12.2008.252
Mandato - aliud - onere della prova
26 maggio 2010Italiano11 min
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Numero d'incarto:
12.2008.252
Data decisione, Autorità:
26.05.2010, IICCA
Titolo:
Mandato - aliud - onere della prova
INADEMPIMENTO
REMUNERAZIONE
art. 97 CO
art. 394 CO
Incarto n.
12.2008.252
Lugano
26 maggio
2010/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.92
della Pretura del Distretto di Bellinzona promossa con petizione 2 maggio 2005
da
AO 1
rappr. dall' RA
2
contro
AP 1
AP 2
entrambi rappr. dall'__________ RA 1
con la quale l’attrice ha chiesto la condanna dei
convenuti al pagamento di fr. 67'720.85 (ridotto a fr. 61'112.85 con le
conclusioni di causa) oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005, domande
avversate integralmente dai convenuti che, in via riconvenzionale, hanno
chiesto la condanna della controparte al pagamento di fr. 128'745.15;
domande che il Pretore ha evaso con sentenza 14
novembre 2008 accogliendo la petizione limitatamente a fr. 15'960.45 oltre
interessi, ponendo le spese (fr. 3'100.–) e la tassa di giustizia (fr. 1'500.–)
per 3/4 a carico dell'attrice e per 3/4 a carico dei convenuti in solido, con
obbligo per l'attrice di rifondere ai convenuti fr. 3'000.– per ripetibili
ridotte, e inoltre respingendo integralmente la domanda riconvenzionale,
ponendo a carico degli attori riconvenzionali la tassa di giustizia di fr.
1'400.- e le spese di fr. 3'100. – con l'obbligo di rifondere a controparte fr.
8'000.- per ripetibili;
appellanti i convenuti che con atto di appello 5 dicembre
2008 chiedono la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere
integralmente la petizione, protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre l’attrice con osservazioni 29 gennaio 2009
postula la reiezione del gravame e, con appello adesivo, al quale controparte
si è opposta, chiede che la petizione sia accolta per l'importo di fr.
26'612.85, con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti;
considerato
in fatto e in diritto:
1. Il
20 gennaio 2003 AP 1 e AP 2 e AO 1 hanno concluso un contratto di mandato con
il quale il mandatario era incaricato " … di eseguire lo studio, i
progetti e la direzione lavori, relativi alla costruzione di una nuova casa
unifamiliare sul fondo RFD __________ in __________ ". Il mandato prevedeva
" … l'esecuzione dello studio preliminare, della progettazione fino al
rilascio della licenza edilizia, la progettazione esecutiva e la direzione
lavori." A sua volta il mandante si impegnava " … a remunerare il
lavoro svolto dal mandatario, secondo la tariffa SIA anno 2002".
Il 22
luglio 2003, le medesime parti hanno poi stipulato un "contratto per le
prestazioni nell'architettura" concernente una nuova casa unifamiliare al
mappale __________ RFD A__________ __________ a __________, comprendente
"Progetto di massima, Progetto definitivo, Progetto esecutivo e Direzione
lavori".
Prima che
la costruzione fosse terminata, con scritto 26 febbraio 2003 (recte 2004) AP 1
e AP 2 hanno rescisso il contratto in essere, ritenendo non più dati i
presupposti per la continuazione del mandato. Il 31 marzo 2005 AO 1 ha quindi emesso una nota d'onorario di fr. 44'506.15 per le proprie prestazioni relative al contratto
di cui sopra, di cui i committenti hanno rifiutato il pagamento.
2. Con
petizione 2 maggio 2005, AO 1 ha chiesto la condanna di AP 2 e AP 1 al
pagamento di fr. 67'720.85, di cui fr. 23'214.70 in base al contratto di mandato del 20 gennaio 2003, per gli studi preliminari, le analisi,
il progetto di massima e il progetto definitivo relativo a una prima variante
della costruzione di __________ non realizzata, e fr. 44'506.15 per le
prestazioni eseguite sulla scorta del contratto d'architettura del 22 luglio
2003.
3. Con
risposta 31 maggio 2005 AP 2 e hanno postulato la reiezione della petizione
chiedendo, in via riconvenzionale, la condanna della controparte al pagamento
della somma di fr. 67'720.85. Contestata la pretesa di fr. 23'214.70 relativa
all'elaborazione di un primo progetto di massima per il fatto che lo stesso non
rispecchiava le esigenze dei committenti, motivo per cui controparte ne aveva
elaborato un nuovo in sostituzione del primo, essi contestano la nota
d'onorario sia per la carente esecuzione del contratto dell'attrice, ritenuta responsabile
per numerosi difetti della costruzione, sia per la mancata esecuzione di parte
delle prestazioni fatturate. Riconosciuto un onorario di fr. 18'642.85, essi vi
pongono in compensazione una propria pretesa risarcitoria di fr. 147'388.-
facendo valere la differenza di fr. 128'745.15 in via riconvenzionale.
Con replica
e duplica le parti hanno confermato le rispettive posizioni. Esperita
l'istruttoria, con le conclusioni di causa, l'attrice ha ridotto la propria
domanda a fr. 61'112.85, mentre i convenuti hanno confermato integralmente le
proprie domande.
4. Con
sentenza 14 novembre 2008 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a
fr. 15'960.45 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005, respingendo per contro
la domanda riconvenzionale.
Il
primo giudice, dopo aver qualificato il contratto in essere tra le parti quale
negozio giuridico misto, ha sottoposto alle regole sul mandato la questione se
l'architetto abbia svolto correttamente il mandato e le conseguenze di
un'eventuale carente diligenza. Chinatosi poi sulle singole pretese, egli ha
ritenuto che non vi fossero motivi sufficienti per ritenere gratuita
l'elaborazione del primo progetto, che andava quindi remunerato per fr.
23'214.70. Per quanto concerne la seconda fattura, relativa alla costruzione effettivamente
realizzata, ha quantificato la mercede dovuta in fr. 37'898.15. In merito ai difetti
lamentati dalla parte convenuta, il Pretore ne ha ritenuto parzialmente responsabile
l'attrice, tenuto a risarcire controparte per complessivi fr. 45'152.40.
Operando la compensazione, ne risultava quindi l'importo di fr. 15'960.45 a favore dell'attrice.
5. Con
appello 5 dicembre 2008, AP 1 e AP 2 chiedono la riforma del giudizio impugnato
nel senso di respingere integralmente la petizione.
Con
osservazioni e appello adesivo 29 gennaio 2009, AO 1 postula la reiezione del
gravame e chiede la riforma del giudizio di prima sede nel senso di accogliere
la petizione per fr. 26'612.85.
Con
osservazioni 3 marzo 2009 AP 1 e AP 2 chiedono che l'appello adesivo sia
respinto.
sull’appello principale:
6. Gli
appellanti contestano la decisione impugnata nella misura in cui il primo
giudice ha ammesso la remunerazione del primo progetto, non realizzato,
rilevando che sin dall'inizio della sua elaborazione, nel corso di molteplici riunioni
il progettista era stato reso attento che quanto proposto non corrispondeva a
quanto da essi richiesto e non era conforme alle loro esigenze, tanto da
configurare un aliud. La necessità di elaborare un nuovo progetto non è quindi
altro che la logica conseguenza delle manchevolezze del primo, per il quale
peraltro non erano mai neppure stati allestiti i piani esecutivi. Rilevato che
il mandato di progettazione è retto dalle norme del contratto d'appalto, gli
appellanti adducono che controparte neppure ha mai realizzato un progetto che
poteva essere sottoposto all'autorità per approvazione. L'appellata afferma a
sua volta di aver allestito un progetto di massima per la casa d'abitazione
degli attori, ciò che ha comportato un notevole dispendio di tempo. L'istruttoria
non ha permesso di determinare che il progetto elaborato non rispecchiava le
esigenze dei committenti, ma è verosimile che essi abbiano semplicemente
cambiato idea circa la realizzazione della casa. Non vi sono quindi motivi per
rifiutare la remunerazione per l'allestimento del primo progetto.
6.1 Nella
misura in cui gli appellanti sostengono che il primo progetto di massima
elaborato dall'appellato costituisce un aliud, essi contestano che
controparte abbia adempiuto il contratto. In siffatta situazione era compito
dell'attrice, che chiede il pagamento della mercede, dimostrare di aver fornito
la prestazione contrattualmente pattuita. Agli atti non v'è però documentazione
alcuna in merito al primo progetto di massima che permetta di verificare quanto
fatto, e l'appellata medesima afferma che dalle risultanze istruttorie non è
possibile determinare se il progetto elaborato rispecchiava le esigenze dei
committenti (osservazioni all'appello, pag. 5). La differenza sostanziale -
evidenziata dall'appellato - tra il primo progetto di massima e quello poi
realizzato, può effettivamente costituire un elemento a favore della tesi della
difformità di quanto richiesto da quanto elaborato.
Poiché
l'appellata non ha provato di aver adempiuto il contratto, essa neppure può
pretendere la relativa mercede. L'appello merita quindi accoglimento.
sull'appello adesivo:
7. L'appellante
adesiva censura la decisione impugnata, rimproverando al Pretore di aver
riconosciuto a controparte due volte la somma di fr. 10'652.40, corrispondente
ai costi presumibili per la sistemazione esterna del terreno. A mente
dell'appellante adesiva, tale importo già è compreso nell'importo di fr. 15'000.-
corrispondente al danno derivante dal superamento dell'altezza massima
consentita della gronda.
L'appello
adesivo merita protezione. In effetti, il perito, rispondendo al quesito no 9
di parte convenuta, ha indicato in fr. 10'652.40 il costo per la sistemazione
esterna del terreno sulla base di quanto imposto dal municipio di __________ a
seguito del mancato rilascio del permesso di abitabilità (perizia 6 luglio
2007, pag. 8). Rispondendo poi al quesito no 13 di parte attrice - che ha
chiesto di indicare il minor valore della casa alla luce dei difetti
riscontrati, egli ha accertato una responsabilità totale dell'attrice per il
mancato rispetto dell'altezza della gronda, che determina un minor valore di
fr. 15'000.-, con la precisazione che "nella valutazione del minor valore
è stato considerato l'importo necessario per l'innalzamento del terreno e
un'indennità estetica" (perizia pag. 11). Avendo il primo giudice ammesso
quest'ultimo importo quale posta di danno, già comprensiva del costo per la
sistemazione esterna, la somma di fr. 10'652.40 non doveva più essere
considerata.
8. Per
Fatti
i motivi che precedono, l'appello e l'appello adesivo vanno entrambi
accolti. Di conseguenza la sentenza impugnata è riformata nel senso che in
accoglimento dell'appello la pretesa dell'attrice per onorari è riconosciuta
limitatamente a fr. 37'898.15 e in accoglimento dell'appello adesivo l'importo
riconosciuto ai convenuti per difetti e minor valore dell'opera è ridotto a fr.
34'500.-. Ne discende che, operando la richiesta compensazione, la petizione
dev'essere accolta per fr. 3'398.15 e la domanda riconvenzionale respinta.
Tasse, spese e ripetibili di entrambe le sedi seguono la soccombenza.
Per i quali motivi,
visti l’art. 148 CPC e la LTG
pronuncia: I. L’appello 5 dicembre 2008 di __________ e AP 2 e l'appello
adesivo 29 gennaio 2009 di AO 1 sono accolti.
Di
conseguenza la sentenza 14 novembre 2008 della Pretura del Distretto di
Bellinzona è così riformata:
1. La petizione è
parzialmente accolta, nel senso che AP 1 e AP 2 sono condannati a versare in
solido a AO 1 fr. 3'398.15 oltre interessi al 5% dal 15 aprile 2005.
2. La
tassa di giustizia di fr. 1'500.- e le spese di fr. 3'100.- dell'azione
principale, con saldo da anticipare dall'attrice, rimangono a suo carico per 19/20
e sono poste per 1/20 a carico dei convenuti in solido. L'attrice rifonderà ai
convenuti complessivi fr. 5'400.- per ripetibili ridotte.
3,
4 Invariati
Considerandi
II. Gli
oneri processuali dell'appello principale consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 750.–
b) spese fr.
50.
–
totale fr.
800.
–
anticipati
dagli appellanti, sono posti a carico di AO 1, con l'onere di rifondere a AP 1
e AP 2 fr. 1'200.– complessivi a titolo di ripetibili.
III. Gli
oneri processuali dell'appello adesivo consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 550.–
b) spese fr.
50.
–
totale fr.
600.
–
anticipati
dall'appellante adesivo, sono posti a carico di AP 1 e AP 2 in solido, con l'onere di rifondere inoltre a AO 1 fr. 600.– a titolo di ripetibili.
IV. Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Bellinzona
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause a carattere pecuniario è dato ricorso in
materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla
notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1 LTF), se il
valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.- nelle vertenze in materia di
diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.- negli altri casi;
per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia concerne una
questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi
termini ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 LTF).
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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