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Decisione

12.2008.253

Forma del contratto pattuita dalle parti. Abuso di diritto

27 marzo 2009Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

6. L’attrice

rimprovera al Pretore – invero in maniera sommaria ed al limite della

ricevibilità – di non aver mai dato l’assenso a AO 1 di poter assumere I__________.

Il contendere verte sul quesito di sapere se AP 1, in conformità alla clausola

n. 1.3 delle condizioni generali, abbia autorizzato (doc. H) la convenuta ad

assumere un suo dipendente. Orbene, diversamente da quanto assume l’appellante,

la sentenza del Pretore è ben motivata e circostanziata su questo tema. Semmai

è l’attrice che non si confronta con le tesi del Pretore, il quale dopo aver

ricordato che I__________ era stato sentito in due colloqui da dipendenti della

convenuta (il 24 gennaio 2006 e il 2 febbraio 2006; cfr. doc. 2 pag. 4), ha

precisato che la pratica relativa all’assunzione passò nelle mani di R__________,

il quale a sua volta chiese al collega C__________ di prendere contatto con A__________

e di informarlo dell’intenzione della banca di assumere un suo dipendente

(teste R__________, verbale di udienza del 7 febbraio 2007 pag. 2). Da parte

sua C__________, sentito come teste, ha confermato di aver telefonato lui

stesso ad A__________ il 21 febbraio 2006. Per il teste, A__________ era già al

corrente che I__________ era interessato a iniziare un’attività lavorativa

presso AO 1. In sostanza A__________ non sollevò alcuna obiezione sull’assunzione

e la telefonata terminò con la promessa di incontrarsi per un pranzo (cfr.

verbale cit. pag. 6). C__________ ha soggiunto di aver sentito A__________

anche successivamente, senza che costui manifestasse la sua opposizione.

Diversamente la procedura di assunzione di I__________ sarebbe stata sospesa

(verbale ibidem). Lo scritto del 3 aprile 2006, con il quale AP 1 manifestava

il suo dissenso all’assunzione del suo ex collaboratore, aveva meravigliato il

teste, perché si poneva in antitesi agli accordi assunti precedentemente (cfr.

verbale cit. pag. 7). La testimonianza di C__________ è completata e confortata

da quella di I__________, il quale ha riferito che dopo aver informato A__________

della sua intenzione di andare a lavorare per la banca convenuta, costui gli

avrebbe formulato gli auguri per il suo futuro professionale (verbale di

udienza cit. pag. 8). Se così stanno le cose, occorre concludere che

l’amministratore unico di AP 1 diede il proprio assenso verbale all’assunzione

del suo dipendente.

7. Rimane

da esaminare se il consenso verbale fosse sufficiente alla luce delle

condizioni generali del contratto perfezionato fra le parti. Invero, come è

stato ricordato dal Pretore, l’attrice ha sollevato l’obiezione circa il

mancato rispetto della forma dell’autorizzazione solo con le conclusioni, per

altro in modo molto succinto. Nella replica l’attrice non ha invece contestato

che il 21 febbraio 2006 vi fu una telefonata relativa alla possibilità da parte

della convenuta di assumere I__________ (pag. 4) e ha lamentato la violazione

della clausola contrattuale (pag. 5) senza però prevalersi della forma. Nel

codice di procedura civile ticinese, riservate successive modifiche di

dettaglio (art. 75 CPC) e in casi di restituzione in intero (art. 138 CPC),

l’oggetto della lite viene determinato allo stadio dello scambio degli allegati

introduttivi. L’attore con la petizione ed eventualmente con la replica, e il

convenuto con la risposta ed eventualmente con la duplica, devono pertanto

sottoporre al giudice in forma compiuta le proprie tesi di fatto, le domande,

le eccezioni e le contestazioni (art. 78 CPC). Successivamente non è più per

principio possibile addurre fatti o eccezioni non sostenuti in precedenza, o

sollevare contestazioni in precedenza non formulate (Cocchi/Trezzini,

Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, m. 26,

27 ad art. 78). Col che ne deriva l’irricevibilità procedurale di nuovi fatti

od argomenti sollevati per la prima volta con le conclusioni o, a maggior

ragione, con l’appello (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Su questo punto l’appello

non avrebbe comunque trovato miglior sorte, neppure se si fosse seguita la tesi

dell’appellante.

8. Per

l’art. 16 cpv. 1 CO, se un contratto non è vincolato per legge a forma alcuna –

come quello in rassegna – e i contraenti hanno convenuto una data forma, in

difetto di essa non si presumono obbligati. La presunzione sancita dall’art. 16

cpv. 1 CO viene tuttavia a cadere qualora le prestazioni contrattuali vengono

adempiute e accettate senza riserve, nonostante non sia stata ossequiata la

forma originariamente pattuita. In queste evenienze si ammette infatti una

concorde rinuncia delle parti alle esigenze di forma (TF 4A.271/2007 dell’8

gennaio 2008 consid. 3.2.1; DTF 125 III 268 consid. 4c; 105 II 78). In altri

termini, la condizione di validità di un contratto al rispetto di una

determinata forma costituisce una presunzione controvertibile che può

intervenire sia espressamente, sia per atti concludenti (TF 4C.212/216 del 28

settembre 2006 consid. 3.1; DTF 128 III 215 consid. 2;

4C.85/2000 del 23 ottobre 2000 consid. 3bb; Schwenzer, Basler

Kommentar, N. 10 e 11 all’art. 16; Schmidlin, Berner Kommentar, N. 45 all’art.

16; Schönenberger/Jäggi, Zürcher Kommentar, N. 25 e 26 all’art. 16). Nel caso in esame si deve quantomeno ritenere che le parti – e in

particolare l’attrice – abbiano rinunciato ad avvalersi della forma scritta per

consentire alla convenuta di assumere un dipendente dell’attrice. Il

comportamento concludente di A__________, amministratore unico dell’attrice, che

non ha formulato alcuna obiezione alla convenuta allorché fu invitato a

determinarsi sull’assunzione di un suo dipendente, nonché la formulazione degli

auguri professionali al dipendente medesimo, lasciava intendere e presagire che

nulla ostava affinché la convenuta potesse perfezionare senza conseguenza

alcuna il contratto di lavoro con I__________. Alla luce di queste circostanze,

lo scritto 3 aprile 2006 dell’attrice, mediante il quale essa reclamava alla

convenuta il versamento di una somma di fr. 184'000.- (doc. F), si configura in

un abuso di diritto. L’art. 2 cpv. 2 CC sanziona gli atti che sono conformi

alle norme giuridiche corrispondenti o a disposizioni contrattuali che

discendono dall’autonomia delle parti ma che, oggettivamente, costituiscono una

violazione dello standard minimo della buona fede, che disillude le aspettative

delle parti, in ordine a un comportamento corretto e leale, avuto riguardo

all’insieme delle circostanze (TF 4C.249/ 2001 del 16 gennaio 2002; DTF 125 III 259). Anche un comportamento

contraddittorio può ricadere nel novero dell’abuso di diritto dell’art. 2 cpv.

2 CC (venire contra factum proprium). Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale nessun principio generale obbliga a mantenere una condotta che è stata

adottata in precedenza. Colui che modifica il suo comportamento non infrange le

regole della buona fede, a meno che la posizione adottata in precedenza abbia

creato nei confronti del partner contrattuale una fiducia legittima, che è

stata disillusa dal nuovo comportamento. In altri termini v’è una situazione di

abuso se una parte è stata indotta da questa fiducia a compiere degli atti che

in seguito si sono rivelati pregiudizievoli al momento in cui la situazione è mutata

(DTF 125

III 259; 121 III 353 consid. 5b;

Considerandi

II CCA 6 febbraio 2008; inc. 12.2007.50). Per quanto

traspare dagli atti (teste C__________), la convenuta avrebbe sospeso la

pratica di assunzione se non fosse stata sicura dell’autorizzazione da parte di

AP 1. Diversamente non si possono spiegare le cautele messe in campo dalla

convenuta – le telefonate – per assicurarsi che A__________ non avesse alcuna

obiezione da formulare sull’assunzione del suo dipendente, specie se si pone

mente al fatto che la violazione della clausola contrattuale avrebbe comportato

per la convenuta conseguenze finanziarie importanti, che voleva appunto

scongiurare.

9.

Ne

discende che l’appello deve essere respinto. La tassa, le spese e le ripetibili

seguono la completa soccombenza dell’appellante.

Per i quali motivi

richiamati per le spese l’art. 148 CPC, la LTG e il

Regolamento sulle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1.

L’appello

9.

dicembre 2008 di AP 1 è respinto.

2.

Le

spese della procedura di appello, consistenti in:

a) tassa

di giustizia fr. 1'000.-

b) spese fr.

100.

-

totale fr.

1'100.-

sono poste

a carico dell’appellante, con l’obbligo di rifondere alla parte appellata fr.

2'000.- a titolo di ripetibili.

3.

Intimazione:

- , , ;

- , , .

Comunicazione

alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1.

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Nelle cause a carattere pecuniario è dato

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30

giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art. 100 cpv. 1

LTF), se il valore litigioso ammonta ad almeno fr. 15'000.– nelle vertenze in

materia di diritto del lavoro e di locazione e ad almeno fr. 30'000.– negli

altri casi; per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la controversia

concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se una legge

federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora non

sia dato il ricorso in materia civile è possibile proporre negli stessi termini

ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La parte che

intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con un ricorso

in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una sola e

medesima istanza (art. 119 LTF).

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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