12.2008.239
Diritto del lavoro
23 giugno 2009Italiano18 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.239
Data decisione, Autorità:
23.06.2009, IICCA
Titolo:
Diritto del lavoro
DISDETTA IMMEDIATA
LICENZIAMENTO IMMEDIATO
art. 417 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.239
Lugano
23 giugno
2009/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretaria:
Verda Chiocchetti, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.108 della
Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con istanza 18 aprile 2008 da
AO 1
RA 2
contro
AP 1 RA 1
in materia
di contratto di lavoro, con cui l’istante ha chiesto la condanna della
convenuta al pagamento di complessivi fr. 17'100.– oltre interessi, per tre
mensilità arretrate e indennità per ingiusto licenziamento;
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione dell'istanza, e che il
Pretore con sentenza 4 novembre 2008 ha accolto parzialmente condannando la
convenuta a versare all'istante fr. 10'700.– (di cui fr. 5'700.– a titolo di
stipendi lordi) oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2008, come pure a rifondere
alla controparte fr. 1'000.– a titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta che con atto di appello 17 novembre 2008 chiede, in via principale,
la riforma del giudizio impugnato nel senso di respingere l'istanza e, in via
subordinata, di annullare i dispositivi n. 1 e 2, e di ritornare gli atti al
Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emanazione di un nuovo
giudizio, protestando spese e ripetibili di prima e seconda sede;
mentre
l'istante con osservazioni 27 novembre 2008 postula la reiezione del gravame,
con protesta di spese e ripetibili di seconda sede;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto: A. AO
1 è stata alle dipendenze di dal 5 giugno 1996 al 3 aprile 2008, in qualità di
cassiera a tempo parziale, presso il negozio di __________. Lo stipendio nel
2008 ammontava a fr. 1'900.– mensili lordi.
A seguito di alcuni controlli interni, vertenti sulle registrazioni
di cassa, sarebbe emerso che AO 1 avrebbe stornato a suo favore del denaro in
cinque/sei occasioni, appropriandosi di fr. 250.– (doc. 3). AP 1 ha quindi
disposto, il 3 aprile 2008, un'audizione della lavoratrice a __________ (doc.
2). In detta occasione AO 1 si sarebbe dichiarata colpevole degli ammanchi e il
rapporto di lavoro sarebbe stato rescisso, riconoscendosi essa, per scritto,
anche debitrice nei confronti di AP 1 di somme di denaro, tra cui l'importo di
fr. 250.– che avrebbe stornato dalla cassa (doc. 4). La lavoratrice, il giorno
seguente, tramite il proprio patrocinatore, ha scritto a AP 1 sostenendo di non
aver “sottratto alcunché dalla cassa di sua competenza” e nemmeno di essersi
“resa autrice di qualsivoglia atteggiamento in dispregio dei suoi doveri
contrattuali”, criticando altresì “l'accordo scritto del 3 aprile 2008”;
essendo “lo scritto summenzionato” redatto in lingua tedesca, essa non lo
avrebbe correttamente inteso e ne avrebbe “colto il significato” solo dopo la
traduzione del patrocinatore (doc. C). Nella medesima lettera, AO 1 ha pure
chiesto che le fosse indicato “se lo scritto in questione” dovesse “essere
considerato quale lettera di licenziamento” e, nell'affermativa, che le fosse
riconosciuta la corresponsione di tre mesi di salario in aggiunta ad
un'indennità per ingiusto licenziamento.
B. Non avendo
ottenuto risposta, AO 1 con istanza 18 aprile 2008 si è rivolta alla Pretura
del Distretto di Bellinzona, per chiedere la condanna di AP 1 al pagamento
dell'importo complessivo di fr. 17'100.– oltre interessi al 5% dal 1° aprile
2008, per tre mensilità e di un'indennità per ingiusto licenziamento. Essa ha
in particolare contestato ogni responsabilità in relazione agli ammanchi
registrati dalla cassa. Lo scritto del 3 aprile 2008, intitolato “Vereinbarung”
(doc. B), sarebbe, a suo dire, nullo; redatto in lingua tedesca, non sarebbe
“stato correttamente tradotto, né verbalmente, né per iscritto” e le sarebbe
“stato fatto firmare con modalità che ricordano quelle in voga presso la
polizia politica di quella che fu la Repubblica Democratica Tedesca, piuttosto
che un corretto e rispettoso rapporto tra datore di lavoro e dipendente secondo
Fatti
i dettami del diritto delle obbligazioni svizzero vigente nel 2008”.
All'udienza del 26
maggio 2008 la convenuta si è opposta all'istanza. Essa ha in particolare
prodotto un riassunto scritto di risposta nel quale ha sostenuto di aver
disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato il 3 aprile 2008, ciò in
quanto il servizio di sicurezza interno avrebbe scoperto che l'istante aveva
omesso più volte di battere sul registratore di cassa importi pagati dai
clienti. I controlli eseguiti per il tramite di “un acquirente verificatrice”
avrebbero avuto esito in parte a sfavore dell'istante e quest'ultima avrebbe
poi confessato durante “l'interrogazione” avvenuta il 3 aprile 2008 “con
l'assistenza di un interprete esterno”. Anche “il contenuto dell'accordo di
risoluzione” sarebbe, a suo dire, “stato tradotto dall'interprete in lingua
tedesca e letto in lingua italiana”. Nel medesimo riassunto la convenuta ha
indicato quali prove “l'interrogazione” di __________ __________, addetta alla
sicurezza, di __________ __________, acquirente verificatrice e di AO 1,
Considerandi
interprete. Nella replica e nella duplica, le parti si sono confermate nelle
loro richieste.
Esperita l'istruttoria
– limitata all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'audizione
dei soli testimoni notificati dall'istante, nonostante la censura sollevata
dalla convenuta, per la prima volta con lettera 22 settembre 2008, per la
mancata assunzione di tre testimoni (__________, __________ e __________) da
lei indicati nella risposta scritta prodotta all'udienza del 26 maggio 2008 –
le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi
nei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 27 ottobre 2008 la
convenuta ha in particolare ribadito la propria contestazione per la mancata
audizione dei tre testimoni menzionati.
C. Con sentenza 4
novembre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la
convenuta a versare all'istante fr. 10'700.– (di cui fr. 5'700.– a titolo di
stipendi lordi) oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2008, come pure a rifondere
alla controparte fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.
D. Con appello 17
novembre 2008 AP 1 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere l'istanza e in via subordinata di annullare i
Dispositivo
dispositivi n. 1 e 2, e di ritornare gli atti al Pretore per la completazione
dell'istruttoria e l'emanazione di un nuovo giudizio, protestando spese e
ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni 27 novembre 2008 AO 1
postula invece la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di
seconda sede.
considerato
in diritto: 1. Il
Pretore ha preliminarmente respinto la censura della convenuta relativa alla
mancata assunzione dei tre testimoni indicati dalla convenuta, con riferimento
alla lettera di quest'ultima del 22 settembre 2008 e alle sue conclusioni. Il
primo giudice ha evidenziato che la massima inquisitoria sociale, che governa
le procedure in ambito lavorativo, non dispensa le parti da una diligente
conduzione del processo, restando loro compito, tra l'altro, di indicare i
mezzi di prova. Riguardo alle prove sollecitate successivamente all'udienza di
discussione del 26 maggio 2008 – prosegue il Pretore – alle parti è stato
garantito il contraddittorio. Ciò non toglie – rileva ancora il primo giudice –
che il processo sia costituito in stadi preclusivi e che la convenuta, per
altro rappresentata dal responsabile del suo settore giuridico, avvocato e
dottore in diritto, in aggiunta alla preannunciazione delle prove negli scambi
preliminari avrebbe dovuto notificare tutti i mezzi di prova all'udienza di
discussione. Il semplice rinvio a verbale indicante che “la parte convenuta
contesta integralmente le pretese di controparte, con protesta di spese e
ripetibili, producendo un riassunto scritto di risposta che viene intimato alle
parti seduta stante e annesso al presente verbale” (verbale, pag. 1 ad
risposta), non significherebbe per esso solo che i principi procedurali di
preannunciazione e di notifica delle prove siano stati ossequiati. Anzi –
conclude il Pretore – la convenuta non avendoli rispettati non può essere
seguita. Inoltre, secondo il primo giudice, la doglianza sarebbe stata
sollevata dalla convenuta solo il 22 settembre 2008, ossia quattro mesi dopo
l'udienza citata, per cui se simile comportamento venisse tutelato violerebbe
il precetto della buona fede processuale.
Per quanto concerne il
merito, il Pretore, dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 337 CO, il
datore di lavoro può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di
lavoro per cause gravi, ha ritenuto pacifico che il presente litigio verta su
una disdetta immediata. Pur dando per acquisito che lo storno di fr. 250.– a
proprio favore da parte della lavoratrice possa costituire causa grave per una
disdetta immediata, senza necessità di almeno un vano ammonimento, il primo
giudice ha ritenuto non sussistere in questo caso i presupposti “per avvalorare
la tesi della convenuta”. Dopo aver evidenziato che la convenuta poggia la sua
tesi in particolare sui doc. da 1 a 3, ha escluso che il doc. 1 possa assurgere
ad elemento probatorio, non arrecando né un numero di cassa, né un numero di
collaboratore né altri numeri di controllo o di verifica, non potendo dunque
essere collegato in modo convincente a un collaboratore di AP 1. Non potrebbe
inoltre dirsi che il provvedimento sia stato immediato, siccome sarebbe, a suo
dire, intercorso più di un mese e mezzo fra l'asserito ultimo accertamento del
comportamento lesivo dell'istante (che egli situa al 14 febbraio 2008) e
l'interrogatorio-disdetta del 3 aprile 2008. Riguardo ai doc. 2 e 3, secondo il
Pretore, non sarebbe dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio. A
prescindere da ciò, i due documenti sarebbero dipendenti l'uno dall'altro e, in
ultima analisi, il risultato del doc. 1. A fronte dell'inadeguatezza probatoria
di quest'ultimo, anche il doc. 2 e il doc. 3 seguirebbero la medesima sorte.
Inoltre – prosegue il primo giudice – mal si comprenderebbe perché il
lavoratore sia stato trasferito da __________ a __________ per un
interrogatorio, allorquando lo stesso avrebbe potuto svolgersi presso lo
stabilimento di __________. Il carattere insolito di simile procedura corroborebbe
il sentimento che “l'ammissione di colpa” di cui al doc. 2 non sia stata
liberamente sottoscritta dal lavoratore. In sintesi, però – conclude il Pretore
– può ben dirsi pacifico il legame contenutistico tra i doc. 1, 2 e 3, sicché
la disdetta immediata sarebbe stata data in difetto di un valido motivo. Egli
ha dunque condannato AP 1 a rifondere a AO 1 lo stipendio per il periodo di
disdetta [fr. 5'700.– lordi (fr. 1'900.– x 3 mesi)] e un'indennità per
licenziamento ingiustificato (fr. 5'000.–).
2. L'appellante postula
l'annullamento della sentenza di primo grado, in quanto ritiene che il Pretore
abbia violato il principio indagatorio che regge le vertenze derivanti dal
rapporto di lavoro e meglio l'art. 343 cpv. 4 CO. Essa rileva che,
nell'allegato di risposta prodotta all'udienza di discussione del 26 maggio
2008, aveva indicato, in relazione ai fatti da provare, i nominativi dei testi
da interrogare (__________, addetta alla sicurezza, __________, acquirente
verificatrice e __________, interprete). Aggiunge di aver ripetuto al primo
giudice i medesimi nominativi con lettera 22 settembre 2008. Il Pretore aveva
pertanto, a suo dire, a disposizione ogni elemento per chiarire in modo
esaustivo e completo la fattispecie e risolvere i diversi dubbi espressi nel
consid. 4 lett. a-d) della sentenza. In particolare la signora __________ __________
avrebbe potuto fornire delle spiegazioni in merito al doc. 1 e su come si sono
svolti, nel dettaglio, i controlli riferiti alla signora AO 1; i signori __________,
addetta alla sicurezza della AP 1, e __________, traduttore, avrebbero potuto
fornire le dovute informazioni in merito alle modalità in cui si è svolto
l'interrogatorio della signora AO 1 e ai motivi per i quali l'interrogatorio
del 3 aprile si è svolto a __________. Inoltre, secondo l'appellante, i signori
__________ e __________ avrebbero potuto confermare che tutte le domande poste
alla signora AO 1 in quell'occasione sono state tradotte in italiano, come pure
che l'interrogata aveva capito le manchevolezze che le venivano rimproverate,
che le aveva ammesse e che aveva sottoscritto il verbale di interrogatorio per
sua volontà e senza costrizione o minaccia. I testi in questione, sempre
secondo l'appellante, avrebbero anche potuto confermare che, in seguito
all'interrogatorio, era stato concluso l'accordo di cui ai doc. 4/doc. 10 e che
la signora AO 1 aveva capito i termini dello stesso e lo aveva sottoscritto per
propria volontà e senza alcuna costrizione o minaccia, come pure che lo stesso
giorno, durante quell'interrogatorio, la signora AO 1 aveva sottoscritto un
formulario, in italiano, di ammissione di colpa. La doglianza di violazione del
principio indagatorio si rivela fondata per i motivi che seguono.
3. Come rettamente
evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 337 CO, il datore di lavoro
può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause
gravi. Lo storno a proprio favore di fr. 250.– da parte del lavoratore può
costituire causa grave per una disdetta immediata, senza necessità di almeno un
vano ammonimento (Tobler/Favre/ Munoz/Gullo
Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 337 CO). La convenuta
all'udienza di discussione del 26 maggio 2008 si era opposta alle pretese
dell'istante evidenziando, tra l'altro, che l'immediata interruzione del
rapporto di lavoro avvenuta in data 3 aprile 2008 era giustificata
dall'ammissione da parte dell'istante – intervenuta quel medesimo giorno – di
“non aver effettuato la scansione di cinque o sei articoli, tenendo i soldi per
sé” e meglio di essersi appropriata illecitamente di complessivi fr. 250.–
(cfr. risposta 21/23 maggio 2008, annessa al verbale di udienza 26 maggio 2008,
pag. 5 punto n. 9). La convenuta aveva indicato, a comprova di quanto da lei
sostenuto, oltre alla documentazione prodotta, “l'interrogazione” di __________,
addetta alla sicurezza, __________, acquirente verificatrice e __________,
interprete. Non può esservi dubbio che con il termine “interrogazione” AP 1
intendeva fare riferimento alla necessità di assumere la deposizione delle
predette persone. Del resto nessuno, tanto meno l'istante, ha posto in dubbio
che il termine in questione – utilizzato da persona che dispone “solo di
limitate conoscenze della lingua italiana” (cfr. fascicolo corrispondenza,
lettera 21 maggio 2008 di AP 1/__________ alla Pretura) – potesse essere inteso
diversamente. Il Pretore – che ha respinto le tesi liberatorie della convenuta,
basandosi unicamente sulle prove documentali e sulle deposizioni dei soli testi
indicati dall'istante – non ha tralasciato di evidenziare che “riguardo ai doc.
2 e 3 non è dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio” che ha condotto
all'“ammissione di colpa” della dipendente. Egli ne ha concluso – adducendo il
carattere, a suo dire, insolito, della procedura di interrogatorio, per il
preventivo trasferimento del lavoratore da __________ a __________ – per
l'esistenza di un “sentimento” che l'“ammisione di colpa” di cui al doc. 2 non
sia stata liberamente sottoscritta dalla lavoratrice e quindi per la claudicanza
della tesi della convenuta. In simili circostanze, che hanno indotto a motivare
la decisione con semplice riferimento ad un “sentimento”, mal si comprende per
quale motivo il Pretore non abbia proceduto all'audizione delle
soprammenzionate persone indicate dalla convenuta. Certo, dal verbale dell'udienza
di discussione del 26 maggio 2008 non risulta che – terminate le rispettive
esposizioni orali di merito delle parti – la convenuta abbia fatto atto di
formale notifica delle predette audizioni testimoniali. Giova tuttavia
ricordare che l'art. 343 cpv. 4 CO autorizza e obbliga il giudice a porre a
fondamento del proprio giudizio tutti i fatti pertinenti accertati nel corso
del procedimento, anche se le parti non li hanno invocati a sostegno delle loro
conclusioni; il giudice deve altresì assicurarsi della completezza delle
allegazioni e delle prove presentate, segnatamente interpellando le parti,
qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tale proposito (Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, op. cit.,
n. 4.2 ad art. 343 CO; Wyler,
Droit du travail, Berna 2008, pag. 629; DTF 111 II 281 consid. 3, 107 II 233
consid. 2 c). Non risulta che il primo giudice abbia interpellato i
rappresentanti di parte convenuta – presenti all'udienza – in relazione ai
testimoni di cui si faceva menzione esplicita nel riassunto di risposta appena
prodotto, non notificati formalmente dopo le esposizioni orali di merito di
entrambe le parti (art. 417 cpv. 1 lett. a CPC). Il primo giudice non poteva tuttavia
oggettivamente non nutrire dubbi sul fatto che i rappresentanti di AP 1 – di
cui uno con formazione giuridica e responsabile del servizio giuridico della
convenuta, ma proveniente da un cantone confederato, quindi presumibilmente con
scarsa conoscenza della prassi procedurale del nostro cantone e con limitate
conoscenze della lingua italiana – potessero aver inteso il rinvio a verbale,
indicante che “la parte convenuta contesta integralmente le pretese di
controparte, con protesta di spese e ripetibili, producendo un riassunto
scritto di risposta che viene intimato alle parti seduta stante e annesso al
presente verbale” (verbale, pag. 1 ad risposta), sufficiente a ritenere
formalmente notificati i testimoni già chiaramente identificati nel riassunto
di risposta. Già per questo motivo la censura di violazione del principio
indagatorio merita accoglimento.
D'altro canto, neppure
può essere ritenuto lesivo della buona fede processuale il fatto che la
convenuta abbia atteso quattro mesi dopo l'udienza citata a dolersi, con
lettera 22 settembre 2008, della mancata assunzione delle testimonianze in
questione. Lo scitto in questione attesta infatti che la convenuta ha appreso
solo il 22 settembre 2008 che __________, __________ e __________ non erano
“stati citati in tribunale come testimoni per l'udienza di mercoledì 24
settembre 2008” (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera menzionata). Ciò è
certamente plausibile, se si tien conto che il primo giudice, con ordinanza 26
maggio 2008, si è pronunciato sull'ammissibilità delle prove, considerando ammesse
“tutte le prove” e ordinando l'ammissione dei documenti prodotti (dispositivo
n. 1) e la citazione delle parti “all'udienza di mercoledì 24 settembre 2008 …
per l'audizione di tutti i testi” (dispositivo n. 3). La mancata precisa
indicazione dei testi ammessi ha favorito il perdurare di una situazione
equivoca, che il Pretore doveva invece chiarire già durante l'udienza del 26
maggio 2008, fugando l'errata convinzione della convenuta di aver correttamente
notificato i propri testimoni.
Nella misura in cui
l'appellante pretende che il primo giudice, omettendo di procedere
all'audizione dei testi indicati dalla convenuta, abbia violato il principio
indagatorio, l'appello va dunque accolto. Appare pertanto superfluo entrare nel
merito delle restanti argomentazioni e richieste fatte valere dall'appellante
in via principale, la decisione impugnata dovendo essere annullata per arbitrio
del Pretore. L'incarto deve quindi essere ritornato al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art.
417), perché completi l'istruttoria mediante l'audizione dei testi __________, __________
e __________, che può senz'altro essere decisiva per la causa.
4. L’esito del
giudizio, che di fatto comporta l’annullamento della sentenza impugnata – a
fronte della richiesta principale di appello di riformare, nel senso di
respingere l'istanza e della richiesta subordinata di annullare la sentenza e
di ritornare gli atti al Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emissione
di un nuovo giudizio – implica di fatto di accogliere parzialmente il gravame
ai sensi dei considerandi, con soccombenza delle parti in ragione di metà
ciascuna. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul
diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.– e meglio di fr.
10'700.–. Le ripetibili possono essere compensate.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello 17 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto ai
sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 4 novembre 2008 del
Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata.
§ Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della
procedura ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d'appello,
mentre le ripetibili sono compensate.
3. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende
impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in
materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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