12.2008.208
Diritto del lavoro. Pretese salariali. Straordinari, vacanze e giorni di riposo
25 giugno 2009Italiano20 min
Source ti.ch
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Numero d'incarto:
12.2008.208
Data decisione, Autorità:
25.06.2009, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. Pretese salariali. Straordinari, vacanze e giorni di riposo
SALARIO
STIPENDIO
art. 322 CO
Incarto n.
12.2008.208
Lugano
25 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI.2007.959
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con istanza 30
luglio 2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AP 1 , e patr. dall’ RA 2
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di un importo imprecisato a titolo di
retribuzione per ore straordinarie (535 ore e 34 minuti) fornite tra il 9
ottobre 2000 e il 28 febbraio 2005 più accessori, domanda cifrata con le
conclusioni in fr. 17'012.80
oltre interessi al 5% dal 28 febbraio 2005 e avversata dalla convenuta;
che la
Pretora statuendo con sentenza 23 settembre 2008 ha accolto per fr. 14'600.40, corrispondenti all’importo richiesto dall’istante al netto
degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2005;
appellante
la convenuta che con atto di appello 6 ottobre 2008 chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza, con protesta di spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante con osservazioni 27
ottobre 2008 postula la reiezione del gravame, pure con protesta di spese e
ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Con contratto 4 ottobre 2000 AP 1 ha assunto dal 9 ottobre 2000 AO
1 in qualità di "custode-responsabile" dello stabile __________. Il
contratto, di durata indeterminata, prevedeva una durata del lavoro settimanale
di 42 ore e uno stipendio lordo di fr. 4'500.- mensili
oltre la tredicesima (doc. F = doc. 1). Il 30 dicembre 2004 la datrice di
lavoro ha disdetto il contratto di lavoro con effetto al 25 febbraio 2005 (doc.
A bis). Il rapporto contrattuale è stato però prolungato fino al 31 maggio 2005
a seguito della malattia del lavoratore (doc. 5). La società testé menzionata,
succursale di AP 1, ha poi modificato nel 2005 la propria ragione sociale in AP
1.
Fatti
B. Con
istanza 30 luglio 2007 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Lugano
chiedendo la condanna della datrice di lavoro al pagamento di un importo imprecisato (con riserva di indicazione della cifra al
termine dell’istruttoria) a
titolo di retribuzione per ore straordinarie (535 ore e 34 minuti) fornite tra
il 9 ottobre 2000 e il 28 febbraio 2005 più accessori. All’udienza di discussione 25 settembre 2007 la
convenuta si è opposta alla domanda dell’istante. All’udienza
di discussione finale 28 aprile 2008 il lavoratore ha cifrato la propria
pretesa in fr. 17'012.80 oltre
interessi al 5% dal 28 febbraio 2005, mentre la convenuta si è confermata nel
proprio punto di vista. Statuendo con sentenza 23 settembre 2008 la Pretora ha
accolto l’istanza per fr. 14'600.40, corrispondenti all’importo richiesto dall’istante al netto
degli oneri sociali, oltre interessi al 5% dal 31 maggio 2005.
C. Con
atto di appello 6 ottobre 2008 la convenuta chiede la
riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l’istanza. Con osservazioni 27 ottobre 2008 la
controparte postula invece la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Nella fattispecie l’istanza è stata
introdotta nei confronti diAP 1, che ha poi condotto il procedimento di prima
sede. In sede di appello il gravame è stato presentato dalla succursale. Questa
Camera ha già spiegato che malgrado la succursale sia sprovvista di capacità di
stare in giudizio, la giurisprudenza ammette la possibilità per una succursale
di agire in una procedura, ma soltanto in nome della società e in virtù di un
potere di rappresentanza speciale (cfr. rinvii in Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App. 2000/2004, Lugano 2005, n. 59
ad art. 38). Ritenuto che AP 1, ha confermato tale potere di rappresentanza con
la dichiarazione 9 giugno 2009, ratificando l’operato della propria succursale,
nulla osta alla trattazione dell’appello.
2. La
Pretora ha spiegato che controversa è unicamente la questione di sapere se e in
che misura le 535.5 ore registrate dal sistema informatico di controllo delle
presenze in aggiunta a quelle contrattualmente dovute costituiscano lavoro
straordinario remunerabile. La prima giudice ha poi ritenuto che le ore
supplementari non erano riconducibili a un’iniziativa unilaterale del lavoratore, contraria agli interessi
della datrice di lavoro. Tanto più che la stessa, sebbene a conoscenza delle
ore aggiuntive poiché registrate nel sistema informatico, non era mai
intervenuta per contestarle o limitarle. Di conseguenza, ha riconosciuto quanto
richiesto dall’istante, importo
che come tale non è stato contestato dalla convenuta, seppur deducendo dallo
stesso i contributi sociali.
3. A
detta dell’appellante le parti avevano pattuito che il lavoro straordinario
doveva essere espressamente richiesto e approvato per iscritto dai superiori
del lavoratore, mentre l’istante
non sarebbe stato autorizzato in tal senso. Al riguardo, essa rinvia al
contratto e alle "direttive dell’azienda stabilite nelle condizioni generali di lavoro della __________"
(pag. 2 in basso e 4 seg.). Nel contratto di lavoro (doc. F = doc. 1) non vi è
alcuna indicazione sulle ore straordinarie. Nelle condizioni generali testé
menzionate, definite parte integrante del contratto (doc. F = doc. 1, clausola
n. 11), è indicato che "vengono considerate ore supplementari solo le ore
di lavoro (…) ordinate dal superiore competente" (doc. D = doc. 3,
clausola n. 3.2). Come recentemente spiegato dal Tribunale federale (cfr.
sentenza inc.4A_86/2008 del 23 settembre 2008, consid. 4.1), incombe al
lavoratore l’onere di provare
di aver svolto delle ore di lavoro straordinario su ordine del datore di lavoro
rispettivamente nel suo interesse, perché le circostanze esigevano un tempo di
lavoro maggiore di quello pattuito. Egli non è tuttavia tenuto a dimostrare la
necessità del lavoro straordinario se è in grado di provare che il datore di
lavoro era al corrente delle ore supplementari da lui effettuate e non ha mosso
alcuna obiezione, ciò che equivale a un’approvazione tacita, per atti concludenti. L’argomentazione dell’appellante
non è quindi influente, a sé stante, ai fini del giudizio. Invero, posto che
(come verrà illustrato in seguito) la datrice di lavoro era a conoscenza del
lavoro straordinario dell’istante
e non ha sollevato alcuna obiezione al riguardo, poco importa che le stesse non
siano state ordinate, poiché con il suo comportamento essa le ha approvate per
atti concludenti.
4. L’appellante rinvia, altresì, alle
"direttive aziendali" (pag. 2 in basso). Essa non sostanzia il proprio
asserto, sicché al riguardo il gravame sarebbe finanche irricevibile (art. 309
cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, anche se si volesse ritenere che la
convenuta si riferisca allo scritto agli atti 26 aprile 2004 intitolato __________
(a cui fa peraltro riferimento a pag. 8 in basso dell’appello), il suo rinvio non le sarebbe d’ausilio. In tale scritto è indicato che secondo le condizioni
generali di lavoro di __________ sono considerate ore supplementari solo quelle
ordinate "ed anche vistate" dal superiore competente. In caso
contrario, le ore "non possono in nessun caso essere prese in
considerazione – anche se la timbratura c’è – quale lavoro straordinario. Mi sembrava necessario ricordarlo,
avendo constatato che alcuni collaboratori non si ricordavano più di questa
direttiva… da sempre e tuttora valida e quindi da applicare come tale!"
(doc. 8). Tuttavia, la convenuta non ha dimostrato di aver inviato al
lavoratore tale direttiva o che egli ne fosse a conoscenza altrimenti.
5. Secondo
l’appellante, la prima giudice
confonde il concetto di ore straordinarie con quello di eccedenza di ore di
presenza (pag. 5). La convenuta critica invero la Pretora per aver ritenuto infondata
la sua argomentazione secondo la quale l’istante non aveva svolto ore straordinarie, con la motivazione che essa
non aveva contestato che le ore supplementari registrate dal sistema
informatico costituiscano un’eccedenza
su quelle dovute contrattualmente. La censura è inconsistente. Invero, che le
ore straordinarie siano un’eccedenza
di ore rispetto a quelle pattuite è fuor di dubbio. Altra questione è invece
quella di sapere se tali ore straordinarie siano remunerabili dal datore di
lavoro. E tale questione è stata affrontata dalla prima giudice.
6. La
convenuta ritiene che la Pretora, basandosi esclusivamente sulle ore indicate
nel sistema informatico, abbia apprezzato in maniera erronea le prove da essa
addotte. Al riguardo, l’appellante
rinvia a tutta una serie di passaggi delle testimonianze, senza però trarre
conclusioni dagli stessi. Al riguardo il suo gravame sarebbe quindi finanche
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). Sia come sia, lo stesso non avrebbe
comunque miglior sorte per i motivi illustrati di seguito.
6.1 L’appellante rinvia anzitutto ai passaggi
della testimonianza 14 novembre 2007 di __________ __________ (all’epoca dei fatti capo officina, ovvero il
diretto superiore dell’istante)
laddove egli ha affermato di essere stato "responsabile quindi per le sue
[dell’istante] funzioni
relative all’officina e allo
stabile", che l’orario di
lavoro dell’istante era quello
che risulta dal doc. 2, che l’orario
settimanale era di 42 ore, che "per quel che mi riguarda, io non ho mai
ordinato ore straordinarie al signor AO 1" e che "nel caso di lavoro
straordinario ordinato, vi è un formulario specifico da riempire che deve
essere sottoscritto dal responsabile che tale straordinario ha ordinato".
Tuttavia, ciò non sta ancora a significare che la datrice di lavoro, non
essendo intervenuta per contestare le ore supplementari del lavoratore
registrate dal sistema informatico, non abbia dato il suo consenso per atti
concludenti.
L’appellante rinvia, altresì, al passaggio:
"il dipendente è libero, per esempio per motivi suoi di essere presente
anche prima o dopo gli orari di presenza obbligatori secondo contratto, senza
che però questo costituisca un lavoro straordinario. Un esempio potrebbe essere
quello del dipendente che giunge in ufficio mezz’ora prima rispetto all’orario prestabilito per evitare il traffico della mattina, oppure
per la medesima ragione parte mezz’ora dopo alla sera". Se non che, il teste ha esternato delle
considerazioni di carattere generale, tant’è che ha portato degli esempi del tutto generici, senza riferirsi al
caso concreto dell’istante.
Tale passaggio non è quindi di alcun ausilio alla tesi della convenuta. Lo
stesso dicasi del passaggio ove il teste dichiara che "se per motivi
personali, poniamo, il signor AO 1 voleva cominciare alle ore 6.30 (in luogo
delle previste 6.45) poteva farlo. Questo però non valeva come lavoro
straordinario siccome non era richiesto". Anche in tal caso il teste ha
invero ragionato per mere ipotesi. Per tacere del fatto che quanto da lui riferito
è, semmai, controproducente alla tesi dell’appellante. Invero, come accertato dalla Pretora (sentenza
impugnata, pag. 5 in mezzo) dall’istruttoria è emerso che l’istante ha "praticamente sempre cominciato a lavorare attorno
alle 6.00 (a volte anche prima, a volte qualche minuto dopo)".
Il teste
ha inoltre riferito che "il cosiddetto "Zeitsaldo" ossia l’eventuale maggior presenza risultante dalla
timbratura non risulta essere mai stata compensata come lavoro straordinario,
con pagamento salariale supplementare e questo per nessun dipendente (…) il
signor AO 1 con me non ha mai parlato del suo "Zeitsaldo" (…) Nemmeno
il signor AO 1 mi ha mai fatto una formale richiesta di attestare come
straordinarie delle ore da lui svolte". La censura è ininfluente ai fini
del giudizio. Invero, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale quando
il datore di lavoro sa, come nella fattispecie (vedi in seguito), che il
lavoratore svolge delle ore di lavoro supplementari, quest’ultimo non è tenuto a quantificarle già
dopo il primo mese. Egli può attendere (DTF 129 III 171 consid. 2.3) e non
commette abuso di diritto se ne rivendica il pagamento solo dopo la conclusione
del rapporto di lavoro (DTF 126 III 337 consid. 7b).
L’appellante rinvia al passaggio ove il teste
ha affermato che "se un meccanico aveva bisogno di mezz’ora in più per terminare un lavoro alla
sera il signor AO 1 era libero di scegliere se attendere questa mezz’ora per effettuare la chiusura oppure se
rifiutare ed effettuare la chiusura come da orario previsto". Il teste,
tuttavia, non afferma che ogni qualvolta l’istante si sia soffermato di più sul posto di lavoro rispetto all’orario previsto contrattualmente ciò era da
ricondurre alla circostanza testé menzionata. Inoltre, anche se così fosse
stato ciò non significa ancora che la datrice di lavoro, non reagendo a tali
Considerandi
ore supplementari registrate nel sistema informatico, non abbia acconsentito
per atti concludenti alle stesse.
Per
finire, la convenuta rinvia al passaggio: "le manifestazioni organizzate
dal settore vendita della ditta saranno due o tre all’anno, con precisione non saprei dire". La Pretora ha accertato
che dai fogli di timbratura agli atti emerge come l’istante abbia lavorato durante 14 giorni festivi, più precisamente
un festivo nel 2000, quattro nel 2001, quattro nel 2003 e quattro nel 2004.
Ritenuto che il teste ha spiegato di non ricordare il numero esatto delle
manifestazioni ("saranno", "con precisione non saprei
dire"), e che il numero di festivi in cui il lavoratore ha lavorato e che emerge
dalle timbrature (quattro) non si differenzia sostanzialmente da quello delle
dimostrazioni indicato dal teste ("due o tre all’anno"), tale passaggio non è di ausilio alla convenuta.
6.2
L’appellante rinvia, altresì, alla testimonianza
23.
settembre 2008 di __________ __________ (segretaria di direzione). Essa
rinvia ai passaggi seguenti: "la timbratura che ogni dipendente è
obbligato a effettuare serve per confermare la presenza del dipendente sul
posto di lavoro (…) Questi minuti in più risultanti dalla timbratura rispetto
alle ore obbligatorie di presenza vanno a formare il cosiddetto
"Zeitsaldo" (…) Più precisamente lo "Zeitsaldo" è l’eccedenza di tempo rispetto alle ore
previste dal contratto (…)". Non si comprende, tuttavia, in che misura
tali passaggi possano essere di ausilio alla convenuta. Essi sono invero
considerazioni di carattere generale che non inficiano la tesi dell’istante. La convenuta rinvia altresì al
passaggio: "Naturalmente nulla mi impedisce di iniziare per esempio mezz’ora prima alla mattina o terminare più
tardi alla sera (…) Siccome ero rimasta indietro con il mio normale lavoro l’ho riferito al nuovo direttore il quale mi
ha chiesto e sono stata d’accordo
di lavorare un sabato, riempiendo poi un apposito formulario e ricevendo di
conseguenza un supplemento per questo straordinario nel mese di ottobre".
Tuttavia, la teste ha riferito di fatti che la concernono personalmente e che
nulla hanno a che vedere con l’istante.
Lo stesso dicasi del passaggio "Lo "Zeitsaldo" si compone di
ritagli di tempo, raramente si troverà infatti una o due ore di timbratura in
più al giorno. Esso non è considerato quindi lavoro straordinario nel senso che
per esempio a me personalmente non è mai stato pagato o compensato in altro
modo, nemmeno in proposito vanto delle pretese". Quanto, infine, al
passaggio "nessun dipendente ha mai ricevuto un compenso per questo
"Zeitsaldo"", tale circostanza non significa ancora che essi non
ne avessero diritto.
6.3
La convenuta
fa riferimento anche ad alcuni passaggi della testimonianza 14 novembre 2007 di
__________ __________ (contabile): "Lo "Zeitsaldo" è il saldo
negativo o positivo delle ore effettuate rispetto a quelle dovute",
"questo però più per cause legate al traffico, alla circolazione (faccio
infatti 40 km per recarmi al lavoro) che per esigenze di lavoro" e
"mi venne richiesto di iniziare alle ore 06.00". Riguardo alla prima
affermazione, non si comprende in che misura possa essere di ausilio alla tesi
dell’appellante. Quanto alla
seconda, il teste riferisce di una sua circostanza personale. Tale
dichiarazione è preceduta da quella secondo la quale "È possibile che
[aggiunta manoscritta: quando] il signor AO 1 lavorava qualche volta abbia
iniziato anche prima delle 07.00, magari potevano essere anche le 06.30".
Tuttavia, mal si comprende come il teste possa motivare la presenza dell’istante sul posto di lavoro prima dell’orario di lavoro pattuito per questioni di
traffico, non spiegando come egli è giunto a una tale conclusione se non portando
quale giustificazione il tragitto da lui fatto personalmente per recarsi al
lavoro. Il terzo passaggio menzionato sopra, poi, concerne la situazione
personale del teste e, quindi, è una volta di nuovo ininfluente ai fini del
giudizio.
6.4
L’appellante rinvia, infine, alla
testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ (contabile). La teste
era la "responsabile" del "sistema di timbratura", nel
senso che si occupava di "aggiornarlo, di inserire i dati necessari quali
vacanze, infortuni, malattia, ecc". La convenuta trascrive anzitutto il
passaggio seguente: "con riferimento al "saldo ore" indicato sul
documento posso dire che corrisponde alla somma delle ore eccedenti quelle
dovute contrattualmente, registrate tra la timbratura d’entrata e quella di uscita". Non si comprende, tuttavia, come
tale affermazione possa esserle di utilità. Essa fa riferimento, altresì, al
passaggio: "il numero di ore registrate dovrebbe corrispondere al numero
di ore lavorate, ma è una cosa incontrollabile per così dire, visto che viene
registrato solo il momento in cui uno timbra l’entrata e l’uscita.
Detto altrimenti, il numero di ore timbrate non corrisponde al numero di ore
lavorate". Tuttavia, non si capisce perché una tale constatazione di
ordine generale debba valere automaticamente per l’istante. In altre parole, non è dato di capire perché in presenza di
timbrature e in assenza di risultanze di senso contrario ci si debba dipartire
dalla circostanza che vi sia un abuso del sistema da parte del lavoratore.
7.
L’appellante ritiene che l’istante abbia cercato di giustificare la
propria "passività" con delle semplici affermazioni di parte. Egli
avrebbe invece dovuto verificare il suo saldo ore, cosa che poteva fare – come
affermato dalla teste __________ __________ (verbale 18 gennaio 2008, pag. 2) –
in ogni momento (pag. 9). Al riguardo, la convenuta invoca la violazione della
buona fede da parte dell’istante.
Essa ribadisce che il lavoratore era stato in silenzio "verso il capo
officina" e "in occasione della liquidazione del 4 aprile 2005 (doc.
5)", così come "il ritardo di due anni nel formulare l’assurda e inattesa pretesa". Il
Tribunale federale ha spiegato che in virtù dell’art. 341 cpv. 1 CO non commette abuso di diritto il lavoratore che
rivendica il pagamento del lavoro straordinario nonostante sia trascorso del
tempo (DTF 126 III 337 consid. 7b). La censura non può quindi essere condivisa.
8.
Secondo
la convenuta, poi, dalla testimonianza di __________ __________ emergerebbe
come la persona preposta al sistema informatico non verificava i dettagli dei
singoli conteggi dei dipendenti e, quindi, la datrice di lavoro non poteva
contestare all’istante le ore
supplementari da lui eseguite (appello, pag. 8 in mezzo e 99 in mezzo). La
teste in questione ha affermato: "io non guardo il dettaglio dei singoli
conteggi di fine mese, mi limito a dare una controllata e effettuare alcuni
aggiustamento dell’orario dei
meccanici" (verbale 18 gennaio 2008, pag. 3). La circostanza che ella non
guardasse il dettaglio dei singoli conteggi non sta tuttavia ancora a
significare che non verificasse il saldo mensile di ogni dipendente. Anche se
così fosse stato, poi, non si comprende perché la datrice di lavoro abbia
instaurato un sistema di controllo delle presenze (timbrature) per poi non
verificarlo. Sia come sia, eventuali assenze di controllo da parte della
datrice di lavoro di un sistema informatico preposto al fine di verificare la
presenza del dipendente sul posto di lavoro non può gravare sul lavoratore che,
proprio sulla base di tali conteggi, fa valere le proprie pretese. In assenza
di risultanze che facciano credere il contrario si può invero credere che egli
possa fare affidamento sul fatto che la datrice di lavoro verifichi tali
conteggi. Si aggiunga, infine, che __________ __________ (capo officina e
diretto superiore dell’istante)
ha dichiarato che se la "tendenza a far minor ore avesse superato una
certa soglia, il responsabile del dipendente sarebbe intervenuto chiedendo
spiegazioni e rendendo attento il dipendente al rispetto dell’orario stabilito per contratto"
(verbale 14 novembre 2007, pag. 3 in alto). Non si comprende, tuttavia, perché
una tale reazione sarebbe stata possibile da parte della datrice di lavoro solo
in caso di saldo negativo.
9.
L’appellante rinvia al passaggio della
testimonianza 18 gennaio 2008 di __________ __________ ove dichiara: "mi
si chiede se era noto al personale che il saldo ore non era remunerato:
rispondo che sì, lo si sapeva" (pag. 3 in mezzo). Tuttavia, la rilevanza
probatoria di un teste è data unicamente qualora egli riferisca di fatti, quindi circostanze "esterne" alla parte, dai quali si
possa eventualmente dedurre la conoscenza di un fatto (elemento
"interno") della stessa. La teste in questione, tuttavia, si limita a
un’affermazione vaga, poiché non menziona i fatti che
suffragherebbero quanto da lei affermato. Essa non è quindi di valenza per il
giudizio. L’appellante fa riferimento, inoltre, al passaggio della
testimonianza testé citata: "una volta assieme al foglio paga vi era una
circolare che diceva appunto che venivano pagate unicamente le ore di lavoro
comandato, fuori dall’orario (come per esempio un’esposizione)" (verbale
18.
gennaio 2008, pag. 3 in mezzo). Essa omette tuttavia di menzionare il
passaggio laddove la teste ha precisato che "penso che come tutti i
dipendenti anche il signor AO 1 abbia ricevuto questa informazione con la busta
paga". Al riguardo, quindi, la sua testimonianza è del tutto inconferente
per quanto concerne l’istante, poiché si basa su una mera supposizione.
10.
L’appellante si lamenta infine che la Pretora
abbia respinto con ordinanza 7 febbraio 2008 l’istanza 28 dicembre 2007 di assunzione suppletoria di prova per
quanto attiene al contratto 21 settembre 2001 di __________ __________. Di conseguenza,
essa interpone appello anche contro tale ordinanza (pag. 9 in fondo). L’ordinanza sulle prove non è appellabile, ma
ciò non impedisce alle parti di censurare la mancata assunzione di prove con l’appello contro la sentenza finale. Se non
che, la convenuta non si confronta minimamente con le motivazioni pretorili di
cui all’ordinanza testé menzionata.
Al riguardo l’appello è quindi inammissibile
(art. 309 cpv. 2 lett. f CPC). L’appellante invoca, al riguardo, la massima inquisitoria sociale che
vige in materia di diritto del lavoro. Tuttavia, ciò non le è di ausilio.
Invero, pur vigendo nella procedura speciale di lavoro tale principio, l'onere
di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono dispensate
da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del processo. Il giudice deve sì assicurarsi della
completezza delle allegazioni e delle prove presentate, segnatamente
interpellando le parti, qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tal
proposito. Se non che, tale obbligo vige, di regola, unicamente in
presenza di parti non patrocinate da legali (sentenza del Tribunale federale
inc.4C.395/2005 del 1° marzo 2006, pubblicata in: SZZP
2006/4, 355). Nella fattispecie, invece, la convenuta era patrocinata da un
legale.
11.
Ne deriva che nella
misura in cui è ricevibile l’appello dev’essere respinto. Non si prelevano
tasse né spese, trattandosi di una causa fondata sul diritto del lavoro di
valore inferiore a fr. 30'000.-. L'appellante verserà all’istante un’equa
indennità per ripetibili. Il valore di causa ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale è di fr. 14'600.40.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 6 ottobre 2008 di AP 1, __________, è respinto.
2.
Non
si prelevano né spese, né tasse di giustizia. L’appellante rifonderà alla controparte fr. 700.- per ripetibili di
appello.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli
altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale. Qualora non sia
dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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