12.2008.254
Nullità di appello contro sfratto per mora del conduttore, presentato dal ufficio del patronato penale, non abilitato alla rappresentanza processuale davanti ai tribunali
23 dicembre 2008Italiano7 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2008.254
Data decisione, Autorità:
23.12.2008, IICCA
Titolo:
Nullità di appello contro sfratto per mora del conduttore, presentato dal ufficio del patronato penale, non abilitato alla rappresentanza processuale davanti ai tribunali
RAPPRESENTANZA PROCESSUALE
art. 64a CPC-TI
Incarto n.
12.2008.254
Lugano
23 dicembre 2008/lw
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Epiney-Colombo, presidente,
Walser e Lardelli
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2008.212
(sfratto dei conduttori) della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
promossa con istanza 3 novembre 2008 da
AO 1
AO 2
tutti patrocinati dall’ PA 1
contro
AP 1
AP 2
rappr. dall’ RA 1
volta a
ottenere lo sfratto dei convenuti dall’appartamento n. __________ sito al
secondo piano dello stabile denominato “R__________” in via __________ a __________,
proprietà degli istanti;
domanda
che i convenuti non hanno contestato, non essendo comparsi all’udienza, e che
il Pretore ha accolto con decreto 1° dicembre 2008;
appellanti
Fatti
i convenuti con una richiesta 12 dicembre 2008 intesa alla sospensione della
decisione di sfratto;
mentre
gli istanti non sono stati invitati a presentare osservazioni,
letti
ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,
ritenuto
in
fatto e in diritto:
che con
istanza 3 novembre 2008, AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura della
giurisdizione di Locarno-Città di pronunciare nei confronti dei convenuti lo
sfratto dall’appartamento n. __________ sito al secondo piano dello stabile
denominato “R__________” in via __________ a __________;
che con
decreto 1° dicembre 2008 il Pretore, accertata la presenza di una disdetta per
mora dei conduttori, ha pronunciato lo sfratto dei convenuti dall’abitazione da loro occupata;
che con
richiesta del 12 dicembre 2008 l’Ufficio di patronato di Lugano, dichiarando di
agire in nome dei convenuti, ha
chiesto alla Pretura l’annullamento della decisione di sfratto o, in via
subordinata, la sua sospensione esecutiva per poter procedere
all’organizzazione del ritiro dei mobili e dei beni dei conduttori;
che la
Pretura ha trasmesso tale richiesta alla Camera, affinché sia trattata come
rimedio di diritto;
che la
richiesta, trattata come appello, si rivela manifestamente infondata e può come
tale essere evasa già nell’ambito dell’esame preliminare previsto dall’art.
313bis CPC, senza necessità di intimarla alla controparte per osservazioni;
che l’Ufficio
di patronato (emanazione dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa presso la
Sezione esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle
Istituzioni) garantisce l’assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno
richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione
della pena;
che tale
Ufficio, ancorché così incaricato dagli interessati, non può svolgere la
rappresentanza processuale davanti ai tribunali ai sensi dell’art. 64 CPC,
riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati, né può
prevalersi dell’estensione della rappresentanza processuale accordata dall’art.
64a CPC, non rientrando nella categoria delle associazioni professionali o di
categoria autorizzate a rappresentare in giudizio nelle pratiche di locazione;
che di
conseguenza l’appello, presentato da persone non ammesse al patrocinio, va
dichiarato nullo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese massimato e commentato, Lugano 2000,
m. 21 ad art. 64, m. 6 ad art. 64a);
che a
ogni modo l’appello sarebbe manifestamente infondato anche se fosse stato
presentato da rappresentanti autorizzati al patrocinio;
che in
effetti i ricorrenti non contestano la validità della disdetta del contratto di
locazione, notificata loro per mora nel pagamento della pigione, ma sollevano
la loro impossibilità di difendersi ai sensi dell’art. 142 CPC, non avendo
ricevuto la convocazione per l’udienza di discussione dell’istanza di sfratto;
che essi,
posti in detenzione preventiva dal 30 giugno 2008, affermano che la loro
situazione era notoria, sicché a torto la Pretura avrebbe inviato loro la
convocazione per l’udienza al domicilio;
che la
convocazione è stata inviata dalla Pretura a ognuno dei convenuti al loro domicilio
per plico raccomandato, in applicazione dell’art. 120 CPC;
che gli
invii non sono stati ritirati, di modo che la notifica è avvenuta al settimo
giorno del termine di giacenza, il 12 novembre 2008;
che la
circostanza della detenzione preventiva dei ricorrenti non risulta essere
notoria per il solo fatto che alcuni uffici statali, come quello di esecuzioni,
hanno inoltrato la corrispondenza presso il Penitenziario La Farera;
che a
fronte di una regolare convocazione, i convenuti non possono prevalersi della
loro assenza all’udienza per far valere l’impossibilità a difendersi e devono
essere considerati preclusi;
che nel
merito dello sfratto, i ricorrenti affermano di aver fatto tutto quanto era
loro possibile nella situazione di persone soggette a detenzione preventiva in
isolamento per pagare gli arretrati di pigione, ma di non aver potuto ottenere
dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta l’autorizzazione a sbloccare i
loro conti;
che
l’argomentazione non giova loro, atteso che sono incontestate la mora nel
pagamento delle pigioni dal luglio 2008 e la validità della disdetta, così che
il decreto di sfratto sfugge a ogni critica, i motivi del mancato pagamento
essendo irrilevanti;
che la
richiesta di sospendere lo sfratto non sarebbe d’altra parte ricevibile in
questa sede, la legislazione ticinese non conoscendo il differimento dello
sfratto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 508), ritenuto che le condizioni di
esecuzione del provvedimento, quali il ritiro dei mobili e degli oggetti
personali, sono di competenza dell’autorità di esecuzione del decreto di
sfratto;
che si
può prescindere, eccezionalmente, dal prelevare la tassa di giustizia e le
spese che sarebbero a carico degli appellanti, visto che essi si trovano in
detenzione preventiva dal 30 giugno 2008 e che i loro beni sono stati bloccati
dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta;
che non
vi è a ogni modo motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale
l’appello non è stato intimato;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 148 CPC e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
12 dicembre 2008 è nullo.
Considerandi
2.
Non
si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.
3.
Intimazione:
-
-
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
La presidente Il
segretario
Rimedi
giuridici
Nelle cause senza
carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il
ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi
previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause a carattere
pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.
15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.
30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la
controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se
una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora
non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso
termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La
parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con
un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una
sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è
disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in
materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in
materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.
116.
LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal
caso dall'art. 115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster