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Decisione

12.2008.234

Appalto - consegna dell'opera - notifica dei difetti

7 maggio 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

di fr. 142.– (oltre IVA di fr. 10.80), “già fatturata con altre opere” alla

luce “del riscontro peritale” (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.2),

calcolando l'importo complessivo da dedurre in fr. 1'452.80 (fr. 1'300.– + fr.

152.80). Per finire, il primo giudice, ritenendo che non erano comprovati i

ritardi ed altri difetti asseriti dal convenuto, ha fissato in fr. 41'454.40

(fr. 42'907.20 ./. 1'452.80) l'importo ancora dovuto dal convenuto.

Diversamente da quanto postulato dal convenuto, il Pretore ha inoltre fissato

il decorso degli interessi a partire dal 2 aprile 2005, come chiesto

dall'attore.

4. Con

appello 5 novembre 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel

senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 32'454.-

oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2006, di porre le tasse e le spese di

giustizia di prima sede a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.

Protesta, per finire, tasse, spese e ripetibili di appello.

Con

osservazioni 16 marzo 2009, AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta

di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.

5. In

appello AP 1 dichiara di riconoscere sostanzialmente l'esito della procedura di

primo grado (appello, pag. 3 verso l'alto). L'appellante limita le proprie

contestazioni ad un importo complessivo di fr. 9'000.– per deduzioni per

difetti non riconosciuti dal Pretore e alla data di computo degli interessi di

mora.

5.1 Il primo

giudice non ha ammesso le richieste di deduzione – dal saldo complessivo ancora

dovuto dal convenuto all'attore per i difetti fatti valere in causa da AP 1 – per

macchie sul pianerottolo e sulla rampa delle scale (fr. 500.–), raccordo

impreciso dell'isolamento contro alcune pareti del solaio (fr. 500.–), riquadri

interni storti di finestre e di alcune aperture (fr. 5'000.–), crepe e altre

imperfezioni dell'intonaco (fr. 2'500.–) e imperfetto raccordo dell'intonaco

con il pavimento (fr. 500.–). Secondo il Pretore, le macchie sul pianerottolo e

sulla rampa delle scale non sarebbero mai state notificate in modo esplicito.

La notifica degli altri difetti, secondo il primo giudice, sarebbe invece

intervenuta solo il 3 settembre 2005, con la lettera di cui al documento L,

quindi tardivamente “siccome esplicitata almeno nove mesi dopo il termine dei

lavori” (cfr. sentenza impugnata consid. 5.2.2). Il Pretore ha evidenziato a

tale proposito che il convenuto ha ammesso che uno dei colloqui per discutere

delle opere consegnate sarebbe avvenuto nel dicembre 2004 – da ciò la tardività

di “almeno nove mesi” da lui ritenuta – e che l'attore in petizione ha fatto

coincidere “il termine dei lavori” con la fine dell'estate 2004, circostanza

questa che il convenuto non ha contestato né tanto meno ha fatto risalire ad

altra epoca.

L'appellante

si aggrava sostenendo che la notifica dei difetti sarebbe tempestiva, essendo,

a suo dire, avvenuta prima della fine dei lavori (cfr. appello, punti 9 e 10,

pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo), in corso d'opera (appello, punto

17, pag. 6 verso il mezzo) e pure nel seguito, spettando comunque, a suo dire,

all'appaltatore l'onere di dimostrare la data in cui sono terminati i lavori

(appello, punti 11-17, pag. 5-6).

5.2 Non può

esservi difetto e applicazione delle norme sulla garanzia dell'appaltatore ai

sensi degli art. 367 e segg. CO che nella misura in cui si è in presenza di

un'opera finita e consegnata (Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n. 4481

pag. 675). La consegna ai sensi dell'art. 372 cpv. 1 CO consiste nella rimessa

da parte dell'appaltatore al committente di un'opera finita e realizzata

conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa che l'opera sia o meno

difettosa (DTF 129 III 738 consid. 7.2). La consegna (“Ablieferung”, “livraison”)

da parte dell'appaltatore coincide con il ricevimento (“Abnahme”, “réception”)

dell'opera da parte del committente; il ricevimento non va confuso con

l'approvazione (“Genehmigung”, “acceptation”), che è la

manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all'appaltatore

che l'opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i

diritti che derivano dalla garanzia (Tercier,

op. cit., n. 4410 e 4411, pag. 665; DTF 115 II 456).

5.2.1 Per

quanto qui concerne, non può esservi dubbio che le opere oggetto del contratto

di appalto sono state finite e consegnate al committente a fine estate 2004,

comunque al più tardi nel dicembre 2004, come rettamente evidenziato dal primo

giudice con riferimento al documento E e alle dichiarazioni dell'attore (act.

I, punto 3 pag. 3 in basso, punto 7 pag. 4 verso il basso; act. IV, punto ad 5 pag.

4 verso il mezzo), non contestate dal convenuto (act. II, ad 3 pag. 2 e ad 7

pag. 4-5; act. IVa ad 5 pag. 4). Del resto dai rapporti giornalieri emerge che

gli ultimi lavori risalgono alla fine di settembre 2004 (doc. S) e il convenuto

non ha mai sostenuto che la fine dei lavori e la consegna delle opere siano

avvenute in altra epoca. In questa sede, l'appellante non contesta

esplicitamente la data di ultimazione e consegna delle opere ritenuta dal primo

giudice, limitandosi a sostenere che “l'onere di dimostrare la data in cui sono

terminati i lavori spetta all'appaltatore” (appello, pag. 5 verso il mezzo).

Tale onere trova tuttavia il suo limite nel fatto che il convenuto ha omesso di

contestare le affermazioni dell'attore (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 9 ad art. 78 CPC).

5.2.2 L'appellante

sostiene che la notifica dei difetti sarebbe tempestiva, avendo egli, a suo

dire, provveduto alla notifica prima della fine dei lavori (appello, punti 9 e 10,

pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo) e in corso d'opera (appello,

punto 17, pag. 6 verso il mezzo). Trattasi di argomento nuovo, quindi

palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 20 ad art. 321 CPC). L'appellante, con questa argomentazione

contraddice del resto palesemente quanto ha sostenuto negli allegati

principali, nei quali aveva evidenziato che non era “ragionevole pretendere una

notifica dei difetti addirittura precedente all'emissione della fattura” (act.

IVa pag. 4 verso il mezzo). Del resto, una notifica dei difetti a norma degli

art. 367 CO e segg. prima della consegna dell'opera neppure era possibile (Tercier, op. cit., n. 4481 pag. 675), né

tantomeno Filippo Togni ha fatto uso delle facoltà concesse dall'art. 366 cpv.

2 CO (Tercier, op. cit., n.

4450-4456 pag. 671). Le argomentazioni d'appello cadono pertanto nel vuoto.

5.3 Per

l'art, 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena

lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e

segnalarne i difetti. Dal profilo giuridico, la verifica

dell'opera non costituisce un obbligo del committente, ma una sua facoltà. La mancata

verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza

all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione

dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO).

Dottrina

e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la

tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va

determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il

singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da

7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato (Zindel/Pulver,

op. cit., n. 20 ad art. 370 CO). Il termine è però più breve se v’è il rischio

che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre

negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può

avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la

posizione del committente (Gauch,

Der Werkvertrag, 4a ed. n. 2175; Chaix,

op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 20 ad art. 370 CO). In applicazione dell’art. 8 CC, il committente

che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della

notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto

riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza ritenuto che, se è

assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può ignorare simile

circostanza anche se, per avventura, il committente non alleghi tale fatto (Cocchi Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 46).

Nel

caso concreto, va considerato che, come detto (sopra, consid. 5.2.1) le opere

sono state finite e consegnate a fine estate 2004, comunque al più tardi nel

dicembre 2004.

Secondo

l'appellante, non vi sarebbe “motivo per credere” che, in occasione

dell'incontro del 23 dicembre 2004, di cui è menzione nelle lettere di cui ai

doc. E e G, “le parti non abbiano nuovamente parlato dei difetti già segnalati

in corso d'opera” (appello, pag. 5 punto 11). L'argomentazione – ancorchè nuova

e quindi irricevibile (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, n. 20 ad art. 321 CPC) – nella misura in cui adduce semplicemente che

non vi è motivo per credere che nell'incontro del 23 dicembre 2004 non si sia

parlato dei difetti, permette già essa stessa di escludere che in tale

circostanza vi sia stata una valida notifica dei difetti, la stessa

presupponendo per il committente la necessità, oltre che di comunicare i

difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare

l'opera ricevuta come non conforme al contratto e di ritenere per questo

responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175; II CCA 14 agosto 2008 inc

12.2007.178). L'appellante non indica del resto nessun elemento probatorio che

permetta di credere alla fondatezza dell'ipotesi da lui avanzata. La volontà di

considerare l'opera difettosa e non conforme al contratto e di ritenere

responsabile l'appaltatore, non emerge neppure dallo scritto 11 febbraio 2005 (doc.

E) di AP 1 a AO 1. Per altro questo scritto non adempie neppure i requisiti

della tempestività. Solo con lettera 3 settembre 2005 (doc. L), AP 1 ha notificato l'esistenza dei difetti – fatta eccezione per le macchie sul pianerottolo e sulla

rampa delle scale, che, come rettamente indicato dal primo giudice, non sono

state menzionate neppure in tale circostanza – manifestando la pretesa non

conformità al contratto. Per altro, né nella notifica in questione, né nel

seguito del procedimento, AP 1 ha addotto l'esistenza di difetti occulti o ha

dato indicazioni sufficienti in merito alla scoperta dei difetti medesimi e

alla loro tempestiva notifica (art. 370 cpv. 3 CO). Neppure l'appello indica

elementi probatori che possano essere utili in tal senso. La palese tardività

della notifica dei difetti, accertata dal Pretore, merita pertanto di essere

confermata. L'appello va respinto senza ulteriore disamina su questo punto e

integrale reiezione della pretesa del convenuto di ulteriore riduzione (di fr.

9'000.–) del saldo della mercede stabilito dal Pretore.

5.4 Il

Pretore ha riconosciuto un interesse di mora del 5%, pari al tasso legale,

facendolo decorrere dal 2 aprile 2005. Egli ha tra l'altro evidenziato che la

fattura del 1° febbraio 2005 fissava un termine di pagamento di trenta giorni,

esteso dall'attore a sessanta giorni con scitto 31 marzo 2005 (doc. H), che

configura un'interpellazione ai sensi di legge, validamente notificata al

debitore e legittimante il decorso degli interessi a partire dal 2 aprile 2005.

L'appellante non contesta le predette considerazioni del primo giudice, per cui

appare incomprensibile la pretesa di far decorrere l'interesse a partire dal 26

aprile 2006 (data di introduzione della procedura esecutiva). Per altro,

l'interesse preteso dall'attore e riconosciuto dal Pretore equivale a quello

legale (art. 104 CO), per cui è decisamente fuori luogo la doglianza

dell'appellante secondo cui l'appaltatore non avrebbe fornito la prova

dell'ammontare di un eventuale interesse – semmai superiore – in uso in ambito

commerciale. Anche queste argomentazioni d'appello cadono pertanto nel vuoto.

6. Il

gravame va dunque integralmente respinto senza ulteriore disamina e la

decisione del Pretore confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede,

calcolate tenendo conto del valore – rimasto litigioso in appello – di fr. 9'000.– (fr. 41'454.40 ./. fr. 32'454.40), seguono

l'integrale soccombenza dell'appellante.

Per i quali motivi,

visti l’art. 148 CPC e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

5 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali di appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 550.–

b) spese fr.

50.

totale fr.

600.

anticipati

dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'onere di rifondere inoltre alla

parte appellata fr. 800.– a titolo di ripetibili

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Blenio

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi

termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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