12.2008.226
Intimazione di atti giudiziari all'estero (Germania) - formalità
9 aprile 2009Italiano5 min
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Numero d'incarto:
12.2008.226
Data decisione, Autorità:
09.04.2009, IICCA
Titolo:
Intimazione di atti giudiziari all'estero (Germania) - formalità
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 122 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.226
Lugano
9 aprile 2009
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2008.1036
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5, promossa con istanza 9
ottobre 2008 da
AO 1
rappr. dall' RA 1
contro
AP 1
chiedente il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività in Svizzera di una sentenza emessa da un tribunale estero;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con
istanza 9 ottobre 2008 AO 1 ha chiesto il riconoscimento e la dichiarazione di
esecutività in Svizzera della decisione 29 luglio 2008 (Kostenfestsetzungsbeschluss)
con la quale il Landgericht di __________, statuendo nell'ambito del
procedimento tra AO 1 e AP 1 (inc. 3 0 589/98) ha imposto a quest'ultimo di
rifondere alla controparte 152.92 Euro oltre interessi;
che con
sentenza 14 ottobre 2008 il Pretore ha accolto l'istanza di delibazione,
ponendo la tassa di giustizia e le spese a carico della parte convenuta;
che la
decisione della Pretura è stata intimata al convenuto in Germania direttamente tramite
posta;
che con
atto datato 23 ottobre 2008, ma rimesso alla posta tedesca il 3 novembre
successivo, AP 1 dichiara quanto segue: "Den Sentenza vom 14.10.08
wird hiermit im Ganzen widersprochen. In Deutschland
zugesandte Dokumente haben grundsätzlich in deutscher Sprache zu erfolgen";
che la Presidente di
questa Camera ha citato le parti all'udienza del 24 febbraio 2009, alla quale è
comparsa unicamente la parte istante, la quale ha chiesto la reiezione
dell'opposizione;
che per l'art. 513b CPC la
competenza per riconoscere o dichiarare esecutive le decisioni che condannano
al pagamento di una somma di denaro o altre prestazioni cui torna applicabile
la Convenzione di Lugano spetta al Pretore, mentre la Camera civile d'appello è
in questi casi competente per pronunciarsi sull'opposizione ai sensi degli
artt. 36 e 40 della Convenzione;
che giusta l'art. 513c CPC
l'opposizione è proposta alla Camera civile d'appello nelle forme della
procedura contenziosa di camera di consiglio;
che, nella misura in cui
lo scritto 23 ottobre 2008 di AP 1 dovesse essere considerato quale opposizione
all'exequatur, sarebbe da esaminare se la medesima non debba essere considerata
irricevibile perché egli si limita a contestare la sentenza, senza però addurre
motivazione di sorta, ciò in contrasto con l'art. 362 CPC per il quale
l'istanza dev'essere succintamente motivata;
che tuttavia la questione
può restare aperta per i motivi che seguono:
che AP 1 sostiene che i
documenti inviati in Germania devono essere in lingua tedesca, questione questa
attinente alla validità della notifica degli atti giudiziari;
che nei casi in cui il
destinatario è domiciliato all'estero, la notifica degli atti giudiziari
avviene secondo le modalità stabilite nella Convenzione relativa alla
notificazione ed alla comunicazione all'estero degli atti giudiziari o
extragiudiziari in materia civile o commerciale del 15 novembre 1965 (Convenzione
dell'Aja del 15 novembre 1965; art. 122 CPC);
che, in applicazione della
citata convenzione, ciascuno Stato contraente designa un'autorità centrale
incaricata di ricevere le richieste di notificazione o di comunicazione di un
altro stato contraente e di darvi seguito (art. 2 cpv. 1);
che l'autorità centrale
dello stato richiesto procede alla notificazione o alla comunicazione dell'atto
secondo le norme prescritte dalla legislazione dello stato richiesto per la
notifica o la comunicazione degli atti redatti in questo paese e che sono
destinati alle persone che si trovano sul suo territorio (art. 5 cpv. 1 lettera
a), oppure secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale
forma non sia incompatibile con la legge dello stato richiesto (cpv. 1 lettera
b), ritenuto che, salvo nei casi di cui alla lettera b), l'atto può sempre
essere consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente;
che, sebbene la
Convenzione dell'Aja del 17 luglio 1905 (entrata in vigore per la Svizzera il
27 aprile 1909) e quella del 1965 ammettano entrambe la possibilità di
indirizzare direttamente, tramite posta, atti giudiziari a persone che si
trovano all'estero (art. 6 CA 1905, art. 10 CA 1965), ciò presuppone che la
convenzione stipulata con gli stati interessati ammetta questo modo di
procedere (art. 6 CA 1905), possibilità questa non prevista nei trattati tra
Svizzera e Germania;
che, di conseguenza, l'intimazione
della sentenza del 14 ottobre 2008 della Pretura è nulla e l'incarto dev'essere
ritornato alla Pretura affinché proceda a un nuova intimazione della sentenza
14 ottobre 2008;
che, stante l'esito della
procedura, si prescinde dal prelievo di tasse e spese e non si assegnano
ripetibili;
per i quali motivi
pronuncia: 1. La
procedura è evasa nel senso dei considerandi.
2. Non
si prelevano tasse né spese, non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso inferiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se la controversia
concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117 LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
Fatti
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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