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Decisione

12.2008.208

Diritto del lavoro. Pretese salariali. Straordinari, vacanze e giorni di riposo

25 giugno 2009Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 30 luglio 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano

chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di un importo imprecisato (con riserva di indicazione della cifra al

termine dell’istruttoria) a

titolo di retribuzione per ore straordinarie (535 ore e 34 minuti) fornite tra

il 9 ottobre 2000 e il 28 febbraio 2005 più accessori. All’udienza di discussione 25 settembre 2007 la

convenuta si è opposta alla domanda dell’istante. All’udienza

di discussione finale 28 aprile 2008 il lavoratore ha cifrato la propria

pretesa in fr. 17'012.80 oltre

interessi al 5% dal 28 febbraio 2005, mentre la convenuta si è confermata nel

proprio punto di vista. Statuendo con sentenza 23 settembre 2008 la Pretora ha

accolto l’istanza per fr. 14'600.40, corrispondenti all’importo richiesto dall’istante al netto

degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2005.

C. Con

atto di appello 6 ottobre 2008 la convenuta chiede la

riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Con osservazioni 27 ottobre 2008 la

controparte postula invece la reiezione del gravame.

Considerato

in diritto: 1. Nella fattispecie l’istanza è stata

introdotta nei confronti diAP 1, che ha poi condotto il procedimento di prima

sede. In sede di appello il gravame è stato presentato dalla succursale. Questa

Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di capacità di

stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una succursale

di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in virtù di un

potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 59

ad art. 38). Ritenuto che AP 1, ha confermato tale potere di rappresentanza con

la dichiarazione 9 giugno 2009, ratificando l’operato della propria succursale,

nulla osta alla trattazione dell’appello.

2. La

Pretora ha spiegato che controversa è unicamente la questione di sapere se e in

che misura le 535.5 ore registrate dal sistema informatico di controllo delle

presenze in aggiunta a quelle contrattualmente dovute costituiscano lavoro

straordinario remunerabile. La prima giudice ha poi ritenuto che le ore

supplementari non erano riconducibili a un’iniziativa unilaterale del lavoratore, contraria agli interessi

della datrice di lavoro. Tanto più che la stessa, sebbene a conoscenza delle

ore aggiuntive poiché registrate nel sistema informatico, non era mai

intervenuta per contestarle o limitarle. Di conseguenza, ha riconosciuto quanto

richiesto dall’istante, importo

che come tale non è stato contestato dalla convenuta, seppur deducendo dallo

stesso i contributi sociali.

3. A

detta dell’appellante le parti avevano pattuito che il lavoro straordinario

doveva essere espressamente richiesto e approvato per iscritto dai superiori

del lavoratore, mentre l’istante

non sarebbe stato autorizzato in tal senso. Al riguardo, essa rinvia al

contratto e alle "direttive dell’azienda stabilite nelle condizioni generali di lavoro della __________"

(pag. 2 in basso e 4 seg.). Nel contratto di lavoro (doc. F = doc. 1) non vi è

alcuna indicazione sulle ore straordinarie. Nelle condizioni generali testé

menzionate, definite parte integrante del contratto (doc. F = doc. 1, clausola

n. 11), è indicato che "vengono considerate ore supplementari solo le ore

di lavoro (…) ordinate dal superiore competente" (doc. D = doc. 3,

clausola n. 3.2). Come recentemente spiegato dal Tribunale federale (cfr.

sentenza inc.4A_86/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.1), incombe al

lavoratore l’onere di provare

di aver svolto delle ore di lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro

rispettivamente nel suo interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di

lavoro maggiore di quello pattuito. Egli non è tuttavia tenuto a dimostrare la

necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di

lavoro era al corrente delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso

alcuna obiezione, ciò che equivale a un’approvazione tacita, per atti concludenti. L’argomentazione dell’appellante

non è quindi influente, a sé stante, ai fini del giudizio. Invero, posto che

(come verrà illustrato in seguito) la datrice di lavoro era a conoscenza del

lavoro straordinario dell’istante

e non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, poco importa che le stesse non

siano state ordinate, poiché con il suo comportamento essa le ha approvate per

atti concludenti.

4. L’appellante rinvia, altresì, alle

"direttive aziendali" (pag. 2 in basso). Essa non sostanzia il proprio

asserto, sicché al riguardo il gravame sarebbe finanche irricevibile (art. 309

cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, anche se si volesse ritenere che la

convenuta si riferisca allo scritto agli atti 26 aprile 2004 intitolato __________

(a cui fa peraltro riferimento a pag. 8 in basso dell’appello), il suo rinvio non le sarebbe d’ausilio. In tale scritto è indicato che secondo le condizioni

generali di lavoro di __________ sono considerate ore supplementari solo quelle

ordinate "ed anche vistate" dal superiore competente. In caso

contrario, le ore "non possono in nessun caso essere prese in

considerazione – anche se la timbratura c’è – quale lavoro straordinario. Mi sembrava necessario ricordarlo,

avendo constatato che alcuni collaboratori non si ricordavano più di questa

direttiva… da sempre e tuttora valida e quindi da applicare come tale!"

(doc. 8). Tuttavia, la convenuta non ha dimostrato di aver inviato al

lavoratore tale direttiva o che egli ne fosse a conoscenza altrimenti.

5. Secondo

l’appellante, la prima giudice

confonde il concetto di ore straordinarie con quello di eccedenza di ore di

presenza (pag. 5). La convenuta critica invero la Pretora per aver ritenuto infondata

la sua argomentazione secondo la quale l’istante non aveva svolto ore straordinarie, con la motivazione che essa

non aveva contestato che le ore supplementari registrate dal sistema

informatico costituiscano un’eccedenza

su quelle dovute contrattualmente. La censura è inconsistente. Invero, che le

ore straordinarie siano un’eccedenza

di ore rispetto a quelle pattuite è fuor di dubbio. Altra questione è invece

quella di sapere se tali ore straordinarie siano remunerabili dal datore di

lavoro. E tale questione è stata affrontata dalla prima giudice.

6. La

convenuta ritiene che la Pretora, basandosi esclusivamente sulle ore indicate

nel sistema informatico, abbia apprezzato in maniera erronea le prove da essa

addotte. Al riguardo, l’appellante

rinvia a tutta una serie di passaggi delle testimonianze, senza però trarre

conclusioni dagli stessi. Al riguardo il suo gravame sarebbe quindi finanche

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, lo stesso non avrebbe

comunque miglior sorte per i motivi illustrati di seguito.

6.1 L’appellante rinvia anzitutto ai passaggi

della testimonianza 14 novembre 2007 di __________ __________ (all’epoca dei fatti capo officina, ovvero il

diretto superiore dell’istante)

laddove egli ha affermato di essere stato "responsabile quindi per le sue

[dell’istante] funzioni

relative all’officina e allo

stabile", che l’orario di

lavoro dell’istante era quello

che risulta dal doc. 2, che l’orario

settimanale era di 42 ore, che "per quel che mi riguarda, io non ho mai

ordinato ore straordinarie al signor AO 1" e che "nel caso di lavoro

straordinario ordinato, vi è un formulario specifico da riempire che deve

essere sottoscritto dal responsabile che tale straordinario ha ordinato".

Tuttavia, ciò non sta ancora a significare che la datrice di lavoro, non

essendo intervenuta per contestare le ore supplementari del lavoratore

registrate dal sistema informatico, non abbia dato il suo consenso per atti

concludenti.

L’appellante rinvia, altresì, al passaggio:

"il dipendente è libero, per esempio per motivi suoi di essere presente

anche prima o dopo gli orari di presenza obbligatori secondo contratto, senza

che però questo costituisca un lavoro straordinario. Un esempio potrebbe essere

quello del dipendente che giunge in ufficio mezz’ora prima rispetto all’orario prestabilito per evitare il traffico della mattina, oppure

per la medesima ragione parte mezz’ora dopo alla sera". Se non che, il teste ha esternato delle

considerazioni di carattere generale, tant’è che ha portato degli esempi del tutto generici, senza riferirsi al

caso concreto dell’istante.

Tale passaggio non è quindi di alcun ausilio alla tesi della convenuta. Lo

stesso dicasi del passaggio ove il teste dichiara che "se per motivi

personali, poniamo, il signor AO 1 voleva cominciare alle ore 6.30 (in luogo

delle previste 6.45) poteva farlo. Questo però non valeva come lavoro

straordinario siccome non era richiesto". Anche in tal caso il teste ha

invero ragionato per mere ipotesi. Per tacere del fatto che quanto da lui riferito

è, semmai, controproducente alla tesi dell’appellante. Invero, come accertato dalla Pretora (sentenza

impugnata, pag. 5 in mezzo) dall’istruttoria è emerso che l’istante ha "praticamente sempre cominciato a lavorare attorno

alle 6.00 (a volte anche prima, a volte qualche minuto dopo)".

Il teste

ha inoltre riferito che "il cosiddetto "Zeitsaldo" ossia l’eventuale maggior presenza risultante dalla

timbratura non risulta essere mai stata compensata come lavoro straordinario,

con pagamento salariale supplementare e questo per nessun dipendente (…) il

signor AO 1 con me non ha mai parlato del suo "Zeitsaldo" (…) Nemmeno

il signor AO 1 mi ha mai fatto una formale richiesta di attestare come

straordinarie delle ore da lui svolte". La censura è ininfluente ai fini

del giudizio. Invero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando

il datore di lavoro sa, come nella fattispecie (vedi in seguito), che il

lavoratore svolge delle ore di lavoro supplementari, quest’ultimo non è tenuto a quantificarle già

dopo il primo mese. Egli può attendere (DTF 129 III 171 consid. 2.3) e non

commette abuso di diritto se ne rivendica il pagamento solo dopo la conclusione

del rapporto di lavoro (DTF 126 III 337 consid. 7b).

L’appellante rinvia al passaggio ove il teste

ha affermato che "se un meccanico aveva bisogno di mezz’ora in più per terminare un lavoro alla

sera il signor AO 1 era libero di scegliere se attendere questa mezz’ora per effettuare la chiusura oppure se

rifiutare ed effettuare la chiusura come da orario previsto". Il teste,

tuttavia, non afferma che ogni qualvolta l’istante si sia soffermato di più sul posto di lavoro rispetto all’orario previsto contrattualmente ciò era da

ricondurre alla circostanza testé menzionata. Inoltre, anche se così fosse

stato ciò non significa ancora che la datrice di lavoro, non reagendo a tali

Considerandi

ore supplementari registrate nel sistema informatico, non abbia acconsentito

per atti concludenti alle stesse.

Per

finire, la convenuta rinvia al passaggio: "le manifestazioni organizzate

dal settore vendita della ditta saranno due o tre all’anno, con precisione non saprei dire". La Pretora ha accertato

che dai fogli di timbratura agli atti emerge come l’istante abbia lavorato durante 14 giorni festivi, più precisamente

un festivo nel 2000, quattro nel 2001, quattro nel 2003 e quattro nel 2004.

Ritenuto che il teste ha spiegato di non ricordare il numero esatto delle

manifestazioni ("saranno", "con precisione non saprei

dire"), e che il numero di festivi in cui il lavoratore ha lavorato e che emerge

dalle timbrature (quattro) non si differenzia sostanzialmente da quello delle

dimostrazioni indicato dal teste ("due o tre all’anno"), tale passaggio non è di ausilio alla convenuta.

6.2

L’appellante rinvia, altresì, alla testimonianza

23.

settembre 2008 di __________ __________ (segretaria di direzione). Essa

rinvia ai passaggi seguenti: "la timbratura che ogni dipendente è

obbligato a effettuare serve per confermare la presenza del dipendente sul

posto di lavoro (…) Questi minuti in più risultanti dalla timbratura rispetto

alle ore obbligatorie di presenza vanno a formare il cosiddetto

"Zeitsaldo" (…) Più precisamente lo "Zeitsaldo" è l’eccedenza di tempo rispetto alle ore

previste dal contratto (…)". Non si comprende, tuttavia, in che misura

tali passaggi possano essere di ausilio alla convenuta. Essi sono invero

considerazioni di carattere generale che non inficiano la tesi dell’istante. La convenuta rinvia altresì al

passaggio: "Naturalmente nulla mi impedisce di iniziare per esempio mezz’ora prima alla mattina o terminare più

tardi alla sera (…) Siccome ero rimasta indietro con il mio normale lavoro l’ho riferito al nuovo direttore il quale mi

ha chiesto e sono stata d’accordo

di lavorare un sabato, riempiendo poi un apposito formulario e ricevendo di

conseguenza un supplemento per questo straordinario nel mese di ottobre".

Tuttavia, la teste ha riferito di fatti che la concernono personalmente e che

nulla hanno a che vedere con l’istante.

Lo stesso dicasi del passaggio "Lo "Zeitsaldo" si compone di

ritagli di tempo, raramente si troverà infatti una o due ore di timbratura in

più al giorno. Esso non è considerato quindi lavoro straordinario nel senso che

per esempio a me personalmente non è mai stato pagato o compensato in altro

modo, nemmeno in proposito vanto delle pretese". Quanto, infine, al

passaggio "nessun dipendente ha mai ricevuto un compenso per questo

"Zeitsaldo"", tale circostanza non significa ancora che essi non

ne avessero diritto.

6.3

La convenuta

fa riferimento anche ad alcuni passaggi della testimonianza 14 novembre 2007 di

__________ __________ (contabile): "Lo "Zeitsaldo" è il saldo

negativo o positivo delle ore effettuate rispetto a quelle dovute",

"questo però più per cause legate al traffico, alla circolazione (faccio

infatti 40 km per recarmi al lavoro) che per esigenze di lavoro" e

"mi venne richiesto di iniziare alle ore 06.00". Riguardo alla prima

affermazione, non si comprende in che misura possa essere di ausilio alla tesi

dell’appellante. Quanto alla

seconda, il teste riferisce di una sua circostanza personale. Tale

dichiarazione è preceduta da quella secondo la quale "È possibile che

[aggiunta manoscritta: quando] il signor AO 1 lavorava qualche volta abbia

iniziato anche prima delle 07.00, magari potevano essere anche le 06.30".

Tuttavia, mal si comprende come il teste possa motivare la presenza dell’istante sul posto di lavoro prima dell’orario di lavoro pattuito per questioni di

traffico, non spiegando come egli è giunto a una tale conclusione se non portando

quale giustificazione il tragitto da lui fatto personalmente per recarsi al

lavoro. Il terzo passaggio menzionato sopra, poi, concerne la situazione

personale del teste e, quindi, è una volta di nuovo ininfluente ai fini del

giudizio.

6.4

L’appellante rinvia, infine, alla

testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ (contabile). La teste

era la "responsabile" del "sistema di timbratura", nel

senso che si occupava di "aggiornarlo, di inserire i dati necessari quali

vacanze, infortuni, malattia, ecc". La convenuta trascrive anzitutto il

passaggio seguente: "con riferimento al "saldo ore" indicato sul

documento posso dire che corrisponde alla somma delle ore eccedenti quelle

dovute contrattualmente, registrate tra la timbratura d’entrata e quella di uscita". Non si comprende, tuttavia, come

tale affermazione possa esserle di utilità. Essa fa riferimento, altresì, al

passaggio: "il numero di ore registrate dovrebbe corrispondere al numero

di ore lavorate, ma è una cosa incontrollabile per così dire, visto che viene

registrato solo il momento in cui uno timbra l’entrata e l’uscita.

Detto altrimenti, il numero di ore timbrate non corrisponde al numero di ore

lavorate". Tuttavia, non si capisce perché una tale constatazione di

ordine generale debba valere automaticamente per l’istante. In altre parole, non è dato di capire perché in presenza di

timbrature e in assenza di risultanze di senso contrario ci si debba dipartire

dalla circostanza che vi sia un abuso del sistema da parte del lavoratore.

7.

L’appellante ritiene che l’istante abbia cercato di giustificare la

propria "passività" con delle semplici affermazioni di parte. Egli

avrebbe invece dovuto verificare il suo saldo ore, cosa che poteva fare – come

affermato dalla teste __________ __________ (verbale 18 gennaio 2008, pag. 2) –

in ogni momento (pag. 9). Al riguardo, la convenuta invoca la violazione della

buona fede da parte dell’istante.

Essa ribadisce che il lavoratore era stato in silenzio "verso il capo

officina" e "in occasione della liquidazione del 4 aprile 2005 (doc.

5)", così come "il ritardo di due anni nel formulare l’assurda e inattesa pretesa". Il

Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CO non commette abuso di diritto il lavoratore che

rivendica il pagamento del lavoro straordinario nonostante sia trascorso del

tempo (DTF 126 III 337 consid. 7b). La censura non può quindi essere condivisa.

8.

Secondo

la convenuta, poi, dalla testimonianza di __________ __________ emergerebbe

come la persona preposta al sistema informatico non verificava i dettagli dei

singoli conteggi dei dipendenti e, quindi, la datrice di lavoro non poteva

contestare all’istante le ore

supplementari da lui eseguite (appello, pag. 8 in mezzo e 99 in mezzo). La

teste in questione ha affermato: "io non guardo il dettaglio dei singoli

conteggi di fine mese, mi limito a dare una controllata e effettuare alcuni

aggiustamento dell’orario dei

meccanici" (verbale 18 gennaio 2008, pag. 3). La circostanza che ella non

guardasse il dettaglio dei singoli conteggi non sta tuttavia ancora a

significare che non verificasse il saldo mensile di ogni dipendente. Anche se

così fosse stato, poi, non si comprende perché la datrice di lavoro abbia

instaurato un sistema di controllo delle presenze (timbrature) per poi non

verificarlo. Sia come sia, eventuali assenze di controllo da parte della

datrice di lavoro di un sistema informatico preposto al fine di verificare la

presenza del dipendente sul posto di lavoro non può gravare sul lavoratore che,

proprio sulla base di tali conteggi, fa valere le proprie pretese. In assenza

di risultanze che facciano credere il contrario si può invero credere che egli

possa fare affidamento sul fatto che la datrice di lavoro verifichi tali

conteggi. Si aggiunga, infine, che __________ __________ (capo officina e

diretto superiore dell’istante)

ha dichiarato che se la "tendenza a far minor ore avesse superato una

certa soglia, il responsabile del dipendente sarebbe intervenuto chiedendo

spiegazioni e rendendo attento il dipendente al rispetto dell’orario stabilito per contratto"

(verbale 14 novembre 2007, pag. 3 in alto). Non si comprende, tuttavia, perché

una tale reazione sarebbe stata possibile da parte della datrice di lavoro solo

in caso di saldo negativo.

9.

L’appellante rinvia al passaggio della

testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ ove dichiara: "mi

si chiede se era noto al personale che il saldo ore non era remunerato:

rispondo che sì, lo si sapeva" (pag. 3 in mezzo). Tuttavia, la rilevanza

probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si

possa eventualmente dedurre la conoscenza di un fatto (elemento

"interno") della stessa. La teste in questione, tuttavia, si limita a

un’affermazione vaga, poiché non menziona i fatti che

suffragherebbero quanto da lei affermato. Essa non è quindi di valenza per il

giudizio. L’appellante fa riferimento, inoltre, al passaggio della

testimonianza testé citata: "una volta assieme al foglio paga vi era una

circolare che diceva appunto che venivano pagate unicamente le ore di lavoro

comandato, fuori dall’orario (come per esempio un’esposizione)" (verbale

18.

gennaio 2008, pag. 3 in mezzo). Essa omette tuttavia di menzionare il

passaggio laddove la teste ha precisato che "penso che come tutti i

dipendenti anche il signor AO 1 abbia ricevuto questa informazione con la busta

paga". Al riguardo, quindi, la sua testimonianza è del tutto inconferente

per quanto concerne l’istante, poiché si basa su una mera supposizione.

10.

L’appellante si lamenta infine che la Pretora

abbia respinto con ordinanza 7 febbraio 2008 l’istanza 28 dicembre 2007 di assunzione suppletoria di prova per

quanto attiene al contratto 21 settembre 2001 di __________ __________. Di conseguenza,

essa interpone appello anche contro tale ordinanza (pag. 9 in fondo). L’ordinanza sulle prove non è appellabile, ma

ciò non impedisce alle parti di censurare la mancata assunzione di prove con l’appello contro la sentenza finale. Se non

che, la convenuta non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili di

cui all’ordinanza testé menzionata.

Al riguardo l’appello è quindi inammissibile

(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). L’appellante invoca, al riguardo, la massima inquisitoria sociale che

vige in materia di diritto del lavoro. Tuttavia, ciò non le è di ausilio.

Invero, pur vigendo nella procedura speciale di lavoro tale principio, l'onere

di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono dispensate

da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo. Il giudice deve sì assicurarsi della

completezza delle allegazioni e delle prove presentate, segnatamente

interpellando le parti, qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tal

proposito. Se non che, tale obbligo vige, di regola, unicamente in

presenza di parti non patrocinate da legali (sentenza del Tribunale federale

inc.4C.395/2005 del 1° marzo 2006, pubblicata in: SZZP

2006/4, 355). Nella fattispecie, invece, la convenuta era patrocinata da un

legale.

11.

Ne deriva che nella

misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto. Non si prelevano

tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di

valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa

indennità per ripetibili. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale è di fr. 14'600.40.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 6 ottobre 2008 di AP 1, __________, è respinto.

2.

Non

si prelevano né spese, né tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili di

appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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