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Decisione

12.2008.254

Nullità di appello contro sfratto per mora del conduttore, presentato dal ufficio del patronato penale, non abilitato alla rappresentanza processuale davanti ai tribunali

23 dicembre 2008Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

i convenuti con una richiesta 12 dicembre 2008 intesa alla sospensione della

decisione di sfratto;

mentre

gli istanti non sono stati invitati a presentare osservazioni,

letti

ed esaminati gli atti e i documenti prodotti,

ritenuto

in

fatto e in diritto:

che con

istanza 3 novembre 2008, AO 1 e AO 2 hanno chiesto alla Pretura della

giurisdizione di Locarno-Città di pronunciare nei confronti dei convenuti lo

sfratto dall’appartamento n. __________ sito al secondo piano dello stabile

denominato “R__________” in via __________ a __________;

che con

decreto 1° dicembre 2008 il Pretore, accertata la presenza di una disdetta per

mora dei conduttori, ha pronunciato lo sfratto dei convenuti dall’abitazione da loro occupata;

che con

richiesta del 12 dicembre 2008 l’Ufficio di patronato di Lugano, dichiarando di

agire in nome dei convenuti, ha

chiesto alla Pretura l’annullamento della decisione di sfratto o, in via

subordinata, la sua sospensione esecutiva per poter procedere

all’organizzazione del ritiro dei mobili e dei beni dei conduttori;

che la

Pretura ha trasmesso tale richiesta alla Camera, affinché sia trattata come

rimedio di diritto;

che la

richiesta, trattata come appello, si rivela manifestamente infondata e può come

tale essere evasa già nell’ambito dell’esame preliminare previsto dall’art.

313bis CPC, senza necessità di intimarla alla controparte per osservazioni;

che l’Ufficio

di patronato (emanazione dell’Ufficio dell’assistenza riabilitativa presso la

Sezione esecuzione delle pene e delle misure del Dipartimento delle

Istituzioni) garantisce l’assistenza sociale a tutte le persone che ne fanno

richiesta durante il loro periodo di detenzione preventiva o di esecuzione

della pena;

che tale

Ufficio, ancorché così incaricato dagli interessati, non può svolgere la

rappresentanza processuale davanti ai tribunali ai sensi dell’art. 64 CPC,

riservata agli avvocati iscritti nel registro cantonale degli avvocati, né può

prevalersi dell’estensione della rappresentanza processuale accordata dall’art.

64a CPC, non rientrando nella categoria delle associazioni professionali o di

categoria autorizzate a rappresentare in giudizio nelle pratiche di locazione;

che di

conseguenza l’appello, presentato da persone non ammesse al patrocinio, va

dichiarato nullo (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura ticinese massimato e commentato, Lugano 2000,

m. 21 ad art. 64, m. 6 ad art. 64a);

che a

ogni modo l’appello sarebbe manifestamente infondato anche se fosse stato

presentato da rappresentanti autorizzati al patrocinio;

che in

effetti i ricorrenti non contestano la validità della disdetta del contratto di

locazione, notificata loro per mora nel pagamento della pigione, ma sollevano

la loro impossibilità di difendersi ai sensi dell’art. 142 CPC, non avendo

ricevuto la convocazione per l’udienza di discussione dell’istanza di sfratto;

che essi,

posti in detenzione preventiva dal 30 giugno 2008, affermano che la loro

situazione era notoria, sicché a torto la Pretura avrebbe inviato loro la

convocazione per l’udienza al domicilio;

che la

convocazione è stata inviata dalla Pretura a ognuno dei convenuti al loro domicilio

per plico raccomandato, in applicazione dell’art. 120 CPC;

che gli

invii non sono stati ritirati, di modo che la notifica è avvenuta al settimo

giorno del termine di giacenza, il 12 novembre 2008;

che la

circostanza della detenzione preventiva dei ricorrenti non risulta essere

notoria per il solo fatto che alcuni uffici statali, come quello di esecuzioni,

hanno inoltrato la corrispondenza presso il Penitenziario La Farera;

che a

fronte di una regolare convocazione, i convenuti non possono prevalersi della

loro assenza all’udienza per far valere l’impossibilità a difendersi e devono

essere considerati preclusi;

che nel

merito dello sfratto, i ricorrenti affermano di aver fatto tutto quanto era

loro possibile nella situazione di persone soggette a detenzione preventiva in

isolamento per pagare gli arretrati di pigione, ma di non aver potuto ottenere

dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta l’autorizzazione a sbloccare i

loro conti;

che

l’argomentazione non giova loro, atteso che sono incontestate la mora nel

pagamento delle pigioni dal luglio 2008 e la validità della disdetta, così che

il decreto di sfratto sfugge a ogni critica, i motivi del mancato pagamento

essendo irrilevanti;

che la

richiesta di sospendere lo sfratto non sarebbe d’altra parte ricevibile in

questa sede, la legislazione ticinese non conoscendo il differimento dello

sfratto (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 9 ad art. 508), ritenuto che le condizioni di

esecuzione del provvedimento, quali il ritiro dei mobili e degli oggetti

personali, sono di competenza dell’autorità di esecuzione del decreto di

sfratto;

che si

può prescindere, eccezionalmente, dal prelevare la tassa di giustizia e le

spese che sarebbero a carico degli appellanti, visto che essi si trovano in

detenzione preventiva dal 30 giugno 2008 e che i loro beni sono stati bloccati

dal Procuratore pubblico titolare dell’inchiesta;

che non

vi è a ogni modo motivo di attribuire ripetibili alla controparte, alla quale

l’appello non è stato intimato;

Per i

quali motivi,

richiamati

gli art. 148 CPC e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

12 dicembre 2008 è nullo.

Considerandi

2.

Non

si prelevano tasse né spese e non si attribuiscono ripetibili.

3.

Intimazione:

-

-

Comunicazione

alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il

segretario

Rimedi

giuridici

Nelle cause senza

carattere pecuniario è ammissibile, entro trenta giorni dalla notificazione, il

ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, per i motivi

previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 72 LTF). Nelle cause a carattere

pecuniario il ricorso è ammissibile se il valore litigioso ammonta a fr.

15'000.- nelle vertenze in materia di diritto del lavoro e di locazione e a fr.

30'000.- negli altri casi. Per valori inferiori il ricorso è ammissibile se la

controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se

una legge federale prescrive un’istanza cantonale unica (art. 74 cpv. 2 LTF). Qualora

non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso

termine, ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113, 117 LTF). La

parte che intende impugnare una decisione sia con un ricorso ordinario sia con

un ricorso in materia costituzionale deve presentare entrambi i ricorsi con una

sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata dall'art. 76 LTF. Laddove non sia ammissibile il ricorso in

materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in

materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art.

116.

LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata in tal

caso dall'art. 115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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