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Decisione

12.2008.209

Locazione. Sfratto. Notifica atti processuali

24 ottobre 2008Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

i problemi personali sollevati dall'appellante non possono quindi essere

esaminati in questa sede ma saranno se del caso da considerare dall'autorità

preposta all'esecuzione del decreto di sfratto;

che

la richiesta di assistenza giudiziaria non può essere accolta, l'appello

risultando sprovvisto fin dall'inizio di probabilità di buon esito (art. 14

cpv. 1 lett. a Lag);

che

gli oneri processuali seguirebbero la soccombenza (art. 148 CPC) ma, stante la

particolare situazione dell'appellante, si rinuncia a prelevare tasse e spese,

prevedibilmente di impossibile incasso;

che

non si giustifica di assegnare ripetibili alla controparte, alla quale

l'appello neppure è stato intimato;

che,

ai fini dell'impugnabilità della presente sentenza, il valore di causa è di fr.

7'380.- (canone di locazione + spese fr. 1'230.- x 6 mesi, da agosto 2008 a

gennaio 2009 compresi) ritenuto che il contratto di locazione, stipulato per

tempo determinato, cessava il 31 gennaio 2009.

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

pronuncia

1. L’appello 9 ottobre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

La

domanda di assistenza giudiziaria presentata da AP 1 è respinta.

3.

Non si prelevano tasse né spese. Non si assegnano ripetibili.

4.

Intimazione:

- avv., ,

- avv., ,

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso inferiore a fr. 30'000.-, ridotto a fr. 15'000.- nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione, è dato ricorso in materia civile

al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione

del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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