12.2008.234
Appalto - consegna dell'opera - notifica dei difetti
7 maggio 2010Italiano16 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.234
Data decisione, Autorità:
07.05.2010, IICCA
Titolo:
Appalto - consegna dell'opera - notifica dei difetti
GARANZIA PER DIFETTI
VERIFICA DEI DIFETTI
art. 367 CO
Incarto n.
12.2008.234
Lugano
7 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2006.7
della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 4 maggio 2006 da
AO 1
RA 1
contro
AP 1
RA 2
con la quale l’attore ha chiesto la condanna del
convenuto al pagamento di fr. 48'287.60 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2005
e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UEF del
Distretto di __________, domande avversate integralmente dal convenuto in sede
di risposta e di replica, ma che in sede di conclusioni ammetteva però di
dovere all'attore un importo massimo di fr. 28'303.30 con interessi al 5% dal
26 aprile 2006;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 15
ottobre 2008 accogliendo parzialmente la petizione per fr. 41'454.40 oltre interessi
al 5% dal 2 aprile 2005, rigettando per tale importo, nonché per le spese
esecutive di fr. 307.30, l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese
(fr. 8'050.–) e la tassa di giustizia (fr. 2'000.–) per 1/7 a carico dell'attore
e per 6/7 a carico del convenuto, con obbligo per quest'ultimo di rifondere a AO
1 fr. 3'500.– per ripetibili ridotte;
appellante il convenuto che con atto di appello 5
novembre 2008 chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la
petizione limitatamente all'importo di fr. 32'454.- oltre interessi al 5% dal
26 aprile 2006 protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 16 marzo 2009 postula
la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta
di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in
fatto e in diritto:
1. Sulla
base di un'offerta 14 gennaio 2004, tra AO 1, imprenditore (appaltatore), e AP
1, proprietario di un immobile sito sul mapp. n. __________ RFD di __________
(committente), è venuto in essere un contratto d'appalto. Alcune opere
figuranti nell'offerta non sono state eseguite, mentre altre sono state
commissionate dal convenuto all'attore solo nel seguito. Ultimati i lavori,
l'attore ha fatturato le sue prestazione in data 1° febbraio 2005 per
complessivi fr. 113'287.60 (doc. B). Fatta deduzione degli acconti già versati,
la fattura indicava una rimanenza da saldare “Restbetrag” di fr. 48'287.60. AP 1 ha contestato la fattura. In assenza di un accordo tra le parti, in data 26 aprile 2006 AO 1 ha fatto intimare a AP 1 il PE n. __________ dell'UEF del Distretto di __________, al quale
quest'ultimo ha interposto opposizione.
2. Con
petizione 4 maggio 2006, AO 1 si è rivolto alla Pretura del Distretto di __________,
chiedendo, a dipendenza delle sue prestazioni, la condanna di AP 1 al pagamento
di fr. 48'287.60 oltre interessi e il rigetto dell'opposizione interposta al PE
n. __________ dell'UEF del Distretto di __________. Con risposta 20 luglio
2006, AP 1 ha postulato la reiezione della petizione. Nella replica e nella
duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita
l'istruttoria, nel cui ambito è stata tra l'altro allestita una perizia
giudiziaria, l'attore ha confermato la propria domanda, mentre il convenuto ha
ammesso di dovere all'attore un importo massimo di fr. 28'303.30 con interessi
al 5% dal 26 aprile 2006.
3. Con
sentenza 15 ottobre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per
fr. 41'454.40 oltre interessi al 5% dal 2 aprile 2005, rigettando per tale
importo, nonché per le spese esecutive di fr. 307.30, l'opposizione al precetto
esecutivo e ponendo le spese (fr. 8'050.–) e la tassa di giustizia (fr. 2'000.–)
per 1/7 a carico dell'attore e per 6/7 a carico del convenuto, con obbligo per
quest'ultimo di rifondere a AO 1 fr. 3'500.– per ripetibili ridotte. Il primo
giudice, dopo aver constatato che tra le parti non era controversa l'esistenza
di un contratto d'appalto, ha rilevato che litigiosi erano per contro i prezzi
indicati dall'attore nell'offerta del 14 gennaio 2004, la pattuizione di uno
sconto, l'esistenza di difetti e la loro tempestiva notifica, come pure le
conseguenze di asseriti ritardi nella consegna dell'opera e di altre
inadempienze contrattuali. In merito ai prezzi, il Pretore ha ritenuto che non
era dimostrato il perfezionamento di un contratto d'appalto con un prezzo a
corpo e che la mercede doveva essere definita secondo il valore del lavoro e le
spese dell'appaltatore. Tenendo conto delle indicazioni del perito giudiziario arch.
__________, il primo giudice ha per finire ritenuto un costo complessivo (IVA
compresa) di fr. 107'907.05. Dedotti gli acconti, ha quindi ritenuto che il
saldo ancora dovuto dal convenuto sarebbe ammontato a fr. 42'907.20. Il
Pretore, in assenza di una specifica convenzione, non ha d'altro canto ammesso
l'applicazione di uno sconto. In merito ai difetti dell'opera, fatti valere in causa
dal convenuto con richiesta di deduzioni per complessivi fr. 10'300.–, il primo
giudice ha ammesso unicamente lo strato isolante in solaio parzialmente
superfluo (fr. 300.–) e la posa di un inutile isolamento termico (fr. 1'000.–).
A queste deduzioni, ritenute per fr. 1'300.–, il Pretore ha aggiunto una somma
Fatti
di fr. 142.– (oltre IVA di fr. 10.80), “già fatturata con altre opere” alla
luce “del riscontro peritale” (cfr. sentenza impugnata, consid. 5.2),
calcolando l'importo complessivo da dedurre in fr. 1'452.80 (fr. 1'300.– + fr.
152.80). Per finire, il primo giudice, ritenendo che non erano comprovati i
ritardi ed altri difetti asseriti dal convenuto, ha fissato in fr. 41'454.40
(fr. 42'907.20 ./. 1'452.80) l'importo ancora dovuto dal convenuto.
Diversamente da quanto postulato dal convenuto, il Pretore ha inoltre fissato
il decorso degli interessi a partire dal 2 aprile 2005, come chiesto
dall'attore.
4. Con
appello 5 novembre 2008, AP 1 chiede la riforma del giudizio impugnato nel
senso di accogliere la petizione limitatamente all'importo di fr. 32'454.-
oltre interessi al 5% dal 26 aprile 2006, di porre le tasse e le spese di
giustizia di prima sede a carico di metà per parte, compensate le ripetibili.
Protesta, per finire, tasse, spese e ripetibili di appello.
Con
osservazioni 16 marzo 2009, AO 1 postula la reiezione del gravame, con protesta
di tasse, spese e ripetibili di seconda sede.
5. In
appello AP 1 dichiara di riconoscere sostanzialmente l'esito della procedura di
primo grado (appello, pag. 3 verso l'alto). L'appellante limita le proprie
contestazioni ad un importo complessivo di fr. 9'000.– per deduzioni per
difetti non riconosciuti dal Pretore e alla data di computo degli interessi di
mora.
5.1 Il primo
giudice non ha ammesso le richieste di deduzione – dal saldo complessivo ancora
dovuto dal convenuto all'attore per i difetti fatti valere in causa da AP 1 – per
macchie sul pianerottolo e sulla rampa delle scale (fr. 500.–), raccordo
impreciso dell'isolamento contro alcune pareti del solaio (fr. 500.–), riquadri
interni storti di finestre e di alcune aperture (fr. 5'000.–), crepe e altre
imperfezioni dell'intonaco (fr. 2'500.–) e imperfetto raccordo dell'intonaco
con il pavimento (fr. 500.–). Secondo il Pretore, le macchie sul pianerottolo e
sulla rampa delle scale non sarebbero mai state notificate in modo esplicito.
La notifica degli altri difetti, secondo il primo giudice, sarebbe invece
intervenuta solo il 3 settembre 2005, con la lettera di cui al documento L,
quindi tardivamente “siccome esplicitata almeno nove mesi dopo il termine dei
lavori” (cfr. sentenza impugnata consid. 5.2.2). Il Pretore ha evidenziato a
tale proposito che il convenuto ha ammesso che uno dei colloqui per discutere
delle opere consegnate sarebbe avvenuto nel dicembre 2004 – da ciò la tardività
di “almeno nove mesi” da lui ritenuta – e che l'attore in petizione ha fatto
coincidere “il termine dei lavori” con la fine dell'estate 2004, circostanza
questa che il convenuto non ha contestato né tanto meno ha fatto risalire ad
altra epoca.
L'appellante
si aggrava sostenendo che la notifica dei difetti sarebbe tempestiva, essendo,
a suo dire, avvenuta prima della fine dei lavori (cfr. appello, punti 9 e 10,
pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo), in corso d'opera (appello, punto
17, pag. 6 verso il mezzo) e pure nel seguito, spettando comunque, a suo dire,
all'appaltatore l'onere di dimostrare la data in cui sono terminati i lavori
(appello, punti 11-17, pag. 5-6).
5.2 Non può
esservi difetto e applicazione delle norme sulla garanzia dell'appaltatore ai
sensi degli art. 367 e segg. CO che nella misura in cui si è in presenza di
un'opera finita e consegnata (Tercier, Les contrats spéciaux, 4ª ed., Ginevra-Basilea-Zurigo 2009, n. 4481
pag. 675). La consegna ai sensi dell'art. 372 cpv. 1 CO consiste nella rimessa
da parte dell'appaltatore al committente di un'opera finita e realizzata
conformemente al contratto in ogni sua parte; poco importa che l'opera sia o meno
difettosa (DTF 129 III 738 consid. 7.2). La consegna (“Ablieferung”, “livraison”)
da parte dell'appaltatore coincide con il ricevimento (“Abnahme”, “réception”)
dell'opera da parte del committente; il ricevimento non va confuso con
l'approvazione (“Genehmigung”, “acceptation”), che è la
manifestazione di volontà con la quale il committente fa sapere all'appaltatore
che l'opera corrisponde alle sue aspettative e che rinuncia a far valere i
diritti che derivano dalla garanzia (Tercier,
op. cit., n. 4410 e 4411, pag. 665; DTF 115 II 456).
5.2.1 Per
quanto qui concerne, non può esservi dubbio che le opere oggetto del contratto
di appalto sono state finite e consegnate al committente a fine estate 2004,
comunque al più tardi nel dicembre 2004, come rettamente evidenziato dal primo
giudice con riferimento al documento E e alle dichiarazioni dell'attore (act.
I, punto 3 pag. 3 in basso, punto 7 pag. 4 verso il basso; act. IV, punto ad 5 pag.
4 verso il mezzo), non contestate dal convenuto (act. II, ad 3 pag. 2 e ad 7
pag. 4-5; act. IVa ad 5 pag. 4). Del resto dai rapporti giornalieri emerge che
gli ultimi lavori risalgono alla fine di settembre 2004 (doc. S) e il convenuto
non ha mai sostenuto che la fine dei lavori e la consegna delle opere siano
avvenute in altra epoca. In questa sede, l'appellante non contesta
esplicitamente la data di ultimazione e consegna delle opere ritenuta dal primo
giudice, limitandosi a sostenere che “l'onere di dimostrare la data in cui sono
terminati i lavori spetta all'appaltatore” (appello, pag. 5 verso il mezzo).
Tale onere trova tuttavia il suo limite nel fatto che il convenuto ha omesso di
contestare le affermazioni dell'attore (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 9 ad art. 78 CPC).
5.2.2 L'appellante
sostiene che la notifica dei difetti sarebbe tempestiva, avendo egli, a suo
dire, provveduto alla notifica prima della fine dei lavori (appello, punti 9 e 10,
pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo) e in corso d'opera (appello,
punto 17, pag. 6 verso il mezzo). Trattasi di argomento nuovo, quindi
palesemente irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 20 ad art. 321 CPC). L'appellante, con questa argomentazione
contraddice del resto palesemente quanto ha sostenuto negli allegati
principali, nei quali aveva evidenziato che non era “ragionevole pretendere una
notifica dei difetti addirittura precedente all'emissione della fattura” (act.
IVa pag. 4 verso il mezzo). Del resto, una notifica dei difetti a norma degli
art. 367 CO e segg. prima della consegna dell'opera neppure era possibile (Tercier, op. cit., n. 4481 pag. 675), né
tantomeno Filippo Togni ha fatto uso delle facoltà concesse dall'art. 366 cpv.
2 CO (Tercier, op. cit., n.
4450-4456 pag. 671). Le argomentazioni d'appello cadono pertanto nel vuoto.
5.3 Per
l'art, 367 cpv. 1 CO, eseguita la consegna dell'opera, il committente, appena
lo consenta l'ordinario corso degli affari, deve verificarne lo stato e
segnalarne i difetti. Dal profilo giuridico, la verifica
dell'opera non costituisce un obbligo del committente, ma una sua facoltà. La mancata
verifica e il mancato avviso all'appaltatore equivalgono in sostanza
all'approvazione tacita dell'opera consegnata, con la conseguente liberazione
dell'appaltatore della sua responsabilità (art. 370 cpv. 2 CO).
Dottrina
e giurisprudenza hanno elaborato i criteri in base ai quali va esaminata la
tempestività della notifica di cui all'art. 367 CO. Così, il termine entro il quale il committente è tenuto a notificare i difetti va
determinato tenendo conto delle specifiche circostanze che caratterizzano il
singolo caso, ritenuto che, nella maggior parte delle situazioni, un termine da
7 a 10 giorni dovrebbe essere adeguato (Zindel/Pulver,
op. cit., n. 20 ad art. 370 CO). Il termine è però più breve se v’è il rischio
che l’attesa aggravi ulteriormente il danno (DTF 118 II 142 consid. 3b), mentre
negli altri casi la valutazione circa l’adeguatezza del tempo di reazione può
avvenire in modo più ampio, anche per evitare di pregiudicare eccessivamente la
posizione del committente (Gauch,
Der Werkvertrag, 4a ed. n. 2175; Chaix,
op. cit., n. 17 ad art. 370 CO; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 20 ad art. 370 CO). In applicazione dell’art. 8 CC, il committente
che intende valersi dell’art. 370 cpv. 3 CO deve provare la tempestività della
notifica dei difetti, dimostrando quando il difetto gli è divenuto
riconoscibile e come e a chi ne ha comunicato l’esistenza ritenuto che, se è
assodata proceduralmente l’intempestività, il giudice non può ignorare simile
circostanza anche se, per avventura, il committente non alleghi tale fatto (Cocchi Trezzini, CPC-TI, ad art. 183 m. 46).
Nel
caso concreto, va considerato che, come detto (sopra, consid. 5.2.1) le opere
sono state finite e consegnate a fine estate 2004, comunque al più tardi nel
dicembre 2004.
Secondo
l'appellante, non vi sarebbe “motivo per credere” che, in occasione
dell'incontro del 23 dicembre 2004, di cui è menzione nelle lettere di cui ai
doc. E e G, “le parti non abbiano nuovamente parlato dei difetti già segnalati
in corso d'opera” (appello, pag. 5 punto 11). L'argomentazione – ancorchè nuova
e quindi irricevibile (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, n. 20 ad art. 321 CPC) – nella misura in cui adduce semplicemente che
non vi è motivo per credere che nell'incontro del 23 dicembre 2004 non si sia
parlato dei difetti, permette già essa stessa di escludere che in tale
circostanza vi sia stata una valida notifica dei difetti, la stessa
presupponendo per il committente la necessità, oltre che di comunicare i
difetti riscontrati, di manifestare la propria volontà di non considerare
l'opera ricevuta come non conforme al contratto e di ritenere per questo
responsabile l'appaltatore (DTF 107 II 175; II CCA 14 agosto 2008 inc
12.2007.178). L'appellante non indica del resto nessun elemento probatorio che
permetta di credere alla fondatezza dell'ipotesi da lui avanzata. La volontà di
considerare l'opera difettosa e non conforme al contratto e di ritenere
responsabile l'appaltatore, non emerge neppure dallo scritto 11 febbraio 2005 (doc.
E) di AP 1 a AO 1. Per altro questo scritto non adempie neppure i requisiti
della tempestività. Solo con lettera 3 settembre 2005 (doc. L), AP 1 ha notificato l'esistenza dei difetti – fatta eccezione per le macchie sul pianerottolo e sulla
rampa delle scale, che, come rettamente indicato dal primo giudice, non sono
state menzionate neppure in tale circostanza – manifestando la pretesa non
conformità al contratto. Per altro, né nella notifica in questione, né nel
seguito del procedimento, AP 1 ha addotto l'esistenza di difetti occulti o ha
dato indicazioni sufficienti in merito alla scoperta dei difetti medesimi e
alla loro tempestiva notifica (art. 370 cpv. 3 CO). Neppure l'appello indica
elementi probatori che possano essere utili in tal senso. La palese tardività
della notifica dei difetti, accertata dal Pretore, merita pertanto di essere
confermata. L'appello va respinto senza ulteriore disamina su questo punto e
integrale reiezione della pretesa del convenuto di ulteriore riduzione (di fr.
9'000.–) del saldo della mercede stabilito dal Pretore.
5.4 Il
Pretore ha riconosciuto un interesse di mora del 5%, pari al tasso legale,
facendolo decorrere dal 2 aprile 2005. Egli ha tra l'altro evidenziato che la
fattura del 1° febbraio 2005 fissava un termine di pagamento di trenta giorni,
esteso dall'attore a sessanta giorni con scitto 31 marzo 2005 (doc. H), che
configura un'interpellazione ai sensi di legge, validamente notificata al
debitore e legittimante il decorso degli interessi a partire dal 2 aprile 2005.
L'appellante non contesta le predette considerazioni del primo giudice, per cui
appare incomprensibile la pretesa di far decorrere l'interesse a partire dal 26
aprile 2006 (data di introduzione della procedura esecutiva). Per altro,
l'interesse preteso dall'attore e riconosciuto dal Pretore equivale a quello
legale (art. 104 CO), per cui è decisamente fuori luogo la doglianza
dell'appellante secondo cui l'appaltatore non avrebbe fornito la prova
dell'ammontare di un eventuale interesse – semmai superiore – in uso in ambito
commerciale. Anche queste argomentazioni d'appello cadono pertanto nel vuoto.
6. Il
gravame va dunque integralmente respinto senza ulteriore disamina e la
decisione del Pretore confermata. Tasse, spese e ripetibili di seconda sede,
calcolate tenendo conto del valore – rimasto litigioso in appello – di fr. 9'000.– (fr. 41'454.40 ./. fr. 32'454.40), seguono
l'integrale soccombenza dell'appellante.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
dichiara e pronuncia:
1. L’appello
5 novembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali di appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.
–
totale fr.
600.
–
anticipati
dall'appellante, sono posti a suo carico, con l'onere di rifondere inoltre alla
parte appellata fr. 800.– a titolo di ripetibili
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Blenio
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster