12.2008.217
Compravendita - appello
22 marzo 2010Italiano31 min
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AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.217
Data decisione, Autorità:
22.03.2010, IICCA
Titolo:
Compravendita - appello
APPELLO
INADEMPIMENTO
PAGAMENTO
art. 181 CO
art. 307 CPC-TI
199
Incarto n.
12.2008.217
Lugano
22 marzo 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.99.567
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 promossa con petizione 23
luglio 1999 da
AP 1
RA 1
contro
AO 1
RA 2
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di complessivi
fr. 2'104'592.– oltre interessi al 5% dal 23 luglio
1999, domanda ridotta con la replica a fr. 1'692'760.– e con le conclusioni a
fr. 219'395.–;
domanda
avversata dalla convenuta, che con domanda riconvenzionale ha chiesto la
condanna dell'attrice al pagamento di fr. 299'528.30
oltre interessi al 5% dal 27 novembre 1998 e il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, domanda
ridotta a fr. 235'415.– con le conclusioni;
domanda riconvenzionale cui l'attrice si è opposta;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato, con sentenza 6 ottobre 2008, accogliendo parzialmente
entrambe le azioni: la petizione per fr. 187'600.– oltre interessi, con tassa
(fr. 20'000.–) e spese (fr. 500.– + € 71'520.–) poste a carico dell'attrice
principale per i 6/7 e della convenuta principale per 1/7 e obbligo per la
prima di versare alla seconda fr. 60'000.– a titolo di ripetibili; la domanda
riconvenzionale per fr. 77'587.– oltre interessi, importo per il quale è stata
anche rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n. __________
dell'UE di Lugano, con tassa di giustizia (fr. 5'000.–) e spese (fr. 200.– + €
17'880.–) poste a carico dell'attrice riconvenzionale per i 2/3 e della
convenuta riconvenzionale per 1/3 e obbligo per la prima di versare alla
seconda fr. 15'000.– a titolo di ripetibili;
appellante
l'attrice che con appello 27 ottobre 2008 chiede la riforma del giudizio
querelato nel senso, in via principale, di condannare la convenuta al pagamento
di fr. 219'395.– oltre interessi, ponendo tassa di giustizia, spese e
ripetibili interamente a carico della convenuta, come pure di respingere
integralmente la domanda riconvenzionale, e, in via subordinata, di condannare
la convenuta come alla sentenza impugnata, ma ponendo tassa di giustizia e
spese a carico di quest'ultima nella misura dell'85% con obbligo per la
medesima di rifondere fr. 20'000.– a titolo di ripetibili, con protesta di tasse,
spese e ripetibili di seconda sede;
mentre la
convenuta con osservazioni 8 dicembre 2008 postula la reiezione dell'appello
principale e con appello adesivo di medesima data chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere integralmente la petizione, ponendo
tassa di giustizia, spese e ripetibili (fr. 70'000.–) interamente a carico
dell'attrice, come pure di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di
condannare l'attrice al pagamento di fr. 235'415.– oltre interessi, rigettando
per tale importo l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ponendo
tassa di giustizia e spese della riconvenzionale per 1/5 a carico dell'attrice
riconvenzionale e per 4/5 a carico della convenuta riconvenzionale, con obbligo
per quest'ultima di rifonderle fr. 36'000.– a titolo di ripetibili; protesta
tasse, spese e ripetibili di seconda sede;
con
osservazioni 27 gennaio 2009, l'attrice postula per finire la reiezione
dell'appello adesivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti e i documenti di
causa,
ritenuto
in fatto: A. Nel luglio 1996, AP 1 [attrice], in
qualità di acquirente, e AO 1 [convenuta], in qualità di fornitore, hanno
stipulato un contratto avente per oggetto la fornitura di un impianto completo
per la produzione di prodotti lattiero-caseari per l'infanzia a __________,
nella Russia siberiana [contratto n. 401.07.96 (cfr. doc. A, annesso
all'allegato n. 1)]. Sono poi seguiti due ulteriori accordi complementari, il
20 febbraio 1998 [contratto n. 168.02.98 (cfr. doc. A, annesso all'allegato n.
1)], per la fornitura di attrezzature varie e il 25 maggio 1998, per una serie
di servizi ausiliari [progetto n. 86/98-FRS (cfr. doc. A, annesso all'allegato
n. 1)].
B. A
seguito di controversie sorte tra le parti, in data 6 giugno 1998 è stato
sottoscritto un nuovo contratto (n. 438.06.98), con relativi otto allegati,
destinato a regolare la futura relazione contrattuale (doc. A). Il nuovo
contratto prevedeva due fasi: la prima relativa alla fornitura di macchinari,
attrezzature (con relativa certificazione CEE), collegamenti di servizi
ausiliari e documentazione tecnica concernente i macchinari già elencati nei
contratti sottoscritti in precedenza; la seconda riguardava invece il
montaggio, l'avviamento dell'impianto, l'addestramento del cliente e la consegna
delle ricette.
In base
all'art. 4 di quest'ultimo contratto (n. 438.06.98), AP 1 si era impegnata a
pagare l'importo di fr. 3'037'245.– per materiale e macchinari nel seguente
modo: a) fr. 1'900'000.– già versati; b) fr. 1'137'245.– mediante l'emissione,
entro il 17 giugno 1998, di una lettera di credito irrevocabile confermata da
una banca primaria e valida fino al 31 marzo 2000. La lettera di credito per la
somma di fr. 837'245.– doveva essere pagata entro il 31 agosto 1998 contro la
presentazione dei documenti elencati alla pagina 3 del contratto, mentre il
residuo di fr. 300'000.–. doveva essere pagato contro presentazione del
protocollo di accettazione tecnologica, attestante il funzionamento dell'impianto
secondo i parametri dell'ipotesi di lavoro del contratto n. 401.07.96, ma comunque
entro il 15 giugno 2000. Conformemente all'art. 8 del contratto del 6 giugno
1998 (n. 438.06.98), l'importo di fr. 300'000.– doveva servire da garanzia per
il funzionamento dell'impianto.
Secondo
l'art. 5 del contratto del 6 giugno 1998 (n. 438.06.98), l'importo di fr.
540'000.– per il montaggio e l'avviamento, doveva essere pagato in ragione del:
a) 30% (fr. 162'000.–) in contanti, entro il 10 ottobre 1998, una volta
ricevuti l'impegno scritto della fornitrice che i montatori erano pronti a
partire e il grafico di previsione dei montatori; b) 70% (fr. 378'000.–),
mediante l'emissione, entro il 20 ottobre 1998, di una lettera di credito
irrevocabile confermata dalla banca primaria e valida fino al 15 aprile 1999.
La lettera di credito doveva essere pagata per il 40% (fr. 216'000.–) entro e
non oltre il 15 marzo 1999 o, prima, contro presentazione del protocollo di
fine montaggio e per il 30% (fr. 162'000.–) entro e non oltre il 15 maggio 1999
o, prima, contro presentazione del protocollo di accettazione della tecnologia.
Il 19
giugno 1998 è stata aperta presso __________ Lugano la prima lettera di credito
di fr. 837'245.– che venne incassata da AO 1 Contestualmente AO 1 ha reclamato l'emissione della seconda lettera di credito entro il 30 giugno e in seguito entro il
7 luglio 1998. Tra le parti vi è poi stato uno scambio epistolare concernente
l'emissione della seconda lettera di credito di fr. 300'000.–, ossia sul suo
contenuto e sulle modalità d'incasso. Tra il 7 luglio 1998 e il 12 ottobre
1998, AP 1 ritenendo che le forniture di AO 1 erano incomplete, ha più volte
sollecitato la fornitura delle posizioni mancanti, dei ricambi e della
documentazione tecnica. AO 1 con fax 14 ottobre 1998 ha invece reclamato il pagamento di fr. 162'000.– in contanti e l'emissione della terza lettera
di credito pari a fr. 278'000.–, sempre inerente alla fase del montaggio e alla
messa in moto, benché relativa alla seconda fase del contratto. Nel frattempo,
il 30 settembre 1998 era stata aperta presso la __________ di Lugano la seconda
lettera di credito “stand by” di fr. 300'000.– con scadenza 15 giugno 2000, che
è stata poi realizzata da AO 1, con trasferimento a terze persone.
In data
16 ottobre 1998, AP 1 ha chiesto una proroga per il pagamento di fr. 540'000.–
relativi al montaggio e all'avviamento degli impianti e contestualmente il
rinvio della partenza dei montatori di AO 1 entro il 15 novembre 1998. AO 1 ha acconsentito al posticipo dei termini, confermato la mancata consegna di due posizioni,
comunicato che i ritardi nei pagamenti da parte di AP 1 hanno “comportato
un'azione legale del fornitore” e postulato il raggiungimento di una
transazione che rendesse disponibile l'apparecchiatura e soprattutto la
documentazione tecnica aggiornata “nel corso delle prossime settimane o al
massimo del prossimo mese” (doc. V).
Nel
seguito il disaccordo tra le parti si è inasprito. AP 1 ha comunicato di rifiutare ogni ulteriore pagamento fino a che AO 1 non avesse adempiuto ai propri
obblighi contrattuali. AO 1 si è pure opposta ad ogni ulteriore sua prestazione
fintanto che AP 1 non avesse proceduto al pagamento in contanti di fr.
162'000.– e all'apertura della lettera di credito di fr. 378'000.–.
Con
scritto 26 novembre 1998, AP 1 ha informato AO 1 che si sarebbe rivolta ad un
altro fornitore per l'acquisto delle macchine mancanti (doc. NN). AO 1, dal
canto suo, ha comunicato di voler “perseguire il danno derivante
dall'inadempimento, ossia l'interesse positivo del contratto”, in quanto, a suo
dire, AP 1 non aveva ancora “provveduto ad eseguire il versamento in contanti
di fr. 162'000.– e ad aprire una lettera di credito di fr. 378'000.–”, non
adempiendo così ai suoi obblighi contrattuali (doc. OO) e notificato la
rescissione del contratto a norma dell'art. 107 CO. Con lettera 10 dicembre
1998, AP 1 ha contestato questa disdetta (doc. PP).
C. Con
petizione 23 luglio 1999, AP 1 ha chiesto di condannare AO 1 al pagamento di
complessivi fr. 2'104'592.– oltre interessi al 5% da
quella medesima data [per materiali mancanti (fr. 185'970.–), costi
supplementari per il trasporto via aerea (fr. 173'600.–), ricambi non forniti
(fr. 116'862.–), mancata assistenza tecnologica (fr. 130'000.–), mancato avviamento
in loco e mancato addestramento (fr. 110'000.–), costi supplementari di
trasporto causati dal premontaggio (fr. 11'850.–) e riacquisto dei macchinari
forniti privi di documentazione tecnica, rispettivamente di certificati CEE
(fr. 1'376'310.–)].
Con
risposta 10 gennaio 2000, AO 1 ha postulato l'integrale reiezione della
petizione e chiesto, in via riconvenzionale, la condanna dell'attrice al
pagamento di complessivi fr. 299'528.30 oltre interessi
al 5% dal 27 novembre 1998 [per pre-montaggio dei gruppi UHT (fr. 147'960.–) e
mancato guadagno (fr. 229'895.80, da cui dedurre fr. 78'327.50 ancora dovuti al
produttore francese del filtro pressa e tramoggia)] e il rigetto definitivo
dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano.
Con
replica e risposta riconvenzionale 17 febbraio 2000, AP 1 ha ridotto le sua pretesa a fr. 1'692'760.– oltre interessi al 5% dal 17 febbraio 2000 e chiesto la
reiezione della domanda riconvenzionale, richiesta poi confermata in duplica
riconvenzionale. Con replica riconvenzionale e duplica, AO 1 ha per finire ribadito le proprie richieste.
Esperita
l'istruttoria, le parti non sono comparse al dibattimento finale, producendo
conclusioni scritte, nelle quali hanno ridotto le loro pretese: AP 1 a complessivi fr. 219'395.– [per materiale mancante (fr. 141'840.–), ricambi e parti d'usura
mancanti (fr. 19'945.–), costo per tecnologo (fr. 45'760.–) e costi
supplementari di trasporto (fr. 11'850.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio
1999; AO 1 a complessivi fr. 235'415.– [per pre-montaggio (fr. 77'587.–) e mancato
guadagno (fr. 236'155.– ./. fr. 78'327.50)], oltre interessi.
D. Con
sentenza 6 ottobre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente entrambe le azioni:
la petizione di AP 1 per fr. 187'600.– [per materiale mancante (fr. 141'840.-)
e costo per il tecnologo (fr. 45'760.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio
1999, ponendo tassa (fr. 20'000.–) e spese (fr. 500.– + € 71'520.–) a carico
dell'attrice principale per i 6/7 e della convenuta principale per 1/7 e
obbligando la prima a versare alla seconda fr. 60'000.– a titolo di ripetibili;
la domanda riconvenzionale di AO 1 per fr. 77'587.– (per il costo del
pre-montaggio, considerato un lucro per AP 1) oltre interessi al 5% dal 27
novembre 1998, importo per il quale è stata anche rigettata in via definitiva
l'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano, ponendo tassa
di giustizia (fr. 5'000.–) e spese (fr. 200.– + € 17'880.–) a carico
dell'attrice riconvenzionale per i 2/3 e della convenuta riconvenzionale per
1/3 e obbligo per la prima di versare alla seconda fr. 15'000.– a titolo di
ripetibili.
E. Con
appello 27 ottobre 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio querelato nel
senso, in via principale, di condannare la convenuta al pagamento di fr.
219'395.– oltre interessi, ponendo tassa di giustizia, spese e ripetibili
interamente a carico della convenuta, come pure di respingere integralmente la
domanda riconvenzionale, e, in via subordinata, di condannare la convenuta come
alla sentenza impugnata, ma ponendo tassa di giustizia e spese a carico di
quest'ultima nella misura dell'85% con obbligo per la medesima di rifondere fr.
20'000.– a titolo di ripetibili; protesta tasse, spese e ripetibili di seconda
sede.
Con
osservazioni 8 dicembre 2008, AO 1 postula la reiezione dell'appello principale
e con appello adesivo di medesima data chiede la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione, ponendo tassa di giustizia,
spese e ripetibili (fr. 70'000.–) interamente a carico dell'attrice, come pure
di accogliere la domanda riconvenzionale nel senso di condannare l'attrice al
pagamento di fr. 235'415.– oltre interessi, rigettando per tale importo
l'opposizione al PE n. __________ dell'UE di Lugano e ponendo tassa di
giustizia e spese della riconvenzionale per 1/5 a carico dell'attrice
riconvenzionale e per 4/5 a carico della convenuta riconvenzionale, con obbligo
per quest'ultima di rifonderle fr. 36'000.– a titolo di ripetibili; protesta
tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
Con
osservazioni 27 gennaio 2009, l'attrice postula per finire la reiezione
dell'appello adesivo, con protesta di tasse, spese e ripetibili.
e considerato
in diritto: 1. Il Pretore si è dipartito dalla considerazione che nel caso in
rassegna tra le parti è venuto in essere un contratto di fornitura mediante il
quale AO 1 (convenuta) si è contrattualmente impegnata – a titolo oneroso – a fornire
macchinari, attrezzature, collegamenti di servizi ausiliari, documenti vari e,
in un secondo tempo, a montare ed avviare l'impianto. L'intero rapporto
contrattuale, sempre secondo il primo giudice, prevedeva una tempistica precisa
sia per le forniture che per i pagamenti, liberando la venditrice AO 1 – in
caso di ritardo nei pagamenti da parte di AP 1 – da ogni responsabilità per la
consegna nei termini previsti [(art. 7 contratto del 6
giugno 1998 (n. 438.06.98)], ma non esentandola dal fornire le sue prestazioni.
2. Il Pretore ha poi ritenuto che l'attrice AP 1 aveva onorato tutto il
prezzo dovuto con riferimento alla prima tappa contrattuale – non potendo, a
suo dire, dirsi che la stessa, in relazione alla lettera di credito di fr.
300'000.-, fosse inadempiente – mentre la convenuta AO 1 lo era, con
riferimento ai suoi obblighi discendenti dalla prima fase del contratto.
2.1 Secondo
il primo giudice, sarebbe vero che, con riguardo alla lettera di credito di fr.
300'000.–, essa era stata emessa ben dopo il termine previsto contrattualmente
del 17 giugno 1998. Egli ha però aggiunto che non si sarebbe trattato di
ritardo dovuto a malvolere dell'attrice, bensì a difficoltà poste dalla banca a
fronte delle esigenze di AO 1 e, soprattutto, che quest'ultima era d'accordo
con la sostituzione (perlomeno interinale) di quella lettera di credito con una
garanzia effettivamente rilasciata dall'attrice a suo beneficio, anche perchè
il grado di sicurezza dei due strumenti era assimilabile. Oltre a ciò, secondo
il primo giudice, AO 1, malgrado il ritardo dell'attrice AP 1, non ha per nulla
agito a termini dell'art. 215 cpv. 1 o 107 cpv. 2 CO, ma in definitiva ha
accettato la prestazione tardiva di AP 1 mettendo così fine alla sua mora
(ammesso che di mora si possa parlare) e dimostrando oltre ogni ragionevole
dubbio che la sua intenzione era quella di proseguire nell'esecuzione del
contratto. Del resto, prosegue il Pretore, l'accettazione della prestazione è
dimostrata anche dal fatto che una volta entrata in possesso di questa seconda
lettera di credito, AO 1 ha spedito sul sito il materiale che aveva pronto in
magazzino.
L'appellata
e appellante adesiva AO 1 sostiene l'esistenza di incongruenze nelle predette
considerazioni del primo giudice e di non essere stata “in mora per la
fornitura di materiali o documentazione” (osservazioni all'appello/appello
adesivo, pag. 4 verso il mezzo e pag. 7 verso il mezzo). Essa si limita
tuttavia a presentare la propria “opinione” (osservazioni all'appello/appello
adesivo, pag. 7 verso il mezzo), partendo dal presupposto che la lettera di
credito di fr. 300'000.– “non è stata emessa nelle condizioni e nei termini
previsti” contrattualmente (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 4
nel mezzo). Invero essa non si confronta tuttavia minimamente con le pertinenti
considerazioni con le quali il Pretore – dopo aver dato per acquisito che
l'attrice AP 1 ha emesso la lettera di credito di fr. 300'000.– “ben dopo il
termine previsto contrattualmente” – ha evidenziato che il ritardo era semmai
dovuto a difficoltà poste dalla banca a fronte delle esigenze poste da AO 1 e
che, comunque, quest'ultima era comunque d'accordo con la sostituzione di
quella L/C con una garanzia bancaria effettivamente rilasciata e che ha in
definitiva poi accettato la prestrazione tardiva, provvedendo anche alla
spedizione del materiale corrispettivo. Le considerazioni dell'appellata e
appellante adesiva AO 1, su questo punto, sono dunque prive di rilievo e, come
tali, cadono nel vuoto. E' del resto significativo di inconsistenza anche il
fatto che esse siano state esplicitate nelle osservazioni all'appello, con la
pretesa volontà di “far ordine nei presupposti di fatto che sottostanno alla
causa” (osservazioni all'appello, pag. 4 verso l'alto), con riferimenti
generici e non puntuali alle considerazioni del Pretore, senza ulteriore
specificazione nelle motivazioni dell'appello adesivo.
2.2 Secondo
il primo giudice, per quanto concerne le contro-prestazioni dovute dalla
convenuta AO 1 in relazione alla prima fase del contratto, dalla perizia le
stesse risultano adempiute in modo lacunoso sotto molteplici aspetti, tanto che
va, a suo dire, affermata la sua inadempienza. Oltre alle posizioni 425 e 423
notoriamente non consegnate, vi sono, secondo il Pretore, altre ed innumerevoli
mancanze di materiale e carenze nei pezzi di ricambio, come pure carenze nella
documentazione concernente la descrizione dei processi tecnologici e nei
documenti CEE e nella documentazione tecnica, reputata incompleta e frammentaria
e soltanto parzialmente rispondente alle esigenze tecniche di esercizio,
gestione e manutenzione dell'impianto. Ciò nonostante e malgrado fosse in
possesso della lettera di credito di fr. 300'000.– completante le prestazioni
dell'attrice attinenti alla prima fase del contratto, la convenuta AO 1 – ha
aggiunto il primo giudice – si è rifiutata di completare la propria fornitura,
condizionando esplicitamente la proprie prestazioni relative alla prima fase a
quelle che l'attrice avrebbe dovuto effettuare originariamente il 10 ottobre
1998 (pagamento di fr. 162'000.– in contanti e lettera di credito del valore di
fr. 378'000.–) riguardanti la seconda fase del contratto (montaggio e
avviamento dell'impianto). In definitiva – ha concluso il Pretore – la
convenuta AO 1 pretendeva l'adempimento dell'attrice AP 1, con riferimento alla
seconda parte del contratto (e dopo che quest'ultima aveva adempiuto la prima),
facendosi forte sui termini del contratto, quando a sua volta era inadempiente
proprio con riferimento alla prima fase contrattuale. Ma, secondo il primo
giudice, così non poteva essere, poiché se è vero che quei termini
determinavano l'esigibilità della sua pretesa contrattuale, è altrettanto vero
che l'attrice AP 1 aveva pieno diritto di sollevare il mezzo paralizzante
dell'art. 82 CO, ossia l'eccezione d'inadempimento, cosa che ha fatto, con
innumerevoli scritti.
L'appellata
e appellante adesiva AO 1 sostiene, nuovamente, l'esistenza di incongruenze
nelle predette considerazioni del primo giudice e che “l'art. 82 CO sarebbe
opponibile all'attrice, non alla convenuta”, come pure che “le diffide
dell'attrice a fornire materiale o altro erano dunque del tutto intempestive e
a loro si opponeva, in esatto contrario a quanto ritenuto dal Pretore, il
ritardo dell'attrice nel adempiere ai suoi obblighi che costituivano il
presupposto di qualsiasi altra successiva prestazione contrattuale”
(osservazioni all'appello, pag. 5 verso l'alto). Trattasi, ancora una volta, di
una semplice “opinione” (osservazioni all'appello/appello adesivo, pag. 7 verso
il mezzo) di AO 1, che parte dall'errato presupposto che l'attrice fosse in
mora nell'adempimento delle sue prestazioni, quando in realtà era proprio lei
ad essere inadempiente con riferimento alla prima fase contrattuale. D'altro
canto, anche un' attenta e ripetuta lettura della sentenza di primo grado non
permette di estrapolare la pretesa errata “ammissione del Pretore secondo la
quale i controlli dell'attrice presso la convenuta non garantivano la
completezza delle forniture” (osservazioni all'appello, pag. 5 in basso). Le argomentazioni di AO 1 di cui al punto 4 (pag. 5 dal mezzo verso il basso e pag. 6
dall'alto verso il basso) delle osservazioni all'appello, fondate su
considerazioni inesistenti del giudizio del Pretore – che sembrano lamentare,
per altro solo ora in sede d'appello (quindi in modo irricevibile), la mancata
eccezione tempestiva di difetti da parte dell'attrice – non necessitano di
ulteriore disamina. Le considerazioni dell'appellata e appellante adesiva AO 1,
di natura solo pretestuosa, su questo punto cadono nuovamente nel vuoto.
3. Il
Pretore – dopo aver ricordato che giusta l'art. 191 cpv. 1 CO il venditore che
non adempie la sua prestazione contrattuale deve risarcire il danno che ne
deriva al compratore, ciò con riferimento anche all'art. 107 cpv. 2 CO – ha,
per finire, quantificato i danni vantati dall'attrice AP 1, seguendo
l'approccio, per tematica, della perizia giudiziaria. Il primo giudice ha
quindi condannato la convenuta AO 1 a rifondere all'attrice l'importo
complessivo di fr. 187'600.– [per materiale mancante (fr. 141'840.-) e costo
per il tecnologo (fr. 45'760.–)], oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1999. Non
ha invece riconosciuto gli importi di danno fatti valere dall'attrice in
ragione di fr. 19'945.– (per ricambi e parti d'usura mancanti) e fr. 11'850.–
(per costi supplementari di trasporto).
Il
Pretore ha per contro riconosciuto alla convenuta il diritto alla rifusione di
fr. 77'587.– per il costo del premontaggio, costituente lucro per AP 1,
accogliendo, di conseguenza, limitatamente a tale importo la domanda
riconvenzionale.
Fatti
I. Sull'appello
principale
4. Il
primo giudice ha ritenuto che dalla perizia (pag. 27-28) risulta che AO 1 ha fornito ricambi per fr. 32'504.–. Secondo il Pretore, i periti hanno poi aggiunto che questo
complesso di ricambi forniti era carente sotto alcuni punti di vista, che hanno
specificato nella loro natura ma non hanno quantificato. A pag. 14 del referto
– aggiunge il primo giudice – i periti hanno poi spiegato che “si reputa il
valore dei ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di
impianto alle quali il quesito si riferisce, pari a fr. 19'945.– in rapporto al
valore delle due commesse”. Secondo il Pretore, l'importo dei ricambi forniti
da AO 1 è stato superiore alla valutazione dei periti; ciò malgrado la
fornitura era carente sotto alcuni punti di vista, per cui l'adempimento di AO
1 non è stato del tutto corretto. Tuttavia – prosegue il primo giudice – i
margini di questo inadempimento non sono stati comprovati e la deposizione di __________
non aiuta per nulla, ritenuto che quest'ultimo ha deposto che per i prezzi di
ricambio l'attrice ha speso un importo (fr. 116'862.–) assai maggiore rispetto
a quello indicato dai periti e nel quale AP 1 non ha dimostrato esservi anche
quel materiale indicato dai periti a pag. 27-28 (cfr. anche delucidazione
perizia pag. 9 ad 25). A motivo di ciò, il primo giudice ha respinto la
pretesa, fatta valere dall'attrice quale danno, di fr. 19'945.– per ricambi e
parti d'usura mancanti.
L'appellante
AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che
egli non avrebbe “considerato che l'importo di fr. 19'945.– corrisponde al
valore del materiale di ricambio e di usura” di cui i periti avrebbero
constatato la mancanza (appello, pag. 10 in alto). Secondo l'appellante detto accertamento, e meglio il fatto che “mancano ricambi e usura per complessivi
fr. 19'945.–” risulterebbe chiaramente dalla perizia (pag. 14) e dal
complemento di perizia (pag. 6). A torto.
Il primo
giudice ha rettamente ritenuto che l'importo di fr. 19'945.–, indicato a pag.
14 della perizia rispondendo al quesito n. 2, non costituisce il valore del
materiale di ricambio e di usura mancante, quanto piuttosto “il valore dei
ricambi/usura adeguato alle esigenze di gestione delle parti di impianto alle
quali il quesito si riferisce” in rapporto al “valore delle due commesse”.
Detto valore è comunque inferiore ai ricambi forniti da AO 1 per fr. 32'504.–
(cfr. perizia pag. 28). Se è pur vero che la perizia ha evidenziato che, dalla
documentazione analizzata risulta che “il complesso dei ricambi forniti” da AO
1 “è carente per alcune voci”, la medesima perizia non indica quali siano i
margini di tali carenze. Nessun altro elemento desumibile dagli atti permette
per altro di quantificare dal profilo finanziario tali carenze. Incombendo
all'attrice AP 1 l'onere di provare il danno (art. 8 CC), segnatamente
l'incidenza finanziaria delle carenze, la reiezione della pretesa indicata in
causa dall'attrice – con erroneo riferimento all'importo indicato dalla perizia
a pag. 14 in risposta al quesito n. 2 – appare giustificata. L'appello su
questo punto cade pertanto nel vuoto.
5. Il
primo giudice si è soffermato anche sulla questione del premontaggio dei due
gruppi UHT, ritenendo che entrava in considerazione la cosiddetta “compensatio
lucri cum damno”. Difatti, secondo il Pretore, è vero che il premontaggio in
questione non era compreso nella prima fase del contratto, e dunque neppure nel
prezzo, contrariamente a quanto preteso dall'attrice, ma – evidenzia ancora il
primo giudice – senza il supporto di prove oggettive al riguardo. Del resto,
secondo il primo giudice, l'azione stessa di “pre-montare” qualifica questa
prestazione nella seconda fase del contratto, che non si è appunto realizzata.
Eppure, rileva ancora il Pretore, di questo premontaggio l'attrice era a
conoscenza e non l'ha contestato in alcun modo (cfr. doc. 44 e teste __________,
che ha confermato di avervi scritto “premontaggio” di suo pugno; teste __________).
Infine, conclude il primo giudice, grazie al premontaggio di AO 1 è stato
risparmiato questo delicato lavoro all'attrice; lavoro di cui essa ha dunque
beneficiato a piene mani. Il Pretore ha dunque riconosciuto che il costo del
premontaggio rappresenta per l'attrice AP 1 un lucro, che va compensato con il
riconoscimento alla convenuta AO 1 del costo dell'operazione, indicato dal
perito in fr. 77'587.–.
In base
alle premesse di cui sopra, il primo giudice non ha per contro riconosciuto
all'attrice i costi supplementari di trasporto di questi due gruppi premontati,
fatti valere da AP 1 come danno nella misura di fr. 11'850.–. Secondo il
Pretore, è vero che i costi vi sono stati, ma è altrettanto vero che montare
sul posto l'aggregato non solo sarebbe stato difficoltoso da un punto di vista
tecnico (vista la difficoltà dell'operazione) ma sarebbe costato di più. Difatti,
a leggere la perizia (pag. 35) – evidenzia ancora il primo giudice – risulta
che un'ora di lavoro in Siberia costa decisamente di più rispetto ad un ora di
lavoro a Lodi.
L'appellante
AP 1 si aggrava contro la predetta decisione del primo giudice, sostenendo che
“il premontaggio non era né previsto dal contratto, né era stato chiesto o
autorizzato da AP 1 (appello, pag. 10 verso il basso e pag. 11 nel mezzo). Gli
eventuali vantaggi di un premontaggio eseguito in Italia piuttosto che in
Siberia, sarebbero, a suo dire, “frutto di illazioni da parte del Pretore” non
essendo stati oggetto né di allegazione delle parti, né di istruttorie
particolari. Chiede dunque la rifusione integrale dei costi supplementari di
trasporto in cui è incorsa (fr. 11'850.–), come pure di non riconoscere alla
convenuta le spese sostenute per premontaggio (fr. 77'587.–). A torto.
Ancora
una volta l'appellante non si confronta minimamente con pertinenti considerazioni
del primo giudice – avvalorate dall'istruttoria – secondo cui AP 1 era a
conoscenza del premontaggio e non si è opposta al medesimo. Del resto, la
deposizione di __________ – responsabile della gestione dei contratti per conto
di __________, del cui gruppo fa parte AP 1 (act. IX, pag. 1 verso il mezzo) –
non permette equivoci sulla conoscenza che AP 1 aveva del premontaggio dei due
gruppi UHT in questione e che il medesimo era in atto. __________ attesta
infatti che non ha mai neppure sostenuto il contrario e che la dicitura “in
premontaggio”, sul doc. 44 – per altro da lui medesimo sottoscritto il 7 aprile
1997 – l'ha scritta di suo pugno sul documento (act. IX, pag. 5 verso l'alto,
con rif. al doc. 44). Non risulta dagli atti – né tantomeno l'appellante lo
indica – che AP 1 si sia opposta al premontaggio in atto, successivamente alla
sottoscrizione del rapporto di cui al doc. 44. Neppure risulta che una qualsivoglia
contestazione sia intervenuta a montaggio ormai eseguito; non si trova infatti
riscontro alcuno, in atti, di una opposizione di AP 1, alla comunicazione del 6
novembre 1998 della convenuta a AP 1, secondo cui “con il materiale già spedito
AO 1 ha anticipato il montaggio delle posizioni” in questione (doc. BB, pag. 3
verso il mezzo). Pretendere oggi, da parte di AP 1, che non vi fu da parte sua quantomeno
autorizzazione a simile modo di procedere, risulta decisamente fuori luogo. I
vantaggi di un montaggio eseguito in Italia piuttosto che in Siberia trovano
poi conferma nella perizia. Oltre ai maggiori costi lavorativi in Siberia –
rettamente evidenziati dal Pretore, con riferimento alla perizia (pag. 35 in basso) – il referto peritale ha infatti evidenziato che “il premontaggio eseguito in officina
ha sicuramente garantito un maggiore livello di qualità ed affidabilità”,
bilanciando “i maggiori oneri sostenuti” (perizia, pag. 36 in alto). Non essendovi motivo di scostarsi dagli accertamenti peritali, è escluso che si possa
parlare di “illazioni” dell'autorità giudicante in primo grado. L'appello,
nella misura in cui mira ad ottenere la rifusione del danno per il trasporto
dei due gruppi UHT premontati e a non riconoscere alla convenuta le spese
sostenute per premontaggio, si avvera pertanto, ancora una volta, infondato.
Considerandi
II. Sull'appello
adesivo
6.
AO 1 postula nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – la
reiezione integrale della petizione. Già si è detto che le considerazioni
dell'appellante adesiva AO 1 – esplicitate nelle osservazioni all'appello –
secondo cui “la convenuta non era in mora per la fornitura di materiali o
documentazione”, sono inconsistenti (cfr. sopra, consid. 2.1), come pure che le
considerazioni sulla (pretesa) mancata eccezione tempestiva dei difetti da
parte dell'attrice sono pretestuose e prive di significato (cfr. consid. 2.2).
Non avendo AO 1 dimostrato – con argomentazioni pertinenti e valide – le
pretese “incongruenze” della sentenza pretorile, si avvera superflua ogni
ulteriore considerazione sulla – per altro stringata e non ulteriormente
motivata (cfr. appello adesivo, punto 6 pag. 7) – richiesta di non riconoscere
nulla all'attrice e quindi di respingere integralmente la petizione. L'appello
adesivo, su questo punto cade pertanto nel vuoto.
AO 1
postula pure nuovamente, in questa sede – con appello adesivo – l'accoglimento
delle sue pretese riconvenzionali, quantificate in sede di conclusioni in fr.
235'415.–, con riferimento anche al mancato guadagno (cfr. act. XXVI, pag. 7 in basso). Il Pretore aveva respinto le pretese dell'attrice riconvenzionale evidenziando che
qualsiasi pretesa di AO 1 a titolo di mancato guadagno rappresentava una
classica posta di danno positivo, improponibile nel caso di specie. Il primo
giudice ha dunque riconosciuto a AO 1 unicamente i costi di premontaggio dei
due gruppi UHT – che ha rappresentato un lucro per AP 1, da compensarsi –
ritenendo di non doversi scostare dai costi indicati dal perito in fr.
77'587.–.
L'appellante
adesiva non si confronta minimamente con le predette considerazioni del
Pretore, limitandosi a riprodurre integralmente e quindi in modo irricevibile (cfr.
la costante giurisprudenza di questa Camera: da ultimo, sentenza 4 giugno 2009,
inc. 12.2008.102, consid. 2 e 3, confermata dal Tribunale federale, inc.
4A_332/2009) le considerazioni delle conclusioni (cfr. act. XXVI, punto n. 8
pag. 7-8, indentico al punto n. 6 pag. 8 dell'appello adesivo). AO 1, del
resto, non adduce alcun valido e stringente motivo che permetta a questa Camera
di scostarsi dalle conclusioni del perito sui costi del premontaggio (Cocchi-Trezzini, CPC-TI, m. 4 ad art.
253.
CPC). Anche su questo punto l'appello adesivo va dunque respinto.
III. Sull'appello
in relazione al riparto di TG, spese e ripetibili dell'azione principale
7.
AP 1 si aggrava anche contro la ripartizione di tassa giudiziaria, spese
e ripetibili dell'azione principale, accollate dal Pretore all'attrice nella
misura dei 6/7 in base alla soccombenza.
L'appellante sostiene che il primo giudice si sarebbe
inspiegabilmente “distanziato dal principio” riportato in Cocchi-Trezzini, CPC-TI App., m. 59 ad
art. 148 CPC, e, “invece di considerare le conclusioni delle parti per
l'assegnazione di tasse, spese e ripetibili”, si sarebbe “basato sulle domande
iniziali di causa”. Il primo giudice si sarebbe “dimenticato che, in pratica,
nessun atto istruttorio è stato svolto a riguardo delle poste di danno non
riproposte in sede conclusionale (costi per il riacquisto di tutti i macchinari
e gli impianti sprovvisti di documentazione tecnica e di certificati CEE e
costi per il trasporto aereo per supplire ai ritardi di AO 1)” (appello, pag.
12). L'appellante, invero, travisa palesemente il significato della massima
dottrinale in questione. Questa, in effetti – riferita a sentenze del Tribunale
federale – va interpretata nel senso che per determinare la parte soccombente
e, in tal caso, in quale misura, occorre fondarsi sulle richieste proposte
dalle parti con le domande della petizione, formulate a norma dell'art. 170
cpv. 1 lett. h CPC. Del resto, i medesimi autori menzionati dall'appellante
indicano che è sulla base del valore della lite – quantificato dalle domande di
petizione – che va operata la ripartizione di tasse, spese e ripetibili e non
sulla base dell'importo successivamente ridotto per tener conto dell'esito
dell'istruttoria di causa (Cocchi-Trezzini,
CPC-TI App., m. 20 ad art. 5 CPC). Il Tribunale federale, per altro, ha ammesso
la possibilità di presentare domande non cifrate nel caso in cui l'attore non
sia in grado di formularle, non disponendo di certe informazioni (DTF 123 III
140; Cocchi-Trezzini, CPC-TI App.,
nota 15 ad art. 5 CPC). Il fatto poi che che l'attore principale non abbia
formulato al perito quesiti riguardo al costo complessivo di impianti e
macchinari o del trasporto aereo, è privo di rilievo sulla ripartizione degli
oneri di causa. L'appello va pertanto respinto anche su questo punto.
IV. Sugli
oneri processuali
8.
Per i motivi che precedono, l'appello principale e l'appello
adesivo, nella misura in cui sono ricevibili, sono entrambi respinti. La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la rispettiva soccombenza e sono
calcolati: l'appello su un valore litigioso di fr. 126'953.– [fr. 31'795.–
(richiesta appello su azione principale fr. 219'395.– ./. decisione del Pretore
su azione principale fr. 187'600.–) + fr. 77'587.– (richiesta appello su
riconvenzionale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr.
77'587.–) + fr. 17'571.– (6/7 di fr. 20'500.– per tassa e spese di giustizia)]
e € 61'302.– (6/7 di € 71'520.– per costo della perizia); l'appello adesivo su
un valore litigioso di fr. 345'428.– [fr. 187'600.– (richiesta appello adesivo
su azione principale fr. 0.– ./. decisione del Pretore su azione principale fr.
187'600.–) + fr. 157'828.– (richiesta appello adesivo su riconvenzionale fr
235'415.– ./. decisione del Pretore su riconvenzionale fr. 77'587.–)].
Per i
quali motivi
richiamati
l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara
e pronuncia:
I. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 27 ottobre 2008 di
AP
1,
è
respinto.
II. Gli
oneri processuali inerenti l’appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 3'500.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
3'600.-
sono a carico
dell'appellante, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 6'000.- per
ripetibili.
III. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello adesivo
8.
dicembre 2008 di AO 1 è respinto.
IV. Gli oneri processuali
inerenti l’appello adesivo, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr.
5'000.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
5’100.-
sono a carico dell’appellante
adesiva, con l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 8'000.- per
ripetibili.
V. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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