12.2008.209
Locazione. Sfratto. Notifica atti processuali
24 ottobre 2008Italiano10 min
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Numero d'incarto:
12.2008.209
Data decisione, Autorità:
24.10.2008, IICCA
Titolo:
Locazione. Sfratto.
Notifica atti processuali
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 cpv. 1 CPC-TI
art. 508 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.209
Lugano
24 ottobre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.176
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con istanza di
sfratto 4 settembre 2008 da
AO 1
AO 2
entrambi appr. dall' RA 2
contro
AP 1
rappr. dall' RA 1
con cui
gli istanti hanno chiesto lo sfratto della convenuta dall’appartamento di 4 1/2
locali sito al pianterreno dello stabile di Via __________ a __________;
domanda
che la convenuta, preclusa, non ha contestato e che il Pretore ha accolto con
decreto 26 settembre 2008;
appellante
la parte convenuta, che con ricorso per cassazione civile con domanda di
effetto sospensivo del 9 ottobre 2008, chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di annullare il decreto di sfratto e retrocedere l'incarto al Pretore
affinché proceda a citare nuovamente le parti per il contraddittorio, con
protesta di spese e ripetibili e richiesta di beneficio dell'assistenza
giudiziaria;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti,
Considerato
in
fatto e in diritto
che
con contratto 14 gennaio 2004 AO 2 e AP 1 hanno dato in locazione a __________
e AP 1 l’appartamento di 4 1/2 locali sito nello stabile denominato __________
in Via __________ a __________ (doc. A);
che
il contratto, di durata determinata fino al 31 gennaio 2009, prevedeva tra
l’altro il versamento mensile di una pigione di fr. 1'130.- e di una quota
parte per le spese accessorie di fr. 100.-;
che
con scritto 12 marzo 2008 i locatori, rilevata l’esistenza di uno scoperto di
fr. 8'770.35 (per l'affitto e la quota parte delle spese accessorie dal mese di
ottobre 2005 a agosto 2008), hanno assegnato a AP 1 un termine di 30 giorni per
provvedere al relativo pagamento, in difetto di che il contratto sarebbe stato
rescisso in applicazione dell’art. 257d CO (doc. B);
che,
non essendo intervenuto alcun versamento nel termine, l'11 giugno 2008 i
locatori hanno disdetto il contratto, avvalendosi del formulario ufficiale, per
il 31 luglio 2008 (doc. D);
che
con istanza 11 giugno 2008 all'Ufficio di conciliazione in materia di
locazione, la conduttrice ha contestato "... a titolo cautelativo
..." la disdetta, essendo ancora in corso trattative tra le parti
"... per pagare almeno una parte degli arretrati e versare le pigioni
correnti...";
che
in occasione dell'udienza del 22 luglio 2008 l'Ufficio di conciliazione ha
dichiarato decaduto il tentativo di conciliazione;
che
con istanza del 4 settembre 2008 i locatori hanno chiesto lo sfratto della
conduttrice dall’ente locato da essa non riconsegnato nel termine del 31 luglio
2008;
che
con raccomandata dell'8 settembre 2008 il Pretore ha citato la convenuta a
comparire all’udienza di discussione, indetta per il 24 settembre successivo;
che
la raccomandata non è stata ritirata;
che
all’udienza di discussione è comparso unicamente il rappresentante degli
istanti, il quale ha confermato la domanda di sfratto;
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, accertata l'esistenza del contratto
di locazione e della relativa disdetta - valida anche se non intimata a __________
perché, divorziato dalla moglie, si era ormai trasferito altrove - ha decretato
lo sfratto immediato della convenuta dall'appartamento da essa occupato,
mettendo a suo carico la tassa di giustizia e le spese di fr. 100.-, come pure
le ripetibili di fr. 100.-;
che
con ricorso per cassazione civile 9 ottobre 2008 la convenuta chiede, previa
concessione dell’effetto sospensivo, la riforma del primo giudizio nel senso di
annullare il decreto di sfratto;
che, per le procedure di sfratto riguardanti le disdette straordinarie,
il diritto federale impone al giudice dello sfratto di procedere a un esame
completo in fatto e in diritto di tutti i problemi che si pongono, dovendo egli
pure esprimersi sulle questioni pregiudiziali (DTF 122 III 92, 119 II 241; SJZ 1994,
238; Higi, op. cit., n. 57 ad art. 274g CO; Cocchi,
Autorità competenti, aspetti procedurali e sfratto, in Diritto della locazione,
vol. 23 Collana rossa CFPG, pag. 98);
che
in merito alla procedura applicabile agli sfratti postulati sulla base
dell'art. 274g CO, l'art. 507 cpv. 4 CPC rinvia alle norme sulla procedura per
le controversie in materia di locazione di cui agli art. 404 segg. con esame
completo dei fatti e del diritto (Cocchi,
Diritto della locazione, 1999, pag. 98; Rep. 1990 76; Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art.
507, n. 8; Lachat, Le bail à
loyer, 1997, pag. 104; Thévenoz/Werro,
op. cit., n. 3 ad art. 274g CO; SVIT-Kommentar, 1998, n. 8 ad art. 274g CO; RFJ
1995, pag. 44);
che,
quando la validità della disdetta non è impugnata dinanzi all'ufficio di
conciliazione ma solo nell'ambito della procedura di sfratto, alla stessa non è
applicabile l'art. 274g CO, rispettivamente gli art. 404 segg. CPC, bensì la
procedura sommaria dello sfratto che prevede, quale unico rimedio di diritto
contro il decreto di sfratto, quello dell'appello indipendentemente dal valore
litigioso (cfr. art. 508 CPC; SJ 1997 538);
che
l'istanza 11 luglio 2008, a dispetto della sua intestazione, non può essere
considerata siccome contestazione della disdetta, ritenuto anche che
l'esistenza degli estremi per la disdetta straordinaria sono stati
esplicitamente riconosciuti dall'istante medesima, la quale neppure in questa
sede ne contesta la validità;
che
in siffatta situazione neppure è necessario esaminare se al momento
dell'inoltro dell'istanza di sfratto fosse ancora pendente - perché non ancora
decisa - una contestazione della disdetta da evadere dal Pretore prima di pronunciarsi
sull'istanza di sfratto;
che,
in applicazione dei principi menzionati ai considerandi precedenti, il gravame
in oggetto non va quindi trattato dalla CCC bensì dalla II CCA, ciò che
peraltro non nuoce alla ricorrente, stante il più esteso potere cognitivo di
questa Camera;
che,
con l'appello di cui trattasi, l’appellante chiede l'annullamento della
sentenza del Pretore per violazione del suo diritto di essere sentito,
adducendo che la citazione per l'udienza è stata intimata direttamente alla
parte anziché al suo legale;
che
innanzitutto giusta l’art. 124 cpv. 1 CPC la notificazione degli atti avviene,
di regola, mediante invio postale raccomandato, ritenuto che essa è considerata
validamente effettuata anche se il destinatario ha rifiutato o impedito la
consegna (cpv. 5; IICCA 16 gennaio 1997 in re P./D. SA, 26 agosto 1998 in re
G./G.H.);
che
in particolare nel caso in cui il destinatario non può essere raggiunto e viene
posto l’avviso di ritiro nella bucalettere, l’invio si considera notificato al
momento in cui esso viene ritirato all’ufficio postale e in caso di mancato
ritiro l’ultimo dei 7 giorni di giacenza (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., ad art. 124 n. 19; RDAT 2003 I 44);
che
nella fattispecie la notificazione della citazione alla convenuta è pertanto
valida, non avendo per altro essa addotto alcun motivo a giustificazione del
mancato ritiro della raccomandata;
che
la notifica di un'istanza e di una citazione direttamente ad una parte e non al
suo patrocinatore, anche se noto alla controparte, non è nulla, spettando al
convenuto, regolarmente citato alla discussione, farsi parte diligente e
interessarsi presso il suo patrocinatore circa la sua partecipazione
all'udienza, rispettivamente accertarsi se egli fosse a conoscenza della
convocazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., ad art. 120 n. 25; Rep. 2000 n. 39);
che
il Pretore, ricevuta l'istanza 4 settembre 2008, dalla quale non risultava
alcun patrocinatore di AP 1i, procedendo in conformità con quanto previsto
dall'art. 120 cpv. 1 CPC l'ha correttamente notificata alla parte convenuta
menzionata nella medesima;
che
il CPC non impone del resto al giudice di verificare l'esistenza di un rapporto
di rappresentanza non indicato nell'allegato, neppure qualora la parte convenuta
disponga già di un patrocinatore in altra vertenza presso di lui pendente;
che
di conseguenza la convenuta, la quale risulta così esser stata citata
regolarmente all’udienza di discussione e non è comparsa, è preclusa nella lite
(art. 135 cpv. 1 CPC);
che,
seppure il modo di procedere del legale di parte istante desti invero
perplessità, avendo egli omesso di indicare che la parte convenuta era
rappresentata da un legale, cosa che - stanti le trattative pregresse e la
procedura avanti l'Ufficio di conciliazione - non poteva ignorare, la questione
non ha influsso alcuno, trattandosi semmai di violazioni di carattere
deontologico e non procedurale;
che,
evasa la pretesa violazione del diritto di essere sentito, si rileva come
l'appellante non contesta la validità della disdetta, così come non contesta di
essere - tutt'ora - in mora con il pagamento delle pigioni, dando anzi atto
alla controparte di aver cercato in tutti i modi con disponibilità di agevolare
il pagamento delle pigioni scoperte (appello pag. 3);
che,
constatato come i locatori hanno fissato alla conduttrice un termine per il
pagamento delle pigioni scadute, conformemente a quanto esatto dall'art. 257d
CO (doc. B) e, spirato il termine di 30 giorni senza che il pagamento fosse
intervenuto, essi hanno disdetto il contratto di locazione in applicazione
dell'art. 257d cpv. 2 CO, il Pretore ha giustamente concluso per la legittimità
dell’istanza di sfratto, per cui l’appello deve essere respinto ancor prima
della notificazione alla controparte (art. 313bis CPC);
che,
pur prendendo atto della particolare situazione dell'appellante, alla quale lo
sfratto potrebbe causare problemi non indifferenti, va ricordato che a tutela
dell'inquilino per il quale la disdetta del contratto di locazione ha effetti
gravosi la legge prevede l'istituto della protrazione, che è però esclusa nei
casi di disdetta per mora del conduttore (art. 272a cpv. 1 lettera a CO);
che
Fatti
i problemi personali sollevati dall'appellante non possono quindi essere
esaminati in questa sede ma saranno se del caso da considerare dall'autorità
preposta all'esecuzione del decreto di sfratto;
che
la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello
risultando sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14
cpv. 1 lett. a Lag);
che
gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC) ma, stante la
particolare situazione dell'appellante, si rinuncia a prelevare tasse e spese,
prevedibilmente di impossibile incasso;
che
non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale
l'appello neppure è stato intimato;
che,
ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.
7'380.- (canone di locazione + spese fr. 1'230.- x 6 mesi, da agosto 2008 a
gennaio 2009 compresi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per
tempo determinato, cessava il 31 gennaio 2009.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
pronuncia
1. L’appello 9 ottobre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
La
domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.
3.
Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.
4.
Intimazione:
- avv., ,
- avv., ,
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.-, ridotto a fr. 15'000.- nelle vertenze in
materia di diritto del lavoro e di locazione, è dato ricorso in materia civile
al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione
del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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