q), falsità
che del resto non poteva ragionevolmente sfuggirgli (dovendo ovviamente sapere
se, con l’auto, aveva acquistato una o due serie di pneumatici e cerchioni),
ciò che legittimava la controparte a procedere giusta l’art. 40 LCA.
11. Ma, a
prescindere da quanto precede, anche il fatto che l’attore abbia sostenuto in
causa, rifacendosi per altro almeno in parte a quanto addotto nella
dichiarazione di cui al doc. Q, di aver solo sostituito al momento
dell’acquisto del veicolo i pneumatici e cerchioni (non AMG) allora montati con
altri pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-, si è
rivelato costitutivo di una frode nelle giustificazioni giusta l’art. 40 LCA.
11.1 Dal
punto di vista oggettivo, si osserva che il Pretore, dopo aver liberamente
apprezzato una lunga serie di elementi indiziari, ha ritenuto decisamente poco
credibile la versione attorea. In questa sede l’attore ritiene che le
considerazioni del giudice di prime cure non sarebbero né condivisibili né verosimili
e neppure troverebbero un appiglio nell’istruttoria di causa. Con riferimento
alle singole circostanze evocate si osserva quanto segue:
i) Il
Pretore ha innanzitutto evidenziato che sulla fattura proforma emessa da (recte:
dall’importatore __________ a) R__________ __________ AG (doc. I p. 5) figurava
che il veicolo in questione era già munito di “AMG- Leichtmetallräder 4fach”.
La circostanza, debitamente comprovata, non è di per sé censurata nel gravame e
può quindi essere confermata.
ii) Il
primo giudice ha in seguito rilevato che dalla fattura emessa da C__________ AG
(doc. I°.13) risultava che il veicolo già montava “AMG Alu 18’’”, il
fatto che la stessa riportasse pure l’indicazione “Alufelgen 15’’”
costituendo palesemente un errore (in quanto, per stessa ammissione di M__________
__________, titolare di J__________ __________ SA, l’auto non poteva
assolutamente montare quel genere di cerchioni, cfr. doc. I°.15). In questa
sede l’attore non contesta il tenore della fattura emessa da C__________ AG e
neppure il contenuto della deposizione del teste M__________ __________ in
merito ai cerchioni da 15’’, ma ritiene che la conclusione del Pretore
costituisca una semplice deduzione priva di fondamento, la soluzione corretta
essendo invece quella di concludere per la totale inattendibilità della
fattura. Ora, pacifica l’erroneità della fattura in questione, dalla quale
risultava la fornitura a J__________ __________ SA di un’auto munita di
cerchioni sia da 18’’ (AMG) sia da 15’’ (non AMG), e appurata sulla base della
deposizione del titolare di quest’ultima l’impossibilità pratica della
fornitura di cerchioni da 15’’ (che a suo dire entrerebbero in contatto con le
pinze dei freni), la conclusione del Pretore secondo cui l’auto montasse
cerchioni da 18’’ AMG come già indicato nella fattura a R__________ __________
AG (doc. I p. 5, dalla quale risulta la dizione “Ausst. 790” che corrisponde per
l’appunto a questo tipo di cerchioni, modello denominato “Styling III”, cfr.
l’ultima pagina del doc. U) - pur non essendo beninteso l’unica possibile - risulta
senz’altro la più ragionevole e non può in ogni caso essere considerata ingiusta
o iniqua. Si aggiunga, a questo proposito, che nella valutazione delle prove il
giudice di prime cure gode di un ampio potere di apprezzamento, censurabile in
appello solo in caso di decisione manifestamente ingiusta o iniqua (II CCA 12
novembre 2008 inc. n. 12.2007.191, 20 ottobre 2009 inc. n. 12.2008.140), ciò
che in questo caso non è stato né preteso né tanto meno dimostrato.
iii) Per
il Pretore, in tali circostanze era poi inverosimile e poco credibile che C__________
AG avesse sostituito i cerchioni AMG con altri non AMG e che J__________ __________
SA avesse poi (ri)sostituito questi ultimi con cerchioni AMG. In questa sede
l’attore contesta tale conclusione, cercando di illustrare le ragioni logiche
di un tale modo di procedere, che da una parte permetteva a C__________ AG di
conseguire un guadagno supplementare (potendo vendere a parte i cerchioni AMG
senza il rischio di non vendere l’auto, appena uscita sul mercato e con ciò
assai richiesta) e dall’altra consentiva a J__________ __________ SA di poter
disporre immediatamente, prima di altri garages concorrenti, di una vettura
d’alta gamma non ancora reperibile altrove, anche se poi doveva provvedere a
riaccessoriarla. Ora, a parte il fatto che le circostanze evocate in questa
sede dall’attore, per altro neppure provate, sono in gran parte irricevibili,
non essendo state addotte in precedenza (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), si
osserva che tale modo di agire appare decisamente inabituale ed è oltretutto
sconfessato dal tenore della fattura di C__________ AG e dal fatto che il
titolare di J__________ __________ SA nemmeno in sede penale ha ritenuto, seppur
richiesto, di produrre la fattura relativa all’acquisto di questi nuovi
cerchioni o di comunicare il nominativo del suo venditore (cfr. doc. I°.15).
iv) Il
Pretore ha quindi aggiunto che l’attendibilità della deposizione del teste M__________
__________, il quale aveva invece dichiarato di aver agito come indicato dall’attore,
era minata, oltre che dal suo coinvolgimento in un’altra inchiesta penale per
traffico di auto rubate (cfr. doc. I°.8), da una palese contraddizione in cui
era incorso in un interrogatorio in Pretura e davanti all’autorità di polizia
(doc. I°.15), tanto più che anche il Procuratore pubblico, nel suo decreto di
non luogo a procedere nei suoi confronti, aveva espresso fondati dubbi
sull’attendibilità delle sue affermazioni (doc. I°.18). Nell’appello l’attore
ritiene irrilevante il fatto che il teste sia stato coinvolto in un’inchiesta
penale, definisce privo di rilevanza il giudizio di valore espresso dal
Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere nei suoi confronti e
relativizza siccome non decisiva l’esistenza di una leggera divergenza in due
deposizioni rese dal teste. Ora, è ben vero che il giudizio di valore reso dal
Procuratore pubblico nel decreto di non luogo a procedere non può vincolare il
giudice civile. Ed è pure vero che il fatto che il teste sia stato coinvolto in
un’inchiesta penale per traffico di auto rubate non è a sua volta di rilievo,
almeno nella misura in cui non è stata provata un’attinenza con il caso in
questione. Sta di fatto che di fronte alla contraddizione evidenziata dal Pretore
circa l’esistenza (ammessa davanti al Pretore, cfr. verbale p. 5) rispettivamente
la non-esistenza (dichiarata di fronte all’autorità di polizia, cfr. doc. I°.15)
della fattura per l’acquisto dei cerchioni AMG, concernente un aspetto rilevante
per la lite e quindi tutt’altro che “leggera”, la sua conclusione di ritenere
non attendibile il teste, non può certo, anche alla luce delle circostanze
fattuali accertate nei precedenti considerandi, essere ritenuta manifestamente ingiusta
o iniqua.
v) Per
il Pretore, nulla permetteva inoltre di ritenere che la fattura emessa dalla
Carrozzeria B__________ (doc. I°.13, il cui titolare era nel frattempo deceduto)
fosse riferita a lavori resisi necessari a seguito del preteso montaggio dei
pneumatici e cerchioni AMG da parte di J__________ __________ SA. In questa
sede l’attore dichiara che “onestamente, non si vede perché la fattura della
Carrozzeria B__________ non parli chiaramente a sostegno delle tesi
dell’appellante, come preteso dal giudice di prime cure. Difatti …, per colpe
addebitabili a C__________ AG qualche cosa sulla sua fattura non quadrava e
meglio l’indicazione relativa ai cerchioni. Ora, quest’elemento, unito al fatto
che proprio nella zona prossima ai pneumatici della __________ sono stati fatti
degli interventi, non può che parlare a favore di quanto sostenuto
dall’appellante. Non voler considerare ciò risulta arbitrario” (appello p. 12).
La censura dell’attore, in quanto comprensibile, dev’essere respinta già per
carenza di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), egli non avendo in
effetti spiegato per quale motivo l’assunto del Pretore sarebbe errato e con
ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309). Per il resto, non si riesce a capire come
l’indicazione nella fattura di C__________ AG in merito ai cerchioni possa
essere rilevante per la fattura della Carrozzeria Bachmann, rispettivamente
come possa esserlo il fatto che siano stati fatti degli interventi nella zona
prossima ai pneumatici. La fattura della Carrozzeria è semmai rilevante (ma a
favore della convenuta) per un’altra ragione: in effetti se, come dichiarato da
M__________ __________ (verbale p. 4; cfr. pure la deposizione di G__________ __________
verbale p. 9, infra consid. 11.1 vii), i cerchioni AMG da lui asseritamente
montati fossero stati proprio quelli di cui al doc. S (come ammesso dall’attore
a p. 5 della replica), rispettivamente quelli di cui alla colonna 2 e 3 della
penultima pagina del doc. U, che corrispondono poi a quelli forniti di serie o
in opzione nel modello (cfr. doc. I p. 5, dalla quale risulta la dizione “Ausst.
790”
che corrisponde per l’appunto a quel tipo di cerchioni, modello denominato
“Styling III”, cfr. l’ultima pagina del doc. U), nemmeno vi sarebbe stata la
necessità di effettuare eventuali nuovi lavori da carrozziere per permetterne
il montaggio (già possibile in precedenza); a meno che si voglia ritenere, il
che è ancor più inverosimile (già solo per una questione di costi), che C__________
AG, oltre ad aver smontato i cerchioni AMG, abbia pure modificato la
carrozzeria.
vi) Il
Pretore ha evidenziato, come altro elemento a sfavore della tesi dell’attore,
il fatto che il preteso valore dei nuovi cerchioni AMG (fr. 12'000.-) e la
deduzione del valore di quelli asseritamente sostituiti (fr. 4'520.-) non
spiegava in ogni caso l’importo rivendicato dall’attore. Nell’appello quest’ultimo
non contesta la circostanza, ma si limita ad evidenziare che il prezzo pagato
dalla società leasing ammontava a fr. 185'000.-, che egli aveva pagato i canoni
leasing su tale importo, rispettivamente che il valore assicurato era di fr.
183'000.-. Le circostanze da lui evocate non sono tuttavia rilevanti per il
giudizio sull’art. 40 LCA.
Sempre
con riferimento alle cifre proposte dall’attore, non vi è in ogni caso chi non
veda come le stesse siano inverosimili: in effetti, se in base al listino la
fornitura dei cerchioni AMG e dei relativi pneumatici costava fr. 4'520.- (cfr.
doc. U ultima pagina), appare assai strano e poco credibile che J__________ __________
SA, oltre ad aver tenuto per sé i cerchioni e i pneumatici allora montati,
abbia potuto effettivamente fatturare, per quegli stessi accessori, ben fr.
12'000.-, di cui fr. 4'200.- per i soli pneumatici (doc. M).
vii) Il
giudice di prime cure ha infine rilevato che il teste G__________ __________
aveva pure potuto accertare, tramite l’importatore, che i cerchioni AMG montati
allorché l’attore aveva subito un incidente nel gennaio 2003 erano gli stessi
già presenti sul veicolo a suo tempo importato. L’attore contesta che dalla
deposizione del teste si possa concludere che i cerchioni montati al momento
del sinistro, sia pure dello stesso modello, fossero proprio quelli forniti di
serie o come opzione con l’auto. L’attore ha senz’altro ragione. Sennonché non
risulta che il Pretore avesse inteso esprimersi in tal senso. Di fatto il primo
giudice si è limitato ad affermare che dalla testimonianza risultava che il
tipo di cerchione montato al momento del precedente incidente corrispondeva a
quello montato al momento dell’importazione.
Alla luce
delle considerazioni che precedono, la tesi della convenuta circa l’erroneità
della dichiarazione dell’attore di aver sostituito al momento dell’acquisto del
veicolo i pneumatici e i cerchioni (non AMG) allora montati con altri
pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.- dev’essere
considerata sufficientemente provata.
11.2 In
merito all’aspetto soggettivo il giudizio pretorile è piuttosto stringato, il Pretore
essendosi limitato a rilevare che i tribunali concludevano per un’intenzione
fraudolenta allorquando l’avente diritto aveva fornito all’attenzione
dell’assicuratore false indicazioni in merito all’ammontare del danno (falsità
per le quali andava escluso un errore, per cui la conoscenza stessa da parte
dell’avente diritto dell’incorrettezza era presupposta) e che implicitamente
tale condizione era realizzata nel caso di specie. Nell’appello l’attore
contesta che le eventuali dichiarazioni erronee da lui rilasciate sarebbero
state fornite con intenzione fraudolenta, anche perché egli aveva sempre
provveduto a pagare, durante un anno e 6 mesi, i canoni leasing sulla base di
un prezzo di fr. 185'000.- che a suo dire costituiva il punto di partenza del
suo indennizzo. Come già si è detto in precedenza (cfr. consid. 11.1 vi),
quest’ultima giustificazione è in realtà priva di rilevanza, determinante per
l’esito della lite non essendo la questione a sapere se il prezzo pagato dalla
società di leasing, e indirettamente dall’utilizzatore del leasing, fosse
quello indicato di fr. 185'000.-, ciò che non è per altro contestato, ma
piuttosto se la dichiarazione - in parte risultante dal doc. Q e in parte
espressa con gli atti di causa - di aver sostituito al momento dell’acquisto
del veicolo i pneumatici e cerchioni (non AMG) allora montati con altri
pneumatici e cerchioni AMG del valore di circa fr. 12'000.-, ciò che avrebbe
imposto di aggiungere quella cifra al prezzo di listino risarcibile (in ragione
dell’87%), fosse costitutiva di una frode nelle giustificazioni. Ora, in base
alla dottrina e alla giurisprudenza, l’intenzione fraudolenta può senz’altro essere
ammessa in presenza di dichiarazioni erronee (anche quelle rese negli allegati
di causa, cfr. Nef, op. cit., n.
23 ad art. 40 LCA), a meno che le stesse siano state fornite per errore,
distrazione o disattenzione (Nef,
op. cit., n. 23 e 64 ad art. 40 LCA; TF 12 giugno 2002 5C.99/2002 consid. 3.1, 17 ottobre 2007 5C.2/2007 consid. 4.1). Negli allegati preliminari l’attore
non ha tuttavia preteso che quella dichiarazione fosse stata da lui resa per
errore, distrazione o disattenzione e in particolare di non aver verificato se
l’informazione datagli da J__________ __________ SA fosse veritiera (Nef, op. cit., n. 23 ad art. 40 LCA),
per cui si può senz’altro ritenere che la stessa fosse stata fornita con la sua
piena consapevolezza e dopo le verifiche del caso. È in definitiva solo in sede
conclusionale (p. 2, 4, 6 e 15) che l’attore ha sostenuto quanto poi ribadito
in questa sede, ovvero di non aver in realtà vissuto direttamente i fatti e di
non aver deciso lui di sostituire i cerchioni al momento dell’acquisto (appello
p. 9), rispettivamente che la sostituzione dei cerchioni era stata messa in
atto su esclusiva iniziativa di J__________ __________ SA, ben prima delle
trattative che avevano condotto alla vendita dell’auto (appello p. 12). L’argomentazione,
non addotta negli allegati preliminari, è tuttavia nuova e con ciò irricevibile
(art. 78 CPC), e non può essere presa in considerazione per il giudizio.
12. Ammesso
così che le condizioni (oggettive e soggettive) per far capo all’art. 40 LCA
erano concretamente date, la sentenza pretorile può senz’altro essere confermata.
Ne discende la reiezione del gravame, senza che occorra esaminare se l’indennizzo
a favore dell’attore avrebbe dovuto essere ridotto del 20% in applicazione
dell’art. 55.502 delle CGA, né chiarire la data di decorrenza degli eventuali
interessi di mora.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate
sulla base di un valore litigioso di fr. 159'210.-, seguono la soccombenza
(art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 22 settembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2’950.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
3’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla controparte fr. 4’000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il vicepresidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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