12.2008.233
Diritto del lavoro. Licenziamento ingiustificato
25 giugno 2009Italiano13 min
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Numero d'incarto:
12.2008.233
Data decisione, Autorità:
25.06.2009, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro. Licenziamento ingiustificato
LICENZIAMENTO E DISDETTA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO
337c CO
Incarto n.
12.2008.233
Lugano
25 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa - inc. n. DI(CL).2006.173
della Pretura della giurisdizione di Locarno città - promossa con istanza 20
ottobre 2006 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA 1
con cui
l’istante ha chiesto la
condanna della convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'866.65 quale stipendio per i mesi da agosto
a novembre 2006 (con deduzione di fr. 1'800.- già versati a tale titolo) oltre alla quota parte di tredicesima
(aumentati all’udienza di
discussione di fr. 4'000.-
relativi al salario di dicembre 2006), più un’indennità, non cifrata, per licenziamento immediato ingiustificato
(quantificata in fr. 8'000.- con
scritto 18 dicembre 2006 su invito del Segretario assessore);
domanda
avversata dalla convenuta che all'udienza di
discussione 6 dicembre 2006 ha chiesto la sua reiezione e, in via subordinata,
la compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la
parte della mercede pignorabile";
che il
Pretore, statuendo con sentenza 5 novembre 2008, ha accolto per fr. 17'329.10 lordi oltre interessi al 5% dal 12 settembre 2006;
appellante
la convenuta che con atto di appello 10 novembre 2008 chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere l’istanza e in via subordinata
postula la compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta
per la parte della mercede pignorabile", con protesta di spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l’istante con osservazioni 3 dicembre 2008 chiede la reiezione del gravame,
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti e i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. AO 1 è stata assunta da AP 1 dal 21 marzo 2005 quale impiegata d’ufficio
presso l’omonimo garage a __________. Il contratto, di durata indeterminata,
prevedeva un salario lordo di fr. 3'600.- fino al 31 agosto 2005, di fr.
3'800.- fino al 31 dicembre 2005 e, in seguito, di fr. 4'000.-, oltre la
tredicesima mensilità (doc. B). Dal 30 agosto 2006 al 22 ottobre 2006 la
lavoratrice è stata inabile al lavoro (plico doc. C). Con raccomandata 12
settembre 2006 la datrice di lavoro ha licenziato in tronco la lavoratrice
invocando una "grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà nei
confronti del datore di lavoro secondo l’art. 321a CO e a seguito di
appropriazione illecita di fr. 1'610.- sulla fattura n. __________ del
30.09.2005, relativa a danni di grandine riparati sulla sua autovettura __________
__________ targata __________ __________ e gravata da cessione di credito
nostro favore". La datrice di lavoro ha chiesto inoltre il versamento di
fr. 2'628.45 a titolo di "scoperti" in suo favore (doc. D), così come
da conteggio allegato (doc. E). Con missiva 14 settembre 2006 la lavoratrice ha
contestato il licenziamento immediato e si è resa disponibile all’impiego una
volta terminata la propria malattia. Ella ha poi contestato le pretese di
controparte e ha chiesto il versamento dello stipendio di agosto 2006 (doc. F).
Il 20 settembre 2006 la datrice di lavoro, per il tramite della propria
patrocinatrice, avv. RA 1, ha affermato la validità della disdetta e ha
ribadito il proprio punto di vista sul credito nei confronti della lavoratrice
(doc. G). Con missiva 4 ottobre 2006 quest’ultima, rappresentata da RA 2, ha
nuovamente contestato la disdetta e ha chiesto il pagamento del salario per i
mesi da agosto a novembre 2006, della tredicesima e di una retribuzione per
vacanze non godute, riservandosi peraltro la richiesta di un’indennità per
licenziamento ingiustificato.
B. Con
istanza 20 ottobre 2006 AO 1 ha adito la Pretura del Distretto di Locarno-città,
contestando la legittimità del licenziamento immediato e chiedendo di
conseguenza la condanna della datrice di lavoro al pagamento di complessivi fr.
17'866.65
lordi, somma corrispondente allo stipendio fino al termine di disdetta
ordinario, ovvero da agosto a novembre 2006 (fr. 20'000.-
./. fr. 1'800.- già versati dalla datrice di lavoro a tale titolo) e alla quota
parte di tredicesima su tale importo (fr. 3'666.65). Ella ha invece lasciato
alla discrezione del giudice la determinazione dell’indennità per licenziamento
ingiustificato. Su invito del Segretario assessore la lavoratrice ha poi quantificato con scritto 18 dicembre 2006 tale indennità in fr. 8'000.-. All’udienza di discussione 6 dicembre 2006 (proseguita il 29 maggio
2007) l’istante ha chiesto
anche il pagamento del salario di fr. 4'000.- lordi relativo al mese di dicembre 2006. La convenuta si è
opposta alle pretese della lavoratrice, postulando in via subordinata la
compensazione delle stesse "con quanto dovuto dall’istante
alla convenuta per la parte della mercede pignorabile". Esperita l’istruttoria,
le parti hanno rinunciato al dibattimento finale, confermandosi nei rispettivi
punti di vista con memoriali scritti. Statuendo con sentenza 5 novembre 2008 il Pretore ha accolto l’istanza per fr. 17'329.10 lordi oltre interessi
al 5% dal 12 settembre 2006.
C. Con
atto di appello 10 novembre 2008 la convenuta è insorta contro il giudizio
testé menzionato, chiedendo di respingere l’istanza e in via subordinata la
compensazione "con quanto dovuto dall’istante alla convenuta per la parte
della mercede pignorabile". Con osservazioni 3 dicembre 2008 l’istante
postula la reiezione del gravame.
Considerato
in diritto: 1. Il Pretore ha anzitutto spiegato che l’accenno, nella disdetta
immediata 12 settembre 2006, a una grave violazione dell’obbligo di diligenza e
fedeltà giusta l’art. 321a CO era del tutto generico, a meno di credere che l’indicazione,
nella stessa missiva, della presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.-
fosse una specificazione di tale motivo (doc. D), come sembra avvalorare lo
scritto 20 settembre 2006 (doc. G). Il primo giudice ha poi ritenuto che la
presunta appropriazione di cui sopra non poteva giustificare un licenziamento
in tronco, intervenuto dopo un anno dai fatti rimproverati e, quindi,
tardivamente. Secondo il Pretore, infine, la convenuta non ha comprovato l’esistenza
di altri gravi motivi tali da giustificare un licenziamento immediato, dato che
convenuta non ha dato concretezza alla sua generica asserzione menzionata sopra.
Ciò posto, egli ha condannato la convenuta al pagamento degli stipendi di fr.
4'000.- lordi mensili da agosto a dicembre 2006, così come al pagamento di fr.
3'666.65 quale tredicesima, dai quali ha dedotto fr. 3'600.- già versati all’istante
dalla datrice di lavoro. Egli ha poi fissato l’indennità per licenziamento
ingiustificato in fr. 4'000.-. Il Pretore ha infine compensato le pretese dell’istante
con un credito di fr. 6'737.55 in favore della convenuta.
2. L’appellante
contesta che unico motivo di licenziamento in tronco sia stata la presunta
appropriazione indebita di fr. 1'610.- (relativa alle riparazioni dell’autovettura
dell’istante per danni da grandine). Essa sostiene che tale circostanza sarebbe
stata, semmai, unicamente la goccia che avrebbe fatto traboccare il vaso.
Secondo la datrice di lavoro, il licenziamento sarebbe invero la conseguenza di
tutta una serie di singoli episodi che, nel loro insieme, le avrebbero arrecato
un grave pregiudizio e distrutto la fiducia riposta nella lavoratrice. La
convenuta sostiene di aver indicato, nella lettera di licenziamento, l’esistenza
di una grave violazione dell’obbligo di diligenza e fedeltà nei suoi confronti
giusta l’art. 321a CO e che, in assenza di domanda di motivazione della
disdetta da parte della lavoratrice, avrebbe omesso di elencare ogni singolo
motivo alla base della propria decisione (appello, pag. 3 seg. e 6 segg.). Determinante è il motivo, ritenuto grave, comunicato alla
controparte al momento della disdetta. A titolo eccezionale, chi ha dato la
disdetta può prevalersi in causa anche di ulteriori motivi, già esistiti ed
emersi solo in seguito, purché non li abbia conosciuti prima, né abbia potuto
conoscerli (DTF 127 III 310, consid. 4a; 124 III 25 consid. 3c; 121 III
467, consid. 4 e 5; cfr. anche sentenza II CCA, sentenza inc. 12.2006.2 del 13
novembre 2006). Nella fattispecie la stessa appellante ammette di essere stata
a conoscenza degli altri "singoli episodi" da lei invocati. Di
conseguenza, al momento della disdetta 12 settembre 2006 essa ne era al
corrente. Se non che, nella lettera di licenziamento la convenuta ha allegato
quale motivo unicamente la presunta appropriazione indebita di fr. 1'610.-. Essa ha anche indicato "una
grave violazione dell’obbligo
di diligenza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro secondo l’art. 321a CO", senza minimamente
sostanziarla. La motivazione del licenziamento dev’essere dettagliata a sufficienza da permettere a chi la riceve di
verificare la sua legittimità. Di conseguenza, formulazioni astratte, come
quella testé indicata, non sono sufficienti (Staehelin/Vischer,
Zürcher Kommentar, n. 33 ad art. 335 CO; Streiff/von Kaenel, Arbeitsvertrag, n. 16 ad art. 335 CO). Quanto
al conteggio allegato al licenziamento, la datrice di lavoro non ha affermato
che tali crediti erano all’origine
della decisione di licenziamento in tronco. L’appellante ritiene che sarebbe stato compito della lavoratrice
chiedere la motivazione della disdetta. La censura è da respingere già per il
semplice fatto che a seguito della contestazione 14 settembre 2006 (doc. F),
ove la lavoratrice ha affermato l’assenza di motivi che giustificassero un licenziamento immediato, la
datrice di lavoro si è limitata a ribadire la validità della propria disdetta,
senza sostanziare il motivo, come detto del tutto vago, della presunta grave
violazione all’obbligo di
diligenza e fedeltà nei suoi confronti (doc. G). La validità del licenziamento
in tronco dev’essere quindi
vagliata esaminando quale motivo unicamente la presunta appropriazione indebita
di fr. 1'610.-. Di conseguenza
non possono essere vagliate nemmeno le censure su altri motivi di licenziamento
invocati dall’appellante (pag.
7).
3. L’appellante critica il Pretore per aver
ritenuto intempestiva la disdetta (appello, pag. 4 segg.). Il primo giudice ha
spiegato che non è pensabile che i responsabili della convenuta, tramite la
contabile __________ __________, non si siano accorti che la fattura 30
settembre 2005 (inerente le riparazioni per i danni da grandine) fosse rimasta
in buona parte impagata (sentenza impugnata, p,ag. 9, consid. 5.5). L’appellante non contesta tale
argomentazione. Essa afferma invece che anche ammettendo tale circostanza,
sicuramente non si era potuta accorgere che tale importo era già stato
incassato dalla dipendente. Tant’è che a suo dire l’istante
non ha nemmeno sostenuto di averla informata in tal senso. Al riguardo, il
primo giudice ha precisato che non è verosimile che nessuno dei responsabili
della convenuta avesse il controllo puntuale e periodico degli indennizzi delle
assicurazioni, segnatamente laddove, come nella fattispecie, vi era una
cessione di credito da parte di un cliente, ovvero dell’istante (sentenza impugnata, loc. cit.). La convenuta sostiene che
era proprio quest’ultima a
essere responsabile per i richiami delle fatture rimaste impagate. Tuttavia,
essa dimentica che, come accertato dal Pretore, a occuparsi delle cessioni di
credito era __________ __________ e che anche il direttore __________ __________
esercitava un controllo sulle fatturazioni per le riparazioni (sentenza
impugnata, loc. cit.). L’appellante
si dilunga, poi, sulle diverse competenze lavorative tra l’istante e la contabile __________ __________,
che tuttavia non inficiano l’argomentazione
pretorile testé menzionata. La convenuta rinvia, altresì, alla testimonianza di
__________ __________ laddove egli afferma che "nel periodo in cui la AO 1
era in malattia ci siamo accorti che ella aveva incassato dalla __________ per
il danno grandine un importo di fr. 1'610.-" (verbale 5 novembre 2007, pag. 6). Se non che, essa non
spiega perché non sia condivisibile l’assunto pretorile di ritenere inverosimile, per le incombenze da
loro svolte all’interno della
società, che sia __________ __________ sia __________ __________ non si fossero
accorti prima di tale periodo dell’incasso da parte della lavoratrice. Non va dimenticato, invero, che
qualora l’attendibilità di un
testimone possa apparire dubbia, sotto un profilo soggettivo, per l’esistenza di un rapporto diretto di
dipendenza con una delle parti, come nella fattispecie, la credibilità delle
sue dichiarazioni può essere intaccata se è accertata una grave discordanza tra
Fatti
i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.
200072004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90). Anche su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.
4. Infine,
l’appellante contesta l’indennità
per licenziamento ingiustificato di fr. 4'000.- concessa dal Pretore all’istante. Essa ritiene che anche ammettendo l’assenza di motivi gravi di licenziamento in tronco, vi sarebbero
sufficienti gravosi elementi per desistere da tale indennità. Al riguardo, la
convenuta afferma essere sintomatica la circostanza, per la dipendente, di aver
manifestato la volontà di far computare il presunto prelevamento di fr. 1'800.- sulla quota parte di tredicesima
quando il contratto di lavoro era ancora in vigore. Secondo la datrice di lavoro
ciò dimostrerebbe che l’istante
aveva la "coscienza sporca" (appello, pag. 8). L’appellante non si confronta, tuttavia, con
l’articolata motivazione del
Pretore (sentenza impugnata, pag. 16), ove il comportamento dell’istante sul lavoro, segnatamente in
relazione ai prelievi di acconti sullo stipendio, è stato pure contemplato. Su
questo punto l’appello è quindi
irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).
5. Nelle
proprie richieste di giudizio l’appellante chiede, in via subordinata, la compensazione con quanto a
lei dovuto dall’istante per la
parte di mercede pignorabile. Essa dimentica, tuttavia, che il Pretore ha
riconosciuto una compensazione di fr. 6'737.55, che corrisponde proprio a quanto da essa chiesto, in via
subordinata, dinanzi al primo giudice.
6. Per i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile
l’appello è respinto. Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di
lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano né
tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e
CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC per rinvio dell’art. 417
cpv. 1 lett. e CPC). Secondo giurisprudenza, la parte
vittoriosa rappresentata dall’associazione
di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo
cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in
materia civile al Tribunale federale è di fr. 17'329.10.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 148 CPC,
dichiara e pronuncia:
1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 10 novembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1
fr. 300.- per ripetibili.
3.
Intimazione:
- ;
- .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario in materia di
diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30
giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1
LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre
negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,
117.
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso
ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi
i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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