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Decisione

12.2008.243

Azione di disconoscimento di debito, compravendita di appartamento in time sharing a Santo Domingo, diritto applicabile

7 agosto 2009Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

I. Con appello 25 novembre 2008 la convenuta postula la riforma del

giudizio impugnato nel senso di respingere la petizione, protestate tasse,

spese e ripetibili di primo e di secondo grado. Nelle sue osservazioni del 20

gennaio 2009, l’attrice propone la reiezione del gravame, con protesta di

tasse, spese e ripetibili.

e considerando

in diritto: 1. L'appellante rimprovera al Pretore di non avere affrontato in modo

compiuto, per non dire tralasciato, argomenti da lei sollevati. Più

particolarmente, contesta anzitutto l'applicazione dell'art. 119 cpv. 1 LDIP

fattispecie che - a suo dire - non contempla quella dei contratti time

sharing. Caratteristica tipica di questo genere di vincoli è in effetti

quella di fornire servizi o perlomeno impegnarsi a fornirli e, in tale ambito,

la tendenza è quella di considerarli -come ad esempio a livello europeo- dei

contratti con consumatori, quindi a beneficio di una specifica tutela. Di modo

che, al caso concreto, il Pretore avrebbe dovuto applicare l'art. 120 LDIP

(appello, pag. 4).

2. Controversa in concreto è la relazione contrattuale esistente tra

la società attrice con sede a __________, in qualità di venditrice, e la

convenuta residente a __________, quale acquirente. Quale oggetto del contratto

- che la prima s'impegnava a procurare e la seconda ad acquistare -

le parti hanno individuato “1 settimana di multivacanza con diritto d'uso

perpetuo certificato da rogito notarile cedibile, vendibile, ereditabile ed

affittabile nel complesso turistico residenziale denominato A__________ Suite

Resort sito in __________, Santo Domingo, Repubblica Dominicana” in modo

tale da “consentire all'acquirente di goderne annualmente ed in modo

perpetuo” (doc. B, premessa A e B e clausola n. 1.1). Ciò posto,

riguardando un fondo situato all'estero, il rapporto esistente fra le parti

presenta evidenti elementi di estraneità ai sensi dell'art. 1 LDIP.

3. Pacifica giusta l'art. 112 cpv. 1 LDIP la competenza del Pretore,

l'art. 119 cpv. 1 LDIP prevede che i contratti concernenti i fondi o il loro

uso sono regolati dal diritto dello Stato di situazione, riservata la facoltà

delle parti di scegliere il diritto applicabile (cpv. 2). Per la qualifica

giuridica secondo questa norma non è rilevante stabilire se il contratto tende

al trasferimento rispettivamente alla concessione di diritti reali sul fondo, o

si limita a concedere dei meri diritti di natura obbligatoria (Schwander, Grundstückkauf:

Internationales Privatrecht und Internationales Zivilprozessrecht, in: Koller, Der Grundstückkauf, 2a ed., Berna 2001,

n. 8 pag. 440; Keller/Kren

Kostkiewicz, Zürcher Kommentar zum IPRG, 2a ed., Zurigo 2004, n. 4 seg. ad art. 119; Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la

loi fédérale du 18 décembre 1987, 4a ed., Basilea

2005, n. 1 ad art. 119). Il campo di applicazione di questo articolo

comprende così la compravendita, la donazione, la costituzione di diritti reali

limitati quali servitù e diritti di pegno, la concessione di diritti

obbligatori quali l'affitto, la locazione e la sublocazione, oltre ai contratti

di leasing e time sharing riguardanti immobili (Schwander, op. cit., n. 8 pag. 440; Keller/Kren Kostkiewicz, op. cit., n. 1 e 10 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 1 e 3 ad art. 119; Kneller, Basler Kommentar,

Internationales Privatrecht, 2a ed., Basilea 2007, n. 4 ad art. 119). Ciò non toglie che, il diritto applicabile in virtù dell'art. 119 LDIP è determinante solo

per quel che ne è degli effetti obbligatori di un contratto, e meglio quelli

concernenti il consenso, la validità, l'adempimento, le conseguenze in caso di

mora, il trapasso dei rischi e le garanzie, fermo restando che per i diritti reali,

quindi la loro costituzione, la loro fine e il loro contenuto, la valutazione

segue l'art. 99 LDIP che impone la legge del luogo di situazione dell'immobile

(Schwander, op. cit., n. 9 pag.

440 e n. 16 segg. pag. 443; Keller/Kren

Kostkiewicz, op .cit., n. 16 segg. ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 6 ad art. 119; Kneller, n. 13 ad art. 119).

Ora,

in concreto, davanti a questa Camera, è la medesima appellante che identifica

in un contratto di time sharing la relazione contrattuale litigiosa tra

le parti (appello, pag. 4 n. 4). Di modo che, da questo punto di vista,

trattandosi di un tipo di contratto con cui vengono ceduti dei diritti di

godimento a tempo parziale su beni immobili e ritenuto che l'attrice procede

per l'inadempienza contrattuale, a ragione il Pretore lo ha ritenuto un

contratto concernente i fondi o il loro uso giusta l'art. 119 cpv. 1 LDIP e

ha, di conseguenza, dichiarato applicabile il diritto dominicano. Di modo che,

da questo punto di vista, l'appello deve essere respinto.

4. Vero è che - in virtù del suo cpv. 2 - la presunzione legale

sancita dall'art. 119 cpv. 1 LDIP può a determinate circostanze non valere, in

particolare se il caso concreto presenta affinità e collegamenti con

ordinamenti giuridici diversi rispetto a quello del luogo di situazione dell'immobile

o se le parti optano volutamente per una precisa elezione di diritto (Schwander, op. cit., n. 33 pag. 448; Kren/Kostkiewicz, op. cit., n. 11 ad

art. 119; Dutoit, op. cit., n. 4

ad art. 119; Kneller, op. cit., n.

9 ad art. 119). Ora, il contratto agli atti - anche quello preliminare

sottoscritto lo stesso giorno - si limita a precisare che “l'oggetto del

presente contratto e i diritti che ne derivano saranno regolati esclusivamente

dalle clausole qui indicate e, per quanto qui non previsto, dalle leggi

regolanti la materia” (doc. B, clausola n. 8.1; doc. D, clausola n. 8),

così che nulla consente di ritenere che le parti abbiano coscientemente scelto

il diritto svizzero. Per il resto, e prima ancora dell'entrata in vigore della

LDIP, il Tribunale federale aveva già avuto modo di ritenere che dandosi

l'acquisto di un fondo estero, la pattuizione del prezzo di acquisto in franchi

svizzeri insieme alla nazionalità svizzera delle parti e al loro domicilio in

Svizzera, non erano elementi sufficienti per giustificare l'applicazione del

diritto svizzero e vanificare così la presunzione sancita dall'art. 119 cpv. 1

LDIP (DTF 82 II 550 consid. 4). A ciò basti poi aggiungere che il Tribunale

federale, chiamato a pronunciarsi in merito a un caso analogo dove oltretutto

la Svizzera non solo era luogo di conclusione del contratto ma anche di

consegna dei documenti riferiti al fondo acquistato, ha confermato questa sua

posizione (sentenza del Tribunale federale 4C.99/2002 dell'11 luglio 2002). Non

da ultimo poi, trattandosi di acquisto di un diritto d'uso perpetuo ed

ereditabile oltre che cedibile, vendibile ed affittabile a terzi, non sono

nemmeno adempiuti i presupposti eccezionali ammessi dalla dottrina

nell'eventualità di un contratto di locazione di corta durata riguardanti

immobili situati all'estero (Keller/Kren

Kostkiewicz, op. cit., n. 11 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 119; Kneller, op. cit., n. 9 ad art. 119). Pertanto, anche

sotto questo profilo, l'applicazione del diritto svizzero in virtù dell'art.

119 LDIP è esclusa.

5. Invano l'interessata

tenta inoltre di giustificare l'applicazione del diritto svizzero rinviando

alla fattispecie regolata dall'art. 120 LDIP (appello, pag. 4 n. 4 e pag. 5 n.

5.2), norma riferita ai contratti con consumatori e che, adempiuti certi

presupposti (cpv. 1) dichiara applicabile il diritto dello Stato di dimora

abituale del consumatore (cpv. 1). La dottrina esclude in effetti i

contratti attinenti gli immobili o comunque sia riferiti al loro uso, da questa

forma di protezione speciale, quand'anche ne presentino le caratteristiche (Keller/ Kren Kostkiewicz, op. cit., n.

12 ad art. 119; Dutoit, op. cit.,

n. 4 ad art. 119): questo perché, nel momento stesso in cui decide di

concludere un contratto che concerne un fondo situato all'estero, anche il

consumatore acquirente non può che dipartirsi dall'idea che allo stesso vada ad

applicarsi il diritto vigente in quel luogo (Dutoit,

n. 4 ad art. 119). La censura è quindi infondata.

6. Come

si è appena detto, la fattispecie in esame non rientra in quella di cui

all'art. 120 LDIP. Di conseguenza anche le relative argomentazioni riferite al

diritto svizzero, segnatamente al contratto di mandato giusta l'art. 394

segg. CO, in particolare l'art. 404 CO (appello, pag. 5 n. 5.1), e alla

compravendita immobiliare ai sensi dell'art. 216 segg. CO (appello, pag. 5 n.

5.2), e che l'appellante riconduce appunto all'applicazione di

questa norma non possono essere condivise.

A titolo

abbondanziale basti aggiungere che il mandato conferito all'attrice di

sottoscrivere a nome e per conto della convenuta il contratto di cessione della

settimana di multivacanza acquistata (“contrato de venta de semana”; appello,

pag. 5 verso il basso) riguarda unicamente le modalità di trasferimento

della proprietà sul fondo (doc. B, clausola n. 2; doc. D, clausola n. 6),

questione che a ogni modo andrebbe esaminata secondo il diritto vigente nel

luogo di situazione (Schwander, op.

cit., n. 27 pag. 446; Keller/Kren

Kostkiewicz, op. cit., n. 26 ad art. 119; Dutoit, op. cit., n. 9 ad art. 119; Kneller, op. cit., n. 20 ad art. 119), quindi quello

dominicano e non certo quello svizzero. L'appellante omette per il resto di

considerare che giusta l'art. 119 cpv. 3 LDIP, il diritto dello Stato di

situazione regge anche la forma del contratto riguardante il fondo o l'uso di

quel fondo, a meno che quel diritto consenta esplicitamente l'applicazione di

un altro diritto. Nel caso specifico l'interessata non pretende però, quanto

alla forma della compravendita immobiliare, che il diritto dominicano legittimi

l'applicazione del diritto svizzero (appello, pag. 6 verso l'alto), così che

ancora una volta nessun elemento giustifica il rinvio all'art. 216 CO.

7. L'art.

16 cpv. 1 LDIP stabilisce che il contenuto del diritto straniero applicabile è

accertato d'ufficio, che a tal fine può essere chiesta la collaborazione delle

parti e che in caso di pretese patrimoniali, la prova può essere accollata alle

parti. Vero è che, per il suo cpv. 2, qualora il contenuto del diritto straniero

applicabile non può essere accertato, si applica il diritto svizzero (art. 16

cpv. 2 LDIP). Nel caso concreto, il Pretore fondandosi sulle norme del codice

civile dominicano prodotto agli atti quale doc. M, non ha ritenuto che il

diritto di quello Stato subordinasse la validità del contratto concluso dalle

parti il 14 gennaio 2006 ad una forma specifica (sentenza impugnata, consid.

2). Invero, l'estratto di quegli articoli è stato prodotto agli atti solo in

lingua spagnola. Ciò non toglie che l'art. 203 CPC non impone la traduzione

forzata di un documento non redatto in italiano, limitandosi a riconoscere al

giudice o alla controparte la facoltà di pretenderne una. Dal canto suo però

l'appellante non ha mai formulato una richiesta in tal senso e, davanti a

questa Camera, non pretende nemmeno più che la sola produzione di

quell'estratto non attesti a sufficienza il contenuto del diritto dominicano.

Di modo che, la questione non merita ulteriore disamina.

8. In

definitiva, l'appello deve così essere respinto. La tassa di giustizia, le

spese e le ripetibili seguono la soccombenza e restano dunque a carico della

ricorrente (art. 148 CPC). Il valore litigioso, di fr. 33'700.–, è altresì

determinante giusta l'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF per stabilire i rimedi

giuridici esperibili contro il presente giudizio sul piano federale.

Per i quali motivi,

richiamati l'art. 148 CPC, la LTG e il Regolamento

sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L'appello 25 novembre 2008 di AP 1 è respinto.

Considerandi

2.

Gli

oneri processuali inerenti l'appello, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 650.–

b) spese fr. 50.–

Totale fr. 700.–

già anticipati

dall'appellante, restano a suo carico, con l'obbligo di rifondere alla

controparte fr. 1'700.– per ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Bellinzona.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). Qualora non sia dato il

ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso

sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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