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Decisione

12.2008.216

Contratto di architetto - inadempimento - onere della prova

24 febbraio 2010Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti, che con atto di appello 24 ottobre 2008 chiedono, in via

preliminare, la riforma del dispositivo n. 1 dell'ordinanza sulle prove 3

aprile 2008, nel senso che “le prove (perizia, edizione di documenti degli

attori, teste __________ G__________)” siano ammesse, come pure, nel merito, la

riforma dei dispositivi n. 1, 1.1, 1.2, 3 e 3.1 della sentenza 6 ottobre 2008

nel senso di respingere la petizione anche nei confronti di AP 2, e di

accogliere la domanda riconvenzionale, con protesta di tasse, spese e

ripetibili di prima e seconda sede;

mentre gli

attori, con osservazioni 18 novembre 2008, postulano la reiezione del gravame,

pure con protesta di tasse, spese e ripetibili di seconda sede;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto: 1. In

data 12 maggio 1999, AP 2 ha dichiarato – con riferimento ai fondi di sua

proprietà “part. n. __________, __________ e __________ (coattiva) RFD __________

sezione __________” – di conferire “mandato (SIA 102) all'arch. AO 1, affinché”

procedesse “a quanto necessario per la sistemazione della proprietà in oggetto,

onde analizzare eventuali ampliamenti e migliorare l'accesso della proprietà

stessa” (doc. B). In base al contratto, come ammesso dalle parti, gli AO 1 e AO

1 hanno fornito un'assistenza completa comprendente la progettazione, la

presentazione della domanda di costruzione, l'allestimento dei capitolati

d'appalto, la delibera dei lavori e la DL in relazione alla ristrutturazione

della casa di abitazione di __________ di proprietà di AP 2. Dagli atti risulta

che le opere oggetto dell'accordo sono consistite in particolare nella

costruzione di un nuovo accesso alla villa di AP 2 – situata su un pendio molto

ripido – realizzato mediante lo scavo di una fossa per l'istallazione di un

lift e di un corridoio di accesso al lift stesso. Non è contestato che

l'accordo in questione costituiva un cosiddetto contratto d'architetto globale

(“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”).

Considerandi

2.

Al termine

dei lavori, gli AO 1 hanno recapitato l'11 dicembre 2002 ai coniugi AP 2 e AP 1

una fattura di “liquidazione onorario per prestazioni da architetto” per

complessivi fr. 170'270.– (doc. D). Fatta deduzione degli acconti richiesti e

già ricevuti in precedenza, nella medesima fattura gli AO 1 e AO 1 hanno

indicato una “rimanenza a saldo di fr. 17'000.–” da saldare “ad appianamento

delle pendenze ancora in sospeso verso artigiani e consulenti/collaboratori”. Con

sentenza 1° giugno 2006, la Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1, ha posto fine ad una vertenza tra l'impresa di costruzioni __________ T__________ e AP 2 – nella

quale la lite era tra l'altro stata denunciata agli AO 1 e AO 1 – mediante

accoglimento parziale della petizione introdotta dall'impresa di costruzioni

nei confronti di AP 2, per l'importo di fr. 88'971.35 (cfr. inc. OA.2003.465

della Pretura menzionata). Con lettera 6 settembre 2006, il patrocinatore dell'AO

1, con riferimento alla “sentenza cresciuta in giudicato” e al fatto che la

stessa “non addebitava alcunché al suo mandante”, sollecitava a AP 2 “il

pagamento del saldo della sua fattura per fr. 17'270.–” (doc. H).

3.

Con

petizione 23 aprile 2007, gli AO 1 e AO 1 hanno chiesto la condanna di AP 2 e AP

1.

al pagamento in solido di fr. 16'270.– oltre interessi, a dipendenza delle

loro prestazioni; importo, questo, corretto rispetto a quanto rivendicato in

precedenza per lettera, dopo verifica degli acconti effettivamente versati dai

convenuti.

Con

risposta 23 agosto 2007, i coniugi AP 1 hanno postulato la reiezione della

petizione, eccependo, tra l'altro, la legittimazione passiva di AP 1. Nel

merito, fondandosi su una perizia di parte allestita dall'__________ __________

G__________, hanno lamentato che gli attori “non hanno svolto i compiti

affidati con la dovuta diligenza tanto da aver causato un minor valore dell'opera

e di non poter quindi pretendere il saldo dell'onorario” (act. II, pag. 3 verso

il basso). La mancanza di diligenza degli AO 1 consisteva, a loro dire, nel

fatto che “a fronte della risaputa instabilità geologica del terreno in

questione, prima di iniziare i lavori non hanno “né proposto né incaricato un

geologo” per avere “una valutazione esatta della situazione con gli appositi

strumenti di misurazione” (act. II, pag. 6 verso il basso). I convenuti hanno

pure fatto riferimento alla presenza di “nuovi difetti per consistenti

infiltrazioni di acqua” notificati “anche all'architetto” (act. II, pag. 5

verso il mezzo). In via riconvenzionale, AP 2 e AP 1 hanno insistito sui

pretesi “gravi difetti”, consistenti nella presenza in particolare “di costante

e forte umidità al piano entrata, segnatamente nell'atrio, nell'entrata e nella

cantina”, situazione questa che “si manifesta” secondo i convenuti “con odori

sgradevoli e con la formazione di funghi e muffe”, inconvenienti questi,

dovuti, a loro dire, “ad una mancata preventiva perizia geologica” (act. II,

pag. 7 verso il mezzo e verso il basso). Essi hanno chiesto di condannare gli AO

1.

e AO 1 a pagare il risarcimento del minor valore dell'opera – causato dai

pretesi difetti – valutato dalla perizia di parte in fr. 192'000.–.

Con

risposta riconvenzionale 1° ottobre 2007, gli AO 1 e AO 1 hanno chiesto la

reiezione della domanda riconvenzionale, contestando integralmente le

considerazioni della perizia di parte e ogni responsabilità e addebito per

eventuali difetti. Con la replica e la duplica riconvenzionale le parti hanno

confermato le rispettive richieste.

All'udienza

preliminare del 18 febbraio 2008, i convenuti e attori riconvenzionali hanno

tra l'altro chiesto l'allestimento di una perizia “tesa all'accertamento

dell'esistenza di difetti, della loro riparabilità, dei costi di riparazione,

del valore dell'opera con o senza difetti, del minor valore dell'opera”, come

pure l'audizione testimoniale dell'__________ __________ G__________, per

“riferire circa le modalità di allestimento della perizia di parte prodotta in

atti, in particolare il calcolo del minor valore dell'opera” e l'edizione di

documenti degli attori in relazione alla domanda di costruzione e alle

progettazioni da loro eseguite (act. VI). Con ordinanza 3 aprile 2008, il

Segretario assessore ha dichiarato non ammesse le prove suddette, in quanto non

influenti ai fini della decisione finale. Con le conclusioni ambo le parti hanno

per finire confermato le rispettive domande.

4.

Statuendo

il 6 ottobre 2008, il Pretore ha accolto la petizione nei confronti di AP 2,

con addebito a quest'ultimo di tassa di giustizia (fr. 300.–), spese (fr. 50.–)

e ripetibili (fr. 1'500.–) [dispositivi n. 1, 1.1 e 1.2], respingendola invece

nei confronti di AP 1, con con addebito agli attori di tassa di giustizia (fr.

300.

–), spese (fr. 50.–) e ripetibili (fr. 1'500.–) [dispositivi n. 2 e 2.1],

come pure ha respinto la domanda riconvenzionale, con addebito agli attori

riconvenzionali di tassa di giustizia (fr. 1'750.–), spese (fr. 50.–) e

ripetibili (fr. 3'800.–) [dispositivi n. 3 e 3.1].

Il primo

giudice – dopo aver riconosciuto la legittimazione passiva al solo AP 2 – si è

dipartito dalla considerazione che al contratto d'architetto globale (“Gesamtvertrag”,

“contrat d'architecte global”) esistente tra le parti risultavano

applicabili le norme relative al mandato. Egli ha poi ritenuto che, in

concreto, l'unico rimprovero mosso dai convenuti nei confronti degli AO 1 –

giustificante a loro dire una violazione contrattuale per carente diligenza del

mandatario e quindi il non pagamento del saldo della fattura – era quello di

non essersi avvalsi, a fronte dell'instabilità geologica del terreno abitativo,

di un geologo “per avere una valutazione esatta della situazione con gli

appositi strumenti di misurazione”. Il Pretore ha rilevato che già il

rimprovero in sé appariva formulato in maniera incompleta, nel senso che i

convenuti (e il perito di parte) non hanno addotto quali concrete misure o

accorgimenti tecnici sarebbero stati intrapresi in seguito all'intervento di un

geologo (a livello di progettazione, di delibera dei lavori o di direzione dei

lavori) che in concreto non sono stati adottati. A prescindere da ciò, secondo

il primo giudice, l'accertamento della questione a sapere se, nelle concrete

circostanze, il fatto di non essersi avvalso della consulenza di un geologo

potesse costituire una violazione dell'obbligo di diligenza, era comunque

questione che necessitava di cognizioni specialistiche del settore. Sennonché,

nessuna delle parti ha chiesto l'allestimento di una perizia tesa a valutare il

comportamento degli attori nell'ottica del rispetto delle regole generali di

diligenza del settore. Accertamenti che, secondo il Pretore, avrebbero permesso

al giudice di esprimersi in merito al presupposto della violazione

contrattuale. Il primo giudice ha anche evidenziato che del resto il tema della

perizia offerta dai convenuti in sede di udienza preliminare – poi respinta dal

Segretario assessore con ordinanza 3 aprile 2008 – verteva unicamente

sull'accertamento dei difetti e del danno, mentre era completamente silente in

punto alla tematica citata. Secondo il Pretore, la perizia allestita dall'__________

__________ G__________ su incarico dei convenuti, essendo perizia di parte, non

aveva giuridicamente una portata diversa da affermazioni di parte, oltre a non

dire comunque nulla in merito alla questione oggettiva a sapere se il fatto di

non aver fatto capo ad un geologo potesse essere considerato, dal punto di

vista oggettivo, una mancanza di diligenza da parte degli attori. Alla luce di

ciò, il Pretore ha dunque concluso che, mancando ogni accertamento in punto

alla carente diligenza da parte degli attori nell'espletamento del loro

mandato, ogni diritto del convenuto AP 2 (il solo avente legittimazione

passiva) alla riduzione della mercede era decaduto, permanendo di conseguenza

l'obbligo di AP 2 di versare il saldo dell'onorario oggetto di petizione. Il

primo giudice ha pure ritenuto che la mancata prova di un comportamento lesivo

degli obblighi contrattuali determinava pure la reiezione dell'azione riconvenzionale,

che per quanto riguarda AP 1 andava comunque, a suo dire, già respinta per

carenza di legittimazione attiva.

5.

Con

appello 24 ottobre 2008, AP 2 e AP 1 chiedono, in via preliminare, la riforma

del dispositivo n. 1 dell'ordinanza sulle prove 3 aprile 2008, nel senso che

“le prove (perizia, edizione di documenti degli attori, teste __________ G__________)”

siano ammesse, come pure, nel merito, la riforma dei dispositivi n. 1, 1.1,

1.

, 3 e 3.1 della sentenza 6 ottobre 2008 nel senso di respingere la petizione

anche nei confronti di AP 2, e di accogliere la domanda riconvenzionale, con

protesta di tasse, spese e ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni

18.

novembre 2008, gli AO 1, postulano invece la reiezione del gravame, pure con

protesta di tasse, spese e ripetibili.

e considerato

in diritto: 6. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di

architetto è un negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione

non può essere generalizzato oltre misura, dato che l’esito risulta differente

a seconda delle prestazioni affidate in concreto all’architetto (DTF 114 II 56;

Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner Qualifikation und SIA-Ordnung 102

in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995, n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali

l’esecuzione dei piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono

assoggettate alle norme sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

Zurigo 1996, n. 49-52; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht BT, 5a ed., Berna 1999, p. 261). Altre,

come l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori,

sono sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler

Kommentar OR-I, 4a

ed., n. 17 ad art. 363 CO con rif.). Se, per contro, il contratto prevede per

l’architetto l’obbligo di eseguire la progettazione e di curare la direzione

dei lavori, ci si trova confrontati con un cosiddetto contratto d'architetto globale

(“Gesamtvertrag”, “contrat d'architecte global”), configurazione

giuridica che il Tribunale federale considera di natura mista (Honsell, op.

cit., p. 261; Weber, Basler Kommentar OR-I, 4a ed. n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363

CO). La dottrina più recente, per motivi di praticabilità e in considerazione

del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il committente, ritiene

invece che in questo caso sia giustificato applicare nella loro globalità, in

ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme relative al mandato (DTF

127.

III 545 consid. 2a; NRCP 2003 pag. 416; RTiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Le contrat d'entreprise,

adaptation française par Benoît Carron,

Zurigo 1999, n. 57-62 pag. 18-20; Gauch, Vom Architekturvertrag, seiner

Qualifikation und SIA-Ordnung 102, N. 42 e Schumacher, Die Haftung

des Architekten aus Vertrag, n. 397 in: Das Architektenrecht, 3a ed., Friburgo 1995; Chaix,

Commentaire Romand CO I, n. 29 all’art. 363). Nel caso in esame, agli attori

era stata affidata la progettazione e la direzione dei lavori. Le prestazioni da

loro fornite formavano un tutto indissociabile e non risulta dagli atti – né

tanto meno gli appellanti lo sostengono – che le prestazioni conservassero una

certa indipendenza (Tercier/Favre/Conus, Les

contrats spéciaux, 4a ed., Friborgo/Ginevra 2009, n. 5359). Di conseguenza, risultano

applicabili le norme sul mandato e in particolare l’art. 398 CO.

7.

Secondo gli orientamenti dottrinali e giurisprudenziali recenti, il

mandatario ha diritto anche in caso di inadempimento a una remunerazione nella

misura in cui le sue prestazioni possano essere utilizzabili per il mandante.

L’inadempimento del contratto può comportare una riduzione dell’onorario del

mandatario, il quale viene fissato in base al valore della prestazione

effettuata. È parimenti ammesso che vi può essere cumulo fra la riduzione

dell’onorario e il risarcimento del danno causato da una inesecuzione del

mandato – determinato, quest'ultimo secondo le regole della responsabilità

contrattuale (art. 97 e art. 398 CO) – rispettivamente che vi può essere una

compensazione fra il credito scaturente dal pagamento dell’onorario e i

pregiudizi patiti (DTF 124 III 426/427 consid. 3 c).

A

prescindere dai principi sopra riportati, compete al mandatario provare le

prestazioni che ha fornito, in modo da permettere di determinare l'importo da

lui preteso (art, 8 CC). Per contro, se il mandante intende eccepire che il

mandatario non ha diritto agli onorari – o pretende il risarcimento del danno –

a motivo di cattiva esecuzione del mandato, deve portarne la prova se non ha

rifiutato la prestazione (decisione del TF del 14 giugno 2001, inc.4C.61/2001 consid. 3b; Fellmann, Berner Kommentar, n.

541.

ad art. 394 CO). Una violazione del contratto si ravvisa, tra l'altro,

quando il mandatario non fa prova della necessaria diligenza (Tercier/Favre/Conus, op. cit. n. 5114-5115) . In tal caso il mandante deve provare che il mandatario ha

agito in modo non diligente e che la mancanza di diligenza è in rapporto di

causalità adeguata con il danno (Fellmann,

op. cit., n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO).

8.

Per quanto qui concerne,

non è contestato che gli attori, in base al mandato, abbiano fornito le

prestazioni fatturate; tanto meno – come rettamente evidenziato dal Pretore – è

contestato il metodo di computo dell'onorario, determinato in percentuale del

costo dell'opera (doc. D e regolamento SIA 102). I convenuti si sono opposti

alla petizione tesa al pagamento del saldo dell'onorario sostenendo che, stante

la cattiva esecuzione del mandato da parte degli architetti, questi avrebbero

dovuto lasciarsi imporre una riduzione dell'onorario di almeno pari importo.

Essi hanno inoltre chiesto, in via riconvenzionale, quale risarcimento danni,

il versamento di una somma pari al minor valore dell'opera conseguente, a loro

dire, “agli inconvenienti dovuti ad una mancata preventiva perizia geologica”.

Il Pretore, come detto sopra (consid. 4), ha accolto la petizione nei confronti

di AP 2 e respinto la domanda riconvenzionale.

9.

Gli appellanti non

contestano il fatto che il Pretore abbia ritenuto applicabili le norme del

mandato sia alla domanda degli attori sia alla loro riconvenzionale. Nel loro

gravame – a tratti invero confuso, inutilmente ripetitivo ed equivoco

nell'analisi delle considerazioni del primo giudice – gli appellanti non

contestano neppure, anzi ammettono (appello, pag. 7 verso l'alto e pag. 9 in basso), che la perizia privata allestita per loro conto dall'__________ __________ G__________

(doc. 1) non costituisce mezzo di prova ed ha valore di semplice allegazione di

parte (decisioni del TF: del 10 aprile 2008, inc.4A_22/2008 consid. 6; del

31marzo 2008, inc.4D_8/2008 consid. 3.2.2).

10.

Il Pretore si è

rettamente dipartito dalla considerazione che l'unico

rimprovero mosso dai convenuti nei confronti degli arch. AO 1 – giustificante a

loro dire una violazione contrattuale per carente diligenza del mandatario –

era quello di non essersi avvalsi, a fronte dell'instabilità geologica del

terreno abitativo, di un geologo “per avere una valutazione esatta della

situazione con gli appositi strumenti di misurazione”. Il Pretore ha rilevato

che già il rimprovero in sé appariva formulato in maniera incompleta, nel senso

che i convenuti (e il perito di parte) non hanno addotto quali concrete misure

o accorgimenti tecnici sarebbero stati intrapresi in seguito all'intervento di

un geologo (a livello di progettazione, di delibera dei lavori o di direzione

dei lavori) che in concreto non sono stati adottati. A prescindere da ciò,

secondo il primo giudice, l'accertamento della questione a sapere se, nelle

concrete circostanze, il fatto di non essersi avvalso della consulenza di un

geologo potesse costituire una violazione dell'obbligo di diligenza, era

comunque questione che necessitava di cognizioni specialistiche del settore.

Secondo il Pretore, soltanto un perito dispone infatti delle necessarie

conoscenze per dichiarare se, nelle concrete circostanze, l'operato degli

attori ha rispettato le regole dell'arte.

Gli

appellanti non contestano in modo esplicito neppure le predette considerazioni

del primo giudice. Nel loro argomentare (cfr. appello, pag. 7 verso il mezzo),

gli appellanti ammettono anzi che la valutazione del giudice – a sapere se la

mancata consulenza di un geologo costituisca, nelle concrete circostanze, una

violazione delle regole dell'arte e quindi una violazione dell'obbligo di

diligenza – non può prescindere dagli elementi forniti dal perito giudiziario.

Il ruolo importante dell'esperto (perito giudiziario) nel definire le regole

dell'arte, in relazione alle circostanze sottoposte a giudizio, trova del resto

conferma nella dottrina (Tercier/Favre/Conus, op. cit.

n. 5125-5127).

11.

Gli

appellanti lamentano per contro che il primo giudice non abbia ammesso – con

ordinanza 3 aprile 2008 – “le prove perizia, edizione di documenti degli attori

ed il teste __________ __________ G__________” (appello, pag. 6 verso l'alto).

Le argomentazioni con le quali il Pretore ha respinto le predette prove non

sarebbero, a loro dire, “corrette” (appello, pag. 7 verso l'alto). La “prova

peritale e l'audizione del teste __________ __________ G__________, che la

Pretura non ha accolto” avrebbero, sempre a loro dire, “permesso di confermare

che il mandato conferito agli architetti non è stato eseguito a perfetta regola

d'arte, in quanto l'opera presenta appunto difetti ascrivibili agli appellati”

(appello, pag. 8 verso l'alto). La documentazione chiesta in edizione dalle

controparti sarebbe invece “necessaria al perito giudiziario, per

l'allestimento della perizia e confermare che i difetti verificatesi sono

ascrivibili agli appellati” (appello, pag. 8 verso il mezzo). Gli appellanti

chiedono pertanto, richiamandosi implicitamente all'art. 322 lett. b CPC, che

questa Camera, “in via preliminare, accolga le prove” in questione (appello,

pag. 8 nel mazzo) e che “l'ordinanza sulle prove 3 aprile 2008” sia riformata nel senso di dichiarare ammesse tali prove (appello, pag. 2 verso il basso). Le

richieste, di per sé legittime, devono essere disattese.

11.1

Il

Segretario assessore non aveva ammesso le prove in questione, ritenendo che, da

sole, non avevano influenza ai fini della decisione finale, essendo tutte

incentrate sulla dimostrazione dei difetti e del danno. Secondo il primo

giudice nessuna delle parti aveva infatti chiesto l'allestimento di una perizia

tesa a valutare il comportamento degli attori nell'ottica del rispetto delle

regole generali di diligenza del settore, accertamenti che avrebbero permesso –

sempre secondo il primo giudice – di esprimersi in merito al presupposto della

violazione contrattuale.

11.2

Il

giudizio del primo giudice è senz'altro condivisibile. In sede di udienza

preliminare i convenuti avevano in effetti specificato che lo scopo della

perizia giudiziaria era quello di accertare l'esistenza di difetti, la loro

riparabilità, i costi di riparazione, il valore dell'opera con o senza difetti

e il minor valore dell'opera, come pure che l'audizione del teste __________ __________

G__________ era finalizzata a “riferire circa le modalità di allestimento della

perizia di parte prodotta in atti”, in particolare sul “calcolo del minor

valore dell'opera” (act. VI, lista prodotta dalla parte convenuta). I convenuti

non avevano per contro specificato lo scopo dell'edizione di documenti chiesta

alla controparte. Considerata la necessità di provare che i difetti [umidità,

odori sgradevoli, funghi e muffa (act. II, pag. 5 e pag. 7 verso il mezzo)], se

accertati, fossero ascrivibili agli attori, i convenuti – stante la

contestazione fatta valere in causa dagli AO 1 e AO 1 – avrebbero dovuto

finalizzare la perizia ad accertare, in primo luogo, gli elementi [(necessità o

meno di consultare, in quelle circostanze, un geologo (regole dell'arte)], non

noti al giudice, permettenti di valutare l'operato degli architetti nell'ottica

del rispetto delle regole generali di diligenza del settore. La mancata

richiesta di accertamento delle regole dell'arte, che – nella fattispecie ora

in esame – possono essere equiparate a regole dell'esperienza che necessitano

di conoscenze speciali e quindi fatti che devono essere provati (Hohl, Procedure civile I, Friborgo 2001,

n. 933 e n. 941), ha tolto a priori al giudice ogni possibilità di valutare le

responsabilità degli attori e reso irrilevanti le prove offerte dai convenuti,

tese unicamente ad accertare i pretesi difetti e quantificare il danno.

11.3

Gli

appellanti vorrebbero ora porre rimedio alla loro lacunosa conduzione

dell'istruttoria in prima sede, chiedendo a questa Camera l'allestimento di una

perizia giudiziaria che accerti che i difetti sono “ascrivibili” agli appellati

(appello, pag. 8 verso l'alto e pag. 10 verso l'alto). Giustificano ora anche

il richiamo in edizione della documentazione della controparte (l'incarto della

domanda di costruzione, i piani di progetto, i piani esecutivi e di dettaglio)

e l'audizione dell'__________ __________ G__________ – che pure postulano a

questa Camera – con il fatto che sarebbero necessari per l'allestimento della

perizia giudiziaria, che dimostrerà, a loro dire, tale “ascrivibilità” (appello,

pag. 8 verso il mezzo e pag. 10 nel mezzo). Trattasi di motivazioni nuove. Giova

ricordare agli appellanti che l'assunzione di prove a norma dell'art. 322 lett.

b CPC riveste carattere eccezionale, tenuto conto del divieto dei nova

in sede d'appello (Cocchi/Trezzini,

CPC TI, m. 2 ad art. 322). Le richieste in questione devono dunque essere

disattese, tanto più nella misura in cui servono unicamente a supplire alle

negligenze (Cocchi/Trezzini, CPC

TI, m. 1 ad art. 322) di cui si è detto sopra (consid. 11.2).

12.

Come

implicitamente ammesso dagli appellanti (appello, pag. 12 verso il besso),

l'assenza di accertamenti peritali nei termini suddetti e di altri elementi

utili a provare che i mandatari __________ AO 1 hanno agito in modo non

diligente e che la mancanza di diligenza sia in rapporto di causalità adeguata

con il danno (Fellmann, op. cit.,

n. 541 ad art. 394 CO e n. 345 ad art. 398 CO), non permette neppure di

accogliere le richieste riformatorie di merito dell'appello.

13.

Il gravame va dunque

integralmente respinto senza ulteriore disamina e la decisione del Pretore

confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede, calcolate tenendo conto

del valore litigioso di fr. 16'270.– dell'azione principale e fr. 192'000.– della

riconvenzionale, seguono l'integrale e palese soccombenza degli appellanti.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

24.

ottobre 2008 di AP 2 e AP 1 è respinto.

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 3’000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

3'100.-

anticipati

dagli appellanti, sono posti a loro carico in solido. AP 2 e AP 1 rifonderanno

inoltre, pure in solido, alla parte appellata complessivi fr. 3'500.– a titolo

di ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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