Lexipedia

Decisione

12.2008.219

Legittimazione attiva - appalto - difetti - minor valore

12 aprile 2010Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I diritti

del committente in caso di difetti dell’opera sono regolati dall’art. 368 CO

che, a seconda dei casi, permette all’interessato o di rifiutare l’opera,

postulando in caso di colpa dell’appaltatore anche il risarcimento del danno

(art. 368 cpv. 1 CO), oppure nel caso di difetti di minore entità, di diminuire

la mercede in proporzione al minor valore dell’opera, o ancora, se ciò non

cagioni all’appaltatore spese esorbitanti, di chiedere la riparazione gratuita

dell’opera e, nel caso di colpa, anche il risarcimento dei danni (art. 368 cpv.

2 CO). Nella prima eventualità, vale a dire quella retta dall’art. 368 cpv. 1

CO, il committente tende alla rescissione ex tunc del contratto di

appalto in analogia con l’azione redibitoria di cui all’art. 205 cpv. 1 CO (DTF

98 II 122) con la logica conseguenza dell’estinzione delle reciproche

obbligazioni delle parti contraenti e dell’obbligo alla restituzione delle

prestazioni già effettuate. Come risulta dal testo della norma, premessa

indispensabile della ricusa dell’opera è l’esistenza di un difetto così grave

da renderla inservibile per il committente, o comunque tale da non poter più

equamente imporre al committente la sua accettazione (Gauch, Der Werkvertrag, 4a ed., n. 1488, 1556 e segg.). Nella seconda eventualità, quella

governata dall’art. 368 cpv. 2 CO, il committente non propone invece la

rescissione del contratto, limitandosi unicamente a postulare l’aggiudicazione

di uno dei diritti ivi contemplati.

Di

principio il committente è legato alla scelta di uno dei mezzi di difesa

offerti dalla legge, tosto che ne ha dato comunicazione all'appaltatore: si

tratta infatti di un diritto costitutivo unilaterale, per cui la dichiarazione

relativa al suo esercizio, in un senso o nell'altro, è irrevocabile e - in

linea di principio - implica la rinuncia definitiva alle alternative scartate

(DTF 116 II 311, 109 II 41, 107 II 108 e rif.; Rep. 1999, 215; Gauch, op. cit., n. 1581, 1688 e 1835).

9.1 Il Pretore ha accertato l'esistenza di alcuni difetti dell'opera

in relazione al cappotto esterno, consistente nell'esecuzione non corretta del

raccordo tra parete e terreno, la cui sistemazione comporta un costo di fr.

10'040.-, posto a carico dell'attore. Inoltre ha constatato difetti dovuti a

danneggiamenti meccanici, la cui riparazione a mente del perito comporta una

spesa di fr. 1'800.- (perizia pag. 7), che non sono però state poste a carico

dell'attore, mancando la prova che tali difetti siano imputabili all'attore,

ciò sulla scorta delle conclusioni del perito, il quale aveva rilevato che i

problemi sorti potevano essere riconducibili anche al tempo trascorso e a altri

fattori (perizia 12 gennaio 1999. pag. 11).

L'appellante

censura la decisione impugnata, sostenendo che la facciata dev'essere rifatta,

e di conseguenza l'importo di fr. 21'000.- per l'esecuzione della facciata non

può essere riconosciuto. Questo modo di procedere non è ammissibile,

considerato che sin dall'inizio l'appellante aveva esplicitamente optato per il

risarcimento del minor valore (risposta 11 marzo 1997, pag. 2 i.f.), mentre ora

di fatto ne propone la ricusa. Comunque, il Pretore ha accertato che non è

necessario il rifacimento di tutta l'opera, essendo sufficiente procedere alla

sua riparazione, che consiste nel completare a regola d'arte il raccordo con il

terreno, sicché le premessa per la ricusa dell'intera opera neppure sono

verificate. A questo accertamento l'appellante si limita a contrapporre la

propria opinione personale, ciò che non è evidentemente atto a contrastare le

risultanze della perizia.

9.2 In

relazione ai lavori da gessatore all'interno della casa, il Pretore ha rilevato

che non potevano essere imputati all'attore. Ciò peraltro risulta chiaramente

dalla perizia giudiziaria, avendo il perito ricondotto i difetti al sistema di

costruzione a elementi, non di pertinenza dell'attore (perizia pag. 9).

L'appellante si limita a addurre che "anche in questo caso ex art. 367s

Considerandi

CO la responsabilità ricade totalmente sull'attore" senza nemmeno

confrontarsi con le spiegazioni della sentenza impugnata. Su questo punto

l'appello è quindi irricevibile.

10.

Il

danno di fr. 25'200.- quale tasso supplementare per il mancato consolidamento

del debito di costruzione in ipoteca non è stato ammesso dal Pretore il quale

ha evidenziato che il convenuto avrebbe potuto risolvere il problema del

consolidamento prestando una garanzia sostitutiva dell'ipoteca legale. Ancora

una volta l'appellante non si confronta con le motivazioni del Pretore sicché anche

su questo punto l'appello è irricevibile.

11.

Per

quanto concerne le domande, formulate in via subordinata, di procedere alla

nomina di un nuovo perito, rispettivamente di assumere agli atti il preventivo

di spesa del laboratorio E__________, le stesse sono prive di motivazione e

quindi irricevibili (art. 309 CPC). Non si può comunque non rilevare che,

seppure nel proprio referto il perito non ha risposto compiutamente a parte

delle domande, ciò è dovuto al fatto che una risposta completa era possibile

solo procedendo a costosi sondaggi. Alle domande di completamento, intese a

completare il quadro della situazione, il convenuto ha rinunciato, considerati

gli alti costi che avrebbe comportato. Certo, egli adduce che altri sarebbero

stati in grado di eseguire il complemento di perizia con costi minori. Se non

che, il preventivo allestito dall'E__________, di cui ha chiesto al Pretore

l'acquisizione agli atti, non è paragonabile a quello allestito dall'arch. __________,

avendo solo valore indicativo e essendo limitato all'esame solo di una parte

delle problematiche litigiose.

12.

Per

i motivi che precedono, l'appello è respinto. Tassa di giustizia, spese e

ripetibili seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

pronuncia: 1. L'appello 28

ottobre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 1'500.-

b)

spese fr.

100.

-

totale fr.

1'600.-

anticipate

dall'appellante, sono poste a suo carico , con l'obbligo di rifondere

all'appellato fr. 1'600.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Contro la presente sentenza è dato ricorso in materia

civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Nelle

cause a carattere pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso

ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di

locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster