12.2008.21
Appello tardivo: irricevibile
4 dicembre 2008Italiano4 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.21
Data decisione, Autorità:
04.12.2008, IICCA
Titolo:
Appello tardivo: irricevibile
APPELLO
art. 308 cpv. 1 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.21
Lugano
4 dicembre
2008/sc
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2006.33
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3 - promossa con petizione 18
gennaio 2006 da
AP 1
rappr. dall’ RA 1
contro
AO 1
rappr. dll’ RA 2
ritenuto
in fatto: che il 18 gennaio 2006 AP 1 ha convenuto AO 1, __________,
davanti alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, chiedendone la
condanna al pagamento di fr. 21'925.-
(oltre interessi al 5% dal 31 gennaio 2006 formulati per la prima volta con le
conclusioni);
che la
convenuta si è opposta alla domanda;
che la
Pretora ha respinto la petizione con sentenza 13 dicembre 2007;
che con
atto di appello 21 gennaio 2008 l’attrice chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di
accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili;
che con
osservazioni 18 febbraio 2008 la convenuta postula la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
e considerando
in diritto: che
l’appello si propone entro il
termine di venti giorni dalla notificazione della sentenza, ridotto a dieci
giorni nella procedura sommaria e in quella accelerata, nonché nei procedimenti
in materia di protrazione dei contratti di locazione e di affitto, di
assistenza tra parenti e di diritto di risposta (art. 308 cpv. 1 CPC);
che la
fattispecie è retta dalla procedura ordinaria, sicché il termine per appellare
è di venti giorni;
che la
sentenza 13 dicembre 2007 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3, è
stata intimata alle parti il giorno stesso e ricevuta dall’attrice, per sua stessa ammissione
(appello, pag. 2 in mezzo), il giorno successivo, ovvero il 14 dicembre 2007;
che il
termine d'impugnazione comincia a decorrere il giorno dopo la notifica della
sentenza al destinatario (art. 120 cpv. 1 e 131 cpv. 1 CPC);
che, di
conseguenza, il termine per appellare è cominciato a decorrere sabato 15
dicembre 2007 ed è scaduto venerdì 18 gennaio 2008, essendo la sua decorrenza
sospesa dal 18 dicembre 2007 al 1° gennaio 2008 compresi in ragione delle ferie
giudiziarie (art. 133 cpv. 1 lett. a CPC);
che nelle
circostanze illustrate l'atto dell'appellante, consegnato all'ufficio postale
di Lugano 1 lunedì 21 gennaio 2008 (data dell’etichetta postale sulla busta d'invio), risulta tardivo;
che, del
resto, l'appellante non accenna nel proprio memoriale a motivi suscettibili di
entrare in linea di conto per giustificare un'eventuale restituzione in intero
contro il lasso del termine (art. 137 CPC);
che
l'atto va dichiarato pertanto irricevibile perché tardivo;
che gli
oneri del giudizio odierno seguono la soccombenza dell’appellante (art. 148 cpv. 1 CPC), che rifonderà alla controparte,
che ha presentato osservazioni all’appello, un’equa
indennità per ripetibili;
che il
valore di causa per un eventuale ricorso in materia civile al Tribunale
federale è di fr. 21'925.-;
Per i quali motivi,
pronuncia
1. L’appello 21 gennaio 2008 di AP 1 è irricevibile perché tardivo.
2. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 50.- sono poste a carico di AP
1, con l’obbligo di rifondere
all’appellata fr. 700.- per
ripetibili di appello.
3. Intimazione:
-;
-.
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 3.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi di diritto
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
Considerandi
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster