12.2008.218
Legittimazione attiva - appalto - difetti - minor valore - caso fortuito
12 aprile 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.218
Data decisione, Autorità:
12.04.2010, IICCA
Titolo:
Legittimazione attiva - appalto - difetti - minor valore - caso fortuito
GARANZIA PER DIFETTI
LEGITTIMAZIONE ATTIVA
PERDITA O DISTRUZIONE DELL'OPERA
art. 367 CO
art. 368 CO
art. 376 CO
art. 97 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.218
Lugano
12 aprile
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.1997.49
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 promossa con petizione 23
gennaio 1997 da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
rappr. dall' RA
1
chiedente la condanna del convenuto al pagamento
dell’importo di fr. 40'324.30 oltre interessi, nonché l'iscrizione definitiva
dell'ipoteca legale degli artigiani a carico della particella no __________ RFD
di __________, domande alle quali il convenuto si è opposto, chiedendo in via
riconvenzionale la condanna dell'attore al pagamento di un importo imprecisato,
quantificato in sede di conclusioni in fr. 90'966.40;
domande sulle quali il Pretore si è pronunciato con
sentenza 29 settembre 2008 accogliendo la petizione limitatamente a fr.
12'406.90 e respingendo la domanda riconvenzionale;
appellante il convenuto che con atto d’appello 28
ottobre 2008 chiede che sia accertata la carenza di legittimazione attiva
dell'attore, rispettivamente la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione e accogliere la domanda riconvenzionale per fr.
61'807.- oltre accessori, postulando in via subordinata che, previa assunzione
di prove in appello, la controparte sia condannata a versargli una somma di fr.
50'000.-;
mentre l'attore, il 9 dicembre 2008 postula la reiezione
dell’appello e, con appello adesivo - del quale controparte chiede la reiezione
con osservazioni 21 gennaio 2009 - chiede la riforma del giudizio di primo
grado nel senso di accogliere la petizione per l'importo di fr. 19'370.90;
letti ed esaminati gli atti e i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: 1. In
data 6 ottobre 1995 S__________ e AP 1 hanno concluso con AO 1, titolare
dell'omonima ditta individuale, un contratto d'appalto per l'esecuzione delle
opere da gessatore, e meglio per l'esecuzione di un cappotto esterno per due
case monofamigliari al mappale 783 (in seguito mappali __________ e __________)
RF di __________. La mercede, indicata a corpo, è stata concordata in fr.
42'000.-. Il medesimo giorno, AP 1 ha incaricato AO 1 dell'esecuzione delle
opere da gessatore all'interno della casa, per un prezzo di fr. 8'551.95 "con
riserva dopo rilevamento misure (mq/ml) e lavori precedentemente eseguiti".
Il 24
gennaio 1996 AO 1 ha inviato a AP 1 una fattura di fr. 61'824.30 per i lavori
di cui trattasi e per altre opere asseritamente commissionategli. Dedotti
acconti per fr. 21'500.-, rimaneva quindi un saldo di fr. 40'324.30, per il
quale l'attore ha chiesto e ottenuto l'iscrizione di un'ipoteca legale
provvisoria a carico del fondo del convenuto.
2. Con
petizione 23 gennaio 1997 AO 1 ha chiesto la condanna del convenuto al
pagamento dell’importo di fr. 40'324.30 oltre interessi, nonché l'iscrizione
definitiva dell'ipoteca legale degli artigiani. L'attore ha dapprima rilevato
che con AP 1 e S__________ AP 1 era stato stipulato un unico contratto
d'appalto per l'esecuzione di un cappotto per ambedue le case. Oltre all'isolazione
delle facciate, per le quali era stata stabilita una mercede a corpo, egli
sostiene di aver eseguito opere interne da gessatore - preventivate in fr.
8'551.95 ma da fatturare a misura - per un totale di fr. 20'115.20, ma anche
ulteriori lavori, fatturati a regia, per un totale di fr. 9'817.50, oltre a
opere di scavo e sgombero materiale per fr. 5'400.-, richiestigli dal
committente.
3. Con
risposta 11 marzo 1997 il convenuto ha chiesto la reiezione della petizione,
sollevando avantutto l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore
perché i lavori erano stati eseguiti da un'altra impresa, e meglio dalla R__________
& __________ di __________. Nel merito rileva che per il cappotto isolante
era stata pattuita una mercede a corpo - quindi non suscettibile di aumento -
di fr. 42'000.- per entrambe le case, ritenuto comunque che dovevano essere
impiegati i materiali indicati nell'offerta. A dipendenza dell'uso di materiali
scadenti o comunque di qualità inferiore, anche la mercede va ridotta di
conseguenza. Inoltre il contratto non è stato adempiuto, l'attore avendo omesso
di consegnare una garanzia per i lavori della durata di due anni, sicché
perlomeno l'ultimo terzo della mercede, da pagare dopo 30 giorni dalla fattura,
nemmeno è esigibile. L'opera eseguita è poi, a suo dire, difettosa, cosa questa
tempestivamente notificata alla controparte. Per quanto concerne i lavori a
regia, contesta tutto quanto eseguito, in parte perché trattasi di lavori già
compresi nella mercede a corpo, in parte perché non eseguiti o comunque non
commissionati dal convenuto. Inoltre la maggior parte dei bollettini a regia è
firmata da AP 1, fratello del convenuto, che non agiva quale rappresentante del
committente. In merito ai lavori di scavo, ne contesta l'entità, rilevando che
comunque non sono stati eseguiti dall'attore che quindi non ne può pretendere
il pagamento. Per quanto riguarda i lavori da gessatore eseguiti all'interno
dell'immobile, rileva che l'offerta indicava un importo di fr. 8'551.95 sulla
base di misure arrotondate per eccesso e di conseguenza era suscettibile di
diminuire, ma non di aumentare. Con la domanda riconvenzionale il convenuto
chiede il risarcimento per il minor valore dell'opera dovuto ai difetti e ai
danni inerenti i vizi dell'opera, per la sostituzione delle tegole imbrattate,
per la pulizia del cantiere e per i costi supplementari per interessi ipotecari
derivati dall'impossibilità di consolidare il credito di costruzione, tutti
importi da quantificare tramite perizia. Inoltre chiede il risarcimento dei costi
sostenuti per far riparare i difetti da altri artigiani (fr. 1'830.-) e delle
spese relative alla procedura di iscrizione dell'ipoteca legale.
4. Con
la replica l'attore ha contestato le allegazioni del convenuto, segnatamente
l'eccezione di carenza di legittimazione attiva, rilevando che l'impresa di
costruzioni R__________ __________ ha eseguito i lavori in veste di
subappaltante. Contesta poi l'esistenza di danni o difetti, ed eccepisce la
tardività della notifica dei difetti, peraltro neppure conforme ai requisiti
minimi di legge, in quanto non sostanziati. Chiede poi la reiezione della
domanda riconvenzionale, negando l'esistenza di un minor valore e di difetti,
contestando le diverse voci componenti il preteso danno.
Con gli ulteriori allegati le parti hanno confermato le rispettive
domande.
In
sede di conclusioni la parte attrice ha ridotto la propria pretesa a fr.
37'364.90, e chiesto nel contempo le reiezione della domanda riconvenzionale.
Il convenuto ha a sua volta chiesto la reiezione della petizione, quantificando
la domanda riconvenzionale in fr. 90'966.40.
5. Con sentenza 29 settembre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto la
petizione, condannando il convenuto a versare all'attore l’importo di fr. 12'406.90
oltre accessori, respingendo per contro la domanda riconvenzionale.
6. Con appello 28 ottobre 2008 il convenuto postula la riforma del
giudizio di prima istanza nel senso di respingere
integralmente la petizione e accogliere la domanda
riconvenzionale per l'importo di fr. 61'807.90 oltre accessori.
Con osservazioni 9 dicembre 2008 l’appellato postula la reiezione del
gravame e con appello adesivo chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione per fr. 19'370.90.
Considerato
7. La
legittimazione attiva, ossia la posizione della parte che ha la titolarità del
diritto fatto valere in causa, non rappresenta un presupposto processuale ma è
invece un elemento del diritto sostanziale, che impone un giudizio di merito.
Trattandosi di un requisito per la proponibilità materiale dell'azione, e
quindi questione di diritto federale, il suo esame dev'essere effettuato
d'ufficio (DTF 96 II 119; Ottaviani,
Le parti nel processo civile ticinese, Zurigo 1989, p. 17 e seg.; Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 1 seg. ad
art. 97; per tante II CCA 3 dicembre 1998 inc. 12.98.169, 6 novembre 2003 inc.
n. 12.2002.207), così che l'invocazione del relativo vizio può essere
effettuata in qualunque stadio della causa. Quando il processo è retto dalla
massima dispositiva, il giudice deve però fondare il proprio giudizio sui fatti
allegati dalle parti e accertati, senza indagare d'ufficio alla ricerca di
fatti atti a mettere in dubbio la legittimazione che una parte ha omesso di
allegare (Ott, Die unbestrittene
Sachlegitimation, in SJZ 1982, pag. 17 segg.).
7.1 Il convenuto ha sollevato, all'udienza del 10 maggio 2005, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'attore (act. XXXXVI). Egli ha sostenuto
che, al momento della costituzione della P__________ __________, AO 1 le aveva
ceduto il credito oggetto di causa quale apporto e di conseguenza già al
momento dell'inoltro della petizione AO 1 non ne era quindi più titolare. Una
successiva retrocessione del credito sarebbe poi da considerare nulla perché
costituirebbe un inammissibile contrarre con sé stessi a danno della società.
L'attore ha postulato la reiezione dell'eccezione, rilevandone la tardività,
ciò considerato che i fatti a sostegno della stessa avrebbero dovuto essere
addotti già con gli allegati di causa, cosa non avvenuta. Per il resto rileva
che la cessione della pretesa di cui trattasi dalla P__________ __________ a AO
1 era avvenuta prima dell'introduzione della causa e non vi sono ragioni per
considerarla nulla (act. XXXXIX). Con scritto 10 gennaio 2006 il convenuto ha
quindi ritirato l'eccezione. Con decreto 12 marzo 2006 il Pretore ha dato atto
del ritiro dell'eccezione (act. LIV).
7.2 Con
l'appello di cui trattasi l'appellante solleva nuovamente l'eccezione di
carenza di legittimazione attiva, riproponendo la nullità della cessione,
argomentando questa volta che la stessa sarebbe nulla perché non accettata dal
cessionario.
Se
non che, la questione è già stata definitivamente risolta in prima istanza: a
seguito dell'eccezione sollevata dal convenuto, la questione della
legittimazione attiva è stata oggetto di discussione, al termine della quale la
convenuta ha rinunciato all'eccezione stessa, riconoscendo all'attore la titolarità
della pretesa fatta valere. La questione non può quindi più essere rimessa in
discussione in questa sede. L'atto esplicito di desistenza in merito
all'eccezione costituisce di fatto contemporaneamente acquiescenza sulla
questione della legittimazione e come tale ha forza di cosa giudicata (art. 352
cpv. 1 CPC). A prescindere da ciò, la pretesa mancata accettazione della
cessione da parte del cessionario - argomento invero proposto non senza
leggerezza se solo si considera che è il cessionario medesimo ad aver fatto
valere in giudizio proprio la pretesa cedutagli - è un fatto nuovo, sollevato
per la prima volta in sede d'appello, e come tale irricevibile (art. 321 CPC).
8. Il
Pretore ha accertato che l'attore ha diritto a una mercede complessiva di fr. 44'404.60
(più IVA al 6.5 %), di cui fr. 19’710.30 per le opere da gessatore per il
cappotto esterno, fr. 13'218.80 per i lavori da gessatore interni, fr. 6'067.50
per lavori a regia e fr. 5'400.- per lavori di scavo. Considerati gli acconti
ricevuti, il saldo a favore dell'attore risulta di fr. 25'790.90. L'appellante,
in luogo di confrontarsi criticamente con la sentenza impugnata, sembra
ignorarne le motivazioni, limitandosi a indicare talune voci della fattura di
controparte di cui chiede lo stralcio, senza però alcun riferimento a quanto
deciso dal Pretore. Salvo alcune eccezioni, di cui si dirà più oltre, non è
quindi possibile comprendere se e quali importi contesta e per quali motivi, e
non se ne evince una critica degli accertamenti contenuti nel giudizio
impugnato, sicché l'appello si rivela in gran parte irricevibile.
.
8.1 Per
quanto concerne i lavori interni, il Pretore, rilevato che vi era un preventivo
di fr. 8'030.- e una fattura finale di fr. 20'115.20, ha ritenuto in parte non
provati i quantitativi esposti nella fattura e ha quindi riconosciuto l'importo
di fr. 13'218.80, di cui fr. 12'400.- per l'esecuzione dei gessi, fr. 400.- per
il taglio svedese, fr. 268.80 per i paraspigoli e fr. 150.- per la rete. Su
questi accertamenti l'appello non contiene critiche ai puntuali accertamenti
della sentenza impugnata.
8.2 In merito ai lavori supplementari, il Pretore ha ammesso un importo
totale di fr. 6’067.50, considerando che la firma dei bollettini di regia
attestava l'esecuzione dei lavori di cui trattasi. Anche in questo caso
l'appello è privo di riferimenti concreti alla sentenza: gli importi indicati
dall'appellante e di cui chiede lo stralcio neppure coincidono con quelli ammessi
con il giudizio impugnato, con le cui motivazioni egli neppure si confronta,
neppure specificando per quale motivo il giudizio con cui il Pretore ha ammesso
le singole posizioni sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad
art. 309).
Nella
misura in cui l'appellante contesta l'esistenza di un contratto d'appalto
relativamente a queste opere, si rileva che il Pretore ne ha accertato
l'esecuzione, confermata dai relativi bollettini firmati dal convenuto o dal di
lui fratello S__________ __________ che agiva anche a suo nome. Incontestata
l'avvenuta conferma dell'esecuzione dei lavori, sostenere ora che non v'era
contratto, quando l'esecuzione dei lavori è stata non solo tollerata ma
addirittura confermata dall'attore appare al limite del pretesto. Per quanto
riguarda l'esecuzione dei lavori da parte di terzi, l'esistenza di un contratto
di subappalto è confermata dal teste S__________ __________, il quale ha
affermato di aver lavorato sul cantiere dei signori AP 1 a __________ per l'impresa AO 1 (verbale 9 febbraio 1998). Circa l'argomento che AO 1 non avrebbe
potuto subappaltare tali lavori, trattasi di argomento nuovo, sollevato per
prima volta in sede d'appello e coma tale irricevibile (art. 321 CPC). Nella
misura in cui l'appellante sostiene che parte dei lavori già erano compresi nei
lavori per i quali era stata stabilita una mercede a corpo, l'appellante non
sostanzia in alcun modo né prova tale circostanza. Su questo punto l'appello è
respinto.
8.3 Il
Pretore ha riconosciuto l'importo di fr. 5'400.- per i lavori di scavo,
rilevando che non era contestato che fossero stati richiesti dal convenuto e
irrilevante essendo che non siano stati eseguiti dall'attore ma da terzi ai
quali egli aveva subappaltato i lavori. L'appellante censura la sentenza
impugnata adducendo che, contrariamente a quanto ritenuto, le contestazioni
erano state sollevate tanto per quanto concerne l'esecuzione dei lavori da
parte dell'attore, quanto in merito alla loro consistenza e rimunerazione. Vero
è che con la risposta di causa il convenuto aveva sollevato due contestazioni,
l'una relativa ai quantitativi , l'altra dovuta al fatto che il lavoro non era
stato eseguito dall'attore (risposta 11 marzo 1997, pag. 3). L'opposizione è
però al limite del pretesto, quando solo si pensi che, con scritto 2 gennaio
1996 alla controparte, l'appellante dava atto dell'esecuzione di tale lavoro,
ma ne subordinava il pagamento a una dichiarazione della ditta R__________ __________
di __________ , la quale aveva eseguito materialmente i lavori, "… che
comprova che i signori AP 1 sono liberi da ogni pretesa di rivalsa nei nostri
confronti" (doc. T).
9. Resta
da esaminare la questione del minor valore dell'opera dovuto all'esistenza di
difetti che, a mente dell'appellante, non solo azzera il credito dell'attore,
ma determina un credito a suo favore, che fa valere in via riconvenzionale.
Fatti
I diritti
del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO
che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera,
postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno
(art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire
la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora, se ciò non
cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita
dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.
2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1
CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di
appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF
98 II 122) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche
obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle
prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa
indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave
da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più
equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda
eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non
propone invece la rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare
l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.
Di
principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa
offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si
tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione
relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in
linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate
(DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835).
9.1 Il
Pretore ha accertato l'esistenza di alcuni difetti dell'opera in relazione al
cappotto esterno. Un difetto consiste nell'esecuzione non corretta del raccordo
tra parete e terreno, la cui sistemazione comporta un costo di fr. 10'000.-,
posto a carico dell'attore e qui non più oggetto di contestazione. Un altro
difetto concerne invece l'intonaco di finitura della facciata, danneggiato
dalla pioggia subito dopo l'esecuzione, quando il materiale di finitura non era
ancora perfettamente ancorato al fondo (perizia 12 gennaio 1999, pag. 8),
nonché da azioni meccaniche. Le relative spese di riparazione non sono state
poste a carico dell'attore, mancando la prova che tali difetti siano imputabili
all'attore, ciò sulla scorta delle conclusioni del perito, il quale aveva
rilevato che i problemi sorti potevano essere riconducibili anche al tempo
trascorso e a altri fattori (perizia 12 gennaio 1999. pag. 11).
9.2 L'appellante
censura la decisione impugnata, sostenendo che la facciata dev'essere rifatta,
e di conseguenza l'importo di fr. 21'000.- per l'esecuzione della facciata non
può essere riconosciuto. Questo modo di procedere non è ammissibile,
considerato che sin dall'inizio l'appellante aveva esplicitamente optato per il
risarcimento del minor valore (risposta 11 marzo 1997, pag. 2 i.f.), mentre ora
di fatto ne propone la ricusa. Comunque, il Pretore ha accertato che non è
necessario il rifacimento di tutta l'opera, essendo sufficiente procedere alla
sua riparazione, che consiste nel completare a regola d'arte il raccordo con il
terreno, sicché le premessa per la ricusa dell'intera opera neppure sono
verificate. A questo accertamento l'appellante si limita a contrapporre la
propria opinione personale, ciò che non è evidentemente atto a contrastare le
risultanze della perizia.
9.3 L'appellante
sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il difetto
dell'intonaco della facciata va posto a carico dell'appaltatore. Considerato
che in questa sede non sono più controversi né l'esistenza né l'ammontare di
tale danno, rimane unicamente da esaminare chi se ne debba far carico.
L’art.
367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve
verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne
all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la
consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che
siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i
difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Se prima della consegna al committente
l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la
mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il
committente fosse in mora a riceverla (art. 376 cpv. 1 CO). Nel caso invece in
cui l'opera non perisca ma sia solo danneggiata prima della consegna al
committente, si applicano in primis gli art. 367 seg. CO che disciplinano la
garanzia per difetti, completandoli con l'art. 376 CO che in questi casi è da
applicare per analogia (Gauch, op. cit, no 2411). Di conseguenza, fino alla consegna l’opera rimane
sotto la responsabilità dell’appaltatrice (Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed., n.
4036 pag. 590), che ne risponde, avendo l’obbligo di prendere tutte le misure
per conservarla (Tercier, op. cit., n. 4039 pag. 591).
9.4 Dall'istruttoria
risulta unicamente che il deterioramento della facciata, riconducibile alla
pioggia che ha dilavato la facciata, è avvenuto quando il materiale di finitura
applicato alla facciata ancora non era ben ancorato. In siffatta situazione è
da ritenere che al momento del danneggiamento l'opera non poteva ancora
considerarsi terminata. Di conseguenza è l'appaltatore a dover sopportare le
conseguenze dell'evento dannoso, perché spettava al medesimo adottare le dovute
misure di protezione dell'opera. L'appellata adduce invero che il deterioramento
sarebbe successivo alla consegna dell'opera e quando la responsabilità già era
passata al committente. A prescindere dalla tardività di tale affermazione, tale
argomento essendo stato addotto per la prima volta con le osservazioni
all'appello - ciò in contrasto con l'art. 321 CPC che esclude la possibilità di
addurre fatti nuovi in appello - l'attore non prova di aver consegnato l'opera
prima che fosse danneggiata dalle intemperie, e neppure indica quando la
consegna sarebbe avvenuta. Di conseguenza, i costi per il ripristino della
facciata, quantificati dal perito in fr. 15'200.- sono posti a suo carico. Diversa
è invece la situazione in merito alla sistemazione dei difetti per
danneggiamenti meccanici. Il Pretore ha infatti rilevato che non è provato che
gli stessi siano stati causati dall'appellato, né l'appellante ha portato
elementi dai quali sia possibile dedurre il contrario.
.
9.5 In
relazione ai lavori da gessatore all'interno della casa, il Pretore ha rilevato
che non potevano essere imputati all'attore. Ciò peraltro risulta chiaramente
dalla perizia giudiziaria, avendo il perito ricondotto i difetti al sistema di
costruzione a elementi, non di pertinenza dell'attore (perizia pag. 9).
L'appellante si limita a addurre che "anche in questo caso ex art. 367s CO
la responsabilità ricade totalmente sull'attore" senza nemmeno
confrontarsi con le spiegazioni della sentenza impugnata. Su questo punto
l'appello è quindi irricevibile.
10. Il
danno di fr. 25'200.- quale tasso supplementare per il mancato consolidamento
del debito di costruzione in ipoteca non è stato ammesso dal Pretore il quale
ha evidenziato che il convenuto avrebbe potuto risolvere il problema del
consolidamento prestando una garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale. Ancora
una volta l'appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore sicché
anche su questo punto l'appello è irricevibile.
11. Per
quanto concerne le domande, formulate in via subordinata, di procedere alla
nomina di un nuovo perito, rispettivamente di assumere agli atti il preventivo
di spesa del laboratorio E__________,
le stesse
sono prive di motivazione e quindi irricevibili (art. 309 CPC). Non si può
comunque non rilevare che, seppure nel proprio referto il perito non ha
risposto compiutamente a parte delle domande, ciò è dovuto al fatto che una
risposta completa era possibile solo procedendo a costosi sondaggi. Alle
domande di completamento, intese a completare il quadro della situazione, il
convenuto ha rinunciato, considerati gli alti costi che avrebbe comportato.
Certo, egli adduce che altri sarebbero stati in grado di eseguire il
complemento di perizia con costi minori. Se non che, il preventivo allestito
dall'E__________, di cui ha chiesto al Pretore l'acquisizione agli atti, non è
paragonabile a quello allestito dall'arch. __________, avendo solo valore
indicativo e essendo limitato all'esame solo di una parte delle problematiche
litigiose.
12. Per i
motivi che precedono, l'appello è accolto limitatamente all'importo di fr.
15'200.- per il rifacimento della facciata. Di conseguenza all'appellante
possono essere riconosciuti quale minor valore per difetti e per risarcimento
danni di fr. 28'584.- (fr. 13'384.- riconosciuti dal Pretore e fr. 15'200.- per
il rifacimento della facciata). Quest'importo estingue per compensazione il
saldo ancora dovuto all'attore di fr. 25'790.90.
13. Il
Pretore ha respinto la richiesta dell'attore di riconoscere l'importo di fr.
3'620.- per l'esecuzione di vari lavori, elencato nel bollettino no 8, con la
motivazione che, a fronte delle contestazioni sollevate, non v'era la prova che
i lavori erano stati ordinati e riconosciuti dal convenuto. Con l'appello
adesivo l'attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscere
anche quest'importo. A ragione: contrariamente a quanto ritenuto dal primo
giudice, in sede di conclusioni il convenuto non solo ha abbandonato la
contestazione in merito a questi lavori, ma ha riconosciuto il relativo costo
di fr. 3'620.-, compensandolo con il danno totale alle facciate esterne
(conclusioni 22 maggio 2006, pag. 2), tanto che non li ha più indicati
nell'elenco dei lavori non eseguiti (conclusioni pag. 4,5). L'appello adesivo
merita pertanto accoglimento.
14. In
conclusione, in accoglimento dell'appello adesivo la mercede residua cui ha
diritto l'attore è determinata in fr. 50'910.90 (fr. 47'290.90 + fr. 3'620.-)
e di conseguenza, dedotto l'acconto di fr. 21'500.-, la mercede residua è di
fr. 29'410.90. Operando la compensazione con il minor valore per difetti e per
risarcimento danni che, in parziale accoglimento dell'appello, è determinato in
fr. 28'584.-, l'importo dovuto all'attore si riduce a fr. 826.90. Tassa di
giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
pronuncia: I. L'appello 28 ottobre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto e l'appello
adesivo 9 dicembre 2008 di AO 1 è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 settembre 2008 della Pretura di Lugano, sezione 2, è
riformata come segue:
1. La petizione 23 gennaio 1997 è parzialmente
accolta e di conseguenza
1.1
AP 1, __________, è condannato a pagare AO 1, __________, fr. 826.90 più
interessi al 5 % dal 19 febbraio 1996.
1.2 L'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori già iscritta in via provvisoria con decisioni 20
febbraio e 21 novembre 1996 a carico della particella v.n__________ ora n. __________
RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________, è confermata in via
definitiva limitatamente all'importo di fr. 826.90 più interessi al 5 % dal 19
febbraio 1996.
2. La
tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese, da anticipare come di
rito, sono a carico dell'attore per 39/40 e a carico del convenuto per 1/40.
L'attore rifonderà al convenuto fr. 5'000.- per ripetibili ridotte.
3.
Invariato.
4. Invariato
5.
Invariato
Considerandi
II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'900.-
b)
spese fr.
100.
-
totale fr.
2'000.-
anticipate
dall'appellante, sono poste a suo carico in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico di
AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2'800.- per ripetibili.
III. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 550.-
b)
spese fr.
50.
-
totale fr.
600.
-
anticipate
dall'appellante adesivo, sono poste a carico di AP 1, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia
civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle
cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso
ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di
locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è
ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza
fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.
74.
cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile
proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale
(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un
ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare
entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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