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Decisione

12.2008.223

Diritto del lavoro. Stipendio

5 giugno 2009Italiano14 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

istanza 30 ottobre 2006 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Lugano la

condanna di AP 1 al pagamento di complessivi fr. 25'508.10 lordi a titolo di stipendi arretrati da aprile al 22 giugno

2006, indennità perdita di guadagno, vacanze e giorni di riposo non goduti, ore

straordinarie e giorni festivi, risarcimento delle indennità non versate da __________

per i giorni dal 7 agosto al 14 agosto 2006, nonché fr. 100.- per spese della

procedura esecutiva, oltre interessi al 5% dal 30 agosto 2006, e il rigetto in

via definitiva dell’opposizione

interposta dal convenuto al PE n. __________. All’udienza di discussione 15 gennaio 2007 il convenuto si è opposto alle

richieste dell’istante e ha

chiesto in via subordinata la compensazione del credito di fr. 814.60 vantato

dall’istante con una propria

pretesa di fr. 2'239.05. Esperita l’istruttoria, l’istante

ha omesso la sua richiesta di pagamento dell’importo non versato da __________

e ha quindi ridotto la propria domanda a fr. 24'666.50. Il datore di lavoro ha confermato il proprio punto di

vista, salvo omettere la richiesta di compensazione. Statuendo con sentenza 22 ottobre 2008 il Pretore ha parzialmente accolto l’istanza, condannando il convenuto al

pagamento di fr. 6'420 oltre interessi al 5% dal 5

luglio 2006 e rigettando in via definitiva limitatamente a tale importo l’opposizione

interposta dal convenuto al PE summenzionato.

C. Con

atto di appello non datato (spedito il 3 novembre 2008) il convenuto è insorto

contro il giudizio testé menzionato, chiedendone la riforma nel senso di respingere

integralmente l’istanza. Con osservazioni 13 novembre 2008 l’istante chiede la

reiezione del gravame ("ricorso per cassazione") avversario.

Considerato

in diritto: 1. L’appellante

domanda di inviare "la corrispondenza" a __________, perché quest’ultima è parte contraente al Contratto collettivo nazionale di lavoro dell’industria

alberghiera e della ristorazione. La domanda è da respingere già per il solo

motivo che nessun disposto di legge prevede la comunicazione delle sentenze a

terze persone, a maggior ragione se si considera che nella fattispecie

l’appellante è insorto personalmente contro la sentenza impugnata e non

sostiene che l’associazione di categoria lo rappresenti.

2. A

seguito delle risultanze dell’istruttoria

il Pretore ha ritenuto che lo stato di salute della lavoratrice non era mai

stato tanto grave da giustificare un’inabilità lavorativa e che, quindi, dal 23 giugno 2006 l’istante era assente in maniera

ingiustificata dal posto di lavoro. Egli ha poi accertato che il contratto di

lavoro era stato validamente disdetto dal datore di lavoro per il 5 luglio

2006. Ciò posto, egli ha riconosciuto alla lavoratrice unicamente lo stipendio

per i mesi di aprile, maggio e pro rata fino al 22 giugno 2006, per complessivi

fr. 8'620.- netti. Al riguardo,

il primo giudice ha spiegato che il convenuto non aveva dimostrato di aver

pagato tali salari arretrati.

3. L’appellante contesta l’accertamento pretorile relativo al mancato

pagamento degli stipendi summenzionati, che a suo dire sarebbe avvenuto in

contanti. Egli afferma anzitutto che tra i mesi da aprile a giugno 2006 la

lavoratrice non avrebbe sollecitato tale pagamento, ciò che avrebbe fatto

unicamente dopo il suo licenziamento. Tale circostanza, a suo dire, denoterebbe

come gli stipendi fossero stati versati (appello, pag. 4 e 7). La censura non può essere condivisa. Il mancato sollecito degli

stipendi arretrati non corrisponde all’automatico riconoscimento del loro

pagamento. D’altra parte, il legislatore non ha previsto che qualora il

lavoratore non chieda il pagamento una volta divenuto il suo credito esigibile

(v. art. 323 cpv. 1 CO), o entro i mesi successivi, egli perda la propria

pretesa. Dedurre da eventuali mancati solleciti una simile perenzione

comporterebbe il contravvenire alla regolamentazione voluta dal legislatore.

4. Secondo

il convenuto l’istante si sarebbe contraddetta affermando di aver ricevuto fr. 2'000.- quale acconto di salario, salvo poi correggere tale importo

in fr. 2'200.-. Nello scritto 4 agosto 2006 al datore di lavoro __________, in

rappresentanza della lavoratrice, ha in effetti indicato che quest’ultima aveva

ricevuto un acconto di fr. 2'000.- (doc. F). Sia come sia, la tesi dell’appellante

non può essere seguita. La circostanza che l’istante abbia aumentato di fr.

200.- l’importo che ha ammesso aver ricevuto a titolo di acconto sugli stipendi

non dimostra l’avvenuto versamento integrale degli stipendi.

5. L’appellante

afferma che i pagamenti controversi sarebbero stati eseguiti in contanti da __________

__________ e davanti alla figlia di quest’ultimo, __________ __________ (pag. 4

in basso). Al riguardo, egli rinvia ai doc. 8 e 9. Il Pretore ha spiegato in

sentenza che tali documenti non hanno valore probatorio, dato che il loro

contenuto non è stato confermato mediante le audizioni testimoniali delle

persone che li hanno sottoscritti (sentenza impugnata, pag. 4 in alto). Il convenuto

ritiene invece che tali documenti siano dei "documenti ai sensi del

diritto civile, ma pure penale (art. 110 CPS)". Indipendentemente dalla

questione di sapere se tali scritti siano qualificabili nel diritto penale come

documenti, va da subito sgombrato il campo da tale censura. La qualifica

giuridica di uno scritto quale documento nel diritto penale non implica che ciò

valga anche per il diritto civile, retto da tutt’altra normativa. Le dichiarazioni

scritte non sono inammissibili quali mezzo di prova. Secondo

giurisprudenza (Cocchi/Trezzini, Codice

di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano, 2000, n. 25-27 ad

art. 90 CPC), una dichiarazione non può sostituire una testimonianza allorché

essa viene allestita, per evidenti fini di causa, su richiesta di una parte del

processo e con l’esplicita

finalità di portare dei fatti a conoscenza di terzi con l’intento di fornirne la prova (cfr. da

ultimo: II CCA, sentenza inc. 12.2007.84 del 7 febbraio 2008 consid. 7). Le

dichiarazioni in questione sono datate 9 gennaio rispettivamente il 10 gennaio

2006. Tale datazione non è tuttavia attendibile, considerato che a quel momento

non era neppure stato concluso il contratto di lavoro 17 marzo 2006. Esse sono

poi indirizzate "a chi di dovere". In tal senso sono identiche a

quella datata 10 gennaio 2007, quindi dopo l’introduzione dell’istanza

30 ottobre 2006, dello stesso __________ __________ (doc. 7). Ciò lascerebbe

intendere che vi sia stato un errore nella datazione e che le stesse siano

quindi state allestite anch’esse

nel gennaio 2007 e, quindi, ai fini della causa. In tal caso, se ne dedurrebbe

l’inammissibilità del

documento, non confermato in sede di deposizione testimoniale. D’altra parte, anche qualora le stesse siano

state allestite prima della presentazione dell’istanza, l’errore

nell’indicazione della data e,

quindi, i dubbi sulla loro attendibilità avrebbero imposto in ogni caso la loro

conferma mediante audizione dei testimoni. Il convenuto non ha ritenuto

opportuno di chiedere l’audizione

di __________ e __________ __________. Al riguardo, l’appellante afferma che l’istante avrebbe dovuto semmai chiedere la

loro assunzione quali testi (appello, pag. 6 seg.). Se non che, l’onere della prova compete a chi vuole

dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da

lui asserita (art. 8 CC). Di conseguenza, competeva al convenuto dimostrare di

aver versato quanto richiesto da controparte.

6. Il

convenuto afferma, altresì, che l’istante, seppur abbia contestato l’avvenuto

pagamento, non avrebbe contestato i doc. 8 e 9. Egli ritiene, quindi, che

giusta l’art. 199 CPC il contenuto di tali documenti sarebbe stato riconosciuto

da controparte. Tanto più che l’istante non avrebbe sollevato l’eccezione di

falso neppure in applicazione degli art. 216 segg. CPC (appello, pag. 5 seg.).

Secondo l’art. 199 CPC la scrittura privata firmata si ha per riconosciuta se

la parte, contro la quale è prodotta, non la contesta espressamente per falsa. L’appellante

non considera, tuttavia, che la procedura dell’eccezione di falso e della

verifica di documenti, di cui agli art. 216 segg. CPC, così come d’altra parte

la regolamentazione prevista all’art. 199 CPC, trovi applicazione nei confronti

del documento eccepito di falso formale e non in caso di falso materiale o di

contenuto. Tale procedura, basata esclusivamente sul confronto fra il documento

eccepito di falso e altri emanati dalla stessa persona, ad altro non può

approdare che a un giudizio sull’autenticità formale dello stesso e non sul suo

contenuto. La validità materiale di un documento prodotto in giudizio a sostegno

di un’affermazione di parte o di un suo asserito diritto soggiace, invece, alla

stregua di ogni altro mezzo di prova al libero apprezzamento del giudice, il

cui convincimento altro non è che la risultante di una valutazione critica di

tutte le emergenze processuali (Cocchi/Trezzini,

op. cit., n. 1 ad art. 216).

Nella fattispecie, quindi, l’istante, che ha contestato il contenuto dei doc. 8

e 9, non aveva alcun obbligo di eccepirne, se del caso, anche il falso. Anche

su questo punto l’appello dev’essere quindi respinto.

7. L’appellante

reputa, infine, che competeva al primo giudice in virtù dell’art. 417 cpv. 1

lett. c CPC indire d’ufficio l’audizione testimoniale di __________ e __________

__________. D’altra parte, ammettendo tutte le prove e quindi anche i doc. 8 e

9, il Pretore avrebbe confermato la valenza probatoria di tali documenti

(appello, pag. 6 seg.). L’art. 343 cpv. 4 CO (e di riflesso la norma

testé citata) prevede che qualora si sia in presenza di una controversia

derivante da un rapporto di lavoro il cui valore litigioso non supera

trentamila franchi, allora il giudice accerta d’ufficio i fatti e apprezza

liberamente le prove. Il Tribunale federale ha al riguardo spiegato

che la massima inquisitoria sociale ha lo scopo di permettere alle parti di

poter far valere le proprie pretese o viceversa difendersi in un procedimento

senza dover necessariamente far capo a un patrocinatore e, quindi, al

conseguente rischio di dover far fronte a spese legali (sentenza inc.

4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc.4C.143/2002 del 31 marzo 2003). Ciononostante,

l'onere di allegare correttamente i fatti incombe alle parti, che non sono

dispensate da una collaborazione attiva e da una diligente conduzione del

processo (Cocchi/Trezzini, op.

cit., ad art 417 n. 4). Qualora una parte, poi, sia patrocinata da un avvocato,

il giudice può di regola fare affidamento alle capacità professionali del

legale, nel senso che questi ottemperi al dovere di allegazione e probatorio

della parte (DTF 131 III 243). Tant’è che secondo il Tribunale federale in tal caso il mancato

intervento d’ufficio del

giudice viola l’art. 343 cpv. 4

CO solo in casi estremi (sentenza inc.4C.202/2003 del 5 novembre 2003 e inc.4C.143/2002

del 31 marzo 2003). Nella fattispecie, il convenuto era patrocinato in

occasione dell’udienza di

discussione dall’avv. __________

__________. Il mancato intervento d’ufficio del Pretore non raffigura, quindi, un caso estremo tale da

comportare la violazione della massima inquisitoria sociale.

8. In

definitiva, l’appello dev’essere respinto. Trattandosi di vertenza in materia

di diritto del lavoro di valore inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano tasse

né spese a carico delle parti (art. 343 cpv. 3 CO; 417 cpv. 1 lett. e CPC). L’appellante,

soccombente, rifonderà alla controparte un’equa indennità per ripetibili.

Invero, secondo giurisprudenza, una parte vittoriosa, quantunque

non patrocinata, ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo che le è occorso

(Rep. 1990 pag. 213 in alto; RtiD II-2005 pag. 680). Nella fattispecie la

rappresentante dell’associazione di categoria che patrocina l’appellata ha

redatto le osservazioni 13 novembre 2008. Per tale prestazione può essere

riconosciuto l’importo di fr. 100.-. Il valore litigioso determinante per un

eventuale ricorso in materia civile al Tribunale federale è di fr. 6'420.-.

Per i quali motivi

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 verserà a AO 1

fr. 100.- a titolo di ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici (pagina seguente)

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art.

74.

cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile

proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale

(art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un

ricorso ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare

entrambi i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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