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Decisione

12.2008.246

Locazione. Sfratto per mora del conduttore

16 ottobre 2009Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

I. L’appello

28 novembre 2008 è accolto, e il decreto 17 novembre 2008 è riformato

come segue:

1. L’istanza

di sfratto è accolta.

2. La

tassa di giustizia e le spese per complessivi Fr. 100.- sono a carico del

convenuto, con l’obbligo di rifondere alla parte istante Fr. 50.- a titolo

d’indennità.

Considerandi

II. Le

spese della procedura d’appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 100.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

150.

-

già

anticipate dall’appellante, sono poste a carico della parte appellata, con

l’obbligo di rifondere all’appellante fr. 400.- per ripetibili di appello.

III. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario in materia di

diritto di locazione con un valore litigioso inferiore a fr. 15'000.- è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se la controversia concerne una questione di diritto di importanza

fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non sia dato il ricorso in materia

civile è possibile proporre negli stessi termini ricorso sussidiario in materia

costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che intende impugnare una

decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso in materia

costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e medesima

istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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