12.2008.216
Contratto di architetto - inadempimento - onere della prova
24 febbraio 2010Italiano22 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.216
Data decisione, Autorità:
24.02.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - inadempimento - onere della prova
ARCHITETTO
INADEMPIMENTO
RESPONSABILITÀ
art. 97 CO
art. 398 CO
Incarto n.
12.2008.216
Lugano
24 febbraio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.279
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
aprile 2007 da
AO 1
AO 1, __________
AO 1,
RA 2
contro
AP 1
AP 2
RA 1
con cui
gli attori hanno chiesto la condanna dei convenuti al pagamento in solido di
fr. 16'270.– oltre interessi, domanda avversata da questi ultimi che hanno
postulato la reiezione della petizione e in via riconvenzionale hanno chiesto
la condanna delle controparti al pagamento in solido di fr. 192'000.– oltre
interessi;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 ottobre 2008, con cui ha accolto
la petizione nei confronti di AP 2, con addebito a quest'ultimo di tassa di
giustizia (fr. 300.–), spese (fr. 50.–) e ripetibili (fr. 1'500.–) [dispositivi
n. 1, 1.1 e 1.2], respingendola invece nei confronti di AP 1, con addebito agli
attori di tassa di giustizia (fr. 300.–), spese (fr. 50.–) e ripetibili (fr.
1'500.–) [dispositivi n. 2 e 2.1], come pure ha respinto la domanda riconvenzionale,
con addebito agli attori riconvenzionali di tassa di giustizia (fr. 1'750.–),
spese (fr. 50.–) e ripetibili (fr. 3'800.–) [dispositivi n. 3 e 3.1];
appellanti
Fatti
i convenuti, che con atto di appello 24 ottobre 2008 chiedono, in via
preliminare, la riforma del dispositivo n. 1 dell'ordinanza sulle prove 3
aprile 2008, nel senso che “le prove (perizia, edizione di documenti degli
attori, teste __________ G__________)” siano ammesse, come pure, nel merito, la
riforma dei dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 3 e 3.1 della sentenza 6 ottobre 2008
nel senso di respingere la petizione anche nei confronti di AP 2, e di
accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e
ripetibili di prima e seconda sede;
mentre gli
attori, con osservazioni 18 novembre 2008, postulano la reiezione del gravame,
pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. In
data 12 maggio 1999, AP 2 ha dichiarato – con riferimento ai fondi di sua
proprietà “part. n. __________, __________ e __________ (coattiva) RFD __________
sezione __________” – di conferire “mandato (SIA 102) all'arch. AO 1, affinché”
procedesse “a quanto necessario per la sistemazione della proprietà in oggetto,
onde analizzare eventuali ampliamenti e migliorare l'accesso della proprietà
stessa” (doc. B). In base al contratto, come ammesso dalle parti, gli AO 1 e AO
1 hanno fornito un'assistenza completa comprendente la progettazione, la
presentazione della domanda di costruzione, l'allestimento dei capitolati
d'appalto, la delibera dei lavori e la DL in relazione alla ristrutturazione
della casa di abitazione di __________ di proprietà di AP 2. Dagli atti risulta
che le opere oggetto dell'accordo sono consistite in particolare nella
costruzione di un nuovo accesso alla villa di AP 2 – situata su un pendio molto
ripido – realizzato mediante lo scavo di una fossa per l'istallazione di un
lift e di un corridoio di accesso al lift stesso. Non è contestato che
l'accordo in questione costituiva un cosiddetto contratto d'architetto globale
(“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”).
Considerandi
2.
Al termine
dei lavori, gli AO 1 hanno recapitato l'11 dicembre 2002 ai coniugi AP 2 e AP 1
una fattura di “liquidazione onorario per prestazioni da architetto” per
complessivi fr. 170'270.– (doc. D). Fatta deduzione degli acconti richiesti e
già ricevuti in precedenza, nella medesima fattura gli AO 1 e AO 1 hanno
indicato una “rimanenza a saldo di fr. 17'000.–” da saldare “ad appianamento
delle pendenze ancora in sospeso verso artigiani e consulenti/collaboratori”. Con
sentenza 1° giugno 2006, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, ha posto fine ad una vertenza tra l'impresa di costruzioni __________ T__________ e AP 2 – nella
quale la lite era tra l'altro stata denunciata agli AO 1 e AO 1 – mediante
accoglimento parziale della petizione introdotta dall'impresa di costruzioni
nei confronti di AP 2, per l'importo di fr. 88'971.35 (cfr. inc. OA.2003.465
della Pretura menzionata). Con lettera 6 settembre 2006, il patrocinatore dell'AO
1, con riferimento alla “sentenza cresciuta in giudicato” e al fatto che la
stessa “non addebitava alcunché al suo mandante”, sollecitava a AP 2 “il
pagamento del saldo della sua fattura per fr. 17'270.–” (doc. H).
3.
Con
petizione 23 aprile 2007, gli AO 1 e AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 2 e AP
1.
al pagamento in solido di fr. 16'270.– oltre interessi, a dipendenza delle
loro prestazioni; importo, questo, corretto rispetto a quanto rivendicato in
precedenza per lettera, dopo verifica degli acconti effettivamente versati dai
convenuti.
Con
risposta 23 agosto 2007, i coniugi AP 1 hanno postulato la reiezione della
petizione, eccependo, tra l'altro, la legittimazione passiva di AP 1. Nel
merito, fondandosi su una perizia di parte allestita dall'__________ __________
G__________, hanno lamentato che gli attori “non hanno svolto i compiti
affidati con la dovuta diligenza tanto da aver causato un minor valore dell'opera
e di non poter quindi pretendere il saldo dell'onorario” (act. II, pag. 3 verso
il basso). La mancanza di diligenza degli AO 1 consisteva, a loro dire, nel
fatto che “a fronte della risaputa instabilità geologica del terreno in
questione, prima di iniziare i lavori non hanno “né proposto né incaricato un
geologo” per avere “una valutazione esatta della situazione con gli appositi
strumenti di misurazione” (act. II, pag. 6 verso il basso). I convenuti hanno
pure fatto riferimento alla presenza di “nuovi difetti per consistenti
infiltrazioni di acqua” notificati “anche all'architetto” (act. II, pag. 5
verso il mezzo). In via riconvenzionale, AP 2 e AP 1 hanno insistito sui
pretesi “gravi difetti”, consistenti nella presenza in particolare “di costante
e forte umidità al piano entrata, segnatamente nell'atrio, nell'entrata e nella
cantina”, situazione questa che “si manifesta” secondo i convenuti “con odori
sgradevoli e con la formazione di funghi e muffe”, inconvenienti questi,
dovuti, a loro dire, “ad una mancata preventiva perizia geologica” (act. II,
pag. 7 verso il mezzo e verso il basso). Essi hanno chiesto di condannare gli AO
1.
e AO 1 a pagare il risarcimento del minor valore dell'opera – causato dai
pretesi difetti – valutato dalla perizia di parte in fr. 192'000.–.
Con
risposta riconvenzionale 1° ottobre 2007, gli AO 1 e AO 1 hanno chiesto la
reiezione della domanda riconvenzionale, contestando integralmente le
considerazioni della perizia di parte e ogni responsabilità e addebito per
eventuali difetti. Con la replica e la duplica riconvenzionale le parti hanno
confermato le rispettive richieste.
All'udienza
preliminare del 18 febbraio 2008, i convenuti e attori riconvenzionali hanno
tra l'altro chiesto l'allestimento di una perizia “tesa all'accertamento
dell'esistenza di difetti, della loro riparabilità, dei costi di riparazione,
del valore dell'opera con o senza difetti, del minor valore dell'opera”, come
pure l'audizione testimoniale dell'__________ __________ G__________, per
“riferire circa le modalità di allestimento della perizia di parte prodotta in
atti, in particolare il calcolo del minor valore dell'opera” e l'edizione di
documenti degli attori in relazione alla domanda di costruzione e alle
progettazioni da loro eseguite (act. VI). Con ordinanza 3 aprile 2008, il
Segretario assessore ha dichiarato non ammesse le prove suddette, in quanto non
influenti ai fini della decisione finale. Con le conclusioni ambo le parti hanno
per finire confermato le rispettive domande.
4.
Statuendo
il 6 ottobre 2008, il Pretore ha accolto la petizione nei confronti di AP 2,
con addebito a quest'ultimo di tassa di giustizia (fr. 300.–), spese (fr. 50.–)
e ripetibili (fr. 1'500.–) [dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2], respingendola invece
nei confronti di AP 1, con con addebito agli attori di tassa di giustizia (fr.
300.
–), spese (fr. 50.–) e ripetibili (fr. 1'500.–) [dispositivi n. 2 e 2.1],
come pure ha respinto la domanda riconvenzionale, con addebito agli attori
riconvenzionali di tassa di giustizia (fr. 1'750.–), spese (fr. 50.–) e
ripetibili (fr. 3'800.–) [dispositivi n. 3 e 3.1].
Il primo
giudice – dopo aver riconosciuto la legittimazione passiva al solo AP 2 – si è
dipartito dalla considerazione che al contratto d'architetto globale (“Gesamtvertrag”,
“contrat d'architecte global”) esistente tra le parti risultavano
applicabili le norme relative al mandato. Egli ha poi ritenuto che, in
concreto, l'unico rimprovero mosso dai convenuti nei confronti degli AO 1 –
giustificante a loro dire una violazione contrattuale per carente diligenza del
mandatario e quindi il non pagamento del saldo della fattura – era quello di
non essersi avvalsi, a fronte dell'instabilità geologica del terreno abitativo,
di un geologo “per avere una valutazione esatta della situazione con gli
appositi strumenti di misurazione”. Il Pretore ha rilevato che già il
rimprovero in sé appariva formulato in maniera incompleta, nel senso che i
convenuti (e il perito di parte) non hanno addotto quali concrete misure o
accorgimenti tecnici sarebbero stati intrapresi in seguito all'intervento di un
geologo (a livello di progettazione, di delibera dei lavori o di direzione dei
lavori) che in concreto non sono stati adottati. A prescindere da ciò, secondo
il primo giudice, l'accertamento della questione a sapere se, nelle concrete
circostanze, il fatto di non essersi avvalso della consulenza di un geologo
potesse costituire una violazione dell'obbligo di diligenza, era comunque
questione che necessitava di cognizioni specialistiche del settore. Sennonché,
nessuna delle parti ha chiesto l'allestimento di una perizia tesa a valutare il
comportamento degli attori nell'ottica del rispetto delle regole generali di
diligenza del settore. Accertamenti che, secondo il Pretore, avrebbero permesso
al giudice di esprimersi in merito al presupposto della violazione
contrattuale. Il primo giudice ha anche evidenziato che del resto il tema della
perizia offerta dai convenuti in sede di udienza preliminare – poi respinta dal
Segretario assessore con ordinanza 3 aprile 2008 – verteva unicamente
sull'accertamento dei difetti e del danno, mentre era completamente silente in
punto alla tematica citata. Secondo il Pretore, la perizia allestita dall'__________
__________ G__________ su incarico dei convenuti, essendo perizia di parte, non
aveva giuridicamente una portata diversa da affermazioni di parte, oltre a non
dire comunque nulla in merito alla questione oggettiva a sapere se il fatto di
non aver fatto capo ad un geologo potesse essere considerato, dal punto di
vista oggettivo, una mancanza di diligenza da parte degli attori. Alla luce di
ciò, il Pretore ha dunque concluso che, mancando ogni accertamento in punto
alla carente diligenza da parte degli attori nell'espletamento del loro
mandato, ogni diritto del convenuto AP 2 (il solo avente legittimazione
passiva) alla riduzione della mercede era decaduto, permanendo di conseguenza
l'obbligo di AP 2 di versare il saldo dell'onorario oggetto di petizione. Il
primo giudice ha pure ritenuto che la mancata prova di un comportamento lesivo
degli obblighi contrattuali determinava pure la reiezione dell'azione riconvenzionale,
che per quanto riguarda AP 1 andava comunque, a suo dire, già respinta per
carenza di legittimazione attiva.
5.
Con
appello 24 ottobre 2008, AP 2 e AP 1 chiedono, in via preliminare, la riforma
del dispositivo n. 1 dell'ordinanza sulle prove 3 aprile 2008, nel senso che
“le prove (perizia, edizione di documenti degli attori, teste __________ G__________)”
siano ammesse, come pure, nel merito, la riforma dei dispositivi n. 1, 1.1,
1.
, 3 e 3.1 della sentenza 6 ottobre 2008 nel senso di respingere la petizione
anche nei confronti di AP 2, e di accogliere la domanda riconvenzionale, con
protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni
18.
novembre 2008, gli AO 1, postulano invece la reiezione del gravame, pure con
protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 6. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di
architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione
non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente
a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56;
Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102
in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali
l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono
assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre,
come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,
sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler
Kommentar OR-I, 4a
ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per
l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione
dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto globale
(“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”), configurazione
giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op.
cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363
CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione
del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene
invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in
ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF
127.
III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le contrat d'entreprise,
adaptation française par Benoît Carron,
Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner
Qualifikation und SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher, Die Haftung
des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix,
Commentaire Romand CO I, n. 29 all’art. 363). Nel caso in esame, agli attori
era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Le prestazioni da
loro fornite formavano un tutto indissociabile e non risulta dagli atti – né
tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le prestazioni conservassero una
certa indipendenza (Tercier/Favre/Conus, Les
contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano
applicabili le norme sul mandato e in particolare l’art. 398 CO.
7.
Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il
mandatario ha diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella
misura in cui le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante.
L’inadempimento del contratto può comportare una riduzione dell’onorario del
mandatario, il quale viene fissato in base al valore della prestazione
effettuata. È parimenti ammesso che vi può essere cumulo fra la riduzione
dell’onorario e il risarcimento del danno causato da una inesecuzione del
mandato – determinato, quest'ultimo secondo le regole della responsabilità
contrattuale (art. 97 e art. 398 CO) – rispettivamente che vi può essere una
compensazione fra il credito scaturente dal pagamento dell’onorario e i
pregiudizi patiti (DTF 124 III 426/427 consid. 3 c).
A
prescindere dai principi sopra riportati, compete al mandatario provare le
prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di determinare l'importo da
lui preteso (art, 8 CC). Per contro, se il mandante intende eccepire che il
mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il risarcimento del danno –
a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve portarne la prova se non ha
rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14 giugno 2001, inc.4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann, Berner Kommentar, n.
541.
ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si ravvisa, tra l'altro,
quando il mandatario non fa prova della necessaria diligenza (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5114-5115) . In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha
agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di
causalità adeguata con il danno (Fellmann,
op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).
8.
Per quanto qui concerne,
non è contestato che gli attori, in base al mandato, abbiano fornito le
prestazioni fatturate; tanto meno – come rettamente evidenziato dal Pretore – è
contestato il metodo di computo dell'onorario, determinato in percentuale del
costo dell'opera (doc. D e regolamento SIA 102). I convenuti si sono opposti
alla petizione tesa al pagamento del saldo dell'onorario sostenendo che, stante
la cattiva esecuzione del mandato da parte degli architetti, questi avrebbero
dovuto lasciarsi imporre una riduzione dell'onorario di almeno pari importo.
Essi hanno inoltre chiesto, in via riconvenzionale, quale risarcimento danni,
il versamento di una somma pari al minor valore dell'opera conseguente, a loro
dire, “agli inconvenienti dovuti ad una mancata preventiva perizia geologica”.
Il Pretore, come detto sopra (consid. 4), ha accolto la petizione nei confronti
di AP 2 e respinto la domanda riconvenzionale.
9.
Gli appellanti non
contestano il fatto che il Pretore abbia ritenuto applicabili le norme del
mandato sia alla domanda degli attori sia alla loro riconvenzionale. Nel loro
gravame – a tratti invero confuso, inutilmente ripetitivo ed equivoco
nell'analisi delle considerazioni del primo giudice – gli appellanti non
contestano neppure, anzi ammettono (appello, pag. 7 verso l'alto e pag. 9 in basso), che la perizia privata allestita per loro conto dall'__________ __________ G__________
(doc. 1) non costituisce mezzo di prova ed ha valore di semplice allegazione di
parte (decisioni del TF: del 10 aprile 2008, inc.4A_22/2008 consid. 6; del
31marzo 2008, inc.4D_8/2008 consid. 3.2.2).
10.
Il Pretore si è
rettamente dipartito dalla considerazione che l'unico
rimprovero mosso dai convenuti nei confronti degli arch. AO 1 – giustificante a
loro dire una violazione contrattuale per carente diligenza del mandatario –
era quello di non essersi avvalsi, a fronte dell'instabilità geologica del
terreno abitativo, di un geologo “per avere una valutazione esatta della
situazione con gli appositi strumenti di misurazione”. Il Pretore ha rilevato
che già il rimprovero in sé appariva formulato in maniera incompleta, nel senso
che i convenuti (e il perito di parte) non hanno addotto quali concrete misure
o accorgimenti tecnici sarebbero stati intrapresi in seguito all'intervento di
un geologo (a livello di progettazione, di delibera dei lavori o di direzione
dei lavori) che in concreto non sono stati adottati. A prescindere da ciò,
secondo il primo giudice, l'accertamento della questione a sapere se, nelle
concrete circostanze, il fatto di non essersi avvalso della consulenza di un
geologo potesse costituire una violazione dell'obbligo di diligenza, era
comunque questione che necessitava di cognizioni specialistiche del settore.
Secondo il Pretore, soltanto un perito dispone infatti delle necessarie
conoscenze per dichiarare se, nelle concrete circostanze, l'operato degli
attori ha rispettato le regole dell'arte.
Gli
appellanti non contestano in modo esplicito neppure le predette considerazioni
del primo giudice. Nel loro argomentare (cfr. appello, pag. 7 verso il mezzo),
gli appellanti ammettono anzi che la valutazione del giudice – a sapere se la
mancata consulenza di un geologo costituisca, nelle concrete circostanze, una
violazione delle regole dell'arte e quindi una violazione dell'obbligo di
diligenza – non può prescindere dagli elementi forniti dal perito giudiziario.
Il ruolo importante dell'esperto (perito giudiziario) nel definire le regole
dell'arte, in relazione alle circostanze sottoposte a giudizio, trova del resto
conferma nella dottrina (Tercier/Favre/Conus, op. cit.
n. 5125-5127).
11.
Gli
appellanti lamentano per contro che il primo giudice non abbia ammesso – con
ordinanza 3 aprile 2008 – “le prove perizia, edizione di documenti degli attori
ed il teste __________ __________ G__________” (appello, pag. 6 verso l'alto).
Le argomentazioni con le quali il Pretore ha respinto le predette prove non
sarebbero, a loro dire, “corrette” (appello, pag. 7 verso l'alto). La “prova
peritale e l'audizione del teste __________ __________ G__________, che la
Pretura non ha accolto” avrebbero, sempre a loro dire, “permesso di confermare
che il mandato conferito agli architetti non è stato eseguito a perfetta regola
d'arte, in quanto l'opera presenta appunto difetti ascrivibili agli appellati”
(appello, pag. 8 verso l'alto). La documentazione chiesta in edizione dalle
controparti sarebbe invece “necessaria al perito giudiziario, per
l'allestimento della perizia e confermare che i difetti verificatesi sono
ascrivibili agli appellati” (appello, pag. 8 verso il mezzo). Gli appellanti
chiedono pertanto, richiamandosi implicitamente all'art. 322 lett. b CPC, che
questa Camera, “in via preliminare, accolga le prove” in questione (appello,
pag. 8 nel mazzo) e che “l'ordinanza sulle prove 3 aprile 2008” sia riformata nel senso di dichiarare ammesse tali prove (appello, pag. 2 verso il basso). Le
richieste, di per sé legittime, devono essere disattese.
11.1
Il
Segretario assessore non aveva ammesso le prove in questione, ritenendo che, da
sole, non avevano influenza ai fini della decisione finale, essendo tutte
incentrate sulla dimostrazione dei difetti e del danno. Secondo il primo
giudice nessuna delle parti aveva infatti chiesto l'allestimento di una perizia
tesa a valutare il comportamento degli attori nell'ottica del rispetto delle
regole generali di diligenza del settore, accertamenti che avrebbero permesso –
sempre secondo il primo giudice – di esprimersi in merito al presupposto della
violazione contrattuale.
11.2
Il
giudizio del primo giudice è senz'altro condivisibile. In sede di udienza
preliminare i convenuti avevano in effetti specificato che lo scopo della
perizia giudiziaria era quello di accertare l'esistenza di difetti, la loro
riparabilità, i costi di riparazione, il valore dell'opera con o senza difetti
e il minor valore dell'opera, come pure che l'audizione del teste __________ __________
G__________ era finalizzata a “riferire circa le modalità di allestimento della
perizia di parte prodotta in atti”, in particolare sul “calcolo del minor
valore dell'opera” (act. VI, lista prodotta dalla parte convenuta). I convenuti
non avevano per contro specificato lo scopo dell'edizione di documenti chiesta
alla controparte. Considerata la necessità di provare che i difetti [umidità,
odori sgradevoli, funghi e muffa (act. II, pag. 5 e pag. 7 verso il mezzo)], se
accertati, fossero ascrivibili agli attori, i convenuti – stante la
contestazione fatta valere in causa dagli AO 1 e AO 1 – avrebbero dovuto
finalizzare la perizia ad accertare, in primo luogo, gli elementi [(necessità o
meno di consultare, in quelle circostanze, un geologo (regole dell'arte)], non
noti al giudice, permettenti di valutare l'operato degli architetti nell'ottica
del rispetto delle regole generali di diligenza del settore. La mancata
richiesta di accertamento delle regole dell'arte, che – nella fattispecie ora
in esame – possono essere equiparate a regole dell'esperienza che necessitano
di conoscenze speciali e quindi fatti che devono essere provati (Hohl, Procedure civile I, Friborgo 2001,
n. 933 e n. 941), ha tolto a priori al giudice ogni possibilità di valutare le
responsabilità degli attori e reso irrilevanti le prove offerte dai convenuti,
tese unicamente ad accertare i pretesi difetti e quantificare il danno.
11.3
Gli
appellanti vorrebbero ora porre rimedio alla loro lacunosa conduzione
dell'istruttoria in prima sede, chiedendo a questa Camera l'allestimento di una
perizia giudiziaria che accerti che i difetti sono “ascrivibili” agli appellati
(appello, pag. 8 verso l'alto e pag. 10 verso l'alto). Giustificano ora anche
il richiamo in edizione della documentazione della controparte (l'incarto della
domanda di costruzione, i piani di progetto, i piani esecutivi e di dettaglio)
e l'audizione dell'__________ __________ G__________ – che pure postulano a
questa Camera – con il fatto che sarebbero necessari per l'allestimento della
perizia giudiziaria, che dimostrerà, a loro dire, tale “ascrivibilità” (appello,
pag. 8 verso il mezzo e pag. 10 nel mezzo). Trattasi di motivazioni nuove. Giova
ricordare agli appellanti che l'assunzione di prove a norma dell'art. 322 lett.
b CPC riveste carattere eccezionale, tenuto conto del divieto dei nova
in sede d'appello (Cocchi/Trezzini,
CPC TI, m. 2 ad art. 322). Le richieste in questione devono dunque essere
disattese, tanto più nella misura in cui servono unicamente a supplire alle
negligenze (Cocchi/Trezzini, CPC
TI, m. 1 ad art. 322) di cui si è detto sopra (consid. 11.2).
12.
Come
implicitamente ammesso dagli appellanti (appello, pag. 12 verso il besso),
l'assenza di accertamenti peritali nei termini suddetti e di altri elementi
utili a provare che i mandatari __________ AO 1 hanno agito in modo non
diligente e che la mancanza di diligenza sia in rapporto di causalità adeguata
con il danno (Fellmann, op. cit.,
n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO), non permette neppure di
accogliere le richieste riformatorie di merito dell'appello.
13.
Il gravame va dunque
integralmente respinto senza ulteriore disamina e la decisione del Pretore
confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede, calcolate tenendo conto
del valore litigioso di fr. 16'270.– dell'azione principale e fr. 192'000.– della
riconvenzionale, seguono l'integrale e palese soccombenza degli appellanti.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1.
L’appello
24.
ottobre 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 3’000.-
b) spese fr.
100.
-
totale fr.
3'100.-
anticipati
dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido. AP 2 e AP 1 rifonderanno
inoltre, pure in solido, alla parte appellata complessivi fr. 3'500.– a titolo
di ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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