12.2008.243
Azione di disconoscimento di debito, compravendita di appartamento in time sharing a Santo Domingo, diritto applicabile
7 agosto 2009Italiano19 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.243
Data decisione, Autorità:
07.08.2009, IICCA
Titolo:
Azione di disconoscimento di debito, compravendita di appartamento in time sharing a Santo Domingo, diritto applicabile
DIRITTI REALI
DIRITTO APPLICABILE
art. 119 LDIP
art. 120 LDIP
Incarto n.
12.2008.243
Lugano
7 agosto 2009/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Locatelli, vicecancelliera
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2007.205
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 6 novembre
2007 da
AO 1
rappr. dall’ RA
2
contro
AP 1
rappr. dall’ RA
1
con cui
l'attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 33'700.–,
di cui fr. 5'000.– a titolo di rimborso per spese amministrative e legali
affrontate prima dell'inoltro dell'azione giudiziaria, oltre interessi del 5%
dal 16 marzo 2006, domanda avversata dalla convenuta e che il Pretore con
sentenza 11 novembre 2008 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta che, con atto di appello 25 novembre 2008, chiede la riforma del
giudizio impugnato nel senso che la petizione sia respinta, protestate tasse,
spese e ripetibili;
mentre
l'attrice con osservazioni 20 gennaio 2009 propone la reiezione dell'appello,
protestate tasse e spese oltre a ripetibili;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti di causa,
ritenuto
in fatto: A. Su invito di AO 1, società costituita nel 2001 e specializzata nella
commercializzazione di prodotti e servizi legati all'industria turistica tra
cui la compravendita in Svizzera o all'estero di quote di vacanza con il
sistema a turni in tutte le sue formule (doc. C), AP 1 - già Ambrosini - ha
partecipato alla manifestazione organizzata il 14 gennaio 2006 presso l'Hotel __________
di __________ e intesa a promuovere l'acquisto di periodi di vacanza in
multiproprietà presso il complesso turistico A__________ di Santo Domingo
(Repubblica Dominicana). In occasione di quell'incontro, AP 1 ha sottoscritto
un contratto preliminare di acquisto promozionale di una settimana di
multivacanza al costo di fr. 28'700.– (doc. D). Nell'ambito di un secondo
colloquio concordato tra le parti e tenutosi quella medesima sera presso il
domicilio di AP 1, quest'ultima ha poi firmato il contratto definitivo (doc. B)
per il medesimo importo.
B. Con invio raccomandato del 19 gennaio 2005, in riferimento a
quell'offerta promozionale, AP 1 ha comunicato a AO 1 di disdire per
motivi personali e in tempo utile quanto da lei sottoscritto (doc. E).
Nello scambio di corrispondenza che ne è seguito (doc. F-L) AO 1 –
impregiudicati i propri diritti - ha formulato una proposta di accomodamento
extragiudiziale della vertenza; dal canto suo, l’acquirente ha invocato la
nullità del contratto promozionale che aveva firmato e rifiutato un qualsiasi
accordo al riguardo.
C. Con petizione 6 novembre 2007 AO 1 ha chiesto la condanna per inadempimento
contrattuale di AP 1 al pagamento del prezzo pattuito di fr. 28'700.– aumentati
di ulteriori fr. 5'000.– per spese amministrative e legali dovuti per la
mancata esecuzione del contratto. Trattandosi di un contratto di time
sharing riferito a un immobile a Santo Domingo, la fattispecie rientrava
nel campo di applicazione della legge vigente nella Repubblica Dominicana,
segnatamente le norme sull'usufrutto e sul diritto d'uso e di abitazione, in
quanto in quel paese - come in Svizzera - per quel tipo di contratto non
esisteva una specifica regolamentazione. Secondo quella legge, l'ossequio di
una forma particolare, ossia dell'atto pubblico, non era un presupposto di
validità, di modo che l'autonomia e la libertà contrattuale delle parti erano limitata
solo dall'ordine pubblico e dai buoni costumi. Una volta pagato il prezzo
pattuito, l'attrice doveva provvedere alla cessione del diritto d'uso
acquistato dalla convenuta sottoscrivendo il relativo “contrato de venta de semana”
(certificato da un notaio) e consegnandolo poi a quest'ultima. Per il resto,
secondo la legge dominicana, il diritto di usufrutto era ereditario e
trasmissibile. L'attrice ha evidenziato come le clausole contrattuali fossero
conformi al diritto dominicano e come le stesse escludessero in modo esplicito
una risoluzione unilaterale del contratto. Trattandosi di transazione commerciale
di un bene immobile, era altresì fuori discussione l'applicazione delle norme
svizzere sul diritto di revoca previsto per i contratti a domicilio o analoghi
(art. 40a CO).
D. Nella sua risposta del 18 febbraio 2008 la convenuta ha definito
dubbia la natura giuridica di entrambi i contratti sottoscritti, il primo
divenuto caduco con la firma di quello definitivo. Non era anzitutto una
compravendita, in quanto per concretizzare l'acquisto dei diritti d'uso sulla
proprietà immobiliare di Santo Domingo l'attrice si era assunta l'impegno di
firmare per suo conto il relativo rogito notarile (“contrato de venta de
semana”). Proprio per questa particolarità, quel contratto era piuttosto da
ritenere un mandato: la revoca unilaterale era quindi conforme all'art. 404 CO,
norma imperativa. D'altra parte, volendo ammettere l'esistenza di una
compravendita immobiliare, il mancato ossequio della forma autentica giusta
l'art. 216 CO rendeva comunque nullo l'atto (art. 11 cpv. 2 CO). In ogni caso,
l'applicazione del diritto svizzero s'imponeva per l'art. 120 LDIP, norma
riferita ai contratti con i consumatori e per la quale determinante era il
diritto dello stato in cui essi avevano la dimora abituale. In effetti, a
livello europeo, i contratti di time sharing erano già retti da
un'apposita direttiva concepita proprio a protezione dei consumatori. E, anche
se una regolamentazione analoga non esisteva in Svizzera, gli studi che vi
erano stati condotti avevano comunque evidenziato l'esigenza di salvaguardare i
consumatori da eventuali abusi indipendentemente dalla qualifica giuridica del
contratto da loro concluso (compravendita di immobili, società, locazione). Di
modo che, in mancanza di una chiara e valida elezione di diritto, inutile
disquisire oltre sul contenuto della legge dominicana.
E. Con
replica del 4 aprile 2008 l'attrice ha ribadito l'esistenza di un contratto di
compravendita, questione da distinguere dalle modalità di trasferimento del
diritto d'uso sulla proprietà. Recandosi in loco, l'acquirente avrebbe in
effetti anche potuto provvedere di persona alle formalità in vista
dell'ottenimento del “contrato de venta de semana” certificato da un
notaio locale, senza demandare tale incombenza alla venditrice. Questo
escludeva il mandato. Di modo che visto il divieto di un recesso unilaterale
(specificato in entrambi i contratti) la disdetta immotivata della convenuta
era arbitraria. Per il resto, le parti avevano solo pattuito la residenza
dell'acquirente quale foro giudiziario, questione diversa dal diritto
applicabile. Il contratto riguardava poi un diritto di natura reale su un
immobile collocato all'estero e non la prestazione di consumo corrente, motivo
per cui solo l'art. 119 LDIP - ossia il diritto dominicano - e non l'art. 120
LDIP (insieme agli art. 40a CO) tornava applicabile. Ai fini della forma
del contratto, il diritto dominicano (art. 119 cpv. 3 LDIP) non imponeva la
stesura in forma autentica né del contratto di compravendita né di quella del “contrato
de venta de semana”, pertanto anche sotto questo profilo l'atto non era
nullo. I contratti poi erano stati illustrati e spiegati alla convenuta. Inutile il rinvio alla normativa europea sui
contratti time sharing non valida in Svizzera.
F. La
convenuta ha confermato le sue argomentazioni nella duplica del 6 maggio 2008.
Pacifica l'applicazione delle norme sul mandato, visto che l'attrice si era impegnata
a procurare all'acquirente una settimana di multivacanza, ossia un diritto di
godimento a tempo parziale. La disdetta, inviata quattro giorni dopo appena,
era valida e mostrava il suo intento a non ritenersi vincolata, mentre nulla
provava che l'esclusione del diritto di revoca unilaterale fosse conforme al
diritto dominicano. L'attrice poi non aveva dimostrato che secondo la legge
dominicana la forma autentica fosse irrilevante per la validità del contratto
relativo ad un immobile, requisito per contro essenziale nel diritto svizzero -
applicabile in virtù dell'art. 120 LDIP - dandosi una compravendita immobiliare
(art. 216 CO). Il riferimento alla normativa europea per i contratti di time
sharing aveva poi meri fini interpretativi. Mentre l'estratto del codice
civile dominicano non bastava per provare il contenuto del diritto dominicano,
conseguentemente per l'art. 16 cpv. 2 LDIP bisognava riferirsi al diritto
svizzero.
G. All'udienza
preliminare del 17 giugno 2008 l'attrice ha chiesto l'audizione testimoniale di
__________, detentore di una procura collettiva con firma a due. Esperita
l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al dibattimento finale previa
assegnazione del termine di scadenza per l'inoltro delle conclusioni scritte
fissato al 7 novembre 2008. Nei rispettivi memoriale conclusivi, le parti hanno
confermato le proprie allegazioni e richieste.
H. Con sentenza 11 novembre 2008, il Pretore del Distretto di
Bellinzona ha accertato che il controverso accordo rientrava nella fattispecie
dell'art. 119 cpv. 1 LDIP (contratti relativi ai fondi o al loro uso), per cui
- in difetto di elezione di diritto - valeva il diritto dello Stato di
situazione dell’immobile ossia della Repubblica Dominicana. Non trattandosi di
una prestazione di un consumo corrente era invece escluso l'art. 120 LDIP.
Altresì fuori discussione l'eventualità di un mandato liberamente revocabile,
in quanto l'art. 394 cpv. 1 CO non contemplava l'impegno a cedere in uso un
immobile previo pagamento di un corrispettivo. Sulla base dell'estratto del
codice civile dominicano agli atti, il primo giudice ha ritenuto che in quel
paese la cessione dell'uso di un bene immobile non richiedesse una forma
specifica. Per il resto, nulla provava un vizio di volontà o rendeva altrimenti
inefficace (art. 19 segg. CO) il contratto. Escluso il diritto di recesso
unilaterale, la disdetta della convenuta non inficiava l'impegno da lei
assunto. Di modo che, scaduto 60 giorni dopo la firma del contratto, il suo
obbligo di pagamento era oramai esigibile. Constatata l'assenza di altre
contestazioni, ha così accolto la petizione condannando la convenuta al
pagamento di quanto rivendicato.
Fatti
I. Con appello 25 novembre 2008 la convenuta postula la riforma del
giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestate tasse,
spese e ripetibili di primo e di secondo grado. Nelle sue osservazioni del 20
gennaio 2009, l’attrice propone la reiezione del gravame, con protesta di
tasse, spese e ripetibili.
e considerando
in diritto: 1. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere affrontato in modo
compiuto, per non dire tralasciato, argomenti da lei sollevati. Più
particolarmente, contesta anzitutto l'applicazione dell'art. 119 cpv. 1 LDIP
fattispecie che - a suo dire - non contempla quella dei contratti time
sharing. Caratteristica tipica di questo genere di vincoli è in effetti
quella di fornire servizi o perlomeno impegnarsi a fornirli e, in tale ambito,
la tendenza è quella di considerarli -come ad esempio a livello europeo- dei
contratti con consumatori, quindi a beneficio di una specifica tutela. Di modo
che, al caso concreto, il Pretore avrebbe dovuto applicare l'art. 120 LDIP
(appello, pag. 4).
2. Controversa in concreto è la relazione contrattuale esistente tra
la società attrice con sede a __________, in qualità di venditrice, e la
convenuta residente a __________, quale acquirente. Quale oggetto del contratto
- che la prima s'impegnava a procurare e la seconda ad acquistare -
le parti hanno individuato “1 settimana di multivacanza con diritto d'uso
perpetuo certificato da rogito notarile cedibile, vendibile, ereditabile ed
affittabile nel complesso turistico residenziale denominato A__________ Suite
Resort sito in __________, Santo Domingo, Repubblica Dominicana” in modo
tale da “consentire all'acquirente di goderne annualmente ed in modo
perpetuo” (doc. B, premessa A e B e clausola n. 1.1). Ciò posto,
riguardando un fondo situato all'estero, il rapporto esistente fra le parti
presenta evidenti elementi di estraneità ai sensi dell'art. 1 LDIP.
3. Pacifica giusta l'art. 112 cpv. 1 LDIP la competenza del Pretore,
l'art. 119 cpv. 1 LDIP prevede che i contratti concernenti i fondi o il loro
uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione, riservata la facoltà
delle parti di scegliere il diritto applicabile (cpv. 2). Per la qualifica
giuridica secondo questa norma non è rilevante stabilire se il contratto tende
al trasferimento rispettivamente alla concessione di diritti reali sul fondo, o
si limita a concedere dei meri diritti di natura obbligatoria (Schwander, Grundstückkauf:
Internationales Privatrecht und Internationales Zivilprozessrecht, in: Koller, Der Grundstückkauf, 2a ed., Berna 2001,
n. 8 pag. 440; Keller/Kren
Kostkiewicz, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 4 seg. ad art. 119; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la
loi fédérale du 18 décembre 1987, 4a ed., Basilea
2005, n. 1 ad art. 119). Il campo di applicazione di questo articolo
comprende così la compravendita, la donazione, la costituzione di diritti reali
limitati quali servitù e diritti di pegno, la concessione di diritti
obbligatori quali l'affitto, la locazione e la sublocazione, oltre ai contratti
di leasing e time sharing riguardanti immobili (Schwander, op. cit., n. 8 pag. 440; Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 1 e 10 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 1 e 3 ad art. 119; Kneller, Basler Kommentar,
Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 119). Ciò non toglie che, il diritto applicabile in virtù dell'art. 119 LDIP è determinante solo
per quel che ne è degli effetti obbligatori di un contratto, e meglio quelli
concernenti il consenso, la validità, l'adempimento, le conseguenze in caso di
mora, il trapasso dei rischi e le garanzie, fermo restando che per i diritti reali,
quindi la loro costituzione, la loro fine e il loro contenuto, la valutazione
segue l'art. 99 LDIP che impone la legge del luogo di situazione dell'immobile
(Schwander, op. cit., n. 9 pag.
440 e n. 16 segg. pag. 443; Keller/Kren
Kostkiewicz, op .cit., n. 16 segg. ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 119; Kneller, n. 13 ad art. 119).
Ora,
in concreto, davanti a questa Camera, è la medesima appellante che identifica
in un contratto di time sharing la relazione contrattuale litigiosa tra
le parti (appello, pag. 4 n. 4). Di modo che, da questo punto di vista,
trattandosi di un tipo di contratto con cui vengono ceduti dei diritti di
godimento a tempo parziale su beni immobili e ritenuto che l'attrice procede
per l'inadempienza contrattuale, a ragione il Pretore lo ha ritenuto un
contratto concernente i fondi o il loro uso giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP e
ha, di conseguenza, dichiarato applicabile il diritto dominicano. Di modo che,
da questo punto di vista, l'appello deve essere respinto.
4. Vero è che - in virtù del suo cpv. 2 - la presunzione legale
sancita dall'art. 119 cpv. 1 LDIP può a determinate circostanze non valere, in
particolare se il caso concreto presenta affinità e collegamenti con
ordinamenti giuridici diversi rispetto a quello del luogo di situazione dell'immobile
o se le parti optano volutamente per una precisa elezione di diritto (Schwander, op. cit., n. 33 pag. 448; Kren/Kostkiewicz, op. cit., n. 11 ad
art. 119; Dutoit, op. cit., n. 4
ad art. 119; Kneller, op. cit., n.
9 ad art. 119). Ora, il contratto agli atti - anche quello preliminare
sottoscritto lo stesso giorno - si limita a precisare che “l'oggetto del
presente contratto e i diritti che ne derivano saranno regolati esclusivamente
dalle clausole qui indicate e, per quanto qui non previsto, dalle leggi
regolanti la materia” (doc. B, clausola n. 8.1; doc. D, clausola n. 8),
così che nulla consente di ritenere che le parti abbiano coscientemente scelto
il diritto svizzero. Per il resto, e prima ancora dell'entrata in vigore della
LDIP, il Tribunale federale aveva già avuto modo di ritenere che dandosi
l'acquisto di un fondo estero, la pattuizione del prezzo di acquisto in franchi
svizzeri insieme alla nazionalità svizzera delle parti e al loro domicilio in
Svizzera, non erano elementi sufficienti per giustificare l'applicazione del
diritto svizzero e vanificare così la presunzione sancita dall'art. 119 cpv. 1
LDIP (DTF 82 II 550 consid. 4). A ciò basti poi aggiungere che il Tribunale
federale, chiamato a pronunciarsi in merito a un caso analogo dove oltretutto
la Svizzera non solo era luogo di conclusione del contratto ma anche di
consegna dei documenti riferiti al fondo acquistato, ha confermato questa sua
posizione (sentenza del Tribunale federale 4C.99/2002 dell'11 luglio 2002). Non
da ultimo poi, trattandosi di acquisto di un diritto d'uso perpetuo ed
ereditabile oltre che cedibile, vendibile ed affittabile a terzi, non sono
nemmeno adempiuti i presupposti eccezionali ammessi dalla dottrina
nell'eventualità di un contratto di locazione di corta durata riguardanti
immobili situati all'estero (Keller/Kren
Kostkiewicz, op. cit., n. 11 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 119; Kneller, op. cit., n. 9 ad art. 119). Pertanto, anche
sotto questo profilo, l'applicazione del diritto svizzero in virtù dell'art.
119 LDIP è esclusa.
5. Invano l'interessata
tenta inoltre di giustificare l'applicazione del diritto svizzero rinviando
alla fattispecie regolata dall'art. 120 LDIP (appello, pag. 4 n. 4 e pag. 5 n.
5.2), norma riferita ai contratti con consumatori e che, adempiuti certi
presupposti (cpv. 1) dichiara applicabile il diritto dello Stato di dimora
abituale del consumatore (cpv. 1). La dottrina esclude in effetti i
contratti attinenti gli immobili o comunque sia riferiti al loro uso, da questa
forma di protezione speciale, quand'anche ne presentino le caratteristiche (Keller/ Kren Kostkiewicz, op. cit., n.
12 ad art. 119; Dutoit, op. cit.,
n. 4 ad art. 119): questo perché, nel momento stesso in cui decide di
concludere un contratto che concerne un fondo situato all'estero, anche il
consumatore acquirente non può che dipartirsi dall'idea che allo stesso vada ad
applicarsi il diritto vigente in quel luogo (Dutoit,
n. 4 ad art. 119). La censura è quindi infondata.
6. Come
si è appena detto, la fattispecie in esame non rientra in quella di cui
all'art. 120 LDIP. Di conseguenza anche le relative argomentazioni riferite al
diritto svizzero, segnatamente al contratto di mandato giusta l'art. 394
segg. CO, in particolare l'art. 404 CO (appello, pag. 5 n. 5.1), e alla
compravendita immobiliare ai sensi dell'art. 216 segg. CO (appello, pag. 5 n.
5.2), e che l'appellante riconduce appunto all'applicazione di
questa norma non possono essere condivise.
A titolo
abbondanziale basti aggiungere che il mandato conferito all'attrice di
sottoscrivere a nome e per conto della convenuta il contratto di cessione della
settimana di multivacanza acquistata (“contrato de venta de semana”; appello,
pag. 5 verso il basso) riguarda unicamente le modalità di trasferimento
della proprietà sul fondo (doc. B, clausola n. 2; doc. D, clausola n. 6),
questione che a ogni modo andrebbe esaminata secondo il diritto vigente nel
luogo di situazione (Schwander, op.
cit., n. 27 pag. 446; Keller/Kren
Kostkiewicz, op. cit., n. 26 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 9 ad art. 119; Kneller, op. cit., n. 20 ad art. 119), quindi quello
dominicano e non certo quello svizzero. L'appellante omette per il resto di
considerare che giusta l'art. 119 cpv. 3 LDIP, il diritto dello Stato di
situazione regge anche la forma del contratto riguardante il fondo o l'uso di
quel fondo, a meno che quel diritto consenta esplicitamente l'applicazione di
un altro diritto. Nel caso specifico l'interessata non pretende però, quanto
alla forma della compravendita immobiliare, che il diritto dominicano legittimi
l'applicazione del diritto svizzero (appello, pag. 6 verso l'alto), così che
ancora una volta nessun elemento giustifica il rinvio all'art. 216 CO.
7. L'art.
16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero applicabile è
accertato d'ufficio, che a tal fine può essere chiesta la collaborazione delle
parti e che in caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle
parti. Vero è che, per il suo cpv. 2, qualora il contenuto del diritto straniero
applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero (art. 16
cpv. 2 LDIP). Nel caso concreto, il Pretore fondandosi sulle norme del codice
civile dominicano prodotto agli atti quale doc. M, non ha ritenuto che il
diritto di quello Stato subordinasse la validità del contratto concluso dalle
parti il 14 gennaio 2006 ad una forma specifica (sentenza impugnata, consid.
2). Invero, l'estratto di quegli articoli è stato prodotto agli atti solo in
lingua spagnola. Ciò non toglie che l'art. 203 CPC non impone la traduzione
forzata di un documento non redatto in italiano, limitandosi a riconoscere al
giudice o alla controparte la facoltà di pretenderne una. Dal canto suo però
l'appellante non ha mai formulato una richiesta in tal senso e, davanti a
questa Camera, non pretende nemmeno più che la sola produzione di
quell'estratto non attesti a sufficienza il contenuto del diritto dominicano.
Di modo che, la questione non merita ulteriore disamina.
8. In
definitiva, l'appello deve così essere respinto. La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a carico della
ricorrente (art. 148 CPC). Il valore litigioso, di fr. 33'700.–, è altresì
determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi
giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.
Per i quali motivi,
richiamati l'art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento
sulle ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L'appello 25 novembre 2008 di AP 1 è respinto.
Considerandi
2.
Gli
oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:
a) tassa di giustizia fr. 650.–
b) spese fr. 50.–
Totale fr. 700.–
già anticipati
dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla
controparte fr. 1'700.– per ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente La
segretaria
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il
ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso
sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che
intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso
in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e
medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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