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Decisione

12.2008.25

Designazione d'ufficio di patrocinatore

14 agosto 2008Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

13 settembre 2007 invitandolo a rivolgersi "possibilmente ad un legale".

5. Ogni persona avente l'esercizio dei diritti civili, come pure le

società in nome collettivo e quelle in accomandita, possono procedere in lite

con atti propri (art. 38 cpv. 1 CPC). La capacità processuale comprende,

appunto, la facoltà di compiere personalmente tutti gli atti di causa (art. 39

cpv. 1 CPC). Nel Cantone Ticino, come nel resto della Svizzera, le parti non

sono obbligate a farsi patrocinare in giudizio, obbligo che esiste invece in

Germania e in Italia per la maggior parte dei processi

civili (sentenza del Tribunale federale 5P.340/1995 del 23 novembre 1995,

consid. 3a con richiami, pubb. in RDAT I-2007 n. 23 pag. 62). Quando il giudice

ritiene però che una persona non sia capace di proporre e di discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine

di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un avvocato

d'ufficio (art. 39 cpv. 2 CPC). Proprio perché configura una restrizione della

capacità processuale, quest'ultimo provvedimento deve giustificarsi alla luce

delle circostanze concrete, oggettive o soggettive, che il Pretore valuta

facendo capo al suo ampio potere di apprezzamento (Rep. 1989 pag. 168 in alto,

1988 pag. 375 consid. a). Decisiva è la ponderazione delle capacità personali

della parte per rapporto al grado di difficoltà che la causa presenta,

considerato anche lo stadio in cui essa si trova. Una parte può apparire

incapace di difendersi personalmente, ad esempio, per insufficienti cognizioni

giuridiche, ma anche per malattia, per incapacità di provvedere a sé medesima o

per il suo contegno sconveniente, che turba l'ordine del processo (Poudret in: Commentaire de la loi

fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berna 1990, n. 7.2 ad art. 29). La

situazione va apprezzata di caso in caso. Qualora il giudice, malgrado l’incapacità della parte di condurre la

propria causa, non abbia proceduto in conformità dell’art. 39 cpv. 2 CPC così che la stessa ne abbia subìto un

pregiudizio, tutti gli atti successivi devono essere annullati in virtù dell’art. 143 CPC (Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 9 e 19 ad art. 39).

6. Il

solo fatto che una parte non presenti la risposta di causa non significa ancora

che questa sia incapace "di proporre e di discutere con la necessaria

chiarezza la propria causa". Ognuno è libero di scegliere la propria

strategia processuale e finanche di rifiutarsi di rispondere a una petizione,

dimostrando il proprio disinteresse alla causa e assumendone le conseguenze,

senza doversi vedere obbligato per ciò soltanto a dotarsi di un patrocinatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, Lugano 2000,

n. 15 ad art. 39). Diverso è il caso in cui il giudice disponga di elementi

concreti per ritenere che il destinatario non sia in grado di capire la portata

dei propri atti. Nella fattispecie l’appellante ha introdotto una prima risposta che il Pretore ha

ritenuto non conforme ai dettami posti dall’art. 170 CPC, motivo per cui ha ritornato l’atto al convenuto. Il primo giudice lo ha inoltre invitato a

rivolgersi "possibilmente" a un legale. Vi erano quindi seri indizi

che il convenuto non fosse in grado di procedere e di discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa. Il Pretore ritiene che siccome il

contenuto della risposta non era secondo lui lontano dal raggiungere i requisiti

minimi formali e all’ordinanza

di "rinvio" era allegata la fotocopia dell’articolo testé citato, si poteva ragionevolmente credere che il

convenuto sarebbe stato in grado di inoltrare un allegato conforme. Se non che,

l’invito a rivolgersi "possibilmente", a un legale, indica il

contrario. Come detto il giudice beneficia di un ampio potere di apprezzamento

nel valutare la capacità della parte, ma nella fattispecie il suo intervento

era imprescindibile, dato che lui stesso aveva constatato la carenza (cfr. Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 4 ad art.

39). D’altra parte, il nostro

codice di procedura civile non prevede l’istituto dell’"invito"

a munirsi di un patrocinatore, né quello di ritornare alla parte convenuta una

comparsa di risposta assortita da quell’invito. In altre parole, se la risposta non corrispondeva ai

requisiti dell’art. 170 CPC,

allora il giudice avrebbe dovuto applicare d’ufficio l’art. 39

cpv. 2 CPC, pena la nullità di tutti gli atti successivi. In caso contrario,

egli avrebbe dovuto ritenere l’allegato

quale valida risposta, ammetterla agli atti e intimarla alle parti. Solo a quel

momento il Pretore avrebbe quindi potuto, ritenendo che la parte non era in

grado di gestire la continuazione del processo, "invitarla" a

rivolgersi a un legale (cfr. Cocchi/Trezzini,

op. cit., App. 2000/2004, Lugano 2005, mass. 57 a pié di pag. 58). Non è

di alcuna rilevanza, al riguardo, quanto osservato dall’attore, secondo il quale per l’inoltro dei precetti esecutivi il convenuto si era avvalso dell’avv. __________, per cui era legittimo

aspettarsi che facesse ancora capo a tale legale (osservazioni, pag. 4).

Invero, ciò che importa è il contenuto della risposta del convenuto, non

semplici supposizioni sul presumibile comportamento di quest’ultimo.

7. La

fattispecie non può nemmeno dirsi essere analoga, al contrario di quanto

ritenuto dal primo giudice (sentenza impugnata, pag. 5 in mezzo), a quella di

cui alla sentenza di questa Camera inc. 12.2000.180 del 3 aprile 2001 (la cui

massima è pubblicata in Cocchi/Trezzini,

op. cit., App. 2000/2004, n. 27 ad art. 39. In tal caso la convenuta,

dopo essersi vista ritornare una lettera di risposta a una petizione, perché

non conforme alle esigenze procedurali, con l’invito a rivolgersi ad un patrocinatore, ricevuto il termine di

grazia per l’inoltro della

risposta non aveva reagito. Questa Camera aveva spiegato che sebbene la

presentazione di una lettera invece di un formale allegato potesse apparire

strana, chi aveva sottoscritto la risposta, ancorché non giurista, agiva come

persona avente potere nell’ambito

della società che rappresentava. Si trattava quindi di una persona

verosimilmente eletta o comunque scelta proprio per la gestione di una società

anonima che concludeva a livello internazionale affari di portata economica

rilevante. Egli agiva in rappresentanza della stessa in modo tutt’altro che ingenuo o sprovveduto ai

contenziosi che simili attività comportavano. Di conseguenza, questa Camera

aveva ritenuto che lo scritto in questione non era un tentativo mal riuscito di

allegato responsivo, bensì la scelta di una comunicazione formalmente estranea

al processo, motivo per cui la convenuta non aveva dato seguito alle

indicazioni del Pretore. Nel presente caso, invece, dal carteggio processuale

emerge che il convenuto, che agisce in una causa che lo tocca personalmente, è di

professione scalpellino (doc. B allegato all’istanza 3 dicembre 2007). Non si può quindi dire che egli sia

avvezzo a gestire contenziosi. Invero, a comprova di ciò vi è segnatamente la

circostanza che egli ha risposto alla petizione non indicando compiutamente i

mezzi di prova a suffragio della sua tesi. Al riguardo, non è dato di credere

che egli abbia rinunciato a chiederne l’assunzione, dato che menziona i fatti che smentirebbero l’opinione avversa, come ad esempio che dopo

l’invio dei precetti esecutivi

c’è stata una trattativa (pag.

1), che esiste un certificato del veterinario __________ il quale in qualità di

patologo avrebbe dichiarato la responsabilità dell’attore nel decesso del cavallo di proprietà del convenuto (pag. 1),

che tale attestato è stato da lui spedito e ricevuto dall’avv. __________ della __________ (pag. 1),

che egli era rintracciabile poiché presso i propri genitori (pag. 3) e che la

procedura eseguita dal veterinario AO 1 è stata ritenuta errata sia dal

veterinario __________ sia da quello di condotta __________ (pag. 3). I mezzi

di prova non addotti con i fatti in sede di risposta e non offerti in tale

occasione non sono ammessi (art. 78 cpv. 1 CPC; cfr. anche Cocchi/Trezzini, op. cit., n. 18 segg.

ad art. 78). Con la conseguenza, in particolare in un’azione di disconoscimento di debito ove

spetta al creditore, che vi è convenuto, dimostrare il

fondamento del proprio credito (Rep. 1986 pag. 89; Stoffel, Voies d’exécution, Berna 2002 n. 144 pag. 117; D. Staehelin in: Basler Kommentar, n.

55 ad art. 83 LEF), che lo stesso sia privato di fatto,

in violazione del suo diritto di essere sentito, della possibilità di una

difesa effettiva nella causa. Nemmeno si può credere, come invece sembra

pensare il primo giudice, che da una semplice lettura dell’art. 170 CPC (allegato all’ordinanza di "rinvio") il

convenuto potesse comprendere la portata di un’errata indicazione dei mezzi di prova, soprattutto in un’azione di disconoscimento di debito. Non

importa, poi, che nell'ordinanza di assegnazione del termine di grazia 26

settembre 2007 il Segretario assessore abbia avvertito il convenuto che in caso

di omissione di risposta egli non avrebbe più potuto contestare i fatti della

petizione e che l’istruttoria

si sarebbe basata unicamente sulle prove addotte dall’attore. Invero, considerato (come illustrato e come verrà spiegato

anche in seguito) che il Pretore avrebbe dovuto impartire un termine al

convenuto per munirsi di un patrocinatore, cosa che non ha fatto, devono essere

annullati tutti gli atti successivi (sopra, consid. 5), quindi anche tale

ordinanza, il cui contenuto non può essere pertanto opposto al convenuto. Secondo

l’attore sostenere che "in una procedura del genere" la redazione

della risposta "costituisca un’operazione delicata (e che, qualora non vengano indicati

correttamente fatti e mezzi di prova, il risultato sarebbe catastrofico)” fa un

po’ sorridere, considerato che

a tutt’oggi" egli "si

chiede quale tipo di responsabilità possa essergli imputata, rispettivamente

per quale titolo e per quale causale" (osservazioni, pag. 4 seg.). Tale

argomentazione non può essere condivisa. Invero, da una parte l’attore si

addentra nel merito della lite, che non è di pertinenza del presente giudizio, e

dall’altra trascura che in

concreto è decisivo sapere se l’allegato di risposta era tale da far ritenere il convenuto capace di

proporre e di discutere con la necessaria chiarezza la propria causa.

8. Il

presente caso non è nemmeno paragonabile a quello di cui alla sentenza di

questa Camera inc. 12.2003.63 del 13 ottobre 2003 (massima pubblicata in Cocchi/Trezzini, op. cit., App.

2000/2004, n. 31 ad art. 39). In tale fattispecie l’appello è stato dichiarato irricevibile poiché nel gravame non era

stato illustrato dettagliatamente quali erano gli atti di causa e soprattutto i

punti del memoriale responsivo che avrebbero dovuto far concludere che la

convenuta non fosse in grado di difendersi da sola, rispettivamente per quale

motivo l'argomentazione pretorile che concludeva invece in senso contrario

dovesse essere considerata errata. Questa Camera si è quindi chinata sul merito

della questione unicamente a titolo abbondanziale. Si è spiegato che l’allegata lacuna nell'indicazione dei mezzi

di prova, oltre a essere solo parziale poiché la parte aveva pur sempre

prodotto tre documenti, era ininfluente, poiché non risultava che la parte

stessa avesse subìto un pregiudizio concreto da questo fatto. Invero, nella

fattispecie si era già tenuta l’udienza preliminare e in tale occasione la convenuta aveva

notificato i mezzi di prova. A quel momento il Pretore non si era tuttavia

ancora pronunciato sull'ammissibilità - contestata dalla controparte - di tale

notifica, e si segnalava che nelle particolari circostanze una sua eventuale

decisione negativa sulla questione avrebbe potuto essere censurata per eccesso

di formalismo.

Nella

fattispecie, per contro, il convenuto non ha offerto prova alcuna e non vi è

stato alcun atto di causa dopo il decorso infruttuoso del termine per inoltrare

la risposta, salvo la fissazione dell’udienza preliminare e le domande di rinvio. Nemmeno è

ragionevolmente immaginabile un rimprovero al convenuto per non aver atteso l’udienza preliminare e aver tentato di

notificare allora le proprie prove. D’altra parte, non si comprende come si possa tacciare di formalismo

eccessivo, nella fattispecie menzionata sopra, il fatto di rifiutare tale

notifica all’udienza

preliminare e invece ritenere infondata, nella presente vertenza, la domanda del convenuto di essere

reintegrato nel termine per poter inoltrare una risposta compiuta avvalendosi

di un patrocinatore. Se così non fosse, si instaurerebbe una prassi sprovvista

di fondamento legale, secondo la quale sostenendo che non vi è ancora

pregiudizio, il convenuto dovrebbe proseguire nella causa e cercare di

riappropriarsi dei propri diritti con domande non previste dal nostro codice di

procedura civile (come quella di notificare le prove all’udienza preliminare). In tale ipotesi si

potrebbe finanche ritenere che fintanto che non sussiste una sentenza che dà

torto al convenuto, allora egli non ha subìto alcun pregiudizio. Si ribadisce,

invero, che nella fattispecie di cui all’inc. 12.2003.63 l’udienza

preliminare si era già tenuta. D’altra parte, lo stesso emerge anche dalla sentenza, cui si rinvia

nella decisione in questione, inc. 12.1998 173 del 15 dicembre 1998 (massima

pubblicata in: Cocchi/Trezzini, op.

cit., n. 10 ad art. 39). In tale fattispecie si era già tenuta l’udienza preliminare, dal quale verbale non

risultava che la convenuta avesse tentato di notificare i mezzi di prova. Per

tacere del fatto che, al di là della questione dell’indicazione dei mezzi di prova, l’allegato responsivo era formalmente corretto. Considerato che nemmeno

l’attore, patrocinato, aveva

notificato prove all’udienza

preliminare, questa Camera aveva ritenuto che era evidentemente opinione delle

parti che la soluzione del caso andasse ricercata nella corretta lettura della

documentazione esistente, il che non permetteva di ritenere che la convenuta

non fosse in grado di condurre la propria causa ai sensi dell’art. 39 CPC.

9. In

definitiva, alla luce di quanto suesposto se ne conclude che nel presente caso

il Pretore avrebbe dovuto, in applicazione dell’art. 39 cpv. 2 CPC, impartire al convenuto un termine per munirsi di

un patrocinatore, con la comminatoria della designazione d’ufficio in caso di inattività della parte. Né

si può condividere l’argomentazione

del Pretore (sentenza impugnata, pag. 6), contestata dall’appellante, secondo il quale l’istanza dev’essere respinta giusta l’art. 143 cpv. 2 CPC poiché il convenuto, lasciando dapprima fissare

la data dell’udienza

preliminare (che sarebbe valsa, "eventualmente", anche come

dibattimento finale) e poi chiedendone il rinvio, avrebbe egli medesimo

compiuto degli atti successivi. Nella fattispecie, come detto sopra, il primo

giudice ha a torto semplicemente "invitato" il convenuto ad avvalersi

di un legale, mentre avrebbe dovuto impartirgli un termine in tal senso e, in

difetto di spontanea nomina di un patrocinatore, designarne uno d’ufficio. Non si può quindi rimproverare al

convenuto di aver reagito, introducendo l’istanza di cui al presente giudizio, solo il 3 dicembre 2007, dopo

essersi recato di sua spontanea volontà, il 26 novembre 2007, da un avvocato. D’altra parte, dopo la mancata presentazione

della risposta il processo non è passato ad altro stadio. Il Pretore ha

unicamente fissato, con ordinanza 17 ottobre 2007, l’udienza preliminare per il 20 novembre 2007 e l’attrice ha chiesto il 18 ottobre successivo

il posticipo di tale udienza, motivo per cui la stessa è stata aggiornata per

il 29 novembre 2007. Il patrocinatore del convenuto ha a sua volta chiesto il

28 novembre 2007 un ulteriore rinvio in considerazione del poco tempo per la

preparazione dell’incarto e di

precedenti impegni lavorativi, concesso con ordinanza 28 novembre 2007. Non si

può quindi dire che il convenuto abbia fatto proseguire il procedimento in

maniera abusiva.

10. In conclusione,

nella fattispecie vi sono seri e concreti indizi che il convenuto non sia

capace di difendersi adeguatamente senza l’ausilio di un legale e che il fatto, per il Pretore, di non avergli

assegnato un termine per munirsi di un patrocinatore con la comminatoria della

designazione d’ufficio, gli ha

arrecato un pregiudizio. Motivo per cui il suo appello dev’essere accolto, con la conseguenza, in

virtù dell’art. 143 cpv. 1 CPC

(sopra, consid. 5), che l’ordinanza

di fissazione del termine di grazia 26 settembre 2007 dev’essere annullata. Non vi è invece ragione

di annullare la fissazione dell’udienza preliminare, poiché tale udienza è nel frattempo già stata

soppressa. Non occorre esaminare la domanda di restituzione in intero del

convenuto, che non è più stata proposta in questa sede.

11. Gli

oneri processuali e le ripetibili del giudizio, sia in appello sia in prima

sede, seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC). Il valore litigioso

determinante per l’impugnabilità

al Tribunale federale è di fr. 100'000.-.

Per i quali motivi,

richiamato l’art. 148 CPC e la TG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello 21

gennaio 2008 di AP 1 è accolto.

Di

conseguenza il decreto 18 dicembre 2007 della Pretura di Locarno città,

invariati il secondo e quarto punto del dispositivo, è così riformato:

1. L’istanza

3 dicembre 2007 di AP 1 è accolta. Ne consegue che l’ordinanza di fissazione del termine di grazia 26 settembre 2007

dev’essere annullata.

Considerandi

2.

(Invariato).

3.

Le

spese di fr. 20.- e la tassa di giudizio di fr. 200.- sono poste a carico del AO

1, con obbligo per quest’ultimo di rifondere fr. 400.- a AP 1 a

titolo di ripetibili.

4.

(Invariato).

2.

Le

spese della procedura d’appello,

consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 150.-

b) spese fr.

50.

-

fr.

200.

-

già

anticipate dall’appellante,

sono poste a carico del AO 1, con l’obbligo di rifondere a AP 1 fr. 600.- per ripetibili di appello.

3.

Intimazione:

-;

-.

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno città.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi

giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario con un valore

litigioso superiore a fr. 30'000.- è dato ricorso in materia civile al

Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione del

testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF). In presenza di una decisione

pregiudiziale o incidentale, il ricorso è ammissibile solo se la stessa può

causare un pregiudizio irreparabile o se l’accoglimento del ricorso

comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una

procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 LTF). Qualora non sia

dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte

che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un

ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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