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Decisione

12.2008.239

Diritto del lavoro

23 giugno 2009Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

i dettami del diritto delle obbligazioni svizzero vigente nel 2008”.

All'udienza del 26

maggio 2008 la convenuta si è opposta all'istanza. Essa ha in particolare

prodotto un riassunto scritto di risposta nel quale ha sostenuto di aver

disdetto il rapporto di lavoro con effetto immediato il 3 aprile 2008, ciò in

quanto il servizio di sicurezza interno avrebbe scoperto che l'istante aveva

omesso più volte di battere sul registratore di cassa importi pagati dai

clienti. I controlli eseguiti per il tramite di “un acquirente verificatrice”

avrebbero avuto esito in parte a sfavore dell'istante e quest'ultima avrebbe

poi confessato durante “l'interrogazione” avvenuta il 3 aprile 2008 “con

l'assistenza di un interprete esterno”. Anche “il contenuto dell'accordo di

risoluzione” sarebbe, a suo dire, “stato tradotto dall'interprete in lingua

tedesca e letto in lingua italiana”. Nel medesimo riassunto la convenuta ha

indicato quali prove “l'interrogazione” di __________ __________, addetta alla

sicurezza, di __________ __________, acquirente verificatrice e di AO 1,

Considerandi

interprete. Nella replica e nella duplica, le parti si sono confermate nelle

loro richieste.

Esperita l'istruttoria

– limitata all'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti e all'audizione

dei soli testimoni notificati dall'istante, nonostante la censura sollevata

dalla convenuta, per la prima volta con lettera 22 settembre 2008, per la

mancata assunzione di tre testimoni (__________, __________ e __________) da

lei indicati nella risposta scritta prodotta all'udienza del 26 maggio 2008 –

le parti hanno rinunciato a comparire alla discussione finale, confermandosi

nei rispettivi memoriali conclusivi. Nelle conclusioni del 27 ottobre 2008 la

convenuta ha in particolare ribadito la propria contestazione per la mancata

audizione dei tre testimoni menzionati.

C. Con sentenza 4

novembre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente l'istanza condannando la

convenuta a versare all'istante fr. 10'700.– (di cui fr. 5'700.– a titolo di

stipendi lordi) oltre interessi al 5% dal 3 aprile 2008, come pure a rifondere

alla controparte fr. 1'000.– a titolo di ripetibili.

D. Con appello 17

novembre 2008 AP 1 chiede in via principale la riforma del giudizio impugnato

nel senso di respingere l'istanza e in via subordinata di annullare i

Dispositivo

dispositivi n. 1 e 2, e di ritornare gli atti al Pretore per la completazione

dell'istruttoria e l'emanazione di un nuovo giudizio, protestando spese e

ripetibili di prima e seconda sede. Con osservazioni 27 novembre 2008 AO 1

postula invece la reiezione del gravame, con protesta di spese e ripetibili di

seconda sede.

considerato

in diritto: 1. Il

Pretore ha preliminarmente respinto la censura della convenuta relativa alla

mancata assunzione dei tre testimoni indicati dalla convenuta, con riferimento

alla lettera di quest'ultima del 22 settembre 2008 e alle sue conclusioni. Il

primo giudice ha evidenziato che la massima inquisitoria sociale, che governa

le procedure in ambito lavorativo, non dispensa le parti da una diligente

conduzione del processo, restando loro compito, tra l'altro, di indicare i

mezzi di prova. Riguardo alle prove sollecitate successivamente all'udienza di

discussione del 26 maggio 2008 – prosegue il Pretore – alle parti è stato

garantito il contraddittorio. Ciò non toglie – rileva ancora il primo giudice –

che il processo sia costituito in stadi preclusivi e che la convenuta, per

altro rappresentata dal responsabile del suo settore giuridico, avvocato e

dottore in diritto, in aggiunta alla preannunciazione delle prove negli scambi

preliminari avrebbe dovuto notificare tutti i mezzi di prova all'udienza di

discussione. Il semplice rinvio a verbale indicante che “la parte convenuta

contesta integralmente le pretese di controparte, con protesta di spese e

ripetibili, producendo un riassunto scritto di risposta che viene intimato alle

parti seduta stante e annesso al presente verbale” (verbale, pag. 1 ad

risposta), non significherebbe per esso solo che i principi procedurali di

preannunciazione e di notifica delle prove siano stati ossequiati. Anzi –

conclude il Pretore – la convenuta non avendoli rispettati non può essere

seguita. Inoltre, secondo il primo giudice, la doglianza sarebbe stata

sollevata dalla convenuta solo il 22 settembre 2008, ossia quattro mesi dopo

l'udienza citata, per cui se simile comportamento venisse tutelato violerebbe

il precetto della buona fede processuale.

Per quanto concerne il

merito, il Pretore, dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 337 CO, il

datore di lavoro può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di

lavoro per cause gravi, ha ritenuto pacifico che il presente litigio verta su

una disdetta immediata. Pur dando per acquisito che lo storno di fr. 250.– a

proprio favore da parte della lavoratrice possa costituire causa grave per una

disdetta immediata, senza necessità di almeno un vano ammonimento, il primo

giudice ha ritenuto non sussistere in questo caso i presupposti “per avvalorare

la tesi della convenuta”. Dopo aver evidenziato che la convenuta poggia la sua

tesi in particolare sui doc. da 1 a 3, ha escluso che il doc. 1 possa assurgere

ad elemento probatorio, non arrecando né un numero di cassa, né un numero di

collaboratore né altri numeri di controllo o di verifica, non potendo dunque

essere collegato in modo convincente a un collaboratore di AP 1. Non potrebbe

inoltre dirsi che il provvedimento sia stato immediato, siccome sarebbe, a suo

dire, intercorso più di un mese e mezzo fra l'asserito ultimo accertamento del

comportamento lesivo dell'istante (che egli situa al 14 febbraio 2008) e

l'interrogatorio-disdetta del 3 aprile 2008. Riguardo ai doc. 2 e 3, secondo il

Pretore, non sarebbe dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio. A

prescindere da ciò, i due documenti sarebbero dipendenti l'uno dall'altro e, in

ultima analisi, il risultato del doc. 1. A fronte dell'inadeguatezza probatoria

di quest'ultimo, anche il doc. 2 e il doc. 3 seguirebbero la medesima sorte.

Inoltre – prosegue il primo giudice – mal si comprenderebbe perché il

lavoratore sia stato trasferito da __________ a __________ per un

interrogatorio, allorquando lo stesso avrebbe potuto svolgersi presso lo

stabilimento di __________. Il carattere insolito di simile procedura corroborebbe

il sentimento che “l'ammissione di colpa” di cui al doc. 2 non sia stata

liberamente sottoscritta dal lavoratore. In sintesi, però – conclude il Pretore

– può ben dirsi pacifico il legame contenutistico tra i doc. 1, 2 e 3, sicché

la disdetta immediata sarebbe stata data in difetto di un valido motivo. Egli

ha dunque condannato AP 1 a rifondere a AO 1 lo stipendio per il periodo di

disdetta [fr. 5'700.– lordi (fr. 1'900.– x 3 mesi)] e un'indennità per

licenziamento ingiustificato (fr. 5'000.–).

2. L'appellante postula

l'annullamento della sentenza di primo grado, in quanto ritiene che il Pretore

abbia violato il principio indagatorio che regge le vertenze derivanti dal

rapporto di lavoro e meglio l'art. 343 cpv. 4 CO. Essa rileva che,

nell'allegato di risposta prodotta all'udienza di discussione del 26 maggio

2008, aveva indicato, in relazione ai fatti da provare, i nominativi dei testi

da interrogare (__________, addetta alla sicurezza, __________, acquirente

verificatrice e __________, interprete). Aggiunge di aver ripetuto al primo

giudice i medesimi nominativi con lettera 22 settembre 2008. Il Pretore aveva

pertanto, a suo dire, a disposizione ogni elemento per chiarire in modo

esaustivo e completo la fattispecie e risolvere i diversi dubbi espressi nel

consid. 4 lett. a-d) della sentenza. In particolare la signora __________ __________

avrebbe potuto fornire delle spiegazioni in merito al doc. 1 e su come si sono

svolti, nel dettaglio, i controlli riferiti alla signora AO 1; i signori __________,

addetta alla sicurezza della AP 1, e __________, traduttore, avrebbero potuto

fornire le dovute informazioni in merito alle modalità in cui si è svolto

l'interrogatorio della signora AO 1 e ai motivi per i quali l'interrogatorio

del 3 aprile si è svolto a __________. Inoltre, secondo l'appellante, i signori

__________ e __________ avrebbero potuto confermare che tutte le domande poste

alla signora AO 1 in quell'occasione sono state tradotte in italiano, come pure

che l'interrogata aveva capito le manchevolezze che le venivano rimproverate,

che le aveva ammesse e che aveva sottoscritto il verbale di interrogatorio per

sua volontà e senza costrizione o minaccia. I testi in questione, sempre

secondo l'appellante, avrebbero anche potuto confermare che, in seguito

all'interrogatorio, era stato concluso l'accordo di cui ai doc. 4/doc. 10 e che

la signora AO 1 aveva capito i termini dello stesso e lo aveva sottoscritto per

propria volontà e senza alcuna costrizione o minaccia, come pure che lo stesso

giorno, durante quell'interrogatorio, la signora AO 1 aveva sottoscritto un

formulario, in italiano, di ammissione di colpa. La doglianza di violazione del

principio indagatorio si rivela fondata per i motivi che seguono.

3. Come rettamente

evidenziato dal primo giudice, a norma dell'art. 337 CO, il datore di lavoro

può in ogni tempo recedere immediatamente dal rapporto di lavoro per cause

gravi. Lo storno a proprio favore di fr. 250.– da parte del lavoratore può

costituire causa grave per una disdetta immediata, senza necessità di almeno un

vano ammonimento (Tobler/Favre/ Munoz/Gullo

Ehm, Arbeitsrecht, Losanna 2006, n. 1.21 ad art. 337 CO). La convenuta

all'udienza di discussione del 26 maggio 2008 si era opposta alle pretese

dell'istante evidenziando, tra l'altro, che l'immediata interruzione del

rapporto di lavoro avvenuta in data 3 aprile 2008 era giustificata

dall'ammissione da parte dell'istante – intervenuta quel medesimo giorno – di

“non aver effettuato la scansione di cinque o sei articoli, tenendo i soldi per

sé” e meglio di essersi appropriata illecitamente di complessivi fr. 250.–

(cfr. risposta 21/23 maggio 2008, annessa al verbale di udienza 26 maggio 2008,

pag. 5 punto n. 9). La convenuta aveva indicato, a comprova di quanto da lei

sostenuto, oltre alla documentazione prodotta, “l'interrogazione” di __________,

addetta alla sicurezza, __________, acquirente verificatrice e __________,

interprete. Non può esservi dubbio che con il termine “interrogazione” AP 1

intendeva fare riferimento alla necessità di assumere la deposizione delle

predette persone. Del resto nessuno, tanto meno l'istante, ha posto in dubbio

che il termine in questione – utilizzato da persona che dispone “solo di

limitate conoscenze della lingua italiana” (cfr. fascicolo corrispondenza,

lettera 21 maggio 2008 di AP 1/__________ alla Pretura) – potesse essere inteso

diversamente. Il Pretore – che ha respinto le tesi liberatorie della convenuta,

basandosi unicamente sulle prove documentali e sulle deposizioni dei soli testi

indicati dall'istante – non ha tralasciato di evidenziare che “riguardo ai doc.

2 e 3 non è dato di sapere come si sia svolto l'interrogatorio” che ha condotto

all'“ammissione di colpa” della dipendente. Egli ne ha concluso – adducendo il

carattere, a suo dire, insolito, della procedura di interrogatorio, per il

preventivo trasferimento del lavoratore da __________ a __________ – per

l'esistenza di un “sentimento” che l'“ammisione di colpa” di cui al doc. 2 non

sia stata liberamente sottoscritta dalla lavoratrice e quindi per la claudicanza

della tesi della convenuta. In simili circostanze, che hanno indotto a motivare

la decisione con semplice riferimento ad un “sentimento”, mal si comprende per

quale motivo il Pretore non abbia proceduto all'audizione delle

soprammenzionate persone indicate dalla convenuta. Certo, dal verbale dell'udienza

di discussione del 26 maggio 2008 non risulta che – terminate le rispettive

esposizioni orali di merito delle parti – la convenuta abbia fatto atto di

formale notifica delle predette audizioni testimoniali. Giova tuttavia

ricordare che l'art. 343 cpv. 4 CO autorizza e obbliga il giudice a porre a

fondamento del proprio giudizio tutti i fatti pertinenti accertati nel corso

del procedimento, anche se le parti non li hanno invocati a sostegno delle loro

conclusioni; il giudice deve altresì assicurarsi della completezza delle

allegazioni e delle prove presentate, segnatamente interpellando le parti,

qualora per ragioni oggettive nutra dubbi a tale proposito (Tobler/Favre/Munoz/Gullo Ehm, op. cit.,

n. 4.2 ad art. 343 CO; Wyler,

Droit du travail, Berna 2008, pag. 629; DTF 111 II 281 consid. 3, 107 II 233

consid. 2 c). Non risulta che il primo giudice abbia interpellato i

rappresentanti di parte convenuta – presenti all'udienza – in relazione ai

testimoni di cui si faceva menzione esplicita nel riassunto di risposta appena

prodotto, non notificati formalmente dopo le esposizioni orali di merito di

entrambe le parti (art. 417 cpv. 1 lett. a CPC). Il primo giudice non poteva tuttavia

oggettivamente non nutrire dubbi sul fatto che i rappresentanti di AP 1 – di

cui uno con formazione giuridica e responsabile del servizio giuridico della

convenuta, ma proveniente da un cantone confederato, quindi presumibilmente con

scarsa conoscenza della prassi procedurale del nostro cantone e con limitate

conoscenze della lingua italiana – potessero aver inteso il rinvio a verbale,

indicante che “la parte convenuta contesta integralmente le pretese di

controparte, con protesta di spese e ripetibili, producendo un riassunto

scritto di risposta che viene intimato alle parti seduta stante e annesso al

presente verbale” (verbale, pag. 1 ad risposta), sufficiente a ritenere

formalmente notificati i testimoni già chiaramente identificati nel riassunto

di risposta. Già per questo motivo la censura di violazione del principio

indagatorio merita accoglimento.

D'altro canto, neppure

può essere ritenuto lesivo della buona fede processuale il fatto che la

convenuta abbia atteso quattro mesi dopo l'udienza citata a dolersi, con

lettera 22 settembre 2008, della mancata assunzione delle testimonianze in

questione. Lo scitto in questione attesta infatti che la convenuta ha appreso

solo il 22 settembre 2008 che __________, __________ e __________ non erano

“stati citati in tribunale come testimoni per l'udienza di mercoledì 24

settembre 2008” (cfr. fascicolo corrispondenza, lettera menzionata). Ciò è

certamente plausibile, se si tien conto che il primo giudice, con ordinanza 26

maggio 2008, si è pronunciato sull'ammissibilità delle prove, considerando ammesse

“tutte le prove” e ordinando l'ammissione dei documenti prodotti (dispositivo

n. 1) e la citazione delle parti “all'udienza di mercoledì 24 settembre 2008 …

per l'audizione di tutti i testi” (dispositivo n. 3). La mancata precisa

indicazione dei testi ammessi ha favorito il perdurare di una situazione

equivoca, che il Pretore doveva invece chiarire già durante l'udienza del 26

maggio 2008, fugando l'errata convinzione della convenuta di aver correttamente

notificato i propri testimoni.

Nella misura in cui

l'appellante pretende che il primo giudice, omettendo di procedere

all'audizione dei testi indicati dalla convenuta, abbia violato il principio

indagatorio, l'appello va dunque accolto. Appare pertanto superfluo entrare nel

merito delle restanti argomentazioni e richieste fatte valere dall'appellante

in via principale, la decisione impugnata dovendo essere annullata per arbitrio

del Pretore. L'incarto deve quindi essere ritornato al primo giudice (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 5 ad art.

417), perché completi l'istruttoria mediante l'audizione dei testi __________, __________

e __________, che può senz'altro essere decisiva per la causa.

4. L’esito del

giudizio, che di fatto comporta l’annullamento della sentenza impugnata – a

fronte della richiesta principale di appello di riformare, nel senso di

respingere l'istanza e della richiesta subordinata di annullare la sentenza e

di ritornare gli atti al Pretore per la completazione dell'istruttoria e l'emissione

di un nuovo giudizio – implica di fatto di accogliere parzialmente il gravame

ai sensi dei considerandi, con soccombenza delle parti in ragione di metà

ciascuna. Non si prelevano tasse né spese trattandosi di una causa fondata sul

diritto del lavoro di valore non superiore a fr. 30'000.– e meglio di fr.

10'700.–. Le ripetibili possono essere compensate.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 17 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto ai

sensi dei considerandi e di conseguenza la sentenza 4 novembre 2008 del

Pretore del Distretto di Bellinzona è annullata.

§ Gli atti sono ritornati al Pretore per la continuazione della

procedura ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano né tasse, né spese per la procedura d'appello,

mentre le ripetibili sono compensate.

3. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in

materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla

notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il

valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di

diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;

per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una

questione di diritto fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile riproporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende

impugnare la decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in

materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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