12.2008.240
Contratto di architetto - onorario dell'architetto - errore di calcolo
16 giugno 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
12.2008.240
Data decisione, Autorità:
16.06.2010, IICCA
Titolo:
Contratto di architetto - onorario dell'architetto - errore di calcolo
ARCHITETTO
COMPLETAZIONE SUCCESSIVA
REMUNERAZIONE
art. 394 CO
art. 82 CPC-TI
Incarto n.
12.2008.240
Lugano
16 giugno
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.153
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 28
novembre 2005 da
AO 1 PA 1
contro
AP 1
AP 2
PA 3
con la quale l’attore ha chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 69'752.10 oltre interessi – ridotto in sede di
conclusioni a fr. 52'955.50 – e il rigetto dell'opposizione interposta al PE n.
__________ dell'UE di Locarno, domande avversate integralmente dai convenuti;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 24
ottobre 2008 accogliendo parzialmente la petizione per fr. 50'140.50 oltre
interessi al 5% dal 27 marzo 2005, rigettando per tale importo l'opposizione al
precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 8'537.–) e la tassa di giustizia
(fr. 3'000.–) per 2/7 a carico dell'attore e per 5/7 a carico dei convenuti in
solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere in solido all'arch. __________
M__________ fr. 2'500.– per ripetibili ridotte;
appellanti i convenuti che con atto di appello 17
novembre 2008 chiedono in ordine di dichiarare nulla la sentenza impugnata e
nel merito la sua riforma nel senso di accogliere la petizione limitatamente
all'importo di fr. 15'440.– oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, con
rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo per detto importo e con protesta
di spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attore con osservazioni 12 gennaio 2009
postula la reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con
protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. I coniugi AP 1 e AP 2 si sono rivolti nel 2000 all'arch. __________ M__________ in
quanto alla ricerca di un terreno da acquistare e sul quale edificare una casa
d'abitazione. L'arch. M__________ ha proposto ai coniugi AP 1 l'acquisto della part. n. __________ RFD di __________ ed ha elaborato un primo progetto di
costruzione. La domanda di costruzione inoltrata alle competenti autorità
nell'aprile 2002 (doc. A) è stata sospesa a seguito del preavviso negativo
dell'autorità cantonale. Per il predetto lavoro i coniugi AP 1 hanno versato
all'arch. M__________ fr. 3'000.–. Nel seguito, l'arch. M__________ ha
informato i coniugi AP 2 della possibilità di acquistare dall'A__________ __________
uno scorporo del fondo n. __________ RFD di __________, di cui era previsto un
frazionamento. In ragione di ciò, l'arch. M__________ avviava un nuovo progetto
e il 30 settembre 2002 trasmetteva ai convenuti una stima dei costi di
realizzazione per fr. 1'400'000.– (doc. 1). Saputo dai coniugi AP 1 della loro
intenzione di investire al massimo fr. 1'200'000.–, l'arch. M__________
allestiva il 7 ottobre 2002 un nuovo progetto precisando le misure che andavano
adottate per comprimere i costi (doc. C). Nella primavera 2003, i coniugi AP 2
si interessavano all'acquisto della parte superiore del fondo oggetto di
scorporo (part. __________ e __________ RFD di __________), che corrispondeva
di più alle loro esigenze, in particolare per quanto riguardava la vista lago
che il terreno in oggetto offriva. L'arch. __________ M__________ e AP 1
sottoscrivevano il 9 maggio 2003 un contratto per le prestazioni d'architetto,
che prevedeva un onorario di fr. 76'137.60 (doc. JJ). L'arch. M__________, su
richiesta di AP 1, preparava poi un ulteriore progetto riferito alla porzione
di fondo che era previsto divenisse a breve un mappale a sé stante. Il progetto
in questione, datato 13 maggio 2003, prevedeva un costo complessivo di fr.
1'370'000.– (doc. E). Nel luglio 2003 ha avuto luogo il frazionamento delle part. __________ e __________ RFD di __________. E' poi stata costituita la
nuova part. __________ RFD, che è stata acquistata il 14 novembre 2003 da AP 1
(cfr. doc II rich.). L'arch. M__________ ha poi preparato il 21 novembre 2003
un ulteriore progetto di costruzione per la villa da edificare sul mapp. n. __________
RFD di __________ (doc. H) e, dopo alcune modifiche, AP 1 sottoscriveva il 15
dicembre 2003 la relativa domanda di costruzione (doc. I). La licenza edilizia
è stata rilasciata il 26 marzo 2004 (doc. K). Nel frattempo il Consiglio di
Stato – con risoluzione 9 marzo 2004, pubblicata nel FUC il 16 marzo 2004 – aveva
approvato una variante di PR del Comune di __________ che comportava alcuni aumenti
degli indici edificatori, ma in particolare, come evidenziato da uno schizzo
preparato dall'Ufficio tecnico del medesimo Comune a disposizione dell'utenza,
un aumento delle altezze delle costruzioni (doc. M). __________ e AP 2 hanno
quindi chiesto all'arch. __________ M__________ di apportare alcune varianti al
progetto, desiderando in particolare che lo stesso prevedesse l'edificazione di
un piano attico aperto (“Türmli”) e di un locale al piano interrato (“Einlagerwohnung”).
A seguito di queste richieste, l'ing. M__________ preparava dei nuovi progetti
(doc. N). In data 4 luglio 2004 veniva inoltrata un'ulteriore domanda di
costruzione con oggetto una variante alla licenza edilizia già ottenuta, la
domanda contemplava pure l'edificazione di un piano attico (“Türmli”),
di una piscina coperta e la riattazione del rustico presente sul sedime (doc.
P). Benché la variante non fosse ancora stata approvata, i committenti chiedevano
che si desse inizio ai lavori di costruzione. L'arch. M__________ ha quindi svolto
la procedura d'appalto. Il 1° dicembre 2004 , l'arch. M__________ ha allestito
una notifica di costruzione poiché il progetto di cui alla variante notificata
in precedenza necessitava di essere rivista, in quanto AP 1 e AP 2 ribadivano la
loro volontà di realizzare il piano interrato (“Einlagerwohnung”);
questa richiesta comportava l'abbassamento del (“Türmli”) e, dunque, una
riduzione delle altezze (doc. W). Il 25 gennaio 2005, l'arch. M__________ comunicava ai coniugi AP 1 di recedere dal contratto di mandato (doc. GG) e
con scritto 16 marzo 2005 esponeva le sue pretese complessive di onorario di
fr. 118'195.16 e, tenuto conto degli acconti già versati, reclamava il
pagamento del saldo di fr. 72'219.16 (doc. HH), richiesta ribadita il 25 aprile
2005 (doc. II). A seguito del mancato pagamento dell'importo richiesto, l'arch.
__________ M__________ ha avviato una procedura esecutiva nei confronti di AP 1,
che ha interposto opposizione al PE notificatole (doc. KK).
B. Con
petizione 28 novembre 2005 l'arch. __________ M__________ si è rivolto alla Pretura della giurisdizione di Locarno-città
per chiedere la condanna di AP 1 e AP 2 al pagamento di fr. 69'752.10 oltre
interessi – ridotto in sede di conclusioni a fr. 52'955.50 oltre interessi – e
il rigetto dell'opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Locarno. I
convenuti si sono opposti integralmente alla domanda dell'attore. Esperita
l'istruttoria, nell'ambito della quale è stata anche allestita una perizia
giudiziaria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale. In sede di
conclusioni l'attore ha ridotto le sue pretese a fr. 52'955.50 oltre interessi,
mentre i convenuti hanno ribadito la loro domanda di respingere la petizione
integralmente.
C. Statuendo
il 24 ottobre 2008, il Pretore ha accolto parzialmente la petizione per fr.
50'140.50 oltre interessi al 5% dal 27 marzo 2005, rigettando per tale importo
l'opposizione al precetto esecutivo e ponendo le spese (fr. 8'537.–) e la tassa
di giustizia (fr. 3'000.–) per 2/7 a carico dell'attore e per 5/7 a carico dei
convenuti in solido, con obbligo per questi ultimi di rifondere in solido
all'arch. __________ M__________ fr. 2'500.– per ripetibili ridotte.
D. Con
appello 17 novembre 2008 __________ e AP 2 chiedono in ordine di dichiarare nulla
la sentenza impugnata e nel merito la sua riforma nel senso di accogliere la
petizione limitatamente all'importo di fr. 15'440.– oltre interessi al 5% dal
27 marzo 2005, con rigetto dell'opposizione al precetto esecutivo per detto
importo e con protesta di spese, tasse e ripetibili di entrambe le sedi. Con
osservazioni 12 gennaio 2009 l'arch. __________ M__________ postula la
reiezione del gravame e la conferma della decisione impugnata, con protesta di
spese e ripetibili.
considerato
in diritto: 1. Il Pretore – dopo aver ritenuto che il contratto di architetto
oggetto della presente vertenza era stato concluso (circostanza che in prima
sede era contestata) almeno per atti concludenti anche da AP 2, quindi da
entrambi i coniugi – ha ricordato che nelle loro comparse scritte i convenuti
avevano contestato il credito vantato dall'arch. M__________, adducendo in
sostanza che la mercede da loro corrisposta fino alla rescissione del
contratto, ovvero fr. 42'976.–, era sufficiente per retribuire tutto l'operato
dell'architetto e che nulla più era dovuto. Il primo giudice ha pure rilevato
che, a mente dei convenuti, l'attore era stato negligente nell'adempimento del
mandato conferitogli, avendo disatteso le loro richieste elaborando piani di
dettaglio che poi risultavano inutilizabbili a causa di successive discussioni
su aspetti concettuali e omettendo di chiarire al momento opportuno aspetti
importanti del progetto, quali i costi previsti. Il Pretore ha anche aggiunto
che in sede di conclusioni i convenuti hanno precisato che il maggior onorario
preteso dall'attore sarebbe stato il risultato dell'incompetenza e degli errori
di progettazione a lui imputabili e per questo motivo non doveva essere
remunerato. Dopo aver ricordato l'obbligo di fedeltà, correlato con il rapporto
di fiducia – che costituisce l'elemento essenziale del contratto di mandato –
che incombe all'architetto, in quanto mandatario, il primo giudice ha esaminato
l'operato dell'attore anche con riferimento alle risultanze della perizia
giudiziaria allestita dall'arch. N__________. Il Pretore – in estrema sintesi e
per quanto interessa le contestazioni fatte valere in appello – ha ritenuto che
all'attore non era ascrivibile alcuna negligenza per quanto da lui effettuato
durante la prima fase di progettazione, vale a dire sino all'inizio di dicembre
2003. Per il lavoro svolto in seguito, in relazione alla nota d'onorario (doc.
LLb) per quanto eseguito a dipendenza della domanda di costruzione inoltrata il
15 dicembre 2003 – e alla conseguente licenza edilizia rilasciata il 26 marzo
2002 – il primo giudice, con riferimento agli accertamenti del perito
giudiziario, ha ritenuto corretto ridurre a fr. 18'280.– l'onorario a favore
dell'attore, anziché riconoscere i fr. 21'881.70 da lui fatturati. Esaminando
le contestazioni dei convenuti, il Pretore ha rilevato che i progetti
approntati dall'attore e di cui alla predetta fatturazione, non contemplavano
ancora l'edificazione della “Türmli” e dell'“Einlagerwohnung”.
Della loro realizzazione, secondo il primo giudice vi sarebbe traccia
nell'incarto processuale solo in alcuni documenti di data posteriore all'aprile
2004 (doc. O e doc. 4). Seguendo la tempistica che emerge dai documenti
menzionati, considerando per di più che i convenuti non avrebbero apportato circostanze
atte a dimostrare che l'esecuzione di questi due elementi sia stata richiesta e
discussa dai committenti prima dell'aprile 2002, secondo il Pretore non può
essere ravvisata una negligenza dell'attore nell'omissione di dette componenti
nei piani allestiti e prodotti alla fine del 2003. In altri termini, secondo il primo giudice, l'elaborazione di (nuovi) piani che contemplassero
anche la “Türmli” si era resa necessaria non per una negligenza
dell'attore, reo a detta dei convenuti di non aver dato seguito a loro
disposizioni, ma proprio a causa delle nuove richieste dei coniugi AP 1,
subentrate nel frattempo, posteriormente al progetto. Per l'edificazione della
torre panoramica “Türmli” e del locale disponibile “Einlagerwohnung”,
così come la riattazione del rustico, oggetto della domanda di variante
inoltrata dall'arch. M__________ nel luglio 2004 (doc. LLc), il Pretore –
scostandosi in parte dagli accertamenti del perito – ha ritenuto che l'onorario
corretto dovuto all'attore fosse di fr. 9'999.50.
2. Gli appellanti si aggravano contro le predette considerazioni
sostenendo che il Pretore nulla avrebbe “ritenuto in merito alla totale
ignoranza” da parte dell'arch. M__________ “delle norme pianificatorie del
Comune di __________ in vigore al momento dell'inoltro delle varie domande di
costruzione” (appello, pag. 3 verso l'alto). Gli appellanti adducono “un
evidente diniego di giustizia e conseguentemente una violazione del diritto di
essere sentito” (appello, pag. 3 verso l'alto), ripropongono ai punti 2.3 e 2.4
dell'appello le argomentazioni già addotte in sede di conclusioni, lamentano al
punto 2.5 che l'istruttoria avrebbe permesso di accertare l'esistenza di
problemi sul cantiere che avrebbero richiesto l'intervento del Municipio, come
pure la “latitanza” dell'attore e, al punto 2.6 chiedono di conseguenza
“l'annullamento” della decisione di prima sede.
2.1 Il significato dell'atto di appello è quello dell'esposizione avanti
alla Camera adita di circostanziate critiche all'accertamento dei fatti e/o
all'applicazione del diritto di cui alla sentenza impugnata, così da
consentire, entro i limiti delle domande formulate, la sua verifica da parte
dell'autorità superiore ed eventualmente la sua riforma nel senso auspicato dal
ricorrente. Sembrerebbe perciò scontato presumere che
l'atto di appello abbia necessariamente a confrontarsi in forma critica con i
contenuti del giudizio che si intende impugnare. È però ovvio che ciò non può
avvenire laddove vengano richiamate o riprodotte le argomentazioni già esposte
negli atti della procedura svolta davanti al Pretore, poiché in tali scritti si
cercherebbero invano critiche a un giudizio che non è ancora stato emanato,
ragione per cui la giurisprudenza prevede la sanzione dell'irricevibilità per
il gravame che si limita a richiamare argomentazioni espresse in precedenti
allegati oppure che si esaurisce nella testuale o quasi trascrizione
dell'allegato conclusionale (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 21 e 22 ad art. 309; CPC-TI App., m. 36 ad art. 309; RtiD II-2009, n.
7c pag. 632). La riproduzione di ampi stralci del memoriale conclusivo soggiace
necessariamente ai medesimi principi nella misura in cui si tratta di
narrazioni redatte allo scopo di convincere il Pretore della bontà delle
proprie argomentazioni alla luce delle risultanze dell'istruttoria, e non
invece con la diversa finalità di suffragare avanti alla Camera d'appello
l'erroneità del giudizio impugnato. Ciò premesso, si
constata che l'appello dei convenuti – come per altro rettamente eccepito
dall'appellato nelle osservazioni (pag. 4-6) – è costituito, su questo punto,
dalla letterale trascrizione delle conclusioni presentate al Pretore il 12
settembre 2008 ed è perciò, per i motivi testé esposti, manifestamente
irricevibile nella misura in cui le citazioni tratte da quell'allegato non sono
al servizio di circostanziate censure al giudizio pretorile.
Esaminando
nel dettaglio il gravame si constata in effetti che il punto 2.2 dell'appello è
identico al punto 4 da pag. 3 verso il basso a pag. 4 in alto delle conclusioni.
Il punto
2.3 dell'appello è identico ai punti 4-5 da pag. 4 verso l'alto a pag. 5 verso
l'alto delle conclusioni.
2.2 Nulla
può del resto essere rimproverato al Pretore per non essersi diffuso sulla
pretesa “palese negligenza dimostrata dall'architetto”, che avrebbe, secondo
gli appellanti, “dimostrato di non conoscere affatto le prescrizioni legali
vigenti ed in fieri” in materia pianificatoria e avrebbe commesso un “grave
errore nell'analisi della conformità al diritto pubblico dei desiderata dai
convenuti ” (appello, punto 2.4). Trattasi in effetti di argomenti nuovi,
sostenuti solo in sede di conclusioni, quindi irricevibili (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 24-26 ad
art. 78 CPC), irricevibilità che va pertanto sanzionata anche in questa sede (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 1 ad art.
321 CPC). Pure nuovo e irricevibile, in quanto fatto valere solo in questa
sede, è l'argomento secondo cui la negligenza dell'attore troverebbe conferma
anche in problemi sul cantiere che avrebbero reso necessario l'intervento del
Municipio e la latitanza dell'attore. L'appello su questi punti si rivela
pertanto palesemente infondato, non essendovi per altro stata alcuna violazione
del diritto di essere sentito dei convenuti.
3. L'arch. __________ M__________ in sede di petizione aveva rilevato
che “la proposta (“Vorschlag”) di onorario sottoposta dall'attore ai
convenuti in data 25 gennaio 2005 ed in data 16 marzo 2005 ha dovuto essere rivista per tener conto di tutte la prestazioni effettivamente svolte”. Egli aveva
quindi riassunto la nuova calcolazione come segue: “1. la nota di fr. 3'000.–
per la domanda di costruzione inerente il progetto su fondo di proprietà __________;
2. la nota di fr. 23'221.90 (IVA compresa) per la domanda di costruzione
inerente il secondo progetto su fondo Soccorso operaio; __________. la nota di
fr. 5'721.10 (IVA compresa) per la domanda di costruzione inerente il terzo
progetto; 4. la nota di fr. 89'086.25 (IVA compresa) per le prestazioni ivi
elencate ad inerente il quarto progetto” (act. I, da pag. 6 verso il basso a
pag. 7 verso l'alto). L'attore aveva prodotto a tal proposito anche il doc. LL
e meglio “le tabelle di calcolo per onorario architetto”. Queste tabelle indicavano
che la nota per la domanda di costruzione inerente il terzo progetto era
calcolata in fr. 10'634.–, dal quale veniva dedotto lo sconto di fr. 5'317.–
corrispondente al 50% del totale, ottenendo quindi un “onorario architettura”
di fr. 5'317.– (senza IVA) e di fr. 5'721.09 (con IVA) [doc. LLc]. In sede di
conclusioni l'attore ha chiesto al Pretore di “correggere l'errore” da lui
commesso “nell'applicare, per la nota d'onorario di cui alla tabella LLc uno
sconto del 50% anziché lo sconto pattuito del 30% (cfr. doc. JJ, tabella pag. 4),
in calce”, trattandosi, a suo dire, di un “lapsus calami” che, se non ravvisato
dal giudice, avrebbe comportato “una penalizzazione ingiustificata per
l'attore” (act. X, pag. 10 verso il basso).
3.1 Il
primo giudice ha seguito le indicazioni del perito giudiziario laddove ha rivalutato
a fr. 14'285.– le prestazioni della nota doc LLc [cfr. sentenza impugnata,
consid. 10.6 in fine, riferita, per il computo dell'importo complessivo
dell'onorario di fr. 14'285.– al parametro indicato nella perizia giudiziaria
(act. VIII, pag. 19 verso l'alto)]. Egli si è tuttavia discostato dai calcoli
del perito, che aveva per finire riconosciuto l'importo di fr. 7'140.– (IVA
esclusa), avendo applicato uno sconto del 50%. Il Pretore ha in effetti
applicato il tasso di sconto del 30% e calcolato l'onorario per la posizione
ora in esame in fr. 9'999.50 pari a “fr. 14'285.– ./. 30% (fr. 4'285.50” (cfr. sentenza impugnata, consid. 10.6 in fine). Secondo il primo giudice, benché l'attore
abbia chiesto solo in sede di conclusioni di correggere l'errore da lui
commesso “nell'applicare, per la nota d'onorario di cui alla tabella LLc uno
sconto del 50% anziché lo sconto pattuito del 30% (v. conclusioni attore, pag.
10)”, impedendo “così di fatto alla parte convenuta di prendere posizione
sull'argomento”, si imponeva “alla luce della chiara pattuizione contrattuale
(doc. JJ)” di ovviare “a quello che, con tutta probabilità, è effettivamente
stato un errore di battitura dell'attore”. Sempre secondo il Pretore, non vi
erano seri motivi per credere che l'applicazione di un tasso di sconto del 50%
fosse frutto di una modifica contrattuale decisa dalle parti e del resto,
sempre a suo dire, “sull'argomento i convenuti, benché non abbiano potuto farlo
negli allegati scritti”, non “hanno neppure accennato a questa eventualità
durante l'audizione del perito, richiesta dall'attore proprio per far luce sul
tasso di sconto nella nota d'onorario doc. LLc”.
3.2 AP 1 e
AP 2 contestano in appello il fatto che il Pretore abbia ritenuto l'esistenza
di un errore di battitura. A loro dire le considerazioni espresse dall'attore –
in relazione allo sconto del 30% invece del 50% – solo in sede di conclusioni
andavano respinte in quanto fatto nuovo non sottoposto a contraddittorio. A
ragione.
Non siamo
in effetti in presenza né di un errore di battitura né di un errore di calcolo
a norma dell'art. 82 CPC. Giova evidenziare che nella fatturazione del 16 marzo
2005 l'arch. __________ M__________ per quella medesima posizione – inerente
il terzo progetto – aveva calcolato il “totale della tariffa con percentuali
SIA” in fr. 9'898.–, deducendo poi uno sconto di fr. 2'969.40 pari al 30% e
calcolando l'“onorario architettura” in fr. 6'928.60 (senza IVA) e fr. 7'455.17
(con IVA) [doc. HH, Berechnungstabelle 3]. In sede di petizione l'attore ha “rivisto”
il predetto calcolo “per tener conto di tutte la prestazioni effettivamente
svolte”, indicando il “totale della tariffa con percentuali SIA” in fr.
10'634.–, deducendo poi uno sconto di fr. 5'317.– pari al 50% del predetto
totale e calcolando l'“onorario architettura” in fr. 5'317.– (senza IVA) e fr.
5'721.09 (con IVA) [doc. LLc]. Sulla base di questo nuovo calcolo l'attore ha
poi computato e fatto valere le proprie pretese di petizione. Vista la
corrispondenza tra la percentuale indicata e l'importo dello sconto calcolato
in base a tale percentuale nella tabella doc. LLc – e d'altra parte la
divergenza con percentuale e importi della fattura del 16 marzo 2005 – l'errore
di battitura e di calcolo, a norma dell'art. 82 CPC, non può essere ritenuto. Trattasi
invero di una modifica della pretesa da parte dell'attore, mediante il
riconoscimento di uno sconto superiore rispetto a quello pattuito
contrattualmente. Così poteva essere interpretato dai convenuti il nuovo
computo fatto valere in petizione. Il fatto che il contratto prevedesse uno
sconto del 30% è privo di rilievo, perché la pattuizione in questione comunque
non escludeva la concessione di sconti superiori. Il fatto poi che l'attore
abbia chiesto una delucidazione orale della perizia pretendendo l'esistenza di
punti non chiari e sostenendo, in relazione al computo di pagina 19 della
perizia, “che lo sconto pattuito era del 30%, non del 50%, anche se
effettivamente c'è un errore di battitura nella tabella LLc” (cfr. lettera 31
gennaio 2008 dell'attore alla Pretura, pag. 1 n. 3) e che i convenuti non
abbiano accennato ad alcunchè in tale frangente, è privo di rilievo. Come detto
non siamo palesemente in presenza di un errore di battitura, quanto piuttosto
di un fatto nuovo – uno sconto concesso solo nella misura del 30%, mentre in
petizione lo era per il 50% – che andava semmai notificato, qualora sussistessero
motivi per una restituzione in intero, mediante una completazione successiva a
norma dell'art. 80 CPC. Ciò che non è stato il caso. Non competeva per altro ai
convenuti sollevare obiezioni in sede di delucidazione orale della perizia
sull'errata adduzione di parte attrice di aver commesso un errore di battitura.
Del resto la chiara risposta data dal perito giudiziario (cfr. verb. 14 aprile
2008 di audizione dell'arch. __________ N__________, pag. 2 ad 3) ha semmai
messo in evidenza che la perizia non denotava su questo punto mancanza di
chiarezza, spettando – come rettamente evidenziato dal perito giudiziario –
solo al giudice stabilire se si era in presenza o meno di un errore di
battitura. In simili circostanze, essendo escluso l'errore di battitura, il
primo giudice non poteva riconoscere le legittimità di uno sconto inferiore del
20% rispetto a quello riconosciuto dall'attore in petizione, addotto da
quest'ultimo irritualmente solo in sede di conclusioni; doveva anzi respingerlo
in ordine (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 24-26 ad art. 78 CPC). L'appello su questo punto merita pertanto
accoglimento, e l'importo dovuto all'attore per la domanda di costruzione
inerente il terzo progetto (tabella LLc) va dunque ricondotto a fr. 7'142.50
(50% di fr. 14'285.–) [senza IVA], rendendosi anche necessario un nuovo computo
anche dell’IVA.
4. Di conseguenza
la decisione del primo giudice va riformata nel senso di dichiarare accolta la
petizione limitatamente all'importo di fr. 47'066.35 (fr. 18'280.– per
prestazioni di cui al doc. LLb + fr. 7'142.50 per prestazioni di cui al doc.
LLc + fr. 58'260.– per prestazioni di cui al doc. LLd + fr. 6'359.87 per IVA
./. fr. 42'976.– già versati dai convenuti a titolo d'acconto). Vista
l'esiguità dell'accoglimento, non si rende necessario riformare il giudizio di
prima sede su spese, tassa di giustizia e ripetibili. Gli oneri di seconda sede
seguono la soccombenza, ritenuto un valore litigioso di fr. 50'140.50.
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148
CPC e la TG
dichiara e pronuncia
Fatti
I. L’appello 17 novembre 2008 di __________ e AP 2 è parzialmente
accolto.
Di
conseguenza la sentenza 24 ottobre 2008 della Pretura della Giurisdizione di
Locarno-Città, è così riformata:
1. La
petizione è parzialmente accolta.
1.1. Di conseguenza AP
1 e AP 2, __________,
sono tenuti a versare, in solido, all'arch. __________ M__________, l'importo
di fr. 47'066.35 oltre
interessi al 5% dal 27 marzo 2005.
1.2 Di conseguenza è
rigettata in via definitiva, limitatamente all'importo indicato al punto 1.1,
l'opposizione interposta da AP 1 al precetto esecutivo n. __________ dell'UF di
Locarno.
2. invariato
Considerandi
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'650.–
b)
spese fr. 50.–
Totale
fr. 1'700.-
da
anticiparsi dagli appellanti, sono poste a loro carico in solido nella misura
di 16/17 e per il resto a carico dell'arch. __________ M__________. Gli
appellanti rifonderanno pure in solido all'appellato fr. 1'800.– per ripetibili
ridotte.
III. Intimazione:
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-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta a fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di diritto
del lavoro e di locazione e a fr. 30'000.- negli altri casi (art. 74 cpv. 1
LTF); per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne
una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF).
Qualora non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli
stessi termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117
LTF). La parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario
sia con un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi
con una sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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