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Decisione

12.2008.204

Contratto di assicurazione, indennità per perdita di guadagno

22 dicembre 2009Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dall'ottobre

2001 l'assicurata è stata più volte inabile al lavoro per malattia (doc. M2,

M3, M4, M6, M10, M11, M13 e M14). Nei diversi annunci all'Assicurazione

rispettivamente referti medici ove è stata certificata un'inabilità lavorativa la

diagnosi è stata indicata nella maniera seguente: "angor instabile con

stenosi della arteria coronaria destra e stent sull'arteria coronaria destra,

così come ipertensione arteriale" (doc. M5); "sindrome coronaria

acuta, con leggere necrosi" (doc. M7), "infarto miocardio acuto di

piccole dimensioni (microinfarto)" (doc. M9), "cardiopatia con stato

dopo posa di stent, ipertensione arteriale, insufficienza renale" (doc.

M10 e M11) e "leggero angor e dispnea" (doc. M15). La penultima volta

in cui l'assicurata è stata dichiarata inabile al lavoro, sempre per malattia,

è stato nel periodo dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (doc. M18 e M20).

La causa indicata nel certificato medico 19 gennaio 2005 del dott. med.

chirurgo __________ __________ è "lupus eritematoso" (doc. M18). Dal

referto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________ __________, specialista FMH

Medicina Interna (doc. M20, pag. 2), emerge che il 23 novembre 2004 il dott. med.

__________, specialista in dermatologia e immunologia, ha diagnosticato alla

paziente il "Lupus erythematodes subacuto cutaneo nella forma clinica

particolare nella sindrome di Rowell, sindrome di Sjögren primaria o secondaria,

e una sindrome di Raynaud". Il 1° febbraio 2005 la paziente è stata visita

dal dott. med. __________, specialista FMH Medicina Interna, intervenuto su

richiesta dell'Assicurazione, che ha certificato l'abilità lavorativa della

paziente. Egli ha giustificato la sua constatazione affermando: "per ciò

che riguarda la cardiopatia ischemica la paziente è asintomatica se si

eccettuano alcune palpitazioni che appaiono però soltanto a riposo. Per quanto

riguarda l'affezione cutanea il quadro clinico attualmente non giustifica

un'incapacità lavorativa in un'attività prettamente d'ufficio. Per concludere

ritengo che nonostante vi siano numerosi diagnosi che forse vanno sotto lo

stesso cappello di affezione immunologica, non vi sono attualmente motivi che

giustifichino un'incapacità lavorativa (…)" (doc. D = doc. M20). A partire

dal 7 febbraio 2005 la lavoratrice è stata nuovamente dichiarata inabile al

lavoro con certificato del dott. med. __________ __________, con l'indicazione

quale diagnosi di: "in osservazione medica" (doc. M21). Con scritto

11 maggio 2005 il medico ha precisato che l'inabilità della paziente dal 7

febbraio 2005 era da ricondurre a una "imponente depressione"

rispettivamente a uno "stato dopo broncopolmonite", occorsa nel

periodo dal 31 marzo al 12 aprile 2005 (doc. M22). Il 30 dicembre 2005 egli ha

precisato che la forma "depressivo-ansiosa cronica" si stava

trasformando in un quadro "fobico-panico" (doc. M27). Il dott. med. __________

__________, FMH Psichiatria e Psicoterapia, ha inviato il 13 marzo 2006 un

rapporto all'Ufficio AI, ritenendola stabilmente inabile al lavoro. Nel suo

scritto 16 giugno 2006 egli ha precisato che la paziente presentava un

complesso quadro di multiple patologie: sindrome depressiva grava, disturbo di

personalità misto, lupus eritematoso, sindrome di Sjögren, sindrome di Raynaud,

cardiopatia ischemica con stent primario dell'arteria coronaria destra (2001),

ipertensione arteriosa mista, stenosi dell'arteria renale destra con rene

escluso, stato dopo pericardie e miocardite (1994) e ictus cerebri di breve

durata della capsula interna destra (1998) (doc. M34).

C. Con

scritto 27 aprile 2006 la datrice di lavoro ha disdetto il rapporto di lavoro

con AO 1 per il 30 giugno 2006 (doc. A47, foglio 2). L'avv. RA 1, patrocinatore

della lavoratrice, ha affermato che la disdetta era stata recapitata alla sua

cliente unicamente il 2 maggio 2006, motivo per cui avrebbe avuto effetto

unicamente per il 31 luglio 2006 (loc. cit., foglio 4). L'assicurazione ha

riconosciuto e versato le proprie prestazioni di indennità giornaliera per il

periodo dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 (90 giorni), dal 3 dicembre 2003

al 24 marzo 2004 (20 giorni), dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 (65

giorni) e dal 7 febbraio 2005 al 31 maggio 2006 (479 giorni), per un totale di

654 giorni. Con scritto 9 giugno 2006 essa ha poi precisato che le prestazioni

massime di 700 giorni sarebbero state completate il 16 luglio 2006 (doc. A50).

Con scritto 14 giugno 2006 il legale ha comunicato all'Assicurazione che

l'inabilità dal 7 febbraio 2005 era da ricondurre a un nuovo caso di malattia

(doc. A53). L'Assicurazione, rinviando all'art. B3, cpv. 3 delle CG – secondo

il quale "se, durante una malattia ne subentra una nuova, i giorni per cui

si ha diritto alle prestazioni relative al primo caso vengono considerati nel

computo della durata delle prestazioni" – ha affermato che i giorni

andavano cumulati (A55). Il 23 giugno 2006 il patrocinatore ha dichiarato che l'indennità

andava calcolata dal 7 febbraio 2005 e corrisposta per l'intero periodo

previsto dalla polizza, dato che la nuova malattia si era verificata in tale

data quando la sua cliente era abile al lavoro (doc. A56). L'Assicurazione ha

risposto che alcune delle patologie sofferte dalla paziente dopo il 7 febbraio

2005 (Lupus eritematoso e sindromi di Rauynaud e Sjörgren) erano in realtà già

presenti durante l'incapacità lavorativa dal 2 (recte: 22) novembre 2004

al 25 gennaio 2005. Essa ha quindi prolungato fino al 4 novembre 2006 il diritto

alle indennità per perdita di guadagno, versando il relativo importo, in

considerazione del fatto che le assenze dal posto di lavoro dal 1° gennaio al

31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004 erano da ricondurre a un

caso di malattia separato (doc. A59 e A59a). Il patrocinatore della lavoratrice

ha contestato tale interpretazione dell'art. 3B cpv. 3 delle CG (doc. A60) e ha

altresì chiesto, il 7 novembre 2006, che le prestazioni fossero fornite fino al

7 febbraio 2007 "in quanto la nuova malattia di natura nervosa, che è

quella che ha determinato l'attuale incapacità lavorativa, non è subentrata

durante una malattia ma quando la signora AO 1 era abile la lavoro" (doc.

A66). L'Assicurazione ha ribadito il proprio punto di vista (doc. A67).

D. Con

petizione 25 gennaio 2007 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano

la condanna dell'Assicurazione al pagamento di fr. 10'014.90 oltre interessi, ribadendo che la malattia di cui

all'inabilità al lavoro dal 7 febbraio 2005, di origine psichica, era nuova

rispetto a quella fisica relativa alle inabilità precedenti. Essa si sarebbe

manifestata, inoltre, quando la lavoratrice era abile al lavoro e, quindi, ella

avrebbe diritto alle prestazioni fino al 7 febbraio 2007. L'attrice ha

calcolato l'importo da lei richiesto moltiplicando fr. 105.42 di indennità

giornaliera per 95 giorni. Nella propria risposta 28 febbraio 2007 la convenuta

ha postulato in via principale l'irricevibilità della petizione per

incompetenza per materia e, in via sussidiaria, la sua reiezione. Rinviando a

diversi referti medici sulla paziente agli atti, essa ha sottolineato in

particolare che la malattia di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005 non poteva

essere considerata "nuova". In ogni caso, ci si troverebbe

confrontati con una ricaduta, rispettivamente con una malattia subentrata

durante il decorso di un'altra. In un'ipotesi come nell'altra l'inabilità

lavorativa dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005 andrebbe quindi computata

nel calcolo complessivo del diritto alle prestazioni. La convenuta ha infine

contestato il conteggio dei giorni restanti, precisando che qualora si fosse in

presenza di una nuova malattia l'attrice dovrebbe attendere il periodo di

attesa di 30 giorni prima di avere diritto alle prestazioni. Infine,

l'Assicurazione ha contestato che dal maggio 2006 la lavoratrice fosse inabile

al lavoro. Nella propria replica 16 aprile 2007 l'attrice ha ribadito il

proprio punto di vista. Con decreto 6 novembre 2007 il Pretore ha respinto

l'eccezione di incompetenza materiale. Con i rispettivi allegati conclusivi le

parti hanno ribadito le loro rispettive domande. Statuendo con sentenza 9

settembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione per fr. 6'852.30 oltre interessi.

E. Con

appello 1° ottobre 2008 l'Assicurazione è insorta contro il giudizio testé

citato, chiedendone la riforma nel senso di respingere integralmente la

petizione. Nelle proprie osservazioni 18 novembre 2008 l'attrice postula la

reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Il Pretore ha ritenuto, sulla scorta del carteggio processuale,

che non vi fosse correlazione tra la depressione diagnosticata dal 7 febbraio

2005 e i problemi di salute riscontrati dall'assicurata nel periodo di

inabilità lavorativa precedente, dal 22 novembre 2004 al 25 gennaio 2005. Egli

ha respinto anche la tesi della ricaduta e dell'insorgenza della nuova malattia

durante un'altra. Il primo giudice ha quindi riconosciuto all'attrice il

diritto di percepire ancora 65 giorni di indennità per il periodo dal 4

novembre 2006 all'8 gennaio 2007, pari a fr. 6'852.30.

2. La

convenuta sottolinea che "la concessione di computare nel periodo di

calcolo solo i giorni di inabilità lavorativa intervenuti dopo il 4 novembre

2004" è stata resa con l'intento di un accordo bonale (appello, pag. 6 in

mezzo). Il Pretore ha evidenziato l'atteggiamento a suo dire contraddittorio

dell'Assicurazione, che da una parte ha affermato che la depressione sarebbe

iniziata già nel contesto dell'infarto miocardio del 2003, dall'altra che ha

considerato i periodi di inabilità dovuti a questo problema cardiaco (dal 1°

gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004) casi di

malattia completamente separati e indipendenti rispetto all'inabilità dal 22

novembre 2004 al 25 gennaio 2005 e rispetto a quella iniziata il 7 febbraio

2005 (sentenza impugnata, pag. 3 in fondo). Con scritto 9 giugno 2006

l'Assicurazione ha computato nel calcolo dei giorni totali anche le prestazioni

erogate dal 1° gennaio al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24 marzo 2004

(doc. S). Con scritto 14 giugno 2006 il legale dell'attrice ha precisato che il

caso aperto il 7 febbraio 2005 era da considerarsi "nuovo", con nulla

a che vedere con i casi precedenti (doc. N). Il 19 giugno 2006 la convenuta ha

risposto che in virtù dell'art. B3 cpv. 3 delle CG se durante una malattia ne

subentra una nuova, i giorni per cui si ha diritto alle prestazioni relative al

primo caso vengono considerati nel computo della durata delle prestazioni. Essa

ha quindi ritenuto che "le diverse diagnosi vanno a cumulare le

prestazioni già da noi versate" (doc. O). L'avv. RA 1 ha precisato il 23

giugno 2006 che la nuova malattia si era verificata il 7 febbraio 2005,

allorquando la lavoratrice era abile al lavoro (doc. R). Il 14 luglio 2006 la

convenuta ha comunicato "di aver rivalutato la problematica tenendo conto

delle sue considerazioni espresse in occasione del suo scritto del 23 giugno

2006. In tal senso la informiamo che a riguardo delle diagnosi poste dai

medici, rileviamo che per le patologie sofferte dalla signora AO 1 a partire

dal 7 febbraio 2005, alcune di esse (Lupus eritematoso e sindromi di Raynaud e Sjörgren)

erano già presenti in occasione dell'incapacità lavorativa dal 2 novembre 2004

al 25 gennaio 2005". Essa ha informato che tale periodo rientrava pertanto

nel computo delle prestazioni e che in tal senso doveva applicare l'articolo da

lei menzionato. Essa ha quindi precisato che "in considerazione di quanto

sopra, la informiamo che possiamo accogliere in parte la sua pretesa di

prolungo delle nostre prestazioni in caso di perdita di guadagno dovuta a

malattia. Pertanto alla luce di quanto sovraesposto, le comunichiamo che le

prestazioni massime (…) per l'attuale caso di malattia verranno raggiunte in

data 4 novembre 2006. Il prolungo dal 16 luglio 2006 al 4 novembre 2006 in

effetti è giustificato in quanto non possiamo considerare le incapacità

lavorative dal 1° gennaio 2002 al 31 marzo 2002 e dal 3 dicembre 2003 al 24

marzo 2004 che vengono considerate come un caso di malattia separato"

(doc. S). Essa ha quindi esplicitamente dichiarato di "non potere"

computare i periodi di inabilità lavorativa summenzionati. Al contrario di

quanto affermato dall'appellante, dal carteggio processuale non emerge quindi

che essa abbia espresso tale considerazione in vista di un'intesa bonale, con

le riserve che la medesima non avrebbe avuto conseguenze giuridiche in caso di

mancata transazione. D'altra parte, nella propria risposta essa ha affermato, al

riguardo: "dopo l'intervento del patrocinatore dell'attrice, la parte

convenuta ha rivisto in parte la propria posizione, comunicando alla stessa di

riconoscere le prestazioni ancora per il periodo 16.6.06 – 4.11.06 (…). Tale

prolungamento sarebbe giustificato dal fatto che i casi di malattia del 2002 –

2004 andrebbero considerati come casi separati (…). Anche tale soluzione non è

stata accettata dalla parte, che ha richiesto ulteriori prestazioni" (risposta,

pag. 4 in fondo e 5 in alto). Anche nella propria risposta essa ha quindi

precisato che il prolungamento è da ricondurre al fatto che i casi 2002-2004

sono da ricondurre a un'altra malattia. Su questo punto la tesi esposta della

convenuta in questa sede non può quindi essere seguita.

3. L'appellante

reputa, inoltre, che non le possa essere contestato di aver versato prestazioni

anche dopo il mese di maggio 2006 (memoriale, pag. 5 segg.). Essa sottolinea

che con il rapporto 6 febbraio 2006 il dott. med. __________ __________ ha

attestato l'abilità lavorativa completa dell'attrice al più tardi dal maggio

2006 (doc. M30) e che quindi dopo tale data nulla è dovuto all'assicurata. Il

Pretore ha spiegato che la convenuta non poteva avvalersi di tale referto già

solo per il fatto che essa ha versato le proprie indennità fino al 4 novembre

2006, quindi ben oltre i tre mesi a decorrere dal febbraio 2006 indicati nel

referto testé citato (sentenza impugnata, consid. 7). L'appellante ribadisce di

aver riconosciuto tali prestazioni successive al mese di maggio 2006 in vista

di una composizione bonale. La censura non può essere seguita per i motivi

esposti sopra (consid. 2). La convenuta sottolinea su questo punto l'inconferenza

del referto 16 giugno 2006 dello psichiatra curante __________ __________ (doc.

M34), cui il Pretore fa riferimento e che ha attestato nel giugno 2006, quindi

successivamente alla scadenza di maggio prospettata dal dott. med. __________ __________,

un'inabilità lavorativa stabile in misura del 100%. L'appellante afferma che

tale certificato non avrebbe portata probatoria perché si esaurisce in poche

righe ed è emanato dal medico curante dell'attrice, più propenso a suo dire

alla tesi dell'attrice (memoriale, pag. 15). Non si può tuttavia seguire tale

argomentazione. Invero, le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non

possono dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria semplicemente per tale

circostanza. Nemmeno si può ritenere che affermazioni espresse da un medico

intervenuto su richiesta della controparte siano per la loro stessa natura

preminenti sulle altre risultanze processuali. Occorre piuttosto valutare

quanto emerso dall'istruttoria nel suo insieme. Cosa che ha, per l'appunto,

fatto il Pretore. Invero, egli ha considerato che oltre alla presenza del

rapporto del dott. med. __________ __________ la medesima attrice, come esposto

sopra, aveva versato indennità fino al novembre 2006 e che non si può dire,

sulla base dell'istruttoria, che essa abbia fatto ciò unicamente in vista di un

accordo bonale. Del resto dal referto di cui al doc. M30 emerge che il medesimo

dott. med. __________ __________ non ha escluso la possibilità di una

“cronicizzazione e di una deriva verso l’invalidità” (pag. 4), mentre il medico

psichiatra curante ha ritenuto, in data posteriore e meglio il 16 giugno 2006,

che l’incapacità lavorativa al 100% era stabile. Anche su questo punto

l'appello è di conseguenza respinto.

4. L'appellante

contesta, altresì, l'apprezzamento delle prove da parte del Pretore in

relazione all'inizio della malattia depressiva, in particolare dei rapporti

medici (memoriale, pag. 7 segg.). Essa sostiene che il primo giudice avrebbe

"più volte dato la preferenza" ai referti dei medici curanti, in

contrasto con la giurisprudenza del Tribunale federale, non valutando altri

referti medici che concluderebbero per l'esistenza di tale malattia già prima

del 7 febbraio 2005.

4.1 Il primo

giudice ha evidenziato (sentenza impugnata, pag. 3 in alto) che il dott. __________

__________ ha nel suo primo rapporto indicato che la sintomatologia ansioso-depressiva

era iniziata nel 2003 (doc. F, pag. 5 = doc. M23) per poi specificare, nel suo

secondo referto, che la medesima era insorta nel 2001 (doc. G, pag. 1 = doc.

M25). Da qui la prima contraddittorietà. Inoltre, il Pretore ha sottolineato, a

ragione, che egli non ha indicato la fonte di tali sue affermazioni. Il primo

giudice ha poi spiegato che l'insorgenza di tale malattia già nel 2001/2003

"è tutt'altro che confermata dallo psichiatra curante" __________ __________.

Il dott. med. __________ __________, anch'esso medico curante della

lavoratrice, "sembra attestare l'insorgenza della depressione soltanto a

partire dal 7 febbraio 2005". Suffragano, infine, tale tesi i rapporti del

dott. __________ __________, che non fanno alcun riferimento a un'incipiente

sindrome depressiva, ma addirittura accertano il buono stato di salute

dell'attrice dal 22 luglio 2003, rispettivamente dal 25 gennaio 2005.

4.2 Su questo

aspetto l'appellante ritiene che al contrario di quanto accertato dal Pretore i

referti del dott. med. __________ __________ –specialista FMH psichiatria e

psicoterapia (che ha visitato l'attrice in due occasioni su incarico della

convenuta) – non siano contraddittori, rispettivamente eventuali contraddizioni

"non sono di una rilevanza tale da poter inficiare l'intervenuta

valutazione del perito". L'appellante afferma anzitutto che il dott. med. __________

__________, già responsabile del servizio cantonale psicosociale, sia "al

di sopra di ogni sospetto di parzialità". La censura è ininfluente ai fini

del giudizio. Il Pretore non ha invero evidenziato la parzialità di tale

medico, bensì ha valutato l'istruttoria nel suo insieme, rilevando le

contraddizioni di quest'ultimo e la mancanza di riferimenti a sostegno delle

sue affermazioni. Essa soggiunge che i rapporti del dott. med. __________ __________

sono completi, redatti dopo un approfondito esame, completi di anamnesi, quadro

clinico e diagnosi approfondita. Il Pretore ha tuttavia sottolineato che egli

non ha indicato la fonte delle sue affermazioni sull'inizio della depressione. Con

tale argomentazione la convenuta non si confronta, sicché al riguardo il

gravame è finanche irricevibile. L'appellante soggiunge che l'incongruenza

sulla data di inizio di tale malattia sia da ricondurre a una svista manifesta

nel doc. F, laddove il medico fa riferimento all’infarto del 2003, in realtà subìto

nel 2001. Anche se si volesse seguire tale tesi, resta che il medico in

questione non ha indicato le fonti di tale sua affermazione e che, unitamente a

quanto emerge dal resto dell'istruttoria, non vi è motivo di riformare, come

verrà illustrato appresso, la decisione pretorile.

4.3 La convenuta

ritiene che quanto asserito dal dott. med. __________ __________ sia inconferente,

poiché medico curante dell'attrice, rispetto a quanto dichiarato dal dott. med.

__________ __________. Non si può tuttavia seguire tale argomentazione. Invero,

già si è detto che le dichiarazioni dei medici curanti di una parte non possono

dirsi sprovvisti di rilevanza probatoria solo per tale motivo. Nemmeno si può

ritenere che affermazioni espresse da un medico intervenuto su richiesta della

controparte siano per la loro stessa natura preminenti sulle altre risultanze

processuali. Occorre piuttosto valutare quanto emerso dall'istruttoria nel suo

insieme. Cosa che ha, per l'appunto, fatto il Pretore. L'appellante soggiunge

che quanto affermato dal dott. med. __________ __________ si esaurirebbe in

"poche righe". Anche tale circostanza non è tuttavia atta a minare la

rilevanza probatoria del suo asserto. Tanto più che nella fattispecie il dott. med.

__________ __________, cui essa fa riferimento, non ha nemmeno indicato, si

ribadisce, la fonte delle sue affermazioni. La convenuta sostiene che, in ogni

caso, il dott. med. __________ __________ non si sarebbe pronunciato sulla data

di origine di tale malattia. Anzi, precisando che essa è da ricercare nella

difficoltà di accettare i propri limiti legati alle patologie somatiche,

rispettivamente nel focalizzare sui propri malesseri fisici e psichici, egli

avrebbe ricondotto la sua origine e il suo inizio nell'infarto subìto dalla

paziente. Tuttavia, non va confusa la causa di una malattia con la sua

qualifica come "nuova" e, quindi, il suo inizio. Le CG applicabili

alla fattispecie (doc. Z e A72) fanno dipendere le prestazioni dalla qualifica

della malattia come "nuova". Anche qualora si volesse condividere la

tesi secondo la quale la depressione sarebbe da ricondurre, totalmente o

parzialmente, allo stato della paziente a seguito delle malattie pregresse, ciò

non significherebbe ancora che la depressione sia la medesima malattia di

quelle fisiche precedenti. D'altra parte, nemmeno l'appellante sostiene che la

malattia psichica sia l'inequivocabile o, tutt'al più, probabile conseguenza

delle malattie fisiche riscontrate precedentemente nell'attrice. Il medico riferisce

sulla difficoltà della paziente nell'accettare i propri limiti legati alle patologie

somatiche, della sua focalizzazione sui propri malesseri, ma non sostiene che

la depressione sia la conseguenza dell'infarto. In altre parole, l'appellante

medesima afferma che l'origine della depressione è da ricercare nel rapporto

della paziente con i suoi disagi fisici, non che essa sia la conseguenza

dell'infarto e delle altre sue patologie. La censura dell'appellante è quindi inconferente.

Per quanto, invece, concerne la rilevanza dei rapporti del dott. med. __________

__________, anche volendo fare astrazione su questo punto dai suoi referti, a

sostenere la tesi del Pretore resterebbero, come illustrato sotto, quelli del

dott. med. __________ __________ e del dott. med. __________ __________ (consid.

4.5 e 4.6).

4.4 L'appellante

critica anche la rilevanza del referto 11 maggio 2005 del dott. med. __________

__________. Essa ribadisce, anzitutto, che egli è medico curante della

lavoratrice. Su questo aspetto si rinvia a quanto illustrato sopra (consid. 3).

La convenuta ritiene, inoltre, che il suo rapporto non sia completo

nell'esposizione, privo di anamnesi e di spiegazione approfondita o riferimento

relativo all'inizio della malattia. In particolare, sostiene che egli si sia

limitato a indicare che "il certificato attestante una nuova incapacità

lavorativa viene stilato il 7 febbraio 2005", di modo che non si è

espresso sull'inizio della malattia psichica, bensì ha unicamente indicato

quando per la prima volta ha stilato un certificato relativo al suo stato di

salute. Se non che, l'appellante dimentica che il medico in questione ha specificato,

al riguardo, che l'attrice era da considerarsi inabile al lavoro dal 7 febbraio

2005 "non più per i postumi di una malattia fisica ben confermata ma per

una imponente depressione. Trattasi quindi di una malattia per la quale la

signora AO 1 finora non era stata trattata e per la quale non aveva avuto dei

periodi di inabilità al lavoro" (doc. E = doc. M22).

4.5 Infine, la

convenuta contesta anche l'accertamento pretorile relativo ai referti del dott.

med. __________ __________. Essa sottolinea che tale medico ha segnalato già

nel 2002 un "probabile sviluppo ansioso" (doc. M). A parte il fatto

che come precisato sopra la stessa convenuta ha ritenuto che i casi precedenti

al novembre 2004 erano da ricondurre a un'altra malattia (consid. 3), va detto

che il medico ha rilevato "talvolta disturbi ansiosi" (doc. M, pag. 2

in alto), disturbi che non possono essere confusi con una depressione, e nelle

conclusioni ha sì riferito quanto indicato dall'appellante (loc. cit., pag. 2

in fondo), ma riferendosi a un evento futuro ("sviluppo") che in quel

momento non si era verificato e non necessariamente, seppur da lui ritenuto

probabile, si sarebbe verificato. Nel suo referto 1° febbraio 2005 (doc. D),

cui il primo giudice fa riferimento, il dott. med. __________ __________ ha ritenuto

che la paziente fosse abile al lavoro. Qualora fosse stata presente la malattia

depressiva di cui all'inabilità dal 7 febbraio 2005, essa sarebbe stata

senz'altro rilevabile. Su questo punto l'appellante ritiene che tale

considerazione nulla muta al fatto che tale malattia trova la sua origine nel 2001.

Già si è detto sopra su tale censura (consid. 4.3). La convenuta conclude, al

riguardo, rilevando che il dott. med. __________ __________ non è uno specialista

in psichiatria. Se non che, il dott. med. __________ __________, FMH Medicina

generale, specialista FMH Medicina Interna e quindi anch'egli non specialista

in tale ambito, ha rilevato nel febbraio 2005 nella paziente "senso di inutilità,

senso di abbandono e di incapacità a intraprendere qualsiasi attività e

affrontare le persone compresi i familiari. Senso di vuoto attorno a sé,

insonnia con umore depresso, mimica scarsa e ipocinetica" (doc. E, pag.

2). Tali sintomi, se già sussistenti il 1° febbraio 2005, non potevano non essere

percepiti dal dott. med. __________ __________. Si conclude a titolo abbondanziale

sottolineando che qualora si volesse seguire la tesi della convenuta secondo la

quale i referti dei medici curanti sarebbero inconferenti, non va dimenticato

che il dott. med. __________ __________ è stato invitato a visitare la

lavoratrice proprio dall'Assicurazione (doc. A4).

5. La

convenuta sottolinea, inoltre, che l'attrice si era già lamentata prima del 7

febbraio 2005 di disturbi quali: "stanchezza, disturbi ansiosi",

"sopraggiunta sintomatologia vertiginosa e cefalea" e "insonnia,

incertezza nel camminare, paura del guidare", "sensazione di

stanchezza" e "non ce la faccio, non posso rendere come prima"

(appello, pag. 10 in alto). Tuttavia, non vi sono risultanze agli atti che

permettano di identificare queste sensazioni e disturbi con la sintomatologia

di una "imponente depressione" o, per lo meno, con un preludio della

medesima. Al contrario, come evidenziato dal Pretore e illustrato sopra i

rapporti del dott. med. __________ __________, di cui uno, si ricorda, è datato

1° febbraio 2005 e nel quale figura proprio l'asserzione "non ce la

faccio, non posso rendere come prima", non fanno stato di un'incipiente

sindrome depressiva. Se così fosse stato, tale medico non avrebbe potuto

d'altra parte sancire l'abilità lavorativa della paziente.

6. L'appellante

rinvia ai doc. M23, M24, M25; M30 e M34 per affermare che sia il dott. med. __________

__________ sia il dott. med. __________ __________ hanno confermato a chiare

lettere e a più riprese l'esistenza di un nesso causale stretto e deciso fra le

patologie in discussione (appello, pag. 10 in mezzo). Il rinvio ai documenti di

causa senza la specificazione dei passaggi che suffragherebbero la sua tesi non

confà ai requisiti di esigenza minimi posti dall'art. 309 cpv. 2 lett. f CPC,

sicché tale censura è finanche irricevibile. Sia come sia, l'argomentazione non

può essere condivisa. Invero, si rinvia per quanto concerne i referti del dott.

med. __________ __________ a quanto già detto (sopra, consid. 4.3). Per tacere

del fatto che per quanto concerne il doc. M24, tale medico ha affermato di un

"aggravio" e non che tale approccio della paziente sia la causa della

depressione. Quanto ai referti doc. F (= doc. M23) e G (= doc. M25) del dott. med.

__________ __________, si rinvia a quanto già precisato (sopra, consid. 4.2). Infine,

non si intravede dal doc. M30 alcuna indicazione su un suo eventuale

collegamento con le sue patologie precedenti.

7. Per

suffragare la propria tesi che non si sia in presenza di una nuova malattia,

l'Assicurazione menziona una sentenza 30 marzo 2006 del Sozialversicherungsgericht

des Kantons Zürich (appello, pag. 10 in fondo). Dalla lettura del passaggio

indicato dall'appellante emerge tuttavia sin dall'inizio che il fatto, per la

malattia fisica, di essere sfociata ("mündete") in una malattia

psichica risulta inequivocabilmente ("zwang- und widerspruchslos")

dai referti medici agli atti. Al contrario di quanto affermato dall'appellante

tale fattispecie non è quindi paragonabile, per i motivi illustrati sopra, al

presente caso.

8. La

convenuta ritiene che si debba ammettere l'inesistenza di una nuova malattia

già per la ragione che l'attrice si è rifiutata di dare il suo consenso al

richiamo dell'incarto AI di sua pertinenza (appello, pag. 11 in mezzo). Sebbene

nella propria risposta di causa la convenuta abbia postulato tale produzione

"per un accertamento e una valutazione più dettagliati della fattispecie

dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa lavorativa",

nelle osservazioni 10 gennaio 2008 al rifiuto dell'attrice di produrre tale

incarto la convenuta ha precisato di aver chiesto il richiamo

"segnatamente con riferimento all'accertamento della capacità risp.

incapacità lavorativa della parte attrice durante il periodo novembre 2006 –

febbraio 2007". Nel consegue che essa non ha ritenuto rilevante il

richiamo in questione al fine di accertare se la depressione era una nuova

malattia. Essa non può prevalersi quindi ora di un argomento che risulta

essere, in definitiva, nuovo.

9. In

via subordinata l'appellante afferma che trattasi di una "ricaduta"

giusta l'art. A7 delle CG (memoriale, pag. 11 segg.). Il primo giudice ha spiegato

che tale argomentazione non può essere condivisa già per il solo motivo che non

è stata dimostrata l'insorgenza di un'inabilità lavorativa causata da sintomi

di depressione negli ultimi dodici mesi precedenti al caso di malattia apertosi

il 7 febbraio 2005. La convenuta contesta l'interpretazione data dal Pretore

della clausola in questione. Essa sostiene che come "ricaduta" si

intende ogni nuovo caso di malattia, indipendentemente dalle sue cause. Una

ricaduta in tal senso è considerata nuovo caso di malattia che dà diritto

all'intero periodo di prestazioni solo se interviene almeno 12 mesi dalla

cessazione della precedente malattia. Tale tesi è, tuttavia, nuova e come tale irricevibile

(art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Invero, con la propria risposta la convenuta ha

affermato in merito alla sua tesi sulla "ricaduta" che, oltre a

quello da lei espresso in merito alla precedente manifestazione della malattia

psichica, l'inabilità era intervenuta a soli dieci giorni dalla data ripresa

lavorativa (pag. 7 in fondo). Sulla questione, poi, della "nuova

espressione (psichica) della stessa malattia" (appello, pag. 13 in alto),

si rinvia a quanto già illustrato (sopra, consid. 4.3).

10. Sempre

in via subordinata l'appellante asserisce che nella fattispecie trattasi di

malattia intervenuta durante una malattia in corso, come previsto dall'art. B3

delle CG (memoriale, pag. 13 seg.). Il Pretore ha spiegato che non vi è

evidenza agli atti della presenza di una malattia già esistente in data 7

febbraio 2005. Al contrario, dal rapporto 1° febbraio 2005 del dott. med. __________

__________ emerge un'abilità lavorativa completa dal 25 gennaio 2005 (sentenza

impugnata, consid. 5). La convenuta ribadisce che tra l'abilità lavorativa e la

nuova inabilità sono trascorsi unicamente dodici giorni. Essa sottolinea che il

dott. med. __________ __________ ha accertato la presenza di una depressione

già in passato e che tale constatazione non è smentita dal rapporto

summenzionato del dott. med. __________ __________, che avrebbe

"evidentemente trascurato gli aspetti psichiatrici". Al riguardo, si

rinvia a quanto già spiegato (sopra, consid. 4.2, 4.3 e 4.6).

11. L'appellante

conclude affermando che l'attrice doveva dimostrare, in ogni caso, di aver

diritto alle prestazioni dopo il 4 novembre 2006, ovvero dopo l'ultimo suo

pagamento (memoriale, pag. 14 seg.). Essa ribadisce che il dott. med. __________

__________ ha attestato la sua abilità lavorativa dal maggio 2006 e che il

referto 16 giugno 2006 del dott. med. __________ __________ è inconferente. L'appellante

ritiene che il rifiuto da parte dell'attrice di produrre l'incarto AI significherebbe

che ella non ha dimostrato la sua inabilità dopo il 4 novembre 2006. Confrontata

con l’esplicita contestazione della convenuta (risposta, pag. 8), l’attrice

doveva dimostrare la propria inabilità al lavoro nel periodo 4 novembre 2006-7

febbraio 2007. Nella risposta di causa la convenuta ha postulato la produzione

dell'incarto AI "per un accertamento e una valutazione più dettagliati

della fattispecie dal profilo medico e in merito all'esigibilità della ripresa

lavorativa". Nelle osservazioni 10 gennaio 2008 la convenuta ha precisato

di aver chiesto il richiamo dell'incarto AI "segnatamente con riferimento

all'accertamento della capacità risp. incapacità lavorativa della parte attrice

durante il periodo novembre 2006 – febbraio 2007". All'udienza preliminare

7 dicembre 2007 il Pretore ha ammesso il richiamo dell'incarto AI assegnando

all'attrice un termine per produrre una dichiarazione di assenso in tal senso.

L'attrice si è tuttavia rifiutata di dare il proprio consenso all'Ufficio AI

per la produzione del relativo incarto (lettera 12 dicembre 2007 fascicolo

richiamo incarto AI). A suo parere, infatti, la pratica AI era totalmente

distinta e indipendente dalla vertenza giudiziaria civile (lettera 30 gennaio

2008 fascicolo richiamo incarto AI).

È vero

che nel certificato medico del 16 giugno 2006 il dott. med. __________ __________

ha dichiarato "stabilmente inabile al lavoro nella misura del 100%"

l'attrice e ha indicato di aver inviato nel marzo 2006 un rapporto all'Ufficio

AI (doc. H, pag. 2). Ciò non sta tuttavia ancora a significare che l'inabilità

lavorativa dell’interessata sia dimostrata nel periodo dal 4 novembre 2006

all'8 gennaio 2007, come invece accertato dal Pretore (sentenza impugnata, consid.

7), anche per il fatto che il dott. __________ ha ritenuto esigibile una

ripresa dell’attività lavorativa a tempo pieno dal maggio 2006, salvo

“clamorosi peggioramenti”, ciò che non risulta dal successivo certificato dello

psichiatra curante. Ora, competeva all'attrice l'onere di dimostrare la propria

incapacità lavorativa nel periodo dal 4 novembre 2006 al 7 febbraio 2007. L’assicurato

che pretende il versamento di indennità di perdita di guadagno, infatti, deve

provare l’esistenza di un’incapacità lavorativa e di una perdita di salario o

di guadagno conseguente alla malattia (consid. 2b non pubblicato in DTF 127 IV

154, 110 V 318 consid. 5 pag. 322). In presenza di due certificati medici in

contrasto fra di loro sul punto cruciale della capacità lavorativa, non si può

dire che l’inabilità lavorativa sia stata dimostrata. Inoltre, secondo l'art.

210 CPC se la parte obbligata a produrre il documento comune non lo produce o

rifiuta di prestare il giuramento d’edizione, deve essere tenuto per vero il

fatto che si trattava di provare o per conforme la copia prodotta. Deve quindi essere

tenuta per vera la tesi della convenuta secondo la quale durante tale periodo l’attrice

era abile al lavoro (cfr. su questo punto la sentenza 12 maggio 2005 dell'Handelsgericht

di Zurigo pubblicata in: ZR 105 [2006] pag. 48 segg.). Ne discende che su

questo punto l'appello va accolto. Ciò comporta la riforma della sentenza pretorile,

nel senso che la petizione dev'essere integralmente respinta.

12. L'esito

del presente giudizio comporta anche la riforma del dispositivo sugli oneri

processuali di prima sede. Il Pretore ha condannato la convenuta, soccombente

nella misura di 7/10, al versamento all'attrice di fr. 600.- per ripetibili

ridotte. Ne consegue che le ripetibili piene ammontano, secondo il suo calcolo,

a fr. 850.-. L'appellante chiede la riforma di tale dispositivo nel senso di

condannare l'attrice al pagamento di fr. 1'000.- quali ripetibili. Per giurisprudenza

invalsa, nella fissazione della tassa di giustizia e delle ripetibili il

giudice gode di un ampio potere d’apprezzamento, censurabile unicamente in caso

di eccesso o di abuso, ciò che non è il caso se gli importi attribuiti

rientrano tra i minimi e i massimi della tariffa applicabile (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 51 ad

art. 148 e n. 19 ad art. 150). Secondo la TOA in vigore al momento

dell'emanazione del giudizio (cfr. art. 16 cpv. 2 Regolamento sulla tariffa per

la fissazione delle ripetibili) per un valore di causa di fr. 10'014.90 le ripetibili erano stabilite tra fr.

801.20 e fr. 1'502.25. La decisione del primo giudice

rientra quindi nei parametri della tariffa e come tale non è censurabile. Al

riguardo l’appello va dunque respinto.

13. Gli

oneri processuali seguono la soccombenza pressoché integrale dell'attrice, che rifonderà

alla controparte un'adeguata indennità per ripetibili di appello ridotte (art.

148 CPC). Il valore litigioso determinante per un eventuale ricorso in materia

civile al Tribunale federale è di fr. 6'852.30.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC e la TG

pronuncia: 1. L'appello 1° ottobre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di

conseguenza la sentenza 9 settembre 2008 della Pretura del Distretto di Lugano,

sezione 1, è così riformata:

1. La

petizione 25 gennaio 2007 di AO 1 è integralmente respinta.

Considerandi

2.

La

tassa di giustizia di fr. 550.- e le spese, da anticipare dall'attrice,

rimangono a suo carico. L'attrice verserà inoltre alla convenuta fr. 850.- a

titolo di ripetibili.

3.

(Invariato).

2.

Gli oneri processuali di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 350.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

400.

-

già anticipati

dall'appellante, sono posti a carico di AO 1i

per 9/10 e a carico di AP 1 per 1/10. L’attrice verserà inoltre alla

controparte fr. 500.- per ripetibili ridotte di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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