12.2008.204
Contratto di assicurazione, indennità per perdita di guadagno
22 dicembre 2009Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.204
Data decisione, Autorità:
22.12.2009, IICCA
Titolo:
Contratto di assicurazione, indennità per perdita di guadagno
ASSICURAZIONE
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE ALL'ASSICURAZIONE MALATTIA
ASSICURAZIONE COMPLEMENTARE MALATTIA
INABILITÀ LAVORATIVA PER MALATTIA
MALATTIA
PERDITA DI GUADAGNO
LCA
Incarto n.
12.2008.204
Lugano
22 dicembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2007.57
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 - promossa con petizione 25
gennaio 2007 da
AO 1
rappr. dall' RA
1
contro
AP 1
rappr. dall' RA
2
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al versamento di fr. 10'014.90 oltre interessi;
domanda
avversata dalla convenuta e che il Pretore con sentenza 9 settembre 2008 ha
accolto limitatamente a fr. 6'852.30 oltre interessi;
appellante
la convenuta che con appello 1° ottobre 2008 chiede la riforma del querelato
giudizio nel senso di respingere integralmente la petizione;
mentre
l'attrice con osservazioni 18 novembre 2008 postula la reiezione del gravame;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata assunta da __________ dal 3 luglio 2000 quale
centralinista con uno stipendio mensile di fr. 3'700.- lordi oltre la
tredicesima (doc. A e M1). La datrice di lavoro ha concluso per i propri
dipendenti con "AP 1 (in seguito: Assicurazione) un contratto di assicurazione collettiva di indennità giornaliera in
caso di malattia secondo la LCA, retta dalle condizioni generali edizione
maggio 1999 (doc. Z = doc. A72) che prevede la corresponsione di un'indennità
giornaliera pari all'80% del salario assicurato per un massimo di 730 giorni.
Il periodo di attesa è stato fissato in 30 giorni (cfr. doc. L e A48).
Fatti
B. Dall'ottobre
2001 l'assicurata è stata più volte inabile al lavoro per malattia (doc. M2,
M3, M4, M6, M10, M11, M13 e M14). Nei diversi annunci all'Assicurazione
rispettivamente referti medici ove è stata certificata un'inabilità lavorativa la
diagnosi è stata indicata nella maniera seguente: "angor instabile con
stenosi della arteria coronaria destra e stent sull'arteria coronaria destra,
così come ipertensione arteriale" (doc. M5); "sindrome coronaria
acuta, con leggere necrosi" (doc. M7), "infarto miocardio acuto di
piccole dimensioni (microinfarto)" (doc. M9), "cardiopatia con stato
dopo posa di stent, ipertensione arteriale, insufficienza renale" (doc.
M10 e M11) e "leggero angor e dispnea" (doc. M15). La penultima volta
in cui l'assicurata è stata dichiarata inabile al lavoro, sempre per malattia,
è stato nel periodo dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (doc. M18 e M20).
La causa indicata nel certificato medico 19 gennaio 2005 del dott. med.
chirurgo __________ __________ è "lupus eritematoso" (doc. M18). Dal
referto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________ __________, specialista FMH
Medicina Interna (doc. M20, pag. 2), emerge che il 23 novembre 2004 il dott. med.
__________, specialista in dermatologia e immunologia, ha diagnosticato alla
paziente il "Lupus erythematodes subacuto cutaneo nella forma clinica
particolare nella sindrome di Rowell, sindrome di Sjögren primaria o secondaria,
e una sindrome di Raynaud". Il 1° febbraio 2005 la paziente è stata visita
dal dott. med. __________, specialista FMH Medicina Interna, intervenuto su
richiesta dell'Assicurazione, che ha certificato l'abilità lavorativa della
paziente. Egli ha giustificato la sua constatazione affermando: "per ciò
che riguarda la cardiopatia ischemica la paziente è asintomatica se si
eccettuano alcune palpitazioni che appaiono però soltanto a riposo. Per quanto
riguarda l'affezione cutanea il quadro clinico attualmente non giustifica
un'incapacità lavorativa in un'attività prettamente d'ufficio. Per concludere
ritengo che nonostante vi siano numerosi diagnosi che forse vanno sotto lo
stesso cappello di affezione immunologica, non vi sono attualmente motivi che
giustifichino un'incapacità lavorativa (…)" (doc. D = doc. M20). A partire
dal 7 febbraio 2005 la lavoratrice è stata nuovamente dichiarata inabile al
lavoro con certificato del dott. med. __________ __________, con l'indicazione
quale diagnosi di: "in osservazione medica" (doc. M21). Con scritto
11 maggio 2005 il medico ha precisato che l'inabilità della paziente dal 7
febbraio 2005 era da ricondurre a una "imponente depressione"
rispettivamente a uno "stato dopo broncopolmonite", occorsa nel
periodo dal 31 marzo al 12 aprile 2005 (doc. M22). Il 30 dicembre 2005 egli ha
precisato che la forma "depressivo-ansiosa cronica" si stava
trasformando in un quadro "fobico-panico" (doc. M27). Il dott. med. __________
__________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, ha inviato il 13 marzo 2006 un
rapporto all'Ufficio AI, ritenendola stabilmente inabile al lavoro. Nel suo
scritto 16 giugno 2006 egli ha precisato che la paziente presentava un
complesso quadro di multiple patologie: sindrome depressiva grava, disturbo di
personalità misto, lupus eritematoso, sindrome di Sjögren, sindrome di Raynaud,
cardiopatia ischemica con stent primario dell'arteria coronaria destra (2001),
ipertensione arteriosa mista, stenosi dell'arteria renale destra con rene
escluso, stato dopo pericardie e miocardite (1994) e ictus cerebri di breve
durata della capsula interna destra (1998) (doc. M34).
C. Con
scritto 27 aprile 2006 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro
con AO 1 per il 30 giugno 2006 (doc. A47, foglio 2). L'avv. RA 1, patrocinatore
della lavoratrice, ha affermato che la disdetta era stata recapitata alla sua
cliente unicamente il 2 maggio 2006, motivo per cui avrebbe avuto effetto
unicamente per il 31 luglio 2006 (loc. cit., foglio 4). L'assicurazione ha
riconosciuto e versato le proprie prestazioni di indennità giornaliera per il
periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 (90 giorni), dal 3 dicembre 2003
al 24 marzo 2004 (20 giorni), dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (65
giorni) e dal 7 febbraio 2005 al 31 maggio 2006 (479 giorni), per un totale di
654 giorni. Con scritto 9 giugno 2006 essa ha poi precisato che le prestazioni
massime di 700 giorni sarebbero state completate il 16 luglio 2006 (doc. A50).
Con scritto 14 giugno 2006 il legale ha comunicato all'Assicurazione che
l'inabilità dal 7 febbraio 2005 era da ricondurre a un nuovo caso di malattia
(doc. A53). L'Assicurazione, rinviando all'art. B3, cpv. 3 delle CG – secondo
il quale "se, durante una malattia ne subentra una nuova, i giorni per cui
si ha diritto alle prestazioni relative al primo caso vengono considerati nel
computo della durata delle prestazioni" – ha affermato che i giorni
andavano cumulati (A55). Il 23 giugno 2006 il patrocinatore ha dichiarato che l'indennità
andava calcolata dal 7 febbraio 2005 e corrisposta per l'intero periodo
previsto dalla polizza, dato che la nuova malattia si era verificata in tale
data quando la sua cliente era abile al lavoro (doc. A56). L'Assicurazione ha
risposto che alcune delle patologie sofferte dalla paziente dopo il 7 febbraio
2005 (Lupus eritematoso e sindromi di Rauynaud e Sjörgren) erano in realtà già
presenti durante l'incapacità lavorativa dal 2 (recte: 22) novembre 2004
al 25 gennaio 2005. Essa ha quindi prolungato fino al 4 novembre 2006 il diritto
alle indennità per perdita di guadagno, versando il relativo importo, in
considerazione del fatto che le assenze dal posto di lavoro dal 1° gennaio al
31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 erano da ricondurre a un
caso di malattia separato (doc. A59 e A59a). Il patrocinatore della lavoratrice
ha contestato tale interpretazione dell'art. 3B cpv. 3 delle CG (doc. A60) e ha
altresì chiesto, il 7 novembre 2006, che le prestazioni fossero fornite fino al
7 febbraio 2007 "in quanto la nuova malattia di natura nervosa, che è
quella che ha determinato l'attuale incapacità lavorativa, non è subentrata
durante una malattia ma quando la signora AO 1 era abile la lavoro" (doc.
A66). L'Assicurazione ha ribadito il proprio punto di vista (doc. A67).
D. Con
petizione 25 gennaio 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano
la condanna dell'Assicurazione al pagamento di fr. 10'014.90 oltre interessi, ribadendo che la malattia di cui
all'inabilità al lavoro dal 7 febbraio 2005, di origine psichica, era nuova
rispetto a quella fisica relativa alle inabilità precedenti. Essa si sarebbe
manifestata, inoltre, quando la lavoratrice era abile al lavoro e, quindi, ella
avrebbe diritto alle prestazioni fino al 7 febbraio 2007. L'attrice ha
calcolato l'importo da lei richiesto moltiplicando fr. 105.42 di indennità
giornaliera per 95 giorni. Nella propria risposta 28 febbraio 2007 la convenuta
ha postulato in via principale l'irricevibilità della petizione per
incompetenza per materia e, in via sussidiaria, la sua reiezione. Rinviando a
diversi referti medici sulla paziente agli atti, essa ha sottolineato in
particolare che la malattia di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005 non poteva
essere considerata "nuova". In ogni caso, ci si troverebbe
confrontati con una ricaduta, rispettivamente con una malattia subentrata
durante il decorso di un'altra. In un'ipotesi come nell'altra l'inabilità
lavorativa dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 andrebbe quindi computata
nel calcolo complessivo del diritto alle prestazioni. La convenuta ha infine
contestato il conteggio dei giorni restanti, precisando che qualora si fosse in
presenza di una nuova malattia l'attrice dovrebbe attendere il periodo di
attesa di 30 giorni prima di avere diritto alle prestazioni. Infine,
l'Assicurazione ha contestato che dal maggio 2006 la lavoratrice fosse inabile
al lavoro. Nella propria replica 16 aprile 2007 l'attrice ha ribadito il
proprio punto di vista. Con decreto 6 novembre 2007 il Pretore ha respinto
l'eccezione di incompetenza materiale. Con i rispettivi allegati conclusivi le
parti hanno ribadito le loro rispettive domande. Statuendo con sentenza 9
settembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 6'852.30 oltre interessi.
E. Con
appello 1° ottobre 2008 l'Assicurazione è insorta contro il giudizio testé
citato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la
petizione. Nelle proprie osservazioni 18 novembre 2008 l'attrice postula la
reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, sulla scorta del carteggio processuale,
che non vi fosse correlazione tra la depressione diagnosticata dal 7 febbraio
2005 e i problemi di salute riscontrati dall'assicurata nel periodo di
inabilità lavorativa precedente, dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005. Egli
ha respinto anche la tesi della ricaduta e dell'insorgenza della nuova malattia
durante un'altra. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all'attrice il
diritto di percepire ancora 65 giorni di indennità per il periodo dal 4
novembre 2006 all'8 gennaio 2007, pari a fr. 6'852.30.
2. La
convenuta sottolinea che "la concessione di computare nel periodo di
calcolo solo i giorni di inabilità lavorativa intervenuti dopo il 4 novembre
2004" è stata resa con l'intento di un accordo bonale (appello, pag. 6 in
mezzo). Il Pretore ha evidenziato l'atteggiamento a suo dire contraddittorio
dell'Assicurazione, che da una parte ha affermato che la depressione sarebbe
iniziata già nel contesto dell'infarto miocardio del 2003, dall'altra che ha
considerato i periodi di inabilità dovuti a questo problema cardiaco (dal 1°
gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004) casi di
malattia completamente separati e indipendenti rispetto all'inabilità dal 22
novembre 2004 al 25 gennaio 2005 e rispetto a quella iniziata il 7 febbraio
2005 (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con scritto 9 giugno 2006
l'Assicurazione ha computato nel calcolo dei giorni totali anche le prestazioni
erogate dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004
(doc. S). Con scritto 14 giugno 2006 il legale dell'attrice ha precisato che il
caso aperto il 7 febbraio 2005 era da considerarsi "nuovo", con nulla
a che vedere con i casi precedenti (doc. N). Il 19 giugno 2006 la convenuta ha
risposto che in virtù dell'art. B3 cpv. 3 delle CG se durante una malattia ne
subentra una nuova, i giorni per cui si ha diritto alle prestazioni relative al
primo caso vengono considerati nel computo della durata delle prestazioni. Essa
ha quindi ritenuto che "le diverse diagnosi vanno a cumulare le
prestazioni già da noi versate" (doc. O). L'avv. RA 1 ha precisato il 23
giugno 2006 che la nuova malattia si era verificata il 7 febbraio 2005,
allorquando la lavoratrice era abile al lavoro (doc. R). Il 14 luglio 2006 la
convenuta ha comunicato "di aver rivalutato la problematica tenendo conto
delle sue considerazioni espresse in occasione del suo scritto del 23 giugno
2006. In tal senso la informiamo che a riguardo delle diagnosi poste dai
medici, rileviamo che per le patologie sofferte dalla signora AO 1 a partire
dal 7 febbraio 2005, alcune di esse (Lupus eritematoso e sindromi di Raynaud e Sjörgren)
erano già presenti in occasione dell'incapacità lavorativa dal 2 novembre 2004
al 25 gennaio 2005". Essa ha informato che tale periodo rientrava pertanto
nel computo delle prestazioni e che in tal senso doveva applicare l'articolo da
lei menzionato. Essa ha quindi precisato che "in considerazione di quanto
sopra, la informiamo che possiamo accogliere in parte la sua pretesa di
prolungo delle nostre prestazioni in caso di perdita di guadagno dovuta a
malattia. Pertanto alla luce di quanto sovraesposto, le comunichiamo che le
prestazioni massime (…) per l'attuale caso di malattia verranno raggiunte in
data 4 novembre 2006. Il prolungo dal 16 luglio 2006 al 4 novembre 2006 in
effetti è giustificato in quanto non possiamo considerare le incapacità
lavorative dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24
marzo 2004 che vengono considerate come un caso di malattia separato"
(doc. S). Essa ha quindi esplicitamente dichiarato di "non potere"
computare i periodi di inabilità lavorativa summenzionati. Al contrario di
quanto affermato dall'appellante, dal carteggio processuale non emerge quindi
che essa abbia espresso tale considerazione in vista di un'intesa bonale, con
le riserve che la medesima non avrebbe avuto conseguenze giuridiche in caso di
mancata transazione. D'altra parte, nella propria risposta essa ha affermato, al
riguardo: "dopo l'intervento del patrocinatore dell'attrice, la parte
convenuta ha rivisto in parte la propria posizione, comunicando alla stessa di
riconoscere le prestazioni ancora per il periodo 16.6.06 – 4.11.06 (…). Tale
prolungamento sarebbe giustificato dal fatto che i casi di malattia del 2002 –
2004 andrebbero considerati come casi separati (…). Anche tale soluzione non è
stata accettata dalla parte, che ha richiesto ulteriori prestazioni" (risposta,
pag. 4 in fondo e 5 in alto). Anche nella propria risposta essa ha quindi
precisato che il prolungamento è da ricondurre al fatto che i casi 2002-2004
sono da ricondurre a un'altra malattia. Su questo punto la tesi esposta della
convenuta in questa sede non può quindi essere seguita.
3. L'appellante
reputa, inoltre, che non le possa essere contestato di aver versato prestazioni
anche dopo il mese di maggio 2006 (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sottolinea
che con il rapporto 6 febbraio 2006 il dott. med. __________ __________ ha
attestato l'abilità lavorativa completa dell'attrice al più tardi dal maggio
2006 (doc. M30) e che quindi dopo tale data nulla è dovuto all'assicurata. Il
Pretore ha spiegato che la convenuta non poteva avvalersi di tale referto già
solo per il fatto che essa ha versato le proprie indennità fino al 4 novembre
2006, quindi ben oltre i tre mesi a decorrere dal febbraio 2006 indicati nel
referto testé citato (sentenza impugnata, consid. 7). L'appellante ribadisce di
aver riconosciuto tali prestazioni successive al mese di maggio 2006 in vista
di una composizione bonale. La censura non può essere seguita per i motivi
esposti sopra (consid. 2). La convenuta sottolinea su questo punto l'inconferenza
del referto 16 giugno 2006 dello psichiatra curante __________ __________ (doc.
M34), cui il Pretore fa riferimento e che ha attestato nel giugno 2006, quindi
successivamente alla scadenza di maggio prospettata dal dott. med. __________ __________,
un'inabilità lavorativa stabile in misura del 100%. L'appellante afferma che
tale certificato non avrebbe portata probatoria perché si esaurisce in poche
righe ed è emanato dal medico curante dell'attrice, più propenso a suo dire
alla tesi dell'attrice (memoriale, pag. 15). Non si può tuttavia seguire tale
argomentazione. Invero, le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non
possono dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria semplicemente per tale
circostanza. Nemmeno si può ritenere che affermazioni espresse da un medico
intervenuto su richiesta della controparte siano per la loro stessa natura
preminenti sulle altre risultanze processuali. Occorre piuttosto valutare
quanto emerso dall'istruttoria nel suo insieme. Cosa che ha, per l'appunto,
fatto il Pretore. Invero, egli ha considerato che oltre alla presenza del
rapporto del dott. med. __________ __________ la medesima attrice, come esposto
sopra, aveva versato indennità fino al novembre 2006 e che non si può dire,
sulla base dell'istruttoria, che essa abbia fatto ciò unicamente in vista di un
accordo bonale. Del resto dal referto di cui al doc. M30 emerge che il medesimo
dott. med. __________ __________ non ha escluso la possibilità di una
“cronicizzazione e di una deriva verso l’invalidità” (pag. 4), mentre il medico
psichiatra curante ha ritenuto, in data posteriore e meglio il 16 giugno 2006,
che l’incapacità lavorativa al 100% era stabile. Anche su questo punto
l'appello è di conseguenza respinto.
4. L'appellante
contesta, altresì, l'apprezzamento delle prove da parte del Pretore in
relazione all'inizio della malattia depressiva, in particolare dei rapporti
medici (memoriale, pag. 7 segg.). Essa sostiene che il primo giudice avrebbe
"più volte dato la preferenza" ai referti dei medici curanti, in
contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, non valutando altri
referti medici che concluderebbero per l'esistenza di tale malattia già prima
del 7 febbraio 2005.
4.1 Il primo
giudice ha evidenziato (sentenza impugnata, pag. 3 in alto) che il dott. __________
__________ ha nel suo primo rapporto indicato che la sintomatologia ansioso-depressiva
era iniziata nel 2003 (doc. F, pag. 5 = doc. M23) per poi specificare, nel suo
secondo referto, che la medesima era insorta nel 2001 (doc. G, pag. 1 = doc.
M25). Da qui la prima contraddittorietà. Inoltre, il Pretore ha sottolineato, a
ragione, che egli non ha indicato la fonte di tali sue affermazioni. Il primo
giudice ha poi spiegato che l'insorgenza di tale malattia già nel 2001/2003
"è tutt'altro che confermata dallo psichiatra curante" __________ __________.
Il dott. med. __________ __________, anch'esso medico curante della
lavoratrice, "sembra attestare l'insorgenza della depressione soltanto a
partire dal 7 febbraio 2005". Suffragano, infine, tale tesi i rapporti del
dott. __________ __________, che non fanno alcun riferimento a un'incipiente
sindrome depressiva, ma addirittura accertano il buono stato di salute
dell'attrice dal 22 luglio 2003, rispettivamente dal 25 gennaio 2005.
4.2 Su questo
aspetto l'appellante ritiene che al contrario di quanto accertato dal Pretore i
referti del dott. med. __________ __________ –specialista FMH psichiatria e
psicoterapia (che ha visitato l'attrice in due occasioni su incarico della
convenuta) – non siano contraddittori, rispettivamente eventuali contraddizioni
"non sono di una rilevanza tale da poter inficiare l'intervenuta
valutazione del perito". L'appellante afferma anzitutto che il dott. med. __________
__________, già responsabile del servizio cantonale psicosociale, sia "al
di sopra di ogni sospetto di parzialità". La censura è ininfluente ai fini
del giudizio. Il Pretore non ha invero evidenziato la parzialità di tale
medico, bensì ha valutato l'istruttoria nel suo insieme, rilevando le
contraddizioni di quest'ultimo e la mancanza di riferimenti a sostegno delle
sue affermazioni. Essa soggiunge che i rapporti del dott. med. __________ __________
sono completi, redatti dopo un approfondito esame, completi di anamnesi, quadro
clinico e diagnosi approfondita. Il Pretore ha tuttavia sottolineato che egli
non ha indicato la fonte delle sue affermazioni sull'inizio della depressione. Con
tale argomentazione la convenuta non si confronta, sicché al riguardo il
gravame è finanche irricevibile. L'appellante soggiunge che l'incongruenza
sulla data di inizio di tale malattia sia da ricondurre a una svista manifesta
nel doc. F, laddove il medico fa riferimento all’infarto del 2003, in realtà subìto
nel 2001. Anche se si volesse seguire tale tesi, resta che il medico in
questione non ha indicato le fonti di tale sua affermazione e che, unitamente a
quanto emerge dal resto dell'istruttoria, non vi è motivo di riformare, come
verrà illustrato appresso, la decisione pretorile.
4.3 La convenuta
ritiene che quanto asserito dal dott. med. __________ __________ sia inconferente,
poiché medico curante dell'attrice, rispetto a quanto dichiarato dal dott. med.
__________ __________. Non si può tuttavia seguire tale argomentazione. Invero,
già si è detto che le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non possono
dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria solo per tale motivo. Nemmeno si può
ritenere che affermazioni espresse da un medico intervenuto su richiesta della
controparte siano per la loro stessa natura preminenti sulle altre risultanze
processuali. Occorre piuttosto valutare quanto emerso dall'istruttoria nel suo
insieme. Cosa che ha, per l'appunto, fatto il Pretore. L'appellante soggiunge
che quanto affermato dal dott. med. __________ __________ si esaurirebbe in
"poche righe". Anche tale circostanza non è tuttavia atta a minare la
rilevanza probatoria del suo asserto. Tanto più che nella fattispecie il dott. med.
__________ __________, cui essa fa riferimento, non ha nemmeno indicato, si
ribadisce, la fonte delle sue affermazioni. La convenuta sostiene che, in ogni
caso, il dott. med. __________ __________ non si sarebbe pronunciato sulla data
di origine di tale malattia. Anzi, precisando che essa è da ricercare nella
difficoltà di accettare i propri limiti legati alle patologie somatiche,
rispettivamente nel focalizzare sui propri malesseri fisici e psichici, egli
avrebbe ricondotto la sua origine e il suo inizio nell'infarto subìto dalla
paziente. Tuttavia, non va confusa la causa di una malattia con la sua
qualifica come "nuova" e, quindi, il suo inizio. Le CG applicabili
alla fattispecie (doc. Z e A72) fanno dipendere le prestazioni dalla qualifica
della malattia come "nuova". Anche qualora si volesse condividere la
tesi secondo la quale la depressione sarebbe da ricondurre, totalmente o
parzialmente, allo stato della paziente a seguito delle malattie pregresse, ciò
non significherebbe ancora che la depressione sia la medesima malattia di
quelle fisiche precedenti. D'altra parte, nemmeno l'appellante sostiene che la
malattia psichica sia l'inequivocabile o, tutt'al più, probabile conseguenza
delle malattie fisiche riscontrate precedentemente nell'attrice. Il medico riferisce
sulla difficoltà della paziente nell'accettare i propri limiti legati alle patologie
somatiche, della sua focalizzazione sui propri malesseri, ma non sostiene che
la depressione sia la conseguenza dell'infarto. In altre parole, l'appellante
medesima afferma che l'origine della depressione è da ricercare nel rapporto
della paziente con i suoi disagi fisici, non che essa sia la conseguenza
dell'infarto e delle altre sue patologie. La censura dell'appellante è quindi inconferente.
Per quanto, invece, concerne la rilevanza dei rapporti del dott. med. __________
__________, anche volendo fare astrazione su questo punto dai suoi referti, a
sostenere la tesi del Pretore resterebbero, come illustrato sotto, quelli del
dott. med. __________ __________ e del dott. med. __________ __________ (consid.
4.5 e 4.6).
4.4 L'appellante
critica anche la rilevanza del referto 11 maggio 2005 del dott. med. __________
__________. Essa ribadisce, anzitutto, che egli è medico curante della
lavoratrice. Su questo aspetto si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 3).
La convenuta ritiene, inoltre, che il suo rapporto non sia completo
nell'esposizione, privo di anamnesi e di spiegazione approfondita o riferimento
relativo all'inizio della malattia. In particolare, sostiene che egli si sia
limitato a indicare che "il certificato attestante una nuova incapacità
lavorativa viene stilato il 7 febbraio 2005", di modo che non si è
espresso sull'inizio della malattia psichica, bensì ha unicamente indicato
quando per la prima volta ha stilato un certificato relativo al suo stato di
salute. Se non che, l'appellante dimentica che il medico in questione ha specificato,
al riguardo, che l'attrice era da considerarsi inabile al lavoro dal 7 febbraio
2005 "non più per i postumi di una malattia fisica ben confermata ma per
una imponente depressione. Trattasi quindi di una malattia per la quale la
signora AO 1 finora non era stata trattata e per la quale non aveva avuto dei
periodi di inabilità al lavoro" (doc. E = doc. M22).
4.5 Infine, la
convenuta contesta anche l'accertamento pretorile relativo ai referti del dott.
med. __________ __________. Essa sottolinea che tale medico ha segnalato già
nel 2002 un "probabile sviluppo ansioso" (doc. M). A parte il fatto
che come precisato sopra la stessa convenuta ha ritenuto che i casi precedenti
al novembre 2004 erano da ricondurre a un'altra malattia (consid. 3), va detto
che il medico ha rilevato "talvolta disturbi ansiosi" (doc. M, pag. 2
in alto), disturbi che non possono essere confusi con una depressione, e nelle
conclusioni ha sì riferito quanto indicato dall'appellante (loc. cit., pag. 2
in fondo), ma riferendosi a un evento futuro ("sviluppo") che in quel
momento non si era verificato e non necessariamente, seppur da lui ritenuto
probabile, si sarebbe verificato. Nel suo referto 1° febbraio 2005 (doc. D),
cui il primo giudice fa riferimento, il dott. med. __________ __________ ha ritenuto
che la paziente fosse abile al lavoro. Qualora fosse stata presente la malattia
depressiva di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005, essa sarebbe stata
senz'altro rilevabile. Su questo punto l'appellante ritiene che tale
considerazione nulla muta al fatto che tale malattia trova la sua origine nel 2001.
Già si è detto sopra su tale censura (consid. 4.3). La convenuta conclude, al
riguardo, rilevando che il dott. med. __________ __________ non è uno specialista
in psichiatria. Se non che, il dott. med. __________ __________, FMH Medicina
generale, specialista FMH Medicina Interna e quindi anch'egli non specialista
in tale ambito, ha rilevato nel febbraio 2005 nella paziente "senso di inutilità,
senso di abbandono e di incapacità a intraprendere qualsiasi attività e
affrontare le persone compresi i familiari. Senso di vuoto attorno a sé,
insonnia con umore depresso, mimica scarsa e ipocinetica" (doc. E, pag.
2). Tali sintomi, se già sussistenti il 1° febbraio 2005, non potevano non essere
percepiti dal dott. med. __________ __________. Si conclude a titolo abbondanziale
sottolineando che qualora si volesse seguire la tesi della convenuta secondo la
quale i referti dei medici curanti sarebbero inconferenti, non va dimenticato
che il dott. med. __________ __________ è stato invitato a visitare la
lavoratrice proprio dall'Assicurazione (doc. A4).
5. La
convenuta sottolinea, inoltre, che l'attrice si era già lamentata prima del 7
febbraio 2005 di disturbi quali: "stanchezza, disturbi ansiosi",
"sopraggiunta sintomatologia vertiginosa e cefalea" e "insonnia,
incertezza nel camminare, paura del guidare", "sensazione di
stanchezza" e "non ce la faccio, non posso rendere come prima"
(appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, non vi sono risultanze agli atti che
permettano di identificare queste sensazioni e disturbi con la sintomatologia
di una "imponente depressione" o, per lo meno, con un preludio della
medesima. Al contrario, come evidenziato dal Pretore e illustrato sopra i
rapporti del dott. med. __________ __________, di cui uno, si ricorda, è datato
1° febbraio 2005 e nel quale figura proprio l'asserzione "non ce la
faccio, non posso rendere come prima", non fanno stato di un'incipiente
sindrome depressiva. Se così fosse stato, tale medico non avrebbe potuto
d'altra parte sancire l'abilità lavorativa della paziente.
6. L'appellante
rinvia ai doc. M23, M24, M25; M30 e M34 per affermare che sia il dott. med. __________
__________ sia il dott. med. __________ __________ hanno confermato a chiare
lettere e a più riprese l'esistenza di un nesso causale stretto e deciso fra le
patologie in discussione (appello, pag. 10 in mezzo). Il rinvio ai documenti di
causa senza la specificazione dei passaggi che suffragherebbero la sua tesi non
confà ai requisiti di esigenza minimi posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC,
sicché tale censura è finanche irricevibile. Sia come sia, l'argomentazione non
può essere condivisa. Invero, si rinvia per quanto concerne i referti del dott.
med. __________ __________ a quanto già detto (sopra, consid. 4.3). Per tacere
del fatto che per quanto concerne il doc. M24, tale medico ha affermato di un
"aggravio" e non che tale approccio della paziente sia la causa della
depressione. Quanto ai referti doc. F (= doc. M23) e G (= doc. M25) del dott. med.
__________ __________, si rinvia a quanto già precisato (sopra, consid. 4.2). Infine,
non si intravede dal doc. M30 alcuna indicazione su un suo eventuale
collegamento con le sue patologie precedenti.
7. Per
suffragare la propria tesi che non si sia in presenza di una nuova malattia,
l'Assicurazione menziona una sentenza 30 marzo 2006 del Sozialversicherungsgericht
des Kantons Zürich (appello, pag. 10 in fondo). Dalla lettura del passaggio
indicato dall'appellante emerge tuttavia sin dall'inizio che il fatto, per la
malattia fisica, di essere sfociata ("mündete") in una malattia
psichica risulta inequivocabilmente ("zwang- und widerspruchslos")
dai referti medici agli atti. Al contrario di quanto affermato dall'appellante
tale fattispecie non è quindi paragonabile, per i motivi illustrati sopra, al
presente caso.
8. La
convenuta ritiene che si debba ammettere l'inesistenza di una nuova malattia
già per la ragione che l'attrice si è rifiutata di dare il suo consenso al
richiamo dell'incarto AI di sua pertinenza (appello, pag. 11 in mezzo). Sebbene
nella propria risposta di causa la convenuta abbia postulato tale produzione
"per un accertamento e una valutazione più dettagliati della fattispecie
dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa lavorativa",
nelle osservazioni 10 gennaio 2008 al rifiuto dell'attrice di produrre tale
incarto la convenuta ha precisato di aver chiesto il richiamo
"segnatamente con riferimento all'accertamento della capacità risp.
incapacità lavorativa della parte attrice durante il periodo novembre 2006 –
febbraio 2007". Nel consegue che essa non ha ritenuto rilevante il
richiamo in questione al fine di accertare se la depressione era una nuova
malattia. Essa non può prevalersi quindi ora di un argomento che risulta
essere, in definitiva, nuovo.
9. In
via subordinata l'appellante afferma che trattasi di una "ricaduta"
giusta l'art. A7 delle CG (memoriale, pag. 11 segg.). Il primo giudice ha spiegato
che tale argomentazione non può essere condivisa già per il solo motivo che non
è stata dimostrata l'insorgenza di un'inabilità lavorativa causata da sintomi
di depressione negli ultimi dodici mesi precedenti al caso di malattia apertosi
il 7 febbraio 2005. La convenuta contesta l'interpretazione data dal Pretore
della clausola in questione. Essa sostiene che come "ricaduta" si
intende ogni nuovo caso di malattia, indipendentemente dalle sue cause. Una
ricaduta in tal senso è considerata nuovo caso di malattia che dà diritto
all'intero periodo di prestazioni solo se interviene almeno 12 mesi dalla
cessazione della precedente malattia. Tale tesi è, tuttavia, nuova e come tale irricevibile
(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Invero, con la propria risposta la convenuta ha
affermato in merito alla sua tesi sulla "ricaduta" che, oltre a
quello da lei espresso in merito alla precedente manifestazione della malattia
psichica, l'inabilità era intervenuta a soli dieci giorni dalla data ripresa
lavorativa (pag. 7 in fondo). Sulla questione, poi, della "nuova
espressione (psichica) della stessa malattia" (appello, pag. 13 in alto),
si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.3).
10. Sempre
in via subordinata l'appellante asserisce che nella fattispecie trattasi di
malattia intervenuta durante una malattia in corso, come previsto dall'art. B3
delle CG (memoriale, pag. 13 seg.). Il Pretore ha spiegato che non vi è
evidenza agli atti della presenza di una malattia già esistente in data 7
febbraio 2005. Al contrario, dal rapporto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________
__________ emerge un'abilità lavorativa completa dal 25 gennaio 2005 (sentenza
impugnata, consid. 5). La convenuta ribadisce che tra l'abilità lavorativa e la
nuova inabilità sono trascorsi unicamente dodici giorni. Essa sottolinea che il
dott. med. __________ __________ ha accertato la presenza di una depressione
già in passato e che tale constatazione non è smentita dal rapporto
summenzionato del dott. med. __________ __________, che avrebbe
"evidentemente trascurato gli aspetti psichiatrici". Al riguardo, si
rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 4.2, 4.3 e 4.6).
11. L'appellante
conclude affermando che l'attrice doveva dimostrare, in ogni caso, di aver
diritto alle prestazioni dopo il 4 novembre 2006, ovvero dopo l'ultimo suo
pagamento (memoriale, pag. 14 seg.). Essa ribadisce che il dott. med. __________
__________ ha attestato la sua abilità lavorativa dal maggio 2006 e che il
referto 16 giugno 2006 del dott. med. __________ __________ è inconferente. L'appellante
ritiene che il rifiuto da parte dell'attrice di produrre l'incarto AI significherebbe
che ella non ha dimostrato la sua inabilità dopo il 4 novembre 2006. Confrontata
con l’esplicita contestazione della convenuta (risposta, pag. 8), l’attrice
doveva dimostrare la propria inabilità al lavoro nel periodo 4 novembre 2006-7
febbraio 2007. Nella risposta di causa la convenuta ha postulato la produzione
dell'incarto AI "per un accertamento e una valutazione più dettagliati
della fattispecie dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa
lavorativa". Nelle osservazioni 10 gennaio 2008 la convenuta ha precisato
di aver chiesto il richiamo dell'incarto AI "segnatamente con riferimento
all'accertamento della capacità risp. incapacità lavorativa della parte attrice
durante il periodo novembre 2006 – febbraio 2007". All'udienza preliminare
7 dicembre 2007 il Pretore ha ammesso il richiamo dell'incarto AI assegnando
all'attrice un termine per produrre una dichiarazione di assenso in tal senso.
L'attrice si è tuttavia rifiutata di dare il proprio consenso all'Ufficio AI
per la produzione del relativo incarto (lettera 12 dicembre 2007 fascicolo
richiamo incarto AI). A suo parere, infatti, la pratica AI era totalmente
distinta e indipendente dalla vertenza giudiziaria civile (lettera 30 gennaio
2008 fascicolo richiamo incarto AI).
È vero
che nel certificato medico del 16 giugno 2006 il dott. med. __________ __________
ha dichiarato "stabilmente inabile al lavoro nella misura del 100%"
l'attrice e ha indicato di aver inviato nel marzo 2006 un rapporto all'Ufficio
AI (doc. H, pag. 2). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che l'inabilità
lavorativa dell’interessata sia dimostrata nel periodo dal 4 novembre 2006
all'8 gennaio 2007, come invece accertato dal Pretore (sentenza impugnata, consid.
7), anche per il fatto che il dott. __________ ha ritenuto esigibile una
ripresa dell’attività lavorativa a tempo pieno dal maggio 2006, salvo
“clamorosi peggioramenti”, ciò che non risulta dal successivo certificato dello
psichiatra curante. Ora, competeva all'attrice l'onere di dimostrare la propria
incapacità lavorativa nel periodo dal 4 novembre 2006 al 7 febbraio 2007. L’assicurato
che pretende il versamento di indennità di perdita di guadagno, infatti, deve
provare l’esistenza di un’incapacità lavorativa e di una perdita di salario o
di guadagno conseguente alla malattia (consid. 2b non pubblicato in DTF 127 IV
154, 110 V 318 consid. 5 pag. 322). In presenza di due certificati medici in
contrasto fra di loro sul punto cruciale della capacità lavorativa, non si può
dire che l’inabilità lavorativa sia stata dimostrata. Inoltre, secondo l'art.
210 CPC se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o
rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve essere tenuto per vero il
fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta. Deve quindi essere
tenuta per vera la tesi della convenuta secondo la quale durante tale periodo l’attrice
era abile al lavoro (cfr. su questo punto la sentenza 12 maggio 2005 dell'Handelsgericht
di Zurigo pubblicata in: ZR 105 [2006] pag. 48 segg.). Ne discende che su
questo punto l'appello va accolto. Ciò comporta la riforma della sentenza pretorile,
nel senso che la petizione dev'essere integralmente respinta.
12. L'esito
del presente giudizio comporta anche la riforma del dispositivo sugli oneri
processuali di prima sede. Il Pretore ha condannato la convenuta, soccombente
nella misura di 7/10, al versamento all'attrice di fr. 600.- per ripetibili
ridotte. Ne consegue che le ripetibili piene ammontano, secondo il suo calcolo,
a fr. 850.-. L'appellante chiede la riforma di tale dispositivo nel senso di
condannare l'attrice al pagamento di fr. 1'000.- quali ripetibili. Per giurisprudenza
invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il
giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso
di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti
rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad
art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo la TOA in vigore al momento
dell'emanazione del giudizio (cfr. art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per
la fissazione delle ripetibili) per un valore di causa di fr. 10'014.90 le ripetibili erano stabilite tra fr.
801.20 e fr. 1'502.25. La decisione del primo giudice
rientra quindi nei parametri della tariffa e come tale non è censurabile. Al
riguardo l’appello va dunque respinto.
13. Gli
oneri processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell'attrice, che rifonderà
alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello ridotte (art.
148 CPC). Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia
civile al Tribunale federale è di fr. 6'852.30.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC e la TG
pronuncia: 1. L'appello 1° ottobre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di
conseguenza la sentenza 9 settembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,
sezione 1, è così riformata:
1. La
petizione 25 gennaio 2007 di AO 1 è integralmente respinta.
Considerandi
2.
La
tassa di giustizia di fr. 550.- e le spese, da anticipare dall'attrice,
rimangono a suo carico. L'attrice verserà inoltre alla convenuta fr. 850.- a
titolo di ripetibili.
3.
(Invariato).
2.
Gli oneri processuali di appello, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 350.-
b) spese fr.
50.
-
fr.
400.
-
già anticipati
dall'appellante, sono posti a carico di AO 1i
per 9/10 e a carico di AP 1 per 1/10. L’attrice verserà inoltre alla
controparte fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster