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Decisione

12.2008.248

Disconoscimento di debito - riconoscimento di debito - atto fiduciario - simulazione

29 settembre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

A. Con

tre contratti distinti del 18 maggio 1988 AP 1 ha acquistato da W__________ __________ i pacchetti azionari di altrettante società immobiliari

proprietarie di beni immobili in __________ e meglio di __________ (doc. 9), __________

(doc. 10) e __________ (doc. 11). Per il pagamento del prezzo di acquisto della

prima società, di fr. 1'610'000.-, le parti si sono accordate nel senso che

l’acquirente si sarebbe assunto i debiti ipotecari di pari importo che

gravavano l’immobile, tra i quali era stato menzionato quello di fr.

1'225'000.- presso AO 1. Identica modalità è stata prevista per il pagamento

del prezzo di acquisto della seconda società, di fr. 5'100'000.-, ritenuto che

nel contratto è stato indicato un debito ipotecario presso quella medesima

banca di fr. 2'600'000.-. E allo stesso modo, per il pagamento del prezzo della

terza società, di fr. 1'600'000.-, è stato indicato un debito ipotecario presso

la stessa banca di fr. 800'000.-.

B. Il

19 maggio 1988 AP 1 ha sottoscritto tre riconoscimenti di debito (“Schuldschein”),

mediante i quali si impegnava a rifondere a AO 1 gli importi di fr. 5'436'003.-

(doc. 12), fr. 2'144'250.- (doc. 13) e fr. 2'453'275.- (doc. 14), ricevuti a

titolo di mutuo. In quella stessa data risultano essere stati allestiti degli

ordini di bonifico a favore di W__________ __________ & M__________ __________

per fr. 5'084'038.- (doc. AA, in particolare AA2), per fr. 2'333'275.- (doc. BB,

in particolare BB2) e per fr. 1'994'250.- (doc. CC, in particolare CC2), nonché

i relativi giustificativi di addebito, a concorrenza di tali importi, su tre

distinti conti dell’acquirente presso la banca (doc. AA1/AA3, BB1/BB3 e

CC1/CC3). Il 9 giugno e 19 luglio 1988 (doc. 15, 16 e 17, parzialmente prodotti

in originale sub doc. 36C e IID) AP 1 ha inoltre costituito in pegno, sempre a favore della banca, le azioni delle tre società acquistate nonché le

cartelle ipotecarie gravanti i fondi di proprietà di queste ultime. Con conferme

del 4 e 5 ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeige”) egli ha quindi riconosciuto,

in relazione ai mutui ricevuti, saldi al precedente 30 settembre di fr.

5'552'640.- (doc. 18), fr. 2'190'265.- (doc. 19) e fr. 2'505'925.- (doc. 20).

C. Il 6

aprile 1990 AO 1 è stata posta in liquidazione concordataria. Con scritti

dell’11 maggio 1990 (doc. 21, 22 e 23) essa, tramite la propria liquidatrice __________,

ha disdetto i tre mutui per il 30 giugno 1990.

D. Il

22 marzo 1991 AP 1 ha sporto denuncia penale contro W__________ __________ e

ignoti (in particolare contro gli organi pro tempore della banca) per i

titoli di truffa e falsità in documenti nonché, in via eventuale, per false

dichiarazioni su società commerciali. In estrema sintesi, egli ha sostenuto di

aver messo a disposizione, il 18 maggio 1988, il proprio nome per il trapasso a

titolo fiduciario dei pacchetti azionari delle tre società immobiliari, su

insistenza di W__________ __________, al quale occorreva per un periodo

transitorio di 3-4 mesi un amministratore, sennonché, trascorso quel periodo di

tempo, questi, contrariamente alle assicurazioni date, non avrebbe provveduto a

riprendersi le società. Egli ha quindi aggiunto di essere stato raggirato da

costui e dagli organi della banca, in particolare dal direttore __________, i

quali gli avrebbero nascosto l’ammontare effettivo del debito assunto ed

avrebbero affermato che le operazioni non avrebbero comportato nessun rischio

finanziario in quanto gli interessi passivi sarebbero sempre stati coperti dai

redditi degli stabili appartenuti alle società. Per queste ragioni, nel luglio

1989, avrebbe già provveduto ad impugnare per dolo tutti i contratti venuti in

essere. La procedura penale si è conclusa nel 2002 con l’abbandono del procedimento

(doc. 35).

E. Il

3 agosto 1993 AO 1 ha chiesto al Pretore di pronunciare il rigetto provvisorio

dell’opposizione al PE n. __________ dell’UE di Lugano (doc. 31), fatto

intimare a AP 1 per fr. 15'543'987.70 oltre interessi al 13%

dal 1° febbraio 1993 su fr. 15'091'250.20.

La

sentenza 16 marzo 1993 (doc. 33) con cui il Pretore aveva respinto l’istanza è

stata in seguito riformata dalla Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, la quale, con decisione 24 febbraio 1995 (doc. A), l’ha

parzialmente accolta per l’importo di fr. 10'248'830.- oltre interessi al 6.5%

e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988.

F. Con

la petizione in rassegna, datata 26 marzo 1995 ed avversata dalla controparte, AP

1 ha convenuto in giudizio AO 1 allo scopo di far dichiarare l’inesistenza del debito di fr.

10'248'830.- più interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988 di

cui alla sentenza 24 febbraio 1995 della Camera di esecuzione e fallimenti del

Tribunale d’appello, così come - con la replica - del debito di fr.

15'543'987.70 più interessi al 13% dal 1° febbraio 1993 su fr. 15'091'250.20

indicato originariamente nel PE, con conseguente conferma dell’opposizione al

PE e annullamento della procedura esecutiva. L’attore, dopo aver ribadito le

argomentazioni addotte in sede penale, in cui pretendeva l’esistenza di

comportamenti dolosi della convenuta e di terzi in connivenza con quest’ultima,

ha osservato di non aver mai firmato personalmente i documenti contrattuali e

bancari versati agli atti, che riportavano firme false, rispettivamente di

averli firmati solo in bianco. Ha quindi evidenziato di non essersi impegnato

in nessun contratto di finanziamento con la convenuta, rilevando di non aver

mai ricevuto da lei somme di denaro, né di averne disposto a favore di sé stesso

o di terzi, tanto più che il contratto di acquisto si limitava a prevedere l’assunzione

dei debiti ipotecari esistenti. E in ogni caso ha chiesto che dal credito

vantato dalla controparte fosse almeno dedotto quanto incassato con la vendita

all’asta degli immobili delle società nell’ambito del loro fallimento.

G. Con

la sentenza qui impugnata, resa il 30 ottobre 2008, il Pretore ha respinto la

petizione, rigettando in via definitiva l’opposizione al PE per fr.

10'248'830.- oltre interessi al 6.5% e commissione al 2% dal 1° ottobre 1988. L’attore

è stato altresì condannato a rifondere alla convenuta fr. 110'000.- per

ripetibili, mentre la tassa di giustizia di fr. 30'000.- e le spese di fr.

3'286.70, che pure dovevano andare a suo carico, sono state anticipate dallo

Stato, egli essendo stato a suo tempo posto al beneficio dell’assistenza

giudiziaria. Il giudice di prime cure, respinta la tesi secondo cui le firme

apposte sulle dichiarazioni scritte del 19 maggio 1998 (“Schuldscheine”, doc.

12, 13 e14) e quelle del 4 e 5 ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeigen”, doc. 18,

19 e 20) sarebbero state false rispettivamente quella secondo cui quei

documenti sarebbero stati firmati in bianco dall’attore, ha innanzitutto

ritenuto che quegli scritti costituivano a tutti gli effetti riconoscimenti di

debito giusta l’art. 17 CO, osservando quindi che in tali circostanze spettava

all’attore-debitore, con un’inversione dell’onere della prova, dimostrare che

la causa dell’obbligazione non era valida o esistente. Ora, a suo giudizio, il

fatto che l’attore avesse acquistato i pacchetti azionari delle tre società a

titolo fiduciario per conto del venditore W__________ __________ e il fatto che

quest’ultimo si sia poi rivelato inadempiente, fossero anche stati provati, non

erano di per sé tali da inficiare la validità dei riconoscimenti di debito

sottoscritti a favore della convenuta, che costituivano res inter alios acta.

Non essendo stato provato, sempre a suo giudizio, che l’attore fosse stato

indotto a sottoscrivere quei riconoscimenti di debito siccome indotto

dolosamente in errore dagli organi della convenuta, il Pretore ha in seguito respinto

l’altra argomentazione secondo cui i contratti di mutuo e i riconoscimenti di

debito che ne discendevano fossero da annullare in applicazione dell’art. 28

CO. Quanto infine all’eccezione della parte attrice di non aver mai ricevuto

somme di denaro dalla convenuta né di averne disposto a favore di terzi, il

primo giudice ha evidenziato che dalla documentazione agli atti, in parte da lei

prodotta, risultava che il giorno in cui aveva riconosciuto l’importo delle

somme mutuate l’attore aveva pure ordinato alla banca di versare dai suoi conti

a M__________ __________ gli importi di fr. 5'084'038.- (doc. AA2), fr.

2'333'275.- (doc. BB2) e fr. 1'994'250.- (doc. CC2), somme che, dalle notifiche

di addebito di cui ai doc. AA1/AA3, BB1/BB3 e CC1/CC3, risultavano poi essere

state effettivamente addebitate ai suoi conti a favore di M__________ __________

& W__________ __________, al pari della rimanenza di fr. 621'965.- (fr.

351'965.- + fr. 150'000.- + fr. 120'000.-), che dagli estratti conto al 30

giugno 1988 risultava pure essergli stata addebitata a quel momento (doc. 40).

Il fatto che il doc. 40 fosse stato allestito unilateralmente dalla convenuta

non ne inficiava la fedefacenza, anche perché in seguito l’attore, riconoscendo

il saldo al 30 settembre 1988 (doc. 16, 17 e 18), aveva comunque confermato la correttezza

di quelle operazioni.

H. Con

l’appello 26 novembre 2008 che qui ci occupa l'attore, previa concessione

dell’assistenza giudiziaria nella procedura ricorsuale, chiede di riformare il

querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione, così come era stata riformulata

con l’allegato di replica. Egli ritiene innanzitutto che i contratti fiduciari

di compravendita venuti a suo tempo in essere con W__________ __________

sarebbero in realtà simulati e con ciò inesistenti, di modo che anche i

successivi contratti di mutuo con la convenuta, ammesso e non concesso che

fossero validi - anche perché le firme sui vari documenti contrattuali recanti

il suo nome erano false rispettivamente erano state apposte in bianco - dovevano

essere considerati inesistenti, in quanto solo apparenti e comunque non

vincolanti per lui, che mai aveva avuto la volontà di acquistare le tre società

o di concludere contratti di credito. In presenza di un interesse diretto degli

organi della convenuta, i quali avevano concorso e operato nella vicenda in

prima persona accanto a W__________ __________, si inseriva poi l’argomento del

dolo, che l’attore aveva ampiamente esplicitato nell’allegato conclusionale,

qui richiamato. Per il resto, egli ribadisce che nelle particolari circostanze

la convenuta avrebbe dovuto farsi parte attiva per comprovare la sua pretesa e

dunque dimostrare di aver effettivamente versato le somme mutuate e di averle

usate secondo le istruzioni eventualmente ricevute, ciò che essa aveva omesso

di fare. Anche in questa sede chiede infine che dal credito della controparte

sia dedotto quanto incassato con la vendita all’asta degli immobili delle tre società

nel frattempo fallite e meglio fr. 521'647.05 rispettivamente fr. 2'408'752.15.

I. Delle

osservazioni 20 gennaio 2009 con cui la convenuta postula la reiezione del

gravame si dirà, per quanto necessario, nei prossimi considerandi.

Considerandi

in diritto:

1.

Nell’azione di disconoscimento del debito il creditore che vi è

convenuto è di principio obbligato a dimostrare il fondamento del proprio

credito (art. 8 CC). L’inversione dei ruoli processuali non comporta, in altri

termini, anche il capovolgimento dell’onere della prova a danno del debitore e

attore (Stoffel, Voies

d'exécution, n. 144 p. 117; Staehelin,

Basler Kommentar, n. 55 ad art. 83 LEF; Rep. 1986 p. 89; II

CCA 17 settembre 2009 inc. n. 12.2008.133, 17 marzo 2010 inc. n. 12.2009.50). La

situazione viene però a mutare qualora il creditore derivi la sua pretesa da un

riconoscimento di debito sottoscritto dal debitore (art. 17 CO): in tale

evenienza incombe infatti a quest’ultimo l’onere di sostanziare la causa

dell’obbligazione, qualora essa non venga citata nell’atto, e, in ogni caso, di

provare che il riconoscimento poggia su di una causa inesistente, nulla (art.

19.

e 20 CO), invalidata (art. 31 CO), simulata (art. 18 cpv. 1 CO) o perenta (cfr.

sulla questione: DTF 105 II 183 consid. 4a, 131 III 268 consid. 3.2; TF 22

febbraio 2000 4C.244/1999, 18 maggio 2006 4C.30/2006, 14 aprile 2009 4A_17/2009;

II CCA 3 aprile 2007 inc. n. 12.2005.178); il creditore al beneficio di un

riconoscimento di debito può dunque farvi affidamento e la sola produzione di

tale documento basta, di regola, a fondare la sua pretesa e ciò

indipendentemente dalla natura astratta o causale dello scritto (TF 30 giugno

1998.

4C.34/1999; II CCA 3 dicembre 1999 inc. n. 12.1999.164, 10 maggio 2001

inc. n. 12.2000.210, 1° giugno 2001 inc. n. 12 2000.195).

2.

Nel

caso di specie è a ragione che il Pretore ha ritenuto che le dichiarazioni del

19.

maggio 1988 (“Schuldscheine”, doc. 12, 13 e 14, prodotti in originale sub

doc. 36, 37 e 38) e soprattutto, per quanto qui interessa, quelle del 4 e 5

ottobre 1988 (“Richtigbefundsanzeigen”, doc. 18, 19 e 20, prodotti in originale

su doc. IIE, IIF e IIG) erano state sottoscritte dall’attore.

2.1

In

appello l’attore ripropone la tesi secondo cui le firme apposte su quei

documenti sarebbero in realtà state falsificate. A torto. Nella sua sentenza il

giudice di prime cure aveva respinto l’eccezione, rilevando che la questione

dell’autenticità di quelle firme era già stata definitivamente risolta (in modo

affermativo) con il decreto 28 febbraio 2005, cresciuto in giudicato, e che

l’attore non aveva addotto ulteriori motivi che avrebbero permesso di rimettere

in discussione quella pronuncia, le sue argomentazioni essendo identiche a

quelle sviluppate a suo tempo nella procedura di falso. L’assunto pretorile è

ineccepibile e, del resto, in questa sede l’attore, venendo meno al suo obbligo

di motivazione (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC), non ha spiegato per quale motivo lo

stesso sarebbe errato e con ciò da riformare (Cocchi/Trezzini,

CPC-TI, m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che il suo rinvio, sul tema, alle

argomentazioni da lui sviluppate in sede conclusionale (appello p. 21) è

proceduralmente irrito (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art. 309). Stando così le cose, poco importa dunque

se, a suo dire, dal tenore della perizia calligrafica giudiziaria la

falsificazione sarebbe stata nondimeno “verosimile” (appello p. 21 segg.), il

che per altro stava implicitamente a significare che la stessa, nemmeno per

l’attore, era però ancora da considerarsi “dimostrata”. Contrariamente a quanto

ritenuto dall’attore (appello p. 9), neppure il fatto che l’azionista

maggioritario della convenuta __________ possa aver riferito di aver saputo dell’esistenza

di falsi documenti inseriti nei dossier dei clienti (doc. M. p. 2) è poi rilevante,

quelle dichiarazioni essendo state rese in occasione di un procedimento penale

riguardante altri fatti, nulla permettendo di ritenere che quelle falsificazioni

fossero avvenute con riferimento ai documenti qui in esame.

2.2

L’attore,

subordinatamente, sostiene che quei documenti sarebbero stati da lui firmati

solo in bianco e poi completati dalla convenuta contrariamente agli accordi. La

censura è infondata.

Il Pretore

aveva respinto questa tesi, rilevando che dall’istruttoria non erano emersi

indizi che avvalorassero questa circostanza. Ora, in questa sede l’attore non è

riuscito di smentire questo assunto, tant’è che non è stato in grado di addurre

alcuna prova da cui si potesse ritenere che i fatti si fossero effettivamente

svolti come da lui preteso. La teste __________ ha per altro escluso che presso

la convenuta fosse capitato di far firmare in bianco dei riconoscimenti di

debito a clienti (cfr. verbale ad 32). Per il resto, si ripete che il semplice rinvio

alle argomentazioni sviluppate in sede conclusionale, effettuato dall’attore anche

su questa tematica (appello p. 21), è proceduralmente irrito (Cocchi/Trezzini, op. cit., ibidem).

3.

Ammesso

con ciò che i “Schuldscheine” di cui ai doc. 12, 13 e 14 e soprattutto i “Richtigbefundsanzeigen”

di cui ai doc. 18, 19 e 20 erano stati validamente sottoscritti dall’attore-debitore

e che gli stessi costituivano dunque dei validi riconoscimenti di debito giusta

l’art. 17 CO, si tratta ora di esaminare l’eccezione con cui quest’ultimo

ritiene che la causa su cui gli stessi poggiavano, e meglio i contratti

fiduciari di compravendita conclusi con W__________ __________ nonché i

successivi contratti di mutuo con la convenuta, era in realtà simulata e con

ciò inesistente.

3.1

Per

giurisprudenza invalsa, un atto è simulato ai sensi dell’art. 18 cpv. 1 CO

quando le due parti contrattuali sono d’accordo che gli effetti giuridici

corrispondenti al senso oggettivo delle loro dichiarazioni non debbano prodursi

(DTF 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), sia perché esse hanno inteso

creare l’apparenza di un negozio giuridico inesistente sia perché hanno inteso

celarne un altro (DTF 112 II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000

consid. 4b, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 17 agosto 2006 inc.

n. 12.2005.128 pubb. in: RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37).

In tal caso l’atto simulato è nullo siccome non voluto dalle parti (DTF 71 II

99.

consid. 2, 72 II 154 consid. 2, 97 II 201 consid. 5), mentre ad essere

valido, sempre che siano adempiute le esigenze di forma previste da quest’altro

negozio giuridico e sempre che lo stesso sia esistente, è quello dissimulato

(DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37). Nel negozio

fiduciario il fiduciante conferisce invece al fiduciario una posizione

giuridica che esternamente lo rende titolare illimitato del diritto, ma

internamente lo obbliga per contratto a non disporre o a disporre solo

parzialmente di quel diritto o persino, a determinate condizioni, a restituirglielo.

Il negozio fiduciario è costituito necessariamente da due contratti, quello

esterno, con cui viene conferita la piena titolarità del diritto, e quello

interno, con cui viene pattuita la limitazione del potere di disposizione del

fiduciario. La contemporanea sussistenza di questi due contratti non deve

indurre a concludere per l’esistenza di una simulazione, con le conseguenze di

cui si è detto più sopra. In effetti, contrariamente a quanto accade nell’atto

simulato, in quello fiduciario gli effetti giuridici esterni sono

effettivamente voluti. Decisivo per stabilire se ci si trovi confrontati con

una simulazione, nulla, o con un atto fiduciario, valido, è in definitiva

accertare quale sia la reale volontà delle parti al momento della conclusione

del negozio giuridico esterno. Trattandosi in particolare del trasferimento

della proprietà su cose, affinché il negozio fiduciario sia valido, non basta

che le parti abbiano avuto la volontà di trasferire la proprietà, ma è altresì

necessario che esse abbiano provocato questo trasferimento mediante un valido

atto giuridico causale, per esempio una compravendita o una donazione. Se

quest’ultimo atto è effettivamente voluto dalle parti si è in presenza di un

atto fiduciario, altrimenti di una simulazione (DTF 71 II 99 consid. 2; II CCA 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37).

3.2

Nel caso di specie l’eccezione di simulazione sollevata in questa sede dall’attore dev’essere

disattesa. Pur essendo vero che la simulazione va esaminata d’ufficio (DTF 97

II 207 consid. 5; TF 26 ottobre 2001 5C.127/2001 consid. 2b, 28 novembre 2003 4C.279/2002; II CCA 17 agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 pubb. in RtiD I-2007 33c 775, 22 aprile 2009

inc. n. 12.2008.37), è in effetti altrettanto vero che l’onere della prova in

merito all’esistenza delle circostanze alla base della stessa, e prima ancora

il relativo onere di allegazione, incombe alla parte che se ne prevale (DTF 112

II 337 consid. 4a; TF 9 novembre 2000 5C.113/2000 consid. 4b/aa, 28 novembre 2003 4C.279/2002 consid. 5; II CCA 13 aprile 2000 inc. n. 12.2000.2, 17

agosto 2006 inc. n. 12.2005.128 loc. cit., 22 aprile 2009 inc. n. 12.2008.37; Jäggi/Gauch,

Zürcher Kommentar, n. 134 e 209 ad art. 18 CO), in concreto dunque all’attore. Ora

quest’ultimo, negli allegati preliminari, non aveva mai preteso che i contratti

di compravendita sottoscritti con W__________ __________ fossero simulati o

apparenti, egli avendo al contrario affermato che quegli accordi, a suo dire

viziati da dolo, erano stati effettivamente conclusi, e meglio a titolo

fiduciario (petizione p. 2 e 4, replica p. 3, 4, 5, 6, 8 e 10; conclusioni p. 6

e 25), il che però - alla luce delle considerazioni di diritto esposte in

precedenza - ne esclude implicitamente il carattere simulato. In tali

circostanze, egli è pertanto malvenuto a sostenere in seconda istanza, oltretutto

per la prima volta (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), il contrario, tanto più che

le prove da lui ora indicate a favore del carattere simulato dell’acquisto sono

del tutto prive di rilevanza, non essendo stato dimostrato che le parti si

fossero in realtà accordate nel senso che egli avrebbe dovuto assumere

unicamente la funzione di amministratore unico per 3 o 4 mesi: contrariamente a

quanto ritenuto dall’attore, la teste __________ non si è in effetti espressa

in quei termini, ma ha anzi affermato che W__________ __________ aveva proprio

chiesto all’attore di acquistare le tre società immobiliari, come risulta dalla

sua domanda all’attore di “subentrare” nelle stesse e di “riprenderle” dopo

quel periodo di tempo (verbale p. 16); nemmeno il precedente amministratore

unico delle tre società, M__________ __________, che per altro non riferisce in

merito ai contratti conclusi dall’attore ma solo su quelli da lui conclusi in

precedenza con W__________ __________, ha dichiarato che l’acquisto dei

pacchetti azionari, che egli stesso aveva in precedenza pure dovuto effettuare,

non fosse stato reale, ma solo simulato (verbale ad 6-9, 29-31); e neppure il

fatto che l’attore, in contrasto con quanto stabilito nel relativo contratto di

compravendita relativo alle azioni di __________ (cfr. clausola 7 doc. 10),

avesse sollecitato W__________ __________ a pagare gli interessi ipotecari del

primo semestre 1988 (doc. DD), dimostra il carattere simulato dell’acquisto, anche

perché ciò potrebbe essere spiegato già dall’esistenza tra loro dell’asserito

rapporto fiduciario, tanto più che in ogni caso non risulta che il venditore

abbia poi ritenuto di dar seguito a tale richiesta. Per altro altre prove

dimostrano che il trapasso di proprietà dei pacchetti azionari era

effettivamente voluto: lo ha ammesso lo stesso attore in tempi non sospetti

nella corrispondenza con W__________ __________, in cui si riferiva alla

ripresa (“Übernahme”) e al trapasso (“Übergabe”) di quelle società (doc. O); e lo

ha pure chiaramente confermato il venditore W__________ __________ (doc. P;

cfr. pure il suo verbale ad 14, 15, 31, 36, 37 e 43).

Escluso

con ciò il carattere simulato dei contratti di compravendita, è a giusta

ragione che il Pretore ha concluso che l’eventuale circostanza che W__________ __________

fosse poi stato inadempiente, quand’anche fosse stata provata, non era tale da

inficiare la validità dei riconoscimenti di debito sottoscritti a favore della

convenuta, che costituivano dei res inter alios acta. Del resto,

contrariamente a quanto addotto dall’attore - per altro per la prima volta e

quindi irritualmente (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) - in questa sede (in senso

del tutto opposto: petizione p. 4, replica p. 5, 8 e 10, dove si parlava di

contratti effettivi, semmai viziati da dolo), non è affatto vero che anche i

successivi contratti di mutuo con la convenuta fossero a loro volta simulati e

con ciò inesistenti, tant’è che l’operazione ha in definitiva permesso

all’attore di adempiere i contratti di compravendita e meglio di pagare al

venditore il prezzo di acquisto e di assumere la proprietà dei pacchetti

azionari. Oltretutto l’attore neppure è stato in grado di spiegare quale

dovesse essere il contratto dissimulato che lui e la banca avrebbero invece inteso

stipulare allora, esso non potendo ovviamente essere intravisto nella semplice

attribuzione all’attore della posizione di amministratore unico delle tre

società, questione alla quale la convenuta era del tutto estranea e che come

tale non avrebbe in alcun modo giustificato la sottoscrizione di un contratto

con lei. E comunque l’attore non ha assolutamente provato il carattere simulato

di quei contratti: il fatto che i documenti bancari recassero anche la firma di

W__________ __________ non costituisce un indizio a favore del carattere

simulato dei contratti di mutuo; il fatto che la convenuta avesse curato con

celerità le pratiche bancarie, apparentemente invero senza un’indagine puntuale

della situazione dell’attore e degli oggetti acquistati (cfr. tuttavia teste W__________

__________ verbale ad 2 e 16), e che essa sia stata solo parzialmente in grado

di versare agli atti la documentazione bancaria interna e esterna relativa ai

crediti (cfr. tuttavia, oltre agli originali già menzionati in precedenza, quelli

dei “Krediteröffnungs-Vertrag” sub doc. IIA, IIB e IIC, delle “Allgemeine

Geschäftsbedingungen” sub doc. 36A, 37A e 39, delle “Bedingungen für Baukredite”

sub doc. 36B, 37B e 39A, come pure del “Baukredit” sub doc. 39B) e soprattutto

al loro utilizzo su istruzioni dell’attore (cfr. pure il prossimo considerando),

non è ancora sufficiente, pur costituendo un indizio, per ammettere la simulazione

dell’intera operazione creditizia, anche perché all’interno della convenuta vi

era un grave disordine gestionale e amministrativo, che avrebbe in seguito

indotto la Commissione federale delle banche a revocarle la licenza bancaria

(cfr. doc. I6); neppure il fatto che M__________ __________, pur non sapendo

cosa fosse avvenuto con l’attore, abbia ritenuto probabile che il contratto

bancario sottoscritto da costui costituiva un “Scheingeschäft” (verbale ad 34),

migliora la posizione dell’attore, il teste non avendo in effetti riferito

fatti da lui noti per cognizione diretta (Cocchi/Trezzini, op.

cit., m. 1 ad art. 237), ma avendo invece espresso una sua semplice opinione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 309) alla luce di quanto gli era capitato

in precedenza; quanto al fatto che gli organi pro tempore della

convenuta percepissero delle “commissioni” da queste operazioni immobiliari, lo

stesso, più che a favore dell’esistenza di un negozio simulato, sembra invero

far propendere a favore di un contratto effettivo.

4.

A detta dell’attore “in tale contesto di interesse diretto degli

organi pro tempore” della convenuta, si inseriva pure “l’argomento del

dolo, esplicitato con le conclusioni al punto n. 8 qui richiamato, che” andava

“considerato nella denegata e contestata ipotesi che i contratti di credito

fossero reputati effettivi”, fermo restando che gli stessi sarebbero dunque

“inefficaci perché viziati da dolo come esplicitato nelle qui richiamate

argomentazioni dell’allegato conclusionale” (appello p. 20). In questa sola

frase, oltretutto formulata dall’attore unicamente tra parentesi (appello p.

20), non si può intravedere una valida censura al giudizio con cui il Pretore

aveva respinto la tesi secondo cui i contratti di mutuo e i riconoscimenti di

debito che ne discendevano sarebbero da annullare in applicazione dell’art. 28

CO: innanzitutto dalla stessa non si evince per quale motivo il giudizio con

cui il giudice di prime cure aveva ritenuto non provato che l’attore fosse

stato indotto a sottoscrivere quei riconoscimenti di debito siccome indotto

dolosamente in errore dagli organi della convenuta sarebbe errato e con ciò da

riformare (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 23 e 27 ad art. 309), tanto più che neppure si vede

in che modo l’eventuale interesse degli organi pro tempore della

convenuta nell’operazione potrebbe provare il loro comportamento doloso;

d’altro canto già si è detto che il semplice rinvio alle argomentazioni addotte

in precedenti allegati, riproposto dall’attore anche per questa tematica, non costituisce

una valida motivazione d’appello (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 21 ad art.

309). Tanto basta per respingere la censura ricorsuale.

5.

Non

essendo con ciò stato provato che la causa su cui poggiavano i riconoscimenti

di debito della convenuta sia inesistente, nulla, invalidata, simulata o

perenta, quest’ultima - come detto - può dunque farvi affidamento e la sola

produzione di quei documenti basta, di regola, a fondare la sua pretesa. Contrariamente

a quanto ritenuto dall’attore, in tali circostanze la convenuta non era dunque tenuta

a dimostrare che nell’ambito dei contratti di credito, sia pure firmati dal

solo attore (cfr. doc. IIA, IIB e IIC), quest’ultimo avesse effettivamente

ricevuto le somme di denaro mutuate e che le stesse fossero state da lei utilizzate

secondo le istruzioni ricevute, bastandole la sola produzione degli estratti

conto, firmati dall’attore (doc. 18, 19 e 20), da cui risultavano i saldi delle

predette operazioni al 30 settembre 1988. All’attore dunque non giova censurare

la mancata sottoscrizione di quei contratti da parte della convenuta e la

presunta erroneità del giudizio con cui il giudice di prime cure aveva ritenuto

che egli avesse ordinato alla banca di versare dai suoi conti a M__________ __________

gli importi di fr. 5'084'038.-, fr. 2'333'275.- e fr. 1'994'250.-, somme che,

al pari della rimanenza di fr. 621'965.- risultante dagli estratti conto al 30

giugno 1988, erano poi state effettivamente addebitate ai suoi conti a favore

di M__________ __________ & W__________ __________. A titolo puramente abbondanziale

si osserva che se é vero che gli ordini relativi agli importi di fr.

2'333'275.- (doc. BB2) e fr. 1'994'250.- (doc. CC2) non recavano la firma

dell’attore, è però altrettanto vero che lo stesso non valeva per l’ordine concernente

l’importo di fr. 5'084'038.- (doc. AA2), che in effetti riportava la sua firma

autografa, sia pure in fotocopia, fermo restando che, pur avendola inizialmente

eccepita di falso (verbale d’udienza preliminare 23 novembre 2000 p. 4 e relativa

distinta delle prove di parte attrice p. 2), l’attore non ha in seguito chiesto

di accertarne la falsità nell’ambito della perizia calligrafica giudiziaria, né

ha insistito per ottenere l’estromissione del documento dagli atti a seguito

della mancata produzione del suo originale (cfr. conclusioni sull’eccezione di

falso p. 2 segg.). In tali circostanze, non appare dunque arbitrario ritenere

che tutti i pagamenti effettuati dalla banca (regolarmente registrati nei

documenti bancari allestiti dalla convenuta, cfr. doc. AA3, BB3, CC1 e 40),

anche quelli per i quali mancano le istruzioni firmate dall’attore, siano analogamente

stati da lui ordinati, anche perché - come giustamente rilevato dal Pretore - l’attore,

oltre ad aver sottoscritto i “Schuldscheine” di cui ai doc. 12, 13 e 14, ha comunque incondizionatamente riconosciuto il saldo dei conti al successivo 30 settembre 1988

(doc. 18, 19 e 20), al termine cioè di quelle operazioni. Quanto alla mancata

sottoscrizione dei contratti di credito da parte della convenuta, la stessa è pure

irrilevante, essendo incontestabile che essa ha comunque espresso il suo

consenso ai contratti per atti concludenti, provvedendo in particolare ad

erogare i crediti all’attore.

6.

È

invece a ragione che l’attore chiede infine che dal credito della controparte

sia dedotto quanto da lei incassato con la vendita all’asta degli immobili

delle tre società nel frattempo fallite, richiesta questa che era già stata formulata

negli allegati preliminari ed era poi stata concretizzata in sede conclusionale

con la quantificazione delle somme richieste di fr. 521'647.05 rispettivamente

fr. 2'408'752.15. L’istruttoria ha in effetti permesso di accertare che nell’ambito

della realizzazione immobiliare a carico di __________, poi fallita, la convenuta

il 10 febbraio 1992 ha potuto incassare fr. 521'647.05 (cfr. il conto finale e lo

stato di riparto della liquidazione fallimentare inc. n. 1421 dell’UEF di

Mendrisio nel plico doc. III° rich.) e che in occasione del fallimento di __________

__________, agente in qualità di cessionario della convenuta, il 22 luglio 2002 ha incassato altri fr. 2'408'752.15 (per compensazione) che sarebbero stati di spettanza della

convenuta (cfr. lo stato di riparto del fallimento n. 144/1991 dell’UEF di

Lugano nel plico doc. IV° rich.).

7.

Ne

discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione dev’essere

accolta per fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con conseguente modifica del

giudizio sulle spese e sulle ripetibili di prima sede. Gli oneri processuali e

l’indennità ripetibile della procedura d’appello, calcolati su un valore

litigioso di fr. 10'248'830.- (a seguito della decisione del Pretore, l’ulteriore

pretesa di fr. 15'091'250.20 di cui al PE non può invece essere oggetto della

procedura ricorsuale), seguono la rispettiva soccombenza delle parti (art. 148

CPC).

8.

A

dipendenza dell’esito del gravame, l’istanza con cui l’attore, che ha

documentato di trovarsi in uno stato di indigenza (art. 3 Lag), ha chiesto di

essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di

seconda istanza, può essere accolta solo limitatamente alla pretesa di fr.

2'930'399.20, per la rimanenza la procedura d’appello non presentando in

effetti sin dall’inizio possibilità di esito favorevole (art. 14 cpv. 1 lett. a

Lag; cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 ad art. 157; II CCA 5 febbraio 1998 inc. n.

12.97

, 23 novembre 2000 inc. n. 12.2000.142, 7 settembre 2001 inc. n.

12.2000

, 19 novembre 2001 inc. n. 12.2001.59, 8 gennaio 2008 inc. n. 12.2006.211;

TF 20 febbraio 2002 4P.2/2002). In altri termini, sono coperte dall’assistenza

giudiziaria, le prestazioni della patrocinatrice necessarie per far valere le

pretese relative a tale importo.

Per i quali motivi,

richiamati l’art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

I. L’appello

26.

novembre 2008 di AP 1 è parzialmente accolto.

Di

conseguenza la sentenza 30 ottobre 2008 della Pretura della giurisdizione di

Locarno-Campagna è così riformata:

1.

La petizione 26 marzo 1995

è parzialmente accolta.

§ Di conseguenza l’opposizione

interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano è rigettata in via definitiva

per la somma di fr. 7'318'430.80 oltre interessi al 6.5% e commissione al 2%

dal 1° ottobre 1988 su fr. 10'248'830.-, dal 10 febbraio 1992 su fr.

9'727'182.95 e dall’11 luglio 2002 su fr. 7'318'430.80.

2.

La

tassa di giustizia di fr. 30’000.- e le spese di fr. 3'286.70, da anticipare

dall’attore e per esso dallo Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10

sono poste a carico della convenuta, alla quale l’attore rifonderà fr. 44'000.-

per ripetibili parziali.

II. L’istanza

di ammissione al beneficio dell’assistenza giudiziaria per la procedura di

appello presentata da AP 1 è parzialmente accolta, limitatamente alla pretesa

di fr. 2'930'399.20 oltre interessi, con il gratuito patrocinio dell’RA 2.

III. Le spese della procedura d’appello consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 14’900.-

b)

spese fr. 100.-

T

o t a l e fr. 15’000.-

da anticiparsi

in ragione di fr. 10'500.- dall’appellante e in ragione di fr. 4'500.- dallo

stesso e per esso, al beneficio parziale dell’assistenza giudiziaria, dallo

Stato, restano a suo carico per 7/10 e per 3/10 sono poste a carico

dell’appellata, cui l’appellante rifonderà fr. 25'000.- per parti di ripetibili

di appello.

IV. Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Campagna

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 74 cpv. 1 e 100 cpv. 1 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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