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Decisione

12.2008.245

Contratto di architetto - responsabilità per superamento dei conti di costruzione - riduzione della mercede

17 febbraio 2011Italiano39 min

Source ti.ch

Fatti

I lavori

di ristrutturazione, iniziati nell’ottobre 1994, sono stati portati a termine a

fine settembre 1995, ritenuto che l’albergo ha potuto essere riaperto, almeno

parzialmente, già in precedenza (per il 34% il 27 maggio, per il 39% il 31

maggio, per il 62.5% il 30 giugno, per l’84% il 30 luglio, per il 94% il 31 agosto,

per il 97% il 30 settembre, e completamente nel giugno successivo).

L’architetto non si è tuttavia occupato della fase relativa all’eliminazione

dei difetti né della liquidazione.

2. Con

la petizione in rassegna AP 1 ha chiesto la condanna dell’arch. AO 1 al pagamento

di almeno fr. 3'619'484.10 oltre interessi, somma poi ridotta con la replica a

fr. 3'579'484.10 (recte: fr. 3'569'484.10). Egli ha in sostanza preteso

il risarcimento del danno causatogli dal convenuto per non aver rispettato gli

accordi contrattuali, che - a suo dire - prevedevano un prezzo massimo di fr.

7'500'000.-, in realtà lievitato a circa fr. 9'300'000.- (che il perito,

esclusi i saldi degli onorari degli specialisti, ha poi corretto a fr. 8'864'639.60,

cfr. perizia p. 16 e 42), e un termine di consegna dell’opera ad inizio aprile

1995: per il superamento del preventivo ha esposto una pretesa di fr.

1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni ignorate o

dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr. 402'000.- per sorpassi

in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e

fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una carente direzione

dei lavori); una somma imprecisata, pari ad almeno fr. 200'000.-, è stata

chiesta per il maggior costo per interessi passivi che il superamento del

preventivo in tale misura gli aveva causato; altri fr. 1'429'511.- sono stati

pretesi per il mancato guadagno conseguente alla ritardata riapertura

dell’albergo; un importo indeterminato è stato azionato per il minor valore

dell’opera, i cui difetti non erano stati eliminati, in particolare a seguito

della latitanza del convenuto, che aveva anticipatamente abbandonato il

cantiere; e una somma di fr. 460'000.- (recte: fr. 450'000.-) è stata infine

chiesta a titolo di restituzione dell’onorario già anticipato al convenuto (fr.

590'000.-), ritenuto che le sue prestazioni giustificavano al più una remunerazione

di fr. 140'000.-.

3. Il

convenuto si è opposto alla petizione e in via riconvenzionale ha chiesto la

condanna della controparte al pagamento di fr. 354'991.10 oltre interessi. Egli

ha innanzitutto evidenziato che gli accordi contrattuali non prevedevano un

prezzo massimo dell’opera né un termine di consegna vincolante. Il superamento

degli importi preventivati, i ritardi nella consegna e l’adozione di soluzioni

talora non ottimali erano in realtà dovuti alle innumerevoli modifiche

dell’opera che si erano imposte a seguito di situazioni impreviste o di nuovi

desideri della committenza. Quanto alla mancata eliminazione dei pochi difetti

riscontrati, la stessa era imputabile all’attore, che con il suo comportamento

aveva reso praticamente impossibile la prosecuzione del mandato. In tali

circostanze nemmeno si giustificava una riduzione dell’onorario complessivo a suo

favore, da quantificarsi in fr. 844'991.10, con il che egli risultava essere

ancora creditore del saldo di fr. 354'991.10, somma da lui fatta valere con la

domanda riconvenzionale, poi avversata dall’attore.

4. In

sede conclusionale le parti hanno modificato le loro richieste: l’attore ha

ridotto le sue pretese a fr. 2'902'113.- più interessi, confermando

sostanzialmente la domanda di fr. 1'489'973.- relativa al superamento del

preventivo, quantificando in fr. 698'140.- il maggior costo per gli interessi passivi

causati dal sorpasso (accertato peritalmente in fr. 1'681'435.50), in fr. 369'000.-

la perdita di guadagno dovuta al ritardo nella riapertura dell’albergo e in fr.

345'000.- il minor valore dell’opera nonché abbandonando la pretesa avente per

oggetto la restituzione dell’onorario versato in eccesso; il convenuto ha

ridotto le sue spettanze per saldo onorario a fr. 352'043.20 più interessi.

5. Il

Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione ed ha accolto

la domanda riconvenzionale per fr. 274'942.30 più interessi, ponendo da una

parte gli oneri processuali a carico del convenuto per fr. 400.- (1/5 di quelli

dell’azione riconvenzionale) e dell’attore per fr. 21'600.- (la totalità di

quelli dell’azione principale e 4/5 di quelli della riconvenzionale) e

obbligando dall’altra quest’ultimo a rifondere alla controparte fr. 89'000.-

per ripetibili (fr. 80'000.- per l’azione principale e fr. 9'000.- per la

riconvenzionale). Il giudice di prime cure ha innanzitutto respinto la pretesa relativa

al superamento del preventivo e con ciò pure quella avente per oggetto il

maggior costo per interessi passivi: a suo giudizio, le uniche lacune

riscontrate nell’allestimento del preventivo, per un importo di circa fr.

98'000.-, rientravano in effetti nel margine di tolleranza del 10% stabilito

dalla norma SIA 102; per il resto, il sorpasso del preventivo, per altro

nemmeno fisso, era dovuto a modifiche d’ordine o a interventi supplementari,

che erano stati eseguiti con il consenso almeno tacito dell’attore, il quale

doveva essere consapevole del maggior costo che ne sarebbe derivato;

oltretutto, essendo risultato che il costo totale dell’opera ammontava a fr. 8'864'639.60 a fronte di un valore soggettivo stimato in fr. 8'940'800.-, l’attore non risultava

nemmeno aver subito alcun danno. La domanda di risarcimento della perdita di

guadagno dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo è stata

respinta, in quanto l’istruttoria aveva provato che l’esecuzione dei lavori

supplementari aveva comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in opera degli

impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da capomastro. In

merito alla pretesa per il minor valore dell’opera, il primo giudice, pur

avendo stabilito che i difetti accertati, che avrebbero giustificato un minor

valore di fr. 265'000.-, derivavano da una carente direzione lavori nella fase

di ultimazione dell’intervento edile, ha escluso una responsabilità del convenuto,

rilevando che l’attore con lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) aveva inteso

rinunciare agli ulteriori servigi di quest’ultimo, rescindendo di fatto il

contratto quando i lavori erano ancora in corso. Per quanto riguardava infine

la pretesa del convenuto volta all’attribuzione del saldo del suo onorario, il

Pretore ha osservato che, non essendo chiaro quale metodo di calcolo le parti

avessero a suo tempo adottato per quantificare in fr. 740'000.- l’onorario nel

preventivo, ha ritenuto di poter applicare il metodo di calcolo indicato dal

perito, riferito alla norma SIA 102, che, tenendo conto delle prestazioni effettuate

dal convenuto, concludeva per un onorario dovuto di fr. 864'942.30. Ritenuto

che l’attore aveva già versato acconti per fr. 590'000.-, la pretesa del

convenuto è pertanto stata ammessa per la differenza.

6. Con

l’appello che qui ci occupa l’attore chiede di riformare il querelato giudizio

nel senso di accogliere la petizione per fr. 2'822'617.- più interessi e di

respingere la domanda riconvenzionale. Con riferimento alla pretesa per il

superamento del preventivo (di fr. 1'489'973.-), egli rileva che una corretta

lettura della perizia giudiziaria - da lui contestata - non solo avrebbe

permesso di concludere per una diretta responsabilità del convenuto per la

somma di fr. 98'000.- (anche perché il preventivo era da considerarsi fisso e

non era con ciò soggetto ad alcun margine di tolleranza), ma avrebbe dovuto

indurre il giudice ad esaminare se fossero date le condizioni per ammettere una

responsabilità del convenuto anche per i rimanenti importi azionati a quel titolo:

ritenuto da una parte che le cifre in questione, relative alle posizioni

ignorate o dimenticate in sede di redazione del preventivo, erano attendibili,

essendo state fornite dalla teste S__________ __________, già assistente di

cantiere del convenuto, e che dall’altra l’istruttoria aveva provato che le

modifiche d’ordine e gli interventi supplementari effettuati, per altro commissionati

dall’attore solo in minima parte e senza alcuna informazione sulle eventuali

conseguenze finanziarie, si erano resi necessari per le carenze del convenuto,

attribuisce a quest’ultimo la responsabilità anche per questi superamenti dei preventivi,

non essendo per altro vero che il valore soggettivo dell’opera fosse superiore

a quello oggettivo. A suo parere, la responsabilità del convenuto per il

superamento del preventivo deve senz’altro comportare anche l’accoglimento

della pretesa relativa al maggior costo per gli interessi passivi (qui ridotta

a fr. 618'644.-). Anche la domanda di risarcimento della perdita di guadagno

dovuta al ritardo di 6 mesi nella riapertura dell’albergo (di fr. 369'000.-) deve

poi essere accolta, i ritardi essendo stati causati dall’imperizia e dalla

successiva improvvisazione del convenuto. Pure da accogliere è poi la pretesa

per il minor valore dell’opera (di fr. 345'000.-, ben maggiore a quella

ipotizzata nel giudizio pretorile), nulla permettendo di ritenere che l’attore

con lo scritto di cui al doc. QQ avesse inteso rescindere il contratto con il

convenuto quando i lavori erano ancora in corso, tesi per altro mai sostenuta

nemmeno dalla controparte. Infondata è infine la pretesa del convenuto volta al

riconoscimento del saldo del suo onorario (comunque da ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-), tale conclusione imponendosi a seguito della gravità delle inadempienze

a lui imputabili.

7. Delle

osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, per

quanto necessario, nei prossimi considerandi.

8. Il

1° gennaio 2011 è entrato in vigore il nuovo codice di diritto processuale

civile svizzero (CPC). Ritenuto che la decisione pretorile è stata pronunciata

ed impugnata prima di questa data, la procedura ricorsuale in rassegna resta

tuttavia disciplinata dal CPC/TI (art. 404 cpv. 1 CPC).

9. Preliminarmente

devono essere evase due questioni processuali sollevate in questa sede dalle

parti: quella con cui il convenuto ritiene irricevibile l’intero appello o gran

parte di esso e quella con cui l’attore reputa inattendibile la perizia

giudiziaria tecnica. Come si vedrà, entrambe devono essere respinte.

9.1 Il

convenuto, richiamandosi alla giurisprudenza cantonale (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App., m. 36 ad art. 309), ritiene che

l’appello, o almeno gran parte dello stesso, debba essere considerato

irricevibile, in quanto l’attore nel suo gravame - come da lui ammesso a p. 5

del suo allegato - aveva sostanzialmente ricopiato le sue allegazioni

conclusionali (osservazioni p. 3). Non è così. Se è vero che l’attore ha talora

riproposto quanto da lui addotto in sede conclusionale, è però altrettanto vero

che lo ha fatto solo nella misura in cui le sue considerazioni non erano state

prese in considerazione dal giudice di prime cure, ciò che lo legittimava a riproporre

tali questioni all’esame della scrivente Camera (II CCA 12 aprile 2010 inc. n.

12.2009.62). Per il resto, l’attore si è puntualmente e dettagliatamente

confrontato con le argomentazioni che il Pretore aveva posto alla base del suo

giudizio, sicché si può ritenere che l’appello adempia le esigenze di

motivazione poste dall’art. 309 cpv. 2 lett. f CPC/TI.

9.2 In

merito alla valenza probatoria della perizia giudiziaria tecnica, si osserva

che l’art. 253 CPC/TI stabilisce che il giudice non è vincolato dall’opinione

dei periti e si pronuncia secondo la propria convinzione, così come del resto

previsto dall’art. 90 CPC/TI. In presenza di una perizia giudiziale il giudice

deve pertanto esaminare se il perito ha tenuto conto dei fatti e degli

argomenti a favore e contro le rispettive tesi e - ritenuto che il giudice non è

esperto della materia specifica - se le conclusioni a cui costui è giunto sono

logiche e convincenti, prive cioè di punti oscuri, lacune o contraddizioni (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 6 ad art. 253). Ciò nondimeno, il giudice che decide di

aderire alle conclusioni del perito non è tenuto a darne una motivazione

particolareggiata nella sentenza. Se per contro intende distanziarsi dalle

conclusioni peritali, onde non eccedere il proprio potere di apprezzamento,

egli deve motivare in modo concreto e rigoroso le ragioni che lo hanno condotto

a dissentire dall’opinione dell’esperto, non bastando in tal senso l’adduzione

di mere congetture o considerazioni soggettive (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 3 ad art. 253). Ovviamente il rilievo di discrepanze o contraddizioni

tra le conclusioni del perito giudiziario e quelle della parte in causa non è

sufficiente a fondare legittimi dubbi circa l’attendibilità della perizia

giudiziaria, visto che essa non può andare soggetta alla critica soggettiva di

quella parte che intende erigere la propria opinione a canone di scienza e

verità. Occorre piuttosto che sia provata, alla luce degli argomenti della

parte, l’inconcludenza di determinate affermazioni del perito giudiziario, la

loro contraddittorietà con determinati elementi di fatto o con principi

fondamentali di una determinata scienza o arte (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 6 ad art. 253).

In questa

sede l’attore si è espresso in termini assai critici nei confronti della

perizia giudiziaria tecnica, rimproverando in particolare al perito di non aver

fornito un contributo particolarmente scientifico (appello p. 12), di non aver

incomprensibilmente tratto conclusioni chiare a fronte della testimonianza di S__________

__________ (appello p. 13), di non aver avuto il coraggio di confermare per

scritto l’inutilità dei preventivi allestiti dal convenuto (appello p. 15), di

non essersi assolutamente dimostrato in grado di sostenere il ruolo che era

stato chiamato a ricoprire e, quindi, di rispondere in modo esaustivo a quanto

richiestogli (appello p. 34), di aver reso un referto pieno di elucubrazioni

poco intelligibili (appello p. 35 seg.) e di essere giunto a conclusioni

sconcertanti (appello p. 38). I rimproveri sono in realtà infondati. Innanzitutto

si osserva che il perito ha risposto in modo logico, scientifico e convincente alle

molteplici domande postegli dalle parti e che le sue risposte sono senz’altro

comprensibili. Buona parte dei rimproveri mossi al perito è stata formulata per

aver quest’ultimo ritenuto di non far proprie le tesi dell’attore o le

conclusioni tecniche contenute nella testimonianza di S__________ __________,

su cui quella parte si era sostanzialmente fondata per far valere le sue

pretese, sennonché - come detto - ciò non è ancora sufficiente per ritenere

inattendibile il lavoro del perito giudiziario, nulla permettendo di ritenere

che le versioni dell’attore o della teste fossero effettivamente corrette. Al

di là dei giudizi critici sul lavoro del perito, l’attore non ha inoltre

spiegato in dettaglio, se non con un unico esempio, le ragioni logiche o

tecniche per cui il referto del perito dovrebbe essere considerato

inattendibile, per cui la censura dev’essere disattesa già per carenza di

motivazione. Il solo fatto che quest’ultimo abbia negato la difettosità della

scelta operativa del convenuto di collocare gli armadi antincendio nei corridoi

nonostante ciò avesse comportato un restringimento degli stessi verso il vano

scala - l’unico esempio concretamente citato dall’attore a sostegno

dell’erroneità degli accertamenti peritali (appello p. 35) - non può essere

considerato determinante, anche perché quel suo accertamento non appare

manifestamente contrario alla logica, visto che l’esperto era giunto a quella

conclusione rilevando che in tal modo era stata risolta una necessità tecnica

limitando l’ingombro al minimo indispensabile compatibilmente con l’integrazione

nel progetto e in modo tollerabile per l’uso del corridoio (perizia p. 36). Si

aggiunga infine che l’assunto dell’attore di non voler prendere in considerazione

la perizia è oltretutto contraddittorio, atteso che nel suo appello egli ha

comunque ritenuto di avvalersi a più riprese delle risultanze peritali per sostanziare

le sue pretese (cfr. appello p. 15, 16, 18, 19, 23, 24, 28, 29, 30, 35, 38 e 39).

In definitiva non vi sono pertanto valide ragioni per dipartirsi dalle

conclusioni del perito.

10. Secondo

la giurisprudenza del Tribunale federale, il contratto di architetto è un

negozio giuridico misto. Il discorso sulla sua qualificazione non può essere

generalizzato oltre misura, giacché l’esito risulta differente a dipendenza

delle prestazioni affidate in concreto allo specialista (DTF 114 II 56; Gauch, Vom

Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, in: Gauch/Tercier, Das Architektenrecht, 3a ed., n. 28 segg.). Alcune prestazioni, quali l’esecuzione dei

piani, dei preventivi e del progetto definitivo, sono assoggettate alle norme

sull’appalto (DTF 109 II 465, 114 II 56; Gauch, Der

Werkvertrag, 4a ed.,

n. 49 segg.; Honsell, Schweizerisches Obligationenrecht - Besonderer Teil, 5a ed., p. 261). Altre, come

l’aggiudicazione delle opere agli artigiani e la direzione dei lavori, sono

sottoposte alle norme del mandato (Zindel/Pulver, Basler Kommentar, 4a ed., n. 17 ad art. 363 CO). Se, per

contro, il contratto prevede per l’architetto l’obbligo di eseguire la

progettazione e di curare la direzione dei lavori, ci si trova confrontati con

un cosiddetto contratto globale (“Gesamtvertrag”), configurazione giuridica che

il Tribunale federale considera di natura mista (TF 27 marzo 2008 4A_358/2007

consid. 5; Honsell, op. cit., p. 261; Weber,

Basler Kommentar, 4a

ed., n. 31 ad art. 394 CO; Zindel/Pulver, op. cit., n. 17 ad art. 363 CO). La

dottrina e la giurisprudenza più recenti, per motivi di praticabilità e in

considerazione del necessario rapporto di fiducia tra l’architetto e il

committente, ritengono invece che in questo caso sia giustificato applicare

nella loro globalità, in ordine alla responsabilità dell’architetto, le norme

relative al mandato (DTF 119 II 249, 122 III 61, 127 III 543 consid. 2a; NRCP

2003 p. 416; RtiD I-2006 n. 62c consid. 7; Gauch, Vom

Architekturvertrag, seiner Qualification und SIA-Ordnung 102, n. 42; Schumacher,

Die Haftung des Architekten aus Vertrag, in: Gauch/Tercier, Das

Architektenrecht, 3a ed., n. 397; Chaix, Commentaire Romand, n. 29 ad art. 363 CO; Tercier, Les contrats

spéciaux, 3a ed., n.

4848).

Nel caso

in esame, pacifico che al convenuto sia stata affidata la progettazione e la

direzione dei lavori di ristrutturazione, è senz’altro a ragione che il Pretore

ha ritenuto applicabili le norme sul mandato (art. 394 segg. CO).

11. Giusta

l’art. 398 CO il mandatario deve eseguire con diligenza il compito assegnatogli

e salvaguardare con fedeltà gli interessi legittimi del mandante. La misura

della diligenza si determina in base alla natura del mandato, avuto riguardo al

rischio professionale, al grado dell’istruzione o alle cognizioni tecniche che

il lavoro richiede, ciò per il rinvio all’art. 321e cpv. 2 CO. Questo disposto

riprende i principi enunciati all’art. 97 CO, per i quali il mandante che

intende chiedere un risarcimento al mandatario deve provare cumulativamente la

violazione del mandato, l’esistenza di un danno e di un nesso di causalità

adeguato fra la violazione del contratto e il pregiudizio. Compete per contro

al mandatario discolparsi, provando di aver agito diligentemente (Schumacher,

op. cit., n 419 segg.; Werro,

Commentaire Romand, n. 37 ad art. 398 CO; Weber,

op. cit., n. 30 ad art. 398 CO; Tercier,

op. cit., n. 4862 e 4724 segg.).

12. In

questa sede l’attore ribadisce innanzitutto il buon fondamento della pretesa per

il superamento del preventivo da parte del convenuto. Egli quantifica la sua richiesta

in fr. 1'489'973.10 (di cui fr. 965'542.70 per sorpassi in 16 posizioni

bellamente ignorate o dimenticate in sede di allestimento del preventivo, fr.

402'000.- per sorpassi in 2 posizioni rispetto al capitolato e all’offerta e fr. 122'430.40 per sorpassi in 9 posizioni conseguenti a una

carente direzione dei lavori).

12.1 L’art.

398 cpv. 2 CO trova applicazione anche per quanto riguarda la responsabilità

dell'architetto per il superamento dei costi di costruzione

(DTF 119 II 249 consid. 3b, 127 III 543 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 2; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 20 gennaio 2003 inc. n. 12.2001.160,

18 gennaio 2007 inc. n. 12.2005.172; Zindel/Pulver,

op. cit., n. 18 ad art. 363 CO; Schumacher,

op. cit., n. 743), ritenuto che egli deve fornire al committente tutte le

informazioni necessarie circa l’evoluzione dei costi, allestire con diligenza

il preventivo ed effettuare una verifica costante al fine di segnalare al più

presto l’insorgenza di eventuali sorpassi. In presenza di un superamento dei

costi previsti occorre innanzitutto esaminare se il maggior esborso è dovuto a

costi supplementari oppure a un'imprecisione nell'allestimento del preventivo,

rispettivamente a una carente diligenza nel controllo dei costi. La

responsabilità per avere, in violazione del contratto, causato costi

supplementari che con una corretta esecuzione della costruzione sarebbero stati

evitati sussiste indipendentemente dall'allestimento di un preventivo. Tali

costi costituiscono un danno e devono essere rifusi dall'architetto qualora

egli li abbia cagionati in modo colpevole (segnatamente per carenze nella

pianificazione, per indicazioni errate agli artigiani o aggiudicazioni

inopportune, cfr. DTF 122 III 61 consid. 2a; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.1). Il superamento dei costi dovuto ad altri motivi ed in particolare a

un'imprecisione nell'allestimento del preventivo o a una carente diligenza nel

controllo dei costi - da ricondurre segnatamente alla mancata considerazione di

singole prestazioni, ad errori di calcolo, a carenti accertamenti del terreno o

ad errori nella valutazione dei quantitativi (DTF 119 II 249 consid. 2b/aa; Gauch, in: BR 1989, p. 79 seg.) - può

anch'esso costituire un cattivo adempimento del contratto, tale da innescare,

in caso di colpa, la responsabilità dell’architetto. In tale evenienza al

committente dev’essere risarcito il danno per la fiducia (il cosiddetto “Vertrauensschaden”),

che questi ha subito per essersi fidato dell'attendibilità del preventivo e per

aver con ciò adottato le sue successive disposizioni (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2), omettendo di agire diversamente (TF 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3). Il committente è in effetti danneggiato solo nella misura in cui, qualora

fosse stato a conoscenza dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto

diversamente dei suoi mezzi finanziari e nel caso in cui il maggior valore

della costruzione derivante dall'aumento dei costi sia per lui inutile o gli

investimenti superino le sue possibilità economiche (DTF 122 III 61 consid.

2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1). Considerato che un maggior

valore della costruzione è da imputare quale vantaggio al committente nella

misura in cui vi abbia un interesse personale, il danno risarcibile non

corrisponde al maggior valore oggettivo della costruzione calcolato quale

differenza tra preventivo e costo finale, bensì alla differenza tra il valore

oggettivo della costruzione e l'utilità soggettiva che essa ha per il

committente (DTF 122 III 61 consid. 2c/aa; TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.2). Alle medesime condizioni l’architetto può essere reso responsabile anche

per il superamento del preventivo causato da richieste supplementari del

committente dopo l’allestimento del preventivo stesso, ma ciò solo nel caso in

cui egli abbia violato il suo obbligo di informazione nei suoi confronti in

merito alle conseguenze delle scelte da questi effettuate (Pichonnaz, Le dépassement de devis dans

le contrat d’architecte global, in: BR 2006 p. 10; sull’intera problematica

cfr. pure II CCA 2 settembre 2010 inc. n. 10.2002.26).

12.2 Nella

misura in cui l’attore pretende dal convenuto il risarcimento per i sorpassi

causati dall’erroneità nell’allestimento del preventivo (posizioni ignorate o

dimenticate per fr. 965'542.70),

del capitolato o delle offerte (posizioni errate per fr. 402'000.-), la sua richiesta deve senz’altro essere disattesa. Pur cosciente

(appello p. 25) dell’onere di allegazione e della prova a suo carico (TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 5.1.1, 27 maggio 2003 4C.71/2003 consid. 3; II CCA 9 aprile 2002 inc. n. 12.2001.69, 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33), l’attore, che nell’occasione chiede in sostanza il risarcimento

del “Vertrauensschaden”, negli allegati preliminari non ha in effetti preteso,

ancor prima di averlo reso verosimile, che, nel caso in

cui fosse stato informato dell'erroneità del preventivo, avrebbe disposto

diversamente dei suoi mezzi finanziari, ad esempio rinunciando all’intervento

di ristrutturazione o almeno “tagliando” una parte (dettagliatamente indicata)

dei lavori previsti. A quel momento egli si è in effetti limitato ad affermare

che “anche se correttamente informato, non avrebbe avuto alcuna via di uscita,

trovandosi, da una parte, l’immobile completamente demolito internamente,

dall’altra essendo confrontato con l’esigenza di riattivare l’esercizio

alberghiero” (petizione p. 16), il che, a ben vedere, non significa che avrebbe

rinunciato sin dall’inizio a qualsiasi intervento o che comunque avrebbe

limitato l’entità dei lavori o scelto soluzioni edilizie meno onerose. Si

aggiunga che a quel momento egli nemmeno ha addotto che il maggior valore della

costruzione derivante dall'aumento dei costi sarebbe stato per lui inutile o

che i maggiori costi che ne erano derivati avrebbero superato le sue

possibilità economiche. Poco importa se in sede conclusionale egli abbia

cercato di recuperare le sue precedenti carenze allegatorie, queste sue nuove

affermazioni essendo in effetti proceduralmente inammissibili (art. 78 CPC/TI).

12.3 La

situazione è invece diversa nella misura in cui l’attore pretende il risarcimento dei maggiori costi di costruzione causatigli dal

convenuto a seguito della sua carente direzione dei lavori (fr. 122'430.40 per

9 posizioni). Questa sua pretesa non ha in effetti nulla a che vedere con

l’allestimento del preventivo o con il suo eventuale superamento e dunque con

il “Vertrauensschaden” di cui si è detto. Di principio, il danno causatogli con

colpa dalla controparte, dovrebbe pertanto essergli risarcito. Sennonché,

queste pretese erano state in larga misura contestate in risposta dal convenuto

(p. 17 segg.), il quale aveva in particolare negato l’esistenza di una sua

violazione contrattuale o la propria responsabilità rispettivamente aveva specificato

che le somme erano già comprese in altre posizioni, ecc.. Non avendo l’attore

ritenuto di sottoporre le relative questioni al perito giudiziario e la teste S__________

__________ - che invero aveva confermato, sia pure solo genericamente, la

correttezza di quelle posizioni (verbale p. 48 segg. e 54 segg.) - non essendo

stata richiesta di esprimersi sulle obiezioni del convenuto, si ha che questi

aspetti non sono stati chiariti, di modo che le relative pretese non possono

essere accolte. Si aggiunga che il perito, rispondendo ad altri quesiti sottopostigli,

aveva in ogni caso concluso che, in generale, la direzione lavori era stata

ragionevolmente efficace sulla direzione generale e sulla sorveglianza dei

lavori sul cantiere (perizia p. 31), escludendo con ciò, almeno implicitamente,

che il convenuto potesse essere reso responsabile per le pretese qui in esame,

riguardanti per l’appunto quella sua attività. Un’unica riserva può essere

fatta per le pretese attoree (esposte a p. 15 della petizione) non contestate

dal convenuto con la risposta (p. 19), che come tali devono essere considerate

ammesse (art. 170 cpv. 2 CPC/TI). Si tratta di quella di fr. 2'000.- per

l’ordinazione di 3 mc di lastre di cemento in eccesso per rapporto al

fabbisogno effettivo riferito al rivestimento dei balconi e di quella di fr.

4'800.- per il controtelaio della porta di ingresso che era stato “buttato via”.

La relativa domanda dell’attore può pertanto essere accolta per fr. 6'800.-.

13. L’attore

chiede in seguito un risarcimento di fr. 618'644.- a titolo di maggior costo per

interessi passivi causatogli dall’ottobre 1995 al 2006 in considerazione del fatto che il preventivo era stato superato in ragione di fr. 1'489'973.10

(complessivamente pari a circa il 41.52% del sorpasso). Pacifico che la

percentuale indicata sia corretta (cfr. perizia contabile p. 9) e appurato che

- come si è appena visto - il convenuto è stato riconosciuto responsabile

unicamente dei maggiori costi di costruzione di fr. 6'800.-, la relativa

pretesa può essere accolta limitatamente alla somma di fr. 2'823.35.

14. L’attore

pretende quindi l’importo di fr. 369'000.- a titolo di risarcimento della

perdita di guadagno dovuta al ritardo di circa 6 mesi nella riapertura

dell’albergo, a suo dire causato dall’imperizia dal convenuto. La richiesta è

parzialmente fondata. L’istruttoria ha innanzitutto permesso di accertare che la

data di riapertura, fissata a suo tempo per inizio aprile (Pasqua) 1995, non era

soltanto una previsione indicativa, ma costituiva un vero e proprio termine imperativo,

che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era stato concordato anche con

il convenuto (cfr. testi __________ p. 15 seg., __________ p. 18, __________ ad

10 seg., __________ ad 10, __________ ad 10 seg., __________ p. 47 seg.; cfr.

pure interrogatorio formale del convenuto ad 8). Nel querelato giudizio il

Pretore aveva invero respinto la pretesa attorea, debitamente comprovata nel

suo ammontare dalla perizia contabile (p. 7), rilevando come l’esecuzione dei

lavori supplementari avesse comportato un ritardo di 2 mesi per la messa in

opera degli impianti e di 4-5 mesi per la realizzazione delle opere da

capomastro e che il ritardo nella riapertura, di circa 6 mesi, era così compatibile

con i tempi per l’esecuzione degli interventi supplementari, poco importando se

essi fossero conseguenti a modifiche in corso di opera o a fattori imprevisti. Come

giustamente rilevato in questa sede dall’attore, il giudice di prime cure ha però

omesso di considerare che queste opere supplementari e più in generale tutti i

lavori aggiuntivi o imprevisti eseguiti nel cantiere, sia pure effettuati con

l’accordo almeno implicito dell’attore (cfr. testi __________ p. 84, __________

p. 87, S__________ __________ p. 48 seg.), erano solo in parte stati da lui “spontaneamente”

voluti e, per il resto, o erano stati da lui decisi in quanto la loro

realizzazione si era resa opportuna a seguito della necessità di altri

interventi edili (si pensi ad esempio alla sistemazione del quinto piano) o erano

conseguenti, specialmente quelli relativi ai maggiori interventi strutturali, a

richieste specifiche dell’architetto o dell’ingegnere sorte nel corso

dell’opera (perizia p. 60). Ora, l’istruttoria ha permesso solo grossolanamente

di stabilire in che misura questi lavori supplementari, aggiuntivi o imprevisti,

avevano causato i ritardi nella consegna dell’opera: si è così potuto appurare che

un ritardo di almeno due mesi era stato causato dall’esigenza di consolidare l’edificio

e di cambiare le solette (doc. PP), periodo di tempo che il perito, considerando

anche gli interventi per risolvere i problemi statici, aveva invece quantificato

in 4/5 mesi (perizia p. 55 seg.); e che un prolungo di circa due mesi e mezzo era

imputabile ai lavori supplementari chiesti dall’attore (perizia p. 48-55, ad 4,

5, 6, 7 e 9). Ovvio che il convenuto non possa essere obbligato a risarcire il

danno causato dai ritardi dovuti alle opere supplementari chieste dall’attore,

che del resto era o almeno doveva essere cosciente che il programma dei lavori

era già “strettissimo”, resta da esaminare se egli debba rispondere del ritardo

causato, oltre che da lui, anche da altri. Il quesito dev’essere risolto

affermativamente. Intanto perché egli si era impegnato a consegnare l’opera

entro una determinata data e non aveva allora ritenuto di formulare riserve temporali

per eventuali imprevisti. E poi per il fatto che non è stato provato che egli durante

i lavori abbia reso attento l’attore del fatto che quelle opere impreviste

avrebbero comportato un prolungamento dei tempi di consegna dell’opera, egli

avendogli anzi assicurato, nel febbraio e ancora a Carnevale 1995, il rispetto

dei piani e dei tempi previsti (cfr. testi __________ p. 16, __________ p. 18, __________

ad 12 seg., __________ ad 11, __________ ad 11 e 19, arrivando persino ad affermare,

il 22 febbraio 1995, che i lavori erano ormai stati compiuti in ragione

dell’85%, cfr. doc. EEEE). In definitiva, nelle particolari circostanze, tenuto

conto che la riapertura dell’albergo non è avvenuta solo dopo 6 mesi ma già in

precedenza, seppur a tappe (per il 34% dopo 1 mese e 27 giorni, per il 39% dopo

2 mesi, per il 62.5% dopo 3 mesi, per l’84% dopo 4 mesi, per il 94% dopo 5 mesi,

per il 97% dopo 6 mesi), appare tutto sommato equo imputare al convenuto all’incirca

metà del danno conseguente al ritardo nella consegna dell’opera, per un importo

complessivo di fr. 184'500.-.

15. L’attore,

preso atto che la perizia giudiziaria aveva confermato che la carente direzione

lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile era all’origine di tutta

una serie di difetti dell’opera e con ciò del suo minor valore, ripropone in

questa sede la domanda di pagamento di fr. 345'000.- a titolo di minor valore

dell’opera. Pacifica a questo stadio della lite la difettosità dell’opera a

seguito delle carenze nella direzione dei lavori (cfr. perizia p. 32), due sono

in particolare gli accertamenti del Pretore da lui qui censurati: quello

secondo cui i difetti accertati peritalmente avrebbero giustificato un minor

valore di soli fr. 265'000.-, e quello secondo cui l’attore nell’agosto 1995

avrebbe in ogni caso rinunciato agli ulteriori servigi del convenuto e con ciò

alla sua responsabilità per la direzione dei lavori ancora in corso. La sua

pretesa può essere accolta solo limitatamente alla somma di fr. 265'000.-.

15.1 In

merito all’ammontare del minor valore dell’opera, si osserva che lo stesso può

essere stabilito per l’appunto in fr. 265'000.-. Se in effetti è vero che per

giurisprudenza in assenza di indizi in senso contrario i lavori di ripristino

sono presunti corrispondere al minor valore dell’opera (DTF 117 II 550, 116 II

313; Zindel/Pulver, Basler

Kommentar, n. 40 ad art. 368 CO; Rep.

1982 p. 388; II CCA 27 settembre 2007 inc. n. 12.2006.176, 1° settembre 2006

inc. n. 12.2005.155), è però altrettanto vero che questa presunzione non è

assoluta e può essere sovvertita. È quanto è avvenuto nel caso concreto,

ritenuto che il perito giudiziario, pur avendo quantificato in fr. 345'000.- le

spese di ripristino dell’opera (complemento peritale p. 11), ha in definitiva

ritenuto di limitare il minor valore in fr. 265'000.- (perizia p. 33 e

complemento peritale p. 12): nell’occasione egli ha in effetti considerato che

i difetti riguardavano in modo particolare le finiture e che l’utilizzazione

professionale riduceva in generale la durata di vita delle stesse tra il 25% e il

50%, ciò che a suo dire giustificava di tenere conto, per la determinazione del

minor valore, di un deprezzamento pari a 5-6 anni di maggior vetustà, a

compensazione dei costi generali di manutenzione straordinaria necessari a

correggere le esecuzioni difettose (perizia p. 32); sempre a suo dire, un tale minor

valore si giustificava anche per il fatto che nell’importo delle riparazioni

erano già comprese le competenze per la direzione dei lavori e in quanto le

riparazioni avrebbero comportato una miglioria (complemento peritale p. 11 con

riferimento all’allegato E). In questa sede l’attore, limitandosi a formulare

in proposito una censura generica, non ha spiegato per quale motivo

l’argomentazione del perito non sarebbe intelligibile, contraria alla logica o

ancora in evidente contrasto con il materiale probatorio a disposizione, e con

ciò non meritevole di essere seguita.

15.2 La

tesi secondo cui l’attore avrebbe revocato al convenuto il mandato con la

lettera 24 agosto 1995 (doc. QQ) dev’essere invece disattesa siccome

irricevibile e infondata. Essa è innanzitutto irricevibile, siccome è stata

formulata dal convenuto per la prima volta solo in sede conclusionale (art. 78

CPC/TI). Negli allegati preliminari egli non aveva in effetti mai preteso che con

quello scritto gli fosse stato revocato il mandato, essendosi limitato ad

affermare che l’attore con il suo comportamento (in particolare con la lettera 13

dicembre 1995, doc. TT) aveva reso impossibile la continuazione del mandato

(cfr. risposta p. 11) rispettivamente aveva determinato la rottura del mandato

(cfr. risposta p. 26) o reso praticamente impossibile la sua prosecuzione (cfr.

risposta p. 39) e ancora che per la fase finale non gli era stato possibile

continuare il suo lavoro visto l’inconcepibile comportamento del committente

indicato a titolo esemplificativo ancora nella lettera di cui al doc. TT (cfr.

risposta p. 41; cfr. pure duplica p. 5) e che la rinuncia al mandato da parte

sua era stata la logica conseguenza del sempre più intollerabile atteggiamento

assunto dall’attore risultante dal doc. TT (cfr. duplica p. 20). Essa è

comunque infondata anche nel merito. Dalla lettera di cui al doc. QQ non si può

in effetti ritenere che l’attore avrebbe revocato il mandato al convenuto,

nonostante sia incontestabile che egli si sia allora espresso nei suoi confronti

in termini assai duri, affermando persino di non riporre più fiducia in lui e

di non tollerarlo nella veste di “direttore” dei lavori. Emblematico in tal

senso, come rilevato con pertinenza dall’attore, è il fatto che nemmeno il convenuto

l’abbia a suo tempo intesa come un atto di revoca del mandato, tant’è che, in

occasione del suo interrogatorio formale, egli ha per finire ammesso di aver

abbandonato il cantiere nel settembre o nell’ottobre 1995 per incompatibilità

con l’attore, il quale, quando si trovava sul cantiere, non lo prendeva in

considerazione (ad 11). Tanto basta per escludere che l’attore abbia revocato

al convenuto l’incarico prima dell’ultimazione dei lavori degli artigiani e con

ciò lo abbia liberato dall’obbligo di curare la direzione lavori nella fase di

ultimazione dell’intervento edile.

15.3 È

invece ampiamente a torto che il convenuto chiede di dedurre dal minor valore

di fr. 265'000.- la somma di fr. 143'000.-, corrispondente all’ammontare dei

lavori mancanti e dei difetti che, su richiesta della controparte o dei suoi

ausiliari, avrebbero teoricamente potuto essere sistemati in garanzia dagli

artigiani (complemento peritale p. 17). A parte che la richiesta sarebbe

persino irricevibile in quanto evocata solo in sede conclusionale (art. 78

CPC/TI), si osserva in effetti che il convenuto dimentica che è stata proprio

la carente direzione dei lavori a lui imputabile ad aver causato quel minor

valore e che non era pertanto l’attore a dovervi rimediare (identica soluzione

in II CCA 7 gennaio 2002 inc. n. 12.2001.33). Il perito ha in ogni caso

aggiunto che non era comunque verificato se e in quale misura quell’intero importo

avrebbe effettivamente potuto essere messo a carico degli artigiani, le

relative condizioni contrattuali non essendo sufficientemente chiare

(complemento peritale p. 17).

16. Con

l’ultima censura d’appello l’attore chiede di respingere la pretesa del

convenuto volta al riconoscimento di un ulteriore importo oltre all’onorario di

fr. 590'000.- a lui già anticipato a suo tempo o almeno di ridurre da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.- il saldo dell’onorario a suo favore.

16.1 La

prima richiesta, che a detta dell’attore si giustificava per l’estrema gravità

delle inadempienze imputabili al convenuto, dev’essere disattesa già per il

fatto che, come si è visto, l’opera prestata da quest’ultimo non si è affatto

rivelata priva di utilità e con ciò di valore per l’attore e, se si prescinde

dalla pretesa per il minor valore dell’opera (che il professionista è stato

obbligato a rifondere alla controparte per non aver curato la direzione lavori

nella fase di ultimazione dell’intervento edile) e da quella per il ritardo

nella consegna della stessa (che egli in parte è pure stato obbligato a

risarcire), non gli ha causato danni particolarmente rilevanti. Si aggiunga che

con la condanna al pagamento dei risarcimenti di cui si è detto il convenuto,

il cui onorario è in ogni caso già stato ridotto (dal 100% all’85% delle

prestazioni fatturabili) in considerazione delle prestazioni da lui non

eseguite o eseguite solo parzialmente, ha di fatto già “scontato” le mancanze a

lui imputabili (Schumacher, op.

cit., n. 609; Fellmann, Berner

Kommentar, n. 504 ad art. 394 CO; II CCA 29 maggio 1998 inc. n. 12.97.265).

16.2 È

invece a ragione che l’attore chiede che il saldo dell’onorario a favore del

convenuto venga ridotto da fr. 274'942.30 a fr. 146'595.-. Il primo importo è in effetti stato calcolato dal perito tenendo conto del costo effettivo e

documentato dell’opera (con un costo determinante di fr. 7'169'668.70, cfr.

complemento peritale p. 18 seg.), mentre il secondo è stato da lui stabilito

basandosi sull’importo di liquidazione indicato a suo tempo dal convenuto nel

doc. 91 (con un costo determinante arrotondato a fr. 6'390'000.- cui erano

state aggiunte delle prestazioni supplementari dell’architetto non contestate, cfr.

perizia p. 35 segg.). Ora, è chiaro che l’onorario del convenuto debba essere

quantificato proprio sulla base di quest’ultima somma, questo essendo del resto

il criterio di calcolo proposto dallo stesso convenuto nella sua fattura finale

(doc. 90) e da lui poi ribadito negli allegati preliminari. Tale soluzione

risulta invero giustificata anche per la seguente ragione. Da una parte si

osserva che l’importo preventivato costituiva in definitiva un prezzo-limite

(che, sia pure imposto dalla banca finanziatrice, era in effetti stato

concordato anche con il convenuto, cfr. testi __________ p. 15 seg., __________

p. 18, __________ ad 7 e 11 segg., __________ ad 7 segg. e 19, Pet__________ ad

7 e 9, S__________ __________ p. 47 seg.), il che esclude tra l’altro la

possibilità di un suo superamento secondo un margine di tolleranza (TF 15 marzo

2005 4C.424/2004 consid. 3.3). E dall’altra è stato provato che il superamento

dello stesso, pur avvenuto con l’assenso almeno implicito dell’attore (cfr.

supra consid. 14), non era stato causato, se non in parte, da opere supplementari

da lui “spontaneamente” volute (cfr. supra consid. 14), e che oltretutto mai

l’attore era stato oggetto di una tempestiva informazione in merito a questi

maggiori costi (ciò che lo legittimava a ritenere che non vi sarebbero stati

aumenti: cfr. TF 15 marzo 2005 4C.424/2004 consid. 3.2.1). A questo proposito

si osserva che il fatto che egli partecipasse alle riunioni di cantiere

rispettivamente ricevesse le fatture degli artigiani (in gran parte allestite

solo quando i lavori erano già stati terminati, cfr. doc. F-HH, IIII.7 e

IIII.8) e periodicamente la documentazione bancaria relativa al credito di

costruzione (cfr. doc. IIII.7 e IIII.8, i quali hanno permesso di accertare gli

avvenuti sorpassi solo dopo il ricevimento delle fatture degli artigiani di cui

si è appena detto, ritenuto che il saldo passivo del conto di costruzione, del

tutto rassicurante a fr. 2'429'100.55 al 4 aprile 1995, era esploso a fr.

3'781'754.50 il 31 maggio 1995, per poi aumentare ancora a fr. 4'337'556.85 il

30 giugno 1995, a fr. 5'122'354.05 il 31 luglio 1995, a fr. 5'571'682.35 il 31 agosto 1995 e a fr. 6'005'324.65 il 30 settembre 1995) non significa

ancora che egli fosse effettivamente stato informato o dovesse comunque essere

consapevole in tempo reale dell’esistenza e dell’ammontare di quei sorpassi e

dunque avesse dato il suo nulla osta ai lavori supplementari con la necessaria

cognizione di causa, e ciò anche se egli aveva in precedenza allestito il

concetto fisico per la ristrutturazione totale e per l’ampliamento dell’albergo

(doc. A) e se il suo sogno - non realizzato - era quello di diventare

architetto (cfr. doc. 98). E comunque nemmeno sarebbe stato corretto calcolare

l’onorario del convenuto sulla base dell’importo effettivamente speso per

l’edificazione, come invece da lui preteso, per altro irritualmente, solo in

sede conclusionale (art. 78 CPC/TI): in dottrina vige in effetti il principio

secondo cui l’architetto non può pretendere di essere remunerato per le

maggiori prestazioni da lui effettuate in violazione del contratto (Schumacher, op. cit., n. 607) e ciò

anche se - come nel caso concreto - il committente, pur avendo dimostrato

l’ingiustificato superamento dell’importo preventivato, non è poi stato in

grado di provare il danno per la violazione della fiducia (Schumacher, op. cit., n. 608).

17. Ne

discende, in parziale accoglimento dell’appello, che nell’ambito dell’azione

principale il convenuto è tenuto a rifondere all’attore la somma di fr. 459’123.35

(fr. 6'800.- per maggiori costi derivanti da carenze

nella direzione lavori, fr. 2'823.35 per maggior costo

per interessi passivi, fr. 184’500.- per perdita di guadagno a seguito dei

ritardi, fr. 265'000.- per minor valore dell’opera derivante da carente

direzione lavori nella fase di ultimazione dell’intervento edile) oltre interessi

e che nell’ambito della domanda riconvenzionale l’attore è tenuto a versare al

convenuto la somma di fr. 146'595.- oltre interessi.

La tassa

di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la rispettiva

soccombenza delle parti (art. 148 CPC/TI), ritenuto che in questa sede le

stesse sono state calcolate e attribuite tenendo conto di un valore litigioso

di fr. 3'097'559.30 (fr. 2'822'617.- per l’azione principale e fr. 274'942.30

per la domanda riconvenzionale).

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC/TI e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

18 novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto. Di conseguenza la

sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di Mendrisio-Nord è

così riformata:

1. La petizione è

parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza l’AO 1, __________, è condannato a pagare a AP 1, __________, la

somma di fr. 459’123.35 oltre interessi al 5% dal 18 ottobre 1996.

2. La

tassa di giustizia di fr. 20’000.- e le spese sono a carico dall’attore per 7/8

e per 1/8 sono a carico del convenuto, al quale l’attore rifonderà fr. 60'000.-

per parti di ripetibili.

3. La

domanda riconvenzionale è parzialmente accolta.

§ Di

conseguenza AP 1, __________, è condannato a pagare all’AO 1, __________, la

somma di fr. 146'595.- oltre interessi al 5% dal 15 aprile 1997.

4. La

tassa di giustizia e le spese per fr. 2'000.- sono a carico dall’attore

riconvenzionale per 3/5 e per 2/5 sono a carico del convenuto riconvenzionale, al

quale l’attore riconvenzionale rifonderà fr. 1'800.- per parti di ripetibili.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 14’900.-

b) spese fr.

100.

-

Totale fr.

15’000.-

da

anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 5/6 e per 1/6 sono poste

a carico dell’appellato, a cui l’appellante rifonderà fr. 30'000.- per parti di

ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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