12.2008.230
Notifica di atti giudiziari - raccomandata - avviso di ritiro (foglietto giallo) - onere della prova del mancato deposito dell'avviso
30 settembre 2009Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2008.230
Data decisione, Autorità:
30.09.2009, IICCA
Titolo:
Notifica di atti giudiziari - raccomandata - avviso di ritiro (foglietto giallo) - onere della prova del mancato deposito dell'avviso
NOTIFICAZIONE / NOTIFICA / NOTIFICAZIONI / NOTIFICHE
art. 124 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.230
Lugano
30 settembre
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.2008.111
della Pretura del Distretto di Bellinzona - promossa con petizione 30 maggio
2008 da
AO 1
rappr. da
contro
AP 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 12'338.95
oltre interessi e spese esecutive nonché il rigetto in via definitiva,
limitatamente a tale somma, dell’opposizione interposta al PE n. __________
dell’UEF di Locarno;
ed ora sul
decreto 15 ottobre 2008 con cui il Pretore ha dichiarato tardiva la risposta 27
(recte: 28) agosto 2008, ha accertato la preclusione del convenuto ed ha
citato le parti all’udienza preliminare del 3 dicembre 2008;
appellante
il convenuto con atto di appello 3 novembre 2008, con cui chiede l’annullamento
del querelato giudizio e la sua riforma nel senso di dichiarare tempestiva la
risposta e di intimargli la replica dell’attore per la presentazione
dell’eventuale duplica, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attore con osservazioni 9 dicembre 2008 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 11 novembre 2008 con cui il giudice di prime cure ha concesso
all’appello l’effetto sospensivo richiesto;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con
petizione 30 maggio 2008 AO 1 ha chiesto alla Pretura del Distretto di Bellinzona
di condannare AP 1 al pagamento di fr. 12'338.95 oltre interessi e spese esecutive,
nonché di rigettare in via definitiva, limitatamente a tale somma, l’opposizione da lui interposta al PE n. __________
dell’UEF di Locarno. Non avendo il convenuto presentato la risposta di causa
nel termine di 30 giorni, il 30 luglio 2008 il Pretore gli ha assegnato un
ultimo termine di 10 giorni (“termine di grazia”) per rispondere, avvertendolo
che in caso di omissione non avrebbe più potuto contestare i fatti della
petizione e che l’istruttoria sarebbe avvenuta solo in base alle prove addotte
dalla parte attrice. Il 27 (recte: 28) agosto 2008 il convenuto ha
inoltrato la sua risposta.
2. Con
scritto 1° ottobre 2008 l’attore
ha eccepito la tardività dell’allegato
responsivo, rilevando che il termine di grazia per l’inoltro della risposta, che
era stato concesso durante le ferie giudiziarie estive e che iniziava a
decorrere al termine delle stesse, era giunto a scadenza il 25 agosto 2008. Da
parte sua, con scritto 8 ottobre 2008 il convenuto, oltre ad aver dichiarato
di non doversi attendere l’inoltro di invii giudiziari durante le ferie estive,
ha spiegato di essere stato assente all’estero fino al 23 agosto 2008 e di non aver
trovato, al suo ritorno, alcun avviso di ritiro per eventuali raccomandate in
giacenza, ma solo una comunicazione della Pretura, speditagli per lettera
semplice il precedente 19 agosto (doc. 1), contenente l’assegnazione del
termine di grazia di 10 giorni, che egli avrebbe così rispettato.
3. Statuendo
con decreto 15 ottobre 2008 il Pretore ha dichiarato tardiva la risposta 28
agosto 2008, ha accertato la preclusione del convenuto ed ha citato le parti
all’udienza preliminare del 3 dicembre 2008. Egli, dopo aver rilevato che il
convenuto doveva senz’altro aspettarsi l’invio di atti giudiziari durante le
ferie estive non avendo rispettato il termine di 30 giorni per l’inoltro della
risposta assegnatogli il 30 maggio 2008, ha innanzitutto accertato che la
raccomandata inviata dalla Pretura al convenuto e contenente l’assegnazione del
termine di grazia era giunta presso l’Ufficio postale di domicilio del convenuto il 31 luglio 2008 e, non
essendo stata ritirata, era da considerarsi intimata il settimo giorno di
scadenza. Ha quindi rilevato che il termine di 10 giorni, assegnato durante le
ferie giudiziarie, aveva però cominciato a decorrere il 16 agosto 2008 ed era
con ciò scaduto il successivo 25 agosto, poco importando se il 19 agosto la
Pretura aveva provveduto a una nuova intimazione, questa volta per lettera
semplice. Da qui, la tardività della risposta inoltrata dopo dieci giorni, il 28
ottobre 2008.
4. Con
l’appello 3 novembre 2008, cui il Pretore l’11 novembre 2008 ha concesso
l’effetto sospensivo richiesto, il convenuto chiede di annullare il querelato
giudizio e di riformarlo nel senso di dichiarare tempestiva la risposta e di
intimargli la replica della controparte per la presentazione dell’eventuale
duplica. Egli ribadisce di non doversi allora attendere l’inoltro di invii
giudiziari durante le ferie estive, di non aver trovato alcun avviso di ritiro
per eventuali raccomandate in giacenza e di aver comunque inoltrato l’allegato
responsivo entro il termine di 10 giorni assegnatogli, per lettera semplice, il
19 agosto 2008.
5. Delle
osservazioni 9 dicembre 2008 con cui l’attore postula la reiezione del gravame
si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.
6. Secondo
il codice di procedura civile ticinese la notificazione degli atti giudiziari
avviene, di regola, mediante invio postale raccomandato, con o senza ricevuta
di ritorno, in conformità ai regolamenti postali (art. 124 cpv. 1 CPC). Un
invio giudiziario mediante raccomandata, non ritirato dal destinatario, è
considerato come notificato l’ultimo
giorno del termine di ritiro di sette giorni, a condizione che il destinatario
potesse attendersi con una certa probabilità di ricevere un tale invio (DTF 127
Fatti
I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 89 consid. 4b) e che un avviso
di ritiro sia stato lasciato nella sua cassetta delle lettere (DTF 116 III 59
consid. 1b). Con riferimento a quest’ultimo aspetto, il Tribunale federale ha
precisato che l’avviso di
ritiro è reputato essere stato depositato nella cassetta delle lettere,
fintanto che non vi siano circostanze tali da far ritenere un comportamento
errato da parte degli impiegati postali, ritenuto che compete a chi si prevale
di questa irregolarità, in particolare del mancato deposito dell’avviso di
ritiro in caso di tentativo infruttuoso di consegna, recarne la prova (TF 5
giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1, 18 giugno 2008 4A_250/2008 consid. 3.2.2,
12 febbraio 2007 6P.253/2006 consid. 3.2.1; SJ 1999 I p. 145 consid. 2c, 1972
p. 56 consid. 2b; II CCA 17 settembre 2008 inc. n. 12.2008.149; Poudret,
Commentaire de la loi fédérale d’organisation judiciaire, Vol. I, n. 1.11 ad
art. 32 OG), bastando al proposito che la circostanza sia stata resa verosimile
in modo preponderante (TF 5 giugno 2009 2C_38/2009 consid. 4.1). La giurisprudenza
cantonale che in caso di contestazione imponeva all’autorità notificatrice di
provare l’avvenuto deposito dell’avviso di ritiro nella cassetta delle lettere
del destinatario (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 124 e CPC-TI App., m. 14 ad art. 124), non
conforme alla prassi del Tribunale federale, non può così (più) essere condivisa.
7. Nel
caso di specie il convenuto pretende innanzitutto che la finzione dell’avvenuta
notifica della raccomandata contenente l’assegnazione del termine di grazia non
possa entrare in considerazione, per due motivi, da un lato siccome egli non doveva
attendersi la notifica di atti procedurali durante le ferie giudiziarie estive
e dall’altro in quanto egli aveva comunque affermato di non aver rinvenuto
nella sua cassetta delle lettere l’avviso di ritiro. Entrambe le censure sono
infondate. Con riferimento alla prima si osserva che - come correttamente
rilevato dal giudice di prime cure - il fatto che egli non avesse rispettato il
termine di 30 giorni per l’inoltro della risposta assegnatogli il 30 maggio
2008, che per altro non pretende di non aver ricevuto, lasciava presagire una
prossima iniziativa dell’attore, volta per l’appunto all’assegnazione del termine
di grazia di cui all’art. 169 CPC. Quanto alla seconda, già si è detto che il
fatto che il convenuto abbia dichiarato di non aver ricevuto l’avviso di ritiro non è di per sé
sufficiente per far venire meno la presunzione, secondo cui lo stesso è
reputato essere stato depositato nella sua cassetta delle lettere. Egli avrebbe
invece dovuto rendere proponderantemente verosimile, e ancor prima addurre, le
circostanze tali da far ritenere un comportamento errato da parte degli
impiegati postali. Sennonché né nel gravame, né nelle sue precedenti allegazioni,
egli ha esposto e provato i fatti che imporrebbero di concludere in tal senso.
8. Ammessa
con ciò la validità della notifica della raccomandata contenente l’assegnazione
del termine di grazia, che iniziava con ciò a decorrere dal 16 agosto 2008 e
giungeva a scadenza il successivo 26 agosto, è a torto che il convenuto
pretende di prevalersi del fatto che il 19 agosto 2008 la Pretura abbia
provveduto ad effettuare una nuova notifica per lettera semplice. La
giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di stabilire che un’eventuale nuova
notifica - tranne nel caso in cui la buona fede del destinatario appaia degna
di protezione - è di principio senza effetti giuridici e non fa correre un
nuovo termine (DTF 119 V 89 consid. 4b/aa, 115 Ia 12 consid. 4c, 111 V 99
consid. 2b; SJ 1999 I p. 145 consid. 2d; TF 13 luglio 2004 2A.186/2004 consid.
2.2; II CCA 26 aprile 2001 inc. n. 12.2001.61, 16 gennaio 1997 inc. n.
12.96.246). Ora, nel caso di specie già il fatto che la nuova notifica, per
lettera semplice, sia avvenuta senza che il convenuto abbia dimostrato di non aver
ricevuto il precedente avviso di ritiro della raccomandata esclude che gli
possa essere riconosciuta una buona fede degna di protezione, egli dovendo al
contrario essere consapevole che la nuova notifica, pur non indicando la
menzione “raccomandata”, era semplicemente la ripetizione, senza effetti
giuridici, di quella già validamente avvenuta in precedenza. Il convenuto non
ha per altro preteso né tanto meno provato che dal tenore della nuova notifica
si potesse o dovesse evincere che la stessa aveva annullato e sostituito quella
precedente.
9. Ne
discende la reiezione del gravame, del tutto infondato.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili della procedura d’appello, calcolate su
un valore di causa di fr. 12'338.95, seguono la soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 3 novembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 150.-
b) spese fr.
50.
-
Totale fr.
200.
-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 300.- a titolo di ripetibili.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi; per valori
inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una questione di
diritto di importanza fondamentale o se una legge federale prescrive un’istanza
cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Il ricorso è ammissibile contro le
decisioni che pongono fine al procedimento (art. 90 LTF). Esso è pure
ammissibile contro una decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se
queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre, o che pone fine
al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (art. 91 LTF), oppure
ancora contro decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente e
concernenti la competenza o domande di ricusazione (art. 92 cpv. 1 LTF). In
presenza di altre decisioni pregiudiziali o incidentali, il ricorso è
ammissibile solo se le stesse possono causare un pregiudizio irreparabile o se
l’accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale
consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art.
93.
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF)
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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