12.2008.245
Contratto di architetto - responsabilità per superamento dei conti di costruzione - riduzione della mercede
17 febbraio 2011Italiano39 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
12.2008.245
Data decisione, Autorità:
17.02.2011, IICCA
Ricorso:
TF,4A_203/2011, 22.8.2011
Titolo:
Contratto di architetto - responsabilità per superamento dei conti di costruzione - riduzione della mercede
ARCHITETTO
REMUNERAZIONE
RESPONSABILITÀ
art. 398 CO
Incarto n.
12.2008.245
Lugano
17 febbraio
2011/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Bozzini e Fiscalini
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa - inc. n. OA.1996.330
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord - promossa con petizione 18
ottobre 1996 da
AP 1
rappr. da RA 2
contro
AO 1
rappr. da RA 1
con cui
l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di almeno fr.
3'619'484.10 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996, somma ridotta in
replica a fr. 3'579'484.10 e quindi in sede conclusionale a fr. 2'902'113.-;
domanda avversata
dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione e in via
riconvenzionale ha chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr.
354'991.10 oltre interessi all’8% dal 15 aprile 2007, somma ridotta in sede
conclusionale a fr. 352'043.20 più interessi nel frattempo ridotti al 5%;
sulle
quali il Pretore si è pronunciato con sentenza 30 ottobre 2008, con cui ha respinto
la petizione e ha accolto la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più
interessi al 5% dal 15 aprile 1997;
appellante
l'attore con atto di appello 18 novembre 2008, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più
interessi e di respingere la domanda riconvenzionale, protestando spese e
ripetibili di entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 19 gennaio 2009 postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
1.Nel corso del 1993 AP 1 ha affidato all’arch. AO 1 la progettazione e la direzione dei lavori di ristrutturazione
dell’Hotel __________ di __________, sito sulla part. n. __________ di __________.
A tale scopo l’architetto ha allestito all’indirizzo del committente, oltre ad
alcuni piani, tre distinte relative ai presumibili costi della realizzazione:
la prima, elaborata nel gennaio 1994 (cfr. perizia p. 4), concludeva per una
spesa di fr. 7'410'000.- (doc. B); la seconda, denominata “preventivo generale”
e datata 30 agosto 1994, riportava una somma di fr. 7'550'000.- (doc. C); e la
terza, pure denominata “preventivo generale” ma redatta il 5 dicembre 1994, indicava
un prezzo di fr. 7'552'000.- (doc. D).
Fatti
I lavori
di ristrutturazione, iniziati nell’ottobre 1994, sono stati portati a termine a
fine settembre 1995, ritenuto che l’albergo ha potuto essere riaperto, almeno
parzialmente, già in precedenza (per il 34% il 27 maggio, per il 39% il 31
maggio, per il 62.5% il 30 giugno, per l’84% il 30 luglio, per il 94% il 31 agosto,
per il 97% il 30 settembre, e completamente nel giugno successivo).
L’architetto non si è tuttavia occupato della fase relativa all’eliminazione
dei difetti né della liquidazione.
2. Con
la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento
di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi, somma poi ridotta con la replica a
fr. 3'579'484.10 (recte: fr. 3'569'484.10). Egli ha in sostanza preteso
il risarcimento del danno causatogli dal convenuto per non aver rispettato gli
accordi contrattuali, che - a suo dire - prevedevano un prezzo massimo di fr.
7'500'000.-, in realtà lievitato a circa fr. 9'300'000.- (che il perito,
esclusi i saldi degli onorari degli specialisti, ha poi corretto a fr. 8'864'639.60,
cfr. perizia p. 16 e 42), e un termine di consegna dell’opera ad inizio aprile
1995: per il superamento del preventivo ha esposto una pretesa di fr.
1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni ignorate o
dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi
in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e
fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione
dei lavori); una somma imprecisata, pari ad almeno fr. 200'000.-, è stata
chiesta per il maggior costo per interessi passivi che il superamento del
preventivo in tale misura gli aveva causato; altri fr. 1'429'511.- sono stati
pretesi per il mancato guadagno conseguente alla ritardata riapertura
dell’albergo; un importo indeterminato è stato azionato per il minor valore
dell’opera, i cui difetti non erano stati eliminati, in particolare a seguito
della latitanza del convenuto, che aveva anticipatamente abbandonato il
cantiere; e una somma di fr. 460'000.- (recte: fr. 450'000.-) è stata infine
chiesta a titolo di restituzione dell’onorario già anticipato al convenuto (fr.
590'000.-), ritenuto che le sue prestazioni giustificavano al più una remunerazione
di fr. 140'000.-.
3. Il
convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la
condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi. Egli
ha innanzitutto evidenziato che gli accordi contrattuali non prevedevano un
prezzo massimo dell’opera né un termine di consegna vincolante. Il superamento
degli importi preventivati, i ritardi nella consegna e l’adozione di soluzioni
talora non ottimali erano in realtà dovuti alle innumerevoli modifiche
dell’opera che si erano imposte a seguito di situazioni impreviste o di nuovi
desideri della committenza. Quanto alla mancata eliminazione dei pochi difetti
riscontrati, la stessa era imputabile all’attore, che con il suo comportamento
aveva reso praticamente impossibile la prosecuzione del mandato. In tali
circostanze nemmeno si giustificava una riduzione dell’onorario complessivo a suo
favore, da quantificarsi in fr. 844'991.10, con il che egli risultava essere
ancora creditore del saldo di fr. 354'991.10, somma da lui fatta valere con la
domanda riconvenzionale, poi avversata dall’attore.
4. In
sede conclusionale le parti hanno modificato le loro richieste: l’attore ha
ridotto le sue pretese a fr. 2'902'113.- più interessi, confermando
sostanzialmente la domanda di fr. 1'489'973.- relativa al superamento del
preventivo, quantificando in fr. 698'140.- il maggior costo per gli interessi passivi
causati dal sorpasso (accertato peritalmente in fr. 1'681'435.50), in fr. 369'000.-
la perdita di guadagno dovuta al ritardo nella riapertura dell’albergo e in fr.
345'000.- il minor valore dell’opera nonché abbandonando la pretesa avente per
oggetto la restituzione dell’onorario versato in eccesso; il convenuto ha
ridotto le sue spettanze per saldo onorario a fr. 352'043.20 più interessi.
5. Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione ed ha accolto
la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi, ponendo da una
parte gli oneri processuali a carico del convenuto per fr. 400.- (1/5 di quelli
dell’azione riconvenzionale) e dell’attore per fr. 21'600.- (la totalità di
quelli dell’azione principale e 4/5 di quelli della riconvenzionale) e
obbligando dall’altra quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 89'000.-
per ripetibili (fr. 80'000.- per l’azione principale e fr. 9'000.- per la
riconvenzionale). Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa relativa
al superamento del preventivo e con ciò pure quella avente per oggetto il
maggior costo per interessi passivi: a suo giudizio, le uniche lacune
riscontrate nell’allestimento del preventivo, per un importo di circa fr.
98'000.-, rientravano in effetti nel margine di tolleranza del 10% stabilito
dalla norma SIA 102; per il resto, il sorpasso del preventivo, per altro
nemmeno fisso, era dovuto a modifiche d’ordine o a interventi supplementari,
che erano stati eseguiti con il consenso almeno tacito dell’attore, il quale
doveva essere consapevole del maggior costo che ne sarebbe derivato;
oltretutto, essendo risultato che il costo totale dell’opera ammontava a fr. 8'864'639.60 a fronte di un valore soggettivo stimato in fr. 8'940'800.-, l’attore non risultava
nemmeno aver subito alcun danno. La domanda di risarcimento della perdita di
guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo è stata
respinta, in quanto l’istruttoria aveva provato che l’esecuzione dei lavori
supplementari aveva comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in opera degli
impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da capomastro. In
merito alla pretesa per il minor valore dell’opera, il primo giudice, pur
avendo stabilito che i difetti accertati, che avrebbero giustificato un minor
valore di fr. 265'000.-, derivavano da una carente direzione lavori nella fase
di ultimazione dell’intervento edile, ha escluso una responsabilità del convenuto,
rilevando che l’attore con lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) aveva inteso
rinunciare agli ulteriori servigi di quest’ultimo, rescindendo di fatto il
contratto quando i lavori erano ancora in corso. Per quanto riguardava infine
la pretesa del convenuto volta all’attribuzione del saldo del suo onorario, il
Pretore ha osservato che, non essendo chiaro quale metodo di calcolo le parti
avessero a suo tempo adottato per quantificare in fr. 740'000.- l’onorario nel
preventivo, ha ritenuto di poter applicare il metodo di calcolo indicato dal
perito, riferito alla norma SIA 102, che, tenendo conto delle prestazioni effettuate
dal convenuto, concludeva per un onorario dovuto di fr. 864'942.30. Ritenuto
che l’attore aveva già versato acconti per fr. 590'000.-, la pretesa del
convenuto è pertanto stata ammessa per la differenza.
6. Con
l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio
nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di
respingere la domanda riconvenzionale. Con riferimento alla pretesa per il
superamento del preventivo (di fr. 1'489'973.-), egli rileva che una corretta
lettura della perizia giudiziaria - da lui contestata - non solo avrebbe
permesso di concludere per una diretta responsabilità del convenuto per la
somma di fr. 98'000.- (anche perché il preventivo era da considerarsi fisso e
non era con ciò soggetto ad alcun margine di tolleranza), ma avrebbe dovuto
indurre il giudice ad esaminare se fossero date le condizioni per ammettere una
responsabilità del convenuto anche per i rimanenti importi azionati a quel titolo:
ritenuto da una parte che le cifre in questione, relative alle posizioni
ignorate o dimenticate in sede di redazione del preventivo, erano attendibili,
essendo state fornite dalla teste S__________ __________, già assistente di
cantiere del convenuto, e che dall’altra l’istruttoria aveva provato che le
modifiche d’ordine e gli interventi supplementari effettuati, per altro commissionati
dall’attore solo in minima parte e senza alcuna informazione sulle eventuali
conseguenze finanziarie, si erano resi necessari per le carenze del convenuto,
attribuisce a quest’ultimo la responsabilità anche per questi superamenti dei preventivi,
non essendo per altro vero che il valore soggettivo dell’opera fosse superiore
a quello oggettivo. A suo parere, la responsabilità del convenuto per il
superamento del preventivo deve senz’altro comportare anche l’accoglimento
della pretesa relativa al maggior costo per gli interessi passivi (qui ridotta
a fr. 618'644.-). Anche la domanda di risarcimento della perdita di guadagno
dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo (di fr. 369'000.-) deve
poi essere accolta, i ritardi essendo stati causati dall’imperizia e dalla
successiva improvvisazione del convenuto. Pure da accogliere è poi la pretesa
per il minor valore dell’opera (di fr. 345'000.-, ben maggiore a quella
ipotizzata nel giudizio pretorile), nulla permettendo di ritenere che l’attore
con lo scritto di cui al doc. QQ avesse inteso rescindere il contratto con il
convenuto quando i lavori erano ancora in corso, tesi per altro mai sostenuta
nemmeno dalla controparte. Infondata è infine la pretesa del convenuto volta al
riconoscimento del saldo del suo onorario (comunque da ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-), tale conclusione imponendosi a seguito della gravità delle inadempienze
a lui imputabili.
7. Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per
quanto necessario, nei prossimi considerandi.
8. Il
1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale
civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata
ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta
tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).
9. Preliminarmente
devono essere evase due questioni processuali sollevate in questa sede dalle
parti: quella con cui il convenuto ritiene irricevibile l’intero appello o gran
parte di esso e quella con cui l’attore reputa inattendibile la perizia
giudiziaria tecnica. Come si vedrà, entrambe devono essere respinte.
9.1 Il
convenuto, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309), ritiene che
l’appello, o almeno gran parte dello stesso, debba essere considerato
irricevibile, in quanto l’attore nel suo gravame - come da lui ammesso a p. 5
del suo allegato - aveva sostanzialmente ricopiato le sue allegazioni
conclusionali (osservazioni p. 3). Non è così. Se è vero che l’attore ha talora
riproposto quanto da lui addotto in sede conclusionale, è però altrettanto vero
che lo ha fatto solo nella misura in cui le sue considerazioni non erano state
prese in considerazione dal giudice di prime cure, ciò che lo legittimava a riproporre
tali questioni all’esame della scrivente Camera (II CCA 12 aprile 2010 inc. n.
12.2009.62). Per il resto, l’attore si è puntualmente e dettagliatamente
confrontato con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo
giudizio, sicché si può ritenere che l’appello adempia le esigenze di
motivazione poste dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI.
9.2 In
merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria tecnica, si osserva
che l’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione
dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto
previsto dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice
deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli
argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è
esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono
logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di
aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione
particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle
conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento,
egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto
a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione
di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni
tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è
sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia
giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di
quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e
verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della
parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la
loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi
fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 6 ad art. 253).
In questa
sede l’attore si è espresso in termini assai critici nei confronti della
perizia giudiziaria tecnica, rimproverando in particolare al perito di non aver
fornito un contributo particolarmente scientifico (appello p. 12), di non aver
incomprensibilmente tratto conclusioni chiare a fronte della testimonianza di S__________
__________ (appello p. 13), di non aver avuto il coraggio di confermare per
scritto l’inutilità dei preventivi allestiti dal convenuto (appello p. 15), di
non essersi assolutamente dimostrato in grado di sostenere il ruolo che era
stato chiamato a ricoprire e, quindi, di rispondere in modo esaustivo a quanto
richiestogli (appello p. 34), di aver reso un referto pieno di elucubrazioni
poco intelligibili (appello p. 35 seg.) e di essere giunto a conclusioni
sconcertanti (appello p. 38). I rimproveri sono in realtà infondati. Innanzitutto
si osserva che il perito ha risposto in modo logico, scientifico e convincente alle
molteplici domande postegli dalle parti e che le sue risposte sono senz’altro
comprensibili. Buona parte dei rimproveri mossi al perito è stata formulata per
aver quest’ultimo ritenuto di non far proprie le tesi dell’attore o le
conclusioni tecniche contenute nella testimonianza di S__________ __________,
su cui quella parte si era sostanzialmente fondata per far valere le sue
pretese, sennonché - come detto - ciò non è ancora sufficiente per ritenere
inattendibile il lavoro del perito giudiziario, nulla permettendo di ritenere
che le versioni dell’attore o della teste fossero effettivamente corrette. Al
di là dei giudizi critici sul lavoro del perito, l’attore non ha inoltre
spiegato in dettaglio, se non con un unico esempio, le ragioni logiche o
tecniche per cui il referto del perito dovrebbe essere considerato
inattendibile, per cui la censura dev’essere disattesa già per carenza di
motivazione. Il solo fatto che quest’ultimo abbia negato la difettosità della
scelta operativa del convenuto di collocare gli armadi antincendio nei corridoi
nonostante ciò avesse comportato un restringimento degli stessi verso il vano
scala - l’unico esempio concretamente citato dall’attore a sostegno
dell’erroneità degli accertamenti peritali (appello p. 35) - non può essere
considerato determinante, anche perché quel suo accertamento non appare
manifestamente contrario alla logica, visto che l’esperto era giunto a quella
conclusione rilevando che in tal modo era stata risolta una necessità tecnica
limitando l’ingombro al minimo indispensabile compatibilmente con l’integrazione
nel progetto e in modo tollerabile per l’uso del corridoio (perizia p. 36). Si
aggiunga infine che l’assunto dell’attore di non voler prendere in considerazione
la perizia è oltretutto contraddittorio, atteso che nel suo appello egli ha
comunque ritenuto di avvalersi a più riprese delle risultanze peritali per sostanziare
le sue pretese (cfr. appello p. 15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 38 e 39).
In definitiva non vi sono pertanto valide ragioni per dipartirsi dalle
conclusioni del perito.
10. Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un
negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere
generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza
delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom
Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei
piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme
sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der
Werkvertrag, 4a ed.,
n. 49 segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p. 261). Altre, come
l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono
sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per
contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la
progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con
un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione giuridica che
il Tribunale federale considera di natura mista (TF 27 marzo 2008 4A_358/2007
consid. 5; Honsell, op. cit., p. 261; Weber,
Basler Kommentar, 4a
ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La
dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità e in
considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il
committente, ritengono invece che in questo caso sia giustificato applicare
nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme
relative al mandato (DTF 119 II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP
2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Vom
Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, n. 42; Schumacher,
Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das
Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier, Les contrats
spéciaux, 3a ed., n.
4848).
Nel caso
in esame, pacifico che al convenuto sia stata affidata la progettazione e la
direzione dei lavori di ristrutturazione, è senz’altro a ragione che il Pretore
ha ritenuto applicabili le norme sul mandato (art. 394 segg. CO).
11. Giusta
l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli
e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura
della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al
rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che
il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto
riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che
intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la
violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità
adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro
al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher,
op. cit., n 419 segg.; Werro,
Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber,
op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier,
op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).
12. In
questa sede l’attore ribadisce innanzitutto il buon fondamento della pretesa per
il superamento del preventivo da parte del convenuto. Egli quantifica la sua richiesta
in fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni
bellamente ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr.
402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una
carente direzione dei lavori).
12.1 L’art.
398 cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità
dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione
(DTF 119 II 249 consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160,
18 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.172; Zindel/Pulver,
op. cit., n. 18 ad art. 363 CO; Schumacher,
op. cit., n. 743), ritenuto che egli deve fornire al committente tutte le
informazioni necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza
il preventivo ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più
presto l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei
costi previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a
costi supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo,
rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei costi. La
responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi
supplementari che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati
evitati sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali
costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora
egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella
pianificazione, per indicazioni errate agli artigiani o aggiudicazioni
inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.1). Il superamento dei costi dovuto ad altri motivi ed in particolare a
un'imprecisione nell'allestimento del preventivo o a una carente diligenza nel
controllo dei costi - da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di
singole prestazioni, ad errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o
ad errori nella valutazione dei quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch, in: BR 1989, p. 79 seg.) - può
anch'esso costituire un cattivo adempimento del contratto, tale da innescare,
in caso di colpa, la responsabilità dell’architetto. In tale evenienza al
committente dev’essere risarcito il danno per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”),
che questi ha subito per essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per
aver con ciò adottato le sue successive disposizioni (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (TF 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella misura in cui, qualora
fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto
diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore
della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli
investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III 61 consid.
2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che un maggior
valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente nella
misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non
corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale
differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore
oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il
committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.2). Alle medesime condizioni l’architetto può essere reso responsabile anche
per il superamento del preventivo causato da richieste supplementari del
committente dopo l’allestimento del preventivo stesso, ma ciò solo nel caso in
cui egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei suoi confronti in
merito alle conseguenze delle scelte da questi effettuate (Pichonnaz, Le dépassement de devis dans
le contrat d’architecte global, in: BR 2006 p. 10; sull’intera problematica
cfr. pure II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).
12.2 Nella
misura in cui l’attore pretende dal convenuto il risarcimento per i sorpassi
causati dall’erroneità nell’allestimento del preventivo (posizioni ignorate o
dimenticate per fr. 965'542.70),
del capitolato o delle offerte (posizioni errate per fr. 402'000.-), la sua richiesta deve senz’altro essere disattesa. Pur cosciente
(appello p. 25) dell’onere di allegazione e della prova a suo carico (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1, 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33), l’attore, che nell’occasione chiede in sostanza il risarcimento
del “Vertrauensschaden”, negli allegati preliminari non ha in effetti preteso,
ancor prima di averlo reso verosimile, che, nel caso in
cui fosse stato informato dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto
diversamente dei suoi mezzi finanziari, ad esempio rinunciando all’intervento
di ristrutturazione o almeno “tagliando” una parte (dettagliatamente indicata)
dei lavori previsti. A quel momento egli si è in effetti limitato ad affermare
che “anche se correttamente informato, non avrebbe avuto alcuna via di uscita,
trovandosi, da una parte, l’immobile completamente demolito internamente,
dall’altra essendo confrontato con l’esigenza di riattivare l’esercizio
alberghiero” (petizione p. 16), il che, a ben vedere, non significa che avrebbe
rinunciato sin dall’inizio a qualsiasi intervento o che comunque avrebbe
limitato l’entità dei lavori o scelto soluzioni edilizie meno onerose. Si
aggiunga che a quel momento egli nemmeno ha addotto che il maggior valore della
costruzione derivante dall'aumento dei costi sarebbe stato per lui inutile o
che i maggiori costi che ne erano derivati avrebbero superato le sue
possibilità economiche. Poco importa se in sede conclusionale egli abbia
cercato di recuperare le sue precedenti carenze allegatorie, queste sue nuove
affermazioni essendo in effetti proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC/TI).
12.3 La
situazione è invece diversa nella misura in cui l’attore pretende il risarcimento dei maggiori costi di costruzione causatigli dal
convenuto a seguito della sua carente direzione dei lavori (fr. 122'430.40 per
9 posizioni). Questa sua pretesa non ha in effetti nulla a che vedere con
l’allestimento del preventivo o con il suo eventuale superamento e dunque con
il “Vertrauensschaden” di cui si è detto. Di principio, il danno causatogli con
colpa dalla controparte, dovrebbe pertanto essergli risarcito. Sennonché,
queste pretese erano state in larga misura contestate in risposta dal convenuto
(p. 17 segg.), il quale aveva in particolare negato l’esistenza di una sua
violazione contrattuale o la propria responsabilità rispettivamente aveva specificato
che le somme erano già comprese in altre posizioni, ecc.. Non avendo l’attore
ritenuto di sottoporre le relative questioni al perito giudiziario e la teste S__________
__________ - che invero aveva confermato, sia pure solo genericamente, la
correttezza di quelle posizioni (verbale p. 48 segg. e 54 segg.) - non essendo
stata richiesta di esprimersi sulle obiezioni del convenuto, si ha che questi
aspetti non sono stati chiariti, di modo che le relative pretese non possono
essere accolte. Si aggiunga che il perito, rispondendo ad altri quesiti sottopostigli,
aveva in ogni caso concluso che, in generale, la direzione lavori era stata
ragionevolmente efficace sulla direzione generale e sulla sorveglianza dei
lavori sul cantiere (perizia p. 31), escludendo con ciò, almeno implicitamente,
che il convenuto potesse essere reso responsabile per le pretese qui in esame,
riguardanti per l’appunto quella sua attività. Un’unica riserva può essere
fatta per le pretese attoree (esposte a p. 15 della petizione) non contestate
dal convenuto con la risposta (p. 19), che come tali devono essere considerate
ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). Si tratta di quella di fr. 2'000.- per
l’ordinazione di 3 mc di lastre di cemento in eccesso per rapporto al
fabbisogno effettivo riferito al rivestimento dei balconi e di quella di fr.
4'800.- per il controtelaio della porta di ingresso che era stato “buttato via”.
La relativa domanda dell’attore può pertanto essere accolta per fr. 6'800.-.
13. L’attore
chiede in seguito un risarcimento di fr. 618'644.- a titolo di maggior costo per
interessi passivi causatogli dall’ottobre 1995 al 2006 in considerazione del fatto che il preventivo era stato superato in ragione di fr. 1'489'973.10
(complessivamente pari a circa il 41.52% del sorpasso). Pacifico che la
percentuale indicata sia corretta (cfr. perizia contabile p. 9) e appurato che
- come si è appena visto - il convenuto è stato riconosciuto responsabile
unicamente dei maggiori costi di costruzione di fr. 6'800.-, la relativa
pretesa può essere accolta limitatamente alla somma di fr. 2'823.35.
14. L’attore
pretende quindi l’importo di fr. 369'000.- a titolo di risarcimento della
perdita di guadagno dovuta al ritardo di circa 6 mesi nella riapertura
dell’albergo, a suo dire causato dall’imperizia dal convenuto. La richiesta è
parzialmente fondata. L’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che la
data di riapertura, fissata a suo tempo per inizio aprile (Pasqua) 1995, non era
soltanto una previsione indicativa, ma costituiva un vero e proprio termine imperativo,
che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era stato concordato anche con
il convenuto (cfr. testi __________ p. 15 seg., __________ p. 18, __________ ad
10 seg., __________ ad 10, __________ ad 10 seg., __________ p. 47 seg.; cfr.
pure interrogatorio formale del convenuto ad 8). Nel querelato giudizio il
Pretore aveva invero respinto la pretesa attorea, debitamente comprovata nel
suo ammontare dalla perizia contabile (p. 7), rilevando come l’esecuzione dei
lavori supplementari avesse comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in
opera degli impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da
capomastro e che il ritardo nella riapertura, di circa 6 mesi, era così compatibile
con i tempi per l’esecuzione degli interventi supplementari, poco importando se
essi fossero conseguenti a modifiche in corso di opera o a fattori imprevisti. Come
giustamente rilevato in questa sede dall’attore, il giudice di prime cure ha però
omesso di considerare che queste opere supplementari e più in generale tutti i
lavori aggiuntivi o imprevisti eseguiti nel cantiere, sia pure effettuati con
l’accordo almeno implicito dell’attore (cfr. testi __________ p. 84, __________
p. 87, S__________ __________ p. 48 seg.), erano solo in parte stati da lui “spontaneamente”
voluti e, per il resto, o erano stati da lui decisi in quanto la loro
realizzazione si era resa opportuna a seguito della necessità di altri
interventi edili (si pensi ad esempio alla sistemazione del quinto piano) o erano
conseguenti, specialmente quelli relativi ai maggiori interventi strutturali, a
richieste specifiche dell’architetto o dell’ingegnere sorte nel corso
dell’opera (perizia p. 60). Ora, l’istruttoria ha permesso solo grossolanamente
di stabilire in che misura questi lavori supplementari, aggiuntivi o imprevisti,
avevano causato i ritardi nella consegna dell’opera: si è così potuto appurare che
un ritardo di almeno due mesi era stato causato dall’esigenza di consolidare l’edificio
e di cambiare le solette (doc. PP), periodo di tempo che il perito, considerando
anche gli interventi per risolvere i problemi statici, aveva invece quantificato
in 4/5 mesi (perizia p. 55 seg.); e che un prolungo di circa due mesi e mezzo era
imputabile ai lavori supplementari chiesti dall’attore (perizia p. 48-55, ad 4,
5, 6, 7 e 9). Ovvio che il convenuto non possa essere obbligato a risarcire il
danno causato dai ritardi dovuti alle opere supplementari chieste dall’attore,
che del resto era o almeno doveva essere cosciente che il programma dei lavori
era già “strettissimo”, resta da esaminare se egli debba rispondere del ritardo
causato, oltre che da lui, anche da altri. Il quesito dev’essere risolto
affermativamente. Intanto perché egli si era impegnato a consegnare l’opera
entro una determinata data e non aveva allora ritenuto di formulare riserve temporali
per eventuali imprevisti. E poi per il fatto che non è stato provato che egli durante
i lavori abbia reso attento l’attore del fatto che quelle opere impreviste
avrebbero comportato un prolungamento dei tempi di consegna dell’opera, egli
avendogli anzi assicurato, nel febbraio e ancora a Carnevale 1995, il rispetto
dei piani e dei tempi previsti (cfr. testi __________ p. 16, __________ p. 18, __________
ad 12 seg., __________ ad 11, __________ ad 11 e 19, arrivando persino ad affermare,
il 22 febbraio 1995, che i lavori erano ormai stati compiuti in ragione
dell’85%, cfr. doc. EEEE). In definitiva, nelle particolari circostanze, tenuto
conto che la riapertura dell’albergo non è avvenuta solo dopo 6 mesi ma già in
precedenza, seppur a tappe (per il 34% dopo 1 mese e 27 giorni, per il 39% dopo
2 mesi, per il 62.5% dopo 3 mesi, per l’84% dopo 4 mesi, per il 94% dopo 5 mesi,
per il 97% dopo 6 mesi), appare tutto sommato equo imputare al convenuto all’incirca
metà del danno conseguente al ritardo nella consegna dell’opera, per un importo
complessivo di fr. 184'500.-.
15. L’attore,
preso atto che la perizia giudiziaria aveva confermato che la carente direzione
lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile era all’origine di tutta
una serie di difetti dell’opera e con ciò del suo minor valore, ripropone in
questa sede la domanda di pagamento di fr. 345'000.- a titolo di minor valore
dell’opera. Pacifica a questo stadio della lite la difettosità dell’opera a
seguito delle carenze nella direzione dei lavori (cfr. perizia p. 32), due sono
in particolare gli accertamenti del Pretore da lui qui censurati: quello
secondo cui i difetti accertati peritalmente avrebbero giustificato un minor
valore di soli fr. 265'000.-, e quello secondo cui l’attore nell’agosto 1995
avrebbe in ogni caso rinunciato agli ulteriori servigi del convenuto e con ciò
alla sua responsabilità per la direzione dei lavori ancora in corso. La sua
pretesa può essere accolta solo limitatamente alla somma di fr. 265'000.-.
15.1 In
merito all’ammontare del minor valore dell’opera, si osserva che lo stesso può
essere stabilito per l’appunto in fr. 265'000.-. Se in effetti è vero che per
giurisprudenza in assenza di indizi in senso contrario i lavori di ripristino
sono presunti corrispondere al minor valore dell’opera (DTF 117 II 550, 116 II
313; Zindel/Pulver, Basler
Kommentar, n. 40 ad art. 368 CO; Rep.
1982 p. 388; II CCA 27 settembre 2007 inc. n. 12.2006.176, 1° settembre 2006
inc. n. 12.2005.155), è però altrettanto vero che questa presunzione non è
assoluta e può essere sovvertita. È quanto è avvenuto nel caso concreto,
ritenuto che il perito giudiziario, pur avendo quantificato in fr. 345'000.- le
spese di ripristino dell’opera (complemento peritale p. 11), ha in definitiva
ritenuto di limitare il minor valore in fr. 265'000.- (perizia p. 33 e
complemento peritale p. 12): nell’occasione egli ha in effetti considerato che
i difetti riguardavano in modo particolare le finiture e che l’utilizzazione
professionale riduceva in generale la durata di vita delle stesse tra il 25% e il
50%, ciò che a suo dire giustificava di tenere conto, per la determinazione del
minor valore, di un deprezzamento pari a 5-6 anni di maggior vetustà, a
compensazione dei costi generali di manutenzione straordinaria necessari a
correggere le esecuzioni difettose (perizia p. 32); sempre a suo dire, un tale minor
valore si giustificava anche per il fatto che nell’importo delle riparazioni
erano già comprese le competenze per la direzione dei lavori e in quanto le
riparazioni avrebbero comportato una miglioria (complemento peritale p. 11 con
riferimento all’allegato E). In questa sede l’attore, limitandosi a formulare
in proposito una censura generica, non ha spiegato per quale motivo
l’argomentazione del perito non sarebbe intelligibile, contraria alla logica o
ancora in evidente contrasto con il materiale probatorio a disposizione, e con
ciò non meritevole di essere seguita.
15.2 La
tesi secondo cui l’attore avrebbe revocato al convenuto il mandato con la
lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) dev’essere invece disattesa siccome
irricevibile e infondata. Essa è innanzitutto irricevibile, siccome è stata
formulata dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78
CPC/TI). Negli allegati preliminari egli non aveva in effetti mai preteso che con
quello scritto gli fosse stato revocato il mandato, essendosi limitato ad
affermare che l’attore con il suo comportamento (in particolare con la lettera 13
dicembre 1995, doc. TT) aveva reso impossibile la continuazione del mandato
(cfr. risposta p. 11) rispettivamente aveva determinato la rottura del mandato
(cfr. risposta p. 26) o reso praticamente impossibile la sua prosecuzione (cfr.
risposta p. 39) e ancora che per la fase finale non gli era stato possibile
continuare il suo lavoro visto l’inconcepibile comportamento del committente
indicato a titolo esemplificativo ancora nella lettera di cui al doc. TT (cfr.
risposta p. 41; cfr. pure duplica p. 5) e che la rinuncia al mandato da parte
sua era stata la logica conseguenza del sempre più intollerabile atteggiamento
assunto dall’attore risultante dal doc. TT (cfr. duplica p. 20). Essa è
comunque infondata anche nel merito. Dalla lettera di cui al doc. QQ non si può
in effetti ritenere che l’attore avrebbe revocato il mandato al convenuto,
nonostante sia incontestabile che egli si sia allora espresso nei suoi confronti
in termini assai duri, affermando persino di non riporre più fiducia in lui e
di non tollerarlo nella veste di “direttore” dei lavori. Emblematico in tal
senso, come rilevato con pertinenza dall’attore, è il fatto che nemmeno il convenuto
l’abbia a suo tempo intesa come un atto di revoca del mandato, tant’è che, in
occasione del suo interrogatorio formale, egli ha per finire ammesso di aver
abbandonato il cantiere nel settembre o nell’ottobre 1995 per incompatibilità
con l’attore, il quale, quando si trovava sul cantiere, non lo prendeva in
considerazione (ad 11). Tanto basta per escludere che l’attore abbia revocato
al convenuto l’incarico prima dell’ultimazione dei lavori degli artigiani e con
ciò lo abbia liberato dall’obbligo di curare la direzione lavori nella fase di
ultimazione dell’intervento edile.
15.3 È
invece ampiamente a torto che il convenuto chiede di dedurre dal minor valore
di fr. 265'000.- la somma di fr. 143'000.-, corrispondente all’ammontare dei
lavori mancanti e dei difetti che, su richiesta della controparte o dei suoi
ausiliari, avrebbero teoricamente potuto essere sistemati in garanzia dagli
artigiani (complemento peritale p. 17). A parte che la richiesta sarebbe
persino irricevibile in quanto evocata solo in sede conclusionale (art. 78
CPC/TI), si osserva in effetti che il convenuto dimentica che è stata proprio
la carente direzione dei lavori a lui imputabile ad aver causato quel minor
valore e che non era pertanto l’attore a dovervi rimediare (identica soluzione
in II CCA 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33). Il perito ha in ogni caso
aggiunto che non era comunque verificato se e in quale misura quell’intero importo
avrebbe effettivamente potuto essere messo a carico degli artigiani, le
relative condizioni contrattuali non essendo sufficientemente chiare
(complemento peritale p. 17).
16. Con
l’ultima censura d’appello l’attore chiede di respingere la pretesa del
convenuto volta al riconoscimento di un ulteriore importo oltre all’onorario di
fr. 590'000.- a lui già anticipato a suo tempo o almeno di ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.- il saldo dell’onorario a suo favore.
16.1 La
prima richiesta, che a detta dell’attore si giustificava per l’estrema gravità
delle inadempienze imputabili al convenuto, dev’essere disattesa già per il
fatto che, come si è visto, l’opera prestata da quest’ultimo non si è affatto
rivelata priva di utilità e con ciò di valore per l’attore e, se si prescinde
dalla pretesa per il minor valore dell’opera (che il professionista è stato
obbligato a rifondere alla controparte per non aver curato la direzione lavori
nella fase di ultimazione dell’intervento edile) e da quella per il ritardo
nella consegna della stessa (che egli in parte è pure stato obbligato a
risarcire), non gli ha causato danni particolarmente rilevanti. Si aggiunga che
con la condanna al pagamento dei risarcimenti di cui si è detto il convenuto,
il cui onorario è in ogni caso già stato ridotto (dal 100% all’85% delle
prestazioni fatturabili) in considerazione delle prestazioni da lui non
eseguite o eseguite solo parzialmente, ha di fatto già “scontato” le mancanze a
lui imputabili (Schumacher, op.
cit., n. 609; Fellmann, Berner
Kommentar, n. 504 ad art. 394 CO; II CCA 29 maggio 1998 inc. n. 12.97.265).
16.2 È
invece a ragione che l’attore chiede che il saldo dell’onorario a favore del
convenuto venga ridotto da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-. Il primo importo è in effetti stato calcolato dal perito tenendo conto del costo effettivo e
documentato dell’opera (con un costo determinante di fr. 7'169'668.70, cfr.
complemento peritale p. 18 seg.), mentre il secondo è stato da lui stabilito
basandosi sull’importo di liquidazione indicato a suo tempo dal convenuto nel
doc. 91 (con un costo determinante arrotondato a fr. 6'390'000.- cui erano
state aggiunte delle prestazioni supplementari dell’architetto non contestate, cfr.
perizia p. 35 segg.). Ora, è chiaro che l’onorario del convenuto debba essere
quantificato proprio sulla base di quest’ultima somma, questo essendo del resto
il criterio di calcolo proposto dallo stesso convenuto nella sua fattura finale
(doc. 90) e da lui poi ribadito negli allegati preliminari. Tale soluzione
risulta invero giustificata anche per la seguente ragione. Da una parte si
osserva che l’importo preventivato costituiva in definitiva un prezzo-limite
(che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era in effetti stato
concordato anche con il convenuto, cfr. testi __________ p. 15 seg., __________
p. 18, __________ ad 7 e 11 segg., __________ ad 7 segg. e 19, Pet__________ ad
7 e 9, S__________ __________ p. 47 seg.), il che esclude tra l’altro la
possibilità di un suo superamento secondo un margine di tolleranza (TF 15 marzo
2005 4C.424/2004 consid. 3.3). E dall’altra è stato provato che il superamento
dello stesso, pur avvenuto con l’assenso almeno implicito dell’attore (cfr.
supra consid. 14), non era stato causato, se non in parte, da opere supplementari
da lui “spontaneamente” volute (cfr. supra consid. 14), e che oltretutto mai
l’attore era stato oggetto di una tempestiva informazione in merito a questi
maggiori costi (ciò che lo legittimava a ritenere che non vi sarebbero stati
aumenti: cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.1). A questo proposito
si osserva che il fatto che egli partecipasse alle riunioni di cantiere
rispettivamente ricevesse le fatture degli artigiani (in gran parte allestite
solo quando i lavori erano già stati terminati, cfr. doc. F-HH, IIII.7 e
IIII.8) e periodicamente la documentazione bancaria relativa al credito di
costruzione (cfr. doc. IIII.7 e IIII.8, i quali hanno permesso di accertare gli
avvenuti sorpassi solo dopo il ricevimento delle fatture degli artigiani di cui
si è appena detto, ritenuto che il saldo passivo del conto di costruzione, del
tutto rassicurante a fr. 2'429'100.55 al 4 aprile 1995, era esploso a fr.
3'781'754.50 il 31 maggio 1995, per poi aumentare ancora a fr. 4'337'556.85 il
30 giugno 1995, a fr. 5'122'354.05 il 31 luglio 1995, a fr. 5'571'682.35 il 31 agosto 1995 e a fr. 6'005'324.65 il 30 settembre 1995) non significa
ancora che egli fosse effettivamente stato informato o dovesse comunque essere
consapevole in tempo reale dell’esistenza e dell’ammontare di quei sorpassi e
dunque avesse dato il suo nulla osta ai lavori supplementari con la necessaria
cognizione di causa, e ciò anche se egli aveva in precedenza allestito il
concetto fisico per la ristrutturazione totale e per l’ampliamento dell’albergo
(doc. A) e se il suo sogno - non realizzato - era quello di diventare
architetto (cfr. doc. 98). E comunque nemmeno sarebbe stato corretto calcolare
l’onorario del convenuto sulla base dell’importo effettivamente speso per
l’edificazione, come invece da lui preteso, per altro irritualmente, solo in
sede conclusionale (art. 78 CPC/TI): in dottrina vige in effetti il principio
secondo cui l’architetto non può pretendere di essere remunerato per le
maggiori prestazioni da lui effettuate in violazione del contratto (Schumacher, op. cit., n. 607) e ciò
anche se - come nel caso concreto - il committente, pur avendo dimostrato
l’ingiustificato superamento dell’importo preventivato, non è poi stato in
grado di provare il danno per la violazione della fiducia (Schumacher, op. cit., n. 608).
17. Ne
discende, in parziale accoglimento dell’appello, che nell’ambito dell’azione
principale il convenuto è tenuto a rifondere all’attore la somma di fr. 459’123.35
(fr. 6'800.- per maggiori costi derivanti da carenze
nella direzione lavori, fr. 2'823.35 per maggior costo
per interessi passivi, fr. 184’500.- per perdita di guadagno a seguito dei
ritardi, fr. 265'000.- per minor valore dell’opera derivante da carente
direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile) oltre interessi
e che nell’ambito della domanda riconvenzionale l’attore è tenuto a versare al
convenuto la somma di fr. 146'595.- oltre interessi.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva
soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede le
stesse sono state calcolate e attribuite tenendo conto di un valore litigioso
di fr. 3'097'559.30 (fr. 2'822'617.- per l’azione principale e fr. 274'942.30
per la domanda riconvenzionale).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
18 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la
sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è
così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza l’AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________, la
somma di fr. 459’123.35 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996.
2. La
tassa di giustizia di fr. 20’000.- e le spese sono a carico dall’attore per 7/8
e per 1/8 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 60'000.-
per parti di ripetibili.
3. La
domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare all’AO 1, __________, la
somma di fr. 146'595.- oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1997.
4. La
tassa di giustizia e le spese per fr. 2'000.- sono a carico dall’attore
riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto riconvenzionale, al
quale l’attore riconvenzionale rifonderà fr. 1'800.- per parti di ripetibili.
Considerandi
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 14’900.-
b) spese fr.
100.
-
Totale fr.
15’000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste
a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 30'000.- per parti di
ripetibili di appello.
III. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario con un valore
litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al
Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del
testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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