Lexipedia

Decisione

12.2008.23

Azione di disconoscimento di debito, mediazione immobiliare, diritto italiano applicabile, contratto con un consumatore e clausole vessatorie e clausole abusive, clausola di irrevocabilità

17 settembre 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i diversi sopralluoghi sul posto con potenziali clienti, le comunicazioni

telefoniche aventi per oggetto l’immobile da vendere sono senz’altro sufficienti

a constatare l’avvenuta attività di mediazione operata dall’agenzia (si vedano

in particolare le deposizioni rogatoriali H__________, Ü__________).

8. Sostiene

l’attrice che il Pretore ha negato a torto la vessatorietà della clausola di

irrevocabilità, secondo la quale “qualora il contratto dopo la scadenza non

dovesse essere disdetto per raccomandata o per fax il contratto si prolunga per

un ulteriore anno ”. La critica non può essere condivisa. Il contratto

sottoscritto dalle parti, infatti, era disdicibile alla sua scadenza entro i

termini pattuiti, che trattandosi di un anno, non erano né inusuali, né

eccessivi. La dottrina italiana ritiene ammissibile (Carraro, La mediazione,

31 ss) una rinuncia limitata nel tempo alla facoltà di revocare il cosiddetto

incarico al mediatore (Cass. 98/1630, Cass. 93/6384, Cass. 91/5846; G. Cian/A. Trabucchi Commentario breve al CC sesta edizione pag. 1745 e 1746).

9. L’appellante

rimprovera al primo giudice di non aver considerato vessatoria la clausola “io

mi impegno a pagare allaAO 1 una mediazione del 5% più IVA qualora alla

scadenza della durata del contratto chi ha acquistato ha visitato nell’arco

della durata del contratto l’oggetto insieme alla agenzia AO 1”. Ai sensi

dell’art. 1469bis comma III n. 18 CCi si presumono vessatorie le clausole che

hanno come effetto quello di sancire a carico del consumatore restrizioni alla

libertà contrattuale nei rapporti coi terzi. Nel caso di specie non vi è stata alcuna

restrizione alla libertà contrattuale nei rapporti coi terzi, in quanto è

irrilevante che non sia stata pattuita alcuna limitazione temporale successiva

alla scadenza dell’incarico, contrariamente a quanto asserito in appello a pag.

8 ad. 4, poiché quello che l’agente immobiliare voleva garantirsi era semplicemente

evitare di mostrare a diversi potenziali acquirenti la casa in oggetto,

rischiando, una volta raggiunto l’obbiettivo di perdere la provvigione per il

fatto che l’anno di esclusiva era giunto a termine. Il contratto sottoscritto

dalle parti in realtà aveva una limitazione temporale, che era appunto un anno.

10. In

questa sede l’attrice afferma che la convenuta avrebbe dovuto provare che l’agente

immobiliare era iscritto nel ruolo “Agenti affari in mediazione a titolo

oneroso” presso la Camera di commercio e ravvisa un diniego di giustizia nella

decisione del Pretore di non assumere come prova la testimonianza di un

professionista che avrebbe potuto spiegare quali sono i requisiti necessari per

svolgere l’attività di mediatore immobiliare in Italia (appello, punto 8). Se

non che, il testimone in questione avrebbe potuto descrivere “la procedura

usata in Italia per contratti di mediazione”, ma per sua stessa ammissione non

conosceva le parti in causa (verbale 19 aprile 2007, pag. 4) e non poteva

dunque riferire alcunché di preciso e concreto. La decisione del Pretore di

stralciare tale prova era dunque corretta, stante l’assoluta inutilità del

testimone per chiarire i fatti di causa. L’appellante sostiene inoltre che il

contratto sarebbe nullo in quanto redatto su modulistica non conforme, poiché

non sarebbe ispirato alle linee guida elaborate dalla Commissione camerale per

la tenuta del Ruolo Mediatori (appello, punto 9). Se non che, invano si

cercherebbero riferimenti alla qualità dell’agente immobiliare e alla

modulistica negli allegati di prima sede. Lungi dall’essere questioni di

diritto, infatti, la qualità di mediatore immobiliare iscritto e l’esistenza di

una modulistica particolare usuale nel settore immobiliare in Italia sono questioni

di fatto. Ora, la circostanza che l’attrice non le abbia mai addotte in prima

sede le rende inammissibili in appello, dove vige il divieto di addurre nuovi

fatti e nuovi documenti (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Per tale motivo il plico

allegato con l’appello (11 fascicoli estratti da Internet) non può essere

esaminato in questa sede. Infine, il rimprovero mosso al Pretore di aver scelto

in modo “unilaterale e incompleto” i testi dottrinali e la giurisprudenza

addotti a sostegno della propria argomentazione è sprovvisto di portata

pratica, la sentenza impugna reggendo alla critica per i motivi esposti in

precedenza.

11. Visto

quanto precede, l’appello deve essere respinto e la sentenza impugnata

confermata. Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 148 CPC) e

restano dunque a carico dell’appellante, tenuta inoltre a rifondere alla

controparte un’adeguata indennità per ripetibili di appello. Nella

commisurazione della tassa di giustizia si è tenuto conto di un valore di causa

pari a fr. 99'000.–.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

21 gennaio 2008 di AP 1 è

respinto.

Considerandi

2.

Gli oneri processuali dell’appello, consistenti in :

a) tassa di

giustizia fr.1’600.-

b) spese fr.

50.

-

fr.1’650.-

già

anticipate dall’appellante, restano a suo carico, con l’obbligo di rifondere a AO

1.

fr. 4’000.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14 , entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster