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Decisione

12.2008.230

Notifica di atti giudiziari - raccomandata - avviso di ritiro (foglietto giallo) - onere della prova del mancato deposito dell'avviso

30 settembre 2009Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso

di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59

consid. 1b). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha

precisato che l’avviso di

ritiro è reputato essere stato depositato nella cassetta delle lettere,

fintanto che non vi siano circostanze tali da far ritenere un comportamento

errato da parte degli impiegati postali, ritenuto che compete a chi si prevale

di questa irregolarità, in particolare del mancato deposito dell’avviso di

ritiro in caso di tentativo infruttuoso di consegna, recarne la prova (TF 5

giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1, 18 giugno 2008 4A_250/2008 consid. 3.2.2,

12 febbraio 2007 6P.253/2006 consid. 3.2.1; SJ 1999 I p. 145 consid. 2c, 1972

p. 56 consid. 2b; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149; Poudret,

Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. I, n. 1.11 ad

art. 32 OG), bastando al proposito che la circostanza sia stata resa verosimile

in modo preponderante (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1). La giurisprudenza

cantonale che in caso di contestazione imponeva all’autorità notificatrice di

provare l’avvenuto deposito dell’avviso di ritiro nella cassetta delle lettere

del destinatario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 124 e CPC-TI App., m. 14 ad art. 124), non

conforme alla prassi del Tribunale federale, non può così (più) essere condivisa.

7. Nel

caso di specie il convenuto pretende innanzitutto che la finzione dell’avvenuta

notifica della raccomandata contenente l’assegnazione del termine di grazia non

possa entrare in considerazione, per due motivi, da un lato siccome egli non doveva

attendersi la notifica di atti procedurali durante le ferie giudiziarie estive

e dall’altro in quanto egli aveva comunque affermato di non aver rinvenuto

nella sua cassetta delle lettere l’avviso di ritiro. Entrambe le censure sono

infondate. Con riferimento alla prima si osserva che - come correttamente

rilevato dal giudice di prime cure - il fatto che egli non avesse rispettato il

termine di 30 giorni per l’inoltro della risposta assegnatogli il 30 maggio

2008, che per altro non pretende di non aver ricevuto, lasciava presagire una

prossima iniziativa dell’attore, volta per l’appunto all’assegnazione del termine

di grazia di cui all’art. 169 CPC. Quanto alla seconda, già si è detto che il

fatto che il convenuto abbia dichiarato di non aver ricevuto l’avviso di ritiro non è di per sé

sufficiente per far venire meno la presunzione, secondo cui lo stesso è

reputato essere stato depositato nella sua cassetta delle lettere. Egli avrebbe

invece dovuto rendere proponderantemente verosimile, e ancor prima addurre, le

circostanze tali da far ritenere un comportamento errato da parte degli

impiegati postali. Sennonché né nel gravame, né nelle sue precedenti allegazioni,

egli ha esposto e provato i fatti che imporrebbero di concludere in tal senso.

8. Ammessa

con ciò la validità della notifica della raccomandata contenente l’assegnazione

del termine di grazia, che iniziava con ciò a decorrere dal 16 agosto 2008 e

giungeva a scadenza il successivo 26 agosto, è a torto che il convenuto

pretende di prevalersi del fatto che il 19 agosto 2008 la Pretura abbia

provveduto ad effettuare una nuova notifica per lettera semplice. La

giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che un’eventuale nuova

notifica - tranne nel caso in cui la buona fede del destinatario appaia degna

di protezione - è di principio senza effetti giuridici e non fa correre un

nuovo termine (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa, 115 Ia 12 consid. 4c, 111 V 99

consid. 2b; SJ 1999 I p. 145 consid. 2d; TF 13 luglio 2004 2A.186/2004 consid.

2.2; II CCA 26 aprile 2001 inc. n. 12.2001.61, 16 gennaio 1997 inc. n.

12.96.246). Ora, nel caso di specie già il fatto che la nuova notifica, per

lettera semplice, sia avvenuta senza che il convenuto abbia dimostrato di non aver

ricevuto il precedente avviso di ritiro della raccomandata esclude che gli

possa essere riconosciuta una buona fede degna di protezione, egli dovendo al

contrario essere consapevole che la nuova notifica, pur non indicando la

menzione “raccomandata”, era semplicemente la ripetizione, senza effetti

giuridici, di quella già validamente avvenuta in precedenza. Il convenuto non

ha per altro preteso né tanto meno provato che dal tenore della nuova notifica

si potesse o dovesse evincere che la stessa aveva annullato e sostituito quella

precedente.

9. Ne

discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su

un valore di causa di fr. 12'338.95, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

Totale fr.

200.

-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere

alla parte appellata fr. 300.- a titolo di ripetibili.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto

del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori

inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di

diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza

cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le

decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure

ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se

queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine

al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure

ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e

concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In

presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è

ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se

l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale

consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.

93.

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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