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Decisione

12.2008.233

Diritto del lavoro. Licenziamento ingiustificato

25 giugno 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti così come descritti dal teste e quelli desumibili da altre prove (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, App.

200072004, Lugano 2005, n. 75 ad art. 90). Anche su questo punto l’appello deve dunque essere respinto.

4. Infine,

l’appellante contesta l’indennità

per licenziamento ingiustificato di fr. 4'000.- concessa dal Pretore all’istante. Essa ritiene che anche ammettendo l’assenza di motivi gravi di licenziamento in tronco, vi sarebbero

sufficienti gravosi elementi per desistere da tale indennità. Al riguardo, la

convenuta afferma essere sintomatica la circostanza, per la dipendente, di aver

manifestato la volontà di far computare il presunto prelevamento di fr. 1'800.- sulla quota parte di tredicesima

quando il contratto di lavoro era ancora in vigore. Secondo la datrice di lavoro

ciò dimostrerebbe che l’istante

aveva la "coscienza sporca" (appello, pag. 8). L’appellante non si confronta, tuttavia, con

l’articolata motivazione del

Pretore (sentenza impugnata, pag. 16), ove il comportamento dell’istante sul lavoro, segnatamente in

relazione ai prelievi di acconti sullo stipendio, è stato pure contemplato. Su

questo punto l’appello è quindi

irricevibile (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC).

5. Nelle

proprie richieste di giudizio l’appellante chiede, in via subordinata, la compensazione con quanto a

lei dovuto dall’istante per la

parte di mercede pignorabile. Essa dimentica, tuttavia, che il Pretore ha

riconosciuto una compensazione di fr. 6'737.55, che corrisponde proprio a quanto da essa chiesto, in via

subordinata, dinanzi al primo giudice.

6. Per i motivi che precedono, nella misura in cui è ricevibile

l’appello è respinto. Trattandosi di una vertenza in materia di contratto di

lavoro con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.- non si prelevano né

tasse di giustizia né spese (art. 343 cpv. 2 e 3 CO, art. 417 cpv. 1 lett. e

CPC). Le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148

CPC per rinvio dell’art. 417

cpv. 1 lett. e CPC). Secondo giurisprudenza, la parte

vittoriosa rappresentata dall’associazione

di categoria ha diritto a un'equa indennità per l'incomodo

cagionato (RtiD II-2005 pag. 680 consid. 9). Il valore litigioso determinante ai fini di un eventuale ricorso in

materia civile al Tribunale federale è di fr. 17'329.10.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC,

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura in cui è ricevibile, l’appello 10 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Non si prelevano tasse né spese di appello. AP 1 rifonderà a AO 1

fr. 300.- per ripetibili.

3.

Intimazione:

- ;

- .

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto del lavoro con un valore litigioso superiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre

negli stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113,

117.

LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso

ordinario sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi

i ricorsi con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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