12.2008.225
Compravendita - appello - temerarietà
18 marzo 2010Italiano17 min
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Numero d'incarto:
12.2008.225
Data decisione, Autorità:
18.03.2010, IICCA
Titolo:
Compravendita - appello - temerarietà
APPELLO
RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
art. 184 CO
art. 152 CPC-TI
art. 307 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.225
Lugano
18 marzo 2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2000.620
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2 - promossa con petizione 17
ottobre 2000 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 99'222.10
(recte: fr. 92'222.10) oltre interessi nonché il rigetto in via
definitiva dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 3/13 ottobre 2008 ha accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 3 novembre 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 12 dicembre 2008 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Dal
1995 la società __________ AP 1 ha fornito l’acqua minerale “__________V__________”
alla catena di negozi __________ “__________”, allora di proprietà di J____________________
AG. Inizialmente l’acqua minerale veniva da lei acquistata direttamente dalla
produttrice __________ S__________ S.p.A., che il 31 dicembre 1997 ha modificato la sua ragione sociale in ____________________ __________ S.p.A. (doc. 6), per poi
essere fusa per incorporazione, dal dicembre 1998, nella società __________ Sa__________
S.p.A. (doc. 7). Dal 1° gennaio 1999 quest’ultima, per motivi organizzativi del
Gruppo __________, ha quindi affidato la distribuzione in __________ dell’acqua
minerale “__________V__________” alla società __________ AO 1 (teste Chiara
Maurizio ad 2 e interrogatorio formale André Granelli ad 3.1 e 23), la quale
ha così continuato a rifornire AP 1.
2. Con
la petizione in rassegna AO 1 - che nelle more della causa ha modificato a tre
riprese la sua ragione sociale, dapprima in AO 1, e poi, a seguito di fusione,
in __________ ____________________ - ha chiesto la condanna di AP 1 al
pagamento di fr. 92'222.10 oltre interessi ed accessori, somma corrispondente
al saldo per alcune forniture d’acqua minerale effettuate nel dicembre 1999.
La
convenuta si è opposta alla petizione. Pur non contestando di per sé il credito
dell’attrice, essa ha posto in compensazione due sue contropretese:
innanzitutto ha chiesto il pagamento per gli anni 1997 e 1998 di un contributo
pubblicitario annuale di fr. 30'000.-; e per la rimanenza ha quindi fatto
valere il risarcimento del danno per un presunto comportamento sleale commesso nei
suoi confronti, precisando che quest’ultima contropretesa, nel caso di
reiezione parziale o integrale dell’altra, era comunque da intendersi fino a
concorrenza della pretesa della parte attrice.
3. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha accolto la petizione. Il giudice di
prime cure, richiamate le norme del contratto di compravendita (art. 184 segg.
CO), ha in sostanza ritenuto infondate le pretese poste in compensazione dalla
convenuta. Quella di fr. 60'000.- per asseriti contributi di pubblicità per gli
anni 1998 e 1999 è stata disattesa in quanto l’istruttoria non aveva permesso
di confermare che il contributo di inserimento di fr. 30'000.- concesso per il
1997 da S__________ S.p.A. e pagato nel 1999 da Sa__________ S.p.A. fosse
dovuto anche per il 1998 e 1999, rispettivamente che quell’eventuale impegno fosse
poi stato ripreso dall’attrice. Quanto alla richiesta di risarcimento danni per
il presunto atteggiamento sleale dell’attrice, la stessa è stata respinta per
il fatto che la tesi di un tale comportamento non aveva trovato conferma negli
atti, dai quali si desumeva anzi che l’attrice era stata totalmente estranea
alla decisione di J____________________ AG di porre fine agli acquisti di “__________V__________”
dalla convenuta. Ciò emergeva innanzitutto dallo scritto 15 ottobre 2001 della
convenuta a __________ (già J____________________ AG), da cui si evinceva che
quelle società avevano deciso già nell’estate 1999 - ossia parecchi mesi prima
che l’attrice avviasse trattative con J____________________ AG - di
interrompere le forniture di “__________V__________” per il 31 luglio 1999, allo
scopo di sostituirla con l’acqua minerale “A__________ __________” (“__________”),
ritenuto che la rinuncia ad “__________V__________” era dettata da ragioni
economiche, ovvero al preannunciato aumento del suo prezzo, di per sé già
elevato. A suo giudizio, solo in seguito l’attrice, dopo aver per altro
preannunciato un tale passo alla convenuta e su richiesta di J____________________
AG, ebbe poi a sottoporre a quest’ultima delle offerte, sempre più vantaggiose
(con contributi annui di fr. 270'000.-), allo scopo di mantenere nell’assortimento
“__________V__________”, che alla fin fine indussero J____________________ AG a
ritornare sui suoi passi. Sempre a suo giudizio, infine, nella decisione di
quest’ultima di non più rifornirsi di “__________V__________” presso la convenuta
nessun ruolo aveva giocato le pretesa maldicenza dell’attrice: in effetti, non
solo il rimprovero secondo cui i suoi collaboratori avrebbero riferito a J____________________
AG che la convenuta era in ritardo nei pagamenti per importi dell’ordine di fr.
500'000.- non aveva trovato conferma, ma lo stesso non era in ogni caso stato
causale, tant’è che J____________________ AG aveva iniziato a rifornirsi presso
la medesima di acqua minerale “A__________ __________”, dimostrando con ciò di
non aver comunque perso la fiducia in quel partner commerciale.
4. Con
l’appello che qui ci occupa, avversato dall’attrice, la convenuta chiede di
riformare il querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, ribadendo
il buon fondamento delle pretese da lei poste in compensazione. In merito alla
pretesa di fr. 60'000.- per contributi pubblicitari nel 1998 e 1999, che a suo
dire sarebbe stata assunta dall’attrice in conseguenza dei diversi cambiamenti
societari intervenuti, rileva che la stessa andava riconosciuta per il fatto
che essa in quegli anni aveva dovuto rifondere a J____________________ AG somme
analoghe per quel medesimo titolo, poi pagate anche dall’attrice dopo la
ripresa delle forniture. In merito al preteso risarcimento danni per il comportamento
sleale dell’attrice, quantificato in fr. 120'000.- annui, essa ripropone la
tesi secondo cui la controparte, ingolosita dalla prospettiva di un sostanzioso
maggior guadagno, l’avrebbe dapprima indebitamente scavalcata, mettendola in
cattiva luce rispettivamente denigrandola agli occhi di J____________________
AG, e quindi avrebbe sborsato rilevanti importi per rifornire direttamente i
negozi “__________”.
5. Il significato dell'atto
di appello è quello dell'esposizione avanti alla Camera adita di circostanziate
critiche all'accertamento dei fatti e/o all'applicazione del diritto di cui
alla sentenza impugnata, così da consentire, entro i limiti delle domande
formulate, la sua verifica da parte dell'autorità superiore ed eventualmente la
sua riforma nel senso auspicato dall’appellante. Sembrerebbe perciò scontato
presumere che l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma
critica con i contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che
ciò non può avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni
già esposte negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in
tali scritti si cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora
stato emanato, ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità
per il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 20 seg. ad art. 309) oppure che si
esaurisce nella testuale trascrizione dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; DTF 117 Ia 10). La riproduzione di ampi stralci
del memoriale conclusivo soggiace necessariamente ai medesimi principi nella
misura in cui si tratta di narrazioni redatte allo scopo di convincere il
Pretore della bontà delle proprie argomentazioni alla luce delle risultanze
dell'istruttoria, e non invece con la diversa finalità di suffragare avanti
alla Camera d'appello l'erroneità del giudizio impugnato (II CCA 15 settembre
2009 inc. n. 12.2008.235, 18 agosto 2009 inc. n. 12.2008.138, 28 luglio 2009
inc. n. 12.2008.39, 4 giugno 2009 inc. n. 12.2008.102, 25 maggio 2009 inc. n.
12.2008.69).
Ciò premesso, il lungo appello della
convenuta (di 26 pagine) dev’essere dichiarato quasi interamente irricevibile.
Esso è costituito in larga misura dalla letterale trascrizione, con solo qualche
modifica redazionale, dell’allegato conclusionale presentato a suo tempo al
Pretore, il che è francamente inammissibile, specie a fronte di una sentenza
pretorile che spiegava in poco più di una pagina, in modo chiaro e preciso, le
ragioni di fatto e di diritto a sostegno dell’accoglimento della petizione. A
parte le formalità “tipiche” di un allegato ricorsuale quali la sua
intestazione quale appello (appello p. 1), le condizioni di ricevibilità del
gravame (appello p. 2) e le domande dell’appello (appello p. 26), che non hanno
però una valenza sostanziale, nell’atto in questione vi sono solo poche novità
rispetto all’allegato conclusionale: nel riassunto dei fatti al punto 2 (appello
p. 3 in basso e p. 4), che costituisce invero una semplice rivisitazione, sia
pure con qualche dettaglio in più, dei concetti formulati a suo tempo con le
conclusioni (p. 3 in basso e p. 4 in alto), va a questo proposito evidenziata
la parte relativa ai cambiamenti societari intervenuti nelle parti coinvolte (appello
p. 4 nel mezzo e p. 23 in basso); più avanti, va rilevato l’auspicio della
convenuta di beneficiare di un alleggerimento dell’onere probatorio (appello p.
5 in alto e p. 16 in basso); nel prosieguo, dopo che la convenuta ha
evidenziato come l’attrice avrebbe sborsato rilevanti importi per rifornire
direttamente i negozi “__________”, merita di essere menzionata la censura all’assunto
pretorile che aveva accertato come l’attrice fosse estranea alla decisione di J____________________
AG di porre fine agli acquisti di “__________V__________” per motivi economici
(appello p. 5 nel mezzo); va poi segnalata la parte relativa alle migliori
condizioni spuntate da J____________________ AG rifornendosi direttamente
dall’attrice, alla presunta reticenza di __________ nel fornire i dati
richiestile ed alla tempistica delle forniture da parte della convenuta (appello
p. 7 e 8 in alto; in merito alla seconda cfr. pure appello p. 5 in alto, e in merito a quest’ultima cfr. pure appello p. 12 in alto); quindi vi è la contestazione della forza probatoria della testimonianza di __________ (appello p. 9. in basso) e l’interpretazione che la convenuta da dell’interrogatorio formale di __________ in
merito alla maldicenza dell’attrice (appello p. 12 in basso); e infine vi è la parte relativa ai contributi pubblicitari pagati dalla convenuta a J____________________
AG, esposta in modo più ampio, e il rilievo secondo cui l’attrice si sarebbe
poi sostituita alla convenuta in quei pagamenti (appello p. 24 nel mezzo). In
definitiva solo queste parti possono costituire una valida motivazione
d’appello e potranno, beninteso nella misura in cui siano rilevanti, essere vagliate
in questa sede.
6. Ciò
posto, è a ragione che il Pretore ha respinto la pretesa compensatoria della
convenuta di fr. 60'000.- relativa a pretesi contributi di pubblicità per gli
anni 1998 e 1999, con la duplice motivazione che non era stato provato né che
quelle somme le fossero state garantite anche per quei due anni né che
l’attrice avesse poi ripreso l’eventuale impegno di pagare quei contributi. In
merito alla prima argomentazione, si osserva che per il giudice di prime cure nulla
agli atti aveva permesso di confermare che il contributo di inserimento di fr.
30'000.- concesso per il 1997 da S__________ S.p.A. (doc. 5), poi fatturato a S__________.
e pagato nel 1999 (doc. 11, 12 e teste __________ ad 7), fosse dovuto anche per
il 1998 e 1999 (cfr. teste __________ ad 10): in questa sede la convenuta non
spiega per quale motivo tale assunto sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 23 e 27 ad art.
309), sicché lo stesso, per altro debitamente provato, può senz’altro essere
confermato, poco importando se la convenuta fosse tenuta a versare contributi pubblicitari
a J____________________ AG, rispettivamente se questi contributi, dopo che
l’attrice era divenuta fornitrice diretta di quest’ultima, siano poi stati da
lei pagati, tanto più che il contributo di inserimento versato per il 1997
nemmeno riguardava “__________V__________” bensì il prodotto “B__________”
(doc. 5). Quanto all’altra argomentazione pretorile, secondo cui neppure vi era
la prova che l’attrice avesse ripreso quell’eventuale impegno, non è vero che lo
stesso sarebbe invece stato assunto dall’attrice in conseguenza dei diversi cambiamenti
societari intervenuti: nulla permette in effetti di ritenere che l’impegno
assunto, comunque solo per il solo 1997, da S__________ S.p.A. (doc. 5), poi
divenuta __________ __________ __________ S.p.A. nel gennaio 1998 (doc. 6;
testi __________ ad 1 e __________ ad 2) e quindi Sa__________ S.p.A. nel
dicembre di quell’anno (doc. 7; testi __________ ad 1 e __________ ad 2), sia
poi passato nel gennaio 1999 all’attrice (doc. 8 e 9), che non è il successore
in diritto di Sa__________o S.p.A., società tutt’ora esistente, e nemmeno
risulta averla sostituita in quello specifico settore, tant’è che era a sua
volta tenuta a pagarle le forniture (cfr. plico doc. II° rich.); oltretutto, se
l’eventuale impegno fosse già stato rilevato dall’attrice nel gennaio 1999, non
si capisce come mai Sa__________ S.p.A., e non lei, abbia poi pagato
personalmente, nel luglio di quell’anno (doc. 12), il contributo per il 1997.
Contrariamente all’assunto della convenuta, infine, neppure vi è traccia agli
atti di eventuali assicurazioni da parte dell’attrice circa il pagamento degli
importi qui in discussione.
7. Ed
è pure a ragione che il Pretore ha respinto la richiesta di risarcimento danni
per il presunto atteggiamento sleale tenuto dall’attrice, rilevando che la tesi
di un tale comportamento non aveva trovato conferma negli atti, da cui si
desumeva anzi che l’attrice era stata estranea alla decisione di J____________________
AG, concordata con la convenuta nell’estate 1999 e motivata da ragioni
economiche, di porre fine agli acquisti di “__________V__________”, per
sostituirla da fine luglio 1999 con un’altra, fornita sempre tramite la convenuta.
In questa sede, come detto, la convenuta ha invero censurato queste circostanze,
sennonché non ha assolutamente spiegato per quali motivi la conclusione del
Pretore, fondata sullo scritto 15 ottobre 2001 della convenuta a __________
(cfr. doc. I° rich.), da lei qui nemmeno menzionato, sarebbe errata, con il che
la sua doglianza è irricevibile già per carenza di motivazione
(Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ibidem). Accertato così che la decisione di togliere
dall’assortimento “__________V__________” e di sostituirla con l’acqua “A__________
__________” era stata concordata da J____________________ AG e dalla convenuta già
nell’estate 1999 (cfr. pure teste __________ ad 5, 6a, 8 e 11 e interrogatorio
formale __________ ad 16 e19), nulla si può rimproverare all’attrice per aver
in seguito tentato di far cambiare idea a J____________________ AG, riuscendovi
infine a far tempo dal giugno 2000 (teste __________ ad 6a, 9 e 10c). Intanto perché
l’assunto pretorile, formulato tenendo conto del tenore del doc. 14, secondo
cui la convenuta ad inizio gennaio 2000 sarebbe stata avvisata di questa
iniziativa personale dell’attrice nei confronti di J____________________ AG, non
è stato a sua volta censurato in questa sede e può così essere confermato. E
poi per il fatto che la convenuta stessa, pur essendo stata a quel momento richiesta
dall’attrice di fare il possibile per evitare questa situazione (doc. 14), non
solo non aveva intrapreso nulla in tal senso dimostrando di non essere più
interessata all’affare, ma anzi, contrariamente al principio della buona fede,
si era già in precedenza impegnata a trovare a J____________________ AG
un’altra acqua minerale, ovviamente da lei fornita. Quanto infine alla presunta
maldicenza rimproverata all’attrice, i cui collaboratori avrebbero riferito a J____________________
AG che la convenuta era in ritardo nei pagamenti, il giudizio con cui il
Pretore l’ha ritenuta priva di rilevanza nella decisione di quest’ultima di non
più rifornirsi di “__________V__________” presso la convenuta può pure essere
confermato: in effetti la maldicenza, che in realtà nemmeno è tale l’attrice
essendosi in definitiva limitata ad confermare a J____________________ AG
l’esistenza di ritardi di pagamento da parte della convenuta senza invero averne
indicato l’ammontare (teste __________ ad 7e), è avvenuta ben dopo che J____________________
AG e la convenuta avevano deciso l’abbandono dell’”__________ V__________” a
favore di un’altra acqua minerale, e meglio verso fino 1999 - inizio 2000 (interrogatorio
formale __________ ad 18.1; cfr. pure appello p. 12 in basso, ove la convenuta ha dichiarato che le uniche fatture da lei non pagate erano quelle di
dicembre 1999); e comunque è incontestato che quanto riportato a J____________________
AG non ha avuto alcun effetto pratico e quindi non può aver causato alcun danno,
tant’è che quest’ultima, dimostrando di non aver perso la fiducia in quel
partner commerciale, ha in seguito continuato a rifornirsi presso la medesima
di acqua minerale “A__________ __________”. Alla luce di quanto precede, nulla
permette di concludere che l’attrice, ingolosita dalla prospettiva di un
sostanzioso maggior guadagno, avrebbe indebitamente scavalcato la convenuta,
mettendola in cattiva luce e denigrandola agli occhi di J____________________
AG. Quanto alla circostanza che essa avrebbe inoltre sborsato rilevanti importi
per rifornire direttamente i negozi “__________”, si osserva che la stessa,
oltre a non essere rilevante siccome la sua disponibilità in tal senso si era -
come detto - manifestata solo dopo che le altre parti interessate avevano
deciso di non più tenere in assortimento “__________V__________”, è
irricevibile essendo stata evocata per la prima volta solo in questa sede (art.
321 cpv. 1 lett. b CPC). Non avendo commesso alcun atto di concorrenza sleale
ai sensi degli art. 2 segg. LCSl tale da aver causato un danno alla controparte,
essa non è tenuta ad alcun risarcimento.
8. Ne
discende la reiezione del gravame, nella limitata misura in cui è ricevibile,
ritenuto che gli oneri processuali e le ripetibili della procedura d’appello,
calcolati sulla base di un valore litigioso di fr. 92'222.10, seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
9. L’appellata
chiede in questa sede che il gravame venga dichiarato temerario giusta l'art.
152 CPC, con l’obbligo per la controparte di versarle ripetibili più ampie di
quelle ordinarie (osservazioni p. 5). Ma le censure sollevate nell’appello,
seppur infondate, non possono ancora dirsi temerarie. Va in effetti ricordato
che vi è temerarietà solo quando una parte agisce con manifesta ingiustizia,
ovvero con la consapevolezza del proprio torto o con imprudenza esagerata, che
si concretizza nel mancato impiego di quel minimo di diligenza sufficiente a
far apparire l'ingiustizia della propria domanda (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1
ad art. 152 CPC). La temerarietà processuale va peraltro ammessa con prudenza e
dunque non si realizza ancora nel caso concreto, dove non è provato che l'agire dell'appellante fosse meramente
dettato da motivazioni dilatorie (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI App., m. 14 e 15 ad art. 152 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 3 novembre 2008 di __________ è respinto nella misura
in cui è ricevibile.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1’700.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
1’800.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 3’500.- per ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 2
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non
sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini
ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte
che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un
ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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