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Decisione

12.2008.217

Compravendita - appello

22 marzo 2010Italiano31 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sull'appello

principale

4. Il

primo giudice ha ritenuto che dalla perizia (pag. 27-28) risulta che AO 1 ha fornito ricambi per fr. 32'504.–. Secondo il Pretore, i periti hanno poi aggiunto che questo

complesso di ricambi forniti era carente sotto alcuni punti di vista, che hanno

specificato nella loro natura ma non hanno quantificato. A pag. 14 del referto

– aggiunge il primo giudice – i periti hanno poi spiegato che “si reputa il

valore dei ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di

impianto alle quali il quesito si riferisce, pari a fr. 19'945.– in rapporto al

valore delle due commesse”. Secondo il Pretore, l'importo dei ricambi forniti

da AO 1 è stato superiore alla valutazione dei periti; ciò malgrado la

fornitura era carente sotto alcuni punti di vista, per cui l'adempimento di AO

1 non è stato del tutto corretto. Tuttavia – prosegue il primo giudice – i

margini di questo inadempimento non sono stati comprovati e la deposizione di __________

non aiuta per nulla, ritenuto che quest'ultimo ha deposto che per i prezzi di

ricambio l'attrice ha speso un importo (fr. 116'862.–) assai maggiore rispetto

a quello indicato dai periti e nel quale AP 1 non ha dimostrato esservi anche

quel materiale indicato dai periti a pag. 27-28 (cfr. anche delucidazione

perizia pag. 9 ad 25). A motivo di ciò, il primo giudice ha respinto la

pretesa, fatta valere dall'attrice quale danno, di fr. 19'945.– per ricambi e

parti d'usura mancanti.

L'appellante

AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che

egli non avrebbe “considerato che l'importo di fr. 19'945.– corrisponde al

valore del materiale di ricambio e di usura” di cui i periti avrebbero

constatato la mancanza (appello, pag. 10 in alto). Secondo l'appellante detto accertamento, e meglio il fatto che “mancano ricambi e usura per complessivi

fr. 19'945.–” risulterebbe chiaramente dalla perizia (pag. 14) e dal

complemento di perizia (pag. 6). A torto.

Il primo

giudice ha rettamente ritenuto che l'importo di fr. 19'945.–, indicato a pag.

14 della perizia rispondendo al quesito n. 2, non costituisce il valore del

materiale di ricambio e di usura mancante, quanto piuttosto “il valore dei

ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di impianto alle

quali il quesito si riferisce” in rapporto al “valore delle due commesse”.

Detto valore è comunque inferiore ai ricambi forniti da AO 1 per fr. 32'504.–

(cfr. perizia pag. 28). Se è pur vero che la perizia ha evidenziato che, dalla

documentazione analizzata risulta che “il complesso dei ricambi forniti” da AO

1 “è carente per alcune voci”, la medesima perizia non indica quali siano i

margini di tali carenze. Nessun altro elemento desumibile dagli atti permette

per altro di quantificare dal profilo finanziario tali carenze. Incombendo

all'attrice AP 1 l'onere di provare il danno (art. 8 CC), segnatamente

l'incidenza finanziaria delle carenze, la reiezione della pretesa indicata in

causa dall'attrice – con erroneo riferimento all'importo indicato dalla perizia

a pag. 14 in risposta al quesito n. 2 – appare giustificata. L'appello su

questo punto cade pertanto nel vuoto.

5. Il

primo giudice si è soffermato anche sulla questione del premontaggio dei due

gruppi UHT, ritenendo che entrava in considerazione la cosiddetta “compensatio

lucri cum damno”. Difatti, secondo il Pretore, è vero che il premontaggio in

questione non era compreso nella prima fase del contratto, e dunque neppure nel

prezzo, contrariamente a quanto preteso dall'attrice, ma – evidenzia ancora il

primo giudice – senza il supporto di prove oggettive al riguardo. Del resto,

secondo il primo giudice, l'azione stessa di “pre-montare” qualifica questa

prestazione nella seconda fase del contratto, che non si è appunto realizzata.

Eppure, rileva ancora il Pretore, di questo premontaggio l'attrice era a

conoscenza e non l'ha contestato in alcun modo (cfr. doc. 44 e teste __________,

che ha confermato di avervi scritto “premontaggio” di suo pugno; teste __________).

Infine, conclude il primo giudice, grazie al premontaggio di AO 1 è stato

risparmiato questo delicato lavoro all'attrice; lavoro di cui essa ha dunque

beneficiato a piene mani. Il Pretore ha dunque riconosciuto che il costo del

premontaggio rappresenta per l'attrice AP 1 un lucro, che va compensato con il

riconoscimento alla convenuta AO 1 del costo dell'operazione, indicato dal

perito in fr. 77'587.–.

In base

alle premesse di cui sopra, il primo giudice non ha per contro riconosciuto

all'attrice i costi supplementari di trasporto di questi due gruppi premontati,

fatti valere da AP 1 come danno nella misura di fr. 11'850.–. Secondo il

Pretore, è vero che i costi vi sono stati, ma è altrettanto vero che montare

sul posto l'aggregato non solo sarebbe stato difficoltoso da un punto di vista

tecnico (vista la difficoltà dell'operazione) ma sarebbe costato di più. Difatti,

a leggere la perizia (pag. 35) – evidenzia ancora il primo giudice – risulta

che un'ora di lavoro in Siberia costa decisamente di più rispetto ad un ora di

lavoro a Lodi.

L'appellante

AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che

“il premontaggio non era né previsto dal contratto, né era stato chiesto o

autorizzato da AP 1 (appello, pag. 10 verso il basso e pag. 11 nel mezzo). Gli

eventuali vantaggi di un premontaggio eseguito in Italia piuttosto che in

Siberia, sarebbero, a suo dire, “frutto di illazioni da parte del Pretore” non

essendo stati oggetto né di allegazione delle parti, né di istruttorie

particolari. Chiede dunque la rifusione integrale dei costi supplementari di

trasporto in cui è incorsa (fr. 11'850.–), come pure di non riconoscere alla

convenuta le spese sostenute per premontaggio (fr. 77'587.–). A torto.

Ancora

una volta l'appellante non si confronta minimamente con pertinenti considerazioni

del primo giudice – avvalorate dall'istruttoria – secondo cui AP 1 era a

conoscenza del premontaggio e non si è opposta al medesimo. Del resto, la

deposizione di __________ – responsabile della gestione dei contratti per conto

di __________, del cui gruppo fa parte AP 1 (act. IX, pag. 1 verso il mezzo) –

non permette equivoci sulla conoscenza che AP 1 aveva del premontaggio dei due

gruppi UHT in questione e che il medesimo era in atto. __________ attesta

infatti che non ha mai neppure sostenuto il contrario e che la dicitura “in

premontaggio”, sul doc. 44 – per altro da lui medesimo sottoscritto il 7 aprile

1997 – l'ha scritta di suo pugno sul documento (act. IX, pag. 5 verso l'alto,

con rif. al doc. 44). Non risulta dagli atti – né tantomeno l'appellante lo

indica – che AP 1 si sia opposta al premontaggio in atto, successivamente alla

sottoscrizione del rapporto di cui al doc. 44. Neppure risulta che una qualsivoglia

contestazione sia intervenuta a montaggio ormai eseguito; non si trova infatti

riscontro alcuno, in atti, di una opposizione di AP 1, alla comunicazione del 6

novembre 1998 della convenuta a AP 1, secondo cui “con il materiale già spedito

AO 1 ha anticipato il montaggio delle posizioni” in questione (doc. BB, pag. 3

verso il mezzo). Pretendere oggi, da parte di AP 1, che non vi fu da parte sua quantomeno

autorizzazione a simile modo di procedere, risulta decisamente fuori luogo. I

vantaggi di un montaggio eseguito in Italia piuttosto che in Siberia trovano

poi conferma nella perizia. Oltre ai maggiori costi lavorativi in Siberia –

rettamente evidenziati dal Pretore, con riferimento alla perizia (pag. 35 in basso) – il referto peritale ha infatti evidenziato che “il premontaggio eseguito in officina

ha sicuramente garantito un maggiore livello di qualità ed affidabilità”,

bilanciando “i maggiori oneri sostenuti” (perizia, pag. 36 in alto). Non essendovi motivo di scostarsi dagli accertamenti peritali, è escluso che si possa

parlare di “illazioni” dell'autorità giudicante in primo grado. L'appello,

nella misura in cui mira ad ottenere la rifusione del danno per il trasporto

dei due gruppi UHT premontati e a non riconoscere alla convenuta le spese

sostenute per premontaggio, si avvera pertanto, ancora una volta, infondato.

Considerandi

II. Sull'appello

adesivo

6.

AO 1 postula nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – la

reiezione integrale della petizione. Già si è detto che le considerazioni

dell'appellante adesiva AO 1 – esplicitate nelle osservazioni all'appello –

secondo cui “la convenuta non era in mora per la fornitura di materiali o

documentazione”, sono inconsistenti (cfr. sopra, consid. 2.1), come pure che le

considerazioni sulla (pretesa) mancata eccezione tempestiva dei difetti da

parte dell'attrice sono pretestuose e prive di significato (cfr. consid. 2.2).

Non avendo AO 1 dimostrato – con argomentazioni pertinenti e valide – le

pretese “incongruenze” della sentenza pretorile, si avvera superflua ogni

ulteriore considerazione sulla – per altro stringata e non ulteriormente

motivata (cfr. appello adesivo, punto 6 pag. 7) – richiesta di non riconoscere

nulla all'attrice e quindi di respingere integralmente la petizione. L'appello

adesivo, su questo punto cade pertanto nel vuoto.

AO 1

postula pure nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – l'accoglimento

delle sue pretese riconvenzionali, quantificate in sede di conclusioni in fr.

235'415.–, con riferimento anche al mancato guadagno (cfr. act. XXVI, pag. 7 in basso). Il Pretore aveva respinto le pretese dell'attrice riconvenzionale evidenziando che

qualsiasi pretesa di AO 1 a titolo di mancato guadagno rappresentava una

classica posta di danno positivo, improponibile nel caso di specie. Il primo

giudice ha dunque riconosciuto a AO 1 unicamente i costi di premontaggio dei

due gruppi UHT – che ha rappresentato un lucro per AP 1, da compensarsi –

ritenendo di non doversi scostare dai costi indicati dal perito in fr.

77'587.–.

L'appellante

adesiva non si confronta minimamente con le predette considerazioni del

Pretore, limitandosi a riprodurre integralmente e quindi in modo irricevibile (cfr.

la costante giurisprudenza di questa Camera: da ultimo, sentenza 4 giugno 2009,

inc. 12.2008.102, consid. 2 e 3, confermata dal Tribunale federale, inc.

4A_332/2009) le considerazioni delle conclusioni (cfr. act. XXVI, punto n. 8

pag. 7-8, indentico al punto n. 6 pag. 8 dell'appello adesivo). AO 1, del

resto, non adduce alcun valido e stringente motivo che permetta a questa Camera

di scostarsi dalle conclusioni del perito sui costi del premontaggio (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art.

253.

CPC). Anche su questo punto l'appello adesivo va dunque respinto.

III. Sull'appello

in relazione al riparto di TG, spese e ripetibili dell'azione principale

7.

AP 1 si aggrava anche contro la ripartizione di tassa giudiziaria, spese

e ripetibili dell'azione principale, accollate dal Pretore all'attrice nella

misura dei 6/7 in base alla soccombenza.

L'appellante sostiene che il primo giudice si sarebbe

inspiegabilmente “distanziato dal principio” riportato in Cocchi-Trezzini, CPC-TI App., m. 59 ad

art. 148 CPC, e, “invece di considerare le conclusioni delle parti per

l'assegnazione di tasse, spese e ripetibili”, si sarebbe “basato sulle domande

iniziali di causa”. Il primo giudice si sarebbe “dimenticato che, in pratica,

nessun atto istruttorio è stato svolto a riguardo delle poste di danno non

riproposte in sede conclusionale (costi per il riacquisto di tutti i macchinari

e gli impianti sprovvisti di documentazione tecnica e di certificati CEE e

costi per il trasporto aereo per supplire ai ritardi di AO 1)” (appello, pag.

12). L'appellante, invero, travisa palesemente il significato della massima

dottrinale in questione. Questa, in effetti – riferita a sentenze del Tribunale

federale – va interpretata nel senso che per determinare la parte soccombente

e, in tal caso, in quale misura, occorre fondarsi sulle richieste proposte

dalle parti con le domande della petizione, formulate a norma dell'art. 170

cpv. 1 lett. h CPC. Del resto, i medesimi autori menzionati dall'appellante

indicano che è sulla base del valore della lite – quantificato dalle domande di

petizione – che va operata la ripartizione di tasse, spese e ripetibili e non

sulla base dell'importo successivamente ridotto per tener conto dell'esito

dell'istruttoria di causa (Cocchi-Trezzini,

CPC-TI App., m. 20 ad art. 5 CPC). Il Tribunale federale, per altro, ha ammesso

la possibilità di presentare domande non cifrate nel caso in cui l'attore non

sia in grado di formularle, non disponendo di certe informazioni (DTF 123 III

140; Cocchi-Trezzini, CPC-TI App.,

nota 15 ad art. 5 CPC). Il fatto poi che che l'attore principale non abbia

formulato al perito quesiti riguardo al costo complessivo di impianti e

macchinari o del trasporto aereo, è privo di rilievo sulla ripartizione degli

oneri di causa. L'appello va pertanto respinto anche su questo punto.

IV. Sugli

oneri processuali

8.

Per i motivi che precedono, l'appello principale e l'appello

adesivo, nella misura in cui sono ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza e sono

calcolati: l'appello su un valore litigioso di fr. 126'953.– [fr. 31'795.–

(richiesta appello su azione principale fr. 219'395.– ./. decisione del Pretore

su azione principale fr. 187'600.–) + fr. 77'587.– (richiesta appello su

riconvenzionale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr.

77'587.–) + fr. 17'571.– (6/7 di fr. 20'500.– per tassa e spese di giustizia)]

e € 61'302.– (6/7 di € 71'520.– per costo della perizia); l'appello adesivo su

un valore litigioso di fr. 345'428.– [fr. 187'600.– (richiesta appello adesivo

su azione principale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su azione principale fr.

187'600.–) + fr. 157'828.– (richiesta appello adesivo su riconvenzionale fr

235'415.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr. 77'587.–)].

Per i

quali motivi

richiamati

l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara

e pronuncia:

I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 27 ottobre 2008 di

AP

1,

è

respinto.

II. Gli

oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 3'500.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

3'600.-

sono a carico

dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per

ripetibili.

III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo

8.

dicembre 2008 di AO 1 è respinto.

IV. Gli oneri processuali

inerenti l’appello adesivo, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr.

5'000.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

5’100.-

sono a carico dell’appellante

adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8'000.- per

ripetibili.

V. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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