Lexipedia

Decisione

12.2008.218

Legittimazione attiva - appalto - difetti - minor valore - caso fortuito

12 aprile 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I diritti

del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO

che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera,

postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno

(art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire

la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora, se ciò non

cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita

dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.

2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1

CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di

appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF

98 II 122) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche

obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle

prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa

indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave

da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più

equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda

eventualità, quella governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non

propone invece la rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare

l’aggiudicazione di uno dei diritti ivi contemplati.

Di

principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa

offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si

tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione

relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in

linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate

(DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835).

9.1 Il

Pretore ha accertato l'esistenza di alcuni difetti dell'opera in relazione al

cappotto esterno. Un difetto consiste nell'esecuzione non corretta del raccordo

tra parete e terreno, la cui sistemazione comporta un costo di fr. 10'000.-,

posto a carico dell'attore e qui non più oggetto di contestazione. Un altro

difetto concerne invece l'intonaco di finitura della facciata, danneggiato

dalla pioggia subito dopo l'esecuzione, quando il materiale di finitura non era

ancora perfettamente ancorato al fondo (perizia 12 gennaio 1999, pag. 8),

nonché da azioni meccaniche. Le relative spese di riparazione non sono state

poste a carico dell'attore, mancando la prova che tali difetti siano imputabili

all'attore, ciò sulla scorta delle conclusioni del perito, il quale aveva

rilevato che i problemi sorti potevano essere riconducibili anche al tempo

trascorso e a altri fattori (perizia 12 gennaio 1999. pag. 11).

9.2 L'appellante

censura la decisione impugnata, sostenendo che la facciata dev'essere rifatta,

e di conseguenza l'importo di fr. 21'000.- per l'esecuzione della facciata non

può essere riconosciuto. Questo modo di procedere non è ammissibile,

considerato che sin dall'inizio l'appellante aveva esplicitamente optato per il

risarcimento del minor valore (risposta 11 marzo 1997, pag. 2 i.f.), mentre ora

di fatto ne propone la ricusa. Comunque, il Pretore ha accertato che non è

necessario il rifacimento di tutta l'opera, essendo sufficiente procedere alla

sua riparazione, che consiste nel completare a regola d'arte il raccordo con il

terreno, sicché le premessa per la ricusa dell'intera opera neppure sono

verificate. A questo accertamento l'appellante si limita a contrapporre la

propria opinione personale, ciò che non è evidentemente atto a contrastare le

risultanze della perizia.

9.3 L'appellante

sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, il difetto

dell'intonaco della facciata va posto a carico dell'appaltatore. Considerato

che in questa sede non sono più controversi né l'esistenza né l'ammontare di

tale danno, rimane unicamente da esaminare chi se ne debba far carico.

L’art.

367 CO dispone che, consegnata l’opera al committente, questi la deve

verificare appena lo consenta l’ordinario corso degli affari e segnalarne

all’appaltatore i difetti. Qualora i difetti si manifestino solo dopo la

consegna, il committente è tenuto a darne avviso all’appaltatore tosto che

siano stati scoperti, altrimenti l’opera si ritiene approvata nonostante i

difetti stessi (art. 370 cpv. 3 CO). Se prima della consegna al committente

l'opera perisce per caso fortuito, l'appaltatore non può pretendere né la

mercede del suo lavoro, né il rimborso delle sue spese, a meno che il

committente fosse in mora a riceverla (art. 376 cpv. 1 CO). Nel caso invece in

cui l'opera non perisca ma sia solo danneggiata prima della consegna al

committente, si applicano in primis gli art. 367 seg. CO che disciplinano la

garanzia per difetti, completandoli con l'art. 376 CO che in questi casi è da

applicare per analogia (Gauch, op. cit, no 2411). Di conseguenza, fino alla consegna l’opera rimane

sotto la responsabilità dell’appaltatrice (Tercier, Les contrats

spéciaux, 3a ed., n.

4036 pag. 590), che ne risponde, avendo l’obbligo di prendere tutte le misure

per conservarla (Tercier, op. cit., n. 4039 pag. 591).

9.4 Dall'istruttoria

risulta unicamente che il deterioramento della facciata, riconducibile alla

pioggia che ha dilavato la facciata, è avvenuto quando il materiale di finitura

applicato alla facciata ancora non era ben ancorato. In siffatta situazione è

da ritenere che al momento del danneggiamento l'opera non poteva ancora

considerarsi terminata. Di conseguenza è l'appaltatore a dover sopportare le

conseguenze dell'evento dannoso, perché spettava al medesimo adottare le dovute

misure di protezione dell'opera. L'appellata adduce invero che il deterioramento

sarebbe successivo alla consegna dell'opera e quando la responsabilità già era

passata al committente. A prescindere dalla tardività di tale affermazione, tale

argomento essendo stato addotto per la prima volta con le osservazioni

all'appello - ciò in contrasto con l'art. 321 CPC che esclude la possibilità di

addurre fatti nuovi in appello - l'attore non prova di aver consegnato l'opera

prima che fosse danneggiata dalle intemperie, e neppure indica quando la

consegna sarebbe avvenuta. Di conseguenza, i costi per il ripristino della

facciata, quantificati dal perito in fr. 15'200.- sono posti a suo carico. Diversa

è invece la situazione in merito alla sistemazione dei difetti per

danneggiamenti meccanici. Il Pretore ha infatti rilevato che non è provato che

gli stessi siano stati causati dall'appellato, né l'appellante ha portato

elementi dai quali sia possibile dedurre il contrario.

.

9.5 In

relazione ai lavori da gessatore all'interno della casa, il Pretore ha rilevato

che non potevano essere imputati all'attore. Ciò peraltro risulta chiaramente

dalla perizia giudiziaria, avendo il perito ricondotto i difetti al sistema di

costruzione a elementi, non di pertinenza dell'attore (perizia pag. 9).

L'appellante si limita a addurre che "anche in questo caso ex art. 367s CO

la responsabilità ricade totalmente sull'attore" senza nemmeno

confrontarsi con le spiegazioni della sentenza impugnata. Su questo punto

l'appello è quindi irricevibile.

10. Il

danno di fr. 25'200.- quale tasso supplementare per il mancato consolidamento

del debito di costruzione in ipoteca non è stato ammesso dal Pretore il quale

ha evidenziato che il convenuto avrebbe potuto risolvere il problema del

consolidamento prestando una garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale. Ancora

una volta l'appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore sicché

anche su questo punto l'appello è irricevibile.

11. Per

quanto concerne le domande, formulate in via subordinata, di procedere alla

nomina di un nuovo perito, rispettivamente di assumere agli atti il preventivo

di spesa del laboratorio E__________,

le stesse

sono prive di motivazione e quindi irricevibili (art. 309 CPC). Non si può

comunque non rilevare che, seppure nel proprio referto il perito non ha

risposto compiutamente a parte delle domande, ciò è dovuto al fatto che una

risposta completa era possibile solo procedendo a costosi sondaggi. Alle

domande di completamento, intese a completare il quadro della situazione, il

convenuto ha rinunciato, considerati gli alti costi che avrebbe comportato.

Certo, egli adduce che altri sarebbero stati in grado di eseguire il

complemento di perizia con costi minori. Se non che, il preventivo allestito

dall'E__________, di cui ha chiesto al Pretore l'acquisizione agli atti, non è

paragonabile a quello allestito dall'arch. __________, avendo solo valore

indicativo e essendo limitato all'esame solo di una parte delle problematiche

litigiose.

12. Per i

motivi che precedono, l'appello è accolto limitatamente all'importo di fr.

15'200.- per il rifacimento della facciata. Di conseguenza all'appellante

possono essere riconosciuti quale minor valore per difetti e per risarcimento

danni di fr. 28'584.- (fr. 13'384.- riconosciuti dal Pretore e fr. 15'200.- per

il rifacimento della facciata). Quest'importo estingue per compensazione il

saldo ancora dovuto all'attore di fr. 25'790.90.

13. Il

Pretore ha respinto la richiesta dell'attore di riconoscere l'importo di fr.

3'620.- per l'esecuzione di vari lavori, elencato nel bollettino no 8, con la

motivazione che, a fronte delle contestazioni sollevate, non v'era la prova che

i lavori erano stati ordinati e riconosciuti dal convenuto. Con l'appello

adesivo l'attore postula la riforma del giudizio impugnato nel senso di riconoscere

anche quest'importo. A ragione: contrariamente a quanto ritenuto dal primo

giudice, in sede di conclusioni il convenuto non solo ha abbandonato la

contestazione in merito a questi lavori, ma ha riconosciuto il relativo costo

di fr. 3'620.-, compensandolo con il danno totale alle facciate esterne

(conclusioni 22 maggio 2006, pag. 2), tanto che non li ha più indicati

nell'elenco dei lavori non eseguiti (conclusioni pag. 4,5). L'appello adesivo

merita pertanto accoglimento.

14. In

conclusione, in accoglimento dell'appello adesivo la mercede residua cui ha

diritto l'attore è determinata in fr. 50'910.90 (fr. 47'290.90 + fr. 3'620.-)

e di conseguenza, dedotto l'acconto di fr. 21'500.-, la mercede residua è di

fr. 29'410.90. Operando la compensazione con il minor valore per difetti e per

risarcimento danni che, in parziale accoglimento dell'appello, è determinato in

fr. 28'584.-, l'importo dovuto all'attore si riduce a fr. 826.90. Tassa di

giustizia, spese e ripetibili delle due sedi seguono la soccombenza (art. 148

CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: I. L'appello 28 ottobre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto e l'appello

adesivo 9 dicembre 2008 di AO 1 è accolto.

Di

conseguenza la sentenza 29 settembre 2008 della Pretura di Lugano, sezione 2, è

riformata come segue:

1. La petizione 23 gennaio 1997 è parzialmente

accolta e di conseguenza

1.1

AP 1, __________, è condannato a pagare AO 1, __________, fr. 826.90 più

interessi al 5 % dal 19 febbraio 1996.

1.2 L'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori già iscritta in via provvisoria con decisioni 20

febbraio e 21 novembre 1996 a carico della particella v.n__________ ora n. __________

RFD di __________, di proprietà di AP 1, __________, è confermata in via

definitiva limitatamente all'importo di fr. 826.90 più interessi al 5 % dal 19

febbraio 1996.

2. La

tassa di giustizia di complessivi fr. 1'800.- e le spese, da anticipare come di

rito, sono a carico dell'attore per 39/40 e a carico del convenuto per 1/40.

L'attore rifonderà al convenuto fr. 5'000.- per ripetibili ridotte.

3.

Invariato.

4. Invariato

5.

Invariato

Considerandi

II. Gli oneri processuali dell’appello principale, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'900.-

b)

spese fr.

100.

-

totale fr.

2'000.-

anticipate

dall'appellante, sono poste a suo carico in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico di

AO 1, al quale l'appellante rifonderà fr. 2'800.- per ripetibili.

III. Gli oneri processuali dell’appello adesivo, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 550.-

b)

spese fr.

50.

-

totale fr.

600.

-

anticipate

dall'appellante adesivo, sono poste a carico di AP 1, con l'obbligo di

rifondere alla controparte fr. 400.- per ripetibili.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster